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Convivenza prolungata e sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Sulla questione se la convivenza prolungata tra coniugi è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in base alla legge italiana. diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno trattato questo tema e le implicazioni per l'ordine pubblico interno. anche la rilevanza del matrimonio rapporto e della convivenza coniugale in questo contesto.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 13.2 13.3 – DELIBAZIONE E DURATA DELLA CONVIVENZA (1-4)
slide 13.2 13.3 (n. 1-4)
(approfondire con le sentenze allegate alla presente sezione)
rapporto tra delibazione e durata della convivenza matrimoniale
Quando si giunge a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, questa sentenza può essere
delibata dalla Corte di Appello (= cioè può essere riconosciuta anche nel nostro ordinamento attraverso
il procedimento di delibazione), dopo che la Corte di Appello ha verificato l’esistenza di alcuni elementi
necessari ad addivenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.
Un elemento fondamentale, che la Corte di Appello deve verificare = è che la sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale non sia contraria ai principi dell’ordine pubblico interno (= cioè rispetti i principi
dell’ordine pubblico interno).
Sulla tematica dell’ordine pubblico interno si inserisce il tema della durata della convivenza
matrimoniale.
Una specifica questione, che riguarda un possibile contrasto con l’ordine pubblico
= è la questione recentemente sollevata dalla Corte di cassazione circa la durata
della convivenza matrimoniale
- afferma la contrarietà con l’ordine pubblico interno = Cass. 1343/2011;
- nega la contrarietà = Cass. 8926/2012 che, riprendendo un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Cass. 2476/2008; Cass. 10796/2006; Cass. 10143/2002;
Cass. 4387/2000; Cass. 3002/1997), enuncia un principio di diritto, secondo il quale
«la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è
espressiva delle norme fondamentali, che disciplinano l’istituto e pertanto non è ostativa,
sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio canonico».
Nel tempo c’è stata una giurisprudenza altalenante =
1) un orientamento giurisprudenziale affermava la contrarietà con l’ordine pubblico interno di una lunga
durata della convivenza matrimoniale, alla quale fosse seguita una sentenza di nullità matrimoniale (es.
sent. Corte di cassazione 1343 del 2011);
2) un altro orientamento giurisprudenziale negava tale contrarietà (= cioè affermava come non ci fosse
contrarietà con l’ordine pubblico interno nel riconoscere una sentenza ecclesiastica di nullità
matrimoniale, anche quando questo matrimonio fosse durato parecchi anni) (es. sent. Corte
di cassazione di 8926 del 2012, che affermava un principio di diritto = secondo il quale la convivenza
tra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva di norme fondamentali, che
disciplinano l’istituto matrimoniale e pertanto non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico
interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità nel matrimonio canonico).
Tuttavia è necessario affermare, che questi orientamenti così altalenanti della Corte di cassazione (che
a volte ne riconosceva la contrarietà con l’ordine pubblico interno di una sentenza ecclesiastica di nullità
matrimoniale a seconda della durata della convivenza matrimoniale e a volte no) nel 2013 hanno portato
la Corte di cassazione a sollevare il problema dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che
hanno risolto il problema con una sentenza del luglio del 2014 = che ha affermato la contrarietà con
l’ordine pubblico interno di un matrimonio, del quale è stata riconosciuta la nullità ecclesiastica e
del quale si chiede la delibazione al civile nel momento, in cui vi sia stata una lunga convivenza tra
le parti durante il matrimonio.
Tuttavia è necessario comprendere quali erano le motivazioni poste alla base della tesi della contrarietà
e della tesi della non contrarietà con l’ordine pubblico interno della lunga durata della convivenza =
1) (prima sentenza) sent. della Corte di cassazione 1343 del 2011 = affermava la contrarietà con l’ordine
pubblico interno della lunga durata della convivenza = questa sentenza si riferiva a un matrimonio, che
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Lezione 13.2 13.3 – DELIBAZIONE E DURATA DELLA CONVIVENZA (1-4) slide 13.2 13.3 (n. 1-4) (approfondire con le sentenze allegate alla presente sezione) rapporto tra delibazione e durata della convivenza matrimoniale Quando si giunge a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, questa sentenza può essere delibata dalla Corte di Appello (= cioè può essere riconosciuta anche nel nostro ordinamento attraverso il procedimento di delibazione), dopo che la Corte di Appello ha verificato l’esistenza di alcuni elementi necessari ad addivenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Un elemento fondamentale, che la Corte di Appello deve verificare = è che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non sia contraria ai principi dell’ordine pubblico interno (= cioè rispetti i principi dell’ordine pubblico interno). Sulla tematica dell’ordine pubblico interno si inserisce il tema della durata della convivenza matrimoniale.

Una specifica questione, che riguarda un possibile contrasto con l’ordine pubblico

= è la questione recentemente sollevata dalla Corte di cassazione circa la durata

della convivenza matrimoniale

- afferma la contrarietà con l’ordine pubblico interno = Cass. 1343/2011;

- nega la contrarietà = Cass. 8926/2012 che, riprendendo un consolidato orientamento

giurisprudenziale (Cass. 2476/2008; Cass. 10796/2006; Cass. 10143/2002;

Cass. 4387/2000; Cass. 3002/1997), enuncia un principio di diritto, secondo il quale

«la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è

espressiva delle norme fondamentali, che disciplinano l’istituto e pertanto non è ostativa,

sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica

di nullità del matrimonio canonico».

Nel tempo c’è stata una giurisprudenza altalenante =

  1. un orientamento giurisprudenziale affermava la contrarietà con l’ordine pubblico interno di una lunga durata della convivenza matrimoniale, alla quale fosse seguita una sentenza di nullità matrimoniale (es. sent. Corte di cassazione 1343 del 2011);
  2. un altro orientamento giurisprudenziale negava tale contrarietà (= cioè affermava come non ci fosse contrarietà con l’ordine pubblico interno nel riconoscere una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, anche quando questo matrimonio fosse durato parecchi anni) (es. sent. Corte di cassazione di 8926 del 2012, che affermava un principio di diritto = secondo il quale la convivenza tra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva di norme fondamentali, che disciplinano l’istituto matrimoniale e pertanto non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità nel matrimonio canonico). Tuttavia è necessario affermare, che questi orientamenti così altalenanti della Corte di cassazione (che a volte ne riconosceva la contrarietà con l’ordine pubblico interno di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale a seconda della durata della convivenza matrimoniale e a volte no) nel 2013 hanno portato la Corte di cassazione a sollevare il problema dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno risolto il problema con una sentenza del luglio del 2014 = che ha affermato la contrarietà con l’ordine pubblico interno di un matrimonio, del quale è stata riconosciuta la nullità ecclesiastica e del quale si chiede la delibazione al civile nel momento, in cui vi sia stata una lunga convivenza tra le parti durante il matrimonio. Tuttavia è necessario comprendere quali erano le motivazioni poste alla base della tesi della contrarietà e della tesi della non contrarietà con l’ordine pubblico interno della lunga durata della convivenza =
  3. (prima sentenza) sent. della Corte di cassazione 1343 del 2011 = affermava la contrarietà con l’ordine pubblico interno della lunga durata della convivenza = questa sentenza si riferiva a un matrimonio, che

aveva avuto una durata di ben 20 anni e che poi era stato, per un tema di simulazione, riconosciuto nullo dinanzi ai Tribunali ecclesiastici e del quale ora si chiedeva la delibazione al civile. La sentenza del 2011 che cosa sosteneva? Nel caso specifico, la Corte di Cassazione andava ad affermare il principio, secondo il quale = la successiva prolungata convivenza diviene espressiva di una volontà di accettazione del rapporto, che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione altrimenti riconosciuta dalla legge (= cioè, dopo un lungo periodo di convivenza, si creava un affidamento tale nella parte più debole (o nella parte, che non aveva partecipato alla simulazione dello stesso matrimonio), che è impossibile rimettere in gioco il matrimonio, anche invocando la stessa simulazione, dopo che vi sia stata una convivenza così lunga, che potrebbe anche far presupporre, che quella problematica, che aveva dato vita alla possibilità di condizionare ovvero di apporre una riserva a quel determinato matrimonio, fosse stata poi nei fatti superata proprio in ragione della lunga (nel caso specifico lunghissima) convivenza tra i coniugi

Cass. 1343 del 2011 =

“va considerata ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità

del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un

coniuge all’altro, la loro particolare prolungata convivenza oltre

il matrimonio”…”riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio,

la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà

di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile

il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione altrimenti riconosciuta

dalla legge”;

- Difficoltà sul concetto di lunga durata della convivenza;

Qual era il problema? Il problema era comprendere cosa si dovesse affermare (= ritenere) con il termine di lunga durata della convivenza.

  1. (seconda sentenza) sent. della Corte di cassazione 1780 del 2012 = compiva un passo ulteriore, in quanto affermava che = la lunga durata della convivenza fosse ostativa al riconoscimento della delibazione dinanzi allo Stato italiano, ma con una clausola ben precisa (= con una specificazione ulteriore) = infatti la Corte affermava, anche in riferimento a quanto diceva la sentenza 1343 del 2011, che pur meritando adesione il diritto giurisprudenziale, secondo cui la successiva convivenza prolungata è da considerarsi espressiva della volontà di accettazione del matrimonio rapporto, la lunga convivenza, che crea espressione di aver voluto accettare quel matrimonio anche se ad esso era stata posta una riserva iniziale, diviene incompatibile con l’esercizio postumo dell’azione di nullità. Pertanto si deve ritenere, che il concetto di rilevanza della convivenza va applicato nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo tra i coniugi, si sia instaurato un vero consorzio familiare. (= cioè nel caso specifico la Corte diceva che = è vero che la lunga durata del matrimonio fa presupporre, che ci sia stata la volontà di accettare quello stesso matrimonio (= cioè la convivenza creerebbe affidamento e accettazione dello stesso matrimonio), ma in questo caso specifico bisogna comprendere di quale convivenza stiamo parlando = cioè, dice la Corte, solo una convivenza, che si realizzi nella realizzazione (= nella costruzione) di un vero consorzio familiare e affettivo, può integrare quel concetto di convivenza e di lunga durata della convivenza, che rende impossibile (per contrasto con l’ordine pubblico interno) la delibazione dinanzi allo Stato). Quindi secondo la Corte è necessaria non solo una convivenza (= non solo il semplice trascorrere del tempo), ma è importante indagare anche sulla modalità, con la quale questo tempo è intercorso (= cioè comprendere, se ci sia stata oltre a una coabitazione materiale, anche una vera e propria affectio familiae = cioè si sia realizzata una convivenza, che sia stata rispettosa dei diritti e degli obblighi reciproci dei coniugi, tanto da realizzare realmente il matrimonio rapporto)

Cass. 1780/2012 =

“il concetto di rilevanza della convivenza va applicato nei casi in cui dopo il matrimonio

nullo tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo,

Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la composizione del contrasto

giurisprudenziale in merito alla fatto se la convivenza prolungata possa rappresentare

una condizione di violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque

della dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della sentenza di nullità

del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere

prendere a riferimento – in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie – i commi

1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nel testo

sostituito dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i quali “L’adozione

è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni".

Al riguardo, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla legittimità

di tale disposizione originaria, nella parte in cui disponeva che ai fini della adottabilità

che i coniugi potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10

anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata dal legislatore italiano

che, al pari di numerosi legislatori europei, intende il matrimonio … non solo come ‘atto

costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’, vale a dire come vincolo rafforzato

da un periodo di esperienza matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere

insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre anni successivi alle nozze

si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità

del rapporto matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della sentenza n. 281

del 1994):

dalla lettura di tali disposizioni pare evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie

in esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione matrimonio-atto e

matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della convivenza coniugale con

le caratteristiche di stabilità ed omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni

successivi alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei coniugi, protrattasi

per almeno tra anni dalla celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di

una situazione giuridica disciplinata da norme di “ordine pubblico interno italiano”,

anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della Costituzione e del principio supremo

di laicità dello Stato, osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana

delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario.

In questo modo venne a crearsi un contrasto non da poco; con l’ordinanza interlocutoria n. 712 del 2013 la cassazione civile era arrivata a dimettere la problematica alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiedendo alla Corte di cassazione di dirimere questo contrasto sulla rilevanza o meno della durata del matrimonio rispetto al rapporto con l’ordine pubblico interno (= cioè comprendere la rilevanza, che ha la convivenza all’interno dell’insieme delle norme fondamentali dell’istituto matrimoniale) = questa ordinanza è molto interessante (quindi la lettura ne è caldamente consigliata), in quanto rappresenta una sintesi importante di questo contrasto, che nel tempo si era venuto a creare. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 16379 del 2014 = si può ritenere una sentenza storica, proprio perché le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giunte a comporre il contrasto, che nel tempo si era venuto a creare (= cioè ad affermare una serie di principi di diritto e, in particolare, il principio fondamentale = di riconoscere la contrarietà con l’ordine pubblico interno della lunga durata della convivenza matrimoniale, stabilendo anche il tempo specifico necessario, affinchè si possa parlare di lunga durata della convivenza matrimoniale (e quindi stabilendo anche il tempo specifico, nel quale i soggetti, una volta ricevuta la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, non potranno più accedere alla delibazione (anche se in casi specifici ciò sarà comunque possibile). Quali sono gli elementi, che la Cassazione pone in evidenza in questa sentenza?

  1. primo elemento = (rispetto al tema della giurisdizione) la Cassazione fa riferimento al principio della giurisprudenza concorrente, non esistendo più alcuna riserva di giurisdizione in capo alla Chiesa cattolica nel conoscere la nullità dei matrimoni concordatari (= cioè la Cassazione dice, che esiste

una giurisprudenza concorrente tra lo Stato e la Chiesa nel conoscere la nullità dei matrimoni concordatari secondo il principio del giudice previamente adito. Pertanto, se sarà previamente adito il giudice canonico, il giudice civile non sarà competente a conoscere quella determinata questione, essendo a lui comunque rimessa la possibilità, attraverso la Corte di Appello, di procedere alla delibazione o meno al civile di quella determinata sentenza ecclesiastica;

  1. secondo elemento = la Corte di cassazione pone in evidenza la rilevanza del matrimonio rapporto (= cioè andare a identificare il matrimonio rapporto all’interno di quelle norme fondamentali, che caratterizzano l’istituto matrimoniale) (nel far questo, la Corte di cassazione si rifà soprattutto alle norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico nazionale e dell’ordinamento giuridico sovranazionale (con riferimento alla nostra Costituzione, all’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, all’art. 23 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, all’art. 5 del protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; inoltre con riferimento anche alle norme del codice civile, in particolare all’art. 143, così come sostituito dalla legge sul diritto di famiglia del 1975 e a tutta una serie di altre disposizioni, che portano a affermare il principio, secondo il quale il matrimonio rapporto ha certamente origine nel matrimonio atto, ma può ritenersi un’espressione sintetica, comprensiva, di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare, caratterizzandosi così come il contenitore di una pluralità di diritti inviolabili e doveri inderogabili di responsabilità e pertanto assumendo una rilevanza fondamentale all’interno della connotazione (= della dimensione) dell’istituto matrimoniale;
  2. terzo elemento = la sentenza della Corte di Cassazione del 2014 pone in evidenza la rilevanza della convivenza (infatti uno dei temi, che è stato anche oggetto di una sentenza del 2012, riguardava la questione di comprendere di che tipo di convivenza si trattasse = cioè se bastasse solo la semplice durata della convivenza o se questa convivenza dovesse anche essere espressione dell ’affectio familiae (= cioè di una realtà, in cui gli sposi non sono solo insieme fisicamente, ma anche spiritualmente). In questo senso, la Corte afferma il principio, secondo il quale = si richiede più che l’elemento spirituale di integrazione, l’elemento esteriore di percezione del fatto che la convivenza esiste tra le stesse persone (= cioè la riconoscibilità esteriore della convivenza), che determina, secondo ragionevolezza, l’identificazione di quella convivenza come convivenza stabile. E con il tema della stabilità della convivenza si interseca il tema della durata della convivenza. Per stabilire quando una convivenza può essere definita stabile e pertanto per andare a identificare il termine di durata della convivenza, che in determinati casi può essere ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, le Sezioni Unite della Corte di cassazione fanno riferimento alla legge relativa all’adozione = secondo la quale 1) l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da tre anni; 2) tra i coniugi non deve sussistere o non deve aver luogo la separazione personale; 3) il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato, anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile per un periodo di 3 anni. Quindi il riferimento al periodo di 3 anni diventa fondamentale per identificare la durata della convivenza, che dà stabilità al vincolo matrimoniale in quanto, secondo la Corte, tale durata realizza un vincolo, che garantisce stabilità, certezza, reciprocità, corrispettività di diritti e di doveri del nucleo in cui il minore sarà accolto. Quindi il principio, che si viene ad affermare = è che la convivenza dei coniugi, connotata dai sottolineati caratteri e protrattasi per almeno 3 anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali di ordine pubblico italiano, osta alla dichiarazione di efficacia della Repubblica italiana delle sentenze di nullità ecclesiastica. Da qui derivano ulteriori specificazioni =
  3. (prima specificazione) = non solo determinate tipologie di vizi sui quali poi la nullità matrimoniale va a incidere rilevano, perché diversamente ci sarebbe una invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica, ma tale principio generale va applicato in tutti i casi in cui ci sia una sentenza di nullità ecclesiastica a prescindere dal motivo di questa sentenza;
  4. (seconda specificazione) = è necessario comprendere, se l’elemento della lunga durata della convivenza sia rilevabile d’ufficio o sia rilevabile solo su eccezione di parte; Come si arriva a ciò? Quindi come si arriva al tema della rilevabilità su eccezione di parte della durata della convivenza?

le condizioni del matrimonio putativo (e pertanto il matrimonio sia stato dichiarato nullo

e la sentenza sia stata poi riconosciuta anche al civile con il procedimento presso la Corte

di Appello) per entrambi i coniugi la corresponsione di somme periodiche, per

un periodo non superiore a tre anni, in favore del coniuge, che non abbia un reddito

adeguato oppure il pagamento di una congrua indennità a carico del coniuge o del terzo,

a cui sia imputabile la nullità, salvo il diritto agli alimenti e le statuizioni nei confronti

della prole) = questo regime economico è differente rispetto al regime dei trattamenti economici, che invece è

previsto nel caso della sentenza di divorzio. E’ necessario comprendere, che cosa succede nel momento in cui, pur essendoci una sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, si arrivi alla dichiarazione di delibazione agli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità (= cioè è possibile, che si arrivi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, dopo che ci sia già stato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio); e proprio il chiedersi, se sia possibile o meno, necessario, utile o meno fare la delibazione, è molto strettamente legato alla questione economica. Perché, come la Cassazione ha più volte dichiarato, gli effetti della sentenza di divorzio passata in giudicato non vengono travolti sul piano economico dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

Quanto alla Corte di Appello i provvedimenti, che attengono alla delibazione

della sentenza ecclesiastica (= cioè al pagamento per 3 anni di una determinata somma o

di una congrua indennità una tantum ) sono provvedimenti, che hanno natura

anticipatoria, in quanto la parte interessata deve successivamente dare inizio a

un contenzioso dinanzi al giudice ordinario per il riconoscimento delle proprie richieste

economiche (ciò è stato più volte ribadito dalla Cassazione in varie sentenze) (Cass.

11654/2007; Cass. 17535/2003; Cass. 2852/1998 non cit.) = ma questo regime

economico, che attiene alle delibazioni delle sentenze ecclesiastiche di nullità

matrimoniale (= cioè al caso di una sentenza canonica delibata in ambito civile, fondata

sul presupposto dell’esistenza di un interesse della parte alla delibazione (per ottenere

la invalidazione degli effetti civili del matrimonio) in ragione del fatto che non sia ancora

intervenuta una sentenza di cessazione degli effetti civili tra le parti passata in giudicato)

è profondamente differente dal regime stabilito nel caso di divorzio, che prevede in capo

al coniuge con maggiori disponibilità economiche l’obbligo di somministrare

periodicamente un assegno a favore del coniuge meno abbiente.

Si possono individuare 3 casi a seconda di quale sia la situazione al civile tra le parti =

  1. (primo caso) solo separazione (= cioè la sentenza ecclesiastica di nullità venga delibata in ambito civile, essendovi tra le parti civilmente solo una separazione);
  2. (secondo caso) divorzio non passato in giudicato (= sentenza di divorzio non passata in giudicato) (= cioè tra le parti vi è una sentenza di divorzio non passata in giudicato; in questo caso bisogna capire cosa succede nel momento in cui vi è una delibazione al civile della sentenza ecclesiastica di nullità);
  3. (terzo caso) sentenza di divorzio passata in giudicato (in questo caso bisogna capire cosa succede nel momento, in cui vi è una delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, che incide su una sentenza passata in giudicato di divorzio tra le stesse parti).

In questi 3 diversi casi è necessario comprendere come la sentenza di nullità ecclesiastica

delibata al civile vada a incidere sulle situazioni e sui provvedimenti economici e quale

sia il principio generale.

Il principio generale afferma che = pur essendo possibile l’instaurazione di

un procedimento per la delibazione di una sentenza ecclesiastica anche a seguito di

una sentenza di divorzio passata in giudicato tra le stesse parti (in quanto i 2 giudizi e

le relative pronunce hanno oggetti distinti), bisogna tener presente il principio, secondo

il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e quindi la sentenza ecclesiastica

di nullità non travolge la sentenza di divorzio (come ha affermato la Cassazione nel ’97 e

poi successivamente nella sentenza 21331 del 2013) (vedi sentenza allegata). Quindi, se

in una sentenza di divorzio viene disposta la corresponsione di un assegno divorzile, tale

statuizione, una volta passata in giudicato, resta intangibile, alla luce dell’attuale

orientamento della giurisprudenza e in assenza di un intervento chiarificatore da parte

del legislatore (= intangibile, anche se sopravviene la delibazione di una sentenza

canonica di nullità dello stesso matrimonio).

E sul punto la sentenza 21331 del 2013 è molto chiara, in quanto prevede che

la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità non comporta una revisione delle

condizioni economiche stabilite tra gli ex coniugi con la sentenza di divorzio = revisione

che è possibile, una volta che questa statuizione sia passata in giudicato con il divorzio,

solo quando vi sia un mutamento della condizione economica della parte, che riceve

l’assegno divorzile.

Questa tutela non opera nel momento in cui sia intervenuta tra le parti solo una sentenza

di separazione (o un decreto di omologazione di separazione coniugale) oppure quando

la sentenza di divorzio non sia ancora passata in giudicato. Tuttavia, la revisione

dei provvedimenti economici non opera automaticamente, essendo necessario presentare

una apposita istanza a norma dell’art. 710 c.p.c.

Il terzo caso, al quale abbiamo fatto riferimento (= cioè il caso, nel quale vi è già una sentenza di divorzio passata in giudicato e pertanto la delibazione, che prevede un trattamento economico differente (a norma degli artt. 129 e 129bis c.c.) non si applica, in quanto non stravolge gli effetti della sentenza di divorzio passata in giudicato) è una situazione differente rispetto alle altre 2 situazioni, a cui abbiamo fatto riferimento (= cioè quando tra i coniugi (= parti) al civile non vi è ancora una sentenza di divorzio passata in giudicato, ma solo una sentenza di separazione o una sentenza di divorzio non passata in giudicato) = infatti in questi 2 casi la situazione è ben differente = infatti in questi casi vale un altro principio di diritto, secondo il quale la sentenza di nullità matrimoniale e la delibazione di sentenza di nullità matrimoniale travolge gli effetti della sentenza di separazione e travolge gli effetti della sentenza di divorzio non passata in giudicato = quindi, quanto ai provvedimenti economici, si applica alle parti quanto stabilito dagli artt. 129 e 129 bis c.c., che prevedono il trattamento triennale o la congrua indennità una tantum. Quindi bisogna ben tenere differenziate, quanto al rapporto tra delibazione e provvedimenti economici in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le diverse fattispecie. (concludendo) la delibazione 1) non travolge gli effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, quanto ai provvedimenti economici in capo al coniuge più debole; 2) invece travolge gli effetti di una sentenza di separazione o di una sentenza di divorzio non passata in giudicato, facendo sì che si applicano gli artt. 129 e 129 bis c.c. nel momento, in cui tra le parti al civile vi sia solo una sentenza di separazione o una sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato.

Cass. 1526 del 2013

Cass. 21331 del 2013