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dispensa diritto pubblico, Dispense di Diritto Pubblico

dispensa riassuntiva spiegazione e slides

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 03/04/2025

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DIRITTO PUBBLICO
IL DIRITTO, IL DIRITTO PUBBLICO, L’ECONOMIA
ORDINAMENTI NORMATIVI E ORDINAMENTO GIURIDICO
Ogni organizzazione sociale si sviluppa intorno al proprio sentimento di giustizia, intorno ai propri
valori. Sulla base di quel sentimento si giudica la condotta dei singoli valutando quanto essa sia
conforme, e quel giudizio si traduce in una direttiva che porta a stabilire quel che si deve e non si
deve fare, quel che si può e che non si può fare. !
Questo tipo di direttiva è detta norma. Ogni costituzione sociale costituisce il proprio
ordinamento normativo che fa parte della categoria più ampia dell’ordinamento giuridico. !
Il diritto è l’insieme delle norme che permettono di giudicare la conformità al generale senso di
giustizia delle norme che organizzano le formazioni sociali.!
Le norme dell’ordinamento giuridico si distinguono per alcune caratteristiche:!
Esteriorità: il diritto è esterno alla società, esso è prodotto da istituzioni della società ma da
essa nettamente separata; l’esteriorità si risolve oggi nella statualità.!
Sanzionabilità: il mancato rispetto delle direttive poste da una norma giuridica non comporta
soltanto il biasimo dei consociati ma determina conseguenze negative per la libertà del
trasgressore, conseguenze che definiamo sanzioni.!
I MODELLI DELLE NORME GIURIDICHE
Le direttive espresse dalle norme giuridiche si manifestano secondo due modelli: !
1. Il modello della regola: utilizzato per la disciplina di fatti specifici (se a allora b).
Da una constatazione di fatto si giunge ad una conseguenza di diritto. Ciò che caratterizza la
regola è la sua necessità. Essa non lascia margini di apprezzamento a chi è chiamato ad
applicarla.
Vi possono essere delle circostanze nelle quali la regola non si applica benché si siano
realizzate le condizioni di fatto che ne costituiscono la premessa; esse sono espressamente
previste e vengono definite eccezioni.
Proprio perché non lascia margini di apprezzamento, la regola è caratterizzata dalla
tassatività.!
2. Il modello del principio: consiste invece in un’aermazione non condizionata ed è finalizzato
a disciplinare fatti di portata generale, a fornire direttive per condotte riferibili ad una classe
generale di casi concreti (poiché a allora b).
Questo modello contrappone l’aermazione della propria assolutezza alla tassatività della
regola.
Per applicare in modo non contraddittorio principi che nella loro aermazione risultano essere
inconciliabili occorre trovare un punto di equilibrio, procedere ad un bilanciamento:
- Il bilanciamento consiste nella ricerca di un equilibrio che porti alla momentanea prevalenza
dell’uno e poi dell’altro (ragionevolezza). Il modello del principio, rigido nella sua aermazione,
è in realtà suscettibile ad una applicazione elastica. Esso non contempla eccezioni ma
ammette specifiche compressioni applicative che non ne compromettono il valore assoluto e
che vengono definite deroghe. Andrà individuato il margine di apprezzamento che viene
definito discrezionalità.!
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DIRITTO PUBBLICO

IL DIRITTO, IL DIRITTO PUBBLICO, L’ECONOMIA

ORDINAMENTI NORMATIVI E ORDINAMENTO GIURIDICO

Ogni organizzazione sociale si sviluppa intorno al proprio sentimento di giustizia, intorno ai propri valori. Sulla base di quel sentimento si giudica la condotta dei singoli valutando quanto essa sia conforme, e quel giudizio si traduce in una direttiva che porta a stabilire quel che si deve e non si deve fare, quel che si può e che non si può fare. Questo tipo di direttiva è detta norma. Ogni costituzione sociale costituisce il proprio ordinamento normativo che fa parte della categoria più ampia dell’ordinamento giuridico. Il diritto è l’insieme delle norme che permettono di giudicare la conformità al generale senso di giustizia delle norme che organizzano le formazioni sociali. Le norme dell’ordinamento giuridico si distinguono per alcune caratteristiche:

