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Diritto penitenziario, appunti presi a lezione, diritto che regola le attività inerenti alle carceri in italia
Tipologia: Appunti
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Caricato il 07/01/2019
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02/10/18 (Appunti Sara) Esiste un ORDINAMENTO PENITENZIARIO: si tratta della normativa del 1975 n354. Da un lato essa è moderna e in linea con le convenzioni internazionali, ma dall’altro lato è una legge che nasce vecchia nel senso che si colloca in un contesto culturale che è cambiato. Se la delinquenza nasce da un disagio sociale, RI-SOCIALIZZARE vuol dire risolvere il disagio. Questa legge nasce nel 1975 non considerando che le delinquenze possono essere compiute da chiunque. I poli fondamenti su cui si basa l’ordinamento penitenziario sono decretati dall’articolo 1 , si tratta di una norma bandiera. “Trattamento e rieducazione Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.” 1.Comma Il trattamento penitenziario deve essere conforme all’umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Con TRATTAMENTO UMANO si richiama l’articolo 27 comma 3 Cost il quale afferma che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità. Anche se un soggetto è privato della sua libertà personale non si può annullare la sua dignità. 1.Comma È basato sull’articolo 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 1.Comma Negli istituti devono essere mantenuti ordine e disciplina, il detenuto esprime una pericolosità: a volte interna allo stesso carcere, a volte esterna. 1.Comma Il detenuto va chiamato con il proprio nome essendo una persona. Il senso della norma è di mettere al centro dell’ordinamento penitenziario il detenuto, per evitare che venga neutralizzato. Il diritto penitenziario non era disciplinato dalla legge, ma da un mero regolamento che ha moltissime regole ed è del 1931. Questo regolamento è molto minuzioso nel disciplinare la sicurezza. Quindi la maggior parte di tali regole sono finalizzate al controllo del detenuto. La scelta del 1975 è invece quella di fare una legge, quindi molto più importante del mero regolamento che è sopra ad esso nella gerarchia delle fonti. La scelta di fondo è quella di far passare il detenuto da
OGGETTO a SOGGETTO PROTAGONISTA dell’esecuzione penitenziaria. Si cerca di valorizzare la personalità e le risorse del detenuto e di evitare quella che viene definita come una DE- PERSONALIZZAZIONE del detenuto ossia il riflesso di una pena mortificante e afflittiva. Si ha l’idea di mettere il detenuto al centro dell’esecuzione della pena per evitare ciò che capita tutt’ora ossia la DE-PERSONALIZZAZIONE del detenuto. Per combattere una pena afflittiva si considera il TRATTAMENTO, esso è la barriera contro la tendenza del carcere e del sistema penitenziario in genere a trasformarsi in un’istituzione totale che neutralizza la persona e che annulla il detenuto. L’idea è che il trattamento serva a prevenire la tendenza di ogni istituzione totalizzante volta a portare all’annientamento della persona. Esistono due tipi di detenuti: 1.Chi è stato CONDANNATO CON SENTENZA DEFINITIVA, in questo caso l’ordinamento ha stabilito con una sentenza, che potrebbe anche essere sbagliata, che la persona ha commesso un reato e allora quella persona deve partecipare alle attività rieducative. 2.Chi è in CUSTODIA CAUTELARE quindi è considerato innocente fino a prova contraria. Non è ancora un soggetto da rieducare e ri-socializzare poiché l’ordinamento non ha affermato che il soggetto è colpevole. Il trattamento penitenziario si divide su due fronti: 1.TRATTAMENTO RIEDUCATIVO: si tratta di una serie di regole che riguardano solo i detenuti condannati. Riguarda quindi una categoria peculiare di soggetti che subisce certe regole e partecipa al trattamento socializzativo. 1.TRATTAMENTO PENITENZIARIO IN SENSO STRETTO: si considerano tutte le regole vigenti per tutti i detenuti condannati o imputati e disciplinano la vita carceraria in generale. 03/10/18 (Appunti Sara) Nella convenzione europea dei diritti dell’uomo si tutelano i diritti fondamentali delle persone per evitare che si ripetano le barbarie avvenute durante la 2GM. In questo contesto la convenzione garantisce molti diritti soprattutto nell’ambito processuale. Una parte di questa convenzione ha a che fare con dei diritti che non possono essere derogati: come l’articolo 2 sul diritto alla vita, l’articolo 3 su tortura e trattamento di pene disumane e degradanti, l’articolo 4 sul divieto del lavoro forzato ecc. Si tratta di regole e diritti che non possono mai essere declinati, neanche in stato di guerra o emergenza terrorismo. Quando la persona interessata non ha ricevuto una tutela all’interno del proprio ordinamento può rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo oppure fa valere la violazione del diritto con norma interposta. Quando è stata resa esecutiva, la corte di Strasburgo, ossia il giudice che deve controllare il rispetto dei diritti garantiti nella convenzione stessa, effettuava un CONTROLLO DI ORDINE NEGATIVO ossia bisognava verificare se lo stato convenuto aveva violato o no il precetto convenzionale. Per controllo di tipo negativo significa che lo stato si è ASTENUTO dal commettere una violazione di diritto internazionale. La convenzione nasce per tutelare gli individui quando il loro stato viola un loro diritto. Questo però non basta, bisogna introdurre un altro tipo di controllo di tipo POSITIVO, perché se ci si limita al controllo negativo arriveranno pochissimi casi. Quindi, sulla scorta della dottrina tedesca, vengono introdotti gli OBBLIGHI POSITIVI nel senso che quando un soggetto lamenta la violazione di un diritto fondamentale è compito della corte non solo accertare la violazione del dettato convenzionale, ma anche di verificare che cosa ha fatto lo stato per prevenire la violazione del dettato convenzionale. Una volta che c’è una violazione, bisogna capire cosa ha fatto lo stato per porvi rimedio. Per prevenire le violazioni si ha un obbligo positivo che si verifica a monte. La corte europea vuole anche un controllo a valle, ciò vuol dire che è compito degli stati stessi che appartengono al consiglio d’Europa fare in modo che eventuali violazioni del dettato convenzionale siano punite dallo stesso stato. Questo significa che bisogna compiere i processi in modo veloce e che portino ad una punizione effettiva.
8 ore al giorno il soggetto possa uscire dalla cella per non lasciare il detenuto languire e le componenti di igiene devono essere buone. La RACCOMANDAZIONE è di prendere tutte le misure appropriate in sede di legislazione e della loro prassi relative al sovraffollamento delle carceri e all’inflazione carceraria al fine di applicare i principi enunciati nell’allegato alla presente raccomandazione. Ai principi di base della raccomandazione, gli stati membri dovrebbero esaminare l’opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l’applicazione di pene privative della libertà. La raccomandazione in proposito dell’aggiunta di carceri afferma che anche se si aumenta il numero delle prigioni aumenterà anche il numero dei carcerati. Si deve anche ridurre il ricorso alla custodia cautelare si afferma che i PM e i giudici devono applicare meno misure sostitutive considerando una gerarchia. La misura cautelare spesso viene usata come pena anticipata. Durante il procedimento penale la custodia cautelare deve essere l’estrema ratio. 04/10/ Nelle linee guida da seguire non è contemplata la costruzione di nuove prigioni perché ciò non risolverebbe il problema di sovraffollamento, sarebbe meglio invece ricorrere a soluzioni alternative al carcere. Inoltre, è più consono depenalizzare determinati crimini. Bisogna anche risolvere l’applicazione eccessiva della misura cautelare, nel 2013 c’era appunto il 151% di sovraffollamento carcerario. Anche oggi, essendo 58 mila persone detenute si è sempre in sovraffollamento poiché la capienza massima è circa di 46 mila persone. PUNTO 39 La corte sul punto che non si è più vittima una volta ottenuto un risarcimento, è CONTRARIA. Quindi non basta riparare il danno per non essere più vittima. Il governo invece afferma che non sono state esaurite le vie di ricorso interne poiché solo uno dei detenuti si è lamentato. La corte a riguardo afferma che l’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario non è risolutivo poiché è un ricorso di tipo teorico che non tutela il diritto violato dal detenuto. Lo stato si deve impegnare a dimostrare che un ricorso aveva una sua efficacia. PRINCIPI STABILITI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IL 96% dei ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo viene respinto. Il detenuto nonostante essere stato privato ella sua libertà personale, è un uomo la cui dignità va rispettata e ha dei diritti. La persona detenuta può avere bisogno di una maggiore tutela poiché è un soggetto vulnerabile dato che si trova sotto il completo potere dello stato e quindi ha di fronte a se il potere statale. Si trova in una situazione impari. Quindi sull’attività pubblica ricade un obbligo positivo e si deve dare da fare affinchè ci sia rispetto della dignità umana per ogni detenuto. La pena ha anche componente afflittiva. PUNTO 67 Sotto i 4 metri quadrati di spazio della cella bisogna considerare altri aspetti, ma se è al di sotto di 3 metri quadrati si ha un’automatica violazione. Nella situazione riportata nella sentenza, lo spazio in cella era inferiore ai 3 metri quadrati per i soggetti. SENTENZA PILOTA Questa sentenza ordina lo stato italiano a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento: nel senso dell’adozione di rimedi volti a diminuire il numero dei carcerati per rientrare nel rispetto delle regole. La corte però non ha le competenze di dire ciò che lo stato deve effettivamente fare, ma esorta la risoluzione con l’adozione di due tipi di rimedio: uno preventivo e l’altro di tipo compensativo. Dopo questa sentenza l’ordinamento italiano è stato costretto a inserire una procedura per la quale il detenuto in sovraffollamento può chiedere un indennizzo monetario se è stata espletata a pena, oppure può chiedere delle riduzioni di giorni di pena nel caso stia scontando la detenzione.
Questo vale solo nel caso in cui la sua cella sia sovraffollata. Tutto ciò è stato introdotto tramite l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Art. 35-ter Ordinamento penitenziario “1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69 , comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
_2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
Il ricorrente qualifica i fatti come tortura. La corte va sanzionare lo stato come obbligo positivo. Al PUNTO 32 la corte afferma che non esclude la natura di vittima, poiché non basta fare un processo poiché sia esclusa la natura di vittima. Ci vuole una tutela effettiva, quindi il fatto che ci sia stato un processo non esclude che tale soggetto sia una vittima. Il governo poi afferma che il ricorrente non si è attivato per il risarcimento e la corte risponde che c’è stata una lentezza del procedimento che ha tolto l’effettività del ricorso all’indagato. Quando si fa ricorso bisogna dare tutte le informazioni di cui si dispone, se emerge questo elemento di mancanza si parlerà di RICORSO ABUSIVO che verrà radiato. È abusivo quando il ricorrente ha voluto emettere informazioni essenziali. Nel caso di specie non ha comunicato che ci sono state sentenze di condanna nel rito abbreviato, ma tale elemento non è molto rilevante secondo la corte. SUL MERITO PUNTO B PAR 57: i soggetti sono il ricorrente, il governo e gli AMICUS CURIE ossia soggetti che possono andare davanti alla corte ad esprimere pareri in aiuto per la decisione della corte. La valutazione della corte al PUNTO 68 indica che qualora ci sia stato un procedimento interno la corte non può sovrapporre una sua decisione, quindi non è vincolata al potere giudiziario. La corte afferma che crede a ciò che viene posto dai giudici interni, ma non è vincolata alle loro decisioni poiché altrimenti non si riuscirebbe a garantire delle libertà. Al PUNTO 71 è posto il problema maggiore poiché la corte cerca di stabilire il LIVELLO MINIMO DI GRAVITÀ DEL MALTRATTAMENTO basandosi su elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psichici. Questo livello minimo di gravità quindi non è fatto in astratto ma in concreto. Inoltre, la corte deve considerare l’intenzione o la motivazione che hanno ispirato il gesto inumano. Tutto ciò che è al di fuori della soglia minima di gravità non è neutro secondo la Corte. Al PUNTO 72 la corte informa quando un trattamento è considerato INUMANO ossia con premeditazione vengono causate lesioni corporali o forti sofferenze fisiche o psichiche. Inoltre, per TRATTAMENTO DEGRADANTE si intende un trattamento che crea sentimenti di paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilire e a stroncare eventualmente la resistenza psichica della persona che lo subisce o a portare quest’ultima ad agire contro la propria volontà o la propria coscienza. Nel caso concreto la situazione è considerata degradante poiché il ricorrente non è stato percosso, è stata accertata la brevità della situazione che ha subito. Bisogna quindi valutare nel caso concreto la situazione. Al PUNTO 73 per la corte si ha TORTURA nel momento in cui si ha lo scopo di ottenere dal soggetto informazioni, per punirlo o per intimidirlo. L’elemento della gravità della sofferenza psichica o fisica che si infligge è unito all’obiettivo. Lo stato italiano ha violato l’obbligo che impone di non torturare e di non porre trattamenti inumani e degradanti. Quindi lo stato ha violato un obbligo negativo di evitare di commettere il reato. Al PUNTO 76 si informa che lo stato deve condurre un’inchiesta volta all’identificazione e punizione dei responsabili. Per punire ci deve essere una pena effettiva. Deve inoltre valutare la celerità della situazione e come viene instaurata e condotta la denuncia. L’esito deve inoltre essere determinato, quindi deve essere effettivo. Quindi la pena deve essere inoltre proporzionata alla gravità del fatto commesso. In conclusione, le misure applicate non hanno soddisfatto questi requisiti poiché il processo non è stato equo per la prescrizione. In queste circostanze la corte considera che i soggetti non abbiano valutato bene la situazione. Le sanzioni disciplinari sono state lievi considerata la gravità delle situazioni. Quindi sono stati violati i profili procedurali e sostanziali.
Le imputazioni contestate sono: la violenza privata, lesioni personali e abuso d’ufficio. Sono pene lievi, hanno un minimo edittale basso, questo ha delle implicazione sono reati che hanno un tempo di prescrizione basso. Mancava nel 2014 il delitto di tortura che è stato introdotto nel 2016 che ha tempi di prescrizione lunghissimi, secondo l’ONU dovrebbe essere imprescrittibile. In Italia si diceva che il nostro sistema penale era già adattato a coprire le condotte della tortura, ma la realtà è diversa, nel nostro ordinamento vi sono diversi episodi di violazione dell’art 3. Il reato di tortura è un reato comune, la grossa polemica è oggi sul pubblico ufficiale perché è un reato tipico del potere statale e oggi è una circostanza aggravante, ma se si ha un’aggravante la si può bilanciare con le circostanze attenuanti. Un reato tipico del pubblico ufficiale può essere svuotato. Successivamente all’azione penale si ha l’udienza preliminare che riguarda soggetti importanti, il vertice. I processi si dividono in due: alcuni imputati scelgono il giudizio abbreviato mentre nel processo di primo grado il capo d’imputazione è l’aver obbligato a spogliarsi e a passare tra due file di agenti con insulti e minacce. Vengono sentite 103 persone, tante persone coinvolte. Il tribunale condanna, ritiene che i fatti descritti fanno parte dell’art 608 cp tuttavia questo reato è prescritto. I reati sono molto lievi e si prescrivono, le sanzioni disciplinari sono molto leggere, non creano un disincentivo. Si entra nella parte in diritto, problema di ammissibilità e di merito, il ricorrente ripete i fatti e li qualifica come tortura e si lamenta della lentezza del procedimento che ha portato la prescrizione. IL MERITO: Amicus curie, terzi che possono parlare a favore Punto 69: non spetta alla corte sovrapporsi ai tribunali interni anche se le constatazioni dei tribunali interni non vincolano la corte che se ne può discostare. Il problema maggiore per noi oggi è il punto 71, la corte cerca di definire il livello minimo di gravità del maltrattamento, che si desume dall’insieme degli elementi della causa (elementi fisici e psichici), la corte deve valutare anche l’intenzione e la motivazione. Tutto ciò che è al di fuori di questa soglia minima di gravità non è neutro, si possono violare altri precetti (art 8 della CEDU molte volte entra in gioco). Cos’è tortura, inumano e degradante? Punto 73: cos’è tortura, sofferenza acuta molto elevata che ha uno scopo. Elemento della gravità della sofferenza psichica e fisica. Punto 72: inumano è un trattamento applicato con premeditazione per ore. Punto 73: degradante ciò che crea sentimenti di paura, angoscia o inferiorità. Articolo 3, l’italia ha violato un obbligo negativo, di non svolgere certe azioni.
Gli elementi di stampo positivista posti nel regolamento del 1931, nell’ottica del trattamento fanno emergere che: per punire un individuo, nel dare esecuzione alla pena, bisogna osservarne la personalità. Questa osservazione va fatta per un mese dal CAPPELLANO, perché deve rigenerare lo spirito; va condotta dal MEDICO perché deve curare il male organico alla base del crimine; va condotta dal DIRETTORE. Osservazione e trattamento vengono ancora una volta ricollegati alla rigenerazione spirituale del condannato, soggetto emarginato dalla società. La realtà è che le carceri sono luoghi di reclusione dove prevale la componente afflittiva, quindi la competenza disumana. La funzione retributiva della pena è ancora quella prevalente. Con la seconda guerra mondiale si ha un nuovo cambiamento nella percezione del trattamento del condannato. Nel dopoguerra, matura l’idea della RISOCIALIZZAZIONE. In particolare si afferma una vera e propria ideologia del trattamento che non è intesa solo come difesa dalla società dal crimine. Si puntano i fari anche sul diritto del reo alla risocializzazione al fine di evitare che questi ricada nel crimine. In pieno novecento si pensa che il delitto sia il prodotto di alcuni fattori su cui si può incidere con il metodo delle scienze naturali. Ciò si può realizzare attraverso l’osservazione della personalità del condannato finalizzata a rilevare e a cogliere i fattori individuali e microsociali (ossia il contesto in cui vive) della condotta criminosa classificando l’autore del reato e predisponendo un trattamento volto ad eliminare i fattori criminogeni. Quindi si compie una diagnosi della personalità, si individua il trattamento e poi si compie una prognosi sul futuro comportamento. Questo trattamento si infonde in nord Europa e in Nord America dove si affermano dei sistemi di sanzione demandata ad organi amministrativi con sanzioni indeterminate. Si recepisce in questo modo in toto la metodologia dell’osservazione scientifica e del trattamento attraverso la criminologia clinica che opera secondo schemi medicali di tipo inpositivo. Ci si basa sulla psicoterapia cercando di modificare il comportamento del condannato attraverso la tecnica degli incentivi o degli stimoli sgradevoli le quali sono le TEORIE COMPORTAMENTALISTE. Si usa in questo sistema l’elemento del gettone e dei premi. Tra gli stimoli negativi si ha l’uso dell’elettroshock e di droghe calmanti. Quindi il condannato viene osservato, studiato e poi si interviene in ambito psicologico con stimoli positivi o negativi. Esistono anche TECNICHE FISIOLOGICHE nel senso che si tenta di correggere il comportamento criminale del condannato attraverso un intervento fisiologico, spesso medicale, sulla persona. Si usano quindi tecniche farmacologiche parallelamente all’uso dell’elettroshock. Inoltre il delinquente si curava con la psicochirurgia oppure con la castrazione chimica usata soprattutto per reprimere i reati di natura sessuale spesso nei paesi del nord Europa. Art. 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.” Alla luce della nostra costituzione, questo non è possibile e pone gravi problemi come afferma l’articolo 27 cost. RIEDUCARE significa che la pena non deve esssere contraria al senso di umanità. La norma costituzionale pone questo problema e come si rieduca un condannato. Per rieducare si intende che si punta al minimo ossia che il suo contenuto minimo sia la RISOCIALIZZAZIONE. Per risocializzare un individuo si intende che quando esce dal carcere deve vivere nella società rispettando la legge e la società a sua volta deve impegnarsi in modo solidaristico. Il delinquente può essere convinto di aver commesso il reato, ma una volta espiato la pena, deve vivere nella società non violando più la norma penale e la società deve venire incontro al delinquente. Nel 75 quindi viene compiuta una legge che recepisce molte cose sul dibattito degli anni precedenti per il trattamento. Il metodo che si accoglie infine è quello del trattamento INDIVIDUALIZZATO posto nell’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario. In questa scelta non si segue il modello medico autoritativo, ma la scelta è per un modello umanista. Si intende così l’UMANIZZAIZONE della pena e la dignità del detenuto con l’effetto che il detenuto è il soggetto attivo del trattamento al quale può aderire per sua scelta. Dall’altra parte l’ordinamento è obbligato ad offrire il trattamento rieducativo. La rieducazione si ottiene attraverso un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del detenuto tramite molti strumenti. In questa riforma del 1975 del trattamento fondato sui bisogni del detenuto si ha un’idea degli anni ‘ ossia che il detenuto è una persona che non ha avuto possibilità e ha commesso un delitto perché non aveva altra scelta e quindi lo stato deve offrire servizi per aiutarlo quando sarà uscito dal carcere. Questo
modello nasce quindi vecchio perché le forme di delinquenza sono tante e diverse e riguardano anche soggetti istruiti. 10/10/ TRATTAMENTO, è UNA PAROLA CONTENITORE, NEL TEMPO HA CAMBIATO DI SIGNIFICATO. Ha un’origine più antica ed è legata, si va a combinare con le teorie della pena su come è concepita la sanzione penale. Normalmente è sempre stata concepita nella sua funzione afflittiva, l’idea di trattamento si collega alla concezione di pensa che si ha nel periodo storico. Momento storico è il 700 perché il processo è sempre stato segreto, solo la pena era pubblica e spesso era la ghigliottina, oggi la giustizia è rovesciata, abbiamo un processo pubblico ma rimane segreta la pena. La libertà personale diventa il bene supremo quindi la pena è la privazione della libertà. Un momento importante nella logica del trattamento è dato dall’800 con le teorie di Lombroso, il delitto è una conseguenza delle anomalie dell’individuo, se qualcuno è delinque è perché è anormale, da quì inizia il positivismo giuridico importante perché si contrappone alla scuola classico liberale, l’idea è che le scienze sociali e quelle naturali costituiscono degli strumenti d’indagine sul delinquente. La scuola classica si interessa del reato, la condotta, le è indifferente il soggetto, con il positivismo giuridico l’attenzione si sposta sul soggetto, sul reo, questa persona va osservata e studiata e le sue tendenze anti sociali vanno curate. Nonostante nell’800 inizi questo positivismo il codice penale Zanardelli del 1889 e il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del 1891 non recepiscono questi indirizzi perché la pena nel codice Zanardelli è quella della correzione di emenda, è un mezzo che serve la pena alla riabilitazione morale del condannato attraverso la sua presa di coscienza dell’errore commesso nel delinquere. Questo comporta che il carcere non è fatto solo per punire ma anche per rigenerare lo spirito. Questo si traduce in alcune regole trattamentali: obbligo del lavoro, obbligo della partecipazione alle pratiche religiose, vige il silenzio e l’isolamento. Il regolamento carcerario realizza il trattamento progressivo o così detto irlandese, mentre si sconta la pena si passa da una cosa all’altra, la fase iniziale è il così detto regime cellulare puro, così detto sistema filadelfiano, condannato tenuto isolato in una cella, poi si passa al sistema aburtiano, vi è una segregazione di notte mentre durante il giorno è previsto l’obbligo del lavoro in silenzio. C’è un importante congresso criminologico nel 1911 a Colonia che spartì le acque, si auspicava che il detenuto fosse un soggetto dal studiare presso università, manicomi, carceri, scuole e così via. Gli elementi di stampo positivista, nell’ottica del trattamento emerge che per punire un individuo bisogna osservarne la personalità del condannato, questa osservazione va fatta per un mese dal cappellano, perchè va rigenerato lo spirito, va condotta dal medico che deve curare il male organico alla base del crimine, infine va poi condotta dal direttore. Con il codice del 30 e il regolamento del 31 osservazione e trattamento vengono ricollegati alla rigenerazione spirituale del condannato soggetto emarginato dalla società. La realtà è che le carceri sono luoghi di reclusione dove prevale la condizione afflittiva, la funzione retributiva della pena è quella prevalente. Abbiamo la IIGM e si ha un cambiamento nella percezione del trattamento del condannato, matura l’idea della risocializzazione, si afferma una vera e propria ideologia del trattamento che non è intesa solo come difesa dalla società, dal crimine, si puntano i fari sul diritto del reo, del condannato alla risocializzazione, al fine di evitare che questi ricada nel crimine. In questo contesto si pensa che il delitto sia il prodotto di alcuni fattori su cui si può incidere con il metodo delle scienze naturali, tutto questo si può realizzare tramite l’osservazione della personalità del condannato finalizzata a rilevare, a cogliere i fattori individuali e micro-sociali della condotta criminosa, classificando l’autore del reato e predisponendo un trattamento volto ad eliminare i fattori criminogeni. Diagnosi della personalità. Individualizzazione del trattamento e prognosi sul futuro comportamento.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.” Questo articolo è legato all’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario ultimo comma “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.” Art. 27 Regolamento penitenziario “Osservazione della personalità
_1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
Art. 28 Regolamento Penitenziario “Espletamento dell'osservazione della personalità
_1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
I contenuti del trattamento rieducativo, la considerazione iniziale è che il trattamento è un insieme di attività, dove gioca un ruolo di primo piano la qualità dei rapporti interpersonali. Sono fondamentali le persone che si incontrano e l’ambiente in cui si vive. E’ qualcosa di impalpabile il trattamento, è un insieme di informazioni. L’ordinamento fissa le coordinate legali del trattamento individualizzato. Questi elementi sono l’istruzione, il lavoro e la religione. Richiama il regolamento del 31. La legge Aggiunge le attività culturali e ricreative, le attività sportive, i rapporti con il mondo esterno ed in particolare con la famiglia. Questo si trova all’interno dell’art 15 dell’ordinamento penitenziario. Dice che [testo] Il fatto che ci sia scritto principalmente significa che si possono utilizzare anche delle strategie diverse. L’art 15 ultimo comma ammette gli imputati su loro richiesta a partecipare alle attività educative, culturali e ricreative, e a svolgere attività lavorative o professionali. La legge disciplina i singoli elementi del trattamento in norme ad hoc, specificatamente dedicate agli elementi del trattamento. La prima che andiamo a vedere è quella sull’istruzione, art 19 ordinamento penitenziario che disciplina l’istruzione. L’istruzione rispetto al 31 non è più obbligatoria. Che tipi di istruzione vengono disciplinati Art. Istruzione Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. É favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. Formazione culturale e professionale, ausilio di metodi adeguati alle condizioni dei soggetti. Ogni carcere deve avere la scuola dell’obbligo. Gli istituti penitenziari possono avere delle scuole di tipo secondario (comma 3). L’ultimo livello di istruzione che si può avere è quello universitario (comma4). Va incentivato lo studio per permettere la formazione delle persone. L’altra componente importante è la religione, anche la religione ha perso il connotato dell’obbligatorietà, la religione va riconosciuta perché è un diritto inviolabile ma non è obbligatoria. Figura del cappellano importante ma svincolata da compiti educativi. Art 26 Religione e pratiche di culto I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. Posso professare la religione, posso fare il catechismo e praticare il culto, è ammesso il culto cattolico, la prevalenza nel nostro stato è data alla religione cattolica. Negli istituti di pena si celebra la messa. Per le religioni stranieri devo chiedere il permesso.
afflittivo e deve essere remunerato. Il lavoro deve essere concepito nella sua essenza rieducativa. Gli obbiettivi del lavoro è quello di far acquisire delle competenze e una preparazione professionale che sia adeguata alle normale condizioni lavorative. Art 20 dell’ordinamento comma 2 e comma 5 Art. Lavoro 1.Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. 2.I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. 3.Nell’assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. 4.Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. 5.Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. 6.Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 7.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. 8.Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. 9.Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti
corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. 10.I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. 11.I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. 12.La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. 13.Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. 14.Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente. La maggior parte dei lavori sono all’interno del carcere ma non hanno nessuna connotazione, l’imbianchino, l’elettricista, lo spesino. Lavoro di bassa qualità, che offre lo stato ma senza una vera natura qualificativa. Poi esistono i lavori offerti dalle società o dalle cooperative sociali che possono essere all’interno o all’esterno del carcere. Possono esserci delle sedi esterne dove il detenuto che può uscire può andare. 17/10/ Esiste il lavoro dato dall’amministrazione penitenziario e quello erogato dagli enti esterni. Semilibertà o il beneficio del lavoro all’esterno disciplinato dall’art 21 dell’ordinamento penitenziario. Esiste un problema di come si parifica il lavoro in carcere rispetto a quello in esterno, problema della parificazione. All’inizio negli anni 70 vi erano delle differenze significative sempre nel 75 vi erano per altri versi delle analogie, ad esempio per quanto riguarda la parificazione dell’orario di lavoro e il diritto al riposo festivo, art 20 comma 17, era simile anche il riconoscimento previdenziale (pensioni) poi fin dall’origine son stati riconosciuti gli assegni familiari. Su altri aspetti invece la normativa penitenziaria era carente, lacunosa e su alcuni punti è intervenuta la corte costituzionale che ha colmato queste lacune: all’inizio vi era una trattenuta dei tre decimi della mercede (salario) perché venisse versato in un’apposita cassa di soccorso e assistenza delle vittime del delitto, norma dichiarata incostituzionale; non venivano riconosciute le ferie, anche questa disciplina è stata dichiarata incostituzionale. La morale è che il lavoro in carcere è sicuramente diverso però dal punto di vista del riconoscimento dei diritti vi è stata piano piano una parificazione. All’interno di questa tematica si pone la questione del lavoro all’esterno che è disciplinato dall’art 21 dell’ordinamento penitenziario, è un istituto che da la possibilità a chi è detenuto di uscire all’esterno per svolgere un’attività lavorativa nel mondo libero, con il trattamento di un normale dipendente sottoposto alle regole del diritto del lavoro.Questo istituto è importante perché ha dei limiti molto elastici, per andare in libertà si deve scontare della pena, invece il lavoro in esterno è peculiare. Art. Lavoro all'esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può