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Ogni organizzazione sociale si sviluppa intorno al proprio sentimento di giustizia, intorno ai propri valori. Sulla base di quel sentimento si giudica la condotta dei singoli valutando quanto essa sia conforme, e quel giudizio si traduce in una direttiva che porta a stabilire quel che si deve e non si deve fare, quel che si può e che non si può fare. Questo tipo di direttiva è detta norma. Ogni costituzione sociale costituisce il proprio ordinamento normativo che fa parte della categoria più ampia dell’ordinamento giuridico. Il diritto è l’insieme delle norme che permettono di giudicare la conformità al generale senso di giustizia delle norme che organizzano le formazioni sociali. Le norme dell’ordinamento giuridico si distinguono per alcune caratteristiche:
Anche l’ordinamento economico è normativo, poiché anch’esso si realizza intorno ad una concezione di giustizia, ad una sua eticità. L’ordinamento giuridico ha una sua specifica eticità: la certezza. Si parla di certezza del diritto in relazione alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche della condotta o della situazione di ciascuno in rapporto agli altri. Si parla di certezza del diritto anche in relazione alla sicurezza dell’ordinamento; questa finisce con l’essere certezza nella società del diritto. Infine, si parla di incertezza in relazione all’ inviolabilità , in questo caso il diritto deve costituirsi in un ordinamento ispirato ai valori generalmente condivisi, coerente e completo. ATTI E FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI Il diritto può essere considerato come un rapporto normativo che qualifica le relazioni tra gli uomini. Gli individui possono mettersi in relazione sulla base di una scelta volontaria, con propri atti , possono essere messi in relazione da accadimenti che non dipendono dalla loro scelta, da fatti. Tutti gli altri atti e fatti che mettono in relazione individui devono essere regolati dal diritto. Tutte le norme giuridiche sono relative a rapporti tra uomini; non esistono norme giuridiche che non abbiano ad oggetto un relazione umana. Possono esserci atti e fatti qualificati da più norme tra loro in contrasto ( antinomia ), oppure possono essercene di giuridicamente rilevanti che non hanno una norma che li regoli ( lacuna ). I SOGGETTI E LE LORO CAPACITÀ Nelle società complesse, infatti, i soggetti che agiscono e stabiliscono relazioni non sono necessariamente gli uomini; ciò porta il diritto a distinguere le persone fisiche dalle persone giuridiche. Tutte le persone fisiche sono destinatarie di norme giuridiche per il solo fatto di esistere, questa qualità viene chiamata capacità giuridica; da quest’ultima si distingue la capacità di agire che si ottiene al compimento della maggiore età. LE POSIZIONI SOGGETTIVE Secondo le circostanze gli individui si trovano ad essere in situazioni vantaggiose (i diritti e gli interessi) oppure svantaggiose (i doveri , gli obblighi e gli oneri ) Il diritto può essere oggettivo o soggettivo:
condotta perché il titolare possa effettivamente goderne.
ne sono assoggettati, tra potere statuale e potere civile.
Stato.
1. Stato patrimoniale Si intende la forma di Stato che si sviluppa nel corso del Medioevo e si fonda su pochi e scarni elementi: la tutela del diritto di proprietà di un numero limitato di soggetti, l’accordo stipulato tra i feudatari volto al raggiungimento di tale obiettivo, l’esercizio del potere di difesa. La supremazia da parte dei soggetti proprietari si esprimeva attraverso uno sfruttamento esclusivo delle risorse economiche. 2. Stato assoluto Risponde alle esigenze di organizzazione e disciplina di una società dotata di maggiore complessità. Le finalità dello Stato diventano più numerose e generali. Si assiste ad una crescita degli scambi economici e ad una maggiore organizzazione amministrativa e fiscale. Si verifica il superamento della dimensione del potere che aveva caratterizzato l’epoca feudale. 3. Stato di polizia Riconosce ai singoli alcuni diritti azionabili nei confronti dei pubblici poteri di fronte ai giudici e ammettendo che il potere pubblico possa essere non più totalmente “assoluto” e privo di limiti, ma, al contrario, vincolato al rispetto della legge. 4. Stato liberale Si afferma a partire dalla fine del XVIII secolo, sostituendosi allo Stato assoluto che non appariva più idoneo a rispondere a esigenze ad un tempo economiche e politiche. Si assiste al passaggio da un’economia agricola ad un’economia di tipo industriale. Lo Stato svolge un ruolo di tutela e garanzia del libero svolgimento delle attività economiche. Lo Stato liberale si configura come uno stato minimo dal punto di vista economico in quanto garantisce e tutela la dinamica degli scambi commerciali. L’evoluzione della forma di Stato liberale è connessa a quella dell’istituto della rappresentanza. 5. Stato totalitario È una forma di stato affermatasi nel XX secolo e che rappresenta un momento di rottura rispetto al modello dello stato democratico-rappresentativo. Si propone di creare un rapporto identitario tra massa e potere. Si caratterizza per la concentrazione dei poteri politici nella figura di un “capo”, che non trova la sua legittimazione nel principio dinastico, ma in una peculiare configurazione dei rapporti di forza tra il Parlamento e il Governo, a tutto vantaggio di quest’ultimo, riconosciuto come il vero centro di ogni potere decisionale. 6. Stato socialista Nasce come una reazione critica all’impostazione “monoclasse” accolta dallo Stato liberale e che, di fatto, promuoveva le libertà, la partecipazione politica attiva e, soprattutto, il diritto di proprietà delle classi più abbienti, senza dotare le classi più deboli di strumenti di sostegno. 7. Stato sociale Non è incompatibile con alcune caratteristiche dello Stato liberale, potendone costruirne un perfezionamento. La nascita dello Stato sociale si ricollega all’allargamento del suffragio e al conseguente emergere di una pluralità di istanze provenienti dalla società, che, ora, è rappresentata per intero. Punta a garantire l’effettiva partecipazione politica di tutte le classi sociali in modo da poterne recepire pienamente le istanze. L’obiettivo è, sulla base della tutela e della promozione della persona umana, la rimozione degli ostacoli che ne impediscano la piena realizzazione.
Esistono dei precisi limiti all’esercizio della sovranità.
1. principio di legalità, per cui la sovranità è da intendersi come monopolio legale della forza esercitato sulla base di un potere e di una legittimazione espressa dalla legge che individua anche gli strumenti per opporsi ad eventuali abusi. 2. L’esistenza e la formazione di organizzazioni internazionali ha determinato l’apertura degli Stati a prospettive di integrazione. SOVRANITÀ E AUTONOMIA ALL’INTERNO DELL’ORDINAMENTO ITALIANO La Repubblica italiana si configura come uno Stato regionale. La repubblica è una e indivisibile. Sono riconosciute, inoltre, forme e condizioni particolari di autonomia ad alcune regioni che, per ragioni storico-politiche, etnolinguisiche e geografiche, dispongono forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Si distinguono quattro tipi di autonomia:
La nascita della forma di governo parlamentare si ricollega tradizionalmente all’acquisizione di una maggiore autonomia da parte di quell’organo, il Governo, che, nella monarchia costituzionale, si frapponeva a Sovrano e Parlamento. È importante considerare due importanti fasi del parlamentarismo:
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta costituiscono entrambe espressioni del principio della sovranità popolare: nel primo caso il potere dello sovrano è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo; nel secondo caso è esercitato, in via diretta, dal popolo stesso. Con l’affermazione del suffragio universale , la nozione di democrazia rappresentativa ha ampliato il proprio contenuto, risultando funzionale alla prospettiva della realizzazione dell’uguaglianza nell’esercizio del diritto di voto. Sono elettori tutti i cittadini , uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età (elettorato attivo). Il voto è personale , eguale , libero e segreto. Esso costituisce un diritto e un dovere ma il suo non esercizio non è sanzionabile. In alcuni casi può verificarsi la perdita o la limitazione della capacità elettorale; ciò può avvenire per incapacità civile; per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. La Costituzione non disciplina soltanto l’esercizio del diritto di voto, ma anche le caratteristiche richieste ad un soggetto ai fini della partecipazione in qualità di candidato alla competizione elettorale ( elettorato passivo ). Per essere eletti alla Camera dei deputati è necessario avere compiuto 25 anni , mentre per essere eletti al Senato è necessario aver computo 40 anni. Ai limiti di età si aggiungono anche quelli derivanti dalla perdita dell’elettorato attivo e alla presenza di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità:
candidarsi alle elezioni e che dunque andrebbero rimosse prima di partecipare alla competizione elettorale.
tutte quelle condizioni che impediscono ad un soggetto di mantenere la carica per cui è stato eletto.
Tale condizione, verificatasi e rilevata in occasione della competizione elettorale, determina la nullità dell’elezione. Se intervenuta successivamente, comporta la decadenza della carica. Il sistema elettorale costituisce un insieme di regole che permettono la trasformazione delle preferenze in seggi, vale a dire nei posti concretamente occupati dai soggetti che hanno partecipato alla competizione per assumere una carica elettorale all’interno di un determinato organo. È possibile distinguere tra due tipologie di sistemi elettorali:
lista che ha ottenuto la maggioranza rilevata dei voti espressi. L’effetto derivante dalla presenza di un sistema maggioritario consiste nel sovradimensionare soggetti politici in grado di ottenere il maggior numero di voti e sottodimensionare i soggetti politici che ottengano voti in minore quantità e che potrebbero non vedersi attribuito alcun seggio.
competizione elettorale in proporzione ai voti espressi. Ciò significa che viene garantita una corrispondenza tra il numero dei voti ottenuti da una lista e il numero dei seggi conquistati.
Vi è un ulteriore distinzione tra:
deputati e del Senato della Repubblica.
regionali e, se previsto, il presidente della Giunta regionale.
rappresentanti e degli esecutivi in essi operanti.
ad un partito e sono effettuate per stabilire in anticipo l’esponente del partito che si presenterà come candidato a svolgere una futura carica pubblica. L’ELEZIONE ALLE CAMERE I partiti possono presentarsi come lista singola o come coalizione (a livello nazionale e i partiti collegati in una coalizione devono presentare candidati unitari nei collegi uninominali) Per favorire la rappresentanza di genere le liste per i collegi plurinominali devono collocare in ordine alternato candidati si sesso diverso e garantire che nella attribuzione della posizione di capolista un sesso non sia rappresentato in misura superiore al 60%. La legge ammette pluricandidature è infatti possibile candidarsi in più collegi plurinominali fino a un massimo di cinque anche contestualmente alla candidatura del collegio uninominale. Per quanto concerne l’ espressione del voto la legge prevede un’unica scheda tanto per la componente maggioritaria quanto per quella proporzionale. La scheda reca un rettangolo con il nome del candidato nel collegio uninominale. Al di sotto di questo rettangolo è collocato un altro rettangolo con il contrassegno della lista e con il nome dei candidati nel collegio plurinominale. Se si esprime il voto per un candidato uninominale e per una lista ad esso non collegata il voto è nullo. L’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali segue la logica maggioritaria: viene eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nel collegio senza che sia necessario il superamento di una soglia di voti. Nei collegi plurinominali l’attribuzione proporzionale dei seggi è invece subordinata al superamento di una soglia di sbarramento: 3% per le liste singole e 10% per le coalizioni. Inoltre, per le coalizioni non vengono computati i voti conseguiti dalle liste che non abbiano raggiunto l’1% dei voti. Una volta accertato il superamento della soglia si procede alla ripartizione proporzionale dei seggi : si stabilisce il quoziente elettorale dividendo il totale delle cifre elettorali delle coalizioni o delle liste non collegate per il numero dei seggi da assegnare.
Come nasce? I parlamenti di oggi sono organi assai diversi rispetto a quelli risalenti ad oltre 800 anni fa: i primi «parlamenti» erano riunioni di baroni e nobili contenendo all’interno del proprio senato del regno una camera di nomina regia (il re decideva i componenti del senato) La trasformazione di queste assemblee in qualcosa di vagamente simile a ciò che noi conosciamo avvenne dapprima in Inghilterra e durò vari secoli; Il tutto grazie alla conquista di:
quello di influire sulla scelta, da parte del re, dei ministri, e in particolare del primo ministro. Accanto al potere di fare le leggi, anche il potere di condizionarne l’esecuzione venne progressivamente sottratto alla corona a vantaggio del parlamento (da parte della Camera dei comuni).
della società: il suffragio universale è una conquista del Novecento. Con il suffragio universale, i parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società anche grazie al contributo dei partiti. IL PARLAMENTO STATUARIO Il nostro Parlamento è il diretto erede del Parlamento dell’Italia monarchica, il quale a sua volta non era che il Parlamento subalpino istituito dallo Statuto del 1848. Il parlamento «statutario» era un parlamento bicamerale costituito di una camera sede della rappresentanza nazionale (la Camera dei deputati, caratterizzata per molti decenni da un suffragio particolarmente ristretto: il 2% della popolazione fino al 1882, circa il 7-8% fino al 1913) e di una camera di nomina regia (il Senato, i cui membri erano nominati a vita). Quello statutario era stato pensato come bicameralismo differenziato (nel quale i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre a essere formati in modo radicalmente diverso). In generale, fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico, sin dagli esordi dell’esperienza statutaria, e fu dunque con essa sola che essi instaurarono il rapporto fiduciario, mentre si applicava la regola secondo la quale «il Senato non fa crisi» (non poteva, quindi, determinare la cessazione dalle funzioni dell’esecutivo). Durante il fascismo, il Parlamento conobbe prima l’asservimento al «capo del governo» e al partito nazionale fascista, poi la soppressione della Camera dei deputati La Camera dei deputati venne trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, organo non più espressione del corpo elettorale ma di nomina governativa e partitica.
Ad oggi per eleggere deputati basta aver raggiunto i 18 anni di eta; per essere eletto deputato bisogna possedere 25 anni, mentre senatori dai 40 anni di età. Il parlamento italiano è composta da due camere, senato e camera dei deputati, divisi a sua volta in altri organi. La nostra costituzione possiede numerose norme attente sull’organizzazione dei poteri dello stato, la terza partizione si apre proprio sulle norme che si trattano il parlamento (leggi e sistemi elettorali) Il Parlamento è l’unico organo costituzionale nel quale si esprime la rappresentanza politica nazionale. È un organo complesso che può deliberare:
deputati tutti gli elettori di età superiore ai 25 anni (art. 56, commi 1 e 3, Cost.).
elettori (prima della l. cost. 1/2021 occorreva avere compiuto il 25esimo anno di età) ma continuano ad essere eleggibili gli elettori che abbiano compiuto il 40esimo anno (art. 58, comma 2, Cost.). I. Articolo 57 —> stabilisce che il Senato è eletto a base regionale e che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7(ad eccezione del Molise = 2 e della Valle d’Aosta = 1) II. L’articolo 60 Cost —> fissa in cinque anni la durata di entrambe: legislatura. III. L’art. 61 Cost. —> dispone invece che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura (fatta salva l’ipotesi di uno scioglimento anticipato). Fino alla riunione delle nuove Camere sono prorogati i poteri di quelle precedenti: in ragione del fatto che si trovano ad operare oltre il termine del proprio mandato le Camere in regime di proroga devono però limitarsi alla ordinaria amministrazione ed esercitare la funzione legislativa solo in caso di assoluta indifferibilità. Le Camere, o anche una sola delle Camere, possono essere sciolte in anticipo (art. 88 Cost.: ma su questo punto cruciale, attinente ai poteri del presidente della Repubblica).
I. Hanno funzione di coordinamento dei lavori dell’assemblea, la rappresentano e regolano l’attività di tutti i i suoi organi, facendo osservare il regolamento. II. Dirigono la discussione e mantengono l’ordine, giudicano della rilevabilità dei testi, concedono la facoltà parlare, pongono le questioni, stabiliscono l’ordine delle votazioni e ne proclamano i risultati III. Sovrintendono alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari IV. Assicurano, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento. Questi organizzano l’organizzazione interna delle camere suddividendole in due rami :
camere, ovvero atti in cui tutti i parlamentari ad eccezione dei Senatori di diritto e Senatori a vita, dovranno far parte dio un gruppo parlamentare
applicazione del regolamento e di formulare eventuali proposte di modifica. Presso la camera dei deputati :
con l’ufficio parlamentare. Quest’ultimo stabilisce che nessuno può appartenere contemporaneamente a due camere.
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità
INELEGGIBILITA’ -> si suddividono in 3 tipologie nella quale l’elezione avvenuta in presenza di un di queste situazioni è nulla 1- Non sono eleggibili i cittadini che in ragione dell’ufficio ricoperto potrebbero esercitare pressione sugli elettori (sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, capo e vice-capo della polizia, prefetti e vice-prefetti, magistrati che non siano delle magistrature superiori o che non siano in aspettativa) I giudici della Corte Costituzionale non possono candidarsi alle elezioni politiche e amministrative 2- Non sono eleggibili i cittadini che hanno un rapporto d’impiego con una Stato straniero, per evitare possibili ingerenze esterne 3- Non sono eleggibili cittadini che abbiano con lo Stati particolari rapporti economici (concessioni pubbliche, incarichi in società partecipate o finanziate dallo stato ecc…) per evitare conflitti tra l’interesse economico del singolo e dell’interesse generale INCOPATIBILITA’ -> è una causa ostativa alla prosecuzione del mandato, pur esse determinata da una situazione soggettiva dell’interessato che questi può rimuovere sulla basedi una libera scelta. La costituzione prevede l’incompatibilità tra mandato di senatore e di deputato ma stabilisce quelle tra:
La legge n. 60/1953, prevede incompatibilità volte ad evitare conflitti di interesse prevedendo che i membri del Parlamento non possano assumere incarichi direttivi o amministrativi presso aziende od enti che abbiano rapporti economici con lo Stato. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazioni superiore a 15.000 abitanti. INCANDIDABILITA’: cause di perdita della capacità elettorale che il legislatore fa conseguire all’accertamento di determinati reati da parte dell’autorità giudiziaria Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre, ma ciascuna può essere convocata in via straordinaria su iniziativa:
procedimento legislativo negli art.71- Tale procedimento legislativo è una serie di atti collegati funzionalmente al raggiungimento di un determinato fine (es.approvare un atto amministrativo…), in questo caso, riguarda tutti gli atti necessari per approvare e rendere efficace una legge. I procedimenti si articolano in 3 fasi:
La commissione parlamentare presenta 3 possibili modulazioni nel loro coinvolgimento:
**- Sede referente
Non si limita ad una azione istruttoria ma procede all’approvazione definitiva del testi, senza alcun coinvolgimento dell’Assemblea
La commissione competente in materia elabora il testo; all’assemblea viene riservata la votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto Limiti della sede “decentrata” e “mista” I procedimenti in sede deliberante e redigente sono un meccanismo per accelerare l’iter di approvazione di un testo di legge, con i dovuti limiti: In particolare, l’art. 72, comma 4, prevede una riserva di assemblea per determinate materie.