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La dispensa si basa sulle lezioni del professor Zacché: si tratta di appunti chiari e precisi, dal momento che le lezioni sono state trasmesse online e poi registrate.
Tipologia: Appunti
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Lezione n.1 - 27/09/ Art. 1 dell’ ordinamento penitenziario (“ Trattamento e rieducazione ”): « 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.» L’articolo 1 della legge sull’ordinamento penitenziario è considerata la norma “bandiera” contenente tutte le regole che orientano e informano l’ordinamento penitenziario; in altre parole, è una sorta di impegno che lo Stato si prende nei confronti di chi è privato della propria libertà personale. La peculiarità dell’art. 1 sta nel fatto che il protagonista della norma è il detenuto: prima della legge 354/1975 , la disciplina sull’ordinamento penitenziario era contenuta in un regolamento che, non avendo lo stesso rango giuridico di una legge ordinaria, non poteva essere oggetto di una questione di illegittimità anche laddove si ponesse in contrasto con una norma sovranazionale. Ecco allora che il regime previgente viene soppresso dall’intervento del Parlamento che, con la legge 354/1975, permette di effettuare controlli sulle scelte del legislatore. Una volta posto il detenuto al centro della riforma sull’ordinamento penitenziario, si perde l’idea della pena afflittiva che tende alla depersonalizzazione e alla infantilizzazione del condannato, nel quale invece si deve cercare una risorsa da sfruttare. Tuttavia, il punto fermo della realtà giudiziaria è che il carcere spesso neutralizza l’imputato anche per motivi di sicurezza (esempio di realtà carceraria totalizzante: Guantanamo, Santa Maria Capua Vetere). Lezione n. 2 - 29/09/ Nella nostra materia si devono tenere in considerazione due tipologie di detenuti (cioè di persone private della libertà personale): i condannati e gli imputati. Che cosa cambia? I condannati sono coloro i quali hanno ricevuto una sentenza diventata definitiva (ovverosia non più impugnabile), mentre gli imputati si trovano in carcere secondo il principio contenuto all’interno dell’ art. 27 Cost. concernente la presunzione di innocenza. La posizione dell’imputato rispetto alla posizione del condannato è profondamente diversa in quanto quest’ultimo si trova in carcere in base all’accertamento contenuto nella sentenza di colpevolezza passata in giudicato, mentre per l’imputato vige un principio, quello della presunzione di innocenza, che non vale più per il condannato perché con la sentenza irrevocabile di condanna la presunzione di non colpevolezza crolla. Un imputato è sempre presunto innocente, tanto è vero che deve stare in carcere sulla base di gravi indizi di
colpevolezza e delle cd. esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato). L’ordinamento deve perciò riconoscere questa peculiarità che riguarda l’imputato rispetto al condannato, e subito l’ordinamento ce lo dice: il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva (art. 1, co. 7, ord. pen.) ; quindi, lo stesso ordinamento penitenziario riconosce che all’interno del mondo carcere possono esserci due tipologie di detenuti. Il condannato si differenzia poi dall’imputato per la sua diversa esigenza di dover essere rieducato: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (Art. 27, co. 3, Cost.). L’art. 1 dell’ordinamento penitenziario, modificato recentemente nel 2018, ha un suo aggancio in normative di tipo internazionale e – soprattutto - costituzionale. Quali sono le fonti? Si tratta delle istanze europee provenienti dal Consiglio di Europa che fin dagli anni ’70 hanno elaborato delle raccomandazioni e delle quali noi prendiamo in considerazione la più recente, la Raccomandazione R (2006) (documento su e-learning). I principi fondamentali contenuti nelle Regole Penitenziarie Europee stabiliscono che: « 1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare. 3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte. 4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse. 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera. 6. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà. 7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria. 8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti. 9. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente». Accanto alle Regole Penitenziarie Europee abbiamo un principio fondamentale che è l’ art. 27 Cost. , al quale la legge sull’ordinamento penitenziario tenta di dare attuazione. In particolare, si fa riferimento al comma 3 del presente articolo, il quale stabilisce che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Da qui emergono evidentemente due aspetti (in termini di regole di condotta), uno positivo e uno negativo , laddove quello negativo prevede che non si possano erogare pene contrarie al senso di umanità, mentre quello positivo promuove la rieducazione del condannato. Quali sono le funzioni della pena? La pena svolge una funzione preventiva – una generale e una speciale -, afflittiva, retributiva e di difesa sociale. Tuttavia, l’unica funzione che emerge dalla lettura dell’art. 27 è quella della rieducazione del condannato, e perché? Perché costituenti hanno vissuto in prima persona l’esperienza del carcere e della pena come uno strumento esclusivamente punitivo ed afflittivo. L’idea sottintesa al rieducare è invece quella di fornire al condannato degli strumenti utili per vivere nella società. Nella scelta del termine “rieducare” si è verificato uno slittamento semantico, nel tempo la Corte costituzionale
in isolamento e in silenzio. Viene seguito un cd. trattamento progressivo (o di tipo irlandese), il quale prevede che il reo , nelle fasi iniziali della pena, viva in un regime cellulare puro passando, qualora la sua condotta sia adeguata, ad un regime più mite, ovvero meno afflittivo, che prevede la segregazione notturna e i lavori in comunità di giorno con l’obbligo di silenzio. La progressione dipende dall’entità e dalla durata della pena, dalla gravità del reato e dalla condotta del reo. Lezione n. 5 - 07/10/ Il Codice successivo allo Zanardelli è il codice Rocco , emanato negli anni ‘30 del 900 e tutt’ora in vigore. Il codice penale Rocco risente dell’influsso positivista che comincia ad affermarsi all’inizio del ‘900 e, in particolare, nel regolamento del 1931 il trattamento si focalizza sulla osservazione della personalità del condannato che si dovrebbe trovare in una condizione di isolamento. A svolgere questa osservazione è il cappellano , che ha il compito di rigenerare lo spirito del condannato, vi è poi l’assistenza di un medico , che ha il compito di individuare e curare il male che sta alla base della commissione del delitto, ed infine vi è il ruolo dominante del direttore del carcere , il quale deve prendersi cura delle progressioni trattamentali del condannato. Al di là della struttura che emerge dalla lettura della normativa del regolamento del 1931, in realtà il sistema carcerario nel periodo degli anni ’30 è un carcere estremamente duro e fondato su una pena afflittiva e retributiva. In questa cornice, durante il dopoguerra iniziano numerosi studi scientifici dedicati all’ambito penitenziario e si afferma l’idea che la pena debba servire a risocializzare l’individuo; nasce così una cd. ideologia del trattamento che ha come punto di riferimento l’idea che il condannato debba essere risocializzato. Il trattamento, quindi, non serve solo per difendere la società dal crimine, ma serve allo stesso detenuto perché non commetta più delitti attraverso una modificazione della sua personalità. Contestualmente, nasce un’idea stigmatizzata di chi sia il delinquente e di quali siano i fattori che producono il delitto: una volta conosciuti questi fattori, attraverso il metodo delle scienze naturali e sociali, si può procedere ad una correzione dei comportamenti del soggetto deviante fondata sull’osservazione della sua personalità. Quindi è indispensabile capire con chi si ha a che fare, osservare il condannato e, attraverso dei metodi scientifici, incidere sulla condotta e modificare il deficit della persona del condannato in modo tale da formulare delle prognosi che possano far ritenere che il soggetto non commetta più delitti in futuro (perché sono stati individuati i fattori che lo hanno portato a delinquere). Sono due le tipologie di trattamento che si affermano nel dopoguerra (nei paesi nordamericani e nel Nord Europa): 1. I trattamenti che tendono a modificare la psicologia della persona, 2. delle tecniche trattamentali di tipo fisiologico: in questa cornice, teniamo presente che la pena viene vista più come un problema amministrativo e non è un connotato giurisdizionale, sono le autorità amministrative che senza nessun controllo da parte dei giudici eseguono queste forme di trattamenti per vedere se vi è una risposta in grado di eliminare i problemi generati dal crimine. Oggi, invece, tutte le decisioni che