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Domande aperte aggiornate dicembre 2024 scienza delle finanze, Panieri di Scienza delle Finanze

Domande aperte scienze delle finanze. Corso servizi giuridici per l'impresa

Tipologia: Panieri

2024/2025

In vendita dal 31/12/2024

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F.p.
IL SISTEMA BARONE
Il teorema di Barone, detto anche teorema dell’eccesso di pressione, è uno dei più importanti
contributi italiani alla teoria dell’effetto delle imposte. Si colloca in quella scuola di pensiero che
ritiene che solo riducendo il prelievo delle imposte indirette sia possibile ridistribuire la ricchezza. Il
teorema afferma che a parità di gettito le imposte dirette sono preferibili a quelle indirette. A
fondamento di ciò Barone afferma che mentre per quanto attiene le imposte dirette, ovvero quelle
che gravano su patrimonio e redditi, è possibile applicare una gradualità in funzione di una
maggiore equità e distribuzione della ricchezza senza alterare i costi marginali e i prezzi e non
provocando distorsioni del mercato, le imposte indirette finiscono per gravare su tutti i consumatori
a prescindere dal loro reddito poiché queste sono poste a monte del processo produttivo o di
vendita, su altri soggetti. La rappresentazione grafica che Barone formulò per esplicitare la sua
teoria dimostrò che a parità di prelievo fiscale il sacrificio per il contribuente è maggiore nel caso di
imposte indirette mentre a parità di sacrificio per il contribuente il gettito per il fisco sarà inferiore
con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta
PROGRESSIVITA’ E PROPORZIONALITA’ NELLE IMPOSTE
Quando l’aliquota cresce con il crescere della base imponibile alla quale è applicata, avremo un
imposta progressiva. Qualora invece l’imposta rimanga invariata e il carico tributario cresca
proporzionalmente al crescere della base imponibile, avremo un imposta proporzionale.
La progressività può essere realizzata per detrazione, colpisce con la stessa aliquota la base
imponibile dopo aver detratto da questa un ammontare fisso; per classi, ad ogni classe di imponibile
si applica un aliquota e passando da una classe all’altra l’aliquota cresce; continua, in questo
sistema l’aliquota aumenta in misura continua con l’aumentare della base imponibile fino a
raggiungere un massimo e poi rimane costante; o per scaglioni quando ogni classe di imponibile ha
un’aliquota e all’eccedenza viene applicata un’aliquota maggiore (questo metodo è applicato
all’IPERF).
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F.p. IL SISTEMA BARONE Il teorema di Barone, detto anche teorema dell’eccesso di pressione, è uno dei più importanti contributi italiani alla teoria dell’effetto delle imposte. Si colloca in quella scuola di pensiero che ritiene che solo riducendo il prelievo delle imposte indirette sia possibile ridistribuire la ricchezza. Il teorema afferma che a parità di gettito le imposte dirette sono preferibili a quelle indirette. A fondamento di ciò Barone afferma che mentre per quanto attiene le imposte dirette, ovvero quelle che gravano su patrimonio e redditi, è possibile applicare una gradualità in funzione di una maggiore equità e distribuzione della ricchezza senza alterare i costi marginali e i prezzi e non provocando distorsioni del mercato, le imposte indirette finiscono per gravare su tutti i consumatori a prescindere dal loro reddito poiché queste sono poste a monte del processo produttivo o di vendita, su altri soggetti. La rappresentazione grafica che Barone formulò per esplicitare la sua teoria dimostrò che a parità di prelievo fiscale il sacrificio per il contribuente è maggiore nel caso di imposte indirette mentre a parità di sacrificio per il contribuente il gettito per il fisco sarà inferiore con l’imposta indiretta rispetto a quella diretta PROGRESSIVITA’ E PROPORZIONALITA’ NELLE IMPOSTE Quando l’aliquota cresce con il crescere della base imponibile alla quale è applicata, avremo un imposta progressiva. Qualora invece l’imposta rimanga invariata e il carico tributario cresca proporzionalmente al crescere della base imponibile, avremo un imposta proporzionale. La progressività può essere realizzata per detrazione, colpisce con la stessa aliquota la base imponibile dopo aver detratto da questa un ammontare fisso; per classi, ad ogni classe di imponibile si applica un aliquota e passando da una classe all’altra l’aliquota cresce; continua, in questo sistema l’aliquota aumenta in misura continua con l’aumentare della base imponibile fino a raggiungere un massimo e poi rimane costante; o per scaglioni quando ogni classe di imponibile ha un’aliquota e all’eccedenza viene applicata un’aliquota maggiore (questo metodo è applicato all’IPERF).

Il principio di progressività è citato in via generica dall’art 53 della costituzione sebbene spetti poi al legislatore tradurlo in pratica e attraverso il principio di progressività si intende ridurre il divario di ricchezza tra la popolazione LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA La capacità contributiva è espressa dall’art 53 della costituzione laddove sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. L’art 53 è chiaramente una norma programmatica che lascia al legislatore l’onere di una più completa determinazione. Per determinare la capacità contributiva sono stati esaminati tre diversi metodi: reddito come prodotto: secondo cui i redditi considerati per determinare la capacità contributiva sarebbero solo quelli connessi al processo produttivo reddito come entrata: che comprende tutte le entrate del soggetto riferite al periodo esaminato e quindi anche gli incrementi del patrimonio reddito come consumo: che ha riguardo ai beni e i servizi consumati dal soggetto LE TEORIE DEL SACRIFICIO NEL PRELIEVO TRIBUTARIO Attraverso le teorie del sacrificio l’operatore pubblico stabilisce la capacità contributiva dei soggetti economici. Sono tre: teoria del sacrificio uguale assoluto , teoria del sacrificio uguale proporzionale, teoria del sacrificio minimo Secondo la teoria del sacrificio uguale assoluto ad ogni contribuente con l’imposta è sottratta la medesima quantità di utilità marginale. Secondo la teoria del sacrificio proporzionale per attuare l’uguaglianza dei contribuenti rispetto al prelievo tributario non bisogna perseguire il raggiungimento dell’uguaglianza dell’utilità marginale sottratta, quanto piuttosto mirare a sacrifici proporzionali all’utilità totale di cui gode ogni individuo. Secondo la teoria del sacrificio minimo collettivo deve essere minimo il sacrificio totale che deriva dal tributo

si impegna a pagare gli interessi ma senza fissare una scadenza per il rimborso del capitale. I prestiti del debito pubblico consolidato sono prevalentemente destinati a coprire disavanzi cronici del bilancio pubblico, sia per l’ammontare del capitale che per gli interessi, in ogni esercizio finanziario dello Stato à IL DEBITO PUBBLICO la differenza fra le spese e le entrate dello stato, ovvero la differenza di spese non coperta dalle entrate è il disavanzo pubblico. Il bilancio dello Stato ogni anno presenta un deficit che come qualsiasi altro bilancio familiare o di società deve avere una fonte straordinaria di finanziamento. Le famiglie e le imprese si indebitano e lo Stato non diversamente- Il deficit pubblico può essere fronteggiato attraverso due metodi, emissione di moneta o debito pubblico. L’emissione di moneta per quanto praticamente a costo zero ha negativi impatti in termini di inflazione ed il ricorso a questo strumento, per quanto ci riguarda, oggi è controllato dalla banca centrale europea rispetto alla quale le singole banche centrali esercitano un’attività residuale. Il disavanzo viene quindi coperto dall’emissione di obbligazioni. Il debito pubblico è quindi l’emissione a cura dello stato di titoli obbligazionari che sono sottoscritti da privati e servono ad assicurare fondi per la copertura del deficit. Il debito pubblico è un debito che lo stato contrae nei confronti dei singoli sottoscrittori per far fronte alle spese straordinarie e ai deficit di cassa. I titoli di debito pubblico sono i BOT (buoni ordinari del tesoro), BTP (buoni del tesoro pluriennali), CTZ (certificati del tesoro zero coupon) e CTT (certificati di credito del tesoro). L’emissione dei titoli può aversi direttamente, quando vi provvede direttamente lo stato, indirettamente quando lo stato utilizza il sistema bancario per la collocazione dei titoli o misto. Poiché successivamente il denaro per l’estinzione del debito pubblico viene raccolto principalmente con il prelievo fiscale, l‘ammontare del debito pubblico costituisce un fattore importante per determinare la misura dei tributi in ragione del reddito prodotto da un paese. A partire dal XVIII secolo il debito pubblico è andato accrescendosi in quasi tutto il mondo. Con la crisi del 1929 ebbe un esponenziale incremento dovuto al fatto che i governi tentarono di risollevare l’economia e ridurre la disoccupazione ricorrendo alla spesa pubblica. Oggi il debito pubblico non può più annoverarsi tra le entrate straordinarie rappresentando piuttosto uno strumento di copertura ordinaria della spesa pubblica.

DIFFERENZA TRA ONERI DETRAIBILI E ONERI DEDUCIBILI

La “ratio” delle deduzioni deriva dalla finalità di detassare quella parte di reddito utilizzata per scopi meritevoli di attenzione. Gli oneri deducibili sono quindi tutte quelle spese che possono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l’imposta Sono infatti oneri deducibili, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi previdenziali, i contributi a forme pensionistiche complementari e talune erogazioni liberali. Dopo aver operato le deduzioni dal reddito complessivo si determina la base imponibile su cui saranno applicate le aliquote d’imposta crescenti a scaglioni. Dall’imposta così ottenuta “imposta lorda” si sottraggono tre tipologie di oneri: le detrazioni per carichi di famiglia che hanno come finalità quella di agevolare e sostenere le famiglie, le detrazioni sostitutive delle spese di produzione, che forfetizzano le spese per la produzione dei redditi di lavoro e le detrazioni per oneri che hanno come finalità quella di ridurre il carico fiscale in funzione del sostenimento di particolari spese quali ad esempio interessi passivi per l’acquisto della casa principale, polizze vita, spese di ristrutturazione. ONERI DEDUCIBILI - ONERI DETRAIBILI: ESEMPI Deducibili: assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato; contributi previdenziali, alcune erogazioni liberali. Detraibili: interessi passivi per acquisto prima abitazione; spese veterinarie, spese funebri fino al limite di un certo importo; spese per intermediazione immobiliare fino al tetto di € 1000, assicurazioni sulla vita, spese per assistenza personale, spese di istruzione, costi per interventi di ristrutturazione edilizia. LA LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA La determinazione della somma dovuta a titolo d'imposta dal contribuente può fondarsi sui dati indicati dal contribuente in una dichiarazione tributaria, su un accertamento operato d'ufficio dall'ente impositore o su di una rettifica della dichiarazione resa dal contribuente. La liquidazione dell'imposta si riferisce al reddito prodotto dal soggetto al netto delle spese necessarie per produrlo che talvolta sono considerate non in forma analitica ma forfettaria

