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Tipologia: Sintesi del corso
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A. Lo Stato: definizione ed elementi costitutivi (anche le definizioni di Stato-ente o Stato-organizzazione, Stato-ordinamento o comunità – ossia la Repubblica, Stato- comunità) (SLIDE) L’Ordinamento giuridico in senso complessivo: definizione (SLIDE+PAG.9-14) Diritto in senso oggettivo e soggettivo: definizione (SLIDE+PAG.1-4)
Sono regole “giuridiche” (di diritto) quelle che provengono dal potere sovrano (lo Stato), oggi però gli Stati autosufficienti (sovranità assoluta) non esistono e per questo nascono alleanze fra Stati, che porteranno alla creazione di fonti extrastatali che creano regole di diritto. Cosa ci consente di far rispettare il diritto? La teoria della sanzione (o coercibilità) perchè il diritto è formato da comandi (che si possono imporre). Le norme di “diritto” sono regole che devono essere osservate , nel caso in cui ciò non avviene, lo Stato può sanzionare i disubbidienti, questo vuol dire che lo Stato ha il monopolio della forza. Stato: inteso come organizzazione politica (un popolo che si riconosce in specifici valori, intorno ai quali crea la sua convivenza) di un popolo su un territorio che è soggetto a uno stesso governo <— quando è inteso così si dice: sovranità verso l’esterno , mentre avviene una sovranità verso l’interno , quando lo Stato pone delle regole al suo interno ed è in grado di farle rispettare. Quando si dice che lo Stato è un’organizzazione politica di un popolo sopra un territorio, stiamo dicendo che quel popolo ha un soggetto al potere di comando e di direzione, e un complesso di regole che lo Stato pone e consente. Un soggetto che è sottoposto al potere di comando e di direzione dello Stato e che è vincolato alle regole stabilite dallo esso (norme giuridiche) sarà parte dell’ ordinamento giuridico “complessivo” (si prendono in considerazione tutti gli elementi). Altre caratteristiche dello Stato:
intrinsecamente diritto;
Stato;
riferisce ad un complesso di norme, istituzioni e un popolo. Lo Stato può essere:
potere) è contrapposto alla collettività;
società civile (il popolo), non c’è una contrapposizione netta: Stato e comunità coincidono;
integra elementi politici, sociali e culturali (esistono legami sociali e storici oltre che giuridici).
Ordinamento giuridico complesso di norme che regolano e caratterizzano una determinata società. L'insieme di queste regole giuridiche ha bisogno di un apparato organizzativo che ne assicurino la produzione, l'applicazione e l’osservanza. Dato che un ordinamento giuridico esiste in quanto esiste un gruppo sociale ci sono una pluralità di ordinamenti giuridici (diversi in base ad alcune caratteristiche). Gli ordinamenti giuridici possono essere particolari , cioè quelli che hanno come finalità il soddisfacimento di specifici interessi; o generali , quelli che si propongono il soddisfacimento di una finalità onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali (lo Stato). L'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici crea diversi problemi, tra cui la difficoltà nel far convivere i diversi ordinamenti giuridici, per questo l'ordinamento giuridico statuale ha il compito di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti giuridici. In Europa, fino a qualche tempo fa, si potevano individuare due tipi di ordinamenti:
b) al rapporto fra livelli territoriali. La Costituzione repubblicana: le caratteristiche; sintesi dei principi fondamentali.
Forma di stato: rapporto tra libertà e autorità, cioè tra la popolazione (cittadini e comunità) e le istituzioni che detengono il potere. Insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere e i valori a cui ispira la propria azione. Forma di governo : distribuzione del potere tra gli organi di vertice dell’apparato statuale, rapporto fondamentale tra i poteri di vertice (legislativo ed esecutivo) ovvero il modello organizzativo. Fino a un certo momento storico, c’era il re che svolgeva tutte le funzioni (legislativa, esecutiva, giurisdizionale), successivamente (intorno al 1600-1700), acquista un peso importante il cittadino e i suoi diritti (Bill of Rights 1689; rivoluzione americana 1787; rivoluzione francese 1789) ed è qui che nasce il corpo elettorale (gruppo che elegge i suoi rappresentanti). Quindi si forma un nuovo sistema in cui il corpo elettorale vota per un “capo” (PdR/Monarca) e legittima in modo democratico gli organi che staranno al potere: potere esecutivo (governo), potere legislativo (parlamento), potere giurisdizionale (magistratura). Quando si parla del rapporto tra il potere centrale e il territorio, si distinguono diverse forme di Stato:
Entra formalmente in vigore nel 1848, lo statuto Albertino (fino 1948), è stato concesso dal re ai sudditi, è un testo breve flessibile (facilmente modificabile). Allargamento del corpo elettorale:
(2) … e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questi commi rappresentano diritti inviolabili e doveri inderogabili (che danno vita al principio di solidarietà). Art.3 Principio di eguaglianza formale (1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali. (2) è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. —> questo comma ci dà eguaglianza formale e sostanziale. Art.4 Principio lavorista (1) la repubblica riconosce (riconoscere qualcosa che già esiste, in questo caso il diritto al lavoro) a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto (lo stato interviene affinché ci siano le condizioni per poter esercitare un lavoro). (2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Chi non ha possibilità di lavorare non è escluso da questo diritto, si aggancia all’art.1 e 2. Art.5 La Repubblica e le autonomie La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (le regioni); attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. L’Italia è uno stato regionalista (repubblica delle autonomie) esistono leggi che fanno le regioni (leggi regionali), questo è il principio di sussidiarietà verticale (lo Stato si priva di gran parte delle sue funzioni, permettendo a queste autonomie locali di decidere per loro). Lo stato si impegna a far questo per attuare il pluralismo, molto diverso dalla dittatura che avversava il pluralismo anche a livello territoriale. Art.6 Le minoranze linguistiche La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e questo è stato dato dal pluralismo↑. Art.7 lo Stato e la Chiesa (1) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
(2) I loro rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (mentre se lo fa solo una delle parti, l’art.7 verrà modificato) Art.8 le confessioni religioni afferma che esistono tante diverse confessioni religiose: (1) tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge (art.2-3, non può esserci differenza fra le persone, siamo tutti uguali) (2) e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti (per organizzarsi meglio), purché non contrastino l’ordinamento giuridico. (3) Vengono fatte delle intese, per regolare i rapporti fra le varie rappresentanze (es. le elezioni non vengono fatte durante le varie feste delle varie confessioni). Art.9 cultura e ricerca scientifica (1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. I principi fondamentali (primi 12) non possono essere modificati, ma questo ha ricevuto una modifica: (2) (la Repubblica) tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Art.10 le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute Articolo lungo e molto importante, in quanto dice che: (1) l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale riconosciute. Questo comma viene chiamato trasformatore permanente Anche coloro che non sono cittadini, hanno dei diritti e questo viene riconosciuto dalla costituzione. (2) la condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità delle norme e dei trattati internazionali. (3) le libertà che ci sono nella cost. Italiana non vengono garantite nel paese dello straniero, egli avrà diritto all’asilo nel territorio della repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. (4) non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Art.11 Ripudio della guerra (1) L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;… (2) (l’Italia) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità (rinunciare a parte del proprio potere per creare un unico organismo che lo abbia, sia giuridico, esecutivo…) necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni… (Nazioni Unite)
C. Il popolo, il corpo elettorale, la popolazione, la Nazione: le definizioni. Il corpo elettorale: la distinzione fra a) attivo, b) passivo.
Differenza tra popolo e corpo elettorale: Popolo
Corpo elettorale: insieme dei soggetti
organi statali attraverso i quali si esprime la sovranità popolare. Differenza tra popolazione e nazione Popolazione
sono tenuti a rispettare le leggi. Nazione
costituiscono il patrimonio di una certa collettività. È importante dare una definizione di corpo elettorale in quanto solo esso esercitando la sua funzione, come dice l'aggettivo stesso che è quella di eleggere, riesce a creare organi statali che esprimeranno poi la sua volontà. Con il voto, il corpo elettorale fa due cose sostanzialmente: crea un organo statale e siccome quell'organo statale è democraticamente legittimato, sarà solo quell'organo a non avere particolari competenze. Il governo non può fare le leggi perché non è eletto direttamente dal corpo elettorale, a differenza del parlamento. Democrazia diretta e indiretta espresso il mio voto, ma scegliendo qualcuno che mi rappresenterà all'interno delle istituzioni che ho ricordato. In questo caso, il voto espresso direttamente, da vita ha una democrazia indiretta perché saranno i rappresentanti, cioè coloro i
quali sono stati votati che assumeranno decisioni all'interno degli organi nei quali io li ho votati. Democrazia indiretta: Vengono fatte le elezioni “politiche” per il Parlamento nazionale; “amministrative” per i Consigli regionali, Presidenti Giunte regionali; “europee” per il Parlamento europeo. Democrazia diretta : I cittadini decidono direttamente cosa votare , la loro decisione incide direttamente sulla realizzazione di un proposta. Si vota per un referendum, del quale ne esistono diversi tipi:
Elettorato passivo Capacità giuridica (non scelta personale) di essere eletti, servono dei requisiti di età (che variano), però esistono dei limiti che sono dati da:
a) Ogni stato viene diviso in un numero di collegi b) Ogni elettore vota soltanto nel suo comune di residenza
a) uninominale: i canditati si presentano per l’assegnazione di un solo seggio b) plurinominale: i canditati competono per l’assegnazione di due o più seggi I sistemi elettorali possono essere:
Il Governo: tutti gli argomenti SOLO come trattati in aula
Il parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione. Il Parlamento italiano si basa sulla tradizione prefascista dello Statuto Albertino, che prevedeva il bicameralismo. Dopo la rottura costituzionale del fascismo, la Costituzione repubblicana riprese quel modello, adattandolo alla democrazia. In Assemblea Costituente, la scelta del bicameralismo fu motivata da tre ragioni: il peso della tradizione statutaria, la diffidenza verso il regime fascista e l’incertezza sul futuro politico del Paese. Si optò così per un bicameralismo paritario, con Camera e Senato dotati degli stessi poteri, a garanzia di equilibrio e rappresentanza. L’ art.55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento è formato da Camera dei deputati e Senato della Repubblica, e può riunirsi in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione. Il sistema italiano si basa su un bicameralismo “ perfetto ”, “ paritario ” e “ indifferenziato ” e si dice “quasi” perfetto perchè le due Camere hanno uguali funzioni legislative e di controllo, stessa durata di cinque anni, organizzazione simile e pari valore nelle decisioni. Si differenziano solo per la composizione e per il sistema elettorale, con il Senato eletto su base regionale. Tuttavia, questo bicameralismo quasi perfetto è stato spesso criticato per una possibile scarsa efficienza e per le ripercussioni negative sulla stabilità dei governi. La legge costituzionale del 19 ottobre 2020, n. 1 ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo il numero dei parlamentari. I deputati passano da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200. Restano inoltre 8 deputati e 4 senatori eletti dagli italiani all’estero. Questa riforma mira a rendere il Parlamento più snello ed efficiente.
I regolamenti parlamentari , disciplinati dall’ art. 64 della Costituzione, sono atti normativi che organizzano la vita delle Camere e l’esercizio delle loro funzioni. Possono essere generali , integrando e attuando la Costituzione, o particolari , occupandosi di aspetti burocratici. Per attuare e integrare la disciplina costituzionale sulla struttura delle camere e all’esercizio delle loro funzioni i regolamenti rappresentano una “riserva” di regolamento , esprimendo l’autonomia interna (escludendo le altre fonti) e garantendo il ruolo delle opposizioni e delle minoranze. Inoltre la riserva è espressione dell’autonomia parlamentare Definendo l’organizzazione interna e i rapporti tra le forze politiche. Nel tempo, i regolamenti sono stati modificati per adattarsi alle esigenze politiche, ad esempio
(1) La durata è di 5 anni (2) e non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Le nuove camere vengono elette dopo 45-70 giorni dallo scioglimento delle precedenti; poi dovranno riunirsi non oltre 20 giorni dalle elezioni e nell’intervallo temporale (fino alla riunione delle nuove Camere): i poteri delle precedenti camere sarà prorogato; la durata della legislatura è di 5 anni.
La prima convocazione è affidata al P.d.R. e deve essere fatta entro 20 giorni dalle elezioni, di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. Poi possono esserci le convocazioni ordinarie : i rispettivi presidenti, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; e quelle straordinarie : per iniziativa del Presidente della camera interessata, di un terzo dei suoi membri o del P.d.R.
Ogni camera elegge fra i suoi componenti: il Presidente e il suo Ufficio di presidenza, in quanto il pres. svolge funzioni molto importanti. Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il Pres e l’Uff di Pres. sono quelli della Camera dei Deputati. Per far funzionare un collegio così grande i lavori vengono programmati : Il presidente con il suo ufficio, in ogni camera ci sono i rispettivi parlamentari, ai quali al vertice c’è la conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari insieme decidono un programma per 2/3 mesi e fanno un calendario di tre settimane in cui lavoreranno.
(1) (2) le modalità di voto possono essere dirette a tutelare l’anonimato del votante ( voto segreto ) (es. per schede, elettronico) o ad evidenziare di fronte agli elettori il collegamento tra votante e voto espresso ( voto palese ) (es. per alzata di mano, per alzata e seduta). C’è obbligo di voto palese per le leggi di bilancio (e quelle collegate), per tutte le altre possibili ipotesi, tranne in materie o ambiti in cui viene richiesto il voto segreto). Esso è di rilevante importanza riguardo la manovra di finanza pubblica. (3) per considerare valide le sedute e le convocazioni devono esserci: a) Numero legale: deve esserci la maggioranza dei componenti (o maggioranza assoluta: 50%+1). b) Quorum deliberativo (di maggioranza): la maggioranza dei presenti (numero legale). c) Quorum funzionale: deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti (salvo verifica -> numero legale).
d) Quorum strutturale: deliberazioni valide se è presente la maggioranza dei componenti. Funzioni del parlamento
Cosa fa, leggi ordinarie e costituzionarie e come entrano in vigore (navetta, passano per il PdR, minimo dei voti e referendum) La funzione legislativa del parlamento può essere di tipo ordinaria (quotidiana) o di tipo costituzionale. Questa funzione però ha dei limiti che sono definiti dalla Costituzione Procedimento legislativo Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere —> bicameralismo perfetto Il procedimento è dato da fasi normativamente predeterminate (art 71 e art 72 dicono attraverso quali fasi bisogna passare per arrivare a fare una legge o a licenziare una legge). Queste fasi non sono casuali, ma devono seguire un ordine logico e cronologico (sono concatenate fra loro) e nel momento in cui queste fasi sono rispettate, vengono realizzate secondo quest'ordine, si arriva ad adottare un certo atto. Art.71, iniziativa Ci dice a chi spetta l’iniziativa delle leggi, ovvero al governo , a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti (ai quali è conferita da legge costituzionale). Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
articoli e, infine, essa torna in assemblea per il voto sui singoli articoli (senza emendamenti/dichiarazioni) e per la votazione finale.
(1) La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare e spetta al Presidente della Repubblica. (2) Se entrambe le camere, a maggioranza assoluta, dichiarano l'urgenza la legge deve essere promulgata in un termine minore. (3) La legge deve essere pubblicata, non oltre 30 gg dopo la promulgazione da parte del Ministro di Giustizia (che ha posto il sigillo) nella Gazzetta Ufficiale e nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Salva diverse disposizione, la legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. ( vacatio legis ). Art. 74: Il PdR, con messaggio motivato può chiedere (una sola volta) una nuova deliberazione -> se le Camere riapprovano, la legge deve essere promulgata
Art.138 (leggi di modifica, integrazione o attuazione della Costituzione) il procedimento costituzionale prevede una fase necessaria (doppia deliberazione da parte di ciascuna camera a distanza non minore di tre mesi l’una dall’altra) ed una eventuale (possibilità di sottoporre il testo legislativo a referendum se, anche in un solo ramo del Parlamento, non si raggiunge la maggioranza dei 2/3). (1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. (3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In questo caso, si parla di referendum costituzionale che può essere sospensivo e oppositivo. Inoltre, la Costituzione distingue due tipi di referendum: referendum abrogativo e referendum costituzionale. Il primo è presente nell’ art.75 e serve un quorum di partecipazione iniziale del 50% +1 degli aventi di diritto; mentre per il referendum
costituzionale non ci vuole nessun quorum di partecipazione iniziale (x favorire le minoranze).
Il Parlamento controlla l’attività del Governo attraverso strumenti di indirizzo politico e mezzi ispettivi e conoscitivi. Il rapporto di fiducia (art. 94 Cost.) è alla base del legame tra Parlamento e Governo. Il Governo entra in carica con la mozione di fiducia e cade se viene approvata una mozione di sfiducia. La questione di fiducia serve al Governo per legare la propria permanenza all’approvazione di un atto. Tra i mezzi ispettivi vi sono interrogazioni e interpellanze: le prime chiedono chiarimenti su fatti o comportamenti del Governo, le seconde su questioni di politica generale. Gli atti di indirizzo politico comprendono mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, con cui il Parlamento orienta l’azione del Governo. Le Commissioni d’inchiesta (art. 82 Cost.) possono essere istituite da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse e operano con i poteri dell’autorità giudiziaria. Infine, il Parlamento esercita anche un controllo finanziario sui bilanci dello Stato e degli enti pubblici.
Per l'esercizio di determinate funzioni, la Costituzione prevede che le camere si riuniscono in seduta congiunta, dando vita all’organo “Parlamento in seduta comune”. E’ presieduto dal Presidente della Camera dei Deputai. Il Parlamento in seduta comune si occupa delle lezioni di: