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Si tratta di una sbobinature dei prima 6 moduli di diritto penale, utilizzati per sostenere l'esame, senza l'utilizzo del libro
Tipologia: Sbobinature
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Quando si parla di diritti penale si parte dalla sua funzione, ovvero la PROTEZIONE DEI BENI GIURIDICI: assicura condizioni essenziali della convivenza predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici. Ma cosa si intende per beni giuridici? Difficile dare una definizione, comunemente sono i beni socialmente rilevanti, in ragione della loro importanza meritevoli di protezione giuridico-penale; tale idea di protezione che sta alla base della funzione di diritto penale, ha ascendenze illuministiche in quanto il sistema dei delitti e delle pene ha lo scopo di proteggere i beni o interessi dalla cui tutela dipende la garanzia della convivenza pacifica, concetto che nasce con Beccaria, mentre per Feubarch è una violazione di un diritto soggettivo e infine per Birnbaum è una lesione, messa in pericolo.
Oggi = consideriamo il bene giuridico “situazione di valore offendibile e tutelabile, funzionale allo sviluppo della personalità del singolo.” Con ingresso della Costituzione sembrava che si fosse costituito un catalogo dei beni giuridici.
Il diritto penale è retto da una serie di principi:
Interna (al sistema penale) = risiede nella effettiva valutazione al bisogno della pena quindi se su un determinato fatto è possibile una sanzione penale.
Esterna (nell‟ordinamento giuridico) = è più un criterio legittimamente la scelta normativa penale in merito alla selezione della condotte punibili e se ricorrere allo strumento penale o extralegale (civile - amministrativo). Da tale elemento deriva l‟idea dello strumento penale come EXTREMA RATIO (ultima spiaggia) cioè il ricorso alla pena è giustificato quando risulta oltre che necessario (cioè altri strumenti civili e amministrativi sono insufficienti) sia conforme allo scopo.
È vero che è necessario alle volte ricorrere allo strumento penale ma quando si interviene andiamo ad incidere su un bene fondamentale la LIBERTÀ PERSONALE. È giustificato l‟utilizzo del diritto penale qualora ciò che venisse offeso dalla condotta del soggetto sia un bene importante quanto la libertà personale o maggior, che poi il diritto penale con la sanzione andrà a restringere. ROXIN (autore tedesco) = “la sanzione penale è un male necessario se si supera il limite della necessità resta soltanto male”.
Collegato al principio di sussidiarietà abbiamo il principio di:
2.MERITEVOLEZZA = la sanzione penale applicata non è di qualsiasi attacco ad un bene giuridico meritevole di tutela ma solo quando l‟aggressione raggiunge un livello di gravità da far apparire il ricorso alla pena giustificato.
Collegato al principio di sussidiarietà abbiamo il principio di FRAMMENTARIETÀ‟ che opera su 3 livelli:
Alcune fattispecie di reato tutelano il bene giuridico oggetto di protezione solo contro specifiche forme di aggressione;
Sfera di ciò che è rilevante penalmente è molto più limitata della sfera di ciò che è considerato antigiuridico;
Area penalmente rilevante non coincide con quella di ciò che è moralmente riprovevole.
2.PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ‟ = non è espressamente previsto da alcuna norma. Non può essere illecito penale laddove manchi l‟offesa, ovvero effettiva lesione o messa in pericolo di un bene giuridico. Si parla di reato quando la volontà umana si materializza in comportamento esteriore ma tale comportamento abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene giuridico. La dottrina lo ricava da alcuni articoli come art. 25 comma 2 Cost. - art. 27 comma 1 e 3 Cost. - art. 21 Cost. - legge ordinaria art. 49 comma 2 c.p.: sempre la dottrina lo divide in offensività:
Astratto: criterio politico-legislativo rivolto al legislatore che nel momento in cui decide di incriminare il fatto non può non tenere in considerazione l‟offesa al bene giuridico.
In concreto: criterio interpretativo rivolto al giudice il quale è tenuto a verificare che il caso sottoposto al suo scrutinio, oltre a rientrare in astratto nella fattispecie tipica, sia in concreto offensivo di quel bene o interesse che la norma tende a tutelare.
1.2 = PRINCIPIO DI PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITÀ’ PENALE
Si ricava dall‟art. 27 comma 1 Cost. Da cui si ricava:
Non soltanto il divieto della responsabilità per fatto altrui Necessaria appartenenza oggettiva e soggettiva del fatto all‟autore Responsabilità penale è personale
Quindi con l‟entrata in vigore della Costituzione e con tale articolo si ha avuto una sorta di costituzionalizzaizone del principio di colpevolezza. Da tale norma la responsabilità penale è stata interpretata come DIVIETO DI RESPONSABILITA‟ PER FATTO ALTRUI = cioè del fatto di retato può rispondere personalmente il soggetto. Quando parliamo di responsabilità penale ci riferiamo all‟appartenenza del fatto al soggetto, non sono fisicamente ma anche a quello che è nesso psichico.
Rivoluzionaria rispetto al principio della responsabilità penale è la sentenza n.364/1998 della Corte Costituzionale che parla di una vera e propria restaurazione del principio di colpevolezza e sottolinea che quando si parla di responsabilità penale ci si riferisce al divietò di responsabilità per fatto altrui ma non solo, anche a responsabilità per fatto proprio colpevole (cioè la necessità di nesso psichico tra soggetto e fatto almeno per quanto riguarda gli elementi tipici della fattispecie cioè gli elementi più significativi della fattispecie non possono essere coperti almeno dalla colpa dell‟agente). Tale sentenza parte da una questione di illegittimità costituzionale in tema di ignoranti juris art.5 c.p. la norma prevedeva una presunzione assoluta di conoscenza della norma penale, cioè nessuno può invocare a propria scusa l‟ignoranza della legge penale. Questione di illegittimità posta per violazione art. 3 Cost. Così che la Corte
Tale teoria non può essere accolta dal nostro ordinamento per 3 ragioni:
È irrazionale sul pianto ontologico; perché tale teoria non fa nessuna distinzione tra diritto e morale. Si pone in contrasto con i principi fondamentali della nostra Cost. 2 e 3 art. 13 inviolabilità della libertà personale, art. 27 comma 3 Cost. Perché non guarda al fine della rieducazione.
Sterile da un punto di vista politico criminale
2.Teoria prevenzione generale negativa di Feuebrach (Foierbach): guarda ad una sola finalità della pena e tale teoria attraverso la minaccia della sezione, l‟inflizione della sanzione stessa o meglio la minaccia e l‟inflizione della sanzione ha come scopo quello di distogliere la pluralità dei consociati dal commettere delitti.
La finalità della teoria è l‟intimidazione, deterrenza quindi attraverso la minaccia della sanzione contenuto nel precetto deve avere come scopo di distogliere la pluralità dei consociati dal commettere il fatto. È una teoria strettamente connessa al principio di legalità, certezza del diritto, tassatività e determinatezza perché tanto la prevenzione generale negativa si può realizzare quale finalismo della pena, quindi la minaccia della sanzione di avere come scopo di distogliere la pluralità dei consociati di commettere il fatto l‟addome questa minaccia, intimidazione è contenuta in una norma bene determinata. Tale teoria non è accoglibile, perché :
Non sempre viene rispettato il principio di proporzione tra fatto e pena, perché fino a quando l‟intimidazione, la minaccia di questa sanzione viene proporzionata al male commesso va bene ma se l‟intimidazione è eccessiva l‟intimidazione non ha effetto, anzi il cittadino la vede come ingiusta.
Contrasto con art. 27 comma 1 Cost. Responsabilità per fatto proprio, perché qui non si parla di responsabilità per fatto proprio ma bensì di rischio che altri possono commettere quel fatto.
Sterile dal finalismo rieducativo
3.Teoria prevenzione speciale negativa di Grolman = l‟inflizione della pena in capo al soggetto che ha posto in essere il fatto deve avere quale scopo, quello di impedire che il reo possa tornare a delinquere. Quindi non si rivolge a tutti ma bensì al soggetto che ha posto il fatto.
Affinché tale teoria sia idonea è che il soggetto sia irragionevole e quindi la recidiva sia quasi certa, tale teoria a fronte di ciò è vista come uno strumento di neutralizzazione fisica. Anche questa non è accolta per 3 giorni:
Non guarda il percorso rieducativo o risocializzazione del reo, teoria che guarda solo al fatto che il soggetto non delinquere più ma non va ad integralo
Il rispetto dell‟uomo anche se delinque, è la premessa fondamentale per recuperare socialmente
Concetto rieducativo non come riscatto, emenda morale ma recupero sociale.
4.Teoria emenda di Krause = lo scopo della sanzione penale è l‟emenda, ossia l‟inflizione della sanzione ha lo scopo quello del pentimento. Krause guarda alla pena come qualcosa di giusto ciò l‟inflizione della sanzione deve fare in modo che il soggetto possa pentirsi di quello che ha fatto e sotto ad un certo punto vista mira an recupero morale del reo. La pena è avvertita come un male dal delinquente, fa bene non solo al reo ma anche all‟interno della società. Non viene accolta perché la pena non deve avere come scopo
principale il recupero morale del reo, la pena ha come scopo la rieducazione e in contrasto art. 27 comma 3 Cost.
5.Teoria prevenzione generale positiva = finalità è quella dell‟orientamento e aggregazione dei consensi attorno ai principi dell‟ordinamento valorizzando il momento legislativo e intellettivo
1.4 = TEORIA INTEGRAZIONE SOCIALE DELLA PENA
Di Sergio Moccia e teoria penale relativa guarda ad una finalità ma eclettica perché guarda ha più finalità della pena:
La prevenzione generale positiva = ossia che la minaccia della sanzione ha come scopo di distogliere pluralità dei consociati dal commettere il fatto ma deve valere come orientamento culturale, aggregazione dei consensi dei consociati intorno alle norme di orientamento
La prevenzione speciale positivi = scopo che il reo non torni a delinquere ma mira al recupero sociale del reo ed evitare la desocilizzazione del reo.
Tale teoria è accoglibile perché risulta integrato a tutti i principi penalisti della Costituzione come:
Art. 2 = solidarietà dei doveri inderogabili dei cittadini Art. 3 = principio di uguaglianza Art. 13 = l‟inviolabilità della libertà personale
Fondamentale sono le fasi di vita della sanzione penale:
Momento legislativo (creazione della norma) quindi creazione della fattispecie penale, quindi il finalismo dell‟integrazione asociale suggerisce di costruire norme chiare, dotate di determinatezza, facilmente comprensibili e poste a presidio dei beni giuridici significativi la cui tutale è apprezzata dai consociati.
Momento giudizio (inflizione) anche in questo momento che avviene il momento della non desocializzazione e del recupero del reo attraverso il divieto di trattamenti contrarti al senso di umanità
1.5. = PRINCIPIO DI LEGALITA’ - RISERVA DI LEGGE
Il principio di legalità svolge la funzione di garanzia nell‟ordinamento statuale, riguarda sia reati che il sistema della pene. Tale principio vuole che a poter legiferare sia solo il Parlamento, infatti la norma penale non può derivare da una consuetudine, ne da un procedimento di interpretazione analogico. Inoltre la norma penale deve essere chiara, determinata, tassativa e non può avere efficacia retroattiva. Tale principio è espressamente previsto in una serie di disposizione a livello Costituzionale art. 25. Comma 2 “ Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”
A livello sovranazionale è sancito nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e libertà fondamentali art. 7 Nulla poena sine lege “ Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”
Codice penale art. 1 e 2 - art. 14 Preleggi
normativo secondario nella configurazione del modello di reato; cioè la fonte secondaria può intervenire nella configurazione del modello di reato ma solo in chiave di integrazione; le scelte di fondo quelle relative all‟incriminazione restano monopolio del legislatore, però rimane sicuramente affidata alla fonte normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di vista tecnico alcuni aspetti della fattispecie penale come la “norma penale in bianco”.
Il principio di riserva di legge rinvia alla legge in senso formale quindi è esclusa la potestà normativa in materia penale la fonte secondaria. Non possono legiferare in materia penale le Regioni, l‟esclusione deriva art. 117 Costituzione, articolo importante che nello stabile il riparto delle competenze di potestà tra Stato e Regioni esclude categoricamente la potestà normativa in materia penale nelle Regioni. La ratio di questa scelta ricade sull‟art. 3 della costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” perchè altrimenti potremmo trovarci in alcune Regioni l‟inclinazione di un fatto e in altro no, ecco la ragione per cui è esclusa la potestà normativa in materi penale.
Esclusa dalla possibilità di poter legiferare in materia penale nel nostro ordinamento le fonti comunitarie, questo perchè ci sono dei problemi di legittimazione democratica sia per quanto riguarda il Consiglio che la Commissione, in quanto sono privi di rappresentanza e volontà popolare e anche il Parlamento che a come attività a livello europeo soltanto quella di impulso e di proposta.
Le competenze penale dell‟unione europea per i settori di criminalità particolarmente gravi è all‟interno dell‟art. 83 del Trattato di Lisbona quindi sicuramente quelli che sono gli organi europei non possono legiferare attraverso i propri atti in materia penale nel nostro sistema perchè questo violerebbe il principe di riserva di legge, tuttavia nel nostro ordinamento è sancito il primato delle fonte comunitarie sulle fonti interne, in questo caso il diritto comunitario anche in materia penale può subentrare soltanto in chiave di disapplicazione della norma che contrasta con la fonte comunitaria ma mai attraverso atti del Consiglio/Commissione proprio perchè privi della rappresentanza popolare si può legiferare in materia penale nel nostro sistema.
Sicuramente assume un valore molto importante la Carta europea dei diritti dell‟uomo, sancisce una serie di principi che fatti propri dagli Stati membri che hanno ratificato la Convezione stessa.
Altra fonte a cui è preclusa la possibilità di legiferare in materia penale è la consuetudine che è quel comportamento costante, ripetuto nel tempo accompagnato dalla convinzione della pluralità dei consociati che il comportamento stesso sia giuridicamente vincolante o corrispondente a un precetto penale. La consuetudine non può svolgere funzione incriminatrice né aggravamento del trattamento punitivo. Lo stesso vale per la consuetudine abrogatrice o desuetudine, se vi è per prassi la non applicazione di una determina norma, non vuol dire che quella norma penale non esiste più, perchè attraverso la consuetudine non si può abrogare una fattispecie di reato. La dottrina però ammette una funzione integratrice della consuetudine ad esempio art. 40 comma 2 c.p. “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. “Questo obbligo giuridico può essere previsto anche da una consuetudine il motivo dell‟esclusione di queste fonti della possibilità di legiferare in materia penale deriva dal principio del “Nulla poena sine lege” laddove abbiamo visto che per legge si deve intendere esclusivamente la legge formale.
Dei dubbi restano sui decreti legge e legislativi. Tali decreti sono degli atti emanati dal governo. La Costituzione li definisci come atti aventi forza di legge. Quindi sorge una domanda “si può attraverso decreti legge e legislativi legiferare in materia penale?”
Qui occorre fare una distinzione meno problemi pone in punto della riserva di legge il decreto legislativo perchè questo potere di legiferare del governo deriva da una legge delega, cioè è il Parlamento che delega al governo la possibilità di legiferare in una data materia. La legge delega come espressamente previsto dalla nostra Costituzione art. 76 indica anche la cornice, i principi i criteri direttivi a cui poi il governo dovrà attenersi nel momento in cui andrà ad emanare il decreto legislativo. La Dottrina dice che in questo punto ci sono meno problemi in materia di riserva di legge perchè attraverso la legge delega il Parlamento effettuasse un controllo ex ante su cui poi andrà a legiferare il governo. Il problema esiste sui decreti legge sono sempre atti emanati dal governo, ma emanati in casi di necessità ed urgenza. Tali decreti legge hanno validità 60 giorni, allo scadere possono essere convertiti in legge dal parlamento o perdono efficacia ex tunc cioè come se non fossero mai esistiti. Il problema che pongono i decreti legge in materia di riserva di legge in quanto verrebbe violato il principio di uguaglianza in quanto il Governo è espressione della sola maggioranza mentre il parlamento ci sono le rappresentanze sia della maggioranza che minoranza, inoltre secondo i presupposti dell‟emanazione dei decreti legge ovvero la necessità e l‟urgenza, la dottrina ritiene che andrebbero a cozzare con quell‟esigenza di ponderatezza che sono tipiche nelle normative in materia penale. Tuttavia parte della dottrina salva il decreto legge come atto attraverso il quale si può in qualche modo legiferare in materia penale proprio perchè nel momento in cui il decreto legge viene convertito in legge c‟è comunque un controllo ex post da parte del Parlamento che è l‟unico organo che ha la potestà normativa in materia penale, non viene annoverata come modalità ma per prassi viene utilizzata.
La riserva di legge è il primo corollario nonché l‟aspetto formale del principio di legalità e impone che fonte del diritto penale sia esclusivamente la legge dello Stato dando la possibilità a quelle che sono le fonte secondarie di partecipare in chiave però di integrazione di aspetti tecnici del precetto.
SCRITTO DAL DOCENTE
l principio di legalità costituisce uno dei massimi strumenti posti a tutela dell‟individuo. Nell‟odierno Stato di diritto sia la produzione delle norme penali, sia la loro applicazione è caratterizzata da un particolare rigore che esalta la funzione di garanzia assegnata alla legge. Negli ordinamenti giuridici moderni questa funzione si traduce nel principio di legalità dei reati e delle pene: cioè, sia il fatto che costituisce reato, sia le relative conseguenze di carattere sanzionatorio devono essere stabiliti dalla legge.
Il principio di legalità ha origini storiche risalenti. La sua genesi non è strettamente penalistica, ma è dovuta a ragioni squisitamente politiche. La sua matrice risale alla dottrina del c.d. contratto sociale e si giustifica con l‟esigenza di vincolare l‟esercizio di ogni potere statuale alla legge. L‟avvento dell‟Illuminismo e la diffusione del pensiero politico liberale posero le basi per la nascita del principio di legalità in materia penale. Infatti la traduzione in termini giuridico-penali del fondamento politico del principio di legalità avviene ad opera del giurista tedesco Feuerbach, il quale, nel quadro di una valorizzazione dei diritti dell‟uomo, operata dalla tradizione giusnaturalistico-illuministica, delineò con precisione il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege, considerandolo come estremo baluardo a difesa della libertà dell‟individuo dall‟ingerenza statuale e come strumento della funzione della pena. Il principio in questione viene collegato concettualmente alla problematica del fondamento della pena, ravvisato da Feuerbach nella prevenzione generale, attuata mediante coazione psicologica: cioè, affinché la minaccia della pena possa svolgere una funzione deterrente nel distogliere dal commettere reati, dovrà essere inflitta soltanto la pena
Il principio di riserva di legge in materia penale sta a significare che unica fonte del diritto penale può essere soltanto la legge dello Stato.
Tale principio corrisponde all‟aspetto formale del principio di legalità. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato né con pene che non siano da essa stabilite (art. 25 co. 2 Cost.). Il fondamento politico criminale del principio risiede, da un lato, nell‟esigenza di garantire che la restrizione della libertà personale, connesso all‟attivazione dello strumento penale, derivi da scelte operate da un organo, il Parlamento, che sia dotato non solo di legittimazione democratica ma anche di rappresentanza della volontà popolare; dall‟altro nell‟esigenza di garantire che alla coercizione penale si ricorra solo per la tutela di interessi rilevanti della collettività e la cui protezione valga, dunque, il sacrificio della libertà personale del soggetto agente. Ci si chiede quale sia la portata della riserva di legge in quanto potrebbe essere concepita come riserva assoluta, nel senso che solo la legge può provvedere in modo esclusivo alla disciplina dei fatti di reato, senza possibilità di ricorso a fonti sub-legislative nemmeno per gli aspetti marginali della tipizzazione dell‟illecito, o riserva relativa, ovvero ammissibilità della partecipazione delle fonti secondarie alla creazione della fattispecie di reato. Sicuramente la riserva di legge deve essere intesa come assoluta, ma ciò non implica necessariamente l‟esclusione della fonte normativa secondaria la quale, però, può intervenire solo in chiave di integrazione: ovvero, le scelte di fondo relative all‟incriminazione restano monopolio del legislatore, ma può essere affidata alla fonte normativa secondaria la possibilità di specificare, dal punto di vista tecnico, aspetti della fattispecie penale alla stregua di parametri già legislativamente predeterminati (ad esempio nelle c.d. norme penali in bianco) Dunque, solo la legge in senso formale, ovvero promulgata secondo il procedimento previsto agli artt. 70-74 Cost., può risultare fonte di diritto penale e, di conseguenza, prevedere fattispecie penali incriminatrici. Nell‟attuale momento politico-costituzionale, difatti, solo il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale, in quanto posto a garanzia dei diritti delle minoranze.
Problematica è, invece, la questione quando vengano in considerazione atti normativi aventi forza di legge ai quali il Costituente non assegna formalmente la qualifica di legge ma che tuttavia assumono, sia pure in senso solo materiale, un valore normativo equiparato a quello delle leggi formali: il riferimento è ai decreti legislativi ed ai decreti legge. Mentre i decreti legislativi, visto il relativo procedimento di emanazione previsto all‟art. 76 Cost., non pongono particolari problemi di legittimità, per i decreti legge il discorso è diverso. Infatti i decreti legge, ai sensi dell‟art. 77 Cost., vengono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza; restano in vigore per 60 giorni, allo scadere dei quali possono o meno essere convertiti in legge da parte del parlamento pena la loro perdita di efficacia ex tunc in caso di mancata conversione. Tuttavia, proprio la necessità e l‟urgenza che sono alla base della emanazione di un decreto legge urtano contro la necessaria ponderatezza delle fattispecie penali; inoltre, nella durata di vigenza del decreto legge, prima della sua conversione in legge da parte del Parlamento, o della sua decadenza, si ha la temporanea vigenza di una norma penale emanata mediante un atto che, anche se formalmente è equiparato alla legge, in sostanza è frutto del Governo, organo privo di legittimazione democratica perché espressione della sola maggioranza. Pertanto, se formalmente la risposta riguardo alla possibilità di emanare norme penali mediante decreto legge deve essere positiva, sul piano sostanziale è auspicabile che il Governo non ne faccia uso.
Per quanto riguarda la consuetudine, è pacifico che non può essere legittima fonte in materia penale né in termini di creazione di una norma penale, né, tantomeno, la desuetudine nell‟uso di una norma penale può considerarsi abrogatrice della norma stessa. Parte della dottrina ammette, però, una funzione integratrice della consuetudine (secundum legem), ogni qual volta essa sia espressamente richiamata dalla fattispecie incriminatrice per definire un elemento. Ulteriore problema riguarda le leggi regionali. Ma sul punto vi è unanimità nel ritenere che attraverso le leggi regionali non si possono creare norme penali. La questione, oramai, risulta pacifica a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001: difatti l‟art. 117 Cost. prevede esplicitamente che la materia penale è di esclusiva competenza dello Stato, escludendo, dunque le Regioni dalla relativa competenza. Tuttavia anche in passato la risposta era senza dubbio negativa. Infatti già alla luce dell‟art. 3 Cost., che afferma l‟uguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla legge, si ricavava l‟illegittimità di un atto che preveda la incriminazione di una condotta soltanto in una parte del territorio dello Stato e non in altri, con conseguente disparità di trattamento tra i cittadini che sono in quella parte di territorio; inoltre, l‟art 120 Cost. afferma il divieto per le Regioni di emanare provvedimenti che limitino la circolazione dei cittadini nel territorio dello Strato, e dunque, di conseguenza, sicuramente, divieto di emanazione di norme penali, per le conseguenze, ovvie, sulla libertà personale, che ne derivano. Riguardo la normativa comunitaria, è diffusamente accolto in dottrina l‟orientamento secondo cui i provvedimenti comunitari non possano risultare fonti di diritto penale. L‟unico organo comunitario dotato di legittimazione democratica è il Parlamento, che però, se pur dotato di potestà consultiva e propulsiva, non ha potestà legislativa. All‟esito della lettura siete in grado di definire la portata della riserva di legge e quali sono le legittime fonti del diritto penale?
1.6 = PRINCIPIO DI LEGALITA’. - PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA E TASSATIVITA’ (tipicità)
Il principio di tipicità è un principio fondamentale e la riserva la legge soddisfa l‟aspetto formale del principio di legalità mentre il principio di tipicità l‟aspetto sostanziale perchè riguarda la fattispecie di reato. È indispensabile la descrizione della fattispecie astratta affinché la fattispecie concreta vi possa corrispondere. Quando paliamo di tipicità parliamo di determinatezza, tassatività della fattispecie penale. La tipicità è funzionale al procedimento di sussunzione (è un procedimento di valutazione, un giudizio, che per alcuni interpreti è lo stabilire una "somiglianza fra le note estratte dall'oggetto e altro oggetto assunto come paradigmatico di quel genere”.) del fatto concreto rispetto alla fattispecie astratta di reato. Ossia nel momento in cui il fatto storico, concreto è sussumibile nell‟ambito di una fattispecie astratta di reato gli corrisponde, siamo di fronte ad un fatto tipico. Ovviamente nell‟ambito del principio di tipicità assume rilevanza la determinatezza, tassatività, in quanto la legalità sarebbe sicuramente elusa se la legge che eleva a reato un dato fatto configurasse in temine generici. Di fatti tassatività e determinatezza sono corollari del principio di legalità.
La determinatezza è un principio che riguarda la tecnica di redazione della fattispecie, il destinatario è più il legislatore. I riferimenti normativi di tale principio sono art. 25 comma 2 Costituzione nonché art. 112 Costituzione.
Tassatività e determinatezza con la tipicità ha anche una funzione politico - criminale bene definita perchè mirano a garantire la certezza del diritto e ciò anche in relazione alla funzione della pena come integrazione sociale.
Ovviamente il principio di determinatezza viene rispettato nel momento in cui la fattispecie astratta è realmente suscettibile di verificarsi nella realtà. Feuerbach (foierbac) grandissimo studioso della materia ha insegnato che ciò che nessun giudice può provare neppure il legislatore può assumerlo come oggetto nei
vengano rispettati è necessario il ricorso a una seconda norma, nel momento in cui il legislatore ci dice che “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito…” il rinvio necessario per il completamento è sicuramente al concetto di altruità della cosa
Normativi Extra giuridici = quindi il rinvio a regole sociale, costume come il rinvio al concetto del comune sentimento del pudore art. 529 c.p. per la definizione degli atti osceni. Ovviamente non si può non tenere in considerazione che quell‟ora il legislatore utilizza elementi descrittivi e quelli normativi giuridici cosa che fa nella norma sul furto in questo caso siamo di fronte a delle tecniche di strutturazione della fattispecie penale che non pongono in linea di massima problemi con la determinatezza poiché in questo caso la norma giuridica alla quale rinviano risulta ben individuabile con sufficiente certezza. Invece pongono diversi problemi di determinatezza la tecnica di strutturazione della fattispecie penale che utilizza elementi extra giuridici (atti osceni) in questo caso siamo di fronte a norme che contemplano usi e costumi che si possono modificare nell‟ambito della società. Ecco perché il legislatore dovrebbe evitare di ricorrere ad elementi normativi extra giuridici essendo eccessivamente troppo indeterminate, spesso utilizza questi elementi extra giuridici nelle fattispecie di pericolo che dovrebbero in realtà al contrario essere descritte in modo dettagliato per poter essere aderenti a ciò che è il canone dell‟offesa e rispettare il principio di determinatezza e tassatività.
Quando il legislatore decide di andare ad incrinare un fatto, quindi decide di andare ad utilizzare una tecnica di strutturazione della fattispecie incriminatrice può creare la fattispecie:
Il principio di tipicità rappresenta l‟aspetto sostanziale del principio di legalità. Esso si articola in principio di determinatezza, il cui destinatario è il legislatore e tassatività il cui destinatario è sicuramente l‟interprete, ma non bisogna dimenticare che tassatività e determinatezza della fattispecie rappresentano una condizione indispensabile affinché la norma penale possa fungere da guida per i comportamenti dei consociati sempre nell‟ottica della pena come integrazione sociale
1.7= PRINCIPIO DI LEGALITA’ - DIVIETO DI ANALOGIA
Accanto al principio di riserva di legge, tassatività e determinatezza della fattispecie abbiamo il principio di irretroattività.
Partiamo col definire cosa si intende per analogia, che è uno strumento di integrazione del diritto positivo, noi conosciamo l‟analogia “legis” e l‟analogia “iuris”. In pratica l‟analogia quale strumento di integrazione del diritto positivo è quello che ci comporta di poter applicare a un caso sprovvisto di disciplina, la disciplina prevista per un caso simile. Quando sia di fronte ad una :
analogia legis, significa che questa analogia la andiamo a ricavare da un‟altra norma nel nostro sistema analogia iuris, andiamo a fare questo procedimento di integrazione prendendo un pò da quello che sono i principi generali sanciti nel nostro sistema.
Secondo parte della dottrina in materia penale risulta superflua la specificazione della vigenza di un divieto di analogia, questo perchè già a monte il principio di legalità impedisce di poter punire un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato e se comunque il procedimento analogico che è volto all‟integrazione del diritto positivo e che quindi applica ad un caso sprovvisto di disciplina, la disciplina di un caso simile è chiaro che un caso non disciplinato è un caso non tipico e questo già si pone in contrasto con il principio di legalità, in questo caso il riferimento normativo per il divieto di analogia è art. 25 comma 2 Costituzione, e anche art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Quindi in materia penale esiste tale divieto e non è data la possibilità di interpretazione analogica.
Il problema invece è il rapporto tra il divieto di analogia ed interpretazione estensiva, perchè l‟interpretazione estensiva di per sé nel diritto penale non è illegittima, ed l‟interpretazione che estende fino al limite delle ipotesi interpretative consentite dal tenero letterale della norma. Se per esempio art. 625 c.p. che punisce il furto in danno dei viaggiatori, per viaggiatori noi possiamo intendere coloro che viaggiano sul treno, in aereo, pullman, questa è detta interpretazione estensiva, quindi è legittima se non crea o non pone una nuova norma.
Il divieto di analogia in materia penale è relativo, perchè è possibile la cosiddetta analogia in “Bonam partem” (applicazione per analogia di una norma di legge a favore di qualcuno) ossia per la cause di giustificazione con efficacia scriminante che storicamente sarebbero sottratte al divieto di analogia perchè norme non penali ma dell‟intero ordinamento. Tuttavia è bene specificare che emblematica nel sistema penale, la norma penale in bianco, è una norma penale che è contrassegnata dalla scissione del binomio del precetto/sanzione nel senso che essa stabilisce si la sanzione, ma rimette interamente ad una fonte subordinata la determinazione del precetto esempio è art.650 c.p. che è una contravvenzione “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino euro 206”. In questa norma assistiamo alla scissione del binomio tra precetto e sanzione nel momento in cui la norma penale art. 650 c.p. prevede la sanzione dell‟arresto o ammenda ma rinvia alla fonte secondaria nel momento in cui dispone che è punito chiunque viola un procedimento dell‟autorità, ecco che ai fini dell‟integrazione della norma penale occorre necessariamente il rinvio al provvedimento dell‟autorità di volta in volta violato.
Tuttavia la norma penale in bianco pone dei problemi dal punto di vista di integrazione del precetto quando ad esempio il rinvio è a fonti non legislative, a volte quando la norma penale in bianco non viene costruita in termini determinati pone non pochi problemi anche nell‟ambito della riserva di legge. Esistono tendenzialmente 3 tipi di rinvio:
Fonte preesistente = rinvio che viene effettuato per economia legislativa, è permesso in quanto il principio di legalità non soffre alcuna lesione, perchè si rinvia ad una fonte che esiste e quindi viene rispettato il
fondamento della responsabilità penale, presupponendo almeno la conoscibilità delle norme, ne richiede innanzitutto l‟esistenza e la vigenza nell‟ordinamento positivo. Ulteriore ratio politico - criminale si rinviene anche in esigenze di prevenzione generale positiva, ossia orientamento culturale, aggregazione dei consociati intorno le norme dell‟ordinamento, infatti il comando normativo può motivare l‟autore solo se esista come legge.
Il principio di irretroattività ha dei referenti normativi:
A. Art. 11 disposizioni Preliminari = secondo cui la legge penale non può che disporre per l‟avvenire essa non ha efficacia irretroattiva. Tale principio però non esclusivamente del diritto penale ma si applica generalmente alla legge. B. Art. 2 c.p. = in cui il comma 1 stabilisce “che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo cui la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.” C. Art. 25 comma 2 Cost. = dove abbiamo la costituzionalizzazione del principio di irretroattività: “Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” D. Art. 7 CEDU = a livello sovranazionale, in merito ovviamente alla legalità secondo cui nessuno può essere condannato per un‟azione o omissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.
Analisi ambito applicativo del principio:
Art. 2 comma 1 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato” = da tale comma si rinviene quello che è il fenomeno del “divieto di una nuova incriminazione” dunque è fatto divieto di punire comportamenti che non sono considerati reati al momento della loro commissione ma in base ad una legge entrata in vigore successivamente. La ratio di questa disposizione risiede nell‟esigenza di giustizia e cerca di evitare rischi e arbitri a danno dei cittadini (nullum crimen, nulla poena sine previa lege penali - Nessun reato e nessuna pena, nessuna pena senza una preventiva legge penale).
Occorre fare delle precisazioni in merito al principio, abbiamo detto che nessuno può essere punito se non in base alla legge del tempo in cui fu commesso il reato, ma come facciamo a stabilire la legge del tempo in cui viene commesso il reato? Prima di tutto abbiamo detto che irretroattività è un principio che riguarda tutte le norme anche quelle non penali che incidono sulla punibilità ad esempio irretroattività riguarda anche le norme secondarie a cui la norma principale rinvia in quello che è il meccanismo di integrazione fonte principale e fonte secondaria in quella che è la norma penale in bianco. Quando un articolo come 650 c.p. rinvia ad esempio alla violazione di un provvedimento dell‟autorità è necessario che quando si rinvia alla fonte secondaria, è fondamentale che la fonte secondaria sia esistente e poi anche le fonte secondarie che incidono sulla punibilità soggiacciono alla irretroattività.
Ma per poter stabile il tempo in cui fu commesso il fatto bisogna fare riferimento alla condotto posta in essere dal soggetto, e non l‟evento perchè l‟evento è visto come il risultato lesivo casualmente connesso all‟azione. Si fa riferimento alla condotta e non evento perchè l‟evento di regola che è necessario per il configurarsi dell‟illecito penale, potrebbe anche verificarsi a distanza di tempo dal compimento dell‟azione: esempio se la norma incriminatrice viene emanata nel periodo intercorso tra la condotta del soggetto e l prodursi dell‟evento lesivo, l‟autore verrebbe punito in questo caso con una norma da lui non conosciuta all‟atto del compimento dell‟azione in quanto non ancora entrata in vigore. Ecco perchè si guarda la
condotta e non all‟evento. Andiamo all‟art. 2 comma 2 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. In questo comma viene sancito un principio molto importante, e descrive il fenomeno dell‟abolitio crimini (abrogazione della norma penale). In pratica se entra in vigore successivamente una legge che va ad abrogare un precetto, in questo caso se c‟è stata condanna, ne cessano l‟esecuzione della condanna le gli effetti penali, ovviamente quella condotta non può essere più punita. La definizioni di abrogazione la rinveniamo nell‟art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.”
Il fenomeno dell‟abolitio crimini è molto importante perchè risponde ad una ratio ben precisa nel rispetto del principio di uguaglianza nel trattare situazioni uguali in modo uguale e viceversa e poi la ratio si rinviene anche nella irragionevolezza, sarebbe irragionevole continuare a punire un fatto che risulta tollerato dall‟ordinamento se appunto si interviene con l‟emanazione di una legge che va ad abrogare il precetto.
L‟abolitio crimini è il fenomeno, l‟effetto è la NON ULTRATTIVITA‟ DELLA NORMA PENALE, ovvero la norma penale abrogata non sarà più applicabile a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo la sua abrogazione, nonché i suoi effetti cesseranno anche rispetto a fatti commessi durante la sua vigenza. L‟abolitio crimini travolge anche il giudicato quindi se il soggetto sta già sta scontando una pena, quindi già giudicato con sentenza, ne cessano gli effetti penale, esce dal carcere.
Art. 2 comma 3 c.p. = in questo comma viene sancito una particolare ipotesi di successione, in questo caso solo modificativa del trattamento sanzionatorio. Articolo introdotto da una legge n.85 del 2006 che ha apportato una serie di modifiche al codice penale in tema di reati d‟opinione.
”Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell‟articolo 135 c.p.”. = prima di tutto art.135 del c.p. prevede un criterio di ragguaglio quindi di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la ratio di questa disposizione cioè il motivo per cui il legislatore nel 2006 ha sentito l‟esigenza di introdurre un nuovo terzo comma nell‟art. 2 del c.p. è appunto quello di evitare l‟irragionevole disparità di trattamento in presenza di un significativo mutamento della valutazione legislativa circa il disvalore del fatto commesso. Se il fatto commesso era punito con pena detentiva mentre oggi con pena pecuniaria è chiaro che è diverso il disvalore del fatto commesso di conseguenza è giusto che quella pena detentiva si trasformi.
Art. 2 comma 4 c.p. = il comma più emblematico : “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. Qua siamo in presenza di un fenomeno diverso, qui non c‟è una legge entrata in vigore successivamente che ha abrogato il precetto ma c‟è una legge entrata in vigore successivamente che modifica alcuni aspetti del precetto già esistente, oppure può succedere che tra vecchia e nuova norma ci siamo un contrasto. In caso di contrasto verrà applicata al fatto concreto la norma che è favorevole per il reo. Sicché il comma 4 art. 2 c.p. contiene una deroga al divieto di irretroattività cioè prevede la retroattività nell‟ipotesi di norma più favorevole per il reo, ovvero la norma più favorevole al reo può operare sia retroattivamente se è da essere favorevole è la successiva che quindi si applicherà anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore ma la norma più favorevole al reo potrà operare anche
che consentono di capire se la precedente norma è generale, rispetto alla successiva che sia speciale e viceversa, e soltanto se, se quel fatto prima risulta punibile in base alla norma generale e anche oggi punibile in base alla norma speciale nonostante l‟introduzione di elementi specializzanti, vuol dire che vi una continuità del giudizio di disvalore espresso dell‟ordinamento e quindi vi è successione di leggi penali nel tempo.
Rapporti strutturali tra le fattispecie = per aversi successione modificativa ai sensi art.2 comma 4 c.p. è necessario che gli elementi costitutivi della struttura delle due fattispecie (quella precedente e quella successiva) possono dirsi fra loro, comunemente omogenei, in modo che non si determini una discontinuità nell‟incriminazione. Se la nuova fattispecie presenta degli elementi incompatibili con la struttura della precedente incriminazione non si avrà successione modificativa ma bensì una frattura fra le norme e la conseguenza sarà il fenomeno dell‟abolitio crimini.
Art. 2 comma 5 c.p. “Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.” = vuol dire che abolito crimini nonché il favor rei comma 4 art. 2 c.p. non si applicano in caso di leggi eccezionali che sono leggi dettate per fra fronte a situazioni particolari come stato di guerra, stato di calamità naturale ne per le leggi temporanee che sono leggi rispetto a cui il legislatore ha già previsto un termine di durata, la ratio è ovviamente la tutela della libertà del cittadino contro abusi del potere statuale.
Art. 2 comma 6 c.p. = “Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.” = siamo di fronte al decreto legge non convertito, sappiamo che il decreto legge è atto emanato dal Governo in caso di necessità ed urgenza e rimane in vigore per 60 giorno, dopo decade se non è convertito in legge dal Parlamento. Secondo il Codice Rocco del 1930 le disposizioni dell‟art. 2 della successione, abolito crimini si va ad applicare anche al decreto legge non convertito in legge, quindi è come se per il legislatore del 1930 il decreto legge non convertito in legge perdesse efficacia ex nunc (atto giuridico che ha efficacia dal momento in cui viene compiuto, quindi non retroattivo), in realtà quando invece entra in vigore la Costituzione nel 1948 dice testualmente che in caso di non conversione del decreto legge entro i 60 giorni perde efficacia ex tunc (come se non fosse mai esistito), chiaro quindi il contrasto nato a livello tra norma prevista del codice penale e la Costituzione e quindi viene sollevata una questione di legittimità costituzionale. Con la sentenza n.51 del 1985 ha dichiarato questo comma parzialmente illegittimo per violazione del art.77 comma 3 Costituzione, proprio nella parte in cui rende applicabile abolito crimini, la successione di leggi penali nel tempo in caso di decadenza o mancata ratifica del decreto legge. A seguito di questa sentenza, il principio generale è il seguente: sicuramente non si applicherà abolito crimini e successione di leggi penali se il decreto legge non viene convertito in legge il quale perderà efficacia ex tunc, tuttavia laddove il decreto legge prevedeva una norma favorevole per il reo, solo in questo caso continuerà ad essere ultrattivo cioè potrà ritenersi applicabile soltanto per fatti commessi in quesi 60 giorni.
Meccanismo analogo si applica anche per quelle leggi dichiarate incostituzionali, art. 136 Cost. “Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” = in questo caso la perdita di efficacia sarà ex tunc ma non vale per le norme penali di favore. Una legge costituzionale 87/1953 ha previsto la retroattività delle pronunce della Corte Costituzionale abrogative di norme incriminatrici, quindi di leggi dichiarate incostituzionali perderanno l‟efficacia ex tunc al pari del decreto legge non convertito, se però la legge dichiarata incostituzionale prevedeva una norma favorevole per il reo in quel caso, perderà efficacia ex nunc cioè saranno fatti salvi gli effetti soltanto però per i fatti concomitanti.
Quando ci occupiamo della struttura del reato non possiamo non partire dalla “Teoria Generale del Reato” o detta anche dottrina del reato, è una parte della scienza del diritto penale e studia la struttura del reato, individuando in modo sistematico e ordina gli elementi che compongo il fatto di reato, e sono tipicità, antigiuridicità, colpevolezza.
Oggetto della teoria è il concetto giuridico del reato, quindi la fattispecie generale ed astratta, la teoria a quale referente normativo la parte generale del codice penale, con il compito di definire in via generale l‟insieme dei requisiti necessari e sufficienti per il riprodursi della conseguenza giuridica della pena. Esiste un rapporto molto stretto tra teoria del reato e scopi di politica criminali, infatti secondo la dottrina contemporanea i concetti e le categorie della dogmatica del reato non sono indifferenti rispetto agli scopi del legislatore anzi dovrebbero essere, dunque, elaborate in funzione alle opzioni politico- criminali sottese alle scelte normative. Infatti il concetto dogmatico di reato deve essere capace di rappresentare le scelte di valore e gli scopi della politica criminale, senza però rinunciare alle esigenze di certezza del diritto.
Esistono diverse posizioni dottrinarie, che si sono succedete nel corso del tempo, in merito al concetto dommatico di reato. Secondo la dottrina maggioritaria e contemporanea il reato si compone di 3 elementi strutturali: tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Questi 3 elementi del reato devono essere necessariamente tutti e tre presenti ai fini di poter muovere il rimprovero nei confronti del soggetto che pone in essere un fatto. Quando parliamo di questi 3 elementi dobbiamo considerarli all‟interno di una piramide, non possiamo partire dalla colpevolezza per poi guardare alla tipicità: ossia se il fatto è tipico di conseguenza ci porremo la domande se è antigiuridico, se entrambi gli elementi sono presenti allora andremo a verificare la colpevolezza.
È vero che la dottrina maggioritaria struttura il reato in base agli elementi di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza ma nel tempo si sono succedete delle teorie che non la pensavano in questi modo ma che basavano il loro concetto su due elementi
1.Originaria convenzione bipartita di Carrara = secondo tale dottrina un comportamento umano (quindi la condotta) si può scomporre in due elementi:
Tale impostazione è seguita da autorevole dottrina nell‟opera manualistica di Antolisei. A tale concezione si è contrapposta una concezione tripartita, ovvero:
2.Concezione tripartita di Beling = secondo Beling il reato si struttura in base a tre elementi: tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Bisogna però andare ad analizzare come in questa concezione venivano considerati i singoli elementi.
Tipicità = era considerata la prima categoria del reato: soltanto l‟azione tipica può entrare nel campo dell‟illecito penale e risultare suscettibile delle ulteriori qualificazioni (antigiuridicità e completezza) da cui dipende l‟esistenza del reato stesso. Ma quando siamo davanti ad una azione tipica? Quando quella azione risulta sussumibile (ricondurre) sotto una fattispecie legale astratta. La tipicità quindi ha una funzione