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Sbobinatura dettagliata dei primi 9 moduli di diritto civile, utilizzati per lo studio dell'esame
Tipologia: Sbobinature
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Il contratto, atto di autonomia privata, laddove l’autonomia privata sta ad indicare il potere di un soggetto di poter disporre liberamente della propria sfera giuridica personale e patrimoniale. Il contratto è lo strumento tipico attraverso cui i privati dispongono della propria sfera giuridica personale e patrimoniale. Appartiene alla categoria del NEGOZIO GIURIDICO, il legislatore del 1942 non ha disciplinato il negozio ma ha scelto di dettare la disciplina del contratto che è costituisce il negozio giuridico per eccellenza. Il contratto è un atto negoziale a struttura bilaterale o plurilaterale, richiede sempre la presenza di due parti, o più parti. Il legislatore offre una definizione normativa art. 1321c.c.“ Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. ” Alcuni autori criticano questa definizione normativa, ritenendo che sia possibile anche parlare di contratto in assenza di un accordo, ma l’opinione prelevante continua a configurare il contratto come l’accordo. Tuttavia la configurazione del contratto come accordo bilaterale o plurilaterale non esclude che il contratto possa essere visto di AUTOREGOLAMENTO di rapporti giuridici patrimoniali; ecco perché una autorevole dottrina afferma che il contratto è un accordo a contenuto regolamentare. Il contratto si compone di ELEMENTI ESSENZIALI , elementi senza i quali deve essere considerato nullo, e la nullità costituisce la forma più grave di invalidità. Art. 1325 c.c., elenca i requisiti del contratto che sono gli elementi essenziali del contratto e sono I requisiti del contratto sono:
1.2 _ CONTRATTO: AUTONOMIA PRIVATA E NEGOZIO GIURIDICO Il contratto è il tipico atto di autonomia privata, per autonomia privata si intende far riferimento al potere di disporre della propria sfera personale, ovvero anche quella patrimoniale; si comprende il perché il contratto è lo strumento tipico dell’autonomia privata. Esempio un contratto di compravendita dove un soggetto aliena o acquista un determinato bene.
L’autonomia privata ha trovato espresso riconoscimento nel codice civile del 1942, in particolare art. 1322 c.c. rubricato come “autonomia contrattuale”: le norme in esse contenute consento di affermare che l’autonomia privata con riferimento al contratto in veste di autonomia contrattuale si articola nel potere delle parte contraenti di determinare liberamente il contenuto del contratto salvo il rispetto dei limiti posta dal legislatore. Dall’esame di tale articolo si desume che quando si parla di autonomia contrattuale si fa riferimento anche al potere delle parti contraenti di concludere contratti non riconducibili a schemi previsti e disciplinati dal legislatore, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Parlando anche autonomia si fa riferimento alla libertà di contrarre, cioè alla libertà di decidere se stipulare o meno il contratto, scegliere la parte contraente nonché la libertà di individuare la veste formale che il contratto può assumere, salvo che non ci si trovi in una delle ipotesi che il legislatore prescrive con pena di nullità in una determinata forma. L’autonomia privata se trova espresso riconoscimento nel codice civile (art.1322 c.c.) non trova l’autonomia privata espressa menzione della carta costituzionale; tuttavia secondo alcuni autori essa trova comunque fondamento costituzionale in particolare nelle norme del comma 2 art.3 e art.41 Cost.: sicché partendo da questi riferenti normativa, l’orientamento interpretativo a cui stiamo facendo riferimento afferma che “l’autonomia privata è la manifestazione del diritto costituzionalmente garantito di libertà negoziale che incontra i limiti scaturenti dalla legge e dal principio di solidarietà sociale”. In particolare comma 2 art. 3 Cost: “ E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ” = garantisce la libera esplicazione della personalità che nei rapporti sociali si traduce nella libertà di costituire rapporti giuridicamente rilevanti. Mentre la libertà negoziale riferita ai rapporti economici si atteggia come libertà di iniziativa economica, che è contemplata dall’art. 41 Cost. “ L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ”. Quindi si può affermare che l’autonomia privata intesa come manifestazione del diritto costituzionalmente garantito di libertà negoziale incontri i limiti posti dall’art. 41 Cost. La solidarietà sociale corrisponde ad un vero e proprio principio generale a cui si ispirano tutte le norme dell’ordinamento e che si traduce in una esigenza di uguaglianza di fatto dei soggetti dell’ordinamento. Con riferimento ai rapporti contrattuali, questa esigenza di uguaglianza di fatto corrisponde ad una esigenza di giustizia del rapporto contrattuale: un rapporto contrattuale ingiusto è un rapporto che non rispetta la parità dei contraenti. CONTRATTO = si inquadra nella categoria del negozio giuridico, tale categoria elaborata dalla dottrina tedesca del diciannovesimo secolo “dottrina pandettistica ”, più volete fortemente criticata perché viene considerata una categoria astratta che racchiude atti molto diversi fra di loro e tuttavia ha resistito alle diverse critiche perché è una categoria ordinante, punto di riferimenti per l’applicazione di disposizioni comuni. Ma cosa si intende per NEGOZIO GIURIDICO? Nell’ambito degli atti giuridicamente rilevanti è un atto di volontà diretto ad un scopo rilevante per l’ordinamento giuridico: quindi un atto caratterizzato dal fatto che esiste una volontà diretta alla produzione di determinati effetti giuridici. È chiaro che il legislatore consentirà la produzione di questi effetti che corrispondo al risultato voluto dalle parti se l’atto risulta essere diretto alla realizzazione di finalità meritevoli di tutela, che sia lecito e che possegga i requisiti posti dal legislatore. Con tale definizione del negozio giuridico si evidenzia come debba essere distinti dagli ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO, si sostanziano in comportamenti umani che rilevano a prescindere dalla volontà degli effetti giuridici. Tali atti costituiscono in comportamenti umani
Il legislatore del 1942 ha dato una definizione del contratto art. 1321 c.c.” Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale .”. Una parte della dottrina ha fortemente criticato la definizione normativa soprattutto perché si è detto che definire il contratto come accordo significa accogliere la teoria soggettiva o teoria della volontà cioè quella teoria che ravvisa l’essenza del contratto e più in generale nell’atto negoziale nella volontà interna dell’autore dell’atto. Invece un’altra orientamento interpretativo afferma che la definizione normativa esattamente evidenzia i due momenti soggettivo e oggettivo entrambi presenti nel contratto che coesistono e non si pongono in una posizione di contrapposizione. Il momento soggettivo rappresenta il contratto come un accordo e così si evidenzia che nel suo significato sociale il contratto è una manifestazione di volontà, anzi meglio è un atto di volontà sicché dal questo punto di vista non è possibile ravvisare, identificare il contratto se non viene in considerazione un atto di volontà e quindi un accordo. Il contratto è anche un regolamento del rapporto che scaturisce dal contratto, un insieme di regole che disciplinano gli interessi delle parti contraenti, così secondo questo orientamento interpretativo sarebbe pure possibile definire il contratto come un accordo a contenuto regolamentare. Nella categoria più ampia degli accordi, il contratto si caratterizza come un accordo patrimoniale, esso infatti deve fare necessariamente riferimenti a rapporti suscettibili di valutazione economica e questo perché il contratto fa sorgere tra le parti un vincolo irrevocabile nel momento in cui il contratto si perfeziona, sorge in capo alle parte un impegno vincolante che non può essere revocato e deve essere rispettato e nell’ipotesi in cui venga violato sarà possibile azionare tutti i rimedi legali contemplati in caso di violazione dell’impegno assunto. Il contratto è accordo patrimoniale che come emerge dalla definizione normativa può essere raggiunto tra due o più parti e dal punto di vista strutturale il contratto può assumere la veste di accordo bilaterale o plurilaterale. Il contratto deve essere distinto - in base alle sue caratteristiche - da altri accordi che non hanno contenuto patrimoniale cola famiglia, dove è possibile rinvenire con riferimento al matrimonio, abbiamo quindi un accordo che non può essere può essere rappresentato come accordo contrattuale proprio perché manca l’elemento patrimoniale, infatti il matrimonio secondo l’ordinamento interpretativo prevalente non può essere rappresentato come un contratto e così non possiamo rappresentare con il contratto l’accordo con cui i coniugi concordano l’indirizzo della vita familiare, è però vero che in questa materia (quella della famiglia) è possibile rinvenire degli accordi a contesto patrimoniale che assumono natura contrattuale come le convenzioni matrimoniali. Vi sono poi accordi che pur avendo contenuto patrimoniale tuttavia non hanno natura contrattuale. Il contatto va poi distinto dagli atti collettivi e atti complessi: e con gli atti collettivi e atti complessi facciamo riferimento in entrambi i casi ad atti nei quali è possibile rinvenire un concorso di più dichiarazioni di volontà ma gli tali atti pur accomunati dalla presenza di concorso di più dichiarazioni di volontà si distinguono nettamente fra di loro, perché: gli atti collettivi sono atti decisionali riferibili ad un gruppo, quindi pur essendo presente un concorso di più dichiarazioni di volontà, gli atti collettivi ti atteggiano come atti unitari e gli atti complessi sono atti in cui le diverse dichiarazioni di volontà non si fondono in un atto unitario ma conservano ciascuno la propria posizione e funzione, non che la propria influenza diretta sull’atto complesso, ad esempio è l’atto dell’inabilitato e autorizzazione del curatore. La dottrina ha individuato la figura dei “rapporti contrattuali di fatto” e sono rapporti che non scaturiscono da un accordo ma sono modellati sul contenuto di un determinato contratto tipico ed in particolare tali rapporti nascono da fatti socialmente rilevati ovvero da contatti sociali qualificati, ad esempio art. 2126 comma 1 c.c. “ La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa .” Cosa comporta? Che in base alla previsione contenuta nel comma 1 laddove il contratto di lavora ha ricevuto esecuzione pur se viene dichiarata la nullità del contratto di lavoro o se venga emessa una sentenza di annullamento del medesimo contratto, nullità o annullamento non producono effetto per il tempo in cui l’atto ha ricevuto esecuzione, il datore di lavoro sarà comunque tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro la retribuzione rispettare tutte le obbligazioni che sorgono con il contratto di lavoro. Per cui una parte della dottrina ha affermato che in questo caso è possibile parlare di un rapporto contrattuale di fatto che trova la sua fonte nel fatto socialmente rilevante della prestazione lavorativa. Altri autori assumono posizione diversa nel comma 1 dell’art.2126 c.c. è possibile ravvisare una fattispecie negoziale se pur minima che in definitiva il rapporto contrattuale troverebbe la sua fonte in un’accettazione se pur tacita del datore di lavoro. Il datore di lavoro in sostanza utilizza la prestazione lavorativa e in questo comportamento è possibile ravvisare gli estremi di un’accettazione tacita. La dottrina ha rivalutato questa categoria dei rapporti contrattuali di fatto attraverso il riferimento ai contatti sociali qualificati cioè relazioni qualificate in cui una parte fa affidamento sulle prestazioni obbligatorie dell’altra parte. Il contratto secondo la definizione normativa art. 1321 c.c è un regolamento di rapporti giuridici patrimoniali. È bene evidenziare che l’insieme delle regole che compongo questo regolamento si distinguono nettamente dalle norme giuridiche pubbliche che promanano invece dalla fonti del diritto obiettivo come la Costituzione.
1.4_ FONTI DEL DIRITTO CONTRATTUALE E PRINCIPI GENERALI Le fonti della disciplina del contratto si identificano con le fonti del diritto obiettivo:
nei limiti imposti dalla legge, e la libertà delle parti di concludere contratti anche con schemi non previsti e non disciplinati dal legislatore pur che diretti realizzare interessi meritevoli di tutela.
1.5 _ REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEL CONTRATTO Quando parliamo dei requisiti facciamo riferimento agli ELEMENTI ESSENZIALI del contratto, elementi la cui mancanza incide sulla validità del contratto e precisamente determina la nullità dello stesso. Requisiti contenuti nell’art. 1325 c.c
effetto naturale del contratto di compravendita e gli effetti naturali laddove ammesso dalla legge possono essere anche esclusi dalla volontà delle parti. I contratti possono essere classificati in base a diversi criteri. Queste classificazione non hanno solo un descrittivo ma anche ermeneutico nel senso che l’appartenenza di un determinato contratto ad una categoria invece che ad un altra implica l’applicazione di determinate regole.
1.6 _ CONTRATTO: PARTI E RAPPRESENTANZA La parte - per l’opinione tradizionale - è un concetto corrisponde a quello di centro di interessi. Nell’ambito della rappresentanza è possibile costatare come:
in senso sostanziale (parte titolare del rapporto contrattuale).Infatti nella rappresentanza ovvero il RAPPRESENTANTE ha la legittimazione ad agire nell’interesse della parte sostanziale ovvero la parte titolare del rapporto contrattuale RAPPRESENTATO. RAPPRESENTANTE = è colui che ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (dominus o rappresentato). La rappresentanza si caratterizza per la presenza di 3 elementi:
Per il rappresentante è richiesta la capacità di intendere e di volere , va precisato che il rappresentato in tema di rappresentanza volontaria viene richiesta la capacità d’agire perché soltanto con la capacità di agire il rappresentato può svolgere un controllo sull’operato del rappresentante. Nel caso della rappresentante legale il soggetto rappresentato è un soggetto che non ha la capacità di agire e l’attribuzione del potere rappresentativo ad un soggetto diverso da quello titolare della sfera giuridica quindi rappresentante si giustifica ragioni di tutela del rappresentato stesso. L’incapacità di intendere e di volere del rappresentante è causa di annullamento a meno che il contenuto dell’atto posto in essere dal rappresentante non sia stata predeterminato dal rappresentato. Il legislatore detta di due ipotesi patologiche differenti che producono conseguenze differenti:
Facciamo una premessa che il rappresentate deve avere cura del rappresentato e questo si desume dalla revisione legislativa che il rappresentante deve agire in nome e nell’interesse altrui. Il rappresentante il quale può anche agire in nome e per conto di altro soggetto tutelando un proprio interesse e laddove il rappresentate agisca contro gli interessi del rappresentato allora contravviene alla regola sottesa all’istituto giuridico della rappresentanza, in quanto il rappresentante non può agire sacrificando l’interessa del rappresentato per la cura di interesse proprio. art. 1394 c.c detta la regola per cui è causa di annullamento dell’atto poste in essere dal rappresentante sempre che conflitto sia conosciuto, conoscibile da parte del terzo. Quindi il conflitto di interessi incide sulla validità dell’atto causando la annullabilità. Regola posta del legislatore a tutela del rappresentato. Art. 1394 c.c costituisce una norma di compresso tra interesse rappresentato e del terzo con il quale il rappresentate stipula il contratto. In sostanza la soluzione normativa adottata dal legislatore è una soluzione che mira a contemperare due interessi diversi:
1.8 _ CONTRATTO: RAPPRESENTANZA E ECCESSO DI POTERI
Eccesso di poteri o falsa rappresentanza designa l’intesi in cui un soggetto agisce senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferiti, in virtù della previsione normativa art. 1398 c.c. la falsa rappresentanza racchiude l’ipotesi in cui:
destinatario Per alcuni hanno ritenuto che la ratifica fosse un atto diretto ad integrare, non è condiva da tutta e un’autorevole dottrina ritiene che la ratifica sia semplicemente un atto di sanatoria di un atto inefficace perché è affetto da un difetto di legittimazione. In sostanza la ratifica rende un atto privo di effetti ma perfezionato produttivo. Non esiste un termine entro il quale il rappresentato debba poter esercitare questo atto di ratifica e tuttavia un termine di decadenza può essere a lui assegnato dal terzo con il quale il falso rappresentate ha stipulato il contratto. Laddove il terzo assegni il termina di ratifica e il rappresentato non manifesta la volontà entro quel termine di ratificare l’atto, decade da questo potere. L’eccesso di potere fa sorgere l’obbligo al falso rappresentate di risarcire i terzi che hanno fatto affidamento sulla sua efficacia. La responsabilità del falso rappresentante ha paura pre- contrattuale, art. 1337 che costruisce il fondamento normativo della responsabilità pre- contrattuale “ Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede ", mentre art. 1338 c.c che costituirebbe ipotesi normativa di responsabilità pre-contrattuale secondo l’opinione prevalente come principio generale posto nell’art. 1337 c.c. statuisce che laddove una parte conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto e non ne da notizia all’altra parte che senza sua colpa ha ignorato è tenuta a risarcire a quest’ultima il danno subito per aver confidato sulla validità del contratto. Particolare ipotesi applicativa di creazione giurisprudenziale è quella della RAPPRESENTANZA APPARENTE, (che esclude la rappresentanza senza poteri) si fa riferimento a ipotesi particolare di falsa rappresentanza individuata dagli interpreti in base ad alcuni elementi che valgono ad escludere la disciplina della rappresentanza senza poteri e vanno ad escludere inefficacia dell’atto posto in essere. Tale rappresentanza si configura quando: A. In presenza di circostanze univoche che fanno apparire un potere rappresentativo che non esiste, cioè la presenza di tale circostanza non va ad escludere la disciplina della falsa rappresentata e quindi non va ad eliminare l’inefficacia del contratto posto in essere. Infatti la presenza di tali circostanze consente di ricondurre il caso concreto alla fattispecie astratta ovvero alla rappresenta senza poteri B. Comportamento del falso rappresentato che ha dato causa all’apparenza
schema tipico della rappresentanza, quindi una distinzione tra parte formale e parte sostanziale. Tuttavia è possibile che sorgano dei dubbi sul ricondurre effettivamente all figura del nuncio o rappresentante. Perché? È vero che la differenza sta nel fatto che il nuncio si limita a trasmettere la volontà e quindi non agisce in sostituzione del soggetto interessato ma è vero anche vero che lo schema della rappresentanza non è compatibile con l’ipotesi in cui gli elementi del contratto siano stati predeterminati dal soggetto interessato ovvero dal soggetto rappresentato. Quali sono i criteri che la dottrina ha proposto per risolvere la differenza tra queste due figure controverse?
esista o meno una procura (atto unilaterale attribuito del potere rappresentativo),
criterio idoneo a risolvere le situazione dubbiose sulla riconducibilità del soggetto agente alla figura del nuncio o rappresentante, effettivamente potrebbe esserci la procura ma il soggetto in pratica agisca non come rappresentante ma colui che trasmette la volontà. Quindi questa dottrina che critica tale criterio suggerisce di adottare criterio della verifica in concerto di un potere discrezionale del soggetto agente. Così si afferma che laddove colui che ha agito e si è accertato che ha avuto una libertà di scegliere ovvero di effettuare delle scelte allora saremo in presenza del rappresentante, se invece queste potere discrezionale il soggetto agente non lo ha esercitato allora saremo nella figura del nuncio.
Il vincolo contrattuale si formerà in capo al soggetto che ha agito sotto falso nome (ipotesi in cui l’identità del soggetto è irrilevante). Un problema particolare può porsi quando colui che agisce stipulando un contratto con l’utilizzo di un falso nome operi in modo da utilizzare anche un nome altrui. Quindi la falsa denominazione si specifica nell’utilizzo di un nome di cui altri è portatore, il contratto sotto nome altrui è il contratto stipulato da parte utilizzando un nome di cui è portare un altro soggetto. Quando si verifica questa ipotesi il problema che sorge è di stabilire se il vincolo contrattuale venga a costituirsi in capo a colui che utilizza il nome altrui ovvero in capo all’effettivo portatore. C’è chi ritiene che colui che agisce utilizzando un a falsa denominazione e più recisamente usurpando il nome di altri, agisce come false rappresentante; infatti la falsa rappresentanza costituisce quell’ipotesi patologica in cui un soggetto agisce in nome e per conto di un altro ma eccedono i limiti del potere conferito, o senza che alcun potere rappresentativo gli sia mai stato attribuito. L’atto posto in essere dal falso rappresentante è INEFFICACE perché esiste un difetto di legittimazione. Altra ipotesi/orientamento, è colui che agisce utilizzando il nome di altri agisce però in nome proprio e quindi non si verifica quello schema che si realizza nella rappresentanza. Rappresentanza organica = indica quelle situazioni in cui il potere rappresentativo viene esercitato dagli organi esterni dell’ente (collettivo). Non tutti gli organi viene riconosciuto tale potere, e può essere esercitato solo degli organi esterni, organi che agiscono all’esterno in nome e per conto dell’ente. Per alcuni viene considerata ipotesi peculiare, perché l’organo esterno dell’ente costituisce parte integrante della struttura dell’ente, tanto che alcuni parlano di immedesimazione organica. Tuttavia il richiamo alla rappresentanza si giustifica che la persona titolare dell’organo esterno dell’ente agisce all’esterno in nome e per conto dell’ente stesso. Gli effetti del suo operato vengono imputati alla sfera giuridica dell’ente.
2.3_ RAPPRESENTANZA INDIRETTA - CONTRATTO PER CONTO DI CHI SPETTA La rappresentanza indiretta, quando un soggetto agisce in nome proprio e per conto di un altro soggetto, da ciò scaturiscono conseguenze rilevante in merito alla rappresentanza diretta, il rappresentante agisce per conto del soggetto rappresentato ma anche in nome di questi contemplatio domini che è assente nella rappresentanza indiretta. Nella rappresentanza indiretta vengono contemplate ipotesi in cui al potere di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto si accompagna l’obbligo di agire per conto di quest’ultimo, l’ipotesi tipica è costituta dal MANDATO , che è un tipo contrattuale espressamente disciplinato dal legislatore art.1705 c.c e seguenti. Il mandato è quel contratto in cui una parte il mandatario si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro mandante, è il cosiddetto mandato senza rappresentanza perché il mandatario sulla base della definizione offerta dal legislatore agisce per conto del mandante in nome proprio. Il mandato può anche contemplare la procura, quindi in questo caso il mandante attraverso la procura conferisce al mandatario il potere di agire. Il mandato senza rappresentanza costruisce l’esempio tipico della rappresentanza indiretta e la differenza tra la rappresentanza indiretta e diretta rileva principalmente sul piano della produzione, degli effetti che scaturiscono dall’atto posto in essere dal rappresentante e sul piano della sfera giuridica, nella quale vengono a prodursi gli effetti giuridici, mentre nella rappresenta diretta gli effetti dell’atto posto in essere dal rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, nella rappresentanza indiretta gli effetti si producono nella sfera giuridica del rappresentante indiretto con l’obbligo di trasferimento nella sfera giuridica dell’interessato. Come ottemperare all’obbligo? Ovvero attraverso la stipula del nuovo contratto. Può succedere che il rappresentante non ottemperi a questo obbligo e quindi quali rimedi a disposizione il soggetto interessato per tutelare i suoi interessi? Sicuramente
riferimento alla previsione comma 1 art. 1513 c.c in tema di vendita e art. 1690 comma 2 c.c in tema di contratto trasporto
2.4 _ CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE Tale contratto è inserito nell’art. 1401 c.c, ed il contratto in cui delle parti (stipulante) si riserva di poter nominare entro il termine legale di 3 giorni altra persona quale parte sostanziale del contratto (ovvero destinataria degli effetti finali del contratto). Valido sia per contratti con effetti reali o obbligatori. Laddove in un contratto venga inserita una clausola contente una riserva di nomina, il contratto si consolida fra la parti originarie, ovvero stipulante e promittente, tuttavia se poi entro il termine legale o convenzionale interviene efficacemente la nomina del terzo allora il terzo si sostituisce quale parte sostanziale del contratto allo stipulante, ovvero laddove le parti prevedono diversamente si pone accanto allo stipulante. Quindi la clausola di una riserva di nomina non impedisce il perfezionamento e nemmeno l’efficacia tra le parti originarie (stipulate e promittente). Sicché il creditore della stipulante potranno anche compiere atti esecutivi sul bene al quale fa riferimento il contratto. È necessario che questi producano i loro effetti che l’acquista del bene si consolidi definitivamente in capo allo stipulante. La riserva di nomina corrisponde a un patto accessorio tipico in quanto espressamente e contemplato dal legislatore. In un contratto venga inserita una clausola di questo tipo in dottrina sono stati espressi dei dubbi:
efficacia retroattiva. Terzo nominato acquista in momento diritti e obblighi scaturenti dal contratto.
2.5_ LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI Art. 2028 c.c = “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.” Si realizza nell’ipotesi in cui un soggetto assume consapevolmente e senza esservi obbligato la cura dell’interesse di chi non è in grado di provvedervi. La gestione di affari altrui rientra nella clausola residuale art. 1173 c.c “fonti delle obbligazioni” e le obbligazioni nascono da contratto, fatto illecito e da qualunque altro atto fatto idoneo a produrre obbligazioni, in conformità dell’ordinamento giuridica. Nell’ambito di questa clausola residuale che costituisce una assoluta novità legislativa rientra anche la cura dell’affare altri. Quindi la gestione di affari altrui si pone come fonte non contrattuale di obbligazioni. La gestione di affare altrui rileva anche fonte del potere rappresentativo che stabilisce che il soggetto interessato deve ottemperare e osservare le obbligazioni che ha assunto in nome del soggetto interessato. Si fa riferimento in cui il gestore agisce non solo per conto ma anche in nome dell’interessato ovvero nell’esercizio di un potere rappresentativo. È possibile anche individuare una gestione non rappresentativa, ovvero una gestione in cui il gestore agisce in nome proprio e con conto del soggetto interessato. La gestione di affari altrui è fonte di obbligazioni per il gestore e per il soggetto interessato ma è necessario che sussistano dei presupposti che vengono specificati dal legislatore:
come una impossibilità assoluta o relativa e sottolinea l’importanza dell’esistenza di questo presupposto ai fini della legittimità dell’intervento del terzo ovvero del gestore. Questo perché con la gestione di affari altrui si realizza una vera e propria ingerenza del terzo nella sfera giuridica di un’altra soggetto. Ciò si realizza in deroga al principio dell’autonomia privata. Ecco perché questa ingerenza deve trovare una idonea giustificazione e si trova nell’impedimento del soggetto interessato, il soggetto titolare della sfera giuridica non può o non è in grado di aver cura del proprio interesse quindi ben
proposte che possono revocate, salvo i casi in cui la stessa proposta non sia irrevocabile per un apposito patto, la proposta è di regola revocabile. Tuttavia la revoca della proposta così come la interruzione della trattative può integrare gli estremi di un comportamento contrario alla buona fede e come tale fonte di responsabilità precontrattuale. Nella fase precontrattuale vi è la libertà di compiere delle azioni ma vi è un limiti l’osservanza del dovere di buona fede art. 1337 c.c. va sottolineato che tale articolo rubricato come “responsabilità precontrattuale” costituisce il fondamento normativo della responsabilità precontrattuale però nell’art. 1337 non si fa alcun riferimento alla sanzione civile del risarcimento del danno diversamente da quanto avviene ad opera del legislatore per la disciplina del responsabilità del debitore art. 1218 c.c e anche per responsabilità extracontrattuale art.1243 c.c. in entrambi gli articoli viene fatto riferimento all’obbligo del risarcimento del danno. Un riferimento all’obbligo del risarcimento del danno è contenuto nell’articolo successivo art.1338 c.c. che secondo l’opinione prevalente costituisce un applicazione del principio generale posto dall’art. 1337 c.c. Nella stessa disciplina codicistica numerosi sono i richiami alla buona fede, la dottrina tradizionale distingue tra buona fede:
2.7 _ RESPONSABILITÀ’ PRECONTRATTUALE E IPOTESI APPLICATIVE
La individuazione delle ipotesi di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c in cui trova fondamento normativo) passa anche attraverso la delineazione dei doveri precontrattuali in cui si articola il dovere di generale di buona fede la cui inosservanza determina responsabilità precontrattuale. Questi doveri individuati dagli interposti sono: Dovere di informazione = la legislazione speciale, soprattuto di derivazione comunitaria che ha l’obiettivo di tutelare il contraente debole ha inserito nel nostro sistema normativo, una pluralità di doveri di informazioni la cui inosservanza genera spesso responsabilità precontrattuale, sebbene in questi casi il legislatore collega alla violazione dei doveri precontrattuali di informazioni da lui stesso previsti, rimedi diversi, diversi dal rimedio risarcitorio. Si pone il problema di individuare il criterio che contraddistingua la reticenza lecita da reticenza illecita, cioè reticenza che integra gli estremi di una condotta scorretta come tale fonte di responsabilità precontrattuale. Secondo un criterio il dovere di informazione sarebbe soltanto quello che attiene art. 1338 c.c alle cause di invalidità del contratto : “(Conoscenza delle cause d'invalidita'). La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.” Tuttavia l’opzione che restringe l’ambito delle reticenze giuridicamente rilevanti ai fini della responsabilità precontrattuale soltanto alla ipotesi normativa art. 1338 c.c non è condivisa dalla maggioranza degli interpreti perché si ritiene che si un criterio eccessivamente rigido e soprattutto non consente di ricondurre nella sfera delle condotte reticenti giuridicamente rilevanti ai fini della responsabilità precontrattuale una serie di comportamenti scorretti che pure meritano di essere sanzionati. Da allora si preferisce per distinguere reticenze lecite da quelle illecite alla duttilità del principio generale di buona fede calibrato sulle circostanze del caso concreto. Il dovere di informazione si sostanzia anche nel dovere di informare secondo verità quindi fornire informazioni false equivale a un comportamento scorretto che può generale responsabilità precontrattuale.