coinvolgono la vita del detenuto sono devolute ad una magistratura che amministra le sorti della vita del condannato; quindi, c’è una giurisdizionalizzazione della pena posta a garanzia dei diritti del condannato\detenuto. Quali sono le tipologie legate al trattamento di carattere psicologico? Di quali strumenti ci si avvale? Fondamentalmente ci si avvale dello strumento della psicoterapia attuata attraverso: l’intervento di un terapeuta; degli interventi che incidono sul comportamento del detenuto; la tecnica degli incentivi positivi o degli stimoli sgradevoli (uso di elettroshock e l’impiego di sostanze droganti). Accanto a questa prima tipologia di trattamento abbiamo poi le tecniche di tipo fisiologico, cioè interventi sul corpo del condannato che si possono realizzare, ad esempio, attraverso la
somministrazione di farmaci, antidepressivi, ansiolitici in parallelo con l’uso di elettroshock. A partire dagli anni ’50-‘60 si comincia a ricorrere anche alla psicochirurgia, cioè un intervento sul cervello umano (es. lobotomia frontale); nei paesi del Nord Europa si usa la castrazione chimica (in Olanda tra gli anni ‘30 e ‘50 più di 300 persone hanno subito la castrazione chimica per contenere la libido e gli impulsi di matrice sessuale). Queste tipologie di trattamenti che problema pongono rispetto a quanto ci siamo detti nelle lezioni precedenti? Torniamo alla CEDU e alla Costituzione… gli interventi sul corpo del condannato hanno dei canoni rispettosi dell’integrità psico-fisica dell’individuo? No, abbiamo infatti delle norme costituzionali e sovranazionali che stabiliscono che la pena non deve essere contraria al senso di umanità. L’approccio medico di stampo interventista sull’individualità del condannato incontra dei limiti proprio nelle norme di legge, tanto è vero che ogni trattamento farmacologico-medico deve avere un limite nel rispetto della dignità del condannato come precisato sia dalla Costituzione che dall’ art. 1 della legge sull’ordinamento penitenziario. Che cosa succede in Italia, dove c’è un forte fermento culturale sulla modifica dell’ordinamento penitenziario? In Italia vi è un forte dibattito sulla necessità di modificare il sistema penitenziario del Codice Rocco nel quale vige la prevalenza della legge, dell’ordine e della disciplina sul rispetto e la tutela del condannato che invece, per la Costituzione, andrebbe risocializzato. Nel 1975 , con legge (e non con regolamento, quindi le leggi sono poste al controllo della Corte costituzionale), viene approvato un ordinamento penitenziario moderno, anche se con qualche limite culturale. Quali sono le linee di massima dell’ordinamento penitenziario del 1975 alla luce dei principi costituzionali? L’ umanizzazione della pena , per cui il detenuto è il soggetto attivo del trattamento e, affinché vengano conseguiti dei risultati positivi, è necessaria una sua spontanea adesione. Ma come si rieduca un condannato, non essendo sufficiente chiedergli di essere partecipe? E’ necessario individuare le esigenze che dipendono dalla tipologia del detenuto e rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dell’obiettivo finale. In questa cornice, la prima cosa da fare è osservare la personalità del condannato cogliendone le carenze psico-fisiche e le altre carenze che implicano un disadattamento sociale. Si pone, alla base della riforma penitenziaria del 1975, un modello di detenuto affetto da carenze personali, personologiche o di contesto, che non ha avuto i mezzi e le risorse necessarie per evitare di delinquere. Tuttavia, la riforma sull’ordinamento penitenziario presenta dei punti critici: a) Recidiva : altri Stati che hanno adottato questo modello hanno constatato, attraverso indagini di tipo statistico, che non si sono abbattuti molto i tassi di recidiva; b) Lo stereotipo del delinquente : la legge del 1975 è fondata su una tipologia di delinquente che non ha ricevuto un’istruzione, che proviene da un contesto sociale degradato e degradante, etc. e non si pensa alle realtà in cui persone provenienti da contesti sociali agiati possono commettere reati esattamente come i delinquenti disagiati; c) Gli elementi fondamentali del trattamento sono quelli del passato , quindi l’ordinamento continua a scommettere sul lavoro, sulla religione e sull’istruzione. Il trattamento penitenziario in senso lato, volendo fare delle distinzioni terminologiche, prevede due tipi di trattamento:
scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.» Analogamente vi è un articolo 1 che ha un suo corrispondente nell’ art. 27 del regolamento stesso, il quale sancisce che: « 1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche , affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi. 3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento. 4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti. Quali differenze cogliamo tra il comma 1 dell’art. 27 e l’art. 13, comma 2, ord. penitenziario? Si tratta di una differenza semantica: nell’art. 27 è presente il riferimento alla “eventualità” della carenza; quindi, c’è un aggettivo in più che non compare invece nell’art. 13. A livello di impostazione questo significa che, mentre in riferimento all’art. 13 c’è un approccio deterministico, il quale sostiene che quando vi è un reato vi è sicuramente anche un deficit (di qualche natura) da parte del condannato, l’art. 27 invece contempla l’idea che l’individuo, ancorché abbia commesso un delitto, potrebbe anche non essere affetto da alcun deficit. Leggendo il comma 2 dell’art. 27 vediamo che vi è un momento iniziale dell’osservazione, che è il momento finalizzato a desumere gli elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, a cui può seguire una eventuale fase di aggiornamento, prevista dal comma 3. Perché il nostro ordinamento parla di “osservazione scientifica” della personalità? Semplicemente non vuol dire che viene utilizzato un approccio di tipo medico-tecnico nei confronti del condannato; il trattamento si può infatti sviluppare liberamente anche secondo le più recenti conquiste della psicologia e della criminologia. In questa osservazione scientifica libera della personalità un aspetto molto importante è quello iniziale che troviamo sempre all’interno dell’art. 27, comma 1, del regolamento penitenziario: qui si dice, come metodo operativo, che sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni delle stesse e sulle conseguenze negative per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione. Quindi l’osservazione scientifica inizia da un incontro con l’ equipe che si occupa dell’osservazione e contestualmente l’educatore invita la persona a compiere una riflessione sulle sue condotte antigiuridiche e su che motivazioni hanno portato il detenuto a delinquere. Attenzione! Quando parliamo di trattamento individualizzato non significa che si tratti di un trattamento che va eseguito nei confronti di un solo detenuto, in quanto il trattamento può riguardare un gruppo di detenuti; “individualizzato” significa che il trattamento si piega sulle esigenze del condannato ma può comunque passare per esperienze di gruppo dove ciascuna persona ritrova la propria personalità. Dove si esplica l’attività di trattamento? In questo caso si fa riferimento all’ art. 28 del reg. penitenziario : « 1.
L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione (questo comma non ha mai avuto nessuna attuazione pratica). 3. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge. 4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate». L’osservazione è svolta da un’ equipe trattamentale, composto dal direttore del carcere, dall’educatore (disciplinato dall’art. 82 dell’ordinamento penitenziario), dall’assistente sociale e può essere integrato da altri soggetti, quali ad esempio il medico, il rappresentante della polizia penitenziaria, l’insegnante e il preposto alle lavorazioni, che ha il compito di stilare il trattamento e poi di verificare come il detenuto si comporta rispetto a questo programma. Naturalmente all’interno dell’ equipe la responsabilità di tutto spetta al direttore del carcere. Come lavora l’ equipe****? Lavora in termini di sintesi , quindi elabora ogni volta un documento allo scopo di fornire al direttore gli elementi necessari per la rieducazione del condannato, per la missione del detenuto al lavoro all’esterno e alle varie misure alternative al carcere. La relazione di sintesi non è altro che un documento redatto all’inizio dell’osservazione e tutte le volte che deve essere presa una decisione sulla vita del condannato medesimo, ecco che chi procede ha necessità di verificare cosa è scritto in questo documento. Vediamo l’ art. 29 del reg. penitenziario : « 1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa. 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28. 