unità immobiliari moltiplicando la consistenza dell’immobile (espressa in vani catastali , mq o mc) per il rispettivo valore riportato nelle tariffe d’estimo , elaborate dall’Agenzia del Territorio in funzione del Comune, della zona censuaria, della categoria catastale, della classe di merito. La rendita catastale è quindi il reddito che l’Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio) attribuisce a ogni singolo bene immobile e rappresenta la base fiscale su cui vengono calcolate le imposte. Nel caso di fabbricati la rendita catastale deve essere richiesta entro 30 giorni dal momento in cui una nuova costruzione diviene agibile in relazione alla destinazione d’uso prevista I DIVIDENDI I dividendi sono gli utili conseguiti da un’impresa che vengono distribuiti agli azionisti, ovvero i detentori di frazioni del capitale o del patrimonio sociale, come remunerazione per il capitale investito, sono dunque redditi che derivano dalla partecipazione ad imprese. Trattandosi di partecipazione ad imprese il legislatore ha dovuto affrontare il problema della doppia imposizione particolarmente rilevante quando gli investitori siano persone fisiche. I dividendi vengono tassati quali redditi di capitale e dunque al lordo delle spese in considerazione che la partecipazione possa definirsi qualificata o non qualificata, secondo il principio di cassa. La finanziaria 2018 ha allineato la tassazione dei dividendi per quanto attiene le persone fisiche, non distinguendo più tra partecipazioni qualificate o non qualificate I REDDITI DI CAPITALE Il legislatore non ha fornito una definizione precisa di questo tipo di redditi ma si è limitato ad una elencazione di redditi che rientrano in questa categoria. La tassazione dei redditi da capitale è stata spesso oggetto di interventi legislativi. I redditi da capitale sostanzialmente derivano da rendite finanziarie e dividendi da partecipazione, sono disciplinati dagli art 44 e 45 del TUIR. I redditi da capitale sono tassati al lordo delle spese di produzione, in base all’assunto che essi non necessitano di attività alcuna da parte del contribuente, e con principio di cassa ovvero devono essere dichiarati e tassati solo quando il contribuente li incassa. Sono redditi da capitale ad esempio gli interessi sul conto corrente. La finanziaria 2018 ha allineato la tassazione dei dividendi per quanto attiene le persone fisiche, per quanto attiene le partecipazioni qualificate o non qualificate

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Si intendono redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da prestazioni lavorative, con qualsiasi qualifica ed alle dipendenze di altri. Ciò che dunque caratterizza tale reddito e lo distingue da quello da lavoro autonomo è quindi il vincolo di subordinazione tra prestatore e datore di lavoro, pur tuttavia vi rientrano anche le pensioni, a prescindere dal tipo di attività lavorativa da cui esse hanno tratto origine. Vi sono inoltre una serie di tipologie reddituali che solo parzialmente presentano le peculiarità del lavoro dipendente. Trattasi dei cosiddetti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che sono tassativamente previsti dalla normativa fiscale e che come detto presentano solo alcuni tratti del lavoro dipendente. Si tratta: delle remunerazioni dei sacerdoti, dei compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e di lavoro. Vi sono inoltre una serie di redditi caratterizzati dall’assenza di un’attività lavorativa ma che comunque vengono ricompresi in quelli assimilati al lavoro dipendente: gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, le borse di studio, gli assegni i premi e i sussidi per fini di studio, le rendite vitalizie e quelle a tempo determinato a titolo oneroso e le prestazioni pensionistiche. DIFFERENZA TRA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DI IMPRESA Il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dall’esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva di arti o professioni e più in generale da attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi di impresa. Rientrano nell’ambito del lavoro autonomo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione negli albi professionali e quelle non soggette ad iscrizione a condizione che l’elemento personale risulti prevalente rispetto ai mezzi impiegati. Aggiungiamo che costituisce altresì lavoro autonomo l’esercizio delle professioni in forma associata attraverso la costituzione di associazioni tra professionisti. I redditi di impresa interessano sia gli imprenditori individuali che le società e gli enti e quindi abbracciano sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia l’imposta sul reddito delle società (IRES) Secondo il testo unico sono redditi di impresa quelli derivanti da attività commerciali ovvero quelli derivanti per professione abituale delle attività indicate nell’art 2195 cc. sono altresì considerati redditi di impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art 2195 cc mentre saranno sempre annoverati tra i redditi di impresa quelli derivanti dalla produzione di servizi a prescindere dall’organizzazione in forma di impresa. Per le società commerciali, siano esse di capitale che di persone, la loro attività è

di lavoro autonomo diverse da quelle da cui traggono origine i redditi d’impresa. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Entrambi i redditi sono tassati secondo il principio di cassa I REDDITI DI IMPRESA I redditi di impresa interessano sia gli imprenditori individuali che le società e gli enti e quindi abbracciano sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia l’imposta sul reddito delle società (IRES) Secondo il testo unico sono redditi di impresa quelli derivanti da attività commerciali ovvero quelli derivanti per professione abituale delle attività indicate nell’art 2195 cc. sono altresì considerati redditi di impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art 2195 cc mentre saranno sempre annoverati tra i redditi di impresa quelli derivanti dalla produzione di servizi a prescindere dall’organizzazione in forma di impresa. Per le società commerciali, siano esse di capitale che di persone, la loro attività è per sua natura di impresa, per quanto attiene invece le persone fisiche occorre distinguere la vera e propria attività di impresa da altre attività economiche. Anche per il reddito di impresa assume rilievo, come per il lavoro autonomo che esso derivi da attività abituale, diversamente i proventi rientrerebbero nei redditi diversi. Il reddito di impresa è tassato secondo il principio di competenza I CAPITAL GAINS Si ottiene dalla compravendita di titoli azionari ed è ricompreso ai fini dell’imposizione fiscale nei redditi diversi, si tratta quindi della plusvalenza in conto capitale e non della redditività dei titoli azionari che invece è tassata nei redditi di capitale. Il capital gain è dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di un determinato strumento finanziario, con ciò non si intendono solo titoli azionari, ma anche partecipazioni sociali e obbligazioni. Con riguardo alla partecipazioni fino ad ora è stata rilevante se esse fossero o meno qualificate. Sono partecipazione qualificate quelle per le quali si detiene una percentuale di diritti al voto superiore 2% con riguardo ad azioni negoziate su mercati regolamentati e superiore al 20% per i mercati non regolamentati. Con la legge di Bilancio 2018 cambia il regime di tassazione circa i redditi di capitale e i redditi diversi, allineando partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori

dell’esercizio dell’attività di impresa, al 26%. La decorrenza non sarà immediata ma a partire dal 2019 I REDDITI DIVERSI Fanno parte dei redditi diversi varie ipotesi reddituali, che possono essere indicate mettendo in rilievo la categoria tipica a cui sono ricollegabili e in cui non possono ricomprendersi per mancanza di un elemento essenziale. Abbiamo innanzitutto i redditi di natura fondiaria, la cui quantificazione non è data dal catasto per mancata attribuzione di rendita catastale (immobili all’estero) ed i redditi delle sublocazioni: tali redditi sono inseriti nella categoria di redditi diversi perché la determinazione catastale è un elemento essenziale della categoria dei redditi fondiari. Sono redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ed i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e simili, che non fanno parte dei redditi di lavoro autonomo (in pratica, i casi in cui redditi sono percepiti da soggetti diversi dall’autore o inventore). La mancanza di abitualità è anche la ragione per cui sono inseriti tra i redditi diversi i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Abbiamo poi una serie di fattispecie di varia natura tra cui: vincite, premi e riconoscimenti. Abbiamo, infine, una formula di chiusura di portata generale, riguardante i redditi che derivano dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. Inoltre rientrano nella categoria di redditi diversi anche i proventi illeciti che non sono classificabili in alcuna delle categorie di reddito. Data la eterogeneità dei redditi contenuti in questa categoria, le relative regole di determinazione non sono uniformi. I redditi diversi, a differenza di quelli di capitale, sono tassati al netto delle spese ed oneri di produzione e non sono soggetti a ritenute alla fonte. IRES: INDICARE ALCUNI ESEMPI DI RIPRESE IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE? Le variazioni in aumento e in diminuzione che si apportano al reddito di bilancio hanno origine quando esiste una diversa concezione nella legislazione civilistica e quella fiscale. Le variazioni in aumento del risultato civilistico possono essere rappresentate da costi sostenuti dall’impresa che non sono riconosciuti dal fisco per la definizione del reddito imponibile di quel periodo. Le variazioni in diminuzione del risultato civilistico possono essere ricavi conseguiti dall’impresa che non sono riconosciuti dal fisco per la definizione del reddito imponibile di quel periodo

Le operazioni esenti pur non generando alcun debito di imposta comportano l’obbligo di dar seguito al rispetto e alla esecuzione di tutti gli adempimenti formali come fatturazione e registrazione. Le operazioni esenti abbracciano una ampia sfera e si fondano sulla necessità di rendere meno gravose talune prestazioni di natura sanitaria e sociale. Basti pensare alla esenzione per le prestazioni mediche effettuate da soggetti iscritti all’ordine dei medici, oppure alle cessioni gratuite di beni ad enti aventi finalità di assistenza, beneficenza ed educazione. In presenza di operazioni esenti svolte con continuità il legislatore al fine di consentire la detrazione dell’iva assolta sugli acquisti limitatamente al volume di attività imponibili, ha concepito il meccanismo del pro-rata, con il quale il calcolo dell’iva detraibile è realizzato in modo forfettario. La percentuale di detraibilità si ricava attraverso una frazione ove al numeratore vi sono le operazioni imponibili effettuate nell’anno mentre al denominatore la somma delle operazioni imponibili ed esenti effettuate nello stesso periodo. Il risultato rappresenta la percentuale di detraibilità. Il meccanismo del pro-rata è applicabile solo ai soggetti che effettuano operazioni esenti con continuità e non quando esse siano occasionali IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO Va innanzitutto fatta una distinzione tra operazioni intracomunitarie e extracomunitare. Le operazioni intracomunitarie interessano due o più paesi della comunità europea quelle extracomunitarie un paese interno alla comunità europea e uno esterno. L’Italia così come gli altri paesi della comunità europea opera in base al regime di tassazione del paese ricevente quindi le importazioni sono tassate come imponibili e le esportazioni non lo sono. Verso i paesi extracomunitari l’iva assume veste di tributo doganale che nel caso di importazioni assolve l’esigenza di equiparare il trattamento dei beni provenienti da fuori la CE a quelli interni alla CE; nelle esportazioni invece non sono operazioni imponibili PRESUPPOSTI SOGGETTIVO, OGGETTIVO, TERRITORIALE Affinché una certa operazioni sia rilevante ai fini Iva è necessario che possieda i requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali 1)soggettivi :. La normativa del nostro paese individua quali soggetti passivi due macro categorie, gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni (con rinvio ai concetti di abitualità anche se non di

esclusività). Mentre gli enti pubblici divengono soggetti passivi solo quando pongono in essere attività economiche di tipo commerciale Ai fini iva è bene precisare che sono soggette a imposta tutte le attività svolte da soggetti che hanno la forma giuridica di società commerciale. Per gli enti non commerciali invece si considerano effettuate nell’esercizio di impresa solo le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di imprese commerciali o agricole 2) Oggettivi : deve riguardare cessione di beni o servizi a titolo oneroso. Per cessione di beni si intendono gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere. Quindi, in linea di massima la cessione è soggetta ad IVA se avviene a titolo oneroso, ovvero se comporta il pagamento di un corrispettivo, benché in taluni casi lo siano anche le cessioni a titolo gratuito. Per prestazione di servizi la normativa comunitaria indica genericamente tutte quelle operazioni che non rientrano nella cessione di beni mentre per la normativa nazionale si intendono tutte le operazioni effettuate verso corrispettivo in dipendenza di contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere. Quindi, anche in questo caso la prestazione non deve essere effettuata a titolo gratuito. 3 ) territoriali : le operazioni devono essere effettuate in territorio dello Stato. Ai fini della determinazione di questo parametro bisogna distinguere se l’operazione riguarda beni immobili, nel qual caso varrà il luogo in cui l’immobile si trova, servizi nel qual caso varrà il luogo di domicilio dell’ente che eroga il servizio o beni mobili nel qual caso la regola generale considera se si tratta di un prodotto nazionale. OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI Le operazioni imponibili richiedono la soddisfazione contemporanea di tre presupposti: uno oggettivo, ovvero l’operazione deve riguardare la cessione di beni o la prestazione di servizi; uno soggettivo, ovvero l’operazione deve essere realizzata nell’esercizio di impresa, arte o professione; uno territoriale: l’operazione deve essere effettuata in Italia. Le operazioni non imponibili mancano di uno o più dei tre presupposti su indicati rientrando nel campo di applicazione dell’imposta sono soggette all’obbligo di fatturazione e concorrono alla formazione del volume d’affari ma non sono assoggettate al tributo, tali operazioni consentono di recuperare l’Iva pagata a monte su acquisti e spese. Le operazioni esenti pur ricorrendone i presupposti, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva per espressa previsione normativa, pur concorrendo alla formazione del giro d’affari non

fissa. Il principio di alternatività riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e, pertanto, non solo le operazioni imponibili ma anche quelle esenti e non imponibili. Sono da considerarsi soggette ad Iva tutte le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA stessa e pertanto assoggettate agli adempimenti contabili previsti dalla stessa; ad esempio sentenze che definiscono giudizi con condanna al pagamento di somme rientranti nella sfera di applicazione dell’iva (parcelle dei professionisti). COS'E’ IL PLAFOND? Ogni esportazione crea un credito di imposta a favore dell’esportatore a carico dello stato. Per evitare fisicamente questo esborso a consuntivo, il legislatore ha creato l’istituto del plafond destinato agli esportatori abituali ovvero che abbiano effettuato esportazioni nell’arco dei 12 mesi precedenti in proporzione almeno del 10% rispetto al volume d’affari totale del medesimo periodo. Questi soggetti rischierebbero di trovarsi continuamente a credito di iva, per loro viene quindi prevista la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importazione senza pagare l’Iva. Una volta stabilità la qualifica di esportatore abituale si può scegliere fra plafond fisso e plafond mobile. Il plafond fisso si calcola avendo riguardo alle operazioni effettuate nell’anno solare precedente e si calcola sommando l’importo iva non corrisposta all’esportatore accumulata durante l’anno precedente. Se ad esempio l’esportatore nell’anno X ha accumulato € 50.000,00 di plafond IVA, nell’anno successivo chiederà di non corrispondere IVA ai propri fornitori fino alla concorrenza di tale importo. Il plafond mobile o mensile si calcola avendo riguardo alle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti e deve essere verificato ogni mese. L’utilizzo del plafond richiede inizialmente una dichiarazione di intenti SPIEGARE IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' TRA IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO ED ILLUSTRARE CON DEGLI ESEMPI Con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare la doppia imposizione, è stato stabilito il principio di alternatività dell’imposta di registro rispetto all’IVA per cui gli atti soggetti all’IVA devono essere registrati solo in caso di uso e l’imposta di registro è applicata in misura fissa. Il principio di alternatività riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione

dell’Iva e, pertanto, non solo le operazioni imponibili ma anche quelle esenti e non imponibili. Sono da considerarsi soggette ad Iva tutte le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA stessa e pertanto assoggettate agli adempimenti contabili previsti dalla stessa; ad esempio sentenze che definiscono giudizi con condanna al pagamento di somme rientranti nella sfera di applicazione dell’iva (parcelle dei professionisti). L'IMPOSTA DI REGISTRO L’imposta di registro appartiene alla categoria delle imposte sull’attività giuridica, una prestazione economica dovuta dal soggetto richiedente la registrazione di un atto. La registrazione degli atti serve ad attribuire esistenza legale ad un atto, dimostrarne la data di fronte a terzi e ad assicurarne la conservazione. L’imposta infatti non colpisce l’atto in quanto documento ma in quanto produttivo di effetti giuridici. La registrazione può essere in caso d’uso o in termine fisso, nel primo caso la registrazione si effettua solo al fine dell’utilizzazione giuridica. È stato stabilito il principio dell’alternatività dell’imposta di registro rispetto all’Iva per cui gli atti soggetti ad Iva devono essere registrati solo in caso d’uso e l’imposta di registro è applicata in misura fissa (art. 40 del DPR 131/86). I soggetti passivi della tassa di registro sono coloro che pongono in essere l’atto e coloro nel cui interesse l’atto è sottoposto a registrazione. Si distinguono soggetti obbligati alla registrazione e soggetti obbligati al pagamento. Secondo quanto previsto dall’art. 25 del DPR 131/86 se un atto è in parte oneroso e in parte gratuito, si applica l’imposta di registro sulla parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito. Se un atto ha per oggetto più beni o diritti, per i quali siano previste aliquote diverse, troverà applicazione l’aliquota più elevata salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva a norma dell’art. 1353 c.c. sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa (art. 27 del testo unico). La ratifica, la convalida e la conferma sono sottoposte ad imposta in misura fissa; La cessione di contratto (art. 1406 c.c.) è soggetta all’imposta con la stessa aliquota stabilita per il contratto ceduto.

In particolare sono tenuti a chiedere la registrazione: le parti contraenti, i notai e i pubblici ufficiali, i cancellieri, gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla guardia di finanza. Sono obbligati al pagamento: coloro che richiedono la formalità di voltura; 2) i pubblici ufficiali tenuti al pagamento dell’imposta di registro per gli atti ai quali si riferisce la voltura; 3) tutti coloro nel cui interesse è richiesta la voltura IMPOSTA DI SUCCESSIONE Possiamo sinteticamente affermare che il presupposto dell’imposta di successione è l’acquisto di beni mortis causa e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è l’erede che abbia accettato l’eredità mentre è soggetto passivo di imposta per il singolo legato è il legatario, a meno che non vi rinunci. Poiché il presupposto dell’imposta è dato dall’arricchimento di ciascuno degli eredi che determina una misura impositiva diversa per ognuno di loro, non appare compatibile con tale sistema il principio dell’obbligazione solidale nei confronti di tutti gli eredi per il pagamento del tributo. La base imponibile su cui calcolare l’imposta sulle successioni è data dal valore delle quote ereditarie e dei legati. In particolare è costituita da: 1) valore dell’eredità, qualora vi sia un unico erede, o delle quote ereditarie, quando ci sono più eredi, al netto dei legati e degli oneri su di essi gravanti; 2) valore dei legati al netto degli eventuali oneri imposti ai legatari. Per la determinazione della base imponibile occorre, però, procedere prima di tutto all’individuazione delle attività e delle passività dell’asse ereditario. L’attivo ereditario deve essere calcolato, considerando “tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta”. Riguardo alle passività si considerano le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto e quelle funerarie fino a euro 1.032,92 purché documentate. I debiti del defunto sono deducibili a condizione che risultino da atti scritti di data certa anteriore all’apertura della successione. Il valore delle quote ereditarie e dei legati su cui calcolare l’imposta è ridotta di una franchigia così determinata: a) euro 1.000.000,00 per il coniuge e i parenti in linea retta; b) euro 100.000,00 per i fratelli e le sorelle; c) euro 1.500.000,00 per i beneficiari che siano portatori di grave handicap a prescindere dal grado di parentela.

IMPOSTA DI DONAZIONE

Per l’imposta sulle donazioni il presupposto va individuato nell’arricchimento a titolo gratuito del beneficiario. L’acquisto di beni e diritti a titolo di donazione è soggetto ad un’imposizione fiscale conforme a quello previsto per il trasferimento mortis causa. l’imposta sulle donazioni colpisce l’arricchimento ottenuto dai beneficiari con:

  1. le donazioni;
  2. gli atti a titolo gratuito;
  3. la costituzione di vincoli di destinazione. IRAP È l’imposta regionale sulle attività produttive. Il suo presupposto essenziale è l’esercizio di una attività economica abituale autonomamente organizzata e diretta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazioni di servizi. Tale presupposto può essere realizzato da persone fisiche, società di ogni tipo, enti non commerciali ed anche le pubbliche amministrazioni. L’Irap è proporzionale, al valore della produzione netta e quindi al fatturato e non all’utile di esercizio. L’Irap concorre all’autonomia finanziaria delle regioni e la sua base imponibile è costituta dal valore aggiunto della produzione generato nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l’attività. COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE DELL'IRAP? QUALI COSTI NON SONO DEDUCIBILI? La base imponibile dell’Irap è data dal valore della produzione netta. Nella determinazione del valore della produzione netta rilevano i risultati della gestione ordinaria, con esclusione quindi della gestione finanziaria e di quella straordinaria; l’indeducibilità delle perdite evidenzia la volontà di voler colpire il valore della produzione, prescindendo dal conseguimento effettivo delle entrate corrispondenti.