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DISPENSE PROF CAVALLINI, Dispense di Diritto Processuale Civile

DISPENSE PROF CAVALLINI PT2 2021

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 17/05/2022

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APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
CORSO 50017 MODULO II CLASSE 20
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
PARTE TERZA
SOMMARIO: 1. Il ricorso per cassazione. La distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordinario. L’am-
bito di applicazione del ricorso per cassazione. La funzione nomofilattica della Corte di cassazione2.
I motivi di ricorso per cassazione3. Il c.d. filtroin Cassazione 4. Il procedimento di cassazione.
La fase rescindente: le modalità di trattazione e decisione del ricorso per cassazione e i possibili esiti
della fase rescindente. La fase rescissoria del giudizio di cassazione e il giudice del rinvio. La cassazione
senza rinvio: con decisione nel merito e senza decisione nel merito 5. La revocazione ordinaria e
straordinaria6. L’opposizione di terzo ordinaria e revocatoria.
1. Il ricorso per cassazione. La distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordina-
rio. L’ambito di applicazione del ricorso per cassazione. La funzione nomofilattica
della Corte di cassazione.
1.1. Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, a critica vin-
colata e a carattere rescindente. Il giudizio di cassazione è inoltre un giudizio impu-
gnatorio di mera legittimità, con cui è possibile contestare la sentenza impugnata per
i soli casi in cui ricorra una violazione della legge, e cioè (i) errori in procedendo sulla
interpretazione o applicazione della legge processuale ed (ii) errori in iudicando sulla
interpretazione o applicazione della legge sostanziale. Al giudice di cassazione è, in-
vece, precluso il riesame del merito della controversia e, quindi, la possibilità di sin-
dacare errori in iudicando sulla ricostruzione del fatto oggetto della controversia.
1.2. La garanzia della ricorribilità per cassazione avverso tutte le sentenze in caso
di violazione della legge è tutelata dall’art. 111, comma 7, Cost. La giurisprudenza
della Corte di cassazione ha interpretato in senso sostanziale il riferimento alle sen-
tenze contenuto nella disposizione costituzionale: ai fini dell’art. 111, comma 7,
Cost., la sentenza non è solo il provvedimento giurisdizionale che assume la forma
della sentenza secondo quanto stabilito dalla legge processuale, ma anche ogni altro
provvedimento giurisdizionale avente forma diversa dalla sentenza (ordinanza o de-
creto) quando possiede i requisiti della decisorietà (idoneità a decidere o incidere su
diritti soggettivi e a passare in giudicato) e della definitività (assenza di strumenti per
ottenere la riforma oppure la revoca o la modifica del provvedimento).
Sulla scorta di questa interpretazione si è quindi introdotta la distinzione tra:
- ricorso ordinario per cassazione: esperibile contro le sentenze in senso formale
indicate dalla legge processuale per i motivi di violazione della legge previsti
dall’art. 360, comma 1, c.p.c.;
- ricorso straordinario per cassazione: esperibile contro tutte le sentenze in senso
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APPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

CORSO 50017 – MODULO II – CLASSE 20

ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021

PARTE TERZA

SOMMARIO: 1. Il ricorso per cassazione. La distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordinario. L’am- bito di applicazione del ricorso per cassazione. La funzione nomofilattica della Corte di cassazione – 2. I motivi di ricorso per cassazione – 3. Il c.d. “filtro” in Cassazione – 4. Il procedimento di cassazione. La fase rescindente: le modalità di trattazione e decisione del ricorso per cassazione e i possibili esiti della fase rescindente. La fase rescissoria del giudizio di cassazione e il giudice del rinvio. La cassazione senza rinvio: con decisione nel merito e senza decisione nel merito – 5. La revocazione ordinaria e straordinaria – 6. L’opposizione di terzo ordinaria e revocatoria.

1. Il ricorso per cassazione. La distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordina- rio. L’ambito di applicazione del ricorso per cassazione. La funzione nomofilattica della Corte di cassazione. 1.1. Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, a critica vin- colata e a carattere rescindente. Il giudizio di cassazione è inoltre un giudizio impu- gnatorio di mera legittimità, con cui è possibile contestare la sentenza impugnata per i soli casi in cui ricorra una violazione della legge, e cioè (i) errori in procedendo sulla interpretazione o applicazione della legge processuale ed (ii) errori in iudicando sulla interpretazione o applicazione della legge sostanziale. Al giudice di cassazione è, in- vece, precluso il riesame del merito della controversia e, quindi, la possibilità di sin- dacare errori in iudicando sulla ricostruzione del fatto oggetto della controversia. 1.2. La garanzia della ricorribilità per cassazione avverso tutte le sentenze in caso di violazione della legge è tutelata dall’art. 111, comma 7, Cost. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha interpretato in senso sostanziale il riferimento alle “sen- tenze” contenuto nella disposizione costituzionale: ai fini dell’art. 1 11, comma 7, Cost., la sentenza non è solo il provvedimento giurisdizionale che assume la forma della sentenza secondo quanto stabilito dalla legge processuale, ma anche ogni altro provvedimento giurisdizionale avente forma diversa dalla sentenza (ordinanza o de- creto) quando possiede i requisiti della decisorietà (idoneità a decidere o incidere su diritti soggettivi e a passare in giudicato) e della definitività (assenza di strumenti per ottenere la riforma oppure la revoca o la modifica del provvedimento). Sulla scorta di questa interpretazione si è quindi introdotta la distinzione tra: - ricorso ordinario per cassazione: esperibile contro le sentenze in senso formale indicate dalla legge processuale per i motivi di violazione della legge previsti dall’art. 360 , comma 1, c.p.c.; - ricorso straordinario per cassazione: esperibile contro tutte le sentenze in senso

sostanziale, anche se qualificate dalla legge processuale come non impugnabili per ogni evenienza di violazione della legge, secondo quanto consentito dalla norma costituzionale – immediatamente precettiva – dell’art. 111, comma 7, Cost. L’introduzione dell’art. 360, comma 4, c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 40/2006 ha ridotto la rilevanza pratica della distinzione tra ricorso ordinario e ricorso straordinario in quanto tale disposizione prevede che il comma 1 dell’art. 360 c.p.c. – in cui sono indicati i motivi di ricorso ordinario per cassazione – si applica non solo ai casi di sentenze in senso formale, ma anche ai casi di sentenze in senso sostanziale (“sentenze e provvedimenti diversi dalle sentenze”). Ciononostante, la distinzione conserva an- cora una sua utilità poiché consente di rilevare che, nei casi di ricorso straordinario per cassazione, il giudizio sulla ammissibilità dell’impugnazione deve tenere conto anche della esistenza dei presupposti della decisorietà e della definitività del provve- dimento impugnato, che possono essere invece ritenuti impliciti in quei provvedimenti che assumono per legge la forma della sentenza. 1.3. Il ricorso per cassazione può essere proposto contro:

  • tutte le sentenze in senso formale pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 360, comma 1, c.p.c.);
  • le sentenze in senso formale pronunciate in primo grado per cui la legge abbia espressamente escluso (o limitato) l’appello ai sensi dell’art. 339, commi 2 e 3, c.p.c. e quelle per cui le parti abbiano escluso consensualmente l’appello (c.d. ricorso per saltum ex art. 360, comma 2, c.p.c.: in questo caso la sentenza di primo grado è immediatamente ricorribile per cassazione ma solo per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)^1 ;
  • le sentenze in senso formale che la legge ordinaria qualifica espressamente co- me non impugnabili, come, ad es., la sentenza sulla opposizione agli atti ese- cutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c.;
  • tutte le sentenze in senso sostanziale, anche se qualificate dalla legge come non impugnabili, che possiedano i requisiti della decisorietà e della definitività (art. 111, comma 7, Cost.). 1.4. La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è prevista dall’art. 65, r.d. n. 12/1941 (legge sull’ordinamento giudiziario), da cui si evince che la Corte, oltre ad operare come giudice dell’impugnazione per la decisione di un caso concreto, è chia- mata anche ad assicurare:
  • “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”,
  • “l’unità del diritto oggettivo nazionale” e
  • “il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla giurisdizione”. Le prime due funzioni riflettono l’origine storica del giudice di cassazione e (^1) A queste ipotesi va aggiunta anche quella della sentenza pronunciata in primo grado per cui il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile dell’appello per sussistenza di una ragionevole probabilità che l’impugnazione non venga accolta ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

nel merito (o, comunque, prima che sia pronunciato un qualsiasi provvedimento – anche in rito – che implichi l’esercizio del potere giurisdizionale). La proposizione del regolamento comporta la sospensione obbligatoria del processo di primo grado ex art. 367 c.p.c. tranne nei casi in cui l’istanza è manifestamente inammissibile o manifesta- mente infondata. Giova ricordare, da ultimo, che la Corte può essere investita del motivo inerente alla giurisdizione anche rispetto alle pronunce degli organi di ultima istanza delle giu- risdizioni speciali, come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, sia quando deve risolvere i conflitti di giurisdizione tra il giudice ordinario e un giudice speciale sia quando deve risolvere i conflitti tra due giurisdizioni speciali, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. che attua la previsione dell’art. 111, comma 8, Cost. La sentenza della Corte sulla giurisdizione produce sempre i suoi effetti sul processo pendente: c.d. giudicato processuale (quindi: meramente formale) ad efficacia esterna.

  1. Violazione delle norme sulla competenza salvo il caso in cui è prescritto il rego- lamento di competenza: con questo motivo è possibile censurare un errore in proce- dendo per violazione delle norme processuali relative alla competenza. L’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. esclude la ricorribilità per cassazione per viola- zione delle norme sulla competenza nei casi in cui il provvedimento pronunciato in grado di appello o in unico grado abbia ad oggetto soltanto la questione di incompe- tenza: in questi casi è, infatti, consentita soltanto la proposizione – dinanzi alla stessa Corte di cassazione – di un altro mezzo impugnatorio ordinario che è il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. concorre invece con il mezzo impugnatorio ordinario del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. – proponibile anch’esso alla Corte di cas- sazione – con cui è possibile impugnare il capo relativo alla competenza di una sen- tenza che si pronuncia, oltre che sulla competenza, anche sul merito. Se è proposto prima il regolamento di competenza, il termine per la proposizione dell’impugnazione ordinaria (che, in questo caso, è il ricorso per cassazione) contro il capo della sentenza relativo al merito resta sospeso in attesa della decisione sul regolamento. Se invece è proposta prima l’impugnazione ordinaria, la successiva proposizione del regolamento facoltativo determina la sospensione del processo impugnatorio sul merito in attesa della pronuncia sul regolamento. In entrambi i tipi di regolamento la sentenza della Corte produce i suoi effetti sul processo pendente (c.d. giudicato processuale mera- mente formale ad efficacia esterna).
  2. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di accordi o contratti col- lettivi nazionali di lavoro: con questo motivo è possibile censurare un errore in iudi- cando per violazione di norme di diritto o di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. Le norme di diritto vanno identificate nelle norme di diritto sostanziale (ma talvolta anche di diritto processuale: come nel caso dei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi) che sono state impiegate dal giudice della sentenza impugnata come metro di giudizio e, quindi, come regola o parametro per la decisione

del caso concreto. Nel concetto di norme di diritto rientrano le norme del diritto ita- liano ed europeo, ma non quelle del diritto straniero. L’equiparazione degli accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro alle norme di diritto è stata effettuata dal legisla- tore nel 2006 (d.lgs. n. 40/2006) e vale solo ai fini della esperibilità del motivo di ricorso per cassazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione si intende l’errore di indi- viduazione della norma (o del suo significato) applicabile al caso concreto, mentre per falsa applicazione si intende l’erronea individuazione della portata precettiva della norma e, quindi, l’errore di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta di una norma.

  1. Nullità della sentenza o del procedimento: con questo motivo è possibile cen- surare un errore in procedendo per violazione delle norme processuali diverse da quelle relative alla giurisdizione e alla competenza (i motivi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. sono dunque ipotesi speciali del motivo di cui al n. 4). Quando è chiamata ad esaminare questo motivo di ricorso (e quelli analoghi dei nn. 1 e 2), la Corte di cassazione può avvalersi di un potere di cognizione più ampio rispetto a quello di cui può avvalersi in occasione dell’esame dei motivi di ricorso dei nn. 3 e 5, con cui può essere censurata la violazione della legge sostanziale. Quando la violazione della legge processuale rende nullo un atto del procedimento o la sen- tenza, l’accertamento della nullità richiede che il giudice conosca lo svolgimento del processo allo stesso modo di come si conosce un fatto: la Corte, così come il giudice di merito, può conoscere lo svolgimento del fatto-processo in modo diretto ed auto- nomo, cioè mediante l’accesso ai fascicoli processuali delle parti e al fascicolo d’uffi- cio. Lo stesso non accade, invece, per la conoscenza della vicenda sostanziale dedotta in giudizio dalle parti ai fini del sindacato sui motivi ex nn. 3 e 5, che la Corte, in quanto giudice di mera legittimità, non può indagare autonomamente, ma conoscere soltanto entro i limiti in cui essa è stata ricostruita nella sentenza impugnata.
  2. Omesso esame circa un fatto che sia decisivo per il giudizio e che sia stato og- getto di discussione tra le parti: con questo motivo è possibile censurare un errore in iudicando per omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La giurisprudenza di legittimità, a seguito della riduzione dell’ambito di applica- zione di questo motivo di ricorso per cassazione ad opera del d.l. n. 134/2012, tende ad ammettere la ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione solo nelle ipotesi di carenza della motivazione per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, e non più anche in quelle – formalmente abrogate dal legislatore del 2012 – che sono relative ad una motivazione materialmente assente o insufficiente o logicamente con- traddittoria, in quanto esse vengono ora a configurare delle ipotesi di omissione della motivazione censurabili come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (per violazione dell’art. 132, comma 1 , n. 4, c.p.c. relativamente alla motivazione della decisione come parte essenziale del contenuto formale della sentenza). Un fatto può definirsi decisivo quando è determinante per la soluzione della con- troversia anche se non si tratta di un fatto costitutivo oppure estintivo, modificativo o

regolatori del giusto processo. Questa disposizione esige un coordinamento con la previsione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Vi è da chiedersi, infatti, se il n. 2 dell’art. 360-bis riduce (alle sole ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento derivanti da violazione delle norme processuali che regolano il giusto processo) o estende (anche alle ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento derivanti da violazioni delle norme processuali che regolano il giusto processo) l’ambito di appli- cazione del motivo di cui al n. 4 dell’art. 360. La soluzione preferibile sembra quella che attribuisce al n. 2 un valore puramente ricognitivo del n. 4 nel senso che il vaglio preliminare di inammissibilità riguarda solo quei vizi di nullità della sentenza o del procedimento che consistono in violazioni delle norme regolatrici del giusto processo, in ossequio alla finalità deflattiva sottesa alla introduzione del c.d. “filtro” in Cassa- zione. La fase del processo di cassazione che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione prende il nome di fase rescindente ed è finalizzata esclusivamente al giudizio di am- missibilità e fondatezza del ricorso per cassazione. La fase rescindente, pertanto, può concludersi o col rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza impugnata o con l’accoglimento totale o parziale dell’impugnazione e l’annullamento (o cassa- zione) totale o parziale della sentenza impugnata.

4. Il procedimento di cassazione. La fase rescindente: le modalità di trattazione e decisione del ricorso per cassazione e i possibili esiti della fase rescindente. La fase rescissoria del giudizio di cassazione e il giudice del rinvio. La cassazione senza rin- vio: con decisione nel merito e senza decisione nel merito. 4. 1. Il processo di cassazione è composto, di regola, da due fasi: una prima fase rescindente destinata all’accertamento dei motivi di impugnazione denunciati dal ri- corrente e una seconda fase, meramente eventuale, rescissoria destinata invece alla decisione di merito della controversia la cui decisione in grado di appello (o in unico grado) sia stata annullata dalla sentenza con cui si è conclusa la precedente fase re- scindente. La fase rescindente è un momento necessario del giudizio di cassazione: essa si svolge esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione e può concludersi o con una sentenza di rigetto del ricorso (e conseguente conferma della sentenza impugnata) o con una sentenza di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento (o cas- sazione) della decisione impugnata. La fase rescissoria è invece un momento eventuale del giudizio di cassazione, in quanto consegue esclusivamente ad una declaratoria di annullamento della decisione impugnata, e si svolge davanti ad un giudice di merito dello stesso grado di quello che ha pronunciato la decisione annullata. L’instaurazione della fase rescindente del giudizio di cassazione è così strutturata: - Notificazione del ricorso per cassazione alla parte (o alle parti) nei cui con- fronti il ricorrente intende proporre l’impugnazione entro il termine (breve o lungo) per proporre l’impugnazione. L’art. 366, comma 1, c.p.c. richiede che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione contenga i seguenti elementi:

a) indicazione delle parti; b) indicazione della sentenza o decisione impugnata; c) esposizione sommaria dei fatti di causa (vicenda processuale e vicenda sostanziale); d) i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza e le norme di diritto su cui tali motivi si fondano; e) indicazione specifica degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso; f) indicazione della procura speciale (rilasciata, a pena di inammissibilità del ricorso, ad un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi alle magistra- ture superiori ed iscritto all’apposito albo ex art. 365 c.p.c.) e dell’even- tuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Gli ultimi 4 elementi (lettere c-f) garantiscono l’autonomia del ricorso per cas- sazione: la domanda di impugnazione deve essere completamente autonoma nel senso che deve consentire alla Corte di cassazione la possibilità di compren- dere le ragioni dell’impugnazione e gli argomenti posti a suo fondamento me- diante l’esame del testo del ricorso e la consultazione degli atti e dei documenti dei precedenti gradi di giudizio ivi richiamati. La giurisprudenza di legittimità ha però irrigidito questa regola elaborando il c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, a pena di inammissibilità, il ricorso non deve solo indicare la fase processuale in cui sono stati posti in essere (e la se- zione del fascicolo processuale di parte in cui si trovano) gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ma deve anche contenere la trascrizione o il riassunto del contenuto di tali atti e documenti. Pur essendo stata a lungo sostenuta dalla giurisprudenza della Corte, in tempi più recenti questa lettura rigorosa dell’au- tosufficienza del ricorso è stata attenuata nel senso di richiedere al ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, la sola indicazione specifica della fase pro- cessuale in cui l’atto è stato posto in essere o il documento è stato prodotto e della sezione del fascicolo processuale in cui l’atto o il documento sono conte- nuti.

  • Deposito del ricorso notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione, a pena di improcedibilità della domanda di impugnazione, nel termine peren- torio di 20 gg. dalla notifica (o dall’ultima notifica) del ricorso. A pena di improcedibilità della domanda di impugnazione, l’art. 369, commi 2 e 3, c.p.c. richiede inoltre al ricorrente di depositare, contestualmente al ricorso notificato, (i) l’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio, (ii) la co- pia autentica della sentenza o decisione impugnata, (iii) la procura speciale se conferita con atto separato (dal ricorso), (iv) gli atti processuali, i documenti e gli accordi o contratti collettivi su cui il ricorso si fonda e (v) l’istanza di trasmis- sione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.
  • Notifica del controricorso al ricorrente nel termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c., l’omessa o tardiva notifica del controricorso comporta che al contro- ricorrente è soltanto preclusa la possibilità di depositare le memorie di tratta- zione ex art. 378 c.p.c. (mentre rimane ferma la possibilità di partecipare

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato inoltre il principio del ricorso inciden- tale condizionato con riferimento al caso in cui sia stata ricorsa in via incidentale una sentenza non definitiva pronunciata in grado di appello (o in unico grado) quando il ricorso principale è stato proposto dalla controparte soccombente sulla sentenza defi- nitiva sul merito. In questo caso, la giurisprudenza della Corte sostiene che il ricorso incidentale dev’essere sempre considerato implicitamente condizionato all’esame e all’accoglimento del ricorso principale in forza del principio costituzionale della ra- gionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) in quanto – secondo la Corte

  • il “fine primario” del processo è la decisione sul merito della controversia, che è oggetto del ricorso principale e non invece del ricorso incidentale, che, riguardando una sentenza non definitiva, ha ad oggetto soltanto una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito. 4.2. Ai sensi dell’art. 373, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassa- zione non sospende l’esecuzione (e, dunque, nemmeno l’efficacia esecutiva) della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello o in unico grado. Tuttavia, la disposizione dell’art. 373 consente al ricorrente di proporre, contestual- mente o successivamente alla proposizione del ricorso, un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata: l’istanza va pre- sentata con atto separato rispetto alla domanda di impugnazione in quanto il giudice competente a giudicare l’istanza non è la Corte di cassazione, ma lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata seppure in diversa composizione. La ragione di questa scelta legislativa risiede nel fatto che la cognizione dell’istanza sospensiva ri- chiede un esame del merito della controversia che è precluso al giudice di mera legit- timità. Il presupposto oggettivo per la concessione della sospensione è rappresentato infatti dal rischio di un pregiudizio “grave ed irreparabile” a danno della parte ricorrente che sia stata condannata in appello (o in unico grado). La gravità del pregiudizio consiste nel fatto che la permanenza dell’efficacia esecutiva (o la pendenza dell’esecuzione) della sentenza rischia di provocare una sproporzione eccezionale tra il vantaggio che il creditore può ricavare dall’esecuzione della sentenza e il pregiudizio che invece può patire il debitore. L’irreparabilità del pregiudizio consiste invece nel fatto che il danno non è reintegrabile per equivalente e, quindi, non è altrimenti evitabile che con la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione pendente. 4.3. Lo spazio per l’approfondimento del thema decidendum (oggetto del processo) e del thema probandum (attività istruttoria) è estremamente limitato nella fase rescin- dente del giudizio di cassazione. Le uniche questioni nuove sollevabili nella fase re- scindente sono quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo (e mai rile- vate prima), mentre l’attività istruttoria esperibile nella fase rescindente è limitata dall’art. 372 c.p.c. alla sola produzione dei documenti relativi alla nullità della sen- tenza e alla inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Quest’ultima disposizione non pone però vere e proprie eccezioni al divieto di nuove prove nella fase rescindente perché sia la nullità della sentenza sia l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso sono fatti sopravvenuti rispetto alla preclusione istruttoria nel precedente grado di

giudizio. Le modalità di trattazione e di decisione della causa nella fase rescindente del giu- dizio di cassazione sono due:

  • una modalità semplificata in cui la causa viene decisa in camera di consiglio e
  • una modalità ordinaria in cui invece la causa viene decisa in pubblica udienza. In particolare, la modalità semplificata di trattazione e decisione della causa trova applicazione:
  • nelle tre ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, c.p.c. che ricorrono quando il ricorso, indipendentemente dal fatto che sia assegnato alle sezioni unite o ad una sezione semplice, dev’essere giudicato (i) inammissibile, (ii) manifesta- mente fondato o infondato o (iii) contiene un’istanza di regolamento di giurisdi- zione o di competenza^2 ;
  • in una serie indeterminata di altre ipotesi (“in ogni altro caso”) in cui il ricorso dev’essere assegnato ad una sezione semplice, secondo quanto genericamente previsto dal nuovo comma 2 dello stesso art. 375 c.p.c. introdotto dal d.l. n. 168/2 016. La modalità semplificata di trattazione e decisione della causa prevede che la stessa sia decisa in camera di consiglio. Ciò significa che: (i) la trattazione della causa è in- teramente svolta per iscritto con il deposito di memorie di trattazione delle parti ex art. 378 c.p.c. e con il deposito delle conclusioni (sulla ammissibilità e fondatezza del ricorso) da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione almeno 5 gg. prima del giorno in cui si tiene la camera di consiglio; (ii) durante la camera di consi- glio la Corte di cassazione esamina le memorie di trattazione e le conclusioni del pro- curatore generale, senza tuttavia la possibilità di intervento personale né dei difensori delle parti né del procuratore generale, e pronuncia la decisione con ordinanza al termine dell’adunanza. Se la modalità semplificata di trattazione e decisione della causa in camera di con- siglio è la regola, la modalità ordinaria in pubblica udienza è invece l’eccezione che si applica in tutti casi in cui non si può applicare la prima modalità (come, ad esempio, i casi in cui il ricorso dev’essere assegnato alle sezioni unite ex art. 374 c.p.c.) che ha però una rilevanza ormai molto vasta. La modalità ordinaria prevede che: (i) le parti depositino le memorie di trattazione entro 5 gg. prima della pubblica udienza e che analogamente anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione presenti le proprie conclusioni entro tale ter- mine; (ii) nel corso della pubblica udienza è poi previsto che il consigliere relatore, a (^2) Le altre due ipotesi in cui la trattazione e la decisione del ricorso era originariamente destinata alla modalità semplificata dall’art. 375, comma 1, c.p.c. (e cioè: quando la corte dispone l’integrazione del contraddittorio o la notificazione a fini puramente informativi ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. e quando la corte dichiara l’estinzione del processo per ragioni diverse dalla rinuncia agli atti del giudizio) sono state abrogate dal d.l. n. 168/2016.

comporta l’estinzione dell’intero processo. Nel corso del giudizio di rinvio le parti possono solo riproporre le medesime istanze di tutela giurisdizionale che avevano pro- posto nel precedente grado di giudizio senza possibilità di modifica delle loro conclu- sioni^3 , mentre il giudice del rinvio non può decidere liberamente le istanze di tutela giurisdizionale riassunte dalle parti dovendo, invece, necessariamente deciderle nel rispetto della sentenza della cassazione e, in particolare, del principio di diritto (che è una regola, formulata in termini generali e astratti, in cui la Corte sintetizza il punto fondamentale della ratio decidendi , cioè il passaggio fondamentale della motivazione della decisione in punto di diritto. Il mancato rispetto del principio di diritto è un mo- tivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio. Esistono, poi, altri possibili esiti della fase rescindente del giudizio di cassazione alternativi alla cassazione con rinvio. La prima alternativa alla cassazione con rinvio è quella della cassazione senza rin- vio. Questa eventualità si verifica, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., quando la corte annulla la sentenza impugnata per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. In questo caso, l’assenza di un giudice ordinario legittimato a decidere la controversia rende impraticabile il rinvio della causa ad un altro giudice per la decisione nel merito. Si ha cassazione senza rinvio anche nei casi in cui la Corte annulla la sentenza impu- gnata per accertamento di una causa di improponibilità della domanda giudiziale (ad esempio: per l’esistenza di una clausola compromissoria) o di una causa di improse- guibilità del processo (ad esempio: per tardiva proposizione dell’appello). La seconda alternativa alla cassazione con rinvio è quella della cassazione con decisione nel merito (o cassazione sostitutiva). Questo caso, che è previsto dall’art. 384, comma 2, c.p.c., si verifica quando la cassazione, dopo aver annullato la sen- tenza impugnata, si rende conto che, per la decisione della causa nel merito, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. In questo caso, il rispetto del principio costi- tuzionale della ragionevole durata del processo ha indotto il legislatore a ritenere che la Corte di cassazione, contestualmente all’annullamento della sentenza impugnata, possa anche decidere il merito della controversia. Anche in questo caso però la Corte resta sostanzialmente un giudice di mera legittimità poiché si limita ad applicare le risultanze istruttorie che sono già state acquisite nel corso dei precedenti gradi di giu- dizio senza svolgere alcuna nuova attività istruttoria, che invece è ciò che contraddi- stingue l’attività del giudice di merito. Un’ultima alternativa alla cassazione con rinvio è quella di cui all’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. In questo caso, accade che, nonostante l’accoglimento del ricorso, la Corte non dispone l’annullamento della sentenza impugnata ma ne corregge (^3) Vi sono alcune ipotesi in cui, seppur eccezionalmente, è consentito alle parti del giudizio di rinvio di modificare le proprie originarie conclusioni, proponendo istanze di tutela giurisdizionale ulteriori e di- verse da quelle precedenti: un caso emblematico è quello in cui la sentenza che è stata annullata (par- zialmente) al termine della fase rescindente aveva assorbito alcune domande o eccezioni, che pertanto possono essere riproposte dalla parte interessata nella fase rescissoria del giudizio di cassazione (nella fase rescindente, infatti, la riproposizione delle questioni assorbite nel precedente grado di giudizio è preclusa dalla natura di mera legittimità del processo di cassazione). La riproposizione delle questioni assorbite rende legittima una modifica delle conclusioni originarie.

soltanto l’erronea motivazione perché la sentenza impugnata, pur essendo effettiva- mente caratterizzata da una motivazione sbagliata, accidentalmente ha un dispositivo corretto. Questo possibile, per quanto infrequente, esito della fase rescindente del giu- dizio di cassazione rappresenta un evidente strumento di nomofilachia assegnato alla Corte di cassazione.

5. La revocazione ordinaria e straordinaria. 5.1. La revocazione può essere definita come un mezzo di impugnazione che, al pari del ricorso per cassazione, può essere proposto solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge e che si caratterizza per la natura rescindente del relativo giudizio. La revocazione può quindi essere definita come un mezzo di impugnazione a critica vincolata e a carattere rescindente. Però, a differenza del ricorso per cassazione e dell’appello, che sono mezzi di impugnazione ordinari, la revocazione si caratterizza a volte come un mezzo impugnatorio ordinario e altre volte come un mezzo impu- gnatorio straordinario. In particolare, la revocazione ordinaria offre la possibilità di censurare due tipi di vizi palesi della sentenza: quelli che sono previsti dai nn. 4 e 5 dell’art. 395, comma 1 , c.p.c. e che consistono rispettivamente nell’errore di fatto e nel contrasto con un precedente giudicato. La revocazione straordinaria offre invece la possibilità di censu- rare quattro tipi di vizi occulti della sentenza che sono previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 del medesimo art. 395, comma 1, c.p.c. Essi consistono rispettivamente nel dolo unilate- rale, nella falsità della prova, nel ritrovamento di documenti decisivi e infine nel dolo del giudice. L’ambito di applicazione della revocazione è composto anzitutto dalle sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado, come stabilisce lo stesso art. 395, comma 1, c.p.c. Rispetto a queste sentenze, quindi, la revocazione opera come mezzo di impugnazione ordinario se esse non sono ancora passate in giudicato e come mezzo di impugnazione straordinario se esse sono già passate in giudicato. Oltre che contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, la revocazione può es- sere proposta anche contro le sentenze di primo grado per le quali sia scaduto il ter- mine per proporre l’appello: si tratta delle sentenze di primo grado già passate in giu- dicato. Questo significa che, in questo caso, la revocazione è esperibile esclusiva- mente come mezzo di impugnazione straordinario. In base agli artt. 391-bis e 391-ter cpc, anche taluni provvedimenti della Corte di cassazione sono impugnabili eccezionalmente mediante la revocazione ordinaria e straordinaria. Prima però di esaminare quali provvedimenti della Cassazione sono as- soggettabili a revocazione e per quali motivi, conviene esaminare dettagliatamente i singoli motivi di revocazione in generale, cominciando dai motivi di revocazione or- dinaria di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395. 5.2. Il primo e più frequente motivo di revocazione ordinaria è quello di cui al n. 4, che ricorre quando la sentenza è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. In particolare, si ha errore di fatto quando, confrontando la

su fatti decisivi della causa o la mancata produzione di documenti decisivi, purché siano posti in essere per ingannare la controparte e pregiudicarne la difesa processuale su uno o più fatti decisivi della causa e, in questo modo, per fuorviare il giudice nell’ac- certamento della verità processuale. Il secondo motivo di revocazione straordinaria di cui al n. 2 dell’art. 395 ricorre invece quando la sentenza è stata emessa sulla base di prove che sono state ricono- sciute false dalla parte vittoriosa che se ne è avvalsa o che sono state dichiarate false dal giudice. Ai fini della revocazione è chiaramente necessario che il riconoscimento o la dichiarazione della falsità sia intervenuta dopo che è stata pronunciata la sentenza impugnata. Però il riconoscimento o la dichiarazione possono anche essere anteriori alla sentenza se il soccombente dimostra che ignorava senza colpa la falsità. Se era consapevole della falsità, avrebbe infatti dovuto farla valere nel corso del giudizio o al limite con l’impugnazione ordinaria. La sentenza può essere inoltre revocata, ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c., quando, successivamente alla sentenza impugnata, sono rinvenuti uno o più docu- menti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per causa dell’avversario. Si tratta ancora di un motivo di revocazione straordinaria relativo a un mezzo di prova. Tuttavia, a differenza dell’ipotesi di cui al n. 2, qui la legge fa riferimento alla sola categoria dei documenti. Il documento, per poter risultare utile ai fini revocatori, deve essere ovviamente decisivo e deve preesi- stere alla decisione impugnata. Si è detto che la parte che domanda la revocazione deve fornire la prova di non aver potuto produrre in giudizio il documento per fatto dell’avversario o per causa di forza maggiore. Il fatto dell’avversario è uno specifico comportamento ostativo tenuto dalla controparte, mentre per forza maggiore si intende una ignoranza assoluta dell’esistenza o del contenuto del documento che non è attri- buibile alla colpa della parte. L’ultimo gravissimo motivo di revocazione straordinaria e quello di cui al n. 6 dell’art. 395 c.p.c., ossia il dolo del giudice. Malgrado la sua gravità non risulta però che tale vizio abbia mai avuto un’applicazione pratica fino ad oggi. Nonostante que- sto, la Corte di cassazione ha avuto occasione di chiarire che il dolo del giudice con- siste in un intento fraudolento o collusivo che determina il giudice a pronunciare una sentenza ingiusta e a violare il suo dovere di imparzialità. Infine va ricordato che per esperire la revocazione per dolo del giudice è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta il dolo del giudizio. 5.3. Con riferimento ai provvedimenti della corte di cassazione, gli artt. 391-bis e 391 - ter c.p.c. consentono la revocazione solo per errore di fatto di tutte le sentenze della Corte nonché delle ordinanze con cui è stato deciso il regolamento di giurisdi- zione o di competenza e con cui il ricorso è stato dichiarato manifestamente fondato o infondato (art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.). Ma dopo l’intervento della Corte costituzionale del 2009, è consentita la revocazione anche delle ordinanze con cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile (art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.). Sono invece revocabili per tutti gli altri motivi dell’articolo 395, ad eccezione del n. 5 sul contrasto di giudicati, i provvedimenti di cassazione c.d. sostitutiva, cioè le sentenze e le ordi- nanze con cui la corte decide la causa nel merito.

5.4. Con riferimento al giudizio di revocazione della sentenza, va ricordato anzi- tutto che il termine breve per proporre la revocazione ordinaria è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, mentre il termine lungo è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Per la revocazione straordinaria vale invece il solo termine breve che decorre però dal momento in cui sia stato scoperto il dolo o la collusione, in cui sia stata scoperta la falsità o sia stato recuperato il documento, o sia passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice. Il giudice competente per la domanda di revocazione è lo stesso che ha emesso la sentenza impugnata ovviamente in diversa composizione. Salvo il caso della revoca- zione di sentenze della Cassazione, l’atto introduttivo del giudizio di revocazione ha sempre la forma della citazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c., anche quando per il giu- dizio che ha prodotto la sentenza impugnata sia previsto il ricorso. A pena di inam- missibilità, la citazione deve contenere, oltre ai normali requisiti dell’art. 163 cpc, i motivi di revocazione e, nel caso di revocazione straordinaria anche la prova dei mo- tivi stessi e del giorno della loro scoperta. Queste ultime indicazioni servono per per- mettere alla controparte di verificare il rispetto dei termini perentori per la proposi- zione della revocazione. Anche la domanda di revocazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale. L’impugnante deve costituirsi mediante de- posito in cancelleria della citazione notificata nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione, mentre la parte impugnata può costituirsi mediante deposito in cancel- leria della comparsa di costituzione e risposta fino all’udienza. Il procedimento di revocazione si svolge secondo le norme applicabili ai processi davanti al giudice adito, cioè secondo le norme che regolano il giudizio che ha portato alla pronuncia della sentenza impugnata. Se il giudizio di revocazione si conclude con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità della domanda di impugnazione o con una pronuncia di rigetto nel merito della domanda di impugnazione, rimane in vita la sentenza impugnata che viene dunque confermata. Se invece il giudice ritiene fondati i motivi di revocazione, pronuncia con sentenza la revocazione del provvedi- mento impugnato e, se non c’è necessità di assumere nuovi mezzi di prova, pronuncia contestualmente sul merito della causa. Se invece vi è necessità di una nuova istru- zione, il giudice, come accade nel giudizio di cassazione, dopo aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, rimette le parti in istruttoria per lo svolgi- mento della fase rescissoria.

6. L’opposizione di terzo ordinaria e revocatoria. 6.1. L’opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione con il quale è consentito ad un terzo di contestare una sentenza che è stata pronunciata tra altri soggetti e che, pertanto, non assume alcuna decisione nei suoi confronti. Infatti, il terzo, in quanto tale, è certamente rimasto estraneo al processo conclusosi con la sentenza impugnata e non può quindi dirsi soccombente per effetto di tale sentenza. Queste caratteristiche dell’opposizione di terzo hanno fatto dubitare della sua natura impugnatoria, per con- cludere nel senso che l’opposizione di terzo è in realtà un’autonoma azione volta ad accertare e dichiarare l’esistenza o meno di un vizio della sentenza opposta, dando

6.3. L’opposizione di terzo revocatoria è disciplinata dall’art. 404, comma 2, c.p.c. e può essere proposta – a differenza dell’opposizione ordinaria – soltanto da quei terzi che sono aventi causa o creditori di una delle parti e soltanto nei confronti di quelle sentenze che sono effetto di dolo o collusione a loro danno. Il danno che possono subire i creditori per effetto della sentenza, legittimandoli così alla proposizione dell’opposizione revocatoria, consiste tipicamente nella perdita della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.). Ad esempio, si immagini che Tizio, debi- tore di Caio, si accordi con Sempronio per farsi convenire in giudizio da quest’ultimo e ottenere una sentenza che – in ragione anche del comportamento processuale inten- zionalmente omissivo o contumace di Tizio – accerti che la proprietà di una res che fa parte del patrimonio del debitore spetta a Sempronio: se la sentenza, in ragione della collusione tra le parti, accerta che Sempronio è divenuto proprietario della res , si viene a determinare un danno nei confronti di Caio, il quale, essendo creditore di Tizio, subisce la sottrazione fraudolenta di un bene dal patrimonio del suo debitore (patri- monio che, ex art. 2740 c.c., è destinato a soddisfare anche il credito di Caio), con conseguente pregiudizio che giustifica la contestazione della sentenza da parte di Caio (benché sia rimasto estraneo al processo) una volta che abbia scoperto il dolo o la collusione di Tizio e Sempronio. Il danno che può subire l’avente causa consiste, invece, nell’efficacia riflessa della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa. Mentre gli effetti diretti della sen- tenza sono quelli che si producono sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalle parti (e quindi direttamente nei confronti delle parti), gli effetti riflessi della sentenza sono quelli che si producono sui rapporti sostanziali che dipendono da quello dedotto in giudizio e di cui è titolare un terzo. Pertanto, se l’accertamento giurisdizionale del rapporto dedotto in giudizio è stato determinato dal dolo o dalla collusione delle parti, il terzo titolare del rapporto dipendente (l’avente causa) può impugnare la sentenza inter alios con l’opposizione revocatoria. Ad esempio, la sentenza che sia resa al termine del processo tra locatore e condut- tore e che accerti l’inesistenza del rapporto di locazione non produce soltanto effetti diretti, ossia nei confronti delle parti del processo (locatore e conduttore), ma anche effetti riflessi, ossia nei confronti di quei terzi che siano titolari di rapporti dipendenti da quello dedotto in giudizio, come il rapporto di sublocazione tra il conduttore (in veste di sublocatore) e il subconduttore. Le vicende del rapporto di locazione si riflet- tono, dunque, sul rapporto di sublocazione, così che la risoluzione del rapporto di locazione per effetto della sentenza resa tra locatore e conduttore comporta l’automa- tica risoluzione anche del rapporto tra conduttore-sublocatore e subconduttore, seb- bene quest’ultimo sia rimasto estraneo e, dunque, terzo rispetto al processo. Il subcon- duttore è quindi legittimato a proporre opposizione revocatoria nei confronti della sen- tenza tra locatore e conduttore. L’opposizione revocatoria si distingue da quella ordinaria anche perché soggiace ad un termine decadenziale di 30 giorni decorrente dal momento della scoperta del dolo o della collusione. Se ne desume che anche l’opposizione revocatoria è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile nei confronti anche di sentenze già passate

in giudicato, dal momento che la scoperta del vizio è un accadimento indipendente dal passaggio in giudicato della sentenza (vizio occulto). Infine, va ricordato che la sentenza che decide l’opposizione è impugnabile con gli stessi mezzi con cui era impugnabile la sentenza opposta (ad esempio, se la sen- tenza opposta era di primo grado, il rimedio esperibile contro la sentenza che pronun- cia sull’opposizione è l’appello, anche se la sentenza originaria è nel frattempo passata in giudicato). Ne consegue che, per lo meno in astratto, la sentenza che decide l’op- posizione può essere oggetto di un’altra opposizione ex art. 404 c.p.c. da parte di altri terzi.