3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore». Questo programma di trattamento individualizzato, una volta formulato, deve essere sottoposto all’approvazione di un magistrato cd. “di sorveglianza”. Il controllo che svolge il magistrato di sorveglianza è relativo al rispetto dei diritti del detenuto, dunque si tratta di un controllo formale in cui si verifica che le attività programmate non siano lesive dei diritti dell’individuo al quale il trattamento si riferisce. Quindi, in altri termini, il magistrato non ha nessuna voce in capitolo per quanto concerne i contenuti del trattamento individualizzato del condannato, trattandosi di un controllo di legalità dello stesso. Il trattamento, alla luce di quanto abbiamo detto, passa attraverso lo svolgimento di determinate attività la cui sintesi è rintracciabile all’ art. 15 dell’ord. penitenziario : «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere
l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale…» Dunque, ogni carcere ha un proprio regolamento all’interno del quale si spiega come si svolgono le attività trattamentali di cui all’art. 15 ord. pen. Cominciamo dalla prima norma dedicata all’ istruzione , l’ art. 19 ord. pen. : «Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale , è curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale , secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori , anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture». Nel regolamento del 1931 l’istruzione era concepita come obbligatoria ; nell’ottica dell’ordinamento penitenziario del 1975 , viceversa, l’istruzione ha perso il connotato dell’obbligatorietà alla luce del dovere dell’ordinamento (ma in più in generale dello Stato) di offrire il trattamento e della facoltà del detenuto di aderire liberamente o meno al trattamento. L’istruzione è quindi una opportunità. Dalla lettura del comma 1 emergono due tipologie di istruzione: una relativa alla formazione culturale e una di tipo professionale , dunque il carcere può mirare ad offrire due tipi di formazione i cui contenuti, aggiunge la norma, devono essere svolti sulla scorta degli insegnamenti vigenti nella società libera (cioè all’esterno del carcere), tenendo inoltre in considerazione gli eventuali deficit intellettuali di ciascun detenuto (dovuti a formazioni culturali od origini sociali particolari). Il comma 2 richiama l’attenzione sulla figura del giovane adulto. Come funziona l’istruzione scolastica e professionale all’interno del carcere? La norma indica tre direttive:
il compito di organizzare i corsi relativi alla scuola dell’obbligo e i corsi di scuola superiore (offerta formativa estremamente rara). A questo fine ci si può avvalere di due figure professionali, degli insegnanti dipendenti o dei volontari. I percorsi professionalizzanti invece sono gestiti dalla Regione per espresso dettato costituzionale. Come si procede al coordinamento tra ciò che è di competenza del Ministero dell’istruzione o della Regione e il mondo penitenziario? Si procede con dei protocolli di intesa che servono per l’organizzazione delle scuole e anche dell’istruzione universitaria (in particolare, in questi ultimi anni sono stati creati dei veri e propri poli universitari penitenziari mediante convenzioni fra gli Atenei e i dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria). Quello che stiamo dicendo trova un riferimento all’ art. 44 reg. pen. , norma che prevede l’agevolazione dello studio individuale: « 1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. 3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati. 4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio». Chi sono le fasce deboli? I giovani adulti (dai 18 ai 25 anni); le donne detenute (art. 42 delle regole di Bangkok dedicate appositamente al trattamento delle donne detenute in relazione ad una specifica richiesta di formazione), per le quali si presentano due tipi di problemi: il primo è inerente alla tipologia della donna condannata; il secondo, invece, attiene al problema della formazione culturale, ma soprattutto professionale delle donne, le quali prevedono attività inerenti a lavori prettamente femminili, rivolgendosi quindi ad un modello di società che non dovrebbe esistere più; Le persone straniere , i cui problemi si pongono in relazione alla conoscenza della lingua italiana e dei principi costituzionali che orientano il paese, due materie che la legge premia perché si tratta di requisiti essenziali per ottenere la cittadinanza italiana. Lezione n.10 – 19/10/ Art. 26 ord. pen. (“ Religione e pratiche di culto ”): «I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere , su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti ».
perché purtroppo, nonostante alcuni privilegi di cui godono le aziende all’interno del carcere, queste possibilità sono ridotte al minimo e normalmente la maggior parte del lavoro offerto ai detenuti dal carcere è quello che viene affidato dall’amministrazione penitenziaria, il quale non ha alti contenuti risocializzanti. In un contesto in cui però non c’è lavoro perché gli enti non creano le giuste possibilità, queste sono le uniche possibilità che vengono concesse al detenuto. In questo senso possiamo leggere la struttura dell’art. 21 ord. pen. : « 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza». Leggere l’articolo del magistrato Bortolato. Lezione n. 11 - 25/10/ Nell’economia degli elementi del trattamento vediamo brevemente l’ art. 27 dell’ord. pen. , il quale prevede la possibilità che vengano svolte le attività ricreative, sportive e culturali: «Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80 , quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale». Si tratta di una norma importante in quanto è una delle poche che riconosce la possibilità anche per i detenuti di partecipare alla costruzione dell’attività trattamentale. In questa cornice, tra le varie attività che si possono svolgere, rimarchiamo l’attività del teatro perché questo permette un processo di immedesimazione del condannato in un soggetto diverso. Una delle novità fondamentali della riforma del 1975 è l’apertura del carcere verso l’esterno: è importante ribadirlo perché è proprio la società quel soggetto che permette di evitare che il carcere si chiuda su se stesso diventando una istituzione totale e autoreferenziale, in linea con quanto prescritto all’interno dall’ art. 2 Cost. Come la società entra in rapporto con il carcere? Attraverso due strade: Il carcere deve uscire nella società attraverso le misure alternative, il lavoro all’esterno, etc.; la società deve entrare nel carcere , non rendendosi estranea a quanto succede nelle mura del carcere (e a questo proposito abbiamo menzionato il volontariato).
Vi sono degli istituti ancora più importanti nell’economia del rapporto società-carcere: il primo è costituito dalla disciplina dei colloqui , contenuta all’ art. 18 dell’ord. pen. (“ Colloqui, corrispondenza e informazione ”) : «I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani , i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione». Rispetto a quanto contenuto nel comma 2 , una parte della dottrina e della giurisprudenza ritenevano che il colloquio con il difensore dovesse andare a sommarsi con il numero massimo di colloqui consentiti nel mese. E’ stato allora che il legislatore è intervenuto in materia stabilendo che il detenuto ha sempre il diritto di comunicare con il difensore non solo quando è imputato, ma anche quando si trovi in una fase di esecuzione della pena non incidendo, il colloquio, sul numero totale di incontri che il detenuto può avere nel corso del mese. In cosa consiste il colloquio? Il detenuto incontra delle persone nella sala dei colloqui, normalmente familiari, amici o conoscenti, categorie di soggetti fra cui, peraltro, vi è una differenza: per il colloquio con i familiari è sufficiente una prima autorizzazione del direttore, dopodiché vi è una presunzione nel senso che i familiari possono, senza chiedere l’autorizzazione, continuare ad incontrare il detenuto; il colloquio con un estraneo, invece, deve essere di volta in volta autorizzato dal direttore del carcere. I colloqui avvengono con il controllo a vista – ma non anche auditivo - della polizia, la quale si assicura che il colloquio si svolga in un clima di serenità tra i detenuti e i propri interlocutori. Un problema molto sentito all’interno del nostro ordinamento quello delle cd. visite coniugali : esistono tanti ordinamenti che prevedono la possibilità di incontri finalizzati a isolare il detenuto con il proprio partner affinché abbia una relazione intima; nel nostro ordinamento questa possibilità è disconosciuta in ordine ad una netta chiusura alla visita intima, secondo l’idea che il detenuto non possa esprimere la propria sessualità in quanto persona sottoposta all’esecuzione di una pena. Durante gli Stati generali, un esperimento fatto circa 3 anni fa, si è tentato di introdurre una modifica all’ordinamento penitenziario volta ad inserire la possibilità per il detenuto di ricevere visite coniugali; tuttavia, le resistenze sono ancora molto forti. Il compromesso è stato raggiunto con la norma in esame nel senso che possono essere destinati, ove possibile, dei locali in cui vi è una dimensione riservata del colloquio. La disciplina del colloquio dell’art. 18 viene completata dall’ art. 37 del reg. pen. : « 1****. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
estremamente lacunosa e prevedeva esclusivamente l’obbligo per l’istituto penitenziario di mettere a disposizione del detenuto gli strumenti per la corrispondenza epistolare, mancando totalmente a riguardo di una previsione sul controllo della corrispondenza – tutelata costituzionalmente dall’art. 15 -, con il risultato che il personale penitenziario poteva prendere visione delle lettere scritte o ricevute dai detenuti, piuttosto che bloccarne l’inoltro. Tale condizione è perciò scarsamente garantita nell’ottica della tutela di un principio costituzionale che pretende una segretezza della corrispondenza in capo al detenuto. Questo assetto normativo del vecchio art. 18 è arrivato svariate volte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha condannato l’eccessiva discrezionalità nel controllo della corrispondenza dei detenuti in violazione dell’art. 8 CEDU; è allora che il legislatore è intervenuto con l’ art. 18 ter ord. pen ., dando una disciplina equilibrata di come funziona la corrispondenza in carcere: « 1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del Codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise. 4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati. 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14 ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale».
