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Domande di Diritto Internazionale: Guida allo Studio, Esercizi di Diritto Internazionale

Una serie di domande e risposte relative a concetti chiave del diritto internazionale, fornendo una panoramica di argomenti come il mare territoriale, l'entrata in vigore dei trattati, la funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale, la responsabilità internazionale, l'uso della forza e la soggettività internazionale. Le risposte offrono una spiegazione chiara e concisa di questi concetti, rendendo il documento un utile strumento di studio per studenti universitari e chiunque desideri approfondire la conoscenza del diritto internazionale.

Tipologia: Esercizi

2022/2023

Caricato il 10/01/2025

elisa-garau
elisa-garau 🇮🇹

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DOMANDE DIRITTO INTERNAZIONALE:
1) Che cos’è il mare territoriale
Grande successo della convenzione di Montego Bay (1982) è stata quella di dividere le superfici
acquatiche del mondo in zone giuridiche a seconda della loro distanza dalla linea di base della
costa. Quindi più siamo vicini alla costa, maggiore è il potere dello stato costiero e più ci si
allontana maggiori sono le libertà godute dagli stati non costieri. Partendo dalla costa, la prima
fascia di mare è il mare territoriale che può estendersi fino a 12 miglia dalla linea di bassa marea.
È un regime automatico, che non deve essere dichiarato, in cui lo stato detiene determinati diritti
e anche responsabilità e decide la sua ampiezza a patto che non superi le 12 miglia. Se ci fossero
delle aree all’interno della zona territoriale, vengono considerate acque interne e sotto la
giurisdizione dello stato. In questa zona lo stato esercita la piena sovranità. Viene equiparato al
territorio con 2 importanti eccezioni: il passaggio inoensivo (diritto di attraversare il mare
territoriale) che deve essere più rapido possibile per non recare alcun disturbo allo stato e senza
fermarsi in attività di pesca, e lo stato non deve esercitare la propria giurisdizione penale e civile, a
meno che il reato non abbia ripercussioni sulla comunità costiera. "
2) Quando entra in vigore un trattato?
La convenzione di Vienna lascia ampia autonomia agli Stati, infatti l’art.11 prevede diversi modi
attraverso i quali lo stato può esprimere il proprio consenso. Ad esempio con una firma, la ratifica,
l’accettazione, l’approvazione etc. Quindi può entrare in vigore semplicemente firmando (compito
del rappresentante dello stato), che è una procedura molto rapida usata per trattati di minor
importanza e che non richiedono confronto politico. Un secondo modo è che lo stato debba
richiedere al parlamento il permesso alla ratifica, per assicurare un controllo politico. Se il
parlamento ha acconsentito, il trattato non è ancora entrato in vigore perché la firma del trattato
non ha ancora ricevuto l’accettazione. Durante questo periodo secondo l’art.18 lo stato è
obbligato di astenersi dal compiere atti che potrebbero privare il trattato del suo oggetto e del suo
scopo, nonostante non ne sia vincolato. In questo caso gli stati possono prevedere
un’applicazione provvisoria del trattato in attesa della ratifica. Se viene dichiarato di non poter
procedere con la ratifica, il trattato provvisorio cessa e gli stati non sono più vincolati. Se
avvenisse la ratifica, nei casi di trattati bilaterali il trattato entra in vigore subito, invece nei casi di
trattati multilaterali solitamente è previsto un numero minimo di ratifiche prima di entrare in vigore,
stabilito nel trattato stesso. "
3) La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale
È prevista la possibilità di risolvere una controversia davanti al tribunale internazionale del mare,
(competenza limitata agli stati parte della convenzione), oppure possono ricorrere a un tribunale di
arbitrato o impugnare il caso davanti alla corte internazionale di giustizia. La corte internazionale
può pronunciarsi solo se ha il consenso di tutti gli stati coinvolti nella controversia. Gli stati,
inoltre, possono dichiarare di accettare la competenza della corte rispetto a controversie che
dovessero sorgere in un futuro con stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Il tribunale non
ha autorità sugli stati, sono questi ultimi che conferiscono liberamente al tribunale queste
competenze. Infatti, le decisioni, le sentenze (finale e vincolante, gli stati devono conformarsi, solo
per le parti) e i pareri consultivi della corte internazionale di giustizia hanno una importante
influenza sulla prassi degli stati o un chiarimento sulle norme; ciò dipende dal metodo di adozione
della decisione (se all’unanimità o maggioranza) che avranno impatto maggiore. La corte non ha
mezzi per dare esecuzione alla sentenza, per questo gli stati sono liberi di istituire un nuovo
procedimento al fine di obbligare l’altro a conformarsi (es: contromisure). Se però non adempie
alla sentenza, il consiglio di sicurezza potrebbe intervenire adottando le misure necessarie, ma
può fare nulla se la controversia riguarda un membro permanente o un suo alleato. In questo caso
gli altri stati possono adottare delle contromisure. "
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DOMANDE DIRITTO INTERNAZIONALE:

1) Che cos’è il mare territoriale Grande successo della convenzione di Montego Bay (1982) è stata quella di dividere le superfici acquatiche del mondo in zone giuridiche a seconda della loro distanza dalla linea di base della costa. Quindi più siamo vicini alla costa, maggiore è il potere dello stato costiero e più ci si allontana maggiori sono le libertà godute dagli stati non costieri. Partendo dalla costa, la prima fascia di mare è il mare territoriale che può estendersi fino a 12 miglia dalla linea di bassa marea. È un regime automatico, che non deve essere dichiarato, in cui lo stato detiene determinati diritti e anche responsabilità e decide la sua ampiezza a patto che non superi le 12 miglia. Se ci fossero delle aree all’interno della zona territoriale, vengono considerate acque interne e sotto la giurisdizione dello stato. In questa zona lo stato esercita la piena sovranità. Viene equiparato al territorio con 2 importanti eccezioni: il passaggio inoffensivo (diritto di attraversare il mare territoriale) che deve essere più rapido possibile per non recare alcun disturbo allo stato e senza fermarsi in attività di pesca, e lo stato non deve esercitare la propria giurisdizione penale e civile, a meno che il reato non abbia ripercussioni sulla comunità costiera. 2) Quando entra in vigore un trattato? La convenzione di Vienna lascia ampia autonomia agli Stati, infatti l’art.11 prevede diversi modi attraverso i quali lo stato può esprimere il proprio consenso. Ad esempio con una firma, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione etc. Quindi può entrare in vigore semplicemente firmando (compito del rappresentante dello stato), che è una procedura molto rapida usata per trattati di minor importanza e che non richiedono confronto politico. Un secondo modo è che lo stato debba richiedere al parlamento il permesso alla ratifica, per assicurare un controllo politico. Se il parlamento ha acconsentito, il trattato non è ancora entrato in vigore perché la firma del trattato non ha ancora ricevuto l’accettazione. Durante questo periodo secondo l’art.18 lo stato è obbligato di astenersi dal compiere atti che potrebbero privare il trattato del suo oggetto e del suo scopo, nonostante non ne sia vincolato. In questo caso gli stati possono prevedere un’applicazione provvisoria del trattato in attesa della ratifica. Se viene dichiarato di non poter procedere con la ratifica, il trattato provvisorio cessa e gli stati non sono più vincolati. Se avvenisse la ratifica, nei casi di trattati bilaterali il trattato entra in vigore subito, invece nei casi di trattati multilaterali solitamente è previsto un numero minimo di ratifiche prima di entrare in vigore, stabilito nel trattato stesso. 3) La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale È prevista la possibilità di risolvere una controversia davanti al tribunale internazionale del mare, (competenza limitata agli stati parte della convenzione), oppure possono ricorrere a un tribunale di arbitrato o impugnare il caso davanti alla corte internazionale di giustizia. La corte internazionale può pronunciarsi solo se ha il consenso di tutti gli stati coinvolti nella controversia. Gli stati, inoltre, possono dichiarare di accettare la competenza della corte rispetto a controversie che dovessero sorgere in un futuro con stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Il tribunale non ha autorità sugli stati, sono questi ultimi che conferiscono liberamente al tribunale queste competenze. Infatti, le decisioni, le sentenze (finale e vincolante, gli stati devono conformarsi, solo per le parti) e i pareri consultivi della corte internazionale di giustizia hanno una importante influenza sulla prassi degli stati o un chiarimento sulle norme; ciò dipende dal metodo di adozione della decisione (se all’unanimità o maggioranza) che avranno impatto maggiore. La corte non ha mezzi per dare esecuzione alla sentenza, per questo gli stati sono liberi di istituire un nuovo procedimento al fine di obbligare l’altro a conformarsi (es: contromisure). Se però non adempie alla sentenza, il consiglio di sicurezza potrebbe intervenire adottando le misure necessarie, ma può fare nulla se la controversia riguarda un membro permanente o un suo alleato. In questo caso gli altri stati possono adottare delle contromisure.

4) Cos’è la restituzione nella responsabilità internazionale? La restituzione, nel contