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Sbobinature complete per sostenere positivamente l'esame di diritto ecclesiastico all'anno facoltà di giurisprudenza di Palermo
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Il diritto ecclesiastico concerne quell’ambito del diritto statuale che comprende le norme che riguardano il fattore religioso. In quanto tale si tratta di norme che si rinvengono nei diversi ambiti disciplinari , ad iniziare da quello costituzionale per passare a quello civile , penale , processuale , tributario , comunitario. Dunque il diritto ecclesiastico si distingue in quanto tale dal diritto canonico , che è invece il diritto che comprende le norme secondo le quali è organizzata ed opera la società che fa capo alla confessione religiosa cattolica. Quindi , mentre il diritto ecclesiastico concerne propriamente le norme di produzione statuale riguardanti il fenomeno religioso , viceversa l’ordinamento canonico alla stregua di altri ordinamenti ( come quello ebraico , quello islamico e così via )..è un ordinamento confessionale , cioè ordinamento che fa capo alle diverse confessioni religiose prese in considerazione. Ciò che caratterizza questi ordinamenti di carattere confessionale è il particolare sistema delle fonti , in quanto che buona parte delle norme che costituiscono questi ordinamenti , e nella specie quello canonico , sostanzialmente rimandano al diritto divino. Solo poche norme del diritto canonico sono di origine per così dire “ umana “. Questa è una caratteristica che si rinviene in tutti gli ordinamenti confessionali. Un tempo era stata negata la originarietà delle norme che costituiscono l’ordinamento canonico , e ciò in particolare da parte dei fautori della cosiddetta teoria della statualità del diritto , per cui soltanto lo stato , in quanto titolare del potere coattivo era sostanzialmente in grado di emanare norme giuridiche. Senonché costoro partivano dal presupposto per cui la norma giuridica fosse costituita da due elementi , il precetto e la sanzione , per cui soltanto lo stato era dotato di un potere coattivo che consentisse l’adempimento effettivo del precetto giuridico. In realtà noi sappiamo grazie ad alcuno giuristi , la sanzione è un elemento accidentale della norma , nel senso che può anche mancare , tanto è vero che essa può esistere anche senza la sanzione. E’ il precetto che vive di vita propria , esso esaurisce la norma giuridica. Gli ordinamenti confessionali sono anche essi dotati tuttavia di sanzioni , che hanno un carattere diverso , ma non per questo meno coattive. Quindi alla teoria della statualità del diritto viene col tempo sostituendosi quella della socialità del diritto , ubi societas , ibi ius , in forza del quale in uno stesso territorio può coesistere una pluralità di ordinamenti giuridici che entrano in rapporto e in relazione tra loro. Anche gli ordinamenti confessionali quindi costituiscono un ordinamento giuridico primario , e il carattere originario di questo ordinamento ( quello confessionale ) è ampiamento riconosciuto dall’art. 7 della costituzione , che al suo primo comma afferma che lo stato e la chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Quindi lo stato Italiano riconosce i caratteri della indipendenza e della sovranità all’ordinamento canonico. Ovviamente l’ordinamento canonico coesistendo nello stesso territorio che fa capo allo stato entra in relazione con le competenti autorità statuali e innanzitutto con l’ordinamento statale. Questa relazione reciproca che si instaura tra l’ordinamento canonico da una parte e ordinamento statale dall’altra avviene attraverso forme tipiche delle modalità di collegamento interordinamentale e quindi attraverso il rinvio di fatto , recettizio , formale etc. esempio di rinvio ( il matrimonio ).
Affrontiamo le fonti di carattere bilaterale , che sono quelle che regolamentano i rapporti tra l’ordinamento politico statuale e quelli confessionali. La caratteristica della bilateralità riguarda sia i rapporti dello stato con la confessione religiosa cattolica che lo altre confessioni religiose. Dunque queste fonti bilaterali sono quelle che costituiscono attuazione del principio pattizio , del principio della bilateralità pattizia , principio che si trova consacrato in due disposti costituzionali ,
da un lato l’art.7 dall’altro l’art .8 della Carta stessa. Il primo di questi articoli al suo secondo comma prescrive che i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi , al terzo comma aggiunge che le modifiche a questi patti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale. In parallelo occorre volgere l’attenzione all’art. 8 dove al suo terzo comma dice che i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati sulla base delle intese con le relative rappresentanze. Ciò che si ricava è appunto il principio della negoziazione pattizia. In altri termini l’ordinamento statuale rinuncia a legiferare in maniera unilaterale sulle norme che riguardano le singole confessioni religiose e si impegna a negoziare con esse il contenuto delle norme che le riguardano ( si parla ovviamente di norme statuali ).
Vediamo nel dettaglio quali sono queste fonti di carattere bilaterale che riguardano i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica.
Patti lateranensi quando parliamo di patti lateranensi intendiamo riferirci sostanzialmente a due protocolli internazionali stipulati nel 1929 tra lo stato Italiano e la chiesa cattolica e sostanzialmente costituiti dal trattato lateranense e dal concordato. A questi due protocolli se ne aggiunge uno di minor rilievo , quanto meno politico , che è certamente la convenzione finanziaria. Quindi quando la costituzione parla di patti lateranensi intende riferirsi al trattato , al concordato e alla convezione finanziaria.
Occorre poi prendere in considerazione tra le fonti bilaterali del diritto ecclesiastico le norme contenute nell’accordo di modifica del concordato lateranense , intercorso nel 1984 e che ha apportato modifiche al concordato lateranense del 1929. Quindi mentre il trattato lateranense rimane in vigore nella sua interezza , salvo che l’art.23 del trattato che risulta essere stato modificato almeno per quanto riguarda la sua interpretazione ( si parla infatti di clausola concordataria di tipo ermeneutico ) , il concordato viceversa è stato modificato nel 1984 e il testo di questo accordo di modifica è stato successivamente ratificato dal parlamento italiano e dunque è divenuto legge dello stato.
Sempre tra le fonti di carattere bilaterale occorre considerare la L.222/1985 anch’essa di carattere bilaterale , resa esecutiva rispettivamente nell’ordinamento canonico e nell’ordinamento dello stato italiano. La L.222/1985 in materia di enti e beni ecclesiastici.
Tra le fonti di carattere bilaterale occorre ricomprendere le c.d. intese concordatarie , sempre frutto della negoziazione tra lo stato e la chiesa cattolica , e sono esattamente quelle intese previste dall’accordo di modifica del concordato lateranense del 1984 che regolano aspetti di specificazione o di dettaglio riguardanti materie concordatarie , cioè già disciplinate in termini generali dall’accordo del 1984( accordo quadro , che fissa la cornice dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica , ma che è a formazione progressiva , ossia un accordo che attende norme di specificazione , di dettaglio , le quali sono per l’appunto contenute in queste intese concordatarie ).
Per quanto riguarda le fonti di carattere bilaterali concernenti i rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica , dobbiamo innanzitutto prendere in considerazione:
norme che attengono propriamente al fattore religioso, così per esempio va ricordato il regolamento 2201 /2003 sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale all’interno dello spazio europeo. Questo regolamento prevede che una volta rese esecutive ai sensi delle rispettive disposizioni concordatarie in uno stato membro le sentenze provenienti dai tribunali ecclesiastici siano riconoscibili anche automaticamente negli altri stati che afferiscono all’unione europea.
Per quanto riguarda lo spazio comunitario , erroneamente si ritiene che soltanto l’Italia sia uno stato concordatario , in realtà buona parte , o meglio la stragrande maggioranza degli stati europei sono stati concordatari. Inizialmente si erta tentato di modulare i rapporti stati che afferiscono all’Unione Europea – confessioni religiose cercando di rinvenire un patrimonio costituzionale comune , cosa difficilissima perché ciascun stato membro adotta un sistema di rapporti stato-chiesa differente dall’altro. Comunque sia molti stati europei , tra cui la Spagna , il Portogallo , l’Italia , la Germania per poi passare a buona parte degli stati sorti dopo il crollo dell’impero sovietico hanno adottato un regime di rapporti di tipo concordatario con la chiesa cattolica. Ecco perché il legislatore comunitario ha avvertito la necessità di normare la materia che concerne il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in tema di nullità del matrimonio. Altri stati seguono dei sistemi per così dire separatisti ( Francia ). Altri stati ancora seguono un sistema confessionista , vale a dire un sistema nel quale la confessione religiosa maggioritaria ha non solo una preponderanza sulle altre confessioni , ma ha un rilievo costituzionale diverso da quello che hanno le altre confessioni religiose ( si pensi all’Inghilterra , o alla Danimarca ) , sono stati confessionisti , ossia stati in cui vige il principio della religione maggioritaria come religione di stato.
Per quanto riguarda i paesi dell’Europa meridionale , gli unici paesi confessionisti sono la Grecia e la Repubblica di Malta , che hanno mantenuto il principio della religione di stato , rispettivamente per la religione ortodossa e cattolica. Dunque queste sostanzialmente sono le fonti che concernono propriamente la disciplina del diritto ecclesiastico. Ovviamente a queste vanno aggiunte le fonti di carattere giurisprudenziale , fonti prodotte da diversi organismi giurisdizionali .Queste fonti giurisprudenziali sono quelle in particolare che rinveniamo nelle sentenze della corte costituzionale ( numerosissime in materia ) , in particolare quelle emanate dopo l’entrata in vigore dell’accordo concordatario del 1984 ;come pure le pronunce della corte di cassazione sulla materia ecclesiastica.
LEZIONE 2 DIRITTO ECCLESIASTICO 3/10/
Il primo dei rapporti stato-chiesa che viene ,storicamente parlando , per primo in considerazione è il CESAROPAPISMO. Andando a ritroso nei secoli occorre dire che nella società romano-pagana non si dava alcuna distinzione tra la civitas e la funzione cultuale , in altri termini il ius sacrum cioè in generale gli aspetti religiosi non era altro che un ramo del diritto pubblico dello stato. I romani infatti distinguevano un ius privato da un ius publico. Dunque lo ius sacrum era riferibile allo ius publicum. Si deve al cristianesimo il principio del dualismo o della dualità dei poteri che troverà la sua prima formulazione nella nota formula di Gelasio I , secondo cui da un lato l’autorità del Re , dall’atro invece quella pontificia. al grado questa summa divisio operata dal cristianesimo , l’unione tra il potere civile e il potere religioso prosegue nei secoli a venire , non tanto con l’editto di Milano ( 313 ) con il quale la religione cristiana viene proclamata religione lecita , ma ancor più con l’editto di Tessalonica ( 380 ) con cui la religione cristiano-cattolica viene sostanzialmente
proclamata religione di stato. Dunque gli Imperatori Romani così come un tempo erano pontefici massimi del paganesimo una volta convertiti al cristianesimo lo diventano della nuova religione , vengono quindi per l’appunto ritenuti pontefici massimi del cristianesimo. Essi infatti esercitano tutta una serie di competenze in materia ecclesiastica , e ciò tanto in ambito legislativo , esecutivo e giudiziale. Così per quanto riguarda propriamente la funzione legislativa , il concilio che era l’assemblea deputata a produrre norme canonicamente rilevanti ( ossia i CANONES ) , esso legiferava su concessione dell’imperatore. I canones una volta approvati dal concilio ( organismo legislativo interno alla chiesa ) , non assumevano valore di legge se non in quanto fossero stati promulgati dall’imperatore, il quale quindi oltre a convocare il concilio , promulgava anche i canones rendendoli vincolanti. Dal punto di vista esecutivo l’imperatore interveniva sulle nomine dei titolari degli uffici ecclesiastici , in particolare riservandosi il c.d bene placitum per la nomina di questi ufficiali ecclesiastici. Dal punto di vista giudiziario era l’imperatore , per il tramite delle autorità a ciò preposte , a convocare i tribunali ecclesiastici sotto forma di sinodi ( tribunali ecclesiastici )e a stabilirne la competenza per materia , dunque era sostanzialmente l’imperatore che permetteva l’attivazione della giurisdizione ecclesiastica.
Ma spezzatasi l’unità dell’impero romano con la caduta dell’impero occidentale , a seguito delle invasioni barbariche , il sistema che continua a reggere i rapporti tra impero e papato nel mondo orientale è per l’appunto quello del cesaropapismo , con una coloritura però ancora più marcata , tanto che si può parlare di un cesaropapismo greco. In altri termini per Giustiniano il Papa non era che un funzionario dell’impero , alla stregua di quello che poteva essere l’arcivescovo di Costantinopoli. Ciò giustifica che l’imperatore riservasse a se la qualifica di sarcedos et imperator. L’imperatore continua sostanzialmente ad essere quindi pontefice massimo della nuova religione. Con la caduta dell’impero romano d’oriente ( 1453 ) il cesaropapismo viene mutuato dagli stati slavi , quindi si estende ad est fino ad assorbire l’unione sovietica. Questo sistema si estende sostanzialmente agli stati slavi dove sopravvivrà fino alla crisi dell’impero zarista ( 1917 ) allorché la storia determinerà un diverso assetto politico in quel contesto. In occidente , dopo la pausa delle invasioni barbariche , il cesaropapismo viene restaurato nell’impero franco-carolingio , quindi sostanzialmente il sistema che continua anche in occidente è il cesaropapismo. Esso esplicherà i suoi effetti anche sul nuovo sistema che stava per nascere , ossia il giurisdizionalismo. Non è un caso che Carlo magno nell’810 indirizzasse una lettera al pontefice in cui indicava di voler difendere la chiesa quanto ad intra quanto ad extra. Occorre accennare al sistema teocratico. Esso in fondo costituisce il rovescio della medaglia del cesaropapismo, in quanto si fonda sullo stesso principio di base su cui si fondava il cesaropapismo , cioè questa tensione ad una reductio ad unitatem dei due poteri , gestione in qualche modo congiunta dei due poteri , dove però l’elemento di coagulo non è rappresentato come nel cesaropapismo dall’imperatore , ma dal Papa il quale sostanzialmente gestisce sia il potere civile che religioso. Questo sistema darà vita ad un progetto particolare, ed è quello della poestas directa intemporalis. Cioè un riflesso del sistema teocratico. Secondo questo particolare principio il Pontefice è diretto rappresentante di Dio sulla terra e per questo è titolare sia del potere civile che religioso. Questa teoria trova attuazione concreta ad esempio nel trattato firmato in spagna nel 1493 in forza del quale il Papa , titolare di ogni potere , dirime la controversia tra spagnoli e portoghesi in ordine alla delimitazione dei rispettivi confini in terra d’America. Questa controversia , in forza di questo principio , viene risolta dal Papa , il quale segnerà i confini dei rispettivi possedimenti d’oltreoceano. Il sistema che invece troverà più larga applicazione è il sistema giurisdizionalista. Il giurisdizionalismo vede i suoi prodromi nella riforma protestante , quindi negli eventi che portarono Lutero a contestare dottrinalmente alcuni aspetti del cattolicesimo e a staccarsi dalla chiesa di Roma per fondare una chiesa cristiana staccata da Roma ,
di un’autorità diversa , la collazione invece rimane prerogativa dell’autorità ecclesiastica. Per cui il sovrano si riservava di designare il candidato all’ufficio ecclesiastico , non procedeva alla nomina vera e propria che rimaneva formalmente di competenza dell’autorità ecclesiastica. Questo è un sistema che si è temporalmente esteso fino alla seconda metà del ventesimo secolo , tant’è che in alcuni stati ( stati ispano-americani ) il diritto di nominare il titolare degli uffici ecclesiastici veniva riservato al potere civile. Anche quando questi possedimenti , da possedimenti che appartenevano al sovrano si trasformarono in repubbliche , i capo di stato di queste repubbliche continuano ad esercitare queste prerogative, questo perché sono diritti della sovranità , e quindi succedendo ai vecchi sovrani , continueranno ad esercitare questi poteri di nomina , o meglio di designazione.
vengono più esercitati in favore della chiesa , ma in danno della stessa. Dunque la logica che presiede all’esercizio di questi diritti è diversa dal passato. In questa nuova incarnazione del giurisdizionalismo classico , questi diritti vengono esercitati dal sovrano in chiave anti- ecclesiastica , non più in favore della confessione , ma in danno della stessa. Giurisdizionalismo liberale perché lo stato liberale ha come presupposto un principio che per il passato era sconosciuto , cioè il principio in forza del quale viene asserita la libertà di tutti i culti. Alla proclamazione del regno di Italia , e alla estensione dello statuto albertino , segue immediatamente dopo l’approvazione della Legge Sineo che afferma un principio fondamentale , in forza del quale la differenza di culto non costituisce eccezione al godimento dei diritti civili e politici dei cittadini. Quindi il sistema , che rimane quello del passato per molti versi , tuttavia ha questo connotato diverso , e in questo senso viene definito un giurisdizionalismo liberale , ciononostante non viene meno la qualifica della religione come religione di stato da parte del sovrano. Quindi sostanzialmente un’affermazione di principio , che però comincia a trovare delle eccezioni , la prima delle quali contenuta e prevista nelle L. Sineo. Però pure in questa sua forma aggiornata il giurisdizionalismo liberale continua a mantenere le vecchie prerogative derivanti dai diritti maiestatici circa sacra. La stessa legge delle guarentigie ( legge emanata in via unilaterale dallo stato e che nelle intenzioni doveva risolvere la questione Romana , la quale riguardava la sovranità del pontefice che aveva per secoli mantenuto ) , con cui si cercava di assicurare al Papa una serie di garanzie , anche di carattere territoriale , oltre che di carattere pubblicistico , internazionalistico , grazie al contributo di autori della vecchia scuola giurisdizionalista , in particolare quella napoletana (questa scuola era particolarmente attiva a Palermo. Occorre sottolineare che il diritto ecclesiastico nasce a Palermo , nell’università di Palermo , questo perché gli studiosi del diritto statuale circa sacra si impegnano a studiare dal punto di vista puramente scientifico , questo ramo del diritto pubblico dello stato in materia religiosa. Ecco che nasce il diritto ecclesiastico. E non è un caso che il derecho ecclesiastico dello stato spagnolo fa un esplicito riferimento alla scuola ecclesiastica palermitana), quindi la stessa legge delle guarentigie riconferma questi diritti.
Il neo giurisdizionalismo , quello liberale , non era in fondo che un giurisdizionalismo impiantato sul giurisdizionalismo antico ( come dice l’ecclesiasticista Ruffini ).
Oggi ci occupiamo del separatismo , ossia un particolare sistema di rapporti che in realtà è un non sistema perché in qualche modo volto a deistituzionalizzare le relazioni fra lo stato e la chiesa. L’idea separatistica viene avanzata essenzialmente per due finalità diverse: l’una che riguarda l’ottenimento , il raggiungimento dell’indipendenza della chiesa dallo stato , mentre la seconda finalità riguarda , viceversa l’ottenimento di una maggiore indipendenza dello stato dalla chiesa. Per quanto concerne la prima finalità , va rimarcato che essa venne fatta propria dagli anabattisti in Germania , così come anche dai congregazionalisti in Inghilterra ( i padri congregazionalisti ad un certo punto per poter professare più liberamente il loro credo religioso si trasferiscono nei territori americani ). Il maggiore teorico dei congregazionalisti era Milton ,il quale avanzava una totale indipendenza della chiesa dallo stato. Basta contestualizzare che la chiesa anglicana in quel preciso
subisce delle deroghe anche rilevanti. Altra esperienza è quella offertaci dal regime di separazione affermatosi in Francia a partire dal 1905 con la Loua di separazion. Tale legge abolisce il sistema concordatario appunto instaurato con l’accordo napoleonico del 1801 e dalle leggi organiche che seguirono , salvo che per l’Alsazia e la Lorena per le quali è ancora in vigore il concordato napoleonico. Questa legge toglieva il riconoscimento civile agli enti ecclesiastici vescovali , capitoli e altri enti , e contestualmente disponeva la nazionalizzazione dei beni appartenenti a questi enti , ad eccezione però di quelli destinati al culto. A differenza del regime separatista statunitense , quello francese implica anche la laicizzazione delle strutture confessionali , nel senso che intanto vengono private della soggettività giuridica , cosa che non è avvenuta in America , e peraltro ci si orienta verso la nazionalizzazione dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici , salvo quelli destinati al culto .E contestualmente veniva disposto che i beni conservati , cioè beni destinati al culto , fossero assegnati a delle associazioni di fedeli rette dal principio democratico e maggioritario. Quindi a differenza che in America , dove la casistica giurisprudenziale , ma anche la legislazione si è adattata alle situazioni delle singole confessioni religiose , qui viceversa la legge pretende che gli enti confessionali snaturino la loro originaria conformazione e si trasformino in associazioni rette sulla base del principio democratico e maggioritario. In questo sostanzialmente consiste la laicizzazione delle strutture confessionali .Questa pretesa da parte del legislatore statuale rispetto alla legge di separazione del 1905 determinò un rave dissidio con la chiesa cattolica ( chiesa maggiormente presente in quel contesto sociale ) e quest’ultima fece esplicito divieto ai fedeli francesi di dare vita a queste associazioni. Quindi lo stato dovette prendere atto ad un certo punto che era impossibile dare vita a delle associazioni rette sulla base del principio maggioritario e democratico destinate alla gestione dei beni c.d. conservati. Ecco che ad un certo punto negli anni 20 su proposta della autorità ecclesiastiche , di fronte alla impossibilità di applicare la legge di separazione del 1905 , vennero istituite delle fondazioni che sostituivano le associazioni , che prendevano in carico dunque i beni conservati , pur mantenendo la struttura originaria propria dell’ordinamento al quale le confessioni di culto facevano riferimento. Sono quindi fondazioni che sostanzialmente promanano dalla confessione religiosa , che mantengono la loro originaria struttura e che gestiscono questi beni sostanzialmente destinati al culto. Anche qui ci troviamo di fronte alla impossibilità di attuare pienamente il regime separatista.
Questo regime subisce ulteriori varianti durante gli anni del secondo conflitto mondiale , in particolare le leggi emanata dal maresciallo Petàin , e conservate anche dopo la liberazione restituiscono la soggettività giuridica a quegli enti ai quali era stata negata dalla legge di separazione. Quindi riacquistano una loro soggettività giuridica e d’altra parte , contestualmente si provvede per esempio a finanziare le scuola di ispirazione cattolica , assegnare un sevizio di assistenza religiosa alle forze armate. Quindi questo separatismo francese subisce anche , in questa particolare latitudine geografica-storica delle variazioni.
Passiamo ad occuparci del separatismo sovietico , ossia di quella particolare forma di rapporti stato- instaurata nella ex unione sovietica e nei satelliti. In questo caso il separatismo si ispira alla concezione marxista , che assume come suo presupposto quello del superamento della religione. Traccia eloquente di ciò vi è nell’art.124 della costituzione sovietica che consacra la libertà di propaganda anti-religiosa. Accordando così rilievo all’ateismo scientifico. Questa affermazione in qualche caso rimasta di principio , però subirà anche nel nostro caso delle deroghe notevoli , a partire da quello che è avvenuto nei paesi dell’Europa danubiana , ma anche in Jugoslavia , perché ad un certo punto il regime sovietico e dei paesi satelliti comincia a dar vita a tutta una serie di misure che implicano una pesante ingerenza negli interna corporis delle confessioni religiose e in
quella cattolica nella specie che è la più numerosa , quindi con il ricorso a tutta una serie di istituti , che sono quelli del giurisdizionalismo , cioè ritorna ad esempio l’ingerenza nelle nomine ecclesiastiche , il che garantiva un controllo politico sulla confessione religiosa ( tant’è che si può parlare di un neo-giurisdizionalismo comunista ).
Un’altra variante è quella per cui il principio separatista viene in qualche modo temperato dal regime concordatario in alcuni stati , e in particolare la Polonia , la Jugoslavia , in cui vigono dei sistemi di tipo pattizio , di tipo concordatario. Dunque anche in questo caso il separatismo subisce notevolissime deroghe perché l’assetto dei rapporti stato-chiesa è demandato a degli accordi con le confessioni religiose interessate. Tra il 1989 e il 1991 accanto alla caduta del comunismo e di quel particolare sistema politico-ideologico si registra anche la crisi del sistema separatista sovietico e quindi del separatismo ateista. Il 1991 segna sostanzialmente la fine di questo sistema. Ad un regime separatista è sembrato ispirarsi anche la costituzione della Repubblica Federale Russa promulgata nel 1993 , il cui art.14 rifiuta il principio del confessionismo e afferma quello della separazione tra i due ordini ( stato e confessioni religiose ). Questo principio consacrato dalla costituzione del 1993 subirà però delle smentite a partire dalla legge sulla libertà religiosa del 1996 pubblicata nella repubblica federale russa che stabilisce un regime differenziato per le diverse confessioni religiose accordando un particolare status anche di carattere privilegiario rispetto alla chiesa maggiormente diffusa in quel contesto sociale , che è la chiesa ortodossa. Quindi mentre alla chiesa ortodossa vengono riconosciute determinate prerogative , queste viceversa non vengono accordate alle altre confessioni religiose , anzi viene più specificamente affermato, nel contesto di questa normativa, che possono ottenere il riconoscimento quali enti civilmente rilevanti soltanto le confessioni religiose tradizionalmente esistenti nel territorio della repubblica russa. La dottrina ha potuto sottolineare come in questo nuovo scenario si è tornati alla tradizionale sinfonia tra trono ed altare tipica dei paesi dell’est ( si ricordi il cesaropapismo che si estendeva anche ai paesi slavi dell’impero romano d’oriente ).
Passiamo a considerare viceversa il sistema di coordinazione , ovvero il sistema concordatario , che ci riguarda più da vicino. Va detto subito che cardine del regime concordatario è il principio del dualismo dei poteri che ha dunque una plurisecolare tradizione e che trova la sua prima consacrazione in quella nota formula di Gelasio I. Tale ideale dualistico , rivive nel contesto della nostra esperienza storica nell’ambito dell’art. 7 della nostra carta costituzione , in cui è detto che lo stato e la chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Dunque l’art. 7 nel sottolineare che vi è un ordine proprio dello stato e un ordine proprio della chiesa , sostanzialmente indica che vi è un ambito di materie rispetto alle quali lo stato non può intervenire autoritativamente , né instaurare un regime di tipo giurisdizionalista tale per cui la chiesa sia sottoposta allo stato. Non di meno va detto che , se è vero che vi sono materie che sono di competenza esclusiva ora dell’una , ora dell’altra potestà, intendendo per potestà quella religiosa e quella civile rispettivamente. E’ vero anche che vi sono altre materie che possiamo in qualche modo definire di competenza mista o di competenza comune. Sono le c.d res mixtae e che postulano il principio della cooperazione probono societatis. Quindi , fermo restando che vi sono materie di esclusiva pertinenza ora dell’una ora dell’altra potestà , è vero anche che vi sono altre materie , le c.d. res mixtae , che invece sono di competenza comune che dunque postulano una collaborazione probono societatis. Sebbene questo principio , quello della coordinazione tra le due entità non richieda uno strumento tecnico-giuridico specifico , l’istituto al quale spesso si è fatto riferimento per dare attuazione concreta a questo peculiare sistema di rapporti stato-confessioni religiose è il concordato. Si tratta di un istituto al quale sovente si fa ricorso per attuare il principio
pubblico interno , appunto perché si svolgono nel contesto dell’ordinamento statuale. Quindi tanto nel caso in cui il concordato venga considerato alla stregua di un accordo politico , quanto nel caso in cui venga considerato alla stregua di un accordo di diritto pubblico interno ( pubblico perché la chiesa è un ente di diritto pubblico , e di conseguenza gli accordi intercorrenti tra la chiesa e lo stato sono accordi per l’appunto che si collocano nella sfera pubblicistica , non in quella privatistica ). Il concordato al più sarebbe un accordo di diritto pubblico interno , comunque svolgentesi nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello stato. A questa tesi si opporrà via via la tesi preponderante secondo cui il concordato invece è un atto bilaterale , quindi un atto negoziale di diritto internazionale stipulato tra due ordinamenti giuridici primari , i quali sono entrambi soggetti di diritto internazionale. Quindi si tratta di un negozio di diritto internazionale , siglato tra due ordinamenti originari , entrambi soggetti di diritto internazionale. I rapporti tra stato e chiesa cattolica sono rapporti intercorrenti sul piano internazionalistico. A questo riguardo occorre soffermare l’attenzione sui soggetti che sono deputati a siglare un concordato. Quando si parla di un concordato come istituto giuridico , non bisogna riferirsi soltanto all’esperienza italiana , che è quella che noi prenderemo in considerazione , ma bisogna avere una visione più ampia e pensare come all’istituto concordatario si ricorra anche in contesti diversi dal nostro, e quindi buona parte degli stati membri dell’unione europea hanno assunto regimi di tipo concordatario con la chiesa cattolica.
Dunque i soggetti deputati a siglare un concordato sono da un lato lo stato , e dall’altra la Santa sede , cioè l’organo esponenziale della chiesa cattolica. Secondo la concezione canonistica sia la chiesa cattolica che la Santa sede ( organo di governo della chiesa cattolica ) sarebbero persone giuridiche di diritto internazionale ( almeno questo dice il canone 113 del codice di diritto canonico ), sono persone morali , con ciò intendendo una soggettività che va al di là di quella che viene loro riconosciuta dai singoli diritti statuali, e perciò tanto la chiesa cattolica quanto il suo ente esponenziale , dice il codice di diritto canonico , sono entrambi soggetti di diritto internazionale. L’impostazione però della duplice soggettività internazionale viene contestata dalla dottrina internazionalistica e con essa da buona della dottrina ecclesiasticistica. Al riguardo sono due essenzialmente le tesi che vengono prospettate e cui tutte le altre possono in qualche modo ricondursi.
Vi è innanzitutto quella secondo cui la soggettività giuridica internazionale non spetta alla Santa sede , ma direttamente alla chiesa cattolica. Quindi secondo alcuni internazionalisti non è la Santa sede ad essere dotata di soggettività giuridica internazionale , quanto invece la chiesa cattolica. Alla stregua cioè di quanto avviene all’interno dell’ordinamento statuale , dove non è al governo che viene attribuita la soggettività giuridica internazionale , ma è allo stato , considerato come ente istituzionale collettivo.
A questa tesi se ne oppone un’altra( che è quella più fondata ),secondo cui è alla Santa sede che compete la soggettività giuridica di diritto internazionale. E’ questa infatti che nella prassi internazionale suole concludere i concordati. Quindi è propriamente la Santa sede che sottoscrive e stipula gli accordi di natura concordataria con i singoli stati , ed è la Santa sede che ha sempre esercitato , almeno dalla sua originaria costituzione , una soggettività per l’appunto di tipo internazionalistico. Cioè , per meglio dire , ha esercitato tutta una serie di prerogative tipiche dei soggetti di diritto internazionale ( la capacità di stipulare degli accordi con altri stati , l’accreditamento di propri rappresentanti presso gli stati esteri ..). Anche storicamente questa tesi risulta comprovata da tutta una serie di avvenimenti , si pensi che dopo la debellatio dello stato
pontificio , e prima ancora che venisse risolta la questione Romana , è la Santa sede che continua ad accreditare i propri rappresentanti pontifici presso gli stati esteri , e sono gli stati esteri che continuano ad accreditare i propri rappresentanti presso la Santa sede , e questo a prescindere dal possedimento del carattere territoriale. Aggiungiamo dunque un elemento peculiare a questo soggetto di diritto internazionale che non è uno stato , cioè non ha un substrato di carattere territoriale ; ma ciò non toglie che esso venga considerato alla stregua di un soggetto iuris gentium , a prescindere dal possedimento territoriale. Tanto è vero che dal 1861 fino al 1929 , data in cui si darà vita allo stato Città del Vaticano , la Santa sede continuerà ad atteggiarsi , nella comunità dei reggenti , alla stregua di un soggetto di diritto internazionale. Dunque nel 1929 si darà vita allo stato Città del Vaticano , che è uno stato strumentale , perché sostanzialmente è stato istituito al fine di consentire alla Santa sede di potere meglio esplicare le proprie attività , ma è un soggetto con soggettività giuridica internazionale a sé stante. Quindi da un lato la Santa sede mantiene la propria soggettività giuridica internazionale che prescinde dal territorio e dall’altro viene istituito lo stato Città del Vaticano che gode a sua volta di una soggettività giuridica a sé stante in quanto stato.
Quindi occorre distinguere :
Naturalmente questa tesi internazionalistica , quella secondo cui il concordato è un negozio bilaterale siglato tra due ordinamenti giuridici primari , entrambi soggetti di diritto internazionale , è stata avversata in passato sostenendosi che i rapporti cui danno vita i concordati si svolgono non già sul piano del diritto internazionale quanto sul piano di un diritto terzo , in quanto tale perciò distinto dal diritto interno e dal diritto internazionale. Secondo i fautori di questa tesi i rapporti tra stato e chiesa darebbero vita di volta in volta ad un ordinamento terzo , ergo i loro rapporti si collocherebbero nell’ambito di questo diritto terzo. Obietta a ragione il De laera , come un concordato non possa dare vita ad un ordinamento a se stante e vivere di esso. E chiosa il Catalano ( ecclesiasticista italiano ) che sostanzialmente le parti , allorché stipulino un concordato , intendono assoggettarsi a delle regole che sono presupposte. E quindi la stipula di un concordato presuppone l’esistenza di un ordinamento che non nasce di volta in volta dall’incontro delle volontà dello stato e della chiesa , ma che si dà per presupposto. Cioè stato e chiesa quando si incontrano sul piano del diritto pattizio , intendono sottostare a delle regole che non vengono create di volta in volta , ma che sono presupposte , e sono le regole proprie del diritto internazionale. Catalano conclude dunque , che il concordato è un negozio stipulato tra due ordinamenti giuridici primari , collocabile in uno specifico settore del diritto internazionale , che è il diritto internazionale concordatario. E dunque la loro natura giuridica va definita alla stregua di questa ulteriore indicazione. A riprova del carattere internazionalistico del concordato occorre ricordare l’interessante conferma che proviene dalla codificazione del diritto dei trattati contenuta nella convenzione di Vienna del 1969 , in cui si fa un esplicito riferimento alla applicazione delle regole internazionali dei trattati , anche ai rapporti tra stati ed enti di diritto internazionale che stati non
all’interno dell’ordinamento dello stato, ma rispetto alle quali la chiesa è libera di emanare propri provvedimenti. In ogni caso , secondo questa prospettiva , saremmo in presenza di un ordine che , in qualche modo soggiace a quello dello stato. Altri ancora , e sono la maggioranza , ritengono viceversa che , col termine ordine , si intenda riconoscere il carattere originario e primario dell’ordinamento canonico. Con il termine ordine il legislatore costituente avrebbe piuttosto fare riferimento all’ordinamento che fa capo alla chiesa cattolica. Questa sembrerebbe l’esegesi corretta , dal momento che in questa direzione militano anche i lavori preparatori dell’art.7 della costituzione. Quindi è da ritenersi che con il termine ordine , il legislatore costituente abbia inteso riferirsi all’ordinamento della chiesa. Il fatto che vi sia un ordine proprio della chiesa , non esclude che vi siano altre materie rispetto alle quali lo stato e la chiesa esercitino una competenza comune ( si pensi al matrimonio ). Dunque queste materie c.d. miste postulano il principio della cooperazione , della collaborazione. L’esperienza storica ci dice che rispetto ai rapporti tra stato e chiesa , la cooperazione ha trovato applicazione attraverso lo strumento giuridico del concordato. Questa è la scelta operata dal legislatore costituente , allorché all’art.7 , secondo comma , dice che i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati sulla base dei patti lateranensi , nel contesto dei quali risulta dunque essere incluso il concordato siglato nel 1929. Occorre chiedersi , a questo punto , l’effetto di questo richiamo esplicito , nell’ambito della costituzione di un accordo di tipo concordatario , storicamente individuabile ; non c’è un riferimento generico alla intenzione dello stato di concludere , o di regolare rapporti con la chiesa cattolica a mezzo di un concordato qualsiasi , ma vi è un riferimento esplicito al concordato del 1929 , ed è questo l’unico caso in cui , nella nostra carta costituzionale si fa esplicito riferimento ad un protocollo di tipo internazionale. Bisogna chiedersi ,però m quale effetto abbia questo richiamo esplicito. In altri termini , in un primo momento ,si era sostenuta la tesi della costituzionalizzazione del concordato ( non tanto del concordato quale atto che si volge nell’ambito del diritto internazionale , quanto sulla legge di esecuzione e ratifica del concordato del 1929 , in quanto è la questa che ha vigenza nell’ambito dell’ordinamento interno ). Ebbene si era ritenuto che, sulla base dell’art. 7 cost. , ma più ancora attraverso una lettura al contrario del terzo comma dell’art.7 , il quale afferma che le modifiche dei patti ( con riferimento al secondo comma ) accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale ( previsto dall’art.138 ). Ebbene attraverso una lettura contraria di questo disposto ( ossia del terzo comma ) , secondo questi autori , si dovrebbe ritenere che le norme contenute nella legge di autorizzazione e di ratifica del concordato , fossero state costituzionalizzate , nel senso che laddove lo stato fosse intervenuto a modificare queste norme in via unilaterale , allora sarebbe stato necessario , in questo caso , per modificare la legge di ratifica , procedere ad una revisione costituzionale, il che valeva a dire che le norme del concordato del 1929 fossero state costituzionalizzate ( inglobate nella costituzione ). Quindi la prima tesi della dottrina voleva che le norme del concordato fossero sostanzialmente considerate come norma inglobate nella costituzione , quindi come norme costituzionalizzate. Tuttavia occorre dire che alcune delle norme contenute nella legge di ratifica del concordato del 1929 contenevano chiaramente dei disposti che non potevano essere più compatibili né col nuovo assetto costituzionale che nel frattempo lo stato Italiano si era data , né con alcune delle norme fondamentali della costituzione formale. Quindi si poneva il problema di stabilire la compatibilità di queste norme rispetto al nuovo sistema di principi costituzionali ( ad esempio l’art.5 poi abrogato del concordato del 1929 prevedeva che i ministri di culto che fossero stati sanzionati canonicamente non potevano ricoprire nello stato italiano uffici pubblici ). Questo problema della compatibilità delle norme del concordato del 1929 con le norme della costituzione passò dunque al vaglio della corte costituzionale , la quale si è pronunciata in materia in ben due occasioni ( la sentenza n.30 del
Questa sentenza della corte ha chiarito che le norme pattizie sono equiparate alle leggi costituzionali.
Il problema ulteriore che si è posto riguarda le modifiche apportate ai patti lateranensi. In virtù del disposto dell’art.7 , terzo comma , della costituzione , le modifiche dei patti accettati dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale , nel 1984 è intervenuta una modifica al concordato del 1929 senza che sia stato necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale ; questo perché quelle modifiche sono state previamente pattuite tra le parti , quindi
invece dice la corte costituzionale , più garantito dall’art.7. In realtà , però , il nuovo accordo si auto-qualifica e si definisce come “ modifiche del concordato lateranense “ , quindi in qualche modo questo nuovo accordo si riconduce all’accordo del 1929 , di cui costituisce una modifica.
L’art.7 non è l’unico dei disposti costituzionali , che vale ad accordare rilevanza sotto il profilo costituzionalistico al principio della bilateralità pattizia. Questo principio trova anche un esplicito richiamo nell’art.8 terzo comma della costituzione. Il fatto che già l’art.7 , secondo comma , faccia riferimento al principio della bilateralità pattizia , così come anche la constatazione che l’art. faccia riferimento a questo principio , ha fatto parlare la dottrina di un certo parallelismo fra questi articoli. Parallelismo indubbio per certi versi , ma occorre dire tuttavia che , se è vero che esiste un certo parallelismo fra queste due norme , non mancano però elementi di diversificazione.
La prima di queste distinzioni concerne la singolare concessione fatta dal legislatore costituente alla confessione maggioritaria e dall’altra la condizione giuridica segnata dal legislatore costituente alle confessioni religiose diverse dalla religione cattolica. Ciò che dice la dottrina che un fatto è chiaro , cioè , da un lato l’art.7 riconosce esplicitamente una determinata confessione , dall’altra l’art.8 al primo comma dice che le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono egualmente libere. Quindi vi è un riferimento molto generico alle altre confessioni. Tuttavia lo stesso art. 8 afferma un principio di omologazione , principio contenuto al primo comma , secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge( non uguali ). Dire che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere significa che sostanzialmente fruiscono nell’ordinamento italiano di un’uguale misura di libertà , quindi ciò che il legislatore costituente ha inteso riconoscere alle confessioni religiose è una uguale misura di libertà. Del resto , in questa direzione militano anche i lavori dell’assemblea costituente. Sempre l’art.8 sancisce , al suo secondo comma , un principio di grande rilevanza , che è quello della libertà di organizzazione delle confessioni religiose. L’art. secondo comma stabilisce il principio per il quale le confessioni religiose possono regolarsi secondo i propri statuti a condizione che questi ultimi non contrastino con i principi dell’ordinamento giuridico italiano. (Attenzione essi POSSONO , non DEVONO ). Questo principio ha la sua base programmatica nell’art. 2 cost. , il quale riconosce i diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove egli svolge la sua personalità. Questo articolo attua il disposto dell’art.15 del trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate , in virtù del quale lo stato Italiano si impegnava a riconoscere ai propri cittadini, i diritti e le libertà fondamentali non solo nella loro dimensione individuale , ma anche nella loro dimensione collettiva. Questo art.2 in altri termini supera la concezione individualistica dello stato liberale , per cui l’unico rapporto giuridicamente rilevante davanti allo stato era quello tra il singolo e l’istituzione statale. L’art. 2 quindi ribalta questa prospettiva , perché intende accordare rilievo anche ad altre formazioni sociali , cioè alla dimensione collettiva all’interno della quale l’individuo sviluppa una dimensione particolare della propria personalità , che è quella spirituale , quella religiosa. Quindi anche le confessioni religiose di cui si fa menzione all’art.8 vanno inquadrate nell’ambito di queste formazioni sociali , all’interno delle quali il singolo sviluppa questa dimensione particolare del proprio essere , ossia quella religiosa. Se è vero che le confessioni religiose di cui si fa menzione nell’art.8 sono inquadrabili nelle formazioni sociali richiamate dall’art.2 , un problema però si pone in riferimento alla confessione religiosa cattolica. Vale a dire , si pone il problema di capire se anche la confessione religiosa cattolica possa essere inquadrata nel novero delle formazioni sociali di cui all’art.2. Questo perché , dice la dottrina , che le formazioni sociali alle quali fa riferimento l’art.2 sono in realtà le c.d. formazioni sociali intermedie , quelle che mediano tra stato e cittadini. Però la carta costituzionale riconosce all’art.7 alla confessione
religiosa cattolica il carattere di un ordinamento giuridico primario , a se stante , e non invece una formazione sociale intermedia. Questa è l’obiezione che avanza la dottrina. Tuttavia , fermo restando che se è vero che l’art.7 riconosce alla confessione religiosa cattolica il carattere di un ordinamento giuridico primario , non è meno vero però che , a livello di base , i soggetti che aderiscono alla confessione religiosa sono cittadini italiani , ergo , ne consegue che la chiesa cattolica agisce come le altre formazioni sociali , nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano alla stregua di quanto avviene per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
L’art.8 secondo comma della carta costituzionale riconosce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica un potere auto-nomico , cioè un potere di dotarsi di proprie norme , col limite che queste norme di cui la confessione religiosa può dotarsi non siano in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico italiano. Cosa deve intendersi con l’espressione “ principi dell’ordinamento giuridico italiano “. Su questo concetto si è tanto discusso. In sintesi certamente questo limite ( quello di cui all’articolo 8 secondo comma ) , ricomprende il principio del buon costume , ma non anche ai principi dell’ordine pubblico ( inteso come ordine richiesto e imposto dallo stato ). Ne segue che l’art.8 non comprende affatto i principi dell’ordine pubblico interno. La corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione , in particolare nella sentenza n.21 /1988 , la quale ha statuito che quando l’art.8 parla di principi dell’ordinamento giuridico intende riferirsi ai principi fondamentali dell’ordinamento statuale , e non a qualsiasi norma imperativa o cogente si trovi nell’ordinamento giuridico italiano. Ne segue che le confessioni religiose sono sì libere di organizzare i propri statuti , a condizione che le norme contenute in questi statuti non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento , e non con qualsiasi norma cogente nell’ordinamento. Alcuni di questi principi sono stati individuati dalla stessa corte in via interpretativa. Il primo di questi principi è quello della tutela della libertà del soggetto di aderire o di recedere da una determinata confessione religiosa. Altro principio è quello della tutela della personalità dell’individuo in rapporto alle strutture confessionali ; vale a dire il rapporto tra il singolo aderente ad una determinata confessione e le strutture interne di quella determinata confessione. Questo rapporto , dice la corte , deve essere improntato alla tutela della personalità dell’individuo.
Sempre in relazione ad altri principi , una questione particolare si è posta in riferimento all’avvolgimento negli statuti delle comunità islamiche della poligamia , inteso come istituto che prevede la possibilità per l’uomo di avere più mogli. Questa norma , naturalmente ha dato luogo ad evidenti discussioni soprattutto con riguardo alla compatibilità rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico italiano , e in effetti da quello che si ricava dal nostro ordinamento , il principio che sta alla base dell’istituto matrimoniale nel nostro ordinamento è quello monogamico.
Dunque , qualora uno statuto di una confessione religiosa contrasti con uno di questi principi , lo stesso non potrebbe avere alcun riconoscimento neppure pro parte. Ciò con alcune conseguenze. Occorre prima individuare però il soggetto titolare della potestà auto-nomica. Dice genericamente l’art.8 : le confessioni religiose. Ma che cos’è una confessione religiosa? o meglio a quali confessioni religiose si riferisce l’art.8? La dottrina si è soffermata su un profilo giuridico ; cioè in altri termini i soggetti che sono titolari di questo potere auto-nomico ( cioè quello di dotarsi di norme statutarie ai sensi dell’art.8 secondo comma ) , sono quei gruppi confessionali che si dotino di una normazione scritta , quindi che si dotino di un proprio ordinamento atto ad evidenziare gli elementi di struttura , gli organi di governo le finalità e così via. Se privo dunque di questo elemento , dice la dottrina , il gruppo confessionale , potrebbe al più rilevare come un’associazione