Lezione n. 12 - 26/10/ Le tre forme di controllo ( a , b , c di cui all’ art. 18 ter ord. pen .) hanno un ordine crescente nella misura in cui comprimono il diritto fondamentale della corrispondenza. Naturalmente, vi sono delle situazioni nelle quali il detenuto non incontra dei limiti nel controllo della corrispondenza, e queste situazioni sono individuate dalla stessa legge: ad esempio, quando si tratta dei difensori e a tutti i soggetti che gravitano attorno alle difesa, ecco che la corrispondenza (tra il detenuto e i suddetti soggetti) non può essere oggetto di controllo; lo stesso vale quando un detenuto scrive ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche e consolari e a tutti gli organismi internazionali. Chi adotta questi provvedimenti limitativi della libertà di corrispondere? Il direttore del carcere o, nella fase delle indagini, il Pubblico ministero; e chi decide? Se ci troviamo nel corso delle indagini, il GIP , invece nella fase dell’esecuzione della pena il magistrato di sorveglianza. E’ l’ art. 15 Cost. a stabilire che il segreto delle conversazioni può essere limitato nei casi previsti dalla legge su provvedimento dell’autorità giudiziaria: se non ci fosse questo tipo di controllo, autorizzato da un giudice o dal Pm, da parte di un’autorità giurisdizionale la legge sarebbe incostituzionale. Naturalmente, tutte le volte in cui si toccano i diritti dei detenuti, qualora vi sia un provvedimento limitativo della libertà di corrispondenza, il detenuto può far valere una procedura di reclamo nei confronti del magistrato di sorveglianza: la procedura di reclamo rappresenta la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione della pena in Italia, nel senso che la magistratura è deputata a verificare se quella pena è adeguata alla persona che la sta scontando. In sostanza, l’esecuzione delle nostre pene non è di natura amministrativa, ma giurisdizionale, quindi tutte le volte che deve essere concessa una misura o se ne deve fare reclamo, l’organo deputato a verificare la legittimità del provvedimento limitativo è la magistratura di sorveglianza (che si distingue in Tribunale e Magistrato di sorveglianza). Abbiamo una norma regolamentare, l’ art. 38 reg. pen. (“ Corrispondenza epistolare e telegrafica ”): « 1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria. 3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome. 5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. 6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede. 7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede. 10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.
delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge». Un altro aspetto importante della nostra disciplina penitenziaria è data dalla dimensione della famiglia , alla quale abbiamo già fatto cenno quando abbiamo detto che i rapporti con la famiglia sono agevolati: art. 28 ord pen. (“ Rapporti con la famiglia ”): «Particolare cura è dedicata a mantenere , migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie». Sono tre le prospettive coltivate dall’ordinamento penitenziario rispetto alla famiglia: mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari. Nella cornice dei rapporti con la famiglia, entra in gioco il problema della detenzione femminile e, in particolare, quando le donne detenute sono incinte oppure madri. Qui entrano in gioco il principio della salute della donna e del miglior interesse per il bambino, riconosciuti dalle Convenzioni nazionali sui diritti del fanciullo e dalla stessa Costituzione italiana. Tuttavia manca, all’interno del nostro sistema giuridico, una chiara disciplina di questa materia, potendo individuare solo una serie di norme che nel tempo si sono sommate a quelle già esistenti. Le disposizioni fondamentali in materia di detenzione femminile sono collocate all’interno del Codice penale agli artt. 146-147 c.p. Art. 146 c.p. (“ Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena ”): L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: