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Diritto penitenziario
Nel 1975, esiti di processo di riflessione che dura da oltre 100 anni, cambia la concezione del detenuto, che diventa protagonista del mondo carcere, tutto dovrebbe girare intorno a lui. Ci sono ancora situazioni dove l’esistenza di rispetto della dignità del detenuto viene meno, c’è un distaccamento/dissociazione tra la legge del 75 e la realtà. Questa dissociazione emerge dalle sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo. L’ art 1 o.p. è un articolo importante che va conosciuto perché è una norma bandiera, riassume tutte le regole che orientano l’ordinamento penitenziario, è una sorta di impegno dello stato nei confronti della persona privata della sua libertà personale. La peculiarità è che il protagonista è il detenuto, non e mai stato così, prima di questa legge (154/1975) la disciplina di ordinamento penitenziario era contenuto in un regolamento, ossia in una fonte che non ha lo stesso rango della legge: il legislatore disciplina attraverso il parlamento la materia penitenziaria
- Prima del 1975 in caso di maltrattamenti agli occhi della corte europea regolamento o legge non fa chissà che differenza, ma un regolamento non può essere sindacato dalla corte costituzionale e quindi al corte può dire quando le regole sono contrastanti con diritti e garanzie della costituzione.
- Il regolamento penitenziario era degli anni '30→ teoria retributiva (≠ art 27 Cost.)
- Legge 1975: detenuto al centro + permette alla corte costituzionale di fare controlli sulle scelte de legislatore. Il detenuto diventa il protagonista dell’ordinamento penitenziario Negli anni 70 si è persa l’idea di pensa afflittiva mortificante e che tende alla depersonalizzazione del condannato. L’idea del 75 è che nei confronti di qualunque detenuto va cercata una risorsa su cui investire,davalorizzare. Il carcere è un luogo di neutralizzazione dell’individuo,dove ogni cosa è vincolata al permesso di qualche. L’idea del 75 è di sgretolare l’infantilizzazione del soggetto, il detenuto è un uomo e quindi destinatario di attenzioni, di attività, l’idea è di valorizzare l’individuo ma il punto fermo delle realtà è che il carcere è istituzione che neutralizza l’individuo anche per motivi di sicurezza. → Vicenda maltrattamenti carcere di Asti Articolo 1 o.p. – trattamento e rieducazione
- Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
- Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
- Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
- Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
- Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
- I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
- Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
- Il carcere non deve essere discriminatorio e deve fare sì che le persone possano seguire modelli che tendino alla risocializzazione (ad esempio) affinché non delinqui più in quanto già nel contesto
- I commi 4 e 5: l’articolo 1 mette il focus sul detenuto, ma avverte anche che non vanno persi di vista gli aspetti disciplinari e di sicurezza in quanto si tratta di soggetti in carcere → doppia anima del diritto penitenziario
- Trattamenti: insegnamento, lavoro, religione a cui si abbinano misure di contenimento della pericolosità (regimi ostativi, massima sicurezza)
Le persone detenute di cui si occupa l’ordinamento penitenziario sono di due tipi (oltre agli infermi di mente), ossia imputati e condannati dove questi ultimi sono stati condannati attraverso una sentenza che è diventata definitiva, quindi il condannato è colui nei cui confronti una sentenza passa in giudicato (esaurimento dei gradi di giudizio, trascorrimento del tempo per presentare impugnazione e la sentenza diventa definitiva). L’imputato è in carcere perché sotto custodia (cautelare)come da art 1 o.p. in funzione della presunzione di innocenza ( art 27 comma 2 Cost. ). La posizione del condannato è diversa da quella dell’imputatonei cui confronti non c’èuna non colpevolezza passata in giudicato. L’imputato è presunto innocente per cui è in carcere in base a gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e commissione di reati) per cui l’ordinamento deve riconoscere la le peculiarità che riguarda l’imputato rispetto al condannato. L’ordinamento penitenziario riconosce che nel carcere possono esserci condannati e imputati e per loro vale ancora la presunzione di innocenza. Per cui nella legge di ordinamento penitenziario, con la parola “detenuto” ci si riferisce a entrambi mente per differenziarsi usa la parola condannato/imputato. Nel carcere ci sono quindi tipologie di persone diverse con esigente diverse in quanto il condannato è un soggetto da rieducare (art 27Cost.). L’imputato non va rieducato in quanto non è stato condannato, è in carcere per esigenze cautelari. Il trattamento individualizzato può riguardare solo il condannato, non l’imputato, che è un soggetto in carcere per impedire la sua fuga. In una casa circondariale (imputati → San Vittore: c’è la sartoria dove si cuciono costumi per la scala, attività che poco si piega al lavoro), a differenza di quella di reclusione (Bollate/Opera), non ci sono spazi per lavorare. Nella realtà milanese imputati e condannati sono separati quindi. L’ art 1 o.p. che e stato modificato nel 2018 aggiungendo espressione, ha un suo riferimento in normative di tipo internazionale e nella costituzione, non è frutto di arbitrio o legislatore garantista, si è appoggiato su fonti di soft law e alla costituzione. Queste fonti sono ordinamento penitenziario, regolamento penitenziario (che attua la legge) e istanze europee del consiglio d’Europa che ha elaborato da raccomandazioni come la r-2006 ad esempio. L’ordinamento penitenziario cerca di dare attuazione a quanto scritto in costituzione (art 27 comma 3). Articolo 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
- Emerge da questo articolo un aspetto positivo e negativo cioè due norme di condotta, l’aspetto negativo è che le pene devono essere umane mentre il positivo è che deve tendere alla rieducazione.
- Le pene non la pena: la pena non è la detenzione, il costituente usa il plurale per cui possono esserci pene diverse dalla detentiva come l’affidamento in prova ai servizi sociali.
- Le funzioni della pena sono la prevenzione (generale e speciale), difesa sociale e retributiva. Di queste funzioni l’unica che emerge È la rieducazione (tende →aspirazione)→ i costituenti possono essere stati in carcere o al confino e quindi ne sono stati influenzati (La pena non deve essere disumana) → scritti di Gramsci
- La pena deve essere utile e quindi si dice che debba rieducare. L’idea sottintesa alla rieducazione è di dare alla persona strumenti per non delinquere; inoltresottintende un delinquente cresciuto in contesti degradanti e senza mezzi adeguati.
- La corte costituzionale nel tempo ha detto che rieducare significa risocializzare, perdendo il connotato pedagogico. Deve essere un soggetto che pur non condividendo le regole del vivere sociale, accetta tali regole. Non è chiesto il pentimento del condannato, basta che venga rieducato.
- La legge di ordinamento penitenziario attua quanto scritto in costituzione. Sul fatto che la pena non debba essere disumana si collega l’art 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo che proibisce la tortura e i trattamenti disumani e denigranti e non può essere mai derogato. Art. 3 CEDU – proibizione della tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Aspetto sostanziale: l’art 3 prevede aspetto negativo e positivo → la corte verifica se effettivamente ha violato l’art 3. Siccome mancano le prove la corte potrebbe dire che non c’è violazione di aspetto sostanziale, ma visto che l’Italia non ha fatto inchiesta efficacia e tempestiva può essere condannata sotto il profilo procedurale.La corte dirà che queste condotte implicano una violazione dei diritti umani; sotto il profilo sostanziale la corte dovrà discriminare cos’è il trattamento disumano e cos’è il trattamento degradante (distinto anche dalla tortura, che è il trattamento più grave, nella decennale giurisprudenza). Nella violazione sostanziale bisogna raggiungere una soglia minima e poi l’art 3 distingue tre tipi. Lo stato ha svolto indagini per acclarare la responsabilità penale dei responsabili, i fatti sono pacifici. Una persona che è detenuta, come in una scuola, è affidata allo stato, è una situazione di vulnerabilità che viene vissuta dal detenuto. Sicuramente si tratta di un trattamento disumano ma anche svolto in modo predeterminati. Il trattamento sommato al finalismo integra la tortura equindi la violazione dell’art 3. Continuando con la sentenza, emerge la violazione dell’art 3: se la corte si limitare a vedere la violazione dell’aspetto sostanziale, la corte non sarebbe in grado di accettare la violazione (magari viene insabbiata della documentazione) per cui la corte edu gli stati non hanno solo obbligo negativo ma devono anche darsi da fare per prevenire violazioni del dettato costituzionale. I ricorrenti lamentano una pena insufficiente a causa della prescrizione del reato. I ricorrenti sostengono che siccome all’epoca non esisteva il delitto di fortuna né pena adeguato,lo stato non ha adottato tute le misere necessarie per impedire che la vicenda si realizzasse. La corte deve verificare se la lamentela de ricorrenti è ricevibile, si tratta di una condotta ricevibile. I ricorrenti portano quindi le loro motivazioni nel merito. La giustificazione del ritardo nell’introduzione del reato di tortura è che il ventaglio di delitti previsti dal codice Rocco era idoneo a prevedere il reato di tortura sommato al fatto che si tratta di episodi che difficilmente si verificano. Tuttavia consono tante sentenze dove si riscontra che questa credenza non è vera perde le visioni personali, abuso di personalità hanno pene basse e si prescrivono velocemente.Il governo cerca di difendersi sostenendo le sue tesi. Valutazione della corte: obbligo positivo ed post, si guarda se l’Italia ha rispettato obbligo positivo dell’art 3. La corte applica i principi generali al caso di specie. La convenzione internazionale contro la tortura lo qualifica come commesso solo da un pubblico ufficiale mentre per il diritto italiano può essere commesso da chiunque (è configurato come un delitto comune) e pone un’aggravante se commesso da pubblico ufficiale (si rientra nella fattispecie internazionale del reato proprio); tale configurazione è stato pesantemente criticato perché se si tratta di un’aggravante si commisura con le attenuanti attraverso il bilanciamento. Insieme all’art 1 o.p. ci sono dritti fondamentali che derivano dal regolamento europeo. L’art 27 Cost. ha aspettonegativo e positivo. La pena disumana è tutelata anche a livello di consiglio d’Europa e spesso porta a sentenze (in quanto il carcere è struttura totalizzante e porta all’infantilizzazione). Evoluzione storica dell’idea del trattamento: il trattamento serve per rieducare ma il trattamento scritto nella legge di ordinamento penitenziario non è sempre stato così, è stato soggetto a ideologie diverse a seconda dea funzione della pena (retributiva etc). Il trattamento oggi è sia categoria generale (regole convivere, vitto e sopravitto, grandezza della) e individualizzato (deriva dalla analisi del detenuto condannato). Il sovraffollamento incide sul trattamento (sent. Torreggiani) in quanto risulta impossibile seguire il detenuto come dovrebbe (non ha lavoro né studio). EVOLUZIONE STORICA DEL TRATTAMENTO L’idea di trattamento è strettamente vincolata alla concezione , o meglio all’evolversi delle teorie, intorno alla pena intesa come pena che deve correggere il comportamento di una persona deviante (pena correggiante). L’idea del trattamento, semplificando, ha un punto di partenza intorno alla fine del 1800, in particolare l’idea di Lombroso per il quale il delitto non è altro che la conseguenza di anomalie dell’individuo. Queste teorie lombrosiane danno inizio, dal punto di vista scientifico, a un indirizzo criminologico di stampo positivista in contrapposizione alla c.d. scuola classica. La peculiarità del metodo lombrosiano è che usa strumenti delle scienze naturali e della sociologia per studiare il criminale. Rispetto alla scuola classica l’attenzione dello studioso si sposta dal delitto (componente oggettiva) alla persona del reo (si sposta sull’individuo che ha commesso il delitto) al fine di osservarlo e per individuare le
sue tendenze antisociali per curare questo individuo, staccandolo dalla società. Da fine otto100 c’è uno spostamento dell’asse di osservazione (personalità). Nel 1889 viene adottato il codice penale Zanardelli e annesso viene anche adottato un regolamento penitenziario per gli stabilimenti carcerari. In questa cornice la legge dello stato italiano non segue gli orientamenti di matrice positivista ma si rifà alla scuola classica del diritto , per cui il carcere deve correggere e la persona si deve emendare (prendere conoscenza del proprio errore commesso nel delinquere). In questa cornice dello Zanardelli il carcere serve per punire ma anche per rigenerarsi (riscattarsi rispetto a una precedente azione delittuosa). Secondo questa concezione, diversa dal positivismo (che osserva), si rigenera attraverso lavoro , pratiche religiose , isolamento e il silenzio ; in particolare,come esecuzione della pena, viene seguito un trattamento progressivo (o di tipo irlandese) che consiste nel fatto che una persona nelle fasi iniziali della pena vive in un regime cellulare puro , passando qualora la sua condotta sia adeguata nel corso di esecuzione della pena, a un regime più mite, meno afflittivo, dove vi è segregazione notturna (non può avere contato con altri) mentre di giorno è costretto lavorare in comunità (quindi con altri condannato) con obbligo di silenzio. Dipende da gravità pena, entità (e quindi durata) e dalla condotta del reo (se la persona si adatta al modello trattamentale passa da un modello all’altro). I due trattamenti estremi nello Zanardelli hanno firmamento nelle prime prigioni nati negli Stati Uniti della prima guerra quando gli stati uniti si sono liberati dall’impero britannico (gli inglesi esiliavano i condannati nel Commonwealth). Quando gli stati uniti diventano autonomi hanno il problema di dove tenere i condannati (alcuni venivano dall’ intelligentia ) si fonda una prigione in Filadelfia con l’idea che il detenuto deve stare da solo al silenzio e pregare ( sistema filadelfiano simile al sistema cellulare puro). Parallelamente a New York si forma il sistema auberniano dove la persona è isolata di notte edurante il giorno lavoro duramente anche per contribuire al mantenimento della struttura penitenziaria. Tocqueville, il carcere e la democrazia: anche la Francia ha il problema di rinnovare la pena e quindi manca Tocqueville negli Stati Uniti a studiare il sistema penitenziario statunitense e poi stabilirlo in Francia. In questa cornice c’è il sistema benthaniano. Il codice successivo è il codice Rocco (1930) ed è il codice che abbiamo ancora in vigore. All’interno di questo codice penale le misure di sicurezza vedono un doppio binario perché il codice risente di un influsso positivista quando ilconvegno di Colonia di inizio secolo. Nel 1931 il trattamento si focalizza sull’osservazionedella personalità del condannato che si dovrebbe trovare in condizione di isolamento. Questa osservazione della personalità del condannato è svolta dal cappellano che ha il compito di rigenerare lo spirito del condannato, vi è l’ assistenza di un medico e vi è il ruolo dominante del direttore del carcere che deve prendersi cura delle progressioni trattamentali del condannato affinché la pena porti all’emenda del condannato. Anche nel 1930 si considera come indispensabile un trattamento. In realtà il sistema carcerario negli anni ‘30 è un carcere duro, fondato su una pena afflittiva e retributiva. Dopo la guerra e i movimenti per la tutela di diritti umani,iniziano studi scientifici dedicati all’ambito penitenziario e nel dopoguerra nasce l’idea che la pena serva a risocializzare l’individuo , quindi il detenuto non deve emendare, il detenuto deve risocializzare e nel dopoguerra tanti paesi base un’ideologia del trattamento che ha come punto di riferimento l’idea che il condannato debba essere risocializzato. Il trattamento serve al detenuto affinché non commetta più delitti (modificazione della sua personalità). Nel dopoguerra si sviluppa l’ideologiadel trattamento intesa come attenzione al detenuto. In questa cornice c’è anche l’idea di chi sia il delinquente, di quali siano i fattori che producono il delitto e attraverso il metodo del scienze naturali e sociali si può procedere a una correzione dei comportamenti del soggetto deviante fondati sull’osservazionedellasua personalità. È importante in questacornice capire con chi si ha a che fare, osservare il condannato e con metodi scientifici si può modificare i deficit della persona del condannato al fine di formule prognosi che ci fanno dire che il soggetto non compierà più delitti (perché si è agiti sui fattori che lo hanno portato a delinquere). La pena viene vista come un problema amministrative, le autorità amministrative eseguono trattamenti senza controllo dai giudici (oggigiurisdizionalizzazione della pena).Si affermano due tipologie, una nei paesi nordamericani e in Europa settentrionale.
- Tendono a modificare la personalità della persona (psicologia della persona): il trattamento dicarattere psicologico si avvale del trattamento del condannato attraverso la psicoterapia attraverso un intervento di un terapeuta che incide sul comportamento del detenuto, attraverso la tecnica degli incentivi o degli stimoli sgradevoli. Un incentivo nei confronti di un detenuto possono essere la concessioni di benefici (più colloqui, uscite) se si comporta bene. Stimoli di tipo negativo sono l’uso dell’elettroshock e l’impiego di droghe volte al modificare il comportamento del condannato.
- Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
- Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
- Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
- Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
- I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
- Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Agli imputati non spetta il trattamento individualizzato (se vogliono possono partecipare alle attività del carcere, cioè può partecipare alla vita del carcere) in quanto presunto innocente e quindi non è da rieducare ex art 15. Una persona imputata tuttavia può restare tale fino a 6,5 anni per legge: difficoltà di tipo pratico (principio di fungibilità: si toglie il presofferto e quindi si sono fatti anni senza trattamento individualizzato). La teoria, l’applicazione pratica spesso generano cortocircuiti. Legge sull’ordinamentopenitenziario – disciplina di trattamento penitenziario in senso stretto: artt. 2 (andamento amministrazione del carcere), 5 (caratteristiche degli edifici penitenziari), 6 (locali di soggiorno e pernottamento), 7 (vestiario e corredo), 8 (igiene personale), 9 (alimentazione), 10 (permanenza all’aperto), 11, 12. Focus sulla disciplina del trattamento individualizzato: il trattamento individualizzato ha la sua fonte normativa all’interno dell’art 13 o.p. seguito dall’art 15, nonché dall’art 27 del regolamento penitenziario (che risale agli anni 2000).L’art 1 regolamento penitenziario è simile all’art 13 o.p. Il trattamento individualizzato si scandisce su tre momenti, il primo attiene all’osservazione sulla personalità del condannato, si passa a un accertamento delle sue eventuali carenze e infine va elaborato alla luce dell’osservazionesvolta e dei deficit rilevati un programma di intervento. Vi sono dei soggetti che operano, un oggetto dell’osservazione, una durata e una documentazione dell’attività che viene svolta. Articolo 13 o.p. – individualizzazione del trattamento Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro 6 mesi dall'inizio dall'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.
- Oggetto del trattamento: comma 2
- L’art 1 del regolamento ha una corrispondenza con l’art 27 del regolamento stesso
Articolo 27reg.penit. – osservazione della personalità
- L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
- All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di 9 mesi.
- Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
- L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti. La corrispondenza tra il 13 comma 2 e l’art 27 è nella parte iniziale del primo comma.Differenze tra il 27.1 e 13.2:
- Nell'art 27 è presente il riferimento all’eventualitàdella carenza, che non compare nel 13. A livello di impostazione significa che non è detto ci sia una carenza psicofisica alla base del crimine (approccio più deterministico nell’art 13 o.p.). Il regolamento dice che l’osservazione della personalità ha il fine di individuare le carenze che possono essere anche eventuali. Normalmente sono connessi a carenze fisico-psichiche e sociali. Il compito dell’osservazione è di andare a individuare se ci sono delle carenze.
- L’art 27.2 emerge che vi è un momento iniziale dell’osservazione, che è finalizzato a desumere gli elementi per il programma finalizzato di trattamento per esigenze emerse durante il trattamento.
- Comma 2: una persona sottoposta un trattamento individualizzato dovrebbe dare una risposta al trattamento, per cui prevede una revisione del programma individualizzato. Le eventuali nuove esigenze richiedono una variazione del programma. Una persona entra in carcere e deve osservare la personalità da cui nasce un trattamento e alla luce dei suoi esiti il suo trattamento viene modificato e si adegua alle nuove esigenze.
- Osservazione scientifica della personalità: non vuol dire che viene utilizzato un approccio di tipo medico neiconfronti del condannato, il trattamento si può sviluppare liberamente anche secondo le recenti conquiste della psicologia e criminologia.
- Comma 1: si dice che sulla base dei dati giudiziari acquisiti viene espletata con il condannato o internato una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni delle stesse e sulle conseguenze negative che l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione, incluso il risarcimento del danno. L’osservazione inizia con un incontro con l’educatore (l’equipe che svolge l’osservazione) che nell’occasione invita la persona a compiere una riflessione sulle condotte antigiuridiche e sulle motivazioni che hanno portato l’individuo a delinquere. È il momento in cui il condannato, da un certo punto di vista, si mette in discussione. Quando si parla di trattamento individualizzato, non si targata di un trattato che va eseguito nei confronti di un solo detenuto, può riguardare più detenuti, individualizzato significa che si piega sulle esigenze del condannato, ma può passare attraverso esperienze di gruppo dove ogni persona trova la sua personalità. L’attività di trattamento dove si esplica? Articolo 28 reg.penit. – espletamento dell'osservazione della personalità
- L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
- Apertura del carcere verso l’esterno.
- Nella risocializzazioneè importante il lavoro (comma 2)
- Il trattamento individualizzato non è un obbligo peril detenuto. Il condannato può rifiutarsi trattamento che gli viene offerto, non è una coercizione quello dello stato; lo stato ha obbligo costituzionale di offrire il trattamento, è tenuto a offrire possibilità al detenuto, ma il condannato può non aderirvi.
- Il problema pratico è che le carceri non sono capaci di offrire lavoro a tutti, né corsi di formazione professionalizzanti. C’èuno iato tra teoria e realtà, contro lacostituzione perché non dovrebbe essere così. Altro problema è legato alla facoltà del condannato di avvalersi del trattamento, ma in questo caso potrebbe accadere che il detenuto che non aderisce può perdere la possibilità di avere benefici (è normale che la pena subisca riduzioni, magari c’èla liberazione anticipata): arrivati sotto una certa soglia può sperimentare la semilibertà, il servizio in prova ai servizi sociali piuttosto che i domiciliari ma questo se la relazione di sintesi è favorevole. Una persona è ammessa ai benefici se ha valutazione positiva altrimenti dovrebbe stare in carcere. IL SOVRAFFOLAMENTO Sentenza Torregiani Un rimedio a una lamentata violazione dell’art 3 CEDU consiste nel trovare una soluzione interna al problema. I ricorrenti, a livello di legislazione interna per fare sì che il loro spazio vitale non fosse così ridotto nelle celle si sono rivolte al magistrato di Reggio Emilia. Il magistrato constata che le celle sono di 9 m^2 , con una capienza di 788 il carcere ha ospitato 2000 persone.I reclami (vengono accolti ma non producono esito, il magistrato li ha dati al direttore del carcere ma non si è risolto il problema. Anche nel carcere di Piacenza, come in quello di Busto Arsizio, mancava l’acqua calda. Secondo il governo le celle occupate a Piacenza hanno superficie di 11 m^2 e non di 9 m^2. Diritto e prassi interni pertinenti : ricostruzione della Corte edu dei principi che operano nel nostro ordinamento → quadro normativo in Italia, si sottolinea l’art 6 o.p. l’altra norma è l’art 35 (istituto del reclamo, oggi ha un altro strumento il detenuto per lamentarsi del sovraffollamento). La corte edu guarda anche le prassi dei tribunali, in quanto ha a che fare anche con l’ordinamento anglosassone: constata che c’è stata un’ordinanza del tribunale di Lecce → giurisprudenza che è rimasta isolata, non ha dato il via a un risarcimento del danno in risposta a reclamo di sovraffollamento: non c’è risposta al dettato convenzionale. Misure adottate dallo stato per rimediare al problema del sovraffollamento delle carceri: la Corte prende atto delle misure adottate dallo stato italiano.
- Nella cornice che fotografa questo quadro drammatico (carceri disumani). Oggi le percentuali del sovraffollamento sono sempre intorno al 120%.
- Nel 2010 il Presidente del Consiglio dichiarò lo stato di emergenza nazionale per la durata di un anno a causa del sovraffollamento → disposizioni urgenti di protezione civile (piano carceri)
- Costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari e di 20 padiglioni all’interno di strutture già esistenti per rispondere al sovraffollamento
- Disposizioni straordinarie in materia di esecuzione delle pene → pena non superiore ai 12 mesi può essere eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo di accoglienza (misura che non facilita la risocializzazione) Testi internazionali pertinenti → CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanit): persone nominate dagli stati che compiono verifiche. Ha poteri enormi questo organismo,che attraverso i suoi rappresentanti. Il CPT stila dei rapporti che si trovano nel sito del consiglio d’Europa. Secondo rapporto generale: il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un
carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico
- Un programma soddisfacente di attività (lavoro, istruzione, sport, etc.) è di cruciale importanza per il benessere dei detenuti. Questo è valido per tutti gli istituti, sia per icondannati che per gli imputati. Il CPT ha notato che le attività in molte case circondariali sono estremamente limitate.
- Il CPT ritiene che bisognerebbe mirare ad assicurare ai detenuti in attesa di giudizio la possibilità di trascorrere una parte ragionevole del giorno (8 ore o più) fuori dalle loro celle, occupati in attività significative di varia natura. Naturalmente, i regimi negli istituti per detenuti la cui sentenza è definitiva dovrebbero essere ancora più favorevoli.
- Menzione a parte merita l’esercizio all’aria aperta. La richiesta che venga concessa ai detenuti almeno un’ora di esercizio all’aria aperta ogni giorno è diffusamente accettata quale tutela fondamentale (preferibilmente dovrebbe far parte di un programma più ampio di attività).
- Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano Il 30 settembre 1999 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottò la Raccomandazione Rec(99) riguardante il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria. Tale raccomandazione stabilisce in particolare quanto segue: Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, Considerando che il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione carceraria costituiscono una sfida importante per le amministrazioni penitenziarie e per l'intero sistema della giustizia penale sia in termini di diritti umani che di gestione efficace degli istituti penitenziari; Considerando che la gestione efficace della popolazione carceraria è subordinata ad alcune circostanze come la situazione complessiva della criminalità, le priorità in materia di lotta alla criminalità, la gamma di sanzioni previste dai testi legislativi, la gravità delle pene pronunciate, la frequenza del ricorso a sanzioni e misure applicate nella comunità, l'uso della custodia cautelare, l'efficienza e l'efficacia degli organi della giustizia penale e, in particolare, l'atteggiamento del pubblico nei confronti della criminalità e della sua repressione; (…) Raccomanda ai governi degli Stati membridi prendere tutte le misure appropriate in sede di revisione della loro legislazione e della loro prassi relative al sovraffollamento delle carceri e all'inflazione carceraria al fine di applicare i principi enunciati nell'Allegato alla presente Raccomandazione; Principi di base
- La privazione della libertà dovrebbe essere considerata come una sanzione o una misura di ultima istanza e dovrebbe pertanto essere prevista soltanto quando la gravità del reato renderebbe qualsiasi altra sanzione o misura manifestamente inadeguata.
- L'ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere piuttosto una misura eccezionale inquanto, in generale, non è adatta ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento. I paesi la cui capacità carceraria potrebbe essere nel complesso sufficiente ma non adeguata ai bisogni locali, dovrebbero sforzarsi di giungere ad una ripartizione più razionale di tale capacità.
- È opportuno prevedere un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella comunità, eventualmente graduate in termini di gravità; è necessario motivare i procuratori e i giudici a farvi ricorso nel modo più ampio possibile.
- Gli Stati membri dovrebbero esaminare l'opportunità di depenalizzare alcuni tipi di delitti o di riqualificarli in modo da evitare che essi richiedano l'applicazione di pene privative della libertà.
- Al fine di concepire un'azione coerente contro il sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria, dovrebbe essere condotta un'analisi dettagliata dei principali fattori che contribuiscono a questi fenomeni. Un'analisi di questo tipo dovrebbe riguardare, in particolare, le categorie di reati che possono comportare lunghe pene detentive, le priorità in materia di lotta alla criminalità, e gli atteggiamenti e le preoccupazioni del pubblico nonché le prassi esistenti in materia di comminazione delle pene. (...) Misure da applicare prima del processo penale → imputati
- Evitare l'azione penale: gli Stati membri, pur tenendo conto dei loro principi costituzionali o delle loro tradizioni giuridiche, applicano il principio dell'opportunità dell'azione penale (o misure aventi lo stesso
- Una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta per l’uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere.
- Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere unacella per dormire.
- Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle necessità di separare
- i detenuti imputati dai detenuti condannati;
- i detenuti maschi dalle detenute femmine;
- i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani. Principi di base : il carcere deve essere l’eccezione, ampliamento del penitenziario è una misura eccezionale (più carceri fai più persone ci metti dentro), bisogna pensare a sanzioni che operano nella comunità (es affidamento in prova ai servizi sociali), depenalizzazione e riqualificazione in illeciti civili (come prima era il codice della strada che ora è illecito amministrativo), analisi Applicare prima : usare meno possibile la custodia cautelare, obbligo e divieto di domicilio, cauzione (non c’è più era nel vecchio codice), domiciliari con braccialetto elettronico Applicare dopo : applicazione sanzioni e misure da applicare nella! Comunità, sistema disanzioni comunitarie, sviluppo di misure che riducono la durata effettiva della pena eseguita che facilita e previene il rischio di recidiva, misure con pene che vengano a ridursi sula base di istituti (es liberazione condizionale) che vanno preferite perché si piegano sulla persona e vanno preferite a misure di carattere verbalizzate quali indulto e amnistia Il caso origina dal ricorso di detenuti nel nord Italia e nella motivazione in fatto è presente l’assetto giuridico nazionale e sovranazionale. In queste raccomandazioni ci sono principi di base, misure da applicare prima del processo penale e misure da applicare dopo il processo penale. Il carcere deve essere utilizzato il meno possibile, vanno preferite misure da applicare nella comunità e scelti provvedimenti quali indulti e amnistie. La sentenza si occupa del problema del sovraffollamento e rieducazione, individua gli standard internazionali che presidiano salute e modalità di vita nel carcere di condannati e imputati. Si disciplina in queste regole europee come dovrebbe essere la vita nelle carceri. Motivazione della sentenza indiritto : duplicazione argomenti, prima si cerca di capire cosa dice l’art 3 sull’ammissione del ricorso per poi entrare nel merito della vicenda. Se manca la condizione di vittima non si può ricorrere. I detenuti non hanno esperito tutti i mezzi a loro disposizione previsti dall’ordinamento italiano per far fronte al problema del sovraffollamento: non si sono attivati per chiedere qualche cosa. L’art 3 CEDU si piega a tantissime sottonorme, salute dei detenuti, tortura, perquisizioni, sovraffollamento, ergastolo ostativo: aspetti che entrano in gioco in una norma di poche parole. Una persona detenuta è in situazione di vulnerabilità in quanto nelle mani dello stato. Lo stato ha obbligo positivo nell’assicurare il rispetto della dignità umana. Se lo spazio è problema di art 3 bisogna capire di quanto metri,ilCPT ha individuatocome spazio vivibile i 4 m2. L’art 3 prevede tre condite: quella in questa sentenza non è né tortura né trattamento disumano ma degradante. La corte offre allo stato Condizioni precise da seguire per risolvere il problema del sovraffollamento, per cui questa viene definita “sentenza pilota”, cui scopo è di mettere in luce chiaramente problemi strutturali e possibilità di trovare soluzioni a questi (l’Italia dopo questa sentenza ha introdotto rimedi). Articolo 35-ter o.p. – rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
- Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste,per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, incondizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanzapresentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensoremunito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a
titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentivaancora da espiare pari, nella durata, a 1 giorno per ogni 10 duranteil quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
- Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentirela detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazioneal residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, unasomma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella qualequesti ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvedeallo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzioneespiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali sia stato inferiore ai 15 giorni.
- Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in statodi custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazionedella pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato diespiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmenteovvero tramite difensore munito di procura speciale, difronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territoriohanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza,entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione odella custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizionemonocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti delcodice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimentonon è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidatonella misura prevista dal comma 2. Come interpretato dalla corte edu: l’articolo dice che bisogna tenere conto e sapere cosa dice l’Europa sul sovraffollamento. La Torreggiani dice che sotto tot metri è violazione automatica, lasentenza Mutric contro Croazia dirà altre regole che verranno per i detenuti che sono stati in carcere in quel periodo. Sul merito → contenuti delle lamentele dei ricorrenti
- disposizione di uno spazio personale di 3 m^2
- mancanza di acqua calda
- mancanza di aria e luce Il governo afferma che gli argomenti dei ricorrenti non raggiungono la soglia di minima gravità. La Corte rileva che di solito le misure privative della libertà comportano per il detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa rammenta che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3. Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m2. Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell’articolo 3, la Corte ha notato che, nell’esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Così, persino in cause in cui ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m2, la Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce o da una mancanza totale d’intimità nelle celle.
direttore, dal medico, dal cappellano, dal prepostoalle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicatinel quarto comma dell'art. 80. Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsitutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o neescono. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministroper la grazia e giustizia. Ogni carcere ha un proprio regolamento che spiega come si svolgono le attività regolamentari sulla base dell’art 15. Articolo 19 o.p. – istruzione Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, ècurata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo edi corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamentivigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionaledei detenuti di età inferiore ai 25 anni. Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata paritàdi accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranierianche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essereistituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negliistituti penitenziari. Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitarie tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesacon istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnicasuperiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini dicui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca,con piena libertà di scelta delle letture.
- Nel regolamento del 1931 l’istruzione era concepita come obbligatoria: il condannato doveva studiare. Nell’ottica dell’ordinamento penitenziario del 1975 l’istruzione ha smarrito il connotato dell’obbligatorietà: l’ordinamento penitenziario deve offrire un trattamento, ma il condannato fiamme libero diaderire all’offerta trattamentale. L’istruzione nel carcere è un’opportunità, non un dovere del condannato.
- Dalla prima riga emerge che ci sono due tipi di istruzione: istruzione relativa alla formazione culturale e professionale → il carcere può mirare ad offrire due tipi di formazione
- I contenuti della formazione devono essere svolti in linea, o sulla scorta, degli insegnamenti vigente nella società libera all’esterno del carcere. Vi è una presa d’atto da parte, per cui deve esserci un adeguamento alle conoscenze dei soggetti: la scuola deve essere uguale alla scuola nel “mondo libero” piegando il metodo di insegnamento alle capacità degli utenti
- Comma 2: giovani adulti sono coloro che hanno età inferiore ai 25 anni, per cui investire nella loro educazione ha un valore più pregnante.
- Vengono individuate tre direttive:
- vi deve essere una integrazione dellascuola con il sistema pubblico: i carceri devono fornire locali e attrezzature necessarie e idonee allo svolgimento dei corsi. Al ministero dell’istruzione spetta il compito di organizzare i corsi relativi alla scuola dell’obbligo e i corsi di scuola superiore. A questo fine si può avvalere di insegnanti dipendenti così come dei volontari. Le scuole superiori sono tuttavia rare nei carceri. I percorsi professionalizzanti sono gestiti dalla regione per dettato costituzionale (art 117 Cost.) come da d.lgs. 226. Il coordinamento avviene con protocolli d’intesa, con i quali viene gestita anche l’istruzione universitaria; negli ultimi anni sono stati creati poli universitari penitenziari mediante convenzioni tra atenei e dipartimenti locali dell’amministrazione penitenziaria.
- i detenuti devono essersi incentivati a partecipare al scuola: art 44 del regolamento prevede che sia incentivato lostudio individuale (locali per lo studio, biblioteca)
- ci vuole una tutela rafforzata per determinate categorie di soggetti che sono ritenuti bisognosi di particolare assistenza. Le fascedeboli comprendono: a) giovani adulti
b) donne (collegamento con art 42 delle regole di Bangkok che sono dedicate al trattamento delle donne detenute dove vi è richiesta specifica di formazione nei confronti delle donne condannate) perché ci sono problemi circa tipologia condannata cioè spesso si tratta di reati bagatellari, se è incinta l’esecuzione della pena è sospesa. Inoltre molte delle attività passano dai lavori femminili (cucito, sartoria → stereotipo culturale delle attività che devono svolgere) c) stranieri: problema di conoscenza della lingua italiana e dei principi costituzionali → sono due requisiti indispensabili per ottenere la cittadinanza europea (ottica dell’integrazione) per cui una direttiva ha imposto di modificare l’art 19 La religione Il secondo elemento del trattamento è la religione. Nel passato, ovvero nel regolamento penitenziario del 1931, la religione era concepita come un elemento obbligatorio del trattamento. Il ragionamento si lega alla concezione della pena relativa agli anni 30, dove la pena era un ’ emenda, per cui questo doversi pentire, emendare dal punto di vista etico-morale, il detenuto era tenuto a professare la religione (in Italia, la religione di Stato era quella cattolica). Il cappellano (prete del carcere) svolgeva un ruolo attivo all’interno del carcere in funzione del trattamento del detenuto. Nel 1975, anche alla luce dei principi costituzionali che tutelano la libertà religiosa, abbiamo un rovesciamento della situazione, nel senso che in linea con la tradizione viene mantenuta la regione come regola del trattamento, ma la stessa viene relegata in funzione di aiuto del condannato, cioè è svincolata dal trattamento individualizzato. In questa cornice il cappellano ha dei compiti di assistenza spirituale, solidarietà nei confronti il detenuto (non ha quindi funzioni di educatore). Quanto detto che ha un suo referente nei principi internazionali, nonché nella Costituzione, ha un riscontro nell’art 26 o.p. Articolo 26 o.p. – religione e pratiche di culto I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria federeligiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto diricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio cultoe di celebrarne i riti.
- Il comma 1 sembra il riconoscimento della norma costituzionale.
- Nelcomma 2 entra in gioco una preferenza da parte dell’ordinamento penitenziario nei confronti della religione cattolica
- Il grosso tema della regione, nemmeno si poneva, perché la popolazione penitenziaria di allora era costituita, per la sua quasi totalità, da persone di cittadinanza Italiana, quindi questa norma non comportava alcun problema.
- Oggi le cose sono diverse, in quanto, la percentuale delle persone immigrate, o meglio, che compongono la popolazione carceraria, una grossa fetta è costituita da persone straniere, e una gran parte di questa fetta è costituita da persona che provengono dal Nord-Africa. La religione che ha un suo impatto rilevante nel mondo carcerario è quella islamica, perché la composizione del carcere è diversa.
- Le persone straniere in carcere non hanno tanti dirittiperché l’art 26 nasce nel 1975 e quindi il legislatore si è limitato a dire che, gli appartenenti ad una religione diversa da quella cattolica, hanno diritto a riceve l’assistenza dei ministri del proprio culto, e di celebrarne i riti. Le religione a- cattoliche sono tutelate dal punto di vista costituzionale.
- Nell'ultimo comma, rispetto alla religione cattolica, emerge che chi pratica una religione diversa può avere accesso a.., può avere un luogo dove praticare il proprio culto etc. → quindi qui c’è una discrasia fra il dettato normativo e la realtà. Il regolamento penitenziario è stato scritto nel 1976, poi nel 2000 riscritto, il quale va a specificare con norme regolamentari come funziona l’ordinamento penitenziario. All’intento dell’ordinamento penitenziario si è cercato di tutelare maggiormente di tutelare chi pratica una religione non cattolica.
- Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziariastipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggettipubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunitàdi lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinanol'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa,la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico dellafinanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate acura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul propriosito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare leproposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progettidi intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e icurriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazionepenitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzionestipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presentecomma. Agli operatori privati, che agiscono per conto deglienti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
- Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme dicontabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale eprevia autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendereprodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraversol'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati aprezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, perquanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondentinella zona in cui è situato l'istituto.
- I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi,prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegandol'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati,con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'appositocapitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenutie degli internati.
- I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini,possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali,intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma ditrattamento.
- I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitareattività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anchein alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministrodella giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo,anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazionepenitenziaria.
- La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limitistabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposofestivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa eprevidenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi diformazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limitidegli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutelaprevista dalle disposizioni vigenti.
- Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimentodi rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità disocio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali ocivili.
- Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetteal Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazionedelle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenutinell'anno precedente.
- Il lavoro è remunerato : se noi avessimo letto la vecchia versione dell’art 20 , avremmo visto che la norma recitava che il lavoro è obbligatorio. Dal 2018 in poi possiamo dire che il lavoro è facoltativo , quindi non più obbligatorio.
- Comma 3: il lavoro carcerario deve essere tendenzialmente uguale al lavoro nel mondo libero, e questo lo ritroviamo. Qui cominciano i problemi, perché abbiamo due tipi di lavoro, quello all’esterno e il lavoro intra-murario, cioè quello che si svolge all’intento del carcere. Per quanto riguarda il lavoro all’esterno non ci sono particolari questioni in quanto nel momento in cui un soggetto esce dal carcere per svolgere un lavoro, sotto il controllo del giudice e sulla base di una autorizzazione del direttore del carcere, va a prestare lavoro sulla base di regole vigenti in una società libera. Per quanto concerne il lavoro intramurario è ispirato al lavoro libero ma non è totalmente uguale in quanto vi sono alcuni aspetti differenti, ad esempio, in tema di giorni festivi e riposoIl legislatore e la Corte costituzionale hanno parificato , nei limiti del possibile, le due tipologie lavorative.Il vero problema è legato al fatto che il lavoro intra murario si divide in:
- Lavori offerti dalla stessa amministrazione penitenziaria
- Lavori offerti da cooperative ed aziende esterne al carcere. Vi è una scarsa propensione da parte delle ditte esterne ad offrire posti di lavoro all’interno del carcere. Nel tentativo di colmare questo il
legislatore ha introdotto serie di incentivi, sgravi fiscali, diminuzione stipendio detenuti al fine di incentivare i lavori all’interno del carcere da parte di esterni. Questa differenza è molto rilevante e molto spesso, nella realtà delle cose, la seconda opzione è ridotta al minimo e quindi il lavoro interno è un lavoro che proviene dalla amministrazione penitenziaria e si tratta di lavori che non hanno alti contenuti risocializzanti. Ad esempio i detenuti vengono messi a svolgere la funzione di cuoco, a consegnare il vitto agli altre detenuti o, chi è specializzato, potrebbe essere adibito a funzioni legate all’edilizia. Il punto fondamentale è che questi lavori non permettono ai detenuti, una volta usciti dal carcere, di reinserirsi nella società. In un contesto in cui i carceri non offrono lavori e non si concedono lavori all’esterno queste sono le uniche possibilità che vengono offerte al detenuto. L’art 20 comma 4 e 5prevede la redazione di tabelle per far si che ogni detenuto abbia la possibilità di svolgere questi lavori offerti dall’amministrazione carceraria. Tutti i lavori che vengono svolti all’interno del carcere vengono retribuiti in maniera decisamente limitata. Alcuni studiosi hanno ritenuto che il lavoro rappresenta uno dei pilastri della rieducazione ma anche un investimento per lo Stato in quanto si prevede che il lavoro favorisce la rieducazione e riduce notevolmente il tasso di recidiva. I dati dicono che su 60000 detenuti solamente il 4% sono assunti da aziende esterne mentre il resto dei detenuti svolgono lavori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria che, però, offre lavori che vengono svolti per pochissimo tempo e che non hanno alcuna utilità a livello sociale. In tema di lavoro il carcere Due Palazzi è una delle strutture maggiormente avanzate. In questo carcere i detenuti vengono mandati nelle scuole e nelle università per favorire la loro rieducazione e per far comprendere ai ragazzi che tutti, da un momento all’altro, potrebbero ritrovarsi in una struttura carceraria. In questo carcere, inoltre, alcuni detenuti svolgono attività manifatturiere, attività di pasticceria oppure una attività di call center. Articolo 21 – lavoro all'esterno
- I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esternoin condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degliscopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannataalla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esternopuò essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo dellapena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannatiall'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazionedi almeno 10 anni.
- I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviatia prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenutanecessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessial lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autoritàgiudiziaria.
- Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sottoil diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto ol'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personaledipendente e del servizio sociale.
- Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissioneal lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazionedel magistrato di sorveglianza. 4 - bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione dicui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicanoanche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi diformazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 4 - ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestarela propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famigliedelle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ognicaso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro,di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internatiper il delitto di cui all'articolo 416- bis del codice penale eper i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallostesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioniin esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalitàpreviste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,n. 274 Ad oggi si sta investendo alla diffusione di quelli che sono i lavori socialmente utili come ad esempio la pulizia delle strade. Il problema di queste misure è che non hanno un valore risocializzante.