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Seminario di diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Seminario integrativo del corso di diritto penitenziario con il prof. Varraso

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 25/01/2019

GraziaBorelli
GraziaBorelli 🇮🇹

4.6

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16 documenti

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SEMINARIO “CARCERE, SICUREZZA E RISOCIALIZZAZIONE DEL DETENUTO”
Ezio Giacalone, commissario capo della polizia penitenziaria
(relazione di almeno 15 pagine da consegnare al professore possibilmente una settimana prima
dell'esame se si vuole che sia considerata a tal fine o anche in altro momento entro la fine
dell'anno accademico; o relazione sui contenuti del seminario o si individua un argomento di diritto
penitenziario da sviluppare)
17.03.17
Il seminario verterà sulla sicurezza dell'organizzazione penitenziaria e sul regime penitenziario.
Lo scopo del seminario è quello di cercare di vedere oltre le norme, le persone che si muovono
nella struttura penitenziaria; ha una valenza anche un po' etica, dedicare attenzione a certi strati
della società che vengono lasciati da parte.
L'idea del carcere che abbiamo è totalmente inesistente per ciò che attiene all'Italia, negli ultimi
anni sono stati fatti molti documentari. Non abbiamo né a livello di letteratura né a livello di cinema
una conoscenza per ciò che attiene l'Italia. Carcere e pena non coincidono, si sta andando verso
un modello in cui la pena si riferisca ad altre misure alternative. Noi abbiamo un concetto formale
di ciò che è reato, si basa sulla pena che viene prevista. Ultimamente si sta cercando di
riconnettere a comportamenti di reati delle pene che non coincidono con la reclusione o l'arresto
(non quello in flagranza fatto dalla polizia giudiziaria) ma è anche una sanzione penale che deriva
dalla contravvenzione. L'idea anche della comunità internazionale è che pena e carcere non
debbano coincidere.
Per quanto concerne il carcere una definizione che potrebbe essere utilizzata è una definizione
che implica un’elisione, una modifica di due coordinate importante che abbiamo nella nostra vita:
spazio e tempo. Nel carcere la persona si trova davanti a spazi ristretti e tempo imitato o illimitato.
Siamo nell'ambito di una comunità coatta (il soggetto non sceglie di entrare nel carcere) e quindi lo
spazio e il tempo sono dimensioni fondamentali. Spazio e tempo cambiano in carcere e
condizionano la vita all’interno del carcere. Il carcere è anche una struttura fatta di sbarre, cortili,
camere di pernottamento, ecc; quindi anche il fatto che il soggetto possa fruire di uno spazio di
libertà maggiore o minore dipende anche dalla possibilità strutturale di poter usufruire di questa
libertà. Lo stato di prisonalizzazione è sintono di un disagio psico-sociale, essere detenuto in
quanto tale è già un elemento di disagio psico-sociale a cui possono aggiungersi altri tipi di disagio.
Il carcere è anche una comunità nel senso che è composta da tutti quelli che vivono al suo interno,
operatori e soggetti detenuti. Si struttura su regole formali e informali, sotto culture. Il carcere è
anche un ufficio dello stato, è anche una entità amministrativa gestita da un ramo
dell'amministrazione pubblica. Tutte le regole traggono la loro origine dalle regole generali
dell'amministrazione dello Stato; non è così in tutti i Paesi del mondo, ad esempio in Inghilterra
esistono carceri pubblici o privati. Forti riserve sulla gestione dei diritti del cittadino in carcere da
soggetti privati. In Austria mentre il carcere è pubblico tutto il sistema dell'esecuzione penale
esterna è privato, è gestito da agenzie. Il diritto penitenziario è in evoluzione anche in virtù di un
quadro internazionale importante, Consiglio d'Europa che è l'organismo a cui si riferisce a CEDU e
la relativa Corte; organismo internazionale nato per tutelare i diritti dell'uomo in uno spazio che è
una Europa molto allargata. Uno dei risultati di questa organizzazione sono le regole minime
penitenziarie europee, una raccomandazione in cui sono previsti gli standard minimi necessari
perché vengano rispettati i diritti dell'uomo in tutti gli Stati membri del Consiglio; la Corte può
condannare gli Stati per la violazione della CEDU. Molte le condanne per trattamenti inumani e
degradanti di cui all'art. 3 CEDU, portando anche all'emanazione di una legge che prevede la
possibilità del carcerato di ricorrere al magistrato di sorveglianza contro i provvedimenti che lo
riguardano.
Protocollo opzionale contro la tortura -> si immagina un organismo che tuteli i diritti dei detenuti, da
poco introdotto in Italia; riguarda tutti le comunità da cui il soggetto non è libero di uscire. La
competenza dell'UE nell'ambito del diritto penitenziario si sta muovendo solo ora.
Un terzo circa dei detenuti è straniero, in percentuale sono più elevati da quella che è la
popolazione esterna; si sta inoltre assistendo negli ultimi mesi ad un incremento del numero di
carcerati, si sta per arrivare ad una condizione di sovraffollamento carcerario (sentenze CEDU). E`
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SEMINARIO “CARCERE, SICUREZZA E RISOCIALIZZAZIONE DEL DETENUTO”

Ezio Giacalone, commissario capo della polizia penitenziaria

(relazione di almeno 15 pagine da consegnare al professore possibilmente una settimana prima dell'esame se si vuole che sia considerata a tal fine o anche in altro momento entro la fine dell'anno accademico; o relazione sui contenuti del seminario o si individua un argomento di diritto penitenziario da sviluppare)

17.03. Il seminario verterà sulla sicurezza dell'organizzazione penitenziaria e sul regime penitenziario. Lo scopo del seminario è quello di cercare di vedere oltre le norme, le persone che si muovono nella struttura penitenziaria; ha una valenza anche un po' etica, dedicare attenzione a certi strati della società che vengono lasciati da parte.

L'idea del carcere che abbiamo è totalmente inesistente per ciò che attiene all'Italia, negli ultimi anni sono stati fatti molti documentari. Non abbiamo né a livello di letteratura né a livello di cinema una conoscenza per ciò che attiene l'Italia. Carcere e pena non coincidono, si sta andando verso un modello in cui la pena si riferisca ad altre misure alternative. Noi abbiamo un concetto formale di ciò che è reato, si basa sulla pena che viene prevista. Ultimamente si sta cercando di riconnettere a comportamenti di reati delle pene che non coincidono con la reclusione o l'arresto (non quello in flagranza fatto dalla polizia giudiziaria) ma è anche una sanzione penale che deriva dalla contravvenzione. L'idea anche della comunità internazionale è che pena e carcere non debbano coincidere. Per quanto concerne il carcere una definizione che potrebbe essere utilizzata è una definizione che implica un’elisione, una modifica di due coordinate importante che abbiamo nella nostra vita: spazio e tempo. Nel carcere la persona si trova davanti a spazi ristretti e tempo imitato o illimitato. Siamo nell'ambito di una comunità coatta (il soggetto non sceglie di entrare nel carcere) e quindi lo spazio e il tempo sono dimensioni fondamentali. Spazio e tempo cambiano in carcere e condizionano la vita all’interno del carcere. Il carcere è anche una struttura fatta di sbarre, cortili, camere di pernottamento, ecc; quindi anche il fatto che il soggetto possa fruire di uno spazio di libertà maggiore o minore dipende anche dalla possibilità strutturale di poter usufruire di questa libertà. Lo stato di prisonalizzazione è sintono di un disagio psico-sociale, essere detenuto in quanto tale è già un elemento di disagio psico-sociale a cui possono aggiungersi altri tipi di disagio. Il carcere è anche una comunità nel senso che è composta da tutti quelli che vivono al suo interno, operatori e soggetti detenuti. Si struttura su regole formali e informali, sotto culture. Il carcere è anche un ufficio dello stato, è anche una entità amministrativa gestita da un ramo dell'amministrazione pubblica. Tutte le regole traggono la loro origine dalle regole generali dell'amministrazione dello Stato; non è così in tutti i Paesi del mondo, ad esempio in Inghilterra esistono carceri pubblici o privati. Forti riserve sulla gestione dei diritti del cittadino in carcere da soggetti privati. In Austria mentre il carcere è pubblico tutto il sistema dell'esecuzione penale esterna è privato, è gestito da agenzie. Il diritto penitenziario è in evoluzione anche in virtù di un quadro internazionale importante, Consiglio d'Europa che è l'organismo a cui si riferisce a CEDU e la relativa Corte; organismo internazionale nato per tutelare i diritti dell'uomo in uno spazio che è una Europa molto allargata. Uno dei risultati di questa organizzazione sono le regole minime penitenziarie europee, una raccomandazione in cui sono previsti gli standard minimi necessari perché vengano rispettati i diritti dell'uomo in tutti gli Stati membri del Consiglio; la Corte può condannare gli Stati per la violazione della CEDU. Molte le condanne per trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU, portando anche all'emanazione di una legge che prevede la possibilità del carcerato di ricorrere al magistrato di sorveglianza contro i provvedimenti che lo riguardano. Protocollo opzionale contro la tortura -> si immagina un organismo che tuteli i diritti dei detenuti, da poco introdotto in Italia; riguarda tutti le comunità da cui il soggetto non è libero di uscire. La competenza dell'UE nell'ambito del diritto penitenziario si sta muovendo solo ora.

Un terzo circa dei detenuti è straniero, in percentuale sono più elevati da quella che è la popolazione esterna; si sta inoltre assistendo negli ultimi mesi ad un incremento del numero di carcerati, si sta per arrivare ad una condizione di sovraffollamento carcerario (sentenze CEDU). E`

un sistema che dal 45 ha utilizzato ogni due/tre anni le amnistie, sistema fallato fin dall'inizio. Dopo tangentopoli si è posto il limite de 2/3 in ogni camera per emanare una amnistia, da quel momento amnistie non sono state più fatte ma solo indulti condizionati che andavano più a incidere sulla pena per cercare di sgorgare la pena in un sistema tarato su circa 50.000. Nel diritto penitenziario si mischiano molti diritti: costituzionale, penale, criminologia; la questione carcere implica saperi che esistono in varie porzioni del nostro ordinamento.

L'esecuzione delle pene è funzione esclusiva dello Stato e quindi anche l'organizzazione penitenziaria rientra nei compiti dello Stato; fino agli anni 20 se ne occupava il Ministero degli Interni del carcere, dopo quest'epoca transita al Ministero della Giustizia su richiesta del Consiglio d'Europa; si vuole distinguere l'organizzazione di polizia da quella che fa scontare la pena. Ogni anno il Ministro della Giustizia redige una direttiva che dà gli indirizzai ai capi dei diversi dipartimenti su ciò che vuole sia fatto nel corso dell'anno. L'idea del nostro Stato è avere un indirizzo politico e i singoli dipartimenti svolgono le funzioni di gestione amministrativa. Di carcere se ne è sentito parlare anche per il problema della radicalizzazione (soprattutto quella jihadista) -> problema molto importante, altro ambito che ha esposto la relazione governativa da tenere sotto controllo è quello del web. Il carcere è al centro di tante questioni: reinserimento e rieducazione del detenuto, carcere come strumento di lotta alla criminalità terroristica, mafiosa e oggi legato alla radicalizzazione. Spesso si esce dal carcere radicalizzati, sia in Italia che all'estero.

Carcere come sotto cultura -> le sotto culture si sviluppano per la mancata socializzazione di parte dei soggetti alla cultura dominante e per l'adozione di modelli valoriali alternativi. La sotto cultura è composta da tanti tipi di linguaggio, comportamento, ecc. Ci sono nella società delle aree particolari o ragioni morali in cui si sviluppano modelli devianti, ambiti diversi dalla norma. Di solito si attribuisce al termine deviante un significato negativo ma non è così. La progressiva adozione di un modello sotto culturale porterà ad avere una posizione al suo interno (ad esempio chi cammina al centro del cortile passeggio è il più rispettabile). Nell'ambito del carcere la dimensione strutturale è fondamentale, i comportamenti sono strumentali perché i soggetti non sono liberi. Nell'ambito penitenziario, in una comunità in cui si sono due gruppi dei liberi e dei non liberi, si deve essere addestrati a vivere in un certo modo.

Rapporto tra agenti e detenuti -> non può essere riassunto perché ogni carcere ha una situazione a sé. Ogni carcere in base all'utenza che ha (tipologie di soggetti, ecc), alla gestione che ha e in base ai detenuti presenta dinamiche diverse. E` importante il messaggio etico che passa. La sotto cultura è un elemento fondamentale, quando gli agenti si rendono contro che non c’è una risposta da parte dell'amministrazione si sentono abbandonati e iniziano a fare ciò che vogliono.

Collaboratore di giustizia-> dagli anni 90 in poi è stata disciplinata, art. 4 bis della l. ord. penitenziario c.d. ostativo (se non collabori in caso di commissione di certi reati non si può essere ammessi a misure alternative). Per dire chi collabora o meno lo decide il PM con un procedimento giurisdizionale di riconoscimento della collaborazione. Per 180 il soggetto è posto in sezioni particolari poiché il soggetto deve dichiarare tutti i beni, dare una serie di riscontri oggettivi di tutte le attività criminose a cui ha partecipato, ecc mentre prima esistevano le c.d. collaborazioni a rate. Una volta esaurite tutte le dichiarazioni si passera ad un'altra sezione dei collaboratori di giustizia. SI tratta di soggetti a rischio di subire aggressioni, per questo sono separati dalla restante popolazione carceraria; agenti e mezzi su cui viaggiano questi soggetti in caso di traduzioni sono coperti per evitare che il soggetto sia riconosciuto. L'organizzazione penitenziaria ha un doppio obbligo: evitare che il soggetto commetta altri reati e tutelarne la sicurezza. Se la sua collaborazione è valida i familiari possono aderire a sistemi di protezione esterna (nuovi documenti, ecc).

Il carcere diventa una pena dopo la meta dell'800, prima era solo un luogo dove si aspettava la pena corporale (esilio, pena di morte, ecc). Il carcere diventa pena dalla seconda metà dell' perché si riconnette all'idea molto illuminista del " tanto hai dato, tanto io con anni di carcere posso darti la sofferenza della privazione della libertà ". Si sta cercando di andare verso un nuovo concetto di pena in cui però non si crede molto anche a causa dello scarso controllo per carenza di risorse umane e finanziarie per l'esecuzione penale esterna. Unica cosa sconfortante è che non si

rispetto al trattamento. Ordine ha accezione oggettiva, disciplina è invece un concetto più soggettivo. La sicurezza è un quadro normativo che garantisce tutte le altre libertà. Organizzazione dell'amministrazione penitenziaria -> parte centrale che oggi sono diventate tre: chi si occupa del personale, chi si occupa del core business e la Direzione generale della formazione (si ritiene che dalla formazione derivi la qualità del personale). L'esecuzione penale esterna è passato al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In Italia è stata fatta la scelta di spostare in un'altra organizzazione, sempre del Ministero della Giustizia, l'esecuzione penale esterna. Si è ritenuto che la cultura del dipartimento della giustizia minorile che hanno gestito da molti anni l'istituto della probation fosse necessaria per far decollare questa misura. Dall'organizzazione e dalla cultura degli operatori deriva l'implementazione, l'esecuzione effettiva di quelle che sono le misure previste dall'ordinamento. A livello regionale abbiamo i provveditorati regionali, coordinano a livello territoriale in macro-regioni gli istituti penitenziari. Dalla Costituzione ci sono voluti 30 anni per arrivare alla l. ord. penitenziario, nel 90 per riorganizzare il sistema amministrativo dell'esecuzione penale che risaliva al 1923; si crea in luogo della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la smilitarizzazione della polizia penitenziaria. Ciò permette una democratizzazione della gestione, organizzazione più efficiente e manageriale che persegua la mission dell'articolo

  1. Il cardine del trattamento è la gestione inter-professionale tramite l'equipe (riunione degli operatori con diverse professionalità) per redigere il programma di trattamento e il progetto di istituto. Questi due momenti ti derivano da un confronto tra il direttore che presiede l'equipe e le molteplici professionalità che operano nell'istituto; confronto favorito da una riorganizzazione del ministero e delle sue professionalità. Competenze del dipartimento -> attuazione della politica dell’ordine della sicurezza negli istituti penitenziari (art. 30 l. 395/1990). Compiti della polizia penitenziaria -> art. 5 l. 395/1990, uno dei compiti fondamentali del corpo di polizia penitenziaria è di partecipare alle attività di osservazione e du trattamento rieducativo anche nell'ambito dei gruppi di lavoro. Si parla per la prima volta di gruppi di lavoro in una legge primari -> ciò significa che nessuno è depositario della verità sul detenuto, no è possibile che un singolo operatore possa conoscere quale sia il trattamento del singolo detenuto. Il singolo detenuto si pone in maniera diversa a seconda dell'operatore con cui ha a che fare, è opportuno quindi che i singoli operatori si confrontino ogni giorno, anche in modo informale perché il detenuto cercherà di comunicare e comportarsi con i singoli operatori in base a ciò che si attente; si riesce a valutare il soggetto a 360 gradi. Gli attori della conoscenza del detenuto sono molti (direttore, educatore, polizia penitenziaria, ecc), i singoli operatori si confrontano in certi momenti formali ma anche informali. L'idea del trattamento progressivo è proprio quella di andare in un ambiente in cui sarai controllato perché solo così si può valutare il grado di responsabilizzazione; il detenuto altrimenti non potrà fare una scelta convinta di adesione ai valori comunitari. Le attività trattamentali se fatte correttamente e non come semplice diversivo servono per far crescere il detenuto, permettergli di mettersi in gioco e di responsabilizzarsi. L'eccesso opposto, ossia il massimo del controllo porta ad una infantilizzazione del condannato. Il problema deriva anche dalla struttura fisica, se non si ha una struttura adatta o un humus territoriale che lo permette allora l'istituzione penitenziaria non potrà garantire attività educative. Carceri d'oro -> cosi denominati per le società che hanno vinto l'appalto, strutture che dopo qualche anno cadono a pezzi. Ciò comporta una violazione dei diritti umani del condannato. Attività organizzativa del carcere -> diviso per aree, non si chiamano uffici perché le aree sembrano più eteree, non si è voluto creare dei settori separati. Si vuole che le professionalità si confrontino quotidianamente e non siano parcellizzate. L'unita che lega le aree è quella del comune mandato istituzionale, in ciascuna area lavora il personale ivi preposte. Art. 4 regolamento di esecuzione, integrazione e coordinamento degli interventi: " _1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.
  2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio._

3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale. " -> gli operatori penitenziari sono o professionali, ossia lavorano per l'amministrazione penitenziaria, o i volontari; hanno pari dignità per la legge. Gli interventi devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane, se non c’è ne soffrirà il trattamento comportamentale. Non si riuscirà a creare un documento unico contenente l'attività positiva svolta da ciascuna professionalità. A livello regionale gli istituti penitenziario costituiscono un complesso unitario, è importante la comunità locale infatti il carcere è un elemento del territorio (insegnanti, ASL, ecc). L'art. 4 regolamento di esecuzione ci porta a parlare del progetto di istituto, riguarda l'organizzazione -> da un po' di anni organizzare l'attività trattamentale implica uno sforzo di organizzazione generale del sistema. Questa cosa viene fatta da un progetto, prima chiamato progetto pedagogico, che è un documento steso alla fine dell'anno per l'anno successivo in cui tutti i capi area si riuniscono con il direttore e stendono un elenco delle attività che si vogliono fare per l'anno successivo. Stendere queste attività non può prescindere da tutte le altre necessita tenendo conto anche delle risorse disponibili, per questo è divento il progetto di istituto. Esempio -> prima parte di valutazione dell'anno precedente, l'analisi del contesto (a che punti siamo alla fine dell'anno), l'analisi dei bisogni, elaborazione del progetto. Il provveditorato della regione fa il programma territoriale unitario, cercano di specializzare i diversi istituti (con sezioni specializzate, di indole securitaria, ecc). Organizzazione istituto -> una volta c'era l'ambito sanitario, oggi invece si tratta di un'area autonoma. Sicurezza penitenziaria -> sistema funzionalista. Standard minimum rules: il regime penitenziario dovrebbe minimizzare l differenze tra la ita penitenziaria e la vita libera e diminuire la deresponsabilizzazione dei detenuti. Art. 32 reg. penitenziario: gestione della sicurezza in base ai gruppi di detenuti. Il concetto di sicurezza va al di là delle barriere fisiche, è basata sull'interazione con i detenuti, il detenuto deve conoscere le dinamiche individuali o di gruppo, ci si deve assicurare che i detenuti partecipino attivamente alla vita del carcere. Sicurezza dinamica -> differenza tra la sicurezza basata su muri di cinta, implica un ruolo proattivo e chiede una maggiore professionalità. Non è un approccio reattivo ma proattivo, è l’amministrazione che opera all'interno del carcere ed ha un rapporto con i detenuti. Il Consiglio d'Europa ha sancito le regole penitenziarie europee, linee guida date a tutti gli stati membri; hanno la forma delle raccomandazioni, è una road map alla quale le singole amministrazioni potrebbero adeguarsi. La soft law molto spesso pur non essendo applicate direttamente dallo Stato vengono poi usate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come parametro di valutazione. Regime penitenziario -> insieme delle norme che disciplinano la vita all'interno del carcere, deve offrire un programma di attività equilibrato, si deve garantire un tempo al di fuori dalla cella per avere un contatto umano. Particolare attenzione per i detenuti fragili, a rischio di subire violenze. Si dice addirittura che i detenuti devono partecipare attivamente alla vita della comunità penitenziaria, art. 50 reg. penitenziario (incontro con i detenuti in cui si parla delle problematiche), può essere un'occasione per spiegare ai detenuti il perché di alcune regole. Sicurezza dinamica, art. 51 -> ogni detenuto andrebbe classificato e rivalutato regolarmente in base alla sua pericolosità da valutare in base al rischio per la collettività in caso di evasione e rischio di aggressione.

Sono diverse le aree in cui si articola l’amministrazione penitenziaria. Tra queste vi è l’ufficio matricola che è una sorta di ufficio cancelleria. Tale ufficio ha in suo possesso i fascicoli dei diversi detenuti e ogni singolo atto che viene compiuto dall’amministrazione verso il detenuto e viceversa è gestito e controllato da esso; si occupa anche delle situazioni giuridiche dei singoli detenuti che possono essere molteplici e possono anche riguardare procedimenti diversi. Negli altri paesi in tale ufficio si ha sia personale in divisa sia civili, mentre in Italia si ha personale solo in divisa perché è una sorta di specializzazione. Cosa fa il personale di polizia penitenziaria? Sorveglia costantemente i detenuti (affinché rispettino le diverse regole). Essendo un corpo di polizia deve anche denunciare quei fatti commessi dai detenuti che corrispondano ad un reato (sistema italiano in cui vige l’obbligatorietà dell’azione penale); fornisce elementi utili per l’osservazione comportamentale del detenuto (questo perché fa parte dell’equipe che se ne occupa); deve tenere conto delle indicazioni contenute nel programma individualizzato nel corso dell’attività di vigilanza; vigilanza anche sui colloqui svolti dal detenuto (slide) -> l’agente deve poter valutare anche le relazioni e la socialità dei detenuti perché vai riportata in un’apposita scheda (slide). Da queste schede l’equipe che osserva il comportamento

l'ordine di carcerazione e lo sospende a seconda che la pena sia sotto o meno questo tetto. Il magistrato di sorveglianza decide soltanto per i detenuti, sarà il collegio che lo fa per i soggetti per cui l'ordine di carcerazione sarà sospeso; il magistrato può scarcerare la persona che si trova in carcere e perciò può concedere il beneficio dell'affidamento che è la misura alternativa più ampia L'affidamento è una misura afflittiva che comporta restrizioni in termini di permanenza notturna, permanenza nel territorio (citta, comune, provincia, regione, ecc), obblighi di non frequentare pregiudicati, ecc. Le prescrizioni vengono poi dettagliate specificamente su quelle che sono l condizioni delle persone. In caso di alcooldipendenza o tossicodipendenza l'affidamento diventa affidamento terapeutico, ci sono limiti di pena più ampi perché si ha una problematica attinente alla salute. Il magistrato può concedere la detenzione domiciliare, si occupa delle misure di sicurezza e la eventuale rivalutazione al termine della misura (non c’è una durata massima anche se la nuova normativa ha introdotto un tetto massimo oltre il quale la misura non può essere prorogata); è uno scenario che si interseca con le misure di carattere psichiatrico. Quando c’è la misura di sicurezza di solito sono sottese problematiche di cura psichiatrica con tutte le problematiche che ne derivano. Si occupa del ricovero ex art. 112 regolamento penitenziario, decide sulla liberazione anticipata, istituto molto importante che attenua la pesantezza del sovraffollamento, prevede una riduzione di pena a seconda della condotta valutandosi poi il merito della condotta stessa. E` delicata la valutazione della regolarità del comportamento, tante valutazioni che appaiono innocui in realtà possono non esserlo, si deve modellare la regola contestualizzandolo al contesto della situazione; le decisioni sono anche legato al comportamento (in cosa consisteva la violazione, se ci si scusa, ecc). Il magistrato di sorveglianza adotta il programma di trattamento quando non ravvisa violazione dei diritti dei detenuti, non interviene sui circuiti penitenziari ossia sull’assegnazione alle sezioni; approva il lavoro esterno proposto dalla direzione del carcere, figura più stretta di regime aperto che si può configurare.

  • decisioni di natura para-amministrativa (sempre giurisdizione è ma si interseca molto con reprobative e competenze della PA). Il detenuto vive all'interno del carcere governato dall'amministrazione penitenziaria, essa adotta atti di natura amministrativa che possono ledere le posizioni dei singoli. Sono materie di confine perché si tratta di apprestare tutela giurisdizionale contro atti di una amministrazione; il detenuto non si rivolge al TAR ma al magistrato di sorveglianza con un mezzo di impugnazione che si chiama reclamo giurisdizionale, la cui competenza ex art. 35bis l. ord. penitenziario è del magistrato di sorveglianza. Il confine si verifica ella pratica, questi poteri di verificare a fronte di lettere scritte in qualsiasi maniera dal detenuto non esiste nelle altre giurisdizioni. C’è informalità nell’adire il magistrato di sorveglianza che non esiste in nessun altro settore. Art. 69 comma 1: segna un campo molto delicato per il magistrato, è un'attività di segnalazione che si compone in lettere con cui si segnala al ministro eventuali disservizi e disorganizzazione che si ritiene di dover evidenziare. Purtroppo c’è grande attenzione apparente su queste tematiche ma dal punto di vista organizzativo il carcere costa molto e non ci sono investimenti adeguati sia economici che di risorse per mantenere questa struttura. Tutte queste problematiche è difficile che vengano ad essere gestite con risposte, a volte può arrivare una risposta di carattere generico. L'amministrazione penitenziaria a volte non è in grado di attuare i provvedimenti del magistrato perché costa. Art. 35ter: risarcimento del danno da sovraffollamento, si sviluppa secondo due forme: uno consente la riduzione di un giorno ogni 10 di carcere vissuto in condizioni di sovraffollamento e l'altra quando questa capienza per gli internati sia esaurita si risarciscono 8 euro per ogni giorno di sovraffollamento patito come carcerazione contraria alle condizioni umane

Il magistrato di sorveglianza ha una terzietà anomala, si orienta in una maniera particolare perché ex art. 70 si compone il tribunale, comporto da due togati, un onorario e il presidente. Nel collegio deve essere presente il magistrato che ha competenza a seconda dei criteri di ripartizione (a Milano in base alla lettera del cognome). Il magistrato deve essere presente nella valutazione delle istanze, decise monocraticamente in via provvisoria, deve essere nel collegio nel quale si potrebbe in ipotesi rigettare ciò che è stato accolto in precedenza dalla stessa persona fisica oppure confermare. Questa è una terzietà particolare perché di solito se hai conosciuto in una qualche materia non fai parte del collegio che conferma la decisione adottata inizialmente. E` esclusa questa terzietà particolare nel caso in cui si decide come organo di secondo grado per i provvedimenti che possono consolidarsi in maniera autonoma. Il principio ex art. 70 viene meno, il

magistrato diventa incompatibile a decidere in secondo grado del provvedimento che ha avuto stabilita in primo grado. I due esperti sono scelti nelle materie complementari (criminologia, medicina, ecc), è un concorso per titoli e il vaglio lo fa il tribunale di sorveglianza del distretto, è un bando di durata triennale ed è varato dal CSM. Sei mesi prima della scadenza il CSM fa il bando diffuso poi nelle forme possibili (università, associazioni, enti di volontariato, ecc).

Competenza collegiale -> Il tribunale ancora adesso decide dei provvedimenti ex art. 41 bis che non siano l'impugnazione del decreto del Ministro di Giustizia che dispone il regime del carcere duro. L'art. 41bis dispone la sospensione delle regole trattamentali, viene deciso dal ministro e la giurisdizionalitá di recupera con il reclamo avverso il decreto del ministro davanti al tribunale. Sulle modalità esecutive invece interviene il magistrato. Per tutti i decreti ex art. 41bis interviene il tribunale di sorveglianza di Roma.

Dal punto di vista territoriali il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo distrettuale, ogni tribunale ha poi l'ufficio che ha la competenza monocratica (Milano, due uffici periferici di Pavia e Varese). In questo contesto i magistrati di Pavia sono competenti sugli istituti penitenziari di Pavia, Vigevano e Voghera; quelli di Varese sugli istituti di Como Varese Lecco Busto Arsizio e Sondrio; Milano è competente su Bollate Opera San Vittore Monza e Lodi. Ma l’organizzazione degli uffici dipende dal territorio e dalla struttura dello stesso tribunale.

Competenze del tribunale di sorveglianza => misure alternative; l’unico caso in cui è giudice di appello di merito è quando è proposto appello contro le sentenze del giudice di merito che hanno deciso soltanto di porre una misura di sicurezza (art. 680 comma 2 c.p.p.); non è competente sulle sentenze di cui prende atto e da quelle riceve il contributo per continuare a valutare; ci sono tanti reclami che vengono fatti in materia di opposizione alle espulsioni (di cui alla legge Bossi-Fini numero 286 del 1998 => art. 16 comma 5 introduce una competenza del magistrato di sorveglianza che consiste nella possibilità di disporre l’espulsione come sanzione sostitutiva alla pena detentiva anche residua sotto i due anni di pena per alcuni reati e il reclamo contro questa decisione può provenire dal PM o dall’interessato).

Nelle udienze sono presenti il PM, l’avvocato difensore ed eventualmente il condannato, ma l’amministrazione penitenziaria non si è mai presentata. L’amministrazione penitenziaria in materia di reclami viene richiesta di inviare memorie scritte e deduzioni difensive, alcuni magistrati hanno anche provato ad immaginare la presenza di delegati dell’amministrazione penitenziaria, ma non si sono mai presentati. L’udienza è in camera di consiglio, e quindi è richiesta la partecipazione necessaria del PM e del difensore, mentre può mancare il detenuto (diretto interessato) che comunque ha diritto di partecipare. Il resistente non c’è, ma dovrebbe essere il PM a rappresentare anche nella fase dell’esecuzione l’accusa, anche in senso lato in quanto dovrebbe assumere le ragioni dell’amministrazione penitenziaria. Sarebbe interessante discutere qui sul ruolo del PM come organo di giustizia:, perché è una terzietà anche quella che forse nella fase esecutiva si dovrebbe rivalutare perché in assenza dell’amministrazione penitenziaria il PM assume un ruolo importante. Tradizionalmente il PM è considerato la proiezione amministrativa dell’obbligatorietà dell’azione penale, e inevitabilmente parlare di PM come organo di giustizia comporta delle difficoltà nell’immaginarlo (si confida proprio per questo motivo molto di più nella magistratura di sorveglianza perché si tratta nella maggior parte dei casi di persone competenti).

Teresa Mazzotta direttore aggiunto della casa circondariale di San Vittore

Domanda del professore: è davvero possibile uno spostamento di San Vittore dal centro di Milano? La collocazione attuale del carcere ha una sua utilità dal momento che si trova all’interno di un contesto cittadino. C’era stata l’opportunità di spostarlo a Porto di mare con un certo risparmio economico, collegato poi con il tribunale; ma una realizzando una tale ipotesi si verrebbe a perdere il fondamentale rapporto con la cittadinanza, le associazioni regionali e locali, e il volontariato. Infatti nel carcere di San Vittore si registra un’interazione continua con le persone che entrano nella struttura -> rapporto osmotico. Qualche tempo fa venne tenuta una rappresentazione

Torregiani), ma il personale è sempre quello e diminuisce invece di aumentare (solo perché viene fatta la spending review non è vero che si raggiungono i livelli necessari). La casa di reclusione è molto più facile da gestire rispetto ad una circondariale perché l’evento critico può capitare solo se non viene formulato un buon programma esterno; mentre in una casa di reclusione anche la variazione della popolazione carceraria è molto minore e questo permette di predisporre un programma trattamentale di più lunga durata per i singoli detenuti.

Notizia di un suicidio di pochi giorni fa a San Vittore (ne abbiamo parlato anche a lezione) -> dai giornali non si capisce sempre bene cosa sia accaduto perché non riportano mai la notizia completa ma esaltano solo il fatto tragico sovraccaricando la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria o ancora prima della magistratura di sorveglianza (ma il ragionamento che si fa è: a chi interessa come le risorse del carcere vengano utilizzate per permettere un’adeguata vita al suo interno?), non interessa comprendere qual è il trattamento nei confronti dei detenuti. Di questa situazione di disagio se ne erano accorti gli esperti al colloquio di primo ingresso (era stato denunciato dalla famiglia, aveva un vissuto personale particolare perché la coniuge era deceduta in modo simile, c’era una valutazione negativa da parte della famiglia nei suoi confronti, soffriva di alcooldipendenza, nessun famigliare aveva richiesto di fare colloqui con lui dal suo ingresso in carcere). Era seguito da psicologi e psichiatri, si trovava in un’apposita cella di controllo privato di tutte quelle suppellettili e oggetti che poteva usare per suicidarsi; poi era stato inserito poco per volta con gli altri detenuti, si recava anche al centro diurno di controllo. Ma quando decidi di ucciderti non c’è più niente da fare. Quando ritieni che la condanna sia ingiusta (condannato di primo grado in custodia cautelare), e hai deciso che niente andava più bene arrivi all’idea estrema di ucciderti (e infatti di mattino presto si è suicidato). Certo gli operatori del carcere sono custodi dei detenuti, ma non ci si può sostituire alla coscienza del soggetto. È quasi impossibile capire quando per una persona è arrivato il momento di dire basta, soprattutto se nemmeno la persona lo fa capire in qualche modo. Del resto poi lui era uno tra i 900 detenuti di cui ci si deve occupare e non è così semplice individuare il disagio psicologico di uno in mezzo a tanti (80 detenuti per piano e un solo agente di polizia penitenziaria che nel pomeriggio controlla ben due piani; mentre fino a 5 anni fa c’erano 180 detenuti e 1 solo agente). L’immagine delle altre forze di polizia è molto più enfatizzata anche in senso positivo date anche le molte occasioni in cui compiono blitz o altre operazioni di questo tipo -> è più facile elogiare loro rispetto agli agenti di polizia penitenziaria dal momento che rimane più in sordina quello che compiono ogni giorno per mantenere l’ambiente carcerario in ordine e garantire la sicurezza dei detenuti. Capienza di San Vittore -> sarebbe di 800 detenuti, ma ce ne sono 900 -> sovraffollamento in cui è difficile intercettare la situazione di disagio (che è già presente al momento di ingresso nel carcere). Ci sono sia persone che non stanno scontando la pena ma stanno aspettando la sentenza di condanna (custodia cautelare), che spesso arrivano da una situazione di libertà e si deve considerare il grande impatto emotivo sulla persona e sulla sua famiglia (fase delicata). Quindi la popolazione detenuta è molto variegata -> da colletti bianchi a tossicodipendenti, a giovani adulti (18-24 anni) e così via. Il carcere è comunque un carcere aperto -> forte scambio con le istituzioni anche regionali e locali, non è luogo di anestetizzazione dei sentimenti (come si pensa nell’immaginario collettivo). In una situazione così difficile si cerca di conoscere le persone che si trovano nell’istituto (anche in questo modo si cerca di permettere la sicurezza all’interno del carcere), però se una persona decide di suicidarsi è difficile capirlo e agire in tempo (per evitarlo servirebbe la sorveglianza a vista h24 non sempre con lo stesso agente ovviamente perché si fa a turni, è l’unico modo reale). C’è a tal proposito il reparto neuropsichiatrico dove effettivamente questo avviene (sorveglianza a vista), ma ricordiamo che per 1000 detenuti non ci sono nemmeno 1000 agenti per sorvegliarli. Problematica legata alla popolazione carceraria multiculturale e multilinguistica -> c’è un elemento di criticità elevato perché a San Vittore c’è una media del 65% di stranieri, molte volte sono analfabeti anche della propria lingua d’origine. C’erano stati anche dei progetti di ingresso di mediatori culturali in carcere attraverso l’associazione “angel service”. Queste difficoltà si registrano sia per l’autorità giudiziaria sia per i detenuti a livello di comprensione. C’è un’assoluta difficoltà di comunicazione in certe situazioni tanto che si arriva ad utilizzare i gesti -> come si fa a capire una difficoltà dal punto di vista emotivo in questi casi se si usano solo dei gesti? Ci sono mediamente 30 ingressi al giorno in carcere e questo significa che si ha la necessità di una

persona che sia stanziale e che accolga il bisogno del soggetto, ma questo non è possibile. Nell’ambito dell’ubicazione si cerca di mettere questi soggetti con cui si ha oggettivamente una difficoltà di comunicazione insieme ai connazionali così da capire tramite gli altri detenuti di che cosa abbiano bisogno -> è un investimento dallo sforzo incredibile. Una recente direttiva europea ha imposto la traduzione degli atti a pena di nullità, ma alle volte si ha a che fare con lingue per le quali è difficile trovare un interprete perché magari si tratta anche di un particolare dialetto di una certa lingua (non sempre basta sapere l’inglese). Di fronte a questo problema (persone che non parlano la lingua -> il problema si pone soprattutto nei confronti dei detenuti che vengono dal Maghreb e che parlano dialetti veramente diversi tra loro) di regola si usano le risorse a disposizione -> agenti che lavorano all’interno e che sanno in qualche modo la lingua o in un secondo momento detenuti che parlano la stessa lingua. Certo in casi eccezionali, se i tempi lo consentono, si fa richiesta al mediatore e al consolato, ma nell’immediatezza si fa ricorso al detenuto connazionale tra quelli di cui ci si può maggiormente fidare. È un problema soprattutto per il detenuto che non riesce a comunicare e socializzare -> è facile capire la difficoltà di quando qualcuno entra in carcere con tutti i suoi problemi ma non riesce a comunicare i suoi disagi; si cerca di favorire l’interazione (attività e scuola) evitando vittimizzazioni tramite contesti misti e aperti alle varie culture, si favorisce la promiscuità (dividere in sezioni porta a violenza e aggressività anche a livelli molto alti). Esempio: su un detenuto marocchino sono stati trovati dei segni sul corpo di cui inizialmente si dubitava perché non si capiva se fossero conseguenza di un qualche scontro all’interno o fuori dal carcere, ma in realtà grazie all’intervento di un detenuto connazionale si è capito che si trattava di una pratica culturale della sua zona (rappresentavano dei segni di un guerriero, quasi una forma di purificazione) e anche grazie all’intervento del mediatore culturale è stato possibile capire molte cose.

Lavoro della polizia penitenziaria Parole di Filippo Turati (ministro dell’interno) del 1908 sul carcere (parole dure e severe) -> “le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più manifesta e violenta che si abbia mai avuto. Ci si spreca a parlare di emenda del colpevole, ma le carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento di malfattori. Per quanto riguarda il personale di solito è un meridionale perché solo dalle regioni dove manca l’industria si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato mestiere; è un’analfabeta e irritato contro tutto e tutti perché la sua vita è legata e simile a quella di un detenuto e come un detenuto vive in un ambiente di diffidenza e sospetto, continuamente spiato punito e angariato e sfoga questo disagio sul detenuto che è il solo che non può reagire”. Ancora oggi però c’è qualcuno che pensa che questa sia la realtà del carcere, ma ad oggi c’è stata un’evoluzione del concetto di pena e del corpo delle guardie per sorvegliare i detenuti. La riforma del diritto penitenziario del 1975 ha cambiato il sistema penitenziario e dal sistema punitivo di tipo afflittivo si passa a quello che vede un carcere cambiato (art. 27 cost.) dove si dà importanza alla fase di rieducazione del detenuto e si afferma la fondamentale importanza del concetto di rieducazione e risocializzazione che si basano anche sulla qualità della pena. Con la riforma del 75 questo diventa un vero e proprio dovere dello stato, cioè quello di farsi carico dell’accompagnamento del detenuto e della sua risocializzazione attraverso un’offerta di attività professionali, ricreative, rieducative che permettono di abbandonare le logiche criminali ed effettuare scelte diverse. Questa è la sicurezza vera, quella sociale che impedisce e contrasta la recidiva perché prima o poi il detenuto uscirà dal carcere e quindi la gente deve potersi sentire al sicuro in quanto sa che all’interno del carcere è stato realizzato un programma trattamentale volta alla risocializzazione del detenuto (percorso di recupero dei valori sociali). Anche il concetto di sicurezza è cambiato, non è più segregazione e allontanamento dalla società. Questo avviene in collaborazione con tutti gli operatori penitenziari, ma la polizia penitenziaria ha un osservatorio privilegiato perché per 24 ore continue la polizia penitenziaria resta accanto alla persona detenuta. Il rapporto tra detenuto e agente non si limita più al solo controllo -> aiutare stimolare promuovere il cambiamento per permettere la responsabilizzazione del detenuto (trattamento e sicurezza è un binomio indissolubile secondo Niccolò Amato -> non ci può essere sicurezza se non si investe sulla persona detenuta e quindi si creano programmi individualizzati e mirati per accompagnare i detenuti in questo percorso in cui il detenuto deve potersi fidare dell’autorità; allo stesso modo non ci può essere trattamento se non c’è un contesto interno sicuro in cui la persona possa sentirsi affidata).

questo caso concedere il differimento della pena e la magistratura di Milano è molto attenta da questo punto di vista perché tende a concederlo (sia in via provvisoria, sia in via definitiva). Caso di un detenuto transessuale (a San Vittore c’è una sezione promiscua di sex offenders) che aveva una situazione di accompagnamento assistito nel paese di origine tramite il comune di Milano e un’organizzazione umanitaria; è stato bloccato il percorso perché pur beneficiando di un differimento provvisorio era irreperibile sul territorio e allora il tribunale ha revocato il beneficio; l’organo dell’esecuzione ha reso definitivo il titolo e il soggetto è stato reperito e ha fatto ingresso in carcere; doveva uscire il 27 aprile perché aveva tutta la programmazione pronta, e il 24 siccome la dottoressa Mazzotta è riuscita a reperire il magistrato e a spiegarle il caso è riuscita a riottenere un differimento provvisorio e quindi è potuto uscire (queste cose non sono casi eccezionali, ma sono la prassi). Questa sensibilità della magistratura milanese e della stessa polizia penitenziaria del territorio di Milano, non funziona sempre o comunque spesso, anche se dovrebbe essere una procedura ordinaria perché a tutela della dignità del soggetto, della persona che in questo caso aveva delle patologie gravi e aveva la possibilità di essere riaccompagnato al paese di origine. Struttura di San Vittore Suddivisione in reparti -> raggruppamenti per soggetti omogenei -> giovani adulti, centro clinico con annesso centro di osservazione psichiatrica, femminile (in attesa di giudizio e già condannate -

circa 80), tossicodipendenti con programmi mirati (progetto “La nave” in carico all’associazione metropolitana), lavoranti (colletti bianchi, reati contro PA), promiscuo protetti (idea di portare i trans in un altro istituto in un circuito non promiscuo perché è l’unico reparto chiuso). Da dopo la sentenza Torregiani vige un sistema di sorveglianza dinamica che vede quasi tutte le celle aperte per risolvere il problema del sovraffollamento che incideva sulla vivibilità degli istituti (rivisitazione del modello di gestione delle carceri e in particolare degli spazi delle celle). Viene svolto un monitoraggio costante delle celle per assicurare che siano salvaguardate le misure delle celle (metri quadri), per tenere tutto sotto controllo, qualunque movimento e spostamento di cella (nel momento in cui si superano i limiti arriva un allert direttamente al capo dell’ufficio del dipartimento che interviene prontamente perché venga eliminato l’ostacolo). Sorveglianza dinamica integrata -> partecipazione di tutti gli operatori penitenziari -> da osservanza passiva a attiva dei detenuti per inserirli in un regime aperto. È stata una vera svolta quella dell’apertura delle celle (contestuale chiusura dei cancelli) -> ha richiesto che la direzione implementasse le attività trattamentali perché aprire le celle significa far occupare il tempo ai detenuti in modo che non incorrano nell’ozio. Sono esclusi quei circuiti che riguardano soggetti psichiatrici o a rischio, l’art. 32 prevede la possibilità di fare sezioni chiuse per soggetti pericolosi o che hanno messo a repentaglio la sicurezza e l’ordine dell’istituto. Le pattuglie itineranti sono gruppi di agenti che si muovono insieme che fanno ispezioni nei vari luoghi dell’istituto non predeterminate e con continuità -> eliminazione del posto fisso in sezione (possibilità di lasciare spazi senza vigilanza) attraverso una responsabilizzazione del detenuto in base al patto firmato con cui si impegna dal momento di ingresso in carcere a rispettare le regole dell’istituto; possibilità di coinvolgere tutti gli operatori penitenziari (insegnanti, psichiatri, psicologi, volontari) che presidiano e danno un contributo attivo nell’accompagnamento dei detenuti; potenziamento dell’esterno del carcere per evitare pericoli di evasione (più libertà di movimento fiducia responsabilità al detenuto che diventa risorsa attiva). Tutto questo a San Vittore vale per quasi tutta la popolazione detenuta perché la regione Lombardia ha un protocollo tutto particolare (circolare di adattamento a cui si sta ancora dando attuazione), mentre le direttive nazionali sono quelle che riprendono il concetto dell’importanza della conoscenza del detenuto per poter poi valutare i diversi livelli di pericolosità (decidere se immetterlo in circuito aperto o chiuso -> la proposta è del capo di reparto che dovrebbe individuare i nominativi delle varie persone che dopo un periodo di osservazione in regime chiuso possono essere immessi nel regime aperto e poi un’equipe multidisciplinare presieduta dal direttore che dovrebbe decidere in questo senso). A San Vittore si è optato per il regime aperto (sarebbe impossibile operare per tutti questi detenuti un periodo di osservazione a regime chiuso) e poi eventualmente se i detenuti violano il patto all’ingresso in istituto o si ravvisano delle personalità violente o pericolose, si revoca il regime aperto e si passa a quello chiuso. L’isolamento è ovviamente un reparto chiuso come l’isolamento giudiziario e l’isolamento sanitario. Ogni istituto della Lombardia, come prevede la circolare, deve poi avere una sezione di accoglienza dove il detenuto rimane il più poco tempo possibile, dove ci sono limitate camere di pernottamento comunque confortevoli e dove vengono attuate tutte quelle

procedure per evitare o intercettare eventuali situazioni di disagio psichico (evitare gesti di autolesione nell’immediato ingresso in carcere).

"Il presente e il futuro delle carceri 'riformate'. In ricordo di Biancamaria Spricigo"

Forti -> Tema della dignità che è concetto centrale della materia penale, spesso ci sono posizioni scettiche o critiche sulla potenzialità del concetto di dignità che alcuni penalisti ritengono troppo generico per delimitare il diritto penale. Personalmente la dignità necessita di altri approfondimenti e sia un principio matrice che alimenta principi diversi, ma chi studia il carcere ha una prospettiva privilegiata per studiare la dignità andando ad analizzare l'umo in carcere; li si trova cosa voglia dire la dignità. Innanzitutto il sistema giuridico e sociale nel suo complesso perde la dignità quando questa viene negata o calpestata. Il valore della dignità si acquisisce come un valore euristico ella azione penale. C’è molta strada da fare sul piano giuridico, della regolamentazione e anche sul piano culturale -> parte 8 documento degli Stati Generali in cui si invoca l'esigenza di un radicale cambiamento culturale proprio in relazione al carcere e all'esecuzione penale. Idea della proiezione delle negatività su qualcun altro, in particolare su chi si trova in carcere. Altra eco è quella altrettanto significativa del populismo penale, di cui si occupa molta letteratura penalistica, che è una sorta di concrezione del diritto penale del nemico su cui si è espresso molto duramente Papa Francesco. Nel documento si invitano le università, il mondo della ricerca e della formazione a contribuire al rinnovamento culturale che può portare benefici a come si imposta il problema giudiziale. Il cambiamento culturale non può che passare attraverso gli strumenti di comunicazione di massa. Titolo -> stimolo provocatorio perché la parola riformate è provocatoria, rinvia a qualcosa che deve ancora esserci. Disegno di legge 2067 che ha accorpato una serie di temi, testo molto composito e contraddittorio perché nella prima parte contiene norme precettive di riforma del c.p. Che inaspriscono le sanzioni detentive, soprattutto per i reati contro il patrimonio; dall'altra parte si prevede una legge delega amplissima, catalogo di buone intenzioni sulla condizione carceraria penitenziaria che si per sé dice molto poco. Si dovrà vedere come verranno attuate. Il testo del senato contiene molte modifiche tra cui, per ricondurci al tema della dignità, si prevede che nella legge delega ci siano norme volte alla tutela della dignità umana.

Eusebi -> parlare del carcere vuol dire parlare del cuore ella nostra materia, già i manuali più recenti hanno cominciato a porre il problema della pena non più al termine della trattazione; parlare del carcere vuol dire anche parlare del nostro tempo perché il diritto penale finisce per essere metafora di qualcosa di più grande della nostra cultura. L'incontro con le realtà negative (sia quelle che lo sono davvero sia quelle che si ritengono tali) deve essere giocato con logiche di corrispettività? L'umanità deve porre al centro l'idea che di fronte alle realtà negative si fanno progetti? Il momento resta molto disomogeneo; si è detto del disegno 2067 e si è detto della schizofrenia che lo caratterizza. Personalmente nelle commissioni di riforma ci si è occupati di offrire al legislatore la possibilità di diversificare l'apparato delle pene principali. Questa riflessione sulla diversificazione rischia di lasciare da parte quello che è il tema, cioè la realtà del sistema penale e il fatto che anche eventuali e in questo momento poco prevedibili riforme innovative sul punto lasceranno gran parte dell'ambito della sanzione penale alla gestione attraverso il carcere. Il rischio è che si dica che tutto il nuovo riguarda nuove modalità sanzionatorie e che ciò che è carcere resta abbandonato a sé stesso, e questo non deve essere. Non possiamo però non soffermarci ancora sulle contraddizioni di questo momento -> per la prima volta l'associazione dei professori di diritto penale ha ritenuto di dover rendere una posizione. Probabilmente si è superato il limite dove la comunità deve riprendere almeno un minimo di consenso su alcune indicazioni al nostro legislatore, abbiamo una stagione di continui aumenti di pena, dei minimi edittali che il giudice non può gestire; abbiamo ormai la sovrapposizione tra dolo e colpa. Ci eravamo illusi che avendo messo qualche precisazione circa il dolo eventuale questa sovrapposizione non si determinasse, ma ormai abbiamo livelli sanzionatori e condanne per il colposo che sono quelle sostanzialmente di un delitto doloso, dimenticando completamente la considerazione politico- criminale ovvia secondo cui per la prevenzione dell'evento non voluto devo agire sulle condotte e non usare il soggetto più sfortunato come capro espiatorio di un messaggio penale che poi finisce

giudice della cognizione è solo il giudice di accertamento delle responsabilità e il giudice della dosimetria aritmetica della sanzione o se non debba diventare anche il giudice che possa pianificare un percorso sanzionatorio. Questo dovrebbe garantire un dialogo sulla costruzione della pena che diverrebbe un fattore interessante che implicherebbe un percorso di ri-identificazione del condannato con l'ordinamento e potrebbe ridurre l’ambito delle impugnazioni. A questo deve affiancarsi il proseguimento del lavoro sugli strumenti di prosecuzione anticipata, come la MAP; a questi strumenti nuovi non ci devono fare dimenticare l'esecuzione della pena detentiva. Che investimenti stiamo facendo al di là delle misure alternative? Questa idea che gli assistenti sociali dell'UEPE saranno in futuro gli agenti di polizia penitenziaria preoccupa molto per l'idea di fondo che attiene alle misure alternative. Già in sede di commissioni di riforma si insisteva sul fatto che la misura alternativa non è una libertà vigilata con prescrizioni negative, si tratta di avere un percorso di responsabilizzazione e di rieducazione con un investimento sull'esecuzione penale esterna. I dati dimostrano che i tassi di recidiva quando si lavora bene sono minori quando si usano questi strumenti. C’è anche il problema delle pene lunghe -> se diamo per scontato che soprattutto gli aggregati più giovani della criminalità organizzata più pesante non abbiano alcuna chance e siano in 41bis con gli altri che li tengono sotto controllo e in un contesto in cui la concezione di futuro resta legata alla associazione si perde una chance enorme perché anche se si riescono a staccare uno o due di questi appartenenti alla associazione criminale attraverso un percorso fatto di cose concrete per fare tutto ciò occorrono competenze, occorre crederci. Naturalmente poi lo strumento più avanzato di cui si occupa molto la Mazzucato della mediazione penale rappresenta una altra grande scommessa. Perché non riusciamo ad anticipare il dialogo potendo discutere subito della vicenda, vedendo se ci sono i margini di recupero della vicenda e di una assunzione della responsabilità. Il mondo della riflessione universitaria sta offendo molti elementi perché si possa credere che la prevenzione non è solo la contrapposizione al reato di una durata della pena detentiva. La nostra opinione pubblica risponde molto ai messaggi ma è anche quella che esprime un volontariato che in carcere che non è presente ce consistenza numerica in nessun altro paese.

Turrini Vita -> Platone: gradualità nell'esecuzione della pena che si applica al reato di empietà, il carcere sia la pena per tutti e le carceri saranno tre (uno nel centro della citta, uno del luogo delle adunanze notturne e uno in un luogo desolato) -> ricorda la distinzione tra case circondariale, casa di reclusione e case mandamentali. Pena amministrata nella successione delle esperienze giuridiche -> le opzioni italiane in materia sono particolari, le scelte organizzative nel nostro sistema hanno connotazioni storiche, tra cui l'abitudine di ricorrere alla misura alternativa come strumento per punire laddove la materia penitenziaria non arriva. Atto di porre in esecuzione l pena in via amministrativa -> questa peculiarità riguarda la difficoltà di venire incontro alla poliedricità dell'animo umano da parte dell'amministrazione penitenziaria con professionisti calibrati. Edal 1922 che l'amministrazione penitenziaria è stata passata al ministero della giustizia, però questo arricchimento plurale di professioni è dovuto alla riforma del 1975. E cero che la funzione di amministrare la pena è coestensiva al consorzio umano, ogni comunità vitale osserva un codice di comportamento. Il sistema religioso coincideva con gli organi di gestione della società. Collegio degli 11, Aristotele -> con sorteggio si designavano gli 11 che si occupavano dell'esecuzione delle pene. L'espressione di Aristotele fa riferimento al "prestare attenzione", solo dopo significa "pretendo". L'esigenza di una capacita di sanzionare è avvertita da tutti i pensatori, una esigenza strutturata, un fatto che sia di eminente amministrazione e che richieda un certo impegno della mano pubblica. Riforma odierna -> l'amministrazione penitenziaria ha unificato l'attività di direzione in un’unica formazione generale, esiste una agenzia unica. Problema della direzione generale della formazione -> aspirazione è di accompagnare il condannato verso una vita libera e usare il tempo della pena per acquisire alcune capacita. Fin dagli anni 70 questo ha modellato la amministrazione, abbiamo diversità di professionisti (docenti, medici, ecc). Alcuni funzionari sono comuni, altri sono specifici di questa istituzione come gli educatori che non sono più i servizi sociali. La complessità di gestione di tutte le diverse professioni non è facile da ridurre ad unità di spirito e di operazioni; il numero più elevato è quello di poliziotti penitenziari ma si contemplano varie professioni. Questo elenco riflette una certa ricchezza spirituale della nazione. Quello che rimane peculiare è di aver dato ordinamenti professionali a queste figure con riferimenti giuridici diversi. Questo lusso mostra che per compiti diversi ma conferenti nel fine svolti in un unico luogo

esistono rapporti di lavoro diversi. La difficoltà strutturale può essere serata con l’equilibrio dell'educatore e la consapevolezza di essere una parte del tutto. Primo dovere della direzione generale della formazione è far comprendere ai dipendenti il contesto plurale e l'esigenza di comprender le professionalità degli altri anche come elementi costruttivi della propria esperienza -

aspre difficolta. L'azione penitenziaria si vede poco come tutte le fondamenta e ciò contrasta la generale tendenza dell'uomo ma in particolare in questa epoca in cui si esiste solo se si ha pubblicità la situazione non è di grande conforto. Limite sistemico -> un rimedio può sorgere solo dalla discussione accademica. L’età contemporanea ha concentrato nel potere esecutivo la produzione di atti vincolanti per i sudditi, in un’epoca in cui da un lato il sistema della amministrazione per giurisdizione è stato superato dai principi della costituzionalità dall'altra si è riaffacciato la questione del luogo di produzione degli atti sub-normativi (esecuzione e giurisdizione). E` necessario che l'amministratore ottenga la tutela dei bene che essa fornisca e l'occhio è posto al momento della tutela giurisdizionale il punto è di concentrare la capacita dell'amministrazione di offrire ai detenuti la garanzia dei beni della vita che essa è chiamata a garantire. Scettico sulla possibilità che qualunque atto possa conseguire a questo decreto delegato avendo qualche effetto concreto. L'amministrazione è chiamata a fornire non solo gli strumenti tecnici di aggiornamento ma anche la concezione alla assunzione di una mens comunis agli operatori che vengono chiamati. La consapevolezza del ruolo attraverso la conoscenza della storia e di recupero di una identità trascurata e l'affinamento dei protocolli e una attenzione anche alle forme non organizzate dall'amministrazione ma che devono essere oggetto di discussione sono temi su cui si dovrebbe porre attenzione. I paesi in cui c’è una bassa percezione di corruzione sono anche paesi in cui si fanno pochi procedimenti. No rimproverano il legislatore di non essere in grado di attuazione strategiche delle misure alternative poiché oggi tutti abbiamo prospettive molto brevi.

Mazzucato -> premessa relativa alla questione dell'organizzazione delle carceri e della giustizia penale e tre temi:

  1. Responsabilità
  2. Comunità
  3. Tema dell'atro.

Premessa: libro di Ruffa "Prigioni: amministrare la sofferenza", libro molto interessante perché fa vedere il carcere dal lato di chi lo deve amministrare. E` istruttivo vedere come la quotidianità della vita in carcere è dettata enormemente da dettagli organizzativi che possono cambiare di segno la vita dei detenuti. Il fatto che la polizia penitenziaria possa avere rivendicazioni sindacali porta ad esserci un certo numero di polizia penitenziaria in servizio la domenica e ciò incide sul numero dei colloqui. L'organizzazione rimane sempre un po' nascosta. C’è stata una pioggia di provvedimenti normativi perché tutto io che è cambiato nell'ambito penale e penitenziario è stato dettato non da un disegno, da un pensiero ma da una istanza organizzativa. Tutto è stato dettato dalla spinta per risolvere i problemi organizzativi. La questione della giustizia di comunità è passata da una dimensione organizzativa on il regolamento del luglio 2015 per cui attraverso l'organizzazione non un documento normativo che cambia la cultura, ma attraverso l'organizzazione ciò che prima era tutta amministrazione penitenziaria diventa amministrazione penitenziaria da un lato e dall'altro giustizia di comunità. Il venir men degli OPG è un cambiamento tutto organizzativo; siamo riusciti a superare case di cura e di custodia senza toccare le norme che le disciplinano. La misura prevista dal c.p. esiste ancora, ciò che non esiste più è il luogo organizzativo; manca la volontà riformatrice alta. La giustizia comunitaria (MAP, lavori di pubblica utilità) sono alle prese con l'organizzazione di queste misure che è molto pratica. Qui dobbiamo invocare un ritorno a degli aspetti che sono anche alti, perché l'organizzazione che è decisiva perché fa la quotidianità della vita delle persone deve essere incapsulata in un disegno alto con indicazione chiare, che al centro di tutto c’è la dignità umana. La riflessione critica sul reato è contenuta in una norma del regolamento penitenziario -> si prende una norma di periferia, una norma regolamentare messa in connessione con i principi costituzionali e i principi di teoria generale del reato. La riflessione è molto interessante perché è la riflessione con l'autore del reato che deve essere fatta da parte del personale; perciò è un’ottica in cui lo Stato riflette con l'autore del reato sulla condotta antigiuridica, sulle motivazioni, sulle conseguenze

che è difficile che il magistrato di sorveglianza recarsi in carcere. Quanto vale del punto di vista dell'efficacia probatoria il documento che l’amministrazione produce nei reclami nei quali si racconta di un certo tipo di situazione? Ha efficacia probatoria fino a querela di falso? Lo scenario di problemi è significativo ed è per questo che le carceri registrano tutte queste criticità. Qualche cosa si è fatta, la più grande riforma dopo la sentenza Torregiani sono le celle aperte e la sorveglianza dinamica. Prima della sentenza Torregiani le celle non avevano la possibilità di essere aperte durante la giornata per consentire ai detenuti di defluire nei corridoi e negli spazi comuni per ragioni di sicurezza; questo a parità di situazioni in cui vi era difficoltà di metratura all'interno della cella e di carenza di attività trattamentali, non valeva nemmeno la pena di alzarsi al mattino perché si doveva trascorrere la giornata chiusi in cella. Su questo si sono posti grandi problemi perché la mancata attuazione dei regolamenti penitenziari previsti per ogni istituto penitenziario in relazione alle esigenze che ha quella struttura sono stati da sempre di difficile attuazione se non di totale non esecuzione e questo è stato un’altra grossa criticità e lo è tutt'ora. La storia ha registrato conflitti sull'esecuzione dei provvedimenti dei magistrati di sorveglianza da parte dell'amministrazione penitenziaria; criticità dei rapporti. La vera riforma è di tipo organizzativo, quella dell'apertura delle celle è una riforma che è frutto del deliberato di una commissione ministeriale posta tra mille criticità per individuare quali potevano essere le ipotesi migliorative della qualità della vita detentiva. L'individuazione di questa modalità di lasciare le celle aperte è una significativa rivoluzione, indica un modo di fare e di saper fare che è dentro di noi e non ha bi9sogno di riforme normative. Questa commissione aveva varato anche altri accorgimenti sulle quali ancora c’è da fare -> schede telefoniche prepagate perché i detenuti potessero andare a colloquio con i loro parenti, fa la differenza tra dare il diritto e non darlo infatti se si attarda il detenuto che c'era prima potrebbe giungere ad un diniego del diritto; colloqui via Skype con i familiari, ha delle criticità soprattutto laddove non si rispetta il principio di territorialità. Ipotesi di riforma -> si parla di una responsabilizzazione del detenuto che però pare di intuire che sia la possibilità che si possa muovere meglio nella gestione della vita persona senza la infantilizzazione dell'essere accompagnato ovunque, è lo specchio della vigilanza dinamica che significa meno polizia addosso per compiere qualsiasi cosa; assorbe energie alla polizia penitenziaria, è costoso e non è significativo. La riforma tenderebbe in questa direzione. Pare che siano piccole indicazioni, indicazioni proprio di massa; bisognerebbe riflettere sulla possibilità di attuarle già adesso senza attendere un legislatore che non sa intervenire, interviene timidamente e si tratta di interventi che possono essere fatti con facilita. La vigilanza dinamica viene praticata da molti anni a Bollate. Legge delega -> perplessa dall'idea della soppressione del collegio perché tutto ciò che viene deciso collegialmente dal tribunale di sorveglianza si arricchisce del contributo degli esperti per arri are ad una soluzione significativa. Forse ci si sta muovendo in direzione di una ulteriore monocratizzazione fatta unicamente per risolvere problemi organizzativi che porta al problema iniziale della carenza degli organici in magistratura. Occorre riflettere su un sistema di riforme che non abbia al centro il carcere ma che abbia al centro una idea di riforma che vada verso la direzione di un sistema processuale che sappia vedere il processo penale come progetto, che chiude il percorso attraverso una esecuzione penale che abbia un senso nella costruzione del sistema penale. Occorre poi una riforma organizzativa di risorse, bisogna vedere se il legislatore ritiene una priorità quella della espiazione della pena perché in questo caso allora dovrà dotarsi delle risorse e delle figure che permette un ricompattamento del sistema in un senso di progettualità.

Varraso -> problema generale della riforma che in realtà non contiene un vero coordinamento tra disciplina sostanziale e processuale, che era pensato nella disciplina originaria del disegno di legge. In ambito penitenziario la legge contiene una legge delega perciò non si sa se verrà attuata, anzi alcuni dicono che proprio l’utilizzo della legge delega è il segno che la riforma non si vuole fare perché ogni volta che si ricorre a questo strumento le riforme non si vogliono fare. I criteri sono talmente generici che non si è in grado di valutare la bontà dei risultati. La tecnica legislativa lascia a desiderare perché la tempistica data alle commissioni è talmente breve che i professionisti non hanno sufficiente tempo da dedicare alla scrittura della legge. Il punto di partenza è la dignità umana -> sentenza n. 26 del 1999: la Corte Costituzionale da decine di anni sottolinea l'importanza della dignità in ambito penitenziario perciò la sentenza Torregiani non ci insegna che esiste la dignità nelle carceri.

Collegamento tra la dignità del detenuto e il detenuto come soggetto di diritti -> la Corte ci insegna che senza una tutela effettiva dei diritti il detenuto è privato della sua dignità. Sempre la Corte costituzionale dice che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza devono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria. Fino a che si faranno riforme senza mettere in campo adeguate riforme economiche si può cercare di risolvere i problemi ma senza successo. La sentenza Torregiani viene dopo la corte Costituzionale; parla non solo del sovraffollamento ma indica gli strumenti da utilizzare per superare questo problema -> parla di giustizia di comunità, di giustizia riparativa, di mediazione processuale, di depenalizzazione, di ampliare l'utilizzo delle misure alternativa. La corte europea non da una definizione di nessuno di questi strumenti -> cos’è la giustizia riparativa? Si continua a parlare di giustizia riparativa senza sapere di cosa si parla. Altro profilo -> giustizia riparativa che fino ad oggi è sempre stata collocata all'interno del processo penale, all'interno dell'ordinamento penitenziario. E` da collocare all'interno del procedimento penale? Perché gli istituti cui ha ricorso il legislatore (MAP, ecc) si collocano all'interno del procedimento penale ma è quella la sede? Viene da ripensare se non una visione riduttiva come è nella norma della giustizia riparativa. Bisogna fare una riforma del sistema sanzionatorio ma in contemporanea bisogna porsi il problema a monte -> il nostro sistema non può tollerare una obbligatorietà della azione penale su una mole enorme di notizie di reato. Tre criteri direttivi della legge delega:

  1. Semplificazione delle procedure anche con la previsione del contradditorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza -> il problema è garantire il contraddittorio prima di una decisione, oggi si richiede di prevedere procedimenti de plano perché il contradditorio si vuole recuperare ex post. Nel momento in cui si elimina l'udienza è inevitabile che il giudice eletto sarà il magistrato di sorveglianza. Tutta la riforma mira ad una realizzazione ex post ed eventuale sia del contradditorio tradizionale sia del contradditorio decisionale. Anche qui è dal 1928 che tutti i processual-penalisti dicono che la riforma del giudice unico, cioè privilegiare il giudice unico, viola i principi costituzionali. Chi ha studiato bene questi materia dice che il giudice monocratico dipende dalle materie; bisognerebbe effettuare una analisi attenta della giurisprudenza costituzionale dagli esordi fino ad oggi perché ci sono spunti interessanti che laddove ci siano materie che richiedono specifiche competenze sarebbe preferibile la collegialità e laddove ci siano specifiche competenze prevedere ad esempio giudici esperti. Il valore del contradditorio è un valore costituzionale soprattutto a fronte di materie complesse come quella penitenziaria. Il problema nella fase di esecuzione è che la categoria dei difensori non sa fare il suo mestiere, la preparazione degli avvocati in materia di esecuzione penale non c’è.
  2. Revisione delle modalità e presupposti per l'accesso alle misure alternative sia come presupposti sostanziale che come limiti di pena per favorire la concessione -> la scelta di puntare sulle misure alternative non è fatta per finalità rieducative ma solo per ragioni di deflazione della popolazione carceraria. Della popolazione carceraria non interessa molto. Si utilizza la detenzione domiciliare solo per ragioni di deflazione della popolazione carceraria; il costo non grava sulla amministrazione penitenziaria.
  3. Riferimento interessante all'osservazione scientifica della personalità -> revisione di una necessaria osservazione scientifica della personalità; impone un dialogo della vittima non può ridursi al risarcimento del danno. In questa legge delega non c’è una parola sulle condotte riparatorie. Nella legge delega si invoca una non ben chiara giustizia riparativa, tutta la prima parte della riforma ruota attorno alla concezione tradizionale di riparazione come risarcimento del danno e poi forse nella fase dell'esecuzione in cui dovrebbe trovare attuazione lo strumento della giustizia riparativa. Riflessione critica sul reato e il meccanismo ostativo dell'art. 4bis -> fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza esiste un diritto al silenzio, una facoltà di non rispondere. La cosa drammatica è che in tutta la disciplina penitenziaria è scritto nelle norme che rileva la collaborazione; perché la giurisprudenza continua a confondere la riflessione critica sul reato con le condotte collaborative?

Mazzucato -> spinte da ragioni altre (sovraffollamento, ecc) e sotto la pressione dell'opinione pubblica e di come la politica intende sia la opinione pubblica queste riforme tengono una logica retributiva mascherandola da qualcosa di altro e questo spaventa molto. E` cosi sia per il superamento per gli OPG, per la MAP che ha una anima super afflittiva. Si vorrebbe fosse davvero una giustizia di comunità e perché ciò accada c’è bisogno di operare sul piano di fondo, una