  • (^) Esteriorità : il diritto è esterno alla società, esso è prodotto da istituzioni della società ma da essa nettamente separata; l’esteriorità si risolve oggi nella statualità.
  • (^) Sanzionabilità : il mancato rispetto delle direttive poste da una norma giuridica non comporta soltanto il biasimo dei consociati ma determina conseguenze negative per la libertà del trasgressore, conseguenze che definiamo sanzioni. I MODELLI DELLE NORME GIURIDICHE Le direttive espresse dalle norme giuridiche si manifestano secondo due modelli:
  1. Il modello della regola: utilizzato per la disciplina di fatti specifici (se a allora b). Da una constatazione di fatto si giunge ad una conseguenza di diritto. Ciò che caratterizza la regola è la sua necessità. Essa non lascia margini di apprezzamento a chi è chiamato ad applicarla. Vi possono essere delle circostanze nelle quali la regola non si applica benché si siano realizzate le condizioni di fatto che ne costituiscono la premessa; esse sono espressamente previste e vengono definite eccezioni. Proprio perché non lascia margini di apprezzamento, la regola è caratterizzata dalla tassatività.
  2. Il modello del principio: consiste invece in un’affermazione non condizionata ed è finalizzato a disciplinare fatti di portata generale, a fornire direttive per condotte riferibili ad una classe generale di casi concreti (poiché a allora b). Questo modello contrappone l’affermazione della propria assolutezza alla tassatività della regola. Per applicare in modo non contraddittorio principi che nella loro affermazione risultano essere inconciliabili occorre trovare un punto di equilibrio, procedere ad un bilanciamento:
    • Il bilanciamento consiste nella ricerca di un equilibrio che porti alla momentanea prevalenza dell’uno e poi dell’altro (ragionevolezza). Il modello del principio, rigido nella sua affermazione, è in realtà suscettibile ad una applicazione elastica. Esso non contempla eccezioni ma ammette specifiche compressioni applicative che non ne compromettono il valore assoluto e che vengono definite deroghe. Andrà individuato il margine di apprezzamento che viene definito discrezionalità.

LA CERTEZZA COME SPECIFICA ETICITÀ DEL DIRITTO

Anche l’ordinamento economico è normativo, poiché anch’esso si realizza intorno ad una concezione di giustizia, ad una sua eticità. L’ordinamento giuridico ha una sua specifica eticità: la certezza. Si parla di certezza del diritto in relazione alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche della condotta o della situazione di ciascuno in rapporto agli altri. Si parla di certezza del diritto anche in relazione alla sicurezza dell’ordinamento; questa finisce con l’essere certezza nella società del diritto. Infine, si parla di incertezza in relazione all’ inviolabilità , in questo caso il diritto deve costituirsi in un ordinamento ispirato ai valori generalmente condivisi, coerente e completo. ATTI E FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI Il diritto può essere considerato come un rapporto normativo che qualifica le relazioni tra gli uomini. Gli individui possono mettersi in relazione sulla base di una scelta volontaria, con propri atti , possono essere messi in relazione da accadimenti che non dipendono dalla loro scelta, da fatti. Tutti gli altri atti e fatti che mettono in relazione individui devono essere regolati dal diritto. Tutte le norme giuridiche sono relative a rapporti tra uomini; non esistono norme giuridiche che non abbiano ad oggetto un relazione umana. Possono esserci atti e fatti qualificati da più norme tra loro in contrasto ( antinomia ), oppure possono essercene di giuridicamente rilevanti che non hanno una norma che li regoli ( lacuna ). I SOGGETTI E LE LORO CAPACITÀ Nelle società complesse, infatti, i soggetti che agiscono e stabiliscono relazioni non sono necessariamente gli uomini; ciò porta il diritto a distinguere le persone fisiche dalle persone giuridiche. Tutte le persone fisiche sono destinatarie di norme giuridiche per il solo fatto di esistere, questa qualità viene chiamata capacità giuridica; da quest’ultima si distingue la capacità di agire che si ottiene al compimento della maggiore età. LE POSIZIONI SOGGETTIVE Secondo le circostanze gli individui si trovano ad essere in situazioni vantaggiose (i diritti e gli interessi) oppure svantaggiose (i doveri , gli obblighi e gli oneri ) Il diritto può essere oggettivo o soggettivo:

  • (^) Il diritto oggettivo designa la struttura normativa, l’ordinamento giuridico.
  • Il diritto soggettivo consiste nella possibilità di opporre ad altri la disponibilità diretta di una cosa o di una condizione personale. Il diritto può, inoltre, essere:

- Assoluto —> opposto a chiunque

- Relativo —> opposto ad un numero determinato di individui che sono tenuti ad una certa

condotta perché il titolare possa effettivamente goderne.

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

  • (^) L’ambito del diritto pubblico include i due momenti, dell’autorità e della libertà. Considera le norme giuridiche alla base dell’organizzazione dell’autorità e le norme giuridiche con le quali l’autorità entra in rapporto con la libertà. Le norme di diritto pubblico sulla organizzazione dell’autorità -> muovono dalla libertà verso l’autorità, determinando l’ integrazione della prima nella seconda. Le norme di diritto pubblico che attengono all’esercizio dell’autorità -> muovono verso la libertà e determinano la soggezione della seconda alla prima.
  • L’ambito del diritto privato è invece limitato al solo momento della libertà. Le norme del diritto privato sono quelle che organizzano i rapporti tra gli individui una volta che è stato delimitato il loro spazio di autonomia. Il diritto privato si caratterizza per la pari- ordinazione dei soggetti che agiscono nel suo ambito. Le discipline giuridiche si distinguono in pubblicistiche e privatistiche sulla base di criteri che non sempre attengono alla distinzione tra le due tipologie di diritto. GLI ATTI DELL’AUTORITÀ E DELLA LIBERTÀ I rapporti di autorità si realizzano per atti unilaterali di imperio, cioè con atti che impongono ai loro destinatari di tenere determinate condotte o che attribuiscono a determinati atti o fatti conseguenze che si impongono ai soggetti che di essi siano stati protagonisti. Possono consistere in fonti del diritto o provvedimenti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali. I rapporti di libertà sono al contrario regolati da atti multilaterali consensuali , cioè da atti che possono produrre effetti solo per l’incontro delle volontà, per il consenso, dei propri destinatari. I TIPI DI STATO E LE FORME DI GOVERNO

• Forma^ di^ stato^ configurazioni del rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che

ne sono assoggettati, tra potere statuale e potere civile.

• Forma^ di^ governo : configurazione dei rapporti tra gli organi posti al vertice dell’apparato dello

Stato.

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO

1. Stato patrimoniale Si intende la forma di Stato che si sviluppa nel corso del Medioevo e si fonda su pochi e scarni elementi: la tutela del diritto di proprietà di un numero limitato di soggetti, l’accordo stipulato tra i feudatari volto al raggiungimento di tale obiettivo, l’esercizio del potere di difesa. La supremazia da parte dei soggetti proprietari si esprimeva attraverso uno sfruttamento esclusivo delle risorse economiche. 2. Stato assoluto Risponde alle esigenze di organizzazione e disciplina di una società dotata di maggiore complessità. Le finalità dello Stato diventano più numerose e generali. Si assiste ad una crescita degli scambi economici e ad una maggiore organizzazione amministrativa e fiscale. Si verifica il superamento della dimensione del potere che aveva caratterizzato l’epoca feudale. 3. Stato di polizia Riconosce ai singoli alcuni diritti azionabili nei confronti dei pubblici poteri di fronte ai giudici e ammettendo che il potere pubblico possa essere non più totalmente “assoluto” e privo di limiti, ma, al contrario, vincolato al rispetto della legge. 4. Stato liberale Si afferma a partire dalla fine del XVIII secolo, sostituendosi allo Stato assoluto che non appariva più idoneo a rispondere a esigenze ad un tempo economiche e politiche. Si assiste al passaggio da un’economia agricola ad un’economia di tipo industriale. Lo Stato svolge un ruolo di tutela e garanzia del libero svolgimento delle attività economiche. Lo Stato liberale si configura come uno stato minimo dal punto di vista economico in quanto garantisce e tutela la dinamica degli scambi commerciali. L’evoluzione della forma di Stato liberale è connessa a quella dell’istituto della rappresentanza. 5. Stato totalitario È una forma di stato affermatasi nel XX secolo e che rappresenta un momento di rottura rispetto al modello dello stato democratico-rappresentativo. Si propone di creare un rapporto identitario tra massa e potere. Si caratterizza per la concentrazione dei poteri politici nella figura di un “capo”, che non trova la sua legittimazione nel principio dinastico, ma in una peculiare configurazione dei rapporti di forza tra il Parlamento e il Governo, a tutto vantaggio di quest’ultimo, riconosciuto come il vero centro di ogni potere decisionale. 6. Stato socialista Nasce come una reazione critica all’impostazione “monoclasse” accolta dallo Stato liberale e che, di fatto, promuoveva le libertà, la partecipazione politica attiva e, soprattutto, il diritto di proprietà delle classi più abbienti, senza dotare le classi più deboli di strumenti di sostegno. 7. Stato sociale Non è incompatibile con alcune caratteristiche dello Stato liberale, potendone costruirne un perfezionamento. La nascita dello Stato sociale si ricollega all’allargamento del suffragio e al conseguente emergere di una pluralità di istanze provenienti dalla società, che, ora, è rappresentata per intero. Punta a garantire l’effettiva partecipazione politica di tutte le classi sociali in modo da poterne recepire pienamente le istanze. L’obiettivo è, sulla base della tutela e della promozione della persona umana, la rimozione degli ostacoli che ne impediscano la piena realizzazione.

Esistono dei precisi limiti all’esercizio della sovranità.

1. principio di legalità, per cui la sovranità è da intendersi come monopolio legale della forza esercitato sulla base di un potere e di una legittimazione espressa dalla legge che individua anche gli strumenti per opporsi ad eventuali abusi. 2. L’esistenza e la formazione di organizzazioni internazionali ha determinato l’apertura degli Stati a prospettive di integrazione. SOVRANITÀ E AUTONOMIA ALL’INTERNO DELL’ORDINAMENTO ITALIANO La Repubblica italiana si configura come uno Stato regionale. La repubblica è una e indivisibile. Sono riconosciute, inoltre, forme e condizioni particolari di autonomia ad alcune regioni che, per ragioni storico-politiche, etnolinguisiche e geografiche, dispongono forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Si distinguono quattro tipi di autonomia:

  1. Autonomia normativa : è intesa come potere di autoregolazione che si esprime attraverso norme appartenenti all’ordinamento giuridico generale.
  2. Autonomia organizzativa : si esprime come la possibilità che talune figure soggettive godano di un trattamento in parte diverso rispetto a figure soggettive qualificabili come omogenee.
  3. Autonomia politica : consiste nella possibilità per l’ente che ne è dotato di darsi un indirizzo politico eventualmente diverso da quello dell’ente sovrano.
  4. Autonomia finanziaria : si intende la relativa autosufficienza nella provvista dei mezzi finanziari indispensabili all’esercizio delle funzioni dell’ente. Forme di governo: definizione e classificazione delle forme di governo degli Stati liberali Per forma di governo si intende il modo in cui, all’interno di uno Stato, risulta strutturata l’organizzazione di pubblici poteri indirizzati alla realizzazione di fini generali. All’interno dello Stato vige il principio della separazione dei poteri , una tripartizione tra potere legislativo , esecutivo e giudiziario. La monarchia costituzionale La monarchia costituzionale costituisce la prima forma di governo sviluppatasi all’interno della forma di Stato liberale. Essa si caratterizza per essere fondata su un duplice centro di potere: il Sovrano (titolare del potere esecutivo) e il Parlamento (titolare del potere legislativo) Il Sovrano , dotato di una legittimazione di tipo dinastico, è titolare del potere esecutivo e del potere di nomina/revoca dei membri del Governo. Il Parlamento è titolare di una forma di legittimazione democratica ed esercita il potere legislativo. Il potere giudiziario è esercitato “in nome” del Re, che peraltro nomina i giudici e detiene il potere di concedere la grazia e di commutare le pene. Sovrano e Parlamento costituiscono anche due interlocutori.

IL SISTEMA PARLAMENTARE

La nascita della forma di governo parlamentare si ricollega tradizionalmente all’acquisizione di una maggiore autonomia da parte di quell’organo, il Governo, che, nella monarchia costituzionale, si frapponeva a Sovrano e Parlamento. È importante considerare due importanti fasi del parlamentarismo:

  1. La fase dualista = il rapporto di fiducia risulta esistente sia tra Sovrano e Governo, sia tra Governo e Parlamento: ciò significa che, in questo tipo di forma di governo parlamentare, il potere esecutivo risulta ancora ripartito tra Sovrano e Governo.
  2. La fase monista = è adattabile anche alla forma repubblicana: in essa, il ruolo di garanzia è assunto dal Presidente della Repubblica. È possibile che il rapporto di fiducia intercorra tra il Governo e una sola Camera, oppure tra il Governo ed entrambe le Camere. IL PRESIDENZIALISMO La forma di governo presidenziale riprende gli elementi caratteristici della monarchia costituzionale, sostituendo la figura del re con quella di un Presidente eletto che concentra su di sé il ruolo di Capo dello Stato e di Capo del Governo. Un tipico esempio è quello degli Stati Uniti d’America. Vi sono due distinti canali di integrazione politica: tanto il titolare del potere esecutivo, il Presidente , quanto il titolare del potere legislativo, il Parlamento , sono eletti e quindi sostenuti da una autonomia fonte di legittimazione popolare. Il Presidente non può sciogliere il Parlamento. Sia il Presidente che il Parlamento sono eletti dall’intero corpo elettorale. Le leggi approvate dal Congresso possono essere soggette al potere di veto sospensivo da parte del Presidente. Il Congresso può richiedere udienze riconoscitive in tema di politica governativa, ha il potere di approvare alcune rilevanti nomine presidenziali e può mettere in stato di accusa il Presidente per tradimento, corruzione e altri gravi reati. IL SEMIPRESIDENZIALISMO Si riscontrano elementi del sistema parlamentare e del semipresidenzialismo. Vi è un Presidente eletto dall’intero corpo elettorale. Il Governo è nominato dal Presidente, ma deve ottenere la fiducia del Parlamento. A seconda della prevalenza della figura del Presidente o del Primo Ministro, si distingue tra forme di Governo semipresidenziali a Presidente forte (V Repubblica francese) e a Presidente debole (Romania o Portogallo). LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE Prevede che un Parlamento elegga un direttorio formato da un numero limitato di membri e non revocabile. Quest’ultimo assomma su si sé le funzioni di Governo e di Capo dello Stato. L’unico esempio è quello della Svizzera, dove l’ Assemblea federale elegge un Consiglio federale formato da 7 membri. Tale Consiglio dura in carica 4 anni e non è revocabile. La fiducia si presume al momento dell’elezione del Consiglio federale da parte dell’Assemblea. La funzione esecutiva è esercitata da un organo pienamente collegiale , in cui coesistono più comunità etnico-linguistiche e religiose, ne garantisce la contemporanea rappresentanza. All’interno del Consiglio federale è eletto un Presidente , che dura in carica un solo anno, rappresenta lo Stato nei rapporti internazionali, non è rieleggibile e non risulta dotato di particolare potere rispetto agli altri membri del Consiglio. Il Consiglio assume la funzione e la qualifica di Capo dello Stato.

LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta costituiscono entrambe espressioni del principio della sovranità popolare: nel primo caso il potere dello sovrano è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo; nel secondo caso è esercitato, in via diretta, dal popolo stesso. Con l’affermazione del suffragio universale , la nozione di democrazia rappresentativa ha ampliato il proprio contenuto, risultando funzionale alla prospettiva della realizzazione dell’uguaglianza nell’esercizio del diritto di voto. Sono elettori tutti i cittadini , uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età (elettorato attivo). Il voto è personale , eguale , libero e segreto. Esso costituisce un diritto e un dovere ma il suo non esercizio non è sanzionabile. In alcuni casi può verificarsi la perdita o la limitazione della capacità elettorale; ciò può avvenire per incapacità civile; per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. La Costituzione non disciplina soltanto l’esercizio del diritto di voto, ma anche le caratteristiche richieste ad un soggetto ai fini della partecipazione in qualità di candidato alla competizione elettorale ( elettorato passivo ). Per essere eletti alla Camera dei deputati è necessario avere compiuto 25 anni , mentre per essere eletti al Senato è necessario aver computo 40 anni. Ai limiti di età si aggiungono anche quelli derivanti dalla perdita dell’elettorato attivo e alla presenza di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità:

• Ineleggibilità^ = devono intendersi tutte quelle condizioni che impediscono a un soggetto di

candidarsi alle elezioni e che dunque andrebbero rimosse prima di partecipare alla competizione elettorale.

• Incompatibilità^ = vengono in rilievo successivamente alle elezioni e sono rappresentate da

tutte quelle condizioni che impediscono ad un soggetto di mantenere la carica per cui è stato eletto.

• Incandidabilità^ = una condizione collegata alla condanna in forma definitiva per alcuni reati.

Tale condizione, verificatasi e rilevata in occasione della competizione elettorale, determina la nullità dell’elezione. Se intervenuta successivamente, comporta la decadenza della carica. Il sistema elettorale costituisce un insieme di regole che permettono la trasformazione delle preferenze in seggi, vale a dire nei posti concretamente occupati dai soggetti che hanno partecipato alla competizione per assumere una carica elettorale all’interno di un determinato organo. È possibile distinguere tra due tipologie di sistemi elettorali:

• Sistema^ maggioritario : tutti i seggi in palio all’interno di una circoscrizione sono assegnati alla

lista che ha ottenuto la maggioranza rilevata dei voti espressi. L’effetto derivante dalla presenza di un sistema maggioritario consiste nel sovradimensionare soggetti politici in grado di ottenere il maggior numero di voti e sottodimensionare i soggetti politici che ottengano voti in minore quantità e che potrebbero non vedersi attribuito alcun seggio.

• Sistema^ proporzionale : i seggi vengono assegnati ai partiti che hanno partecipato alla

competizione elettorale in proporzione ai voti espressi. Ciò significa che viene garantita una corrispondenza tra il numero dei voti ottenuti da una lista e il numero dei seggi conquistati.

Vi è un ulteriore distinzione tra:

  • Organizzazione uninominale = in ciascuna parte del territorio in cui si svolgono le elezioni viene espresso un unico vincitore per un unico seggio
  • Sistemi elettorali ad organizzazione plurinominale = in ciascuna circoscrizione sono espressi più vincitori per una pluralità di seggi. Un’organizzazione uninominale favorirà l’effetto maggioritario, mentre, un’organizzazione plurinominale è in grado di accentuare l’effetto proporzionale delle formule elettorali.

• Le^ elezioni^ politiche^ si svolgono su base nazionale ai^ fini dell’elezione della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica.

• Le^ elezioni^ regionali^ si svolgono all’interno del territorio delle Regioni per eleggere i Consigli

regionali e, se previsto, il presidente della Giunta regionale.

• Le^ elezioni^ amministrative^ si svolgono all’interno degli enti locali ai^ fini dell’elezione dei

rappresentanti e degli esecutivi in essi operanti.

• Le^ elezioni^ primarie^ si svolgono su base nazionale tendenzialmente tra gli iscritti o gli aderenti

ad un partito e sono effettuate per stabilire in anticipo l’esponente del partito che si presenterà come candidato a svolgere una futura carica pubblica. L’ELEZIONE ALLE CAMERE I partiti possono presentarsi come lista singola o come coalizione (a livello nazionale e i partiti collegati in una coalizione devono presentare candidati unitari nei collegi uninominali) Per favorire la rappresentanza di genere le liste per i collegi plurinominali devono collocare in ordine alternato candidati si sesso diverso e garantire che nella attribuzione della posizione di capolista un sesso non sia rappresentato in misura superiore al 60%. La legge ammette pluricandidature è infatti possibile candidarsi in più collegi plurinominali fino a un massimo di cinque anche contestualmente alla candidatura del collegio uninominale. Per quanto concerne l’ espressione del voto la legge prevede un’unica scheda tanto per la componente maggioritaria quanto per quella proporzionale. La scheda reca un rettangolo con il nome del candidato nel collegio uninominale. Al di sotto di questo rettangolo è collocato un altro rettangolo con il contrassegno della lista e con il nome dei candidati nel collegio plurinominale. Se si esprime il voto per un candidato uninominale e per una lista ad esso non collegata il voto è nullo. L’attribuzione dei seggi nei collegi uninominali segue la logica maggioritaria: viene eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nel collegio senza che sia necessario il superamento di una soglia di voti. Nei collegi plurinominali l’attribuzione proporzionale dei seggi è invece subordinata al superamento di una soglia di sbarramento: 3% per le liste singole e 10% per le coalizioni. Inoltre, per le coalizioni non vengono computati i voti conseguiti dalle liste che non abbiano raggiunto l’1% dei voti. Una volta accertato il superamento della soglia si procede alla ripartizione proporzionale dei seggi : si stabilisce il quoziente elettorale dividendo il totale delle cifre elettorali delle coalizioni o delle liste non collegate per il numero dei seggi da assegnare.

