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Autonomia e Indipendenza delle Chiese: Diritto Matrimoniale e Giurisdizione Ecclesiastica, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Sulla riconosciuta autonomia e indipendenza delle chiese con finalità di culto, il diritto di nomina dei ministri di culto e giurisdizione in materia ecclesiastica senza ingerenza statale. Viene in particolare evidenziata la Legge 218/1995 e la sua applicazione alla disciplina del Concordato, con particolare riferimento alle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dal tribunale ecclesiastico. le motivazioni per cui la riserva è sopravvissuta e la natura dell'atto di certificazione del matrimonio ad effetti civili secondo la confessione religiosa intesa con lo Stato.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 21/06/2022

ARIERO12
ARIERO12 🇮🇹

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Art 19
Art 20
L. 218/95
Rapporto tra art. 7 e 8
Patti Lateranensi
Laicità e neutralità:
princìpi che caratterizzano l’atteggiamento dello Stato nei confronti delle opzioni religiose dei cittadini e
davanti le confessioni di cui questi fanno parte, per quanto siano princìpi in sé insufficienti a definire
quest’atteggiamento: devono servire come ulteriore garanzia della libertà religiosa e se non si riferiscono a
questa smettono di aver senso. Lo Stato può dirsi neutrale, laico o aconfessionale, però questo non può
significare che il suo compito consista nel neutralizzare la vita religiosa o la presenza sociale delle
confessioni, né nel secolarizzare la società o promuovere l’agnosticismo dei cittadini. Lo Stato non fa sua né
lui si fa di nessuna confessione, proprio per svolgere il ruolo che gli spetta di promotore e garante della
libertà religiosa di tutti senza differenze, interessandosi alla religione in quanto dimensione umana che
esige libertà, nell’intimità dell’individuo e nelle sue manifestazioni pratiche, individuali e collettive.Però la
neutralità, la laicità o la separazione non possono essere i princìpi che definiscono in modo fondamentale la
posizione dello Stato nei confronti della religione, essendo questa una funzione che spetta al principio di
libertà. Gli altri princìpi hanno una valenza pratica puramente negativa, di non interferenza, partitismo o
intervento dello Stato nelle opzioni religiose dei cittadini; la libertà religiosa, invece, benché si esprima
innanzitutto come incompetenza dello Stato in queste opzioni, esige inoltre da questo un’attività positiva in
ordine a definire, tutelare e promuovere con giustizia i concreti contenuti, non della religione bensì delle
sue manifestazioni aventi una rilevanza sociale. La laicità, secondo la dottrina ecclesiastica che ha cercato di
darne nel corso del tempo non solo una interpretazione, ma, anche, una definizione, è un valore necessario
alla coesistenza di uomini di diversa ideologia e si configura nella indipendenza ed autonomia dellautorità
civile rispetto a qualsiasi gerarchia religiosa, nell(a)confessionalità dell’ordinamento e neutralità in materia
religiosa, nel riconoscimento di valore supremo di libertà religiosa, in un sistema separatista.. lo Stato laico
non è, come potrebbe credersi, uno stato ideologicamente neutrale, bensì uno Stato che, respingendo ogni
residuo di confessionismo, assume anzi una precisa connotazione ideologica. (collegati a confessionismo
strisciante)
Intese paraconcordatarie:
hanno carattere normativo e contengono la disciplina di dettaglio in una determinata materia sulla base dei
principi dell’ Accordo o previo accordo apicale, assumendo rispetto ad essi una funzione
integrativa/attuativa e natura di accordo derivato. Il nuovo Concordato si configura come un "accordo-
quadro" di principi fondamentali che regolano l'indipendenza dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa,
individuando gli specifici capisaldi costituzionali, sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti con
l'articolato rinvio ad ulteriori intese su specifiche questioni, da stipulare successivamente tra autorità statali
ed ecclesiastiche competenti. La prima di tali intese è stata quella sulla riforma degli enti e beni ecclesiastici
e del sistema di sostentamento del clero. Esse sono accordi di secondo grado perché stipulate in esecuzione
di un obbligo assunto col concordato e sono redatti in forma semplificata perché per essere eseguiti nel
nostro ordinamento non richiedono la ratifica ma la forma del decreto presidenziale.
Differenza tra Concordato ed Intese:
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Art 19

Art 20

L. 218/

Rapporto tra art. 7 e 8

Patti Lateranensi

Laicità e neutralità: princìpi che caratterizzano l’atteggiamento dello Stato nei confronti delle opzioni religiose dei cittadini e davanti le confessioni di cui questi fanno parte, per quanto siano princìpi in sé insufficienti a definire quest’atteggiamento: devono servire come ulteriore garanzia della libertà religiosa e se non si riferiscono a questa smettono di aver senso. Lo Stato può dirsi neutrale, laico o aconfessionale, però questo non può significare che il suo compito consista nel neutralizzare la vita religiosa o la presenza sociale delle confessioni, né nel secolarizzare la società o promuovere l’agnosticismo dei cittadini. Lo Stato non fa sua né lui si fa di nessuna confessione, proprio per svolgere il ruolo che gli spetta di promotore e garante della libertà religiosa di tutti senza differenze, interessandosi alla religione in quanto dimensione umana che esige libertà, nell’intimità dell’individuo e nelle sue manifestazioni pratiche, individuali e collettive.Però la neutralità, la laicità o la separazione non possono essere i princìpi che definiscono in modo fondamentale la posizione dello Stato nei confronti della religione, essendo questa una funzione che spetta al principio di libertà. Gli altri princìpi hanno una valenza pratica puramente negativa, di non interferenza, partitismo o intervento dello Stato nelle opzioni religiose dei cittadini; la libertà religiosa, invece, benché si esprima innanzitutto come incompetenza dello Stato in queste opzioni, esige inoltre da questo un’attività positiva in ordine a definire, tutelare e promuovere con giustizia i concreti contenuti, non della religione bensì delle sue manifestazioni aventi una rilevanza sociale. La laicità, secondo la dottrina ecclesiastica che ha cercato di darne nel corso del tempo non solo una interpretazione, ma, anche, una definizione, è un valore necessario alla coesistenza di uomini di diversa ideologia e si configura nella indipendenza ed autonomia dellautorità civile rispetto a qualsiasi gerarchia religiosa, nell(a)confessionalità dell’ordinamento e neutralità in materia religiosa, nel riconoscimento di valore supremo di libertà religiosa, in un sistema separatista.. lo Stato laico non è, come potrebbe credersi, uno stato ideologicamente neutrale, bensì uno Stato che, respingendo ogni residuo di confessionismo, assume anzi una precisa connotazione ideologica. (collegati a confessionismo strisciante) Intese paraconcordatarie: hanno carattere normativo e contengono la disciplina di dettaglio in una determinata materia sulla base dei principi dell’ Accordo o previo accordo apicale, assumendo rispetto ad essi una funzione integrativa/attuativa e natura di accordo derivato. Il nuovo Concordato si configura come un "accordo- quadro" di principi fondamentali che regolano l'indipendenza dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, individuando gli specifici capisaldi costituzionali, sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti con l'articolato rinvio ad ulteriori intese su specifiche questioni, da stipulare successivamente tra autorità statali ed ecclesiastiche competenti. La prima di tali intese è stata quella sulla riforma degli enti e beni ecclesiastici e del sistema di sostentamento del clero. Esse sono accordi di secondo grado perché stipulate in esecuzione di un obbligo assunto col concordato e sono redatti in forma semplificata perché per essere eseguiti nel nostro ordinamento non richiedono la ratifica ma la forma del decreto presidenziale. Differenza tra Concordato ed Intese:

Concordato è solo quello stipulato tra lo Stato e la Chiesa cattolica per la regolazione dei rapporti così come sancito dall'art 7Cost., mentre le Intese sono stipulate per fini di regolamentazione dei rapporti ì, ma tra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, come previsto dall'art. 8Cost. Sul piano giuridico, il concordato risulta un atto esterno, introdotto nel nostro ordinamento per mezzo di legge ti attuazione; le intese figurano invece come atti interni che necessitano di legge di approvazione interna. Le intese, pur essendo atti di diritto interno, vertono sugli stessi aspetti dei concordati: ministri di culto, assistenza spirituale, istruzione religiosa, matrimonio ecce come i concordati, finchè non sono convertite in legge, vivono in un ambito esterno a quello dell’ordinamento civile Alcune intese:

  1. Tavola Valdese : le altre sembrano conformarsi ad essa. Le sono riconosciute autonomia e indipendenza, personalità giuridica degli enti ecclesiastici con finalità di culto nonché il diritto di nomina dei ministri di culto e giurisdizione in materia ecclesiastica senza ingerenza statale. Si riconoscono effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito valdese. Rinuncia della tavola valdese e poi di altre confessioni all’insegnamento della catechesi, riservato alla religione cattolica. Provvede al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri a mezzo di offerte volontarie
  2. Chiese avventiste: garantita assistenza spirituale a militari, in ospedali e penitenziari con oneri a carico della professione
  3. Unione delle Comunità ebraiche: sono garantiti riposo sabbatico, festività, diritto a prestare giuramento a capo coperto. NB. Per gli israeliti resta l’equiparazione del fine di religione e di culto a quello di beneficenza e istruzione venuto meno per le altre con gli Accordi di Villa Madama. Delibazione: Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929. Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita trascrizione ai fini civili) può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso. Tale procedura è rimasta, peraltro, immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionale privato avvenuto con la Legge n. 218/ Procedura di delibazione: La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:

A) Insegnamento religione Art. 33 Cost. “ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” su questa disposizione si basa il pluralismo scolastico. Art 9 Accordi di Villa Madama : “La Rep. Italiana garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione ; “Gli istituti universitari ed altri per ecclesiastici, continueranno a dipendere dall’autorità ecclesiastica”; Tutto ciò avviene solamente per la religione cattolica, l’unica a cui è garantito l’insegnamento della religione perché la cultura italiana tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del matrimonio storico del popolo italiano ma è garantito a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento. Art. 10 Accordi di Villa Madama: “ All’atto di iscrizione, genitori o studenti eserciteranno tale diritto senza che la scelta sia fonte di alcuna discriminazione”. In realtà a chi non si avvale dell’ insegnamento non è garantita alcuna alternativa Corte cost. : Imporre ai non avvalentesi la frequenza obbligatoria è una chiara discriminazione ma d’altro canto non sono autorizzati ad allontanarsi dalla scuola”. B) Status giuridico degli insegnanti Nelle scuole secondarie l’insegnamento è impartito una volta a settimana ed affidato a prof ritenuti idonei dall’ordine diocesiano. La revoca dell’idoneità ne impedisce lo svolgimento. Tali insegnanti sono dunque incaricati annuali pagati dalla Pubblica Amministrazione ma sottoposti all’assoluta discrezionalità dell’ordinamento diocesano (attestato di validità vale 1 anno). Dopo la riforma per il sostentamento del clero, sono utilizzabili laici in larga parte per tale insegnamento, sempre muniti di attestato. Insegnanti di scuole materne ed elementari non ne necessitano.  Agli insegnanti di religione si applicano le norme sullo stato giuridico e trattamento economico previste per tutti gli altri insegnanti  L’accesso avviene tramite concorso  L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta da ciascuna regione di’intesa con l’ordinario diocesano. Dunque l’intervento della chiesa cattolica è ben lungi dall’essere venuto meno. L. 218/ Legge di riforma del dip, viene qui in rilievo perché astrattamente idonea a superare la disciplina del Concordato, specificamente quella dettata dall’ art. 8.2 : “ Le sentenze di nullita matrimoniale pronunciate dal tribunale ecclesiastico, comprensive del decreto d’esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica, sono, su domanda delle parti o di una di esse dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con Sentenza della Corte d’Appello competente per territorio, quando la stessa accerti che:  Il giudice ecclesiastico sia quello giurisdicente ed il rito matrimoniale ha seguito le disposizioni ex art 8.1 ( Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile )  Nel processo ecclesiastico sia stato garantito diritto al contraddittorio e alla difesa

 Ricorrano le condizione previste dalla legislazione italiana per conferire efficacia civile alla sentenza straniera. La l. 218/’95 consente che in certe condizioni sia possibile rendere efficace una sentenza di ordinamento straniero senza ricorrere ad alcun procedimento (salvo in casi di mancato adempimento, contestazione della sentenza ecc) e prevede che chiunque possa rivolgersi alla corte d’appello per accertare i requisiti di riconoscimento.

  1. Una dottrina ritiene che tale legge sia inapplicabile e vediamo perché:  L’art. 2 della legge 218/’95 : le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. E l’Accordo di Villa Madama è considerato proprio convenzione internazionale  L’accordo di Villa Madama ha una legge di esecuzione che in quanto tale è legge speciale (121/ ’85) e non può essere certo superata da una legge generale quale la 218/’95, operando il principio di specialità. Principio che si incontra sia nella prospettiva della materia trattata, sia in quella del particolare procedimento basato su un concordato: siamo in presenza di una riserva di legge rinforzata per procedimento (L. 121 / ’85 : Il procedimento di formazione e notifica di tali norme è speciale, basato su un concordato)  Art. 7 Cost. : ordine canonico e statale sono separati e non possono ingerire automaticamente l’uno sull’altro.  Se la L. 218 incidesse sugli Accordi di Villa Madama si violerebbe l’art. 7 Cost. che impone il rispetto dei Patti Lateranensi e successive modifiche  La Corte d’appello può disporre un trattamento economico a titolo cautelare nell’esercizio delle sue funzioni, a favore di uno dei coniugi. Cosa che non sarebbe possibile con applicazione della 218.
  2. Dottrina favorevole alla 218 Fondamento di questo orientamento è l’equiparazione della sentenza canonica ad una sentenza straniera con diversa interpretazione dell’art. 2 della l. 218/’95 : L’espressione “non pregiudica” sarebbe da considerarsi come principio di contemperamento tra le disposizioni della 218 ed il concordato, cioè sono valide entrambe quando non vi sia contrasto, convivendo nell’ordinamento italiano entrambe le materie. Insomma sono operative le norme del dip quando non pregiudichino le norme convenzionali. Questa teoria giustifica l’applicazione dell’art. 64 della 218 che sancisce la diretta applicazione di sentenze disposte in ordinamento stranieri. Riserva di giurisdizione Una grande differenza tra l’articolo 34 del vecchio Concordato e l’art. 8.2 del nuovo sta nel fatto che: L’art. 34 del vecchio concordato prevede una riserva di giurisdizione dei tribunali e dicasteri ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale e di dispensa per matrimonio rato e non consumato. Riserva che non esiste più nel nuovo articolo 8.2.  Orientamenti della DOTTRINA
  3. La riserva non è sopravvissuta (sostenuta dalla Corte di Cassazione) essendovi un concorso di giurisdizione tra giudice nazionale e canonico. Motivazioni:  Art. 13 del nuovo concordato dice che le disposizioni non riprodotte nel nuovo concordato si intendono superate e tale riserva non è riprodotta.  La rinuncia del legislatore alla giurisdizione sarebbe dovuta essere espressa.  Il protocollo addizionale n.4 fa richiamo agli artt. 796 e 797 dunque la materia può essere trattata anche dal tribunale civile

E’ questo matrimonio trascrivibile?

  1. No perché tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8 vanno compiuti dal ministro di culto nella sua funzione pubblica
  2. L’art. 8 dispone la trascrivibilità di un matrimonio contratto secondo rito canonico senza indicarne il parroco, ragion per cui si ritiene possibile la trascrizione a patto che tale richiesta venga fatta al parroco da parte di sposi e testimoni Tipi di matrimonio
  3. Matrimonio in pericolo di morte: Il diritto canonico prevede che in caso di pericolo imminente di morte di uno dei coniugi o di entrambi, l’ordinario del luogo possa disporre la celebrazione del matrimonio. Che trascrizione possiamo avere?  Trascrizione tempestiva ritardata: applicabile quando siano stati compiuti tutti gli adempimenti civili tranne ovviamente le pubblicazioni per motivi di urgenza  Trascrizione tardiva qualora non siano adempiuti gli obblighi ex art. 8 del Concordato (Atto trascritto nei registri di Stato Civile, previa pubblicazione in casa comunale, lettura degli artt del cc, redazione dell’atto in doppio originale e trasmissione entro 5 gg dalla celebrazione all’ udsc)
  4. Solo testimoni
  5. Matrimonio Segreto: La cerimonia non è pubblica ed è permessa dall’ordinario del luogo in circostanze particolari. Tutti gli adempimenti vanno effettuati in segreto, tutte le parti sono tenute al segreto ed il matrimonio è trascritto in un registro speciale tenuto dalla curia dove l’obbligo di segreto cessa in caso di scandalo grave. Si può trascrivere?  Manca la pubblicazione, quindi no.  Si con trascrizione tardiva Separazione consensuale Fa parte delle vicende del rapporto matrimoniale insieme alla separazione con addebito ed al divorzio. Il regime di tale separazione è dettato dagli artt. 150 – 158 cc. Il suo regime è di natura civilistica ma anche il corpus iuris canonis prevede la separazione con permanenza del vincolo. Cause di separazione possono essere risolte dal giudice di famiglia come quelle relative a:  Mutamento confessione religiosa di uno dei due coniugi (in tal caso il principio fondamentale da applicare è quello di rispetto della libertà religiosa individuale) ma se il coniuge non viene meno ai suoi obblighi, l’appartenenza religiosa è irrilevante perché garantita dal diritto ex art. 19 Cost. Il mutamento di fede religiosa non è presupposto per l’addebito nella separazione né per affidamento dei figli mentre lo è l’intolleranza verso le nuove convinzioni dell’altro.  Educazione religiosa dei figli (non può essere inserita in clausole perché non negoziabile ; non è imponibile dai genitori; il minore ha diritto di professare una fede religiosa diversa da quella del genitore) La legge prevede l’affidamento del minore ad entrambi i genitori Divorzio Regolato dalla L. 1970 che lo introduce per la prima volta nel nostro ordinamento. Con esso il matrimonio non si estingue più solo per morte di uno dei due coniugi. Attualmente e paradossalmente, una delle cause che concorrono al divorzio, è la non consumazione, esclusa dalle possibili cause di delibazione di sentenza di nullità matrimoniale ma inclusa tra quelle di divorzio. Vedi sopra

Fabbricerie È una persona giuridica alla quale è devoluta l'amministrazione di quella parte del patrimonio di una chiesa, che è destinata alla manutenzione dell'edificio e alle spese del culto. La portio fabricae serviva generalmente alla manutenzione dell'edificio (sarta tecta) e all'esercizio del culto (luminaria ecclesiae). Ci si chiede se siano considerabili onlus. E’ costituita da una massa patrimoniale gestita da un Consiglio di Amministrazione a composizione mista. Esse nascevano dalla diffidenza dei laici sul modo di amministrazione dei cespiti raccolti da parte degli ecclesiastici. Le fabbricerie hanno composizione diversa a seconda del tipo di edificio che gestiscono, per esempio quelle delle chiese cattedrali hanno 7 membri ed hanno uno statuto approvato dal ministro degli Interni. Ogni fabbriceria ha un presidente che si occupa del bilancio da presentare al prefetto il quale insieme al vescovo può formulare osservazioni. La fabbriceria non può svolgere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione governativa. NB. La fabbriceria con personalità giuridica continua ad amministrare i propri ben anche se la chiesa perde la sua personalità giuridica. La fabbriceria che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde personalità giuridica Confraternite Associazioni di laici, senza professione di voti, erette in persone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie: — quelle con scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate enti ecclesiastici riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/85; — quelle, al contrario, non aventi scopo esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto. Trascrizione E’ la richiesta scritta fatta generalmente dal parroco del luogo dove è avvenuto il matrimonio, all’ udsc del comune, accompagnata dal secondo atto originale di matrimonio. Ha l’efficacia di un atto di notifica e per essere tempestiva va effettuata entro 5 gg dalla celebrazione e resterà tempestiva a prescindere da quando l’udcs la effettuerà (regola generale entro 24 h). Quindi chi effettua la trascrizione è l’udsc che però deve valutare preliminarmente le condizioni per la trascrizione:  Compimento della pubblicazione  Rilascio del nulla osta  Regolarità formale dell’atto di matrimonio Analisi della regolarità formale dell’atto di matrimonio:  Art. 10 legge matrimoniale (deve ricevere l’atto originale di matrimonio)  Art. 9 legge matrimoniale (indicazione delle parti, lettura degli articoli) Se tali requisiti sono manchevoli, l’udsc sospende la trascrizione e rinvia l’atto al parroco per la regolarizzazione. Se l’udsc non accetta la trascrizione deve motivare il suo rifiuto con certificato. (contro tale rifiuto si può ricorrere in Tribunale che giudica in Camera di Consiglio) Se i requisiti sussistono l’ufficiale procede entro 24 h (termine oridinario) e notifica al parroco l’avvenuta trascrizione annotando nell’atto di matrimonio che la trascrizione è stata trasmessa. Ha efficacia ex tunc dal momento in cui fu celebrato il matrimonio

A) Mancanza dei requisiti previsti per l’età dei nubendi.

  • Il diritto canonico: età minima 16 anni per maschio, 15 anni per femmina con possibilità per la Conferenza Episcopale di innalzare l’età e per L’autorità Ecclesiastica di abbassarla con dispensa dopo aver accertato la maturità psicofisica del soggetto
  • Art. 84 cc: età minima 18 anni con possibilità di autorizzare il minore di età 16 anni per gravi motivi ed accertata la sua maturità psicofisica In presenza di sola dispensa ecclesiastica e non autorizzazione del tribunale non può procedersi a trascrizione (almeno non tempestiva).
  • Matrimonio contratto dal minore di 16 anni. Dottrina: a) Non può farsi trascrizione nemmeno tardiva perché manca un requisito di capacità alle nozze b) Trascrivibile tardivamente quando non sia più proponibile azione di nullità ex 117 (decorso un anno dal matrimonio) B) Interdizione per infermità mentale: Gli effetti dell’interdizione iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di interdizione ma se proposta su istanza di parte, il PM sospende la celebrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di interdizione C) Esistenza di altro matrimonio valido tra gli sposi o tra uno sposo e un terzo: Reato di bigamia D) Impedimento da delitto:
  • diritto canonico: è impedito il matrimonio a persona che uccida il coniuge proprio o altrui
  • diritto civile: è impedito il matrimonio a persona che uccida o tenti omicidio verso il coniuge altrui. Può allora accadere che un matrimonio contratto in forma canonica non venga trascritto E) Impedimento da affinità in linea diretta: L’affinità sussiste ai sensi del cc anche quando un matrimonio è stato dichiarato nullo o sciolto o è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili. E’ possibile un provvedimento successivo di autorizzazione del tribunale più ovviamente trascrizione tempestiva, tardiva o ritardata. F) Tipi di trascrizione  Trascrizione tempestiva ritardata (no pubblicazioni) Non è presente nel concordato ma è presente nell’art. 13 della legge matrimoniale. Il parroco trasmette l’atto originale di matrimonio entro 5 gg dalla celebrazione canonica all’ udsc ma senza le preventive pubblicazioni. E’ l’udsc ad effettuare le pubblicazioni con indicazione generale degli sposi, al fine di valutare eventuali impedimenti. Secondo una dottrina, non esiste più. Secondo altra dottrina, le pubblicazioni vanno fatte prima della trascrizione ma non per forza prima della celebrazione eucaristica quindi sicuramente esiste.

 Trascrizione post mortem Non è possibile ricostruire la volontà del coniuge sulla base di alcuna dichiarazione precedente alla morte, neanche sulla base di un testamento, tuttavia una parte della dottrina non è concorde. G) Impugnazione della trascrizione Come ogni atto dell’udsc, la trascrizione può essere impugnata davanti al giudice ordinario dello Stato che, se trovasse irregolarità, potrà ordinare l’eliminazione della trascrizione dai registri di stato civile. L’art. 16 prevede impugnazione della trascrizione quando:

  • Sussista un impedimento inderogabile
  • Nella trascrizione tardiva non rilevi la volontà di entrambe le parti
  • Il matrimonio è celebrato secondo forma speciale tal da non consentire trascrizione (segreto)
  • L’atto di iniziativa è stato compiuto da soggetto incapace di intendere e di volere Matrimonio per procura Il diritto canonico vuole che al momento della celebrazione siano presenti entrambi i coniugi, di persone o mediante procuratore (è necessaria procura speciale per contrarre con persona determinata). Dunque nel d. canonico il mandato è possibile in ogni caso. Nel d. civile tale mandato è possibile solo quando:
  • si tratti di persona in servizio alle forze armate (procura con forma speciale)
  • il coniuge risiede all’ estero e per gravi motivi accertati dal tribunale, la sua presenza è impossibile (procura per atto pubblico) Nonostante la previsione dell’art 8 del concordato che ritiene trascrivibile ogni matrimonio celebrato nelle forme canoniche, si reputa necessaria l’autorizzazione del tribunale. Celebrazione del matrimonio canonico all’estero La giurisprudenza distingue tra:
  • Paesi che riconoscono effetti civili al rito canonico celebrato nel loro ordinamento (viene considerato nel nostro ordinamento nella forma dell’ordinamento straniero e non considerato come concordatario)
  • Paesi che non riconoscono effetti civili a matrimonio celebrato secondo rito canonico (viene trascritto nel nostro ordinamento come matrimonio concordatario). Qui una parte della dottrina ritiene che le disposizioni del concordato operano solo nel territorio dello stato. Altra parte le considera senza limiti territoriali. Enti ecclesiastici Regola generale è che gli enti abbiano natura giuridica privata (non è così per gli enti centrali della Chiesa cattolica che hanno natura giuridica pubblica nel loro ordinamento e tendono a conservarla nel nostro, perché pubblico è il loro obiettivo) Gli enti assumono personalità giuridica nel nostro ordinamento solo dopo il riconoscimento che dunque ha natura costitutiva ed è revocabile se viene meno uno dei presupposti. Ciò che va valutato è l’effettiva attività svolta dagli enti; lo Stato inoltre è tendenzialmente molto propenso al riconoscimento degli stessi. Il cod. civ. del 1865 qualificava gli enti pubblici al pari di comuni e province come soggetti di diritto pubblico. Il cod. civ. del ’42 non li tratta più insieme a comuni e province. L. 222/1985 relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

NB. E’ opinione comune che gli enti richiedessero il riconoscimento e la qualifica di enti ecclesiastici per le agevolazioni tributarie che ne conseguivano, altrimenti avrebbero operato nell’ambito del diritto comune al pari di tutte le altre persone giuridiche Associazioni e fondazioni Distinzione classica tra persone giuridiche è tra: Associazione: l’elemento caratterizzante è quello personale con volontà interna all’ente Fondazione: Elemento caratterizzante è quello patrimoniale con volontà esterna all’ente Istituzioni: enti misti richiamati nell’art. 20 Cost (la chiesa è una istituzione) A) Associazione Il diritto di associazione è costituzionalizzato all’art. 18 Cost e riconosciuto anche dall’ordinamento canonico (dove le ass. pubbliche sono sottoposte a un maggiore controllo). Tutte le associazioni devono avere uno statuto.

  • Pubbliche: erette dalla SS ed hanno personalità giuridica; i loro statuti sono approvati dall’autorità ecclesiastica
  • Private: sono regolate in tutti dalle leggi civili salva competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto Le associazioni ecclesiastiche non hanno un diritto al riconoscimento ma hanno goduto di trattamenti di favore perché i fini da loro perseguiti sono utili allo Stato purchè non gravino sul suo bilancio. Le ass. non riconosciute art 36 cc. E le norme canoniche sono applicabili solo se richiamate da statuto NB. Confraternite: Sono associazioni laicali volte a perfezionare la vita dei loro adepti promuovendo il culto pubblico e la dottrina cristiana. Il loro scopo esclusivo o prevalente di culto va accertato d’intesa con l’autorità ecclesiastica con accordi non vincolanti per lo Stato se non dopo l’approvazione con Regio decreto. Le confraternite non aventi scopo di esclusivo o prevalente di culto, sono disciplinate dalla legge dello Stato salva competenza di autorità ecclesiastiche circa le attività di culto” B) Fondazioni Persone giuridiche costituite da un insieme di beni destinate ad uno scopo con volontà esterna proveniente dal fondatore. Anche alla fondazione servono i requisiti del riconoscimento e la sufficienza dei mezzi patrimoniali per raggiungere lo scopo. Chiese, santuari e fabbricerie sono fondazioni. La requisizione, occupazione e demolizione delle chiese non può avere luogo se non per gravi ragioni e previo accordo con autorità ecclesiastica Fondazioni di culto Persone giuridiche che dispongono di una massa di beni i cui redditi sono destinati in modo perpetuo a scopi di culto. Sono riconosciute quando risultino sufficienti i mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. I loro beni hanno tipicamente origine in negozi di diritto privato come donazioni o testamenti.
  • Pubbliche: quelle costituite dall’autorità ecclesiastica
  • Private: le altre (anche se necessitano approvazione dell’autorità ecclesiastica) Anch’esse dunque sono soggette a riconoscimento discrezionale Art. 16 L. 222/’ L’art. 29 del Concordato del ’29 (confermato dagli accordi di Villa Madama dell’ ’84) che equiparava i fini di religione e di culto a quelli di istruzione e beneficenza, viene superato con l’art. 16 della L. 222/1985 il quale

specifica che: “si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”. Art. utile perché per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’articolo. Accordi di Villa Madama 1984 Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, revisione fondamentale che portò alla stipulazione degli Accordi di Villa Madama il 18 Febbraio 1984. I Patti Lateranensi richiamati dall’art. 7 Cost necessitavano di essere aggiornati e la loro modifica è possibile senza ricorrere a revisione costituzionale attraverso un nuovo accordo tra stato e chiesa cattolica. L'art. 7 della Costituzione dice «le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»: ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con legge ordinaria, mentre, argomentando a contrario, quelle unilaterali richiedono il procedimento aggravato art. 138 Cost. La legge di ratifica ed esecuzione di tali accordi è la L. 121/1985 cui si aggiunge un protocollo addizionale. Importanti cambiamenti:

  • Nel precedente concordato c’era la regola c’era la regola del giuramento dei nuovi vescovi al Governo Italiano, l’unico vescovo esente era il cardinale ordinario che faceva le veci del Pontefice. Con gli Accordi di Villa Madama, l’autorità ecclesiastica da comunicaizone alle competenti autorità civili della nomina di vescovi e arcivescovi diocesani
  • Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano
  • Matrimonio concordatario: art. 8 sono riconosciuti effetti civili al matrimonio contratto secondo rito canonico, infatti ex art. 8 : Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
  • Si pongono limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico, infatti ex art. 8.2: Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

Provvedere alle pubblicazioni Emanare nulla osta Rilasciare autorizzazione alla celebrazione Nominare il Ministro di culto

  • Nomina del Ministro di culto, che natura ha? a) Atto di delega: l’udsc delega al ministro di culto funzioni che avrebbe svolto lui nel caso di matrimonio civile. Manca però il dovere di svolgere tale funzione, che è solo un diritto. b) Atto di Autorizzazione: Il ministro però non è a conoscenza dell’atto da compiere, che infatti viene richiesto dagli sposi c) Nulla osta certificativo: L’atto ha gli stessi effetti del certificato di nullaosta rilasciato per il matrimonio concordatario (cioè riconosce che nulla osta al riconoscimento degli effetti civili e che non vi sono impedimenti alla celebrazione) con la sola differenza che l’udsc deve valutare se vi sia stata approvazione governativa
  • Art. 3 L. 1159/1959: Il Ministro di culto può essere nominato solo laddove abbia ottenuto approvazione ministeriale. Egli deve fare domanda di autorizzazione alla Prefettura, accompagnata da atto di nomina e documenti necessari che definiscono la nomina secondo l’ordinamento confessionale. Deve avere cittadinanza italiane, parlare italiano, non avere precedenti penali. Tale approvazione prima era discrezionale e non basata prettamente sulla documentazione fornita NB. Che tipo di atto l’approvazione ministeriale? a) Autorizzazione: il ministro aveva dei poteri e diritti cui la legge poneva limiti, tramite quest’atto vengono eliminati i limiti. b) Concessione: Il ministro non aveva un potere che invece con l’approvazione ministeriale ottiene dunque avrà diritto alla nomina c) Ammissione: gli attribuisce un nuovo status giuridico ammettendolo nel nostro ordinamento
  • Il matrimonio che voglia conseguire effetti civili va celebrato nel luogo indicato dal decreto di approvazione della nomina (se fosse celebrato altrove? 1) l’udsc non trascrive o chiede cancellazione della trascrizione. 2) non ci sono limiti territoriali)
  • Art. 9 L. 1159/1929: a) Il matrimonio acattolico si celebra secondo il rito religioso ma devono esserci: lettura degli artt. 143 144 147 cc ; presenza di due testimoni; dichiarazione espressa dei due sposi di prendere l’altro come coniuge accettandone gli obblighi (cioè manifesta volontà) b) L’atto viene formato secondo la legge italiana sulla costituzione degli atti di stato civile, in lingua italiana, con tutti gli elementi dell’art. 9 c) È trasmesso in originale all’ udsc ai fini della trascrizione entro 5 gg dalla celebrazione in funzione notificativa (omissione di tale atto è responsabilità personale del ministro)
  • Che succede dopo? a) L’udsc riceve l’atto notificativo e deve trascriverlo nel registro di stato civile entro 24 h (termine ordinario) o incorre nelle sanzioni ex art. 136 cc. b) Se l’udsc si accorge che manca un elemento essenziale (atto trasmesso non in originale, atto di culto diverso) rinvia l’atto al celebrante per la regolarizzazione e non trascrive

c) Se manca l’approvazione governativa: il matrimonio non può essere trascritto perché non è riconoscibile agli effetti civili (secondo una dottrina sono fatti salvi gli effetti matrimoniali sulla base della buona fede delle parti) d) Se manca nomina dell’ udsc: 1)non può essere trascritto perché la nomina è atto necessario. 2) può essere trascritto con intervento dell’autorità giudiziaria che controlla i requisiti legali per il rilascio del nullaosta. e) Se non è fatta lettura degli artt del cc può essere trascritto

  • Natura giuridica della trascrizione dell’atto di matrimonio acattolico con effetti civili: a) Atto probatorio: Questo matrimonio è un matrimonio civile celebrato in forma speciale da un pubblico ufficiale dunque il vincolo si perfeziona con lo scambio dei consensi in sede di celebrazione b) Atto costitutivo qualificato: la trascrizione costituisce il vincolo civile accertando gli elementi essenziali della celebrazione
  • E’ possibile trascrizione tardiva? a) Si, in analogia all’art. 14 l.m. Questo art però è legge speciale e si presta male ad applicazione analogica b) No perché l’art.9 parla solo di trascrizione immediata c) Si perché nessuna norma sanziona la trascrizione non immediata. Inoltre trascrizione tardiva è sinonimo di libertà religiosa che consente ai nubendi di attribuire efficacia civile al matrimonio acattolico successivamente. In tal caso è necessaria manifestazione di volontà sia durante la celebrazione che all’atto di trascrizione NB. Se il ministro di culto ha omesso la notificazione dell’atto entro i 5 gg, è sempre possibile ricorrere alla procedura giudiziaria di rettificazione degli atti dello stato civile.
  • Natura giuridica del ministro di culto acattolico a) Privato esercitante funzioni pubbliche: ma essendo nominato da un atto ministeriale, egli non è un privato b) Incaricato di pubblico ufficio: ma la funzione di pubblico ufficio è solo accessoria a quella ecclesiastica, circoscritta a circostanze particolari c) Teste qualificato: ma il ministro svolge funzione attiva rilevante nel nostro ordinamento civile d) Pubblico ufficiale: tesi della dottrina maggioritaria. Egli esercita pubblica funzione certificativa sull’adempimento di tutti gli elementi necessari alla pubblicazione, confermato dall’art 113 cc B) Effetti civili al matrimonio celebrato secondo confessioni che hanno intese con lo Stato: a) Non seguono la legge 1159/1929 quindi non serve approvazione ministeriale e autorizzazione dell’ufficiale di stato. b) Come matrimonio concordatario però, il compito dell’udsc è di verificare le cause ostative della celebrazione, cause impeditive di trascrizione, capacità delle parti e nullità c) L’iter è lo stesso ma i nubendi iniziano chiedendo le pubblicazioni al solo udsc e non anche al parroco. Poi si procede con pubblicazioni, valutazione degli impedimenti, rilascio nulla osta in doppia originale con definizione del luogo di celebrazione più LETTURA degli artt cc quando il compito spetti all’udsc (per alcune intese è cosi). Celebrazione secondo rito

Leggi del 1866 e 1867 con cui lo Stato perseguì una politica particolarmente restrittiva che incideva soprattutto sui beni ecclesiastici. Fu negato il riconoscimento e disposta la soppressione di diversi enti ecclesiastici che erano ritenuti non necessari al soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione, con la conseguente devoluzione al demanio del relativo patrimonio. Ultima grande legge eversiva fu quella delle guarentiglie dopo la presa di Roma. Alcune leggi eversive furono:

  • Legge che abolisce i contributi ecclesiastici, le decime e le immunità ecclesiastiche
  • Legge che sopprime, negli Stati Sardi, le case di alcuni ordini religiosi
  • Regio decreto sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il regno
  • Legge di soppressione degli enti ecclesiastici secolari e liquidazione dell’asse ecclesiastico
  • Legge delle guarentiglie (vedi quaderno) Periodo storico: Unificazione dell’italia, applicazione della legislazione Sarda a tutti gli Ex Stati, sviluppo della prima fase della questione romana che interrompe l’attività concordataria che aveva caratterizzato la restaurazione, con cui la Chiesa aveva riallacciato i rapporti con i governi che considerava legittimi. Santa sede La Santa Sede o Sede Apostolica è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale, preposto al governo della Chiesa cattolica La Santa Sede è una delle antiche cinque sedi apostoliche, delle quali è la maggiore; fa capo al papa, attualmente il Sommo Pontefice Francesco. Essa comprende: in senso stretto, l'ufficio proprio del Papa, il quale ed in senso largo, l'insieme degli organismi attraverso cui il Pontefice governa la Chiesa cattolica, ossia la Curia romana. Dal punto di vista di diritto internazionale, la Santa Sede è un'entità distinta dallo Stato della Città del Vaticano, che è il territorio di 0,44 km² su cui la Santa Sede esercita la sovranità. Lo Stato della Città del Vaticano ha natura di Stato patrimoniale con la finalità di dare indipendenza e sovranità alla Santa Sede e ha quindi funzione strumentale alla missione della Santa Sede. La sua sovranità è dunque limitata. L'Italia, in forza dell'articolo 3 del Trattato Lateranense stipulato nel 1929, riconosce alla Santa Sede la «piena proprietà esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana» sulla Città del Vaticano. Durante il periodo liberale della questione romana, la Santa Sede intende riacquistare un ambito territoriale che le consentisse di essere considerata a pieno titolo soggetto di diritto internazionale. Riesce in questo intento tramite reciproca strumentalizzazione con il Partito Fascista che allora aveva la maggioranza in parlamento. Dopo una lunga trattativa, stipula i Patti lateranensi Fondo per il culto Nasce in seguito ai patti Lateranensi ma viene disciplinato dalla L. 848/’29 art.19. Esso è espressione di una giurisdizione di stampo giurisdizionalista che consente allo Stato di provvedere alle esigenze di culto della popolazione, redistribuendo le ricchezze ecclesiastiche tra il clero cattolico. Funzioni:
  • Interveniva obbligatoriamente verso il clero meno abbiente con il supplemento di congrua
  • Provvedeva alle chiese di sua proprietà in modo autonomo Tale autonomia diminuisce quando il Fondo per il culto viene trasformato in una Direzione generale del Ministero. Esso gestiva chiese attribuite al demanio statale in seguito alla conversione e chiese di enti soppressi appartenenti al patrimonio dello stato. Non aveva personalità giuridica e inizialmente faceva capo allo Stato. L. 222/’85 riconosce personalità giuridica al Fondo edifici di culto come organismo che fa parte dell’amministrazione dello Stato con gestione patrimoniale autonoma. Il Ministero dell’interno nomina il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio preventivo e consuntivo che il Parlamento deve

approvare; quindi la personalità giuridica consente al Fondo solo una gestione separata di beni pubblici disponibili o indisponibili o appartenenti al demanio statale. Problema: tre membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla conferenza episcopale italiana e così si viola il principio di non identificazione poiché essi potrebbero perseguire i loro fini. Si dovrebbe sostituire l’attuale disciplina con una dettata unilateralmente dallo Stato che dia all’ente compiti piu ampi come il restauro e la conservazione di altri beni ecclesiastici Obiezione di coscienza Consiste nel rifiuto ad ottemperare positive disposizioni di legge per motivi di coscienza ed è questione delicata. Esempi ne sono obiezione di coscienza al servizio militare, al giuramento, all’interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche. Essa è diretta emanazione del diritto di libertà religiosa tutelato dall’ordinamento ma tale istituto non va infinitamente esteso ed è sottoposta a due limiti cioè fedeltà alla Repubblica e doveri di solidarietà politica, economica e sociale. L’atteggiamento della Chiesa cattolica al riguardo è molto aperto. a) Obiezione al servizio militare: A livello costituzionale sappiamo che ex art. 11 l’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ed ex art 52 il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Già nel ’72 si esonerano dal servizio militare i soggetti che dichiarino di essere contrari all’uso personale delle armi per motivi di coscienza (ma, c’è scritto, anche per convinzioni filosofiche o morali e questo sostentcertamente non può avere la stessa tutela giuridica delle convinzioni religiose) b) Nei disegni di legge proposti si riconosce ai cittadini il diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza rinviando le modalità di esercizio di tale obiezione alle norme dettate da specifiche materie e si equipara la libertà di coscienza e quella di religione. L’attuale legge riconduce il diritto degli obiettori alla Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. c) Chi intenda prestare servizio civile deve fare domanda entro 60 giorni dalla data di arruolamento e gode degli stessi diritti di chi esercita servizio militare. Viene istituto l’Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso si rapporta con enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini assistenziali d) Il reato di aborto è stato depenalizzato nel 1978 e nelle strutture ospedaliere non è precluso l’accesso a personale obiettore di coscienza e) L’obiezione al giuramento: viene superata con una pronuncia della Corte Cost che sostituisce il giuramento ad un impegno morale e giuridico a dire la verità f) Obiezioni di coscienza rivendicate: Esse possono rivendicarsi solo nei rispettivi ambiti di lavoro, politici e fiscali, tranne

  • Obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della persona umana
  • Obiezione alle emotrasfusioni rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi. Autorizzazione agli acquisti L’autorizzazione è un atto amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione rimuove un limite posto dalla legge all’esercizio di un diritto per rendere legittimo il comportamento di un certo soggetto. Sebbene sia una questione controversa, riteniamo che l’atto compiuto senza tale autorizzazione sia invalido e la relativa dichiarazione di invalidità può essere promossa in ogni tempo dal PM o da chiunque vi abbia interesse. Dunque autorizzazione non è presupposto di esistenza ma requisito di validità dell’atto. a) Fonti di riferimento: