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1° lezione
La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 segna una svolta rispetto al passato, si tratta di una svolta ideologica, basata su ideali e idee ben precise. Tale riforma ha l’obiettivo di mettere al centro del sistema penitenziario il detenuto. Ma nonostante questa riforma, ancora oggi sono molte le situazioni in cui le esigenze di rispetto della figura del detenuto vengono meno, dunque vi è una sconnessione tra la realtà dei fatti e la riforma. L’idea della centralità del detenuto è l’opposto di quanto si affermava nel regime previgente. Quest’idea si è formata con la legge 354 del 1975, ma prima del 1975, le regole dell’ordinamento penitenziario erano regolamentate da una normativa fascista , che non prevedeva una legge sull’esecuzione penitenziaria ma un regolamento ministeriale, di rango inferiore rispetto alla legge. Il regolamento è stato in vigore fino al 1974, ma non poteva essere oggetto di giudizio di legittimità, perché nel 1931 vi fu una separazione tra la pena che dovrebbe essere quella che vuole la costituzione con un regolamento del periodo autoritario. Secondo tale regolamento il detenuto non ha dignità e non ha diritti, dunque l’intero regolamento regola l’organizzazione penitenziaria e le esigenze della pubblica amministrazione e prevale l’idea della disciplina e dell’ordine. Ma tutto cambia nel 1975 quando viene addotta una legge che fu sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, che mette al centro il detenuto. Questo cambiamento implica il fatto che, disciplinando l’ordinamento penitenziario con una legge formale la Corte Costituzionale può intervenire per definire quando le regole contenute in questo ordinamento sono contrastanti con i diritti e le garanzie riconosciuti dalla Costituzione, mentre prima questo non poteva succedere in quanto il regolamento non poteva essere sottoposto al controllo della Corte. L’articolo 4 riguarda i diritti del detenuto , afferma che i detenuti e gli internati esercitano personalmente i loro diritti derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale, quindi nonostante il detenuto sia nelle mani dello stato, può beneficiare di alcuni diritti. L’idea che il detenuto diventa il protagonista dell’ordinamento penitenziario è legata al fatto che nel 1975 si abbandona l’idea di una pena afflittiva mortificante nei confronti del condannato, il quale non è più visto come un oggetto da isolare dalla società e da custodire in quanto pericoloso, ma si passa ad una concezione secondo cui si deve ricercare, in ogni detenuto, una risorsa da valorizzare e su cui investire. Quindi non si vuole più una depersonalizzazione del condannato, ma la legge vuole una valorizzazione della personalità del detenuto e vuole sfruttare le risorse che ha da offrire, così che possa essere riadattato socialmente e reinserito nella società. La base è di tenere fermo il principio secondo cui il detenuto è un uomo di cui si deve rispettare la dignità, che deve essere destinatario di un’attività che gli permetta di rientrare nella società e non delinquere più. L’idea dell’ordinamento penitenziario del 1975 era quella di neutralizzare la concezione del carcere visto come luogo di neutralizzazione della persona e di basarsi su un’idea dove per detenuto si intende un uomo che deve essere destinatario di attenzioni. Non ci deve essere un annullamento dell’individuo, ma una valorizzazione delle sue potenzialità. 2° lezione Una delle norme principali dell’ ordinamento penitenziario è l’ articolo 1 , si tratta di una norma bandiera , perché riassume tutte le regole che orientano l’ordinamento penitenziario, è una sorta di contratto che lo Stato assume nei confronti del detenuto.
Questo articolo afferma che il protagonista dell’ordinamento penitenziario è il detenuto , ma ci avverte che non devono essere messe in secondo piano le esigenze di mantenimento della disciplina e della sicurezza collettiva. Tale articolo ha un suo riferimento nella Costituzione e in ambito sovranazionale e in particolare europeo, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Tra le fonti usate dal legislatore per realizzare questo ordinamento, rientrano norme di carattere internazionale tra cui la Raccomandazione R del 2006. L’ articolo 1 asserisce che: ‘Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità , senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva’. Trattamento perché il detenuto va trattato. Vi sono 9 regole penitenziarie europee :
L’idea di delinquente si riferisce al fatto che il soggetto che delinque ha dei deficit, ovvero può essere nato in un determinato posto oppure non ha avuto i mezzi per studiare. Quindi il carcere è utile per concedere a queste persone i mezzi per la loro rieducazione. Nell’interpretazione delle leggi, la Corte Costituzionale afferma che rieducare significa risocializzare l’individuo, dunque tale anche se non condivide le regole del vivere sociale, imparerà ad accettarle. Inoltre, non è chiesto il pentimento del condannato, ma basta che esso venga rieducato. Il trattamento rieducativo consiste in un complesso di attività, di misure e di interventi di cui è destinatario il condannato nel corso di esecuzione della pena. È un obbligo per lo stato perché lo prevede la costituzione, dove lo stato deve offrire gli strumenti e le risorse per svolgere le attività per il recupero della persona condannata. Il condannato non ha l’obbligo ad aderire all’offerta trattamentale del carcere (cioè quella rieducativa), ma è una libera scelta del condannato. Sul rispetto dell’umanità, colleghiamo l’ articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo , il quale afferma che: ” Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”. Tale articolo non può essere mai derogato, ma deve essere sempre rispettato da tutti i paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa e può essere attivata mediante ricorso individuale. La CEDU è la convenzione più importante del Consiglio d’Europa, che prevede l’istituzione di un giudice. La CEDU oltre a riconosce una serie di garanzie e diritti, si occupa della responsabilità degli stati. La CEDU nasce come una carta di stampo liberale, venne adottata dopo la seconda guerra mondiale, periodo di violenza, soprusi, di guerra, per questo la CEDU è fondata sul rispetto dei diritti umani. L’ ordine di astensione (“non fare”, “astenersi dal”) che consiste nel non tenere condotte contrarie all’articolo 3, è rivolto al legislatore, ai governanti, ai giudici, al PM e all’amministrazione penitenziaria. Ma nell’evoluzione della giurisprudenza della CEDU, la Corte non si limita a dire che gli stati si devono astenere dal tenere determinate condotte, ma tali hanno anche obblighi positivi , che sono di due tipi: prevenire la violazione dell’articolo 3, adottando misure che siano in grado di evitare tali violazioni dei diritti umani da parte dello stato e nel caso in cui in uno stato del Consiglio d’Europa vi sia stata una violazione dei diritti umani, tali devono perseguire e punire in maniera esemplare quella violazione. Verrà punito lo Stato e non il cittadino. La Corte si è accorta che questa tutela è minima e ha introdotto degli obblighi positivi , ovvero gli stati devono fare in modo che non vi siano violazioni dei diritti umani, quindi deve agire ex ante. Esempio : Perquisizione in una scuola, dove ci sono 30 persone che dormono e abbiamo 50 poliziotti che devono entrare. Come possono entrare all’interno dell’istituto? Il tutto verrà stabilito ex ante, in modo tale da prevenire per lo stato la violazione dei diritti umani. Poi c’è un obbligo positivo che opera ex post , quindi una volta che c’è stata la violazione, è lo stato stesso che ha l’obbligo di individuare i colpevoli della violazione. Vi sono obblighi positivi che operano a valle → quando vi è una sola violazione dei diritti fondamentali è necessario svolgere un’indagine effettiva che porti all’individuazione dei colpevoli e alla loro punizione, che deve essere effettiva ovvero reale. Le indagini:
Poi il procedimento va in cassazione e conferma i procedimenti precedenti. Dunque, un agente fu destituito dal servizio, ma fu reintegrato nel 2013, a seguito della sentenza della Corte di cassazione dell’ luglio 2013 che sospese l’esecutività della sentenza del Tribunale di Asti, un altro agente fu destituito dal servizio, un altro fu sospeso dal servizio per un periodo di quattro mesi e l’ultimo per sei mesi. Ma secondo un rapporto fornito dal Governo , emesso dal Direttore del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in data 12 ottobre 2015, i quattro agenti di custodia non furono sospesi dal servizio (sospensione precauzionale dal servizio) nel corso delle indagini o del processo. Vi è una seconda parte di questa ‘motivazione in fatto’ , dove la Corte europea dei diritti dell’uomo richiama il diritto e come viene applicato all’interno degli stati convenuti di fronte alla corte di Strasburgo. Questa vicenda è passata in giudicato e una norma penale non può mai agire in maniera retroattiva.
Nella seconda parte in diritto, vengono affrontate le questioni preliminari , che attengono ai profili di ammissibilità del ricorso. La Corte non spende nessuna parola dal punto di vista della ricevibilità. A) Ammissibilità del ricorso: Quando si presenta un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità. Tra questi abbiamo che devi proclamarti vittima della violazione di uno dei principi riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, senza tale requisito il ricorso è inammissibile, e non devono essere passati più di 6 mesi dalla violazione del principio convenzionale. B) Merito: Superata la fase dell’ammissibilità, si va nel merito, in cui si ribadisce quanto sostenuto nel ricorso. Bisogna controllare se c’è una violazione sostanziale dell’articolo 3 della CEDU , il quale disciplina e differenza tre condotte, dove la più grave è la tortura, ma bisogna verificare se si tratta di una tortura o di una pena disumana e degradante e se si raggiunge la soglia minima di gravità per poter applicare tale articolo. Siamo di fronte ad un trattamento degradante quando, la persona vittima del trattamento, subisce uno stato di umiliazione. Mentre il trattamento disumano implica una forma di sofferenza fisica acuta. La tortura entra in gioco quando accanto a questa sofferenza fisica acuta si accompagna uno scopo ulteriore (es. ottenere confessioni). In questa vicenda ci troviamo davanti a una forma di tortura, quindi l’Italia viene condannata per aver violato l’art 3. Ma nel 20 04, ovvero l’epoca delle vicende, questa tipologia di delitto non era prevista dal nostro ordinamento, in quanto nel 1984 ci fu una ratifica contro il delitto di tortura. Quindi, la Corte deve verificare se lo Stato italiano ha rispettato o ha violato l’obbligo contenuto negli articoli 1 e 3 della Convenzione. Questa sentenza sottintende che quanto contenuto nell’ articolo 1 dell’ordinamento penitenziario e nella Costituzione non sono solo parole, ma sono norme che devono essere attuate nella realtà dei fatti. 4° lezione Chiamata in correità : Con l’espressione chiamata in reità o in correità si intende il caso in cui una persona cui non possa riconoscersi la qualità di testimone, ma quella di coimputato, imputato di reato connesso o collegato o testimone assistito, accusi altri della commissione di un fatto di reato. Se la Corte europea si limitasse a verificare se c’è una violazione dell’aspetto sostanziale molte vicende non potrebbero essere sottoposte all’attenzione di quest’ultima. Ma la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha previsto che gli Stati non hanno solo un obbligo negativo di astenersi dalla tortura, ma devono prevenire
tali situazioni. Oggi, nonostante l’introduzione del delitto di tortura, vengono ancora tenute condotte gravi all’interno del nostro ordinamento. Il ritardo nell’introduzione del delitto di tortura viene giustificato dallo Stato italiano dal fatto che l’arsenale di delitti previsti dal nostro ordinamento era già idoneo a comprendere e punire il delitto di tortura. La dimostrazione della falsità di questa tesi è legata al fatto che abbiamo molte sentenze contro l’Italia in cui si riscontra che questa credenza non è vera e c’è bisogno di un delitto che vada a punire queste situazioni di maggior gravità che necessitano pene più gravi e tempi di prescrizione più lunghi. La Convenzione internazionale qualifica il delitto di tortura come un delitto commesso da un pubblico ufficiale e non come un reato commesso da un cittadino comune. Ma il nostro ordinamento ha reso tale delitto un delitto punibile indipendentemente dal soggetto che lo ha commesso. Inoltre, la legge italiana pone un’aggravate quando la tortura viene commessa da un pubblico ufficiale. Il problema legato a questa configurazione del delitto, è legata al fatto che queste circostanze aggravanti potrebbero essere coinvolte in un giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del reato. Questo potrebbe avere un effetto negativo, in quanto un comportamento grave potrebbe rimanere impunito o punito con una pena irrisoria.
conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento devono essere camere dotate di uno o più posti. Deve essere impiegata cura nella scelta dei soggetti da collocare in camere a più posti. Ma agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto, a meno che la particolare situazione dell'istituto non lo consenta. Inoltre, ciascun detenuto deve avere un adeguato corredo per il proprio letto.’
- L’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario in tema di reclami , il quale prevede che: ‘I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto penitenziario, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministro della Giustizia, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.’ - L ’ articolo 69 che ha ad oggetto le competenze del magistrato (colui che mette in libertà il detenuto) e afferma: ‘ Il magistrato di sorveglianza ha il potere di controllare l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena, di prospettare al Ministro della Giustizia le esigenze dei vari servizi, con riguardo all’attuazione del trattamento rieducativo delle persone detenute. Esercita la vigilanza diretta volta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. Può impartire disposizioni dirette ad eliminare le violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il giudice decide sul reclamo con ordinanza impugnabile solo per cassazione.’
Mentre, con la legge n.199 del 2010, furono adottate delle disposizioni straordinarie in materia di esecuzione delle pene , prevedeva che: ‘L a pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua della pena, poteva essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo di accoglienza, pubblico o privato, salvo nei casi di delitti gravi .” Lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato 2 volte. Nel 2012 le carceri italiane accoglievano 66. detenuti, ossia un tasso di sovraffollamento del 148%. Oggi le percentuali sono leggermente inferiori. ➢ TESTI INTERNAZIONALI PERTINENTI: ‘ Le parti pertinenti dei rapporti generali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT/Inf (92) 3), il quale ha il compito di svolgere verifiche sul rispetto dei diritti umani dei vari stati che appartengono al Consiglio d’Europa, è formulato così: Il sovraffollamento è una questione attinente al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente e la qualità della vita si abbassa, se ci si fa carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato. Il livello di sovraffollamento in un carcere potrebbe essere tale da essere inumano o degradante da un punto di vista fisico. Un programma di attività (lavoro, istruzione, sport) è importante per il benessere dei detenuti. Questo vale per tutti gli istituti, sia per i condannati che per gli imputati. Il CPT ha notato che le attività nelle case circondariali sono limitate. Il CPT ritiene che bisogna assicurare ai detenuti, in attesa di giudizio, la possibilità di trascorrere parte del giorno fuori dalle celle, svolgendo attività significative di varia natura. Deve essere concessa a tutti i detenuti, senza eccezioni, almeno un’ora di esercizio all’aria aperta ogni giorno, tale è accettata come tutela fondamentale. È essenziale un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene.’ Secondo il settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10) : ‘ Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò la Raccomandazione Rec (99)22 riguardante il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria, i quali costituiscono una sfida per le amministrazioni penitenziarie e per l'intero sistema della giustizia penale, sia in termini di diritti umani che di gestione efficace degli istituti penitenziari. Quindi si raccomanda ai governi degli Stati membri di prendere tutte le misure appropriate in sede di revisione della loro legislazione e della loro prassi, relative al sovraffollamento delle carceri e all'inflazione carceraria.’
Il carcere, il quale priva il condannato della sua libertà personale, deve essere un’eccezione applicabile solo nei casi più gravi. L’ ampliamento del parco penitenziario è una misura eccezionale, perché non è adatta a risolvere il problema del sovraffollamento. Bisogna disporre un insieme di sanzioni che operino all’interno della comunità, graduate in termini di gravità, e sarà necessario motivare i procuratori e i giudici a farvi ricorso nel modo più ampio possibile. Gli Stati dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l'applicazione di pene privative della libertà. Al fine di concepire un'azione coerente contro il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria, dovrebbe essere condotta un'analisi dettagliata dei principali fattori che contribuiscono a questi fenomeni. Tale analisi dovrebbe riguardare le categorie di reati che possono comportare lunghe pene detentive, le priorità in materia di lotta alla criminalità e le preoccupazioni del pubblico. ➢ MISURE DA APPLICARE PRIMA DEL PROCESSO PENALE (IMPUTATI): Bisogna avere discrezionalità nell’azione penale e usare i procedimenti speciali , che portino velocemente ad applicare una sentenza definitiva.
La Corte ricorda che una decisione favorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di vittima solo quando le autorità nazionali abbiano riconosciuto la violazione della Convenzione e vi abbiano rimediato. I ricorrenti lamentano di essere stati detenuti nelle carceri in condizioni contrarie alla Convenzione per lunghi periodi. Ma è vero che, dopo la presentazione dei rispettivi ricorsi, gli interessati sono stati scarcerati o trasferiti in altri istituti penitenziari, ma non si può ritenere che, con ciò, le autorità interne abbiano riconosciuto le violazioni denunciate dai ricorrenti e poi riparato il danno che essi avrebbero potuto subire a causa delle situazioni descritte nei loro ricorsi. La Corte conclude che tutti i ricorrenti possono ancora sostenere di essere vittime di una violazione dei loro diritti sanciti dall’articolo 3 della Convenzione.’ Dal 2013 non ci sono state più condanne del sovraffollamento in Italia, ma dopo questa sentenza, è stato introdotto un istituto ovvero l’articolo 35 ter , dove i detenuti chiedono un risarcimento del danno o la possibilità di scontare la pena, quando sono in sovraffollamento.
Inoltre, i ricorrenti denunciano l’esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda negli istituti di Busto Arsizio e di Piacenza e i ricorrenti di Piacenza lamentano la presenza alle finestre delle celle, di sbarre metalliche, che impediscono all’aria e alla luce di entrare nei locali. Il Governo si oppone agli argomenti dei ricorrenti, sostenendo che le condizioni detentive denunciate dagli interessati non raggiungono la soglia minima di gravità richiesta dall’articolo 3 della Convenzione.’
A seguito di questa sentenza, l’Italia ha adottato delle soluzioni volte a risolvere il problema del sovraffollamento. Inoltre, la Corte fornisce tale sentenza pilota per far sì che lo Stato trovi una soluzione interna , per evitare che i cittadini chiamino in causa la Corte stessa. La Corte asserisce che: ‘La Corte ha accertato che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda solo i casi dei ricorrenti, ma emerge chiaramente dai dati statistici, i quali rilevano che, la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma deriva da un problema sistemico , che risulta da un malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano , che ha interessato e può interessare ancora molte persone. Il carattere strutturale del problema, è confermato dal fatto che, centinaia di ricorsi sono stati proposti contro l’Italia per sollevare il problema di compatibilità con l’art. 3 della Convenzione. Ma la corte osserva che, recentemente, lo Stato italiano ha adottato misure che possono contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento e le sue conseguenze. Tuttavia, il tasso nazionale di sovraffollamento continua ad essere molto elevato.’ La Corte Europea Dei Diritti Umani fornisce allo stato italiano delle linee guida per ridurre il sovraffollamento e rammenta che uno stato deve seguire le direttive previste per i casi di sovraffollamento (CPT). Per questo motivo la sentenza asserisce che: ‘La corte, in questo contesto, rammenta le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che invitano gli Stati ad esortare i procuratori e i giudici a ridurre al minimo il ricorso alla carcerazione, diminuendo l’uso della custodia cautelare in carcere e favorendo misure alternative alla detenzione, al fine di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria. Quanto alle vie di ricorso interne, per far fronte al problema sistemico in materia di condizioni detentive, i rimedi preventivi e compensativi devono coesistere in modo complementare.’ A seguito di questa sentenza, la Corte ritiene che l’Italia debba adottare una soluzione per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, introducendo degli strumenti interni di rimedio, per tutelare i detenuti in una situazione di sovraffollamento. Infatti, la Corte ha previsto l’adozione dell’ articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario che asserisce che: ‘Quando il pregiudizio dell'articolo 69, consiste per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione (per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), su istanza presentata dal detenuto, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari a un giorno per ogni dieci giorni durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,0 0 per ciascuna giornata nella quale ha subito il pregiudizio.’ Questa norma fa in modo che il magistrato tenga conto, nel verificare se c’è stato o meno il sovraffollamento, quello che la Corte Europea ritiene in riferimento a questo aspetto.
L’idea di trattamento , ovvero un complesso di interventi che si svolgono ai fini della rieducazione e della risocializzazione, è vincolata all’evolversi delle teorie sulla pena e delle sue funzioni , intesa come pena che deve correggere il comportamento deviante di una persona. Il trattamento che pratichiamo oggi non è lo stesso che si praticava anni fa, perché nel tempo il trattamento penitenziario si è basato su ideologie diverse, che dipendevano dal modo di concepire l’esecuzione della pena.
Questa è l’idea alla base della riforma del 1975. Tale ordinamento è moderno per l’epoca in cui è stato redatto, ma presenta limiti e punti critici. I punti di debolezza sono:
L’ articolo 1 dell’ordinamento penitenziario : ‘Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.’ Questa parte della norma si riferisce al trattamento individualizzato. Infine l’articolo asserisce che: ‘ Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva’. Agli imputati, presunti innocenti, non può essere applicato un trattamento individualizzato , ma può essere autorizzato a svolgere attività che sono previste per il condannato. Questa disciplina presenta una difficoltà pratica, perché gli imputati stanno in carcere per molto tempo e quando la loro condanna diventa definitiva hanno già scontato parte della loro pena, senza aver eseguito nessun trattamento rieducativo. 6° lezione
Il trattamento individualizzato ha una fonte all’interno degli articoli 13 e 15 dell’ordinamento penitenziario e anche all’ articolo 27 del regolamento penitenziario. Questo trattamento si basa su 3 momenti :
- Osservazione della personalità del condannato; - Accertamento dei suoi deficit e delle sue carenze; - Elaborazione di un programma di intervento. Questo procedimento si caratterizza per avere una durata, una documentazione della attività e diversi soggetti che vengono coinvolti. Tra i soggetti coinvolti abbiamo l’ oggetto del trattamento individualizzato: L’ articolo 13 comma 2 : ‘Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento’. L’ articolo 27 comma 1: ‘L’osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione’. La differenza tra questi due articoli è che nell’articolo 27 si fa riferimento all’ eventualità delle carenze che invece non è indicato nell’articolo 13. L’idea è che l’ordinamento penitenziario risponde alle esigenze di un individuo che ha avuto delle carenze tali da spingerlo a commettere un reato, mentre secondo il regolamento non è detto che queste carenze siano presenti. Il comma 2 dell’articolo 2 7 prevede un momento iniziale dell’osservazione, svolta con la collaborazione del condannato, che è volto a rilevare gli elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato entro nove mesi. Il comma 3 : ‘Nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l’esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.’ Per quanto riguarda l’osservazione scientifica della personalità viene utilizzato un approccio medico o vengono seguiti degli atteggiamenti tecnici, ma il trattamento si può sviluppare liberamente. Un aspetto iniziale lo troviamo nell’ art. 27 comma 1: ‘ Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.’ L’osservazione scientifica inizia con un incontro con i soggetti che si occupano dell’osservazione, nel quale il condannato svolgerà una riflessione sulla commissione del delitto e sulle motivazioni che lo hanno spinto a delinquere. È fondamentale per l’educatore conoscere la storia criminale di un soggetto per poi cominciare a parlare con il detenuto, ma è una fase complessa , perché il compito dell’osservazione è di far prendere consapevolezza al criminale che il suo delitto ha modificato la vita delle persone che sono rimaste coinvolte in quel fatto. Il trattamento individualizzato non viene eseguito nei confronti di un solo detenuto, può riguardare un insieme di detenuti, in quanto “individualizzato” significa che si piega alle esigenze del condannato, ma può passare anche attraverso esperienze di gruppo. L’ articolo 28 del regolamento penitenziario : ‘ L’osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza .’ L’attività trattamentale si svolge all’interno del carcere. Il comma 2 non ha mai avuto attuazione pratica, il quale prevede la possibilità di creare centri di osservazioni speciali , dove seguire le persone condannate: ‘ Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.’