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Dispensa Appunti Diritto Processuale Penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

Dispensa completa di appunti del corso di Diritto Processuale Penale, tenuto dal prof. Varraso presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano

Tipologia: Appunti

2020/2021
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Caricato il 24/06/2021

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I Lezione: IL PROCEDIMENTO PENALE
-Il processo penale è concretezza perché bisogna andare a verificare se l'imputato ha
commesso o meno quella condotta penalmente rilevante. Il diritto processuale penale
si occupa di quelle regole che presiedono il processo penale, le quali consentono alla
giurisdizione penale di accertare che un fatto concreto (imputazione) è sussumibile in
una fattispecie penale astratta. Il principio di legalità trova la sua piena realizzazione nel
procedimento penale. Tutti i codici risalgono al periodo fascista: il diritto processuale
penale si occupa dell'unico codice repubblicano, il più recente. Il punto di partenza è
la L. 16 febbraio 1987 n. 81 intitolata "Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale": la legge delega identifica i
principi direttivi a cui si deve ispirare il legislatore delegato nell'attuazione della delega
stessa; essa fissa i principi a cui si ispira il procedimento penale. Questa delega è stata
attuata tramite D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447: è il Codice di Procedura Penale
(c.d. Codice Vassalli). Ad opera della Corte Costituzionale e del legislatore il codice ha
subito svariate modifiche. Ai sensi dell'art 2 co 1 l.d. n. 81/1987: "1. Il codice di
procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al
processo penale. […]": il Codice di Procedura Penale è la fonte ordinaria fondamentale
di riferimento, ma chiaro che vi siano anche fonti sovraordinate, quali la Costituzione e
le Carte internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), con le quali la legge ordinaria
deve confrontarsi poiché continuamente deve essere verificata la legittimità
costituzionale della disciplina; anche alcune fonti dell'Unione Europea quali le
direttive vincolano il nostro ordinamento a vincolarsi. Fino al 2000 la giurisdizione era
esercitata soltanto da giudici professionali: oggi accanto al giudice togato (Tribunale e
Corte d'Assise) esistono anche giudici onorari, il c.d. giudice di pace, disciplinati dal
d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 ("Procedimento Penale davanti al Giudice di Pace").
Inoltre fino al 2001 vigeva il principio "societas delinquere non potest", ossia che la
responsabilità penale poteva ricondursi soltanto a persone fisiche: se questi reati
avvengono all'interno di una compagine societaria, di un ente, perché commessi da un
soggetto apicale o da un soggetto dipendente, si aggiunge alla responsabilità penale
delle persone fisiche la responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi del
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ai cui artt. 34 e ss. Viene disciplinato il procedimento
penale a carico degli enti.
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-Il corso di diritto processuale penale avrà ad oggetto il Codice di Procedura Penale
(dall'art 1 all'art 654 c.p.p.). Il corso si occupa dunque del procedimento penale di
fronte al Tribunale, di fronte al giudice di pace e quello a carico dell'ente; quando si
parla del procedimento penale ordinario si intende fare riferimento ad un
procedimento composto di tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e
dibattimento. Il procedimento penale è una serie consecutiva di atti che partono dalle
indagini e procedono poi con l'udienza preliminare e il dibattimento; coloro che hanno
la facoltà, l'onore o l'obbligo di porre in essere questi atti sono i soggetti del
procedimento penale. Il c.p.p. si articola in libri di cui Libro I è dedicato ai soggetti e
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I Lezione: IL PROCEDIMENTO PENALE

- Il processo penale è concretezza perché bisogna andare a verificare se l'imputato ha

commesso o meno quella condotta penalmente rilevante. Il diritto processuale penale si occupa di quelle regole che presiedono il processo penale, le quali consentono alla giurisdizione penale di accertare che un fatto concreto (imputazione) è sussumibile in una fattispecie penale astratta. Il principio di legalità trova la sua piena realizzazione nel procedimento penale. Tutti i codici risalgono al periodo fascista: il diritto processuale penale si occupa dell'unico codice repubblicano, il più recente. Il punto di partenza è la L. 16 febbraio 1987 n. 81 intitolata "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale": la legge delega identifica i principi direttivi a cui si deve ispirare il legislatore delegato nell'attuazione della delega stessa; essa fissa i principi a cui si ispira il procedimento penale. Questa delega è stata attuata tramite D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447: è il Codice di Procedura Penale (c.d. Codice Vassalli). Ad opera della Corte Costituzionale e del legislatore il codice ha subito svariate modifiche. Ai sensi dell'art 2 co 1 l.d. n. 81/1987: "1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. […]": il Codice di Procedura Penale è la fonte ordinaria fondamentale di riferimento, ma chiaro che vi siano anche fonti sovraordinate, quali la Costituzione e le Carte internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), con le quali la legge ordinaria deve confrontarsi poiché continuamente deve essere verificata la legittimità costituzionale della disciplina; anche alcune fonti dell'Unione Europea quali le direttive vincolano il nostro ordinamento a vincolarsi. Fino al 2000 la giurisdizione era esercitata soltanto da giudici professionali: oggi accanto al giudice togato (Tribunale e Corte d'Assise) esistono anche giudici onorari, il c.d. giudice di pace, disciplinati dal d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 ("Procedimento Penale davanti al Giudice di Pace"). Inoltre fino al 2001 vigeva il principio " societas delinquere non potest ", ossia che la responsabilità penale poteva ricondursi soltanto a persone fisiche: se questi reati avvengono all'interno di una compagine societaria, di un ente, perché commessi da un soggetto apicale o da un soggetto dipendente, si aggiunge alla responsabilità penale delle persone fisiche la responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ai cui artt. 34 e ss. Viene disciplinato il procedimento penale a carico degli enti.

- Il corso di diritto processuale penale avrà ad oggetto il Codice di Procedura Penale

(dall'art 1 all'art 654 c.p.p.). Il corso si occupa dunque del procedimento penale di fronte al Tribunale, di fronte al giudice di pace e quello a carico dell'ente; quando si parla del procedimento penale ordinario si intende fare riferimento ad un procedimento composto di tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento. Il procedimento penale è una serie consecutiva di atti che partono dalle indagini e procedono poi con l'udienza preliminare e il dibattimento; coloro che hanno la facoltà, l'onore o l'obbligo di porre in essere questi atti sono i soggetti del procedimento penale. Il c.p.p. si articola in libri di cui Libro I è dedicato ai soggetti e

Libro II agli atti; la categoria più importante di atti nel procedimento penale è costituita dalle prove, a cui è dedicato il Libro III, a cui si affiancano le misure cautelari disciplinate nel Libro IV e che insieme compongono la parte stati del c.p.p.. La dinamica del c.p.p. parte II è contenuta dal Libro V e ss. e consta delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare disciplinate nel Libro V; accanto però al procedimento penale ordinario esistono i procedimenti speciali (come il giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto, messa alla prova), ossia procedimenti all'interno dei quali manca una delle fasi del procedimento penale ordinario, disciplinati nel Libro VI. Il Libro VII invece è dedicato al giudizio/dibattimento, il quale termina o con una sentenza di condanna o con una sentenza di proscioglimento. Il fine del procedimento penale è quello di accertare un fatto di reato e accertare la colpevolezza, la quale può risultare soltanto se provata oltre ogni ragionevole dubbio. Il Libro VIII è dedicato poi al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, che ha delle regole peculiari pur essendo sempre un procedimento ordinario; il Libro IX è dedicato alle impugnazioni (artt. 568 e ss.), il Libro X (art 648 e ss.) di cui ai fini del corso interessano quelle dedicate al giudicato penale, e agli effetti del giudicato penale anche al di fuori del procedimento penale, il Libro XI ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere (principio di territorialità ai sensi dell'art 6 c.p. e cooperazione giudiziaria internazionale). All'interno del TUE esistono due norme in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, gli artt. 82 ("1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'ar- ticolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione tran- snazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il

accusatorio […]". Il nostro sistema processuale è un sistema tendenzialmente accusatorio, e questa consiste in una delle rivoluzioni copernicane di questo codice. Un principio fondamentale che ha ispirato questa modello differenziandolo completamente dal modello precedente è il principio di presunzione di innocenza: nella nostra Costituzione in particolare all'art 27 co 2 è affermato che "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (art 6 CEDU e art 14 Patto int. relativo ai diritti civili e politici), è una regola di giudizio per cui fino a quando non interviene una sentenza definitiva di colpevolezza la persona accusata di un reato, ossia l'imputato, è da considerarsi innocente. Nel Codice Penale del 1930 invece non si parla di imputato bensì di soggetto reo, in quanto esso si fonda su un principio opposto, quale quello della presunzione di colpevolezza tipico di un sistema inquisitorio. Il modello accusatorio è un modello triadico, due parti contrapposte davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La presunzione di innocenza è anche una regola di condotta: la persona che subisce il procedimento penale di regola è in stato di libertà, perché solo eccezionalmente l'imputato è in vinculis in presenza dei quali si applicano le misure cautelari (personali e reali). A differenza del modello inquisitorio, sono le parti che acquisiscono ed introducono le prove, in quanto viene meno il giudice inquisitore. Il procedimento penale che si ispira e attua la Costituzione e alle Carte internazionali dei diritti dell'uomo prende il nome di giusto processo legale, che ha il suo fondamento costituzionale principale nell'art 111 Cost. ("La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.") e trova il suo corrispondente nell'art 6 CEDU e nell'art 14 Patto int. relativo ai diritti civili e politici; questo giusto processo è poi regolato dalla legge, ossia il Codice di Procedura Penale e le leggi ad esso collegate. Quando l'art 111 Cost. parla di giusto

processi legale, si intende che quel giusto processo si attua davanti ad un giudice: il fine del processo penale è quella di andare a verificare se una condotta ipotizzata dal Pubblico Ministero sia sussumibile o meno in una fattispecie penale astratta; il compito di verificare se questa fattispecie giudiziale sia o meno sussumibile è il giudice, ossia al giurisdizione (≠ giudiziario, che fa riferimento sia al giudice sia al Pubblico Ministero). Il giusto processo trova dunque la sua piena realizzazione nella fase del dibattimento. Al co 2 dell'art 111 Cost. sono contenuti più principi: il principio del contraddittorio, con cui si intende il diritto delle parti in ogni processo sia civile sia penale ad esporre le proprie ragioni davanti ad un giudice e ad essere dunque ascoltare prima della decisione da un giudice, principio che per l'imputato nel processo penale si traduce nel diritto di difesa (art 24 Cost. co 2: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento."). Nel procedimento penale si parla di difesa personale e di difesa tecnica: quando l'art 111 co 2 Cost. afferma che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, per l'imputato ciò significa diritto a difendersi sia personalmente sia tecnicamente. Con difesa personale si intende il diritto a partecipare al procedimento per rendere dichiarazioni su fatti propri e fatti altrui davanti all'autorità giudiziaria, la partecipazione è dunque la condizione e la premessa al fine di esercitare la difesa personale (nel caso di non partecipazione al processo penale si parla invece di assenza: " Nemo tenetur se detegere " come diritto alla non auto incriminazione e di riflesso anche il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, entrambi tutelati dalla Costituzione come massima espressione del diritto di difesa). Con difesa tecnica si intende invece il diritto a nominare un difensore di fiducia: in questo caso l'imputato non può rinunciare alla difesa tecnica, in quanto canone oggettivo di regolarità della giurisdizione (come afferma la Corte Cost.); si parla dunque di difensore d'ufficio nel momento in cui l'indagato non nomina un difensore di fiducia. La difesa tecnica deve essere autonoma rispetto alla difesa personale. L'art 111 co 4 Cost. afferma che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, diverso dal contraddittorio previsto dal co 2, e riguarda soltanto il processo penale quale principio cardine del giusto processo penale: contraddittorio nella formazione della prova significa metodo dialettico nella formazione della prova. Il modello accusatorio si caratterizza anche per il fatto che le prove sono introdotte ed acquisite dalle parti, mentre il giudice si limita a valutare i risultati delle prove introdotte ed acquisite dalle parti. Il procedimento probatorio si articola in tre fasi: fase di ammissione, di acquisizione e di valutazione della prova; nelle prime due fasi i soggetti protagonisti sono le parti, mentre nella seconda parte il soggetto protagonista è il giudice. La seconda fase del procedimento probatorio è la fase in cui si realizza pienamente il principio del contraddittorio nella formazione prova, la quale avviene nella dialettica tra le parti: la tecnica che realizza questo principio costituzionale prende il nome di esame incrociato, consistente in un esame diretto, in un contro-esame ed in un riesame. Se il testimone è introdotto dal P.M. chi rivolge prima le domande al testimone? Il Pubblico Ministero: l'esame del testimone è condotto per primo da chi ha introdotto la testimonianze secondo l'esame incrociato, successivamente poi contro esaminano le altre parti. L'esame incrociato realizza dunque il principio del contraddittorio nella formazione della prova durante il dibattimento, nello specifico nell'istruzione dibattimentale. La differenza tra prova e

rinnovare in dibattimento, ad es. la morte di una persona informata sui fatti è un'accertata impossibilità di natura oggettiva, una irripetibilità sopravvenuta; ma ci può anche essere un'irripetibilità originaria: ad es. l'esame autoptico è un tipo di atto d'indagine, è un accertamento tecnico irripetibile, che in dibattimento diventa prova; è dunque un eccezione perché l'atto non si può ripetere senza che l'oggetto di questo atto subisca modificazioni. Allo stesso modo si può parlare della scena del crimine o dei dati informatici. L'irripetibilità è dunque la categoria più importante di atti d'indagine che vengono utilizzati per condannare o prosciogliere una persona; essa si correla poi ad un altro principio fondamentale nel procedimento penale, ossia al principio di non dispersione delle fonti di prova.

3. Provata condotta illecita: con condotta illecita si intende qualsiasi comportamento contra ius; ad es. nei processi di criminalità organizzata il cambiamento di versione di un testimone spesso è determinato da una condotta illecita posta in essere o dallo stesso imputato/indagato oppure da qualsiasi terzo (es. violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità) che se viene provata comporta il fatto che in dibattimento verrà utilizzata la versione iniziale del teste, ovvero le sue dichiarazioni iniziali passano da atti di indagine a prove in dibattimento. Questa è una finzione perché è pur sempre un atto unilaterale che diventa prova, dal momento che in questo atto manca il contraddittorio.

- Sul principio cardine del contraddittorio delle parti e nella formazione della prova si

regge la giurisdizione penale ai sensi dell'art 1 c.p.p. ("Giurisdizione penale 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice."): la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario è il r.d. Grandi n.12/1941, di cui fondamentali sono gli art 1 ("Dei giudici. La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: a) dal giudice di pace; b) dal pretore (lettera soppressa dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51); c) dal tribunale ordinario; d) dalla corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza.") e 2 ("Del pubblico ministero. Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero."). I giudici che esercitano la funzione giurisdizionale, i quali nel c.p.p. vengono individuati come autorità giurisdizionale, sono quelli elencati ai sensi dell'art 1 r.d. Grandi; in questo elenco manca come giudice di primo grado la Corte d'Assise disciplinata dalla L. 10 aprile 1951 n. 187, composta da due giudici togati e sei giudici popolari, e come giudice di secondo grado la Corte d'Assise d'appello. Vi sono casi poi in cui il c.p.p. parla di autorità giudiziaria, che però comprende anche il pubblico ministero ai sensi dell'art 2 r.d. Grandi: il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado prende il nome di Procuratore della Repubblica, presso il giudice di secondo grado di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, presso la Corte di Cassazione di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Compito della giurisdizione penale è quindi verificare che un'ipotesi di reato contestata in un'imputazione sia sussumibile in una fattispecie penale astratta: si arriverà a processo quando al termine delle indagini di regola il pubblico ministero chieda rinvio a giudizio, come atto ordinario di esercizio dell'azione

penale che determina l'instaurazione del processo (fasi di udienza preliminare e di dibattimento). Il procedimento penale che realizza la giurisdizione è disciplinato dal Codice di Procedura Penale (a cui si aggiunge il d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231). L'art 1 c.p.p. va letto insieme con l'art 207 disp. att. c.p.p. il quale afferma che "Ambito di applicazione delle disposizioni del codice 1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.": questa è una scelta sistematica fondamentale del Codice di Procedura Penale del 1988, con la quale sono state abrogate implicitamente tutte le norme speciali; questo articolo fissa la regola per cui è il c.p.p. che disciplina le regole sulla giurisdizione sia quella relativa ai reati disciplinati nel Codice Penale stesso sia quella relativa ai reati contenuti nelle leggi speciali.

- L'oggetto della giurisdizione penale

Per rispondere alla domanda "in che cosa consiste l'oggetto del procedimento penale, o più nello specifico del processo penale?" è necessario fare riferimento innanzitutto all'art 187 c.p.p.: "Oggetto della prova. 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.". L'imputazione è il contenuto immancabile dell'atto di esercizio dell'azione penale, cioè dell'atto con il quale il pubblico ministero chiede nei confronti dell'imputato il processo, e consiste ai sensi dell'art 417 ("Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; e) la data e la sottoscrizione.") e 550 c.p.p. ("Casi di citazione diretta a giudizio. 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; e-bis) lesioni personali stradali, anche se

L'art 2 c.p.p. consente di comprendere un altro profilo fondamentale del procedimento penale: "Cognizione del giudice. 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.". La "questione da cui dipende la decisione" prende il nome di questione pregiudiziale, che si definisce come ogni questione che è antecedente logico-giuridico di una questione successiva. Le questioni pregiudiziali possono essere di tre tipi:

1. Questione pregiudiziale civile: prendendo ad es. il furto (art 624 c.p.) come sottrazione di una cosa altrui, la questione pregiudiziale per arrivare alla condanna o alla assoluzione è quella relativa al diritto di proprietà, ossia se quel determinato bene mobile sia o meno di proprietà dell'imputato, ma questo non significa che siccome il diritto di proprietà è un istituto fondamentale di diritto civile allora il giudice penale deve sospendere il processo per rivolgersi al giudice civile al fine di risolvere la questione pregiudiziale, proprio in virtù dell'art 2 co 1 c.p.p.. Il giudice penale infatti risolve ogni questione da cui dipende la decisione in via incidentale. 2. Questione pregiudiziale amministrativa: considerando l'abuso edilizio, il giudice penale prima di condannare un soggetto per questo reato deve risolvere tutte le questioni pregiudiziali attinenti all'esistenza o meno di un'autorizzazione ad es. applicando la legge amministrativa, senza però rimandando la questione al giudice amministrativa. 3. Questione pregiudiziale penale: la ricettazione (art 648 c.p.) consiste fondamentalmente nell'acquisto, ricezione o occultamento di denaro o di qualsiasi altra cosa derivante da reato, perciò il giudice penale nel condannare un soggetto per questo reato deve innanzitutto verificarne il reato presupposto (es. nel caso di un soggetto imputato per ricettazione per aver acquistato un auto che risulta rubata il reato presupposto è il furto) come questione pregiudiziale, senza rivolgersi ad un altro giudice penale. In conclusione, il giudice penale nell'arrivare ad una decisione finale che può essere o di condanna o di proscioglimento in realtà non sempre applica solo la legge penale, perché è molto frequente che per arrivare alla decisione si debba applicare anche la legge civile o la legge amministrativa al fine di risolvere una o più questioni pregiudiziali di diversa natura. Il giudice penale dunque si risolve da sé le questioni pregiudiziali ma salvo il fatto che ai sensi del co 2 art 2 c.p.p. la decisione della medesima questione ha valore soltanto all'interno di quel procedimento e non vincola nessun altro giudice. Una delle caratteristiche del modello accusatorio del procedimento penale, che emerge anche dall'esame delle questioni pregiudiziali, è il principio della separazione delle giurisdizioni, il quale comporta che le decisioni dei procedimenti penali non hanno efficacia erga omnes, bensì il giudicato penale e le eventuali soluzioni vincolano soltanto il giudice penale stesso salvo casi eccezionali. Ciascuna giurisdizione ha le proprie regole probatorie, perciò dunque ciascuna di esse può arrivare a verità giurisdizionali diverse: il principio di separazione delle giurisdizione a volte provoca il conflitto tra giudicati. La regola dell'art 2 incontra comunque delle eccezioni, per cui alcune questioni pregiudiziali di natura civile o amministrativa consentono al giudice penale di sospendere il processo penale al fine di

attendere la decisione del giudice competente; queste eccezione sono disciplinate dagli artt. 3 ("Questioni pregiudiziali. 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.") e 479 c.p.p. ("Questioni civili o amministrative. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.").

II Lezione: I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

- Disciplinati al libro I primo del c.p.p., i soggetti del procedimento penale sono tutte

quelle persone che hanno diritto, facoltà, obbligo. onere di compiere determinati atti all'interno del procedimento penale; da non confondere il termine soggetto del procedimento con il termine parte, dal momento che non tutti i soggetti sono parte: in senso tecnico si può parlare di parte soltanto nel processo penale, quindi a partire dall'udienza preliminare, solo dopo l'esercizio dell'azione penale, e la parte è dunque quel soggetto che chiede al giudice una decisione, ossia innanzitutto il P.M. il quale esercita l'azione penale chiedendo al giudice una decisione sulla sua imputazione, e l'imputato, il quale pure chiede una decisione al giudice esercitando il proprio diritto di difesa. Pubblico ministero e imputato costituiscono le parti necessarie, mentre parti eventuali sono la parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria; tutte le altre persone che eventualmente intervengono nel processo sono definiti soggetti e non parti.

- Il giudice

Il giudice è il primo dei soggetti, terzo e super partes, del processo penale, disciplinato al libro I, titolo I del c.p.p.; i giudici nel procedimento penale possono essere di primo grado (giudice di pace, tribunale in composizione monocratica o in composizione collegiale, Corte d'Assise), secondo grado (Corte d'Appello e Corte d'Assise d'Appello) e giudice di legittimità (Corte di Cassazione). La prima questione da risolvere quando si discute del giudice è la sua competenza, ossia l'insieme di

deputati"; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole"; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

  1. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni."), in questi articoli la competenza è determinata o tramite un criterio quantitativo (la pena prevista dal c.p.) o tramite un criterio qualitativo (elenco di reati); il primo passaggio al fine di individuare la competenza per materia è verificare se il reato oggetto del procedimento rientra nell'elenco ai sensi dell'art 5 c.p.p., per cui è competente la Corte d'Assise, il secondo passaggio è riferirsi all'elenco dei reati di competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art 4 d.lgs. n.274/2000, infine nel caso in cui il reato in questione non rientri in nessuno dei due elenchi previsti dai due articoli menzionati a decidere è competente il tribunale (c.d. competenza residuale rispetto alla competenza della Corte d'Assise e del giudice di pace) a cui spetta la massima parte dei procedimenti penali (art 33- bis "Attribuzioni

del tribunale in composizione collegiale. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma,440, 449, secondo comma, 452, primo-comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale; d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi in- dicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4." e art 33- ter c.p.p. "Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge."); per il d.lgs. n.231/2001 è prevista invece una disciplina autonoma ai sensi degli artt. 36 e ss..

  • La^ competenza per territorio^ è disciplinata dagli^ artt. 8 e ss. c.p.p.^ ("Regole generali.
    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la

particolare di concorso materiale) (art 81 c.p.: "Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.") o materiale, quando con due o più azioni od omissioni si integrano più fattispecie di reato e il concorso di persone (artt. 110 e ss. c.p.) nella commissione del medesimo fatto di reato (art 110 c.p.: "Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.") o nella cooperazione colposa del medesimo fatto di reato (art 113 c.p.: "Cooperazione nel delitto colposo. Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell'art. 112."). Ai sensi dell'art 12 c.p.p. si parla di connessione tra procedimenti in quanto la connessione tra reati è un istituto di diritto sostanziale che può essere presupposto in alcuni casi di connessione tra procedimenti. I casi previsti dall'art 12 c.p.p. sono:

  1. Quello di concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato ovvero nella cooperazione colposa, e in questi i casi i procedimenti sono uniti dal fatto che hanno ad oggetto il medesimo fatto di reato (connessione oggettiva), e quello di più persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento, procedimenti uniti dal fatto che hanno ad oggetto lo stesso evento (connessione oggettiva).
  2. Quello di concorso di reati, nella forma sia del concorso formale e sia di quel particolare concorso materiale che è il reato continuato, resta invece esclusa la forma del concorso materiale (pluralità di reati senza che però vi sia l'unicità del medesimo disegno criminoso) in quanto ai fini dell'art 12 c.p.p. secondo il legislatore non vi è un legame processuale tra i vari fatti di reato; in questi casi i procedimenti sono uniti dal fatto che vi il medesimo soggetto che ha compiuto diversi fatti di reato (connessione soggettiva).
  3. Quello della circostanza aggravante comune (per cui la pena è aumentata di un terzo) prevista ai sensi dell'art 61 co 1 n. 2 c.p. (es. omicidio ed occultamento di legame, il secondo del quale commesso per occultare il primo; es. reati fiscali e di false comunicazioni sociali, ), e in questi casi i procedimenti sono uniti dal fatto che hanno ad oggetto due o più reati commessi l'uno (o i più) per eseguire o occultare l'atro (o gli altri) (connessione teleologica).

I casi di connessione tra procedimenti rappresentano altrettanti casi di competenza per connessione, al verificarsi dei quali non trovano applicazione le regole generali attinenti alla competenza per materia e per territorio, bensì trovano applicazione le regole specifiche contenute agli artt. 15 ("Competenza per materia determinata dalla connessione. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise."), il quale prevede il c.d. criterio del "giudice superiore" e trova applicazione nel momento in cui vi è più di un giudice competente e 16 c.p.p. ("Competenza per territorio determinata dalla connessione. 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive."), il quale prevede al comma 1 criterio del reato più grave in astratto secondo la pena stabilita dalla legge ai sensi dell'art 4 c.p.p. (comma 3), invece al comma 2 per il reato di omicidio, trattandosi di più persone, prevede come criterio quello del luogo dell'evento, come luogo in cui è più facile pervenire le prove. Tuttavia i procedimenti penali possono riguardare tanti reati ugualmente gravi in astratto: per stabilire il giudice competente si fa riferimento all'ultimo periodo dell'art 16 co 1 c.p.p. dove si prevede che competente è il giudice competente per il primo reato dal punto di vista cronologico. Laddove infine i procedimenti siano connessi può aversi una riunione dei processi nei casi previsti dall'art 17 c.p.p. ("Riunione di processi. 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) (...); c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (…). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi."). Tutte le regole sulla competenza consentono di individuare il giudice naturale precostituito per legge ai sensi dell'art 25 co 1 Cost.. Che cosa succede dunque se non vengono rispettate le regole sulla competenza? I vizi di incompetenza sono disciplinati all'artt. 21 ("Incompetenza. 1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2. 2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2."), 22 ("Incompetenza dichiarata dal giudice per le

parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.") e 35 c.p.p. ("Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado."). Il giudice che si trova in una situazione di incompatibilità deve astenersi ai sensi dell'art 36 c.p.p. ("Astensione. 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedi- mento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura. 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.") e se non lo fa le parti hanno il diritto di ricusare quel medesimo giudice ai sensi dell'art 37 ("Ricusazione. 1. Il giudice puoi essere ricusato dalle parti :a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

  1. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione."). Incompatibilità, astensione e ricusazione sono i tre istituti che servono a garantire in concreto la terzietà e l'imparzialità del giudice.

- Il Pubblico Ministero

Tutte le regole summenzionate legate alla competenza permettono di determinare non soltanto il giudice competente ma anche il Pubblico Ministero competente, perché quest'ultimo è il Pubblico Ministero presso il giudice competente per materia, per territorio e per connessione; la regola generale è che la competenza del P.M. si ricava per derivazione da quella del giudice. La norma di riferimento è l'art 51 comma 3 c.p.p.: "3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I."; al fine di comprendere fino in fondo questa regola è fondamentale ricordare che esiste un unico P.M. presso il giudice di primo grado, ossia la Procura della Repubblica presso il

tribunale ai sensi dell'art 51 comma 1 lett. a ("1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; […]"). Con riferimento all'art 50 c.p.c. ("Azione penale. 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.") esso è l'attuazione ordinaria e processuale del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ai sensi dell'art 112 Cost. ("il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"): l'art 50 co 1 c.p.p. va letto in combinato disposto con la sentenza n. 88/1991 Corte Cost. in cui la Corte spiega che cosa si intende per obbligatorietà dell'azione penale, ovvero che non si intende che per ogni notizia di reato è necessario un processo, poiché il pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari può chiedere l'archiviazione che è non esercizio dell'azione penale, bensì la Corte afferma che obbligatorietà dell'azione penale sta a significare obbligatorietà delle indagini le quali devono essere tendenzialmente complete al fine di sciogliere l'alternativa tra esercizio e non esercizio dell'azione penale; da ciò si evince che delle tre fasi del procedimento penale non possono mai mancare le indagini. Ai sensi dell'art 50 c.p.p. dunque l'azione penale può essere esercitata soltanto dal pubblico ministero, anche se a livello costituzionale l'azione penale privata non è vietata. Il comma 2 prevede un'altra caratteristica dell'azione penale, ossia la sua officiosità, proprio a fronte del fatto che generalmente i reati sono procedibili d'ufficio; il comma 3 prevede poi l'irretrattabilità dell'azione penale secondo cui il pubblico ministero non può ritrattare la propria azione tornando sui suoi passi, bensì una volta esercitata l'azione penale questa termina con una sentenza del giudice.

- L'imputato

L'art 60 c.p.p. ("Assunzione della qualità di imputato. 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.") completa l'art 50 c.p.p., poiché il primo al comma 1 disciplina le forme di esercizio ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio, atto ordinario di esercizio dell'azione penale davanti alla Corte d'Assise o al tribunale in composizione collegale al termine delle indagini preliminari e decreto di citazione diretta a giudizio, atto ordinario dei esercizio dell'azione penale davanti al tribunale in composizione monocratica e al giudice di pace, il quale consente di passare dalle indagini preliminari direttamente al dibattimento) e speciali (giudizio immediato, decreto penale di condanna e applicazione della pena a norma dell'art 447 co 1 c.p.p. e giudizio direttissimo)