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Sulla questione se la convivenza prolungata tra coniugi è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in base alla legge italiana. diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno trattato questo tema e le implicazioni per l'ordine pubblico interno. anche la rilevanza del matrimonio rapporto e della convivenza coniugale in questo contesto.
Tipologia: Appunti
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Lezione 13.2 13.3 – DELIBAZIONE E DURATA DELLA CONVIVENZA (1-4) slide 13.2 13.3 (n. 1-4) (approfondire con le sentenze allegate alla presente sezione) rapporto tra delibazione e durata della convivenza matrimoniale Quando si giunge a una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, questa sentenza può essere delibata dalla Corte di Appello (= cioè può essere riconosciuta anche nel nostro ordinamento attraverso il procedimento di delibazione), dopo che la Corte di Appello ha verificato l’esistenza di alcuni elementi necessari ad addivenire alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Un elemento fondamentale, che la Corte di Appello deve verificare = è che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non sia contraria ai principi dell’ordine pubblico interno (= cioè rispetti i principi dell’ordine pubblico interno). Sulla tematica dell’ordine pubblico interno si inserisce il tema della durata della convivenza matrimoniale.
Nel tempo c’è stata una giurisprudenza altalenante =
aveva avuto una durata di ben 20 anni e che poi era stato, per un tema di simulazione, riconosciuto nullo dinanzi ai Tribunali ecclesiastici e del quale ora si chiedeva la delibazione al civile. La sentenza del 2011 che cosa sosteneva? Nel caso specifico, la Corte di Cassazione andava ad affermare il principio, secondo il quale = la successiva prolungata convivenza diviene espressiva di una volontà di accettazione del rapporto, che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione altrimenti riconosciuta dalla legge (= cioè, dopo un lungo periodo di convivenza, si creava un affidamento tale nella parte più debole (o nella parte, che non aveva partecipato alla simulazione dello stesso matrimonio), che è impossibile rimettere in gioco il matrimonio, anche invocando la stessa simulazione, dopo che vi sia stata una convivenza così lunga, che potrebbe anche far presupporre, che quella problematica, che aveva dato vita alla possibilità di condizionare ovvero di apporre una riserva a quel determinato matrimonio, fosse stata poi nei fatti superata proprio in ragione della lunga (nel caso specifico lunghissima) convivenza tra i coniugi
Qual era il problema? Il problema era comprendere cosa si dovesse affermare (= ritenere) con il termine di lunga durata della convivenza.
In questo modo venne a crearsi un contrasto non da poco; con l’ordinanza interlocutoria n. 712 del 2013 la cassazione civile era arrivata a dimettere la problematica alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiedendo alla Corte di cassazione di dirimere questo contrasto sulla rilevanza o meno della durata del matrimonio rispetto al rapporto con l’ordine pubblico interno (= cioè comprendere la rilevanza, che ha la convivenza all’interno dell’insieme delle norme fondamentali dell’istituto matrimoniale) = questa ordinanza è molto interessante (quindi la lettura ne è caldamente consigliata), in quanto rappresenta una sintesi importante di questo contrasto, che nel tempo si era venuto a creare. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 16379 del 2014 = si può ritenere una sentenza storica, proprio perché le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giunte a comporre il contrasto, che nel tempo si era venuto a creare (= cioè ad affermare una serie di principi di diritto e, in particolare, il principio fondamentale = di riconoscere la contrarietà con l’ordine pubblico interno della lunga durata della convivenza matrimoniale, stabilendo anche il tempo specifico necessario, affinchè si possa parlare di lunga durata della convivenza matrimoniale (e quindi stabilendo anche il tempo specifico, nel quale i soggetti, una volta ricevuta la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, non potranno più accedere alla delibazione (anche se in casi specifici ciò sarà comunque possibile). Quali sono gli elementi, che la Cassazione pone in evidenza in questa sentenza?
una giurisprudenza concorrente tra lo Stato e la Chiesa nel conoscere la nullità dei matrimoni concordatari secondo il principio del giudice previamente adito. Pertanto, se sarà previamente adito il giudice canonico, il giudice civile non sarà competente a conoscere quella determinata questione, essendo a lui comunque rimessa la possibilità, attraverso la Corte di Appello, di procedere alla delibazione o meno al civile di quella determinata sentenza ecclesiastica;
previsto nel caso della sentenza di divorzio. E’ necessario comprendere, che cosa succede nel momento in cui, pur essendoci una sentenza di divorzio passata in giudicato tra le parti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, si arrivi alla dichiarazione di delibazione agli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità (= cioè è possibile, che si arrivi alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, dopo che ci sia già stato il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio); e proprio il chiedersi, se sia possibile o meno, necessario, utile o meno fare la delibazione, è molto strettamente legato alla questione economica. Perché, come la Cassazione ha più volte dichiarato, gli effetti della sentenza di divorzio passata in giudicato non vengono travolti sul piano economico dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.
Si possono individuare 3 casi a seconda di quale sia la situazione al civile tra le parti =
Il terzo caso, al quale abbiamo fatto riferimento (= cioè il caso, nel quale vi è già una sentenza di divorzio passata in giudicato e pertanto la delibazione, che prevede un trattamento economico differente (a norma degli artt. 129 e 129bis c.c.) non si applica, in quanto non stravolge gli effetti della sentenza di divorzio passata in giudicato) è una situazione differente rispetto alle altre 2 situazioni, a cui abbiamo fatto riferimento (= cioè quando tra i coniugi (= parti) al civile non vi è ancora una sentenza di divorzio passata in giudicato, ma solo una sentenza di separazione o una sentenza di divorzio non passata in giudicato) = infatti in questi 2 casi la situazione è ben differente = infatti in questi casi vale un altro principio di diritto, secondo il quale la sentenza di nullità matrimoniale e la delibazione di sentenza di nullità matrimoniale travolge gli effetti della sentenza di separazione e travolge gli effetti della sentenza di divorzio non passata in giudicato = quindi, quanto ai provvedimenti economici, si applica alle parti quanto stabilito dagli artt. 129 e 129 bis c.c., che prevedono il trattamento triennale o la congrua indennità una tantum. Quindi bisogna ben tenere differenziate, quanto al rapporto tra delibazione e provvedimenti economici in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le diverse fattispecie. (concludendo) la delibazione 1) non travolge gli effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, quanto ai provvedimenti economici in capo al coniuge più debole; 2) invece travolge gli effetti di una sentenza di separazione o di una sentenza di divorzio non passata in giudicato, facendo sì che si applicano gli artt. 129 e 129 bis c.c. nel momento, in cui tra le parti al civile vi sia solo una sentenza di separazione o una sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato.