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Dolo e colpa diritto civile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Civile

Approfondimento dolo e colpa civile

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 07/09/2025

Karola11
Karola11 🇮🇹

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16 documenti

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Dolo e colpa nella responsabilità extracontrattuale
Sono equiparati ai fini del risarcimento?
No: anche se l’art. 2043 c.c. enuncia un principio unitario – “qualunque fatto
doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno” – non significa che dolo e colpa
abbiano esattamente lo stesso regime.
- Il dolo può avere effetti di maggiore ampiezza, ad esempio nell’ambito della
prescrizione (art. 2947 c.c., termine più lungo in caso di fatto costituente
reato doloso) e nella valutazione della gravità della responsabilità.
- Inoltre, l’intenzionalità dolosa può influire sulla quantificazione del danno e
sull’eventuale attribuzione di danni ulteriori (come i danni punitivi, oggetto
di recenti aperture giurisprudenziali, pur se in termini cauti).
La Cassazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che dolo e colpa non
sono del tutto equiparabili, proprio perché il dolo evidenzia una maggiore
gravità soggettiva dell’illecito.
- Secondo la Suprema Corte, il dolo implica un’intenzionalità lesiva che
giustifica un trattamento differenziato, sia sul piano della responsabilità che
sul piano sanzionatorio.
- Più volte la Cassazione ha sottolineato come la valutazione del
comportamento doloso consenta di accentuare la funzione preventiva della
responsabilità civile, attribuendo rilevanza non solo al ristoro integrale del
danno, ma anche alla dissuasione di condotte illecite particolarmente gravi.
- Tuttavia, ai fini dell’an (cioè del sorgere dell’obbligazione risarcitoria), dolo
e colpa vengono entrambi considerati idonei a fondare la responsabilità ex
art. 2043 c.c.: ciò che cambia sono le conseguenze sul quantum e sugli
aspetti accessori.
Funzione della responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale ha come funzione primaria quella
riparatoria o compensativa: essa tende a rimuovere, per quanto possibile, le
conseguenze patrimoniali negative derivanti da un illecito civile.
Accanto a tale funzione, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono anche:
- una funzione deterrente, volta a scoraggiare la commissione di illeciti;
- in taluni casi, una funzione sanzionatoria, soprattutto nei casi di dolo, dove
il carattere intenzionale del danno rende più forte l’esigenza di una risposta
incisiva dell’ordinamento.

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Dolo e colpa nella responsabilità extracontrattuale

Sono equiparati ai fini del risarcimento? No: anche se l’art. 2043 c.c. enuncia un principio unitario – “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” – non significa che dolo e colpa abbiano esattamente lo stesso regime.

  • Il dolo può avere effetti di maggiore ampiezza, ad esempio nell’ambito della prescrizione (art. 2947 c.c., termine più lungo in caso di fatto costituente reato doloso) e nella valutazione della gravità della responsabilità.
  • Inoltre, l’intenzionalità dolosa può influire sulla quantificazione del danno e sull’eventuale attribuzione di danni ulteriori (come i danni punitivi, oggetto di recenti aperture giurisprudenziali, pur se in termini cauti). La Cassazione La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che dolo e colpa non sono del tutto equiparabili, proprio perché il dolo evidenzia una maggiore gravità soggettiva dell’illecito.
  • Secondo la Suprema Corte, il dolo implica un’intenzionalità lesiva che giustifica un trattamento differenziato, sia sul piano della responsabilità che sul piano sanzionatorio.
  • Più volte la Cassazione ha sottolineato come la valutazione del comportamento doloso consenta di accentuare la funzione preventiva della responsabilità civile, attribuendo rilevanza non solo al ristoro integrale del danno, ma anche alla dissuasione di condotte illecite particolarmente gravi.
  • Tuttavia, ai fini dell’an (cioè del sorgere dell’obbligazione risarcitoria), dolo e colpa vengono entrambi considerati idonei a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.: ciò che cambia sono le conseguenze sul quantum e sugli aspetti accessori. Funzione della responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale ha come funzione primaria quella riparatoria o compensativa: essa tende a rimuovere, per quanto possibile, le conseguenze patrimoniali negative derivanti da un illecito civile. Accanto a tale funzione, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono anche:
  • una funzione deterrente, volta a scoraggiare la commissione di illeciti;
  • in taluni casi, una funzione sanzionatoria, soprattutto nei casi di dolo, dove il carattere intenzionale del danno rende più forte l’esigenza di una risposta incisiva dell’ordinamento.