IL PARLAMENTO

Come nasce? I parlamenti di oggi sono organi assai diversi rispetto a quelli risalenti ad oltre 800 anni fa: i primi «parlamenti» erano riunioni di baroni e nobili contenendo all’interno del proprio senato del regno una camera di nomina regia (il re decideva i componenti del senato) La trasformazione di queste assemblee in qualcosa di vagamente simile a ciò che noi conosciamo avvenne dapprima in Inghilterra e durò vari secoli; Il tutto grazie alla conquista di:

  • Guarentigie per i membri dell’assemblea,
  • Potere di liberarsi dei funzionari del re colpevoli di qualche misfatto ai loro danni,
  • Garanzia di essere convocati periodicamente
  • Diritto di autoconvocarsi,
  • Potere di stabilire quali materie trattare.

- Nel corso del 700 il parlamento inglese affermò poco a poco un suo potere fondamentale,

quello di influire sulla scelta, da parte del re, dei ministri, e in particolare del primo ministro. Accanto al potere di fare le leggi, anche il potere di condizionarne l’esecuzione venne progressivamente sottratto alla corona a vantaggio del parlamento (da parte della Camera dei comuni).

- Fino a buona parte dell’800 si trattò pur sempre della rappresentanza di una parte limitatissima

della società: il suffragio universale è una conquista del Novecento. Con il suffragio universale, i parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società anche grazie al contributo dei partiti. IL PARLAMENTO STATUARIO Il nostro Parlamento è il diretto erede del Parlamento dell’Italia monarchica, il quale a sua volta non era che il Parlamento subalpino istituito dallo Statuto del 1848. Il parlamento «statutario» era un parlamento bicamerale costituito di una camera sede della rappresentanza nazionale (la Camera dei deputati, caratterizzata per molti decenni da un suffragio particolarmente ristretto: il 2% della popolazione fino al 1882, circa il 7-8% fino al 1913) e di una camera di nomina regia (il Senato, i cui membri erano nominati a vita). Quello statutario era stato pensato come bicameralismo differenziato (nel quale i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre a essere formati in modo radicalmente diverso). In generale, fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico, sin dagli esordi dell’esperienza statutaria, e fu dunque con essa sola che essi instaurarono il rapporto fiduciario, mentre si applicava la regola secondo la quale «il Senato non fa crisi» (non poteva, quindi, determinare la cessazione dalle funzioni dell’esecutivo). Durante il fascismo, il Parlamento conobbe prima l’asservimento al «capo del governo» e al partito nazionale fascista, poi la soppressione della Camera dei deputati La Camera dei deputati venne trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, organo non più espressione del corpo elettorale ma di nomina governativa e partitica.

STRUTTURA DEL PARLAMENTO

Ad oggi per eleggere deputati basta aver raggiunto i 18 anni di eta; per essere eletto deputato bisogna possedere 25 anni, mentre senatori dai 40 anni di età. Il parlamento italiano è composta da due camere, senato e camera dei deputati, divisi a sua volta in altri organi. La nostra costituzione possiede numerose norme attente sull’organizzazione dei poteri dello stato, la terza partizione si apre proprio sulle norme che si trattano il parlamento (leggi e sistemi elettorali) Il Parlamento è l’unico organo costituzionale nel quale si esprime la rappresentanza politica nazionale. È un organo complesso che può deliberare:

  • Nella sua unità (Parlamento in seduta comune)
  • (^) Nelle sue due principali articolazioni (la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica)
  • In ulteriori articolazioni (commissioni parlamentari bicamerali o monocamerali, permanenti o speciali; le commissioni d’inchiesta, miste o monocamerali). La struttura del Parlamento italiano è dunque bicamerale (simmetrico e paritario; cd. «perfetto») I due rami del Parlamento hanno esattamente le stesse funzioni, sul piano della rappresentanza, nell’esercizio del potere legislativo e nell’esercizio del controllo politico sul Governo. I due rami del parlamento sono entrambi eletti mediante suffragio universale diretto. CARATTERI ESSENZIALI DEL PARLAMENTO Le Camere si differenziano soltanto per il numero dei componenti—> È composta da 605 membri totali: 400 deputati e 200 senatori eletti (+5 senatori a vita)

• All’elezione^ della^ Camera^ dei^ deputati^ = partecipano tutti gli elettori e sono eleggibili a

deputati tutti gli elettori di età superiore ai 25 anni (art. 56, commi 1 e 3, Cost.).

• All’elezione^ del^ Senato^ = anche all’elezione del Senato della Repubblica partecipano tutti gli

elettori (prima della l. cost. 1/2021 occorreva avere compiuto il 25esimo anno di età) ma continuano ad essere eleggibili gli elettori che abbiano compiuto il 40esimo anno (art. 58, comma 2, Cost.). I. Articolo 57 —> stabilisce che il Senato è eletto a base regionale e che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7(ad eccezione del Molise = 2 e della Valle d’Aosta = 1) II. L’articolo 60 Cost —> fissa in cinque anni la durata di entrambe: legislatura. III. L’art. 61 Cost. —> dispone invece che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura (fatta salva l’ipotesi di uno scioglimento anticipato). Fino alla riunione delle nuove Camere sono prorogati i poteri di quelle precedenti: in ragione del fatto che si trovano ad operare oltre il termine del proprio mandato le Camere in regime di proroga devono però limitarsi alla ordinaria amministrazione ed esercitare la funzione legislativa solo in caso di assoluta indifferibilità. Le Camere, o anche una sola delle Camere, possono essere sciolte in anticipo (art. 88 Cost.: ma su questo punto cruciale, attinente ai poteri del presidente della Repubblica).

I PRESIDENTI DELLE CAMERE:

I. Hanno funzione di coordinamento dei lavori dell’assemblea, la rappresentano e regolano l’attività di tutti i i suoi organi, facendo osservare il regolamento. II. Dirigono la discussione e mantengono l’ordine, giudicano della rilevabilità dei testi, concedono la facoltà parlare, pongono le questioni, stabiliscono l’ordine delle votazioni e ne proclamano i risultati III. Sovrintendono alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari IV. Assicurano, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento. Questi organizzano l’organizzazione interna delle camere suddividendole in due rami :

  1. Ramo amministrativo
  2. Ramo politico-istituzionale = commissioni, giunte, gruppi e parlamentari

• I^ gruppi : sono organi delle camere presentanti una disciplina stabilita dai regolamenti delle

camere, ovvero atti in cui tutti i parlamentari ad eccezione dei Senatori di diritto e Senatori a vita, dovranno far parte dio un gruppo parlamentare

  • L’adesione dei parlamentari ai gruppi è necessaria e nel caso i cui non intendano aderire verranno iscritti ad un gruppo misto.
  • Ciascun gruppo elegge il proprio presidente che parteciperà alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

• Le^ giunte:^ per il regolamento delle due camere, hanno il compito di pronunciarsi sulla corretta

applicazione del regolamento e di formulare eventuali proposte di modifica. Presso la camera dei deputati :

  • Giunta per le elezioni, composta a 30 deputati, ha il compito di pronunciarsi sulla esistenza di causa di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità dei parlamentari.
  • Giunta per le autorizzazioni , a procedere, composta da 21 deputati; ha il compito di pronunciarsi in merito alle immunità parlamentari.

• Commissioni^ parlamentari:

  • Due tipi di commissioni Monocamerali , istituite presso ciascuna camera
  • Una sola Bicamerale , composta di senatori e di deputati, per questioni regionali Dato art.67 della rappresentanza della nazione e l’art.49 della rappresentanza politica, i parlamentari presentano uno status di regime di peculiari situazioni giuridiche soggettive.

Art.65 della Cost -> riserva alla legge la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità

con l’ufficio parlamentare. Quest’ultimo stabilisce che nessuno può appartenere contemporaneamente a due camere.

Art.66 Cost -> attribuisce a ciascuna camera il potere di giudicare die titoli di ammissione dei

suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità

INELEGGIBILITA’ -> si suddividono in 3 tipologie nella quale l’elezione avvenuta in presenza di un di queste situazioni è nulla 1- Non sono eleggibili i cittadini che in ragione dell’ufficio ricoperto potrebbero esercitare pressione sugli elettori (sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, capo e vice-capo della polizia, prefetti e vice-prefetti, magistrati che non siano delle magistrature superiori o che non siano in aspettativa) I giudici della Corte Costituzionale non possono candidarsi alle elezioni politiche e amministrative 2- Non sono eleggibili i cittadini che hanno un rapporto d’impiego con una Stato straniero, per evitare possibili ingerenze esterne 3- Non sono eleggibili cittadini che abbiano con lo Stati particolari rapporti economici (concessioni pubbliche, incarichi in società partecipate o finanziate dallo stato ecc…) per evitare conflitti tra l’interesse economico del singolo e dell’interesse generale INCOPATIBILITA’ -> è una causa ostativa alla prosecuzione del mandato, pur esse determinata da una situazione soggettiva dell’interessato che questi può rimuovere sulla basedi una libera scelta. La costituzione prevede l’incompatibilità tra mandato di senatore e di deputato ma stabilisce quelle tra:

- Parlamentare e Presidente della Repubblica,

- Membro del Consiglio superiore della magistratura,

- Membro di un consiglio regionale,

- Giudice della Corte costituzionale.

La legge n. 60/1953, prevede incompatibilità volte ad evitare conflitti di interesse prevedendo che i membri del Parlamento non possano assumere incarichi direttivi o amministrativi presso aziende od enti che abbiano rapporti economici con lo Stato. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazioni superiore a 15.000 abitanti. INCANDIDABILITA’: cause di perdita della capacità elettorale che il legislatore fa conseguire all’accertamento di determinati reati da parte dell’autorità giudiziaria Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

  1. Coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati previsti dal codice di procedura penale;
  2. Coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale

IL FUNZIONAMENTO

Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre, ma ciascuna può essere convocata in via straordinaria su iniziativa:

  • Del suo Presidente,
  • Del Presidente della Repubblica
  • 1/3 dei suoi membri. La riunione in via straordinaria d una Camera comporta l a convocazione di diritto dell’altra. Le sedute sono pubbliche ma ciascuna camera può deliberare e riunirsi in seduta segreta. Il numero legale per la validità delle sedute è dato dalla presenza della maggioranza dei componenti e che le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza semplice. Il principio che regge l’ordinaria attività delle Camere è quello della programmazione; i presidenti delle camere, dopo aver stabilito opportuni contatti tra di loro e con il Governo convocano la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari per predisporre un programma a cadenza bimestrale nel quale sono indicate le materie da trattarsi nel periodo considerato. Alla seduta della conferenza partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Con le stesse modalità viene stabilito il calendario, ovvero la successione delle sedute necessarie per discutere e per deliberare intorno ai temi in programma. I lavori in ciascuna seduta si svolgeranno seguendo il relativo ordine del giorno. Il tempo attribuito ai gruppi parlamentari per la discussione in ogni seduta è stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

FUNZIONI DEL PARLAMENTO :

LEGISLATIVA, INDIRIZZO POLITICA E CONTROLLO - INFORMATIVA

• Funzione^ legislativa^ (art.70) = essa è esercitata collettivamente dalle Camere e segue il suo

procedimento legislativo negli art.71- Tale procedimento legislativo è una serie di atti collegati funzionalmente al raggiungimento di un determinato fine (es.approvare un atto amministrativo…), in questo caso, riguarda tutti gli atti necessari per approvare e rendere efficace una legge. I procedimenti si articolano in 3 fasi:

  1. Iniziativa = avvierà tutte le altre fasi seguenti e appartiene al governo , a ciascun parlamentare , ai consigli regionali , ai comuni , agli organi ed enti a cui sia riferita da legge costituzionale e al popolo. 2. Istruttoria = di assunzione degli elementi necessari per raggiungere lo scopo Conclusa la prima fase, con il deposito dei disegni o delle proposte di legge presso la Presidenza di una delle due Camere. Il Presidente della Camera assegna il progetto di legge ad una delle commissioni permanenti istituite dal regolamento parlamentare, valutando quale di esse sia competente per materia/e.

La commissione parlamentare presenta 3 possibili modulazioni nel loro coinvolgimento:

**- Sede referente

  • Sede deliberante
  • Sede redigente**

- Sede Referente -> Commissione:

  1. Esame del testo, rispetto al quale può proporre delle modifiche
  2. Elaborazione di un unico testo quando sulla stessa materia siano presentati più progetti di legge
  3. Acquisizione dei pareri delle altre commissioni investite in sede consultiva Conclusa l’istruttoria la commissione trasmette il testo elaborato, accompagnato da una relazione o più all’ assemblea Sede referente -> Assemblea con l’invio della fase deliberativa/decisoria (Terza fase)
  4. Assemblea si esprime sul testo in termini generali al fine di valutare se vi sia o meno un interesse a procedere all’esame dei singoli articoli
  5. Se questa discussione generale ha esito positivo, l’assemblea procede all’esame del testo articolo per articolo.
  6. Esaminati e votati tutti gli articoli, si procede al voto sul testo complessivamente considerato.

- Sede deliberante

Non si limita ad una azione istruttoria ma procede all’approvazione definitiva del testi, senza alcun coinvolgimento dell’Assemblea

- Sede Redigente (procedimento misto)

La commissione competente in materia elabora il testo; all’assemblea viene riservata la votazione degli articoli e la votazione finale con sole dichiarazioni di voto Limiti della sede “decentrata” e “mista” I procedimenti in sede deliberante e redigente sono un meccanismo per accelerare l’iter di approvazione di un testo di legge, con i dovuti limiti: In particolare, l’art. 72, comma 4, prevede una riserva di assemblea per determinate materie.

  • I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
  • I disegni di legge di delegazione legislativa,
  • I disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali I disegni di legge di approvazione dei bilanci e consuntivi, Tutti questi tipi di disegni di legge devono sempre essere approvati con il procedimento in sede referente (cd. «procedimento normale»). Vi è uno specifico limite per il procedimento in sede «deliberante» , qualora l’esame di un progetto di legge sia in corso di approvazione con procedimento decentrato, possono chiedere che l’approvazione sia rimessa in Aula:

- il Governo,

- Un decimo dei membri della Camera,

- Un quinto dei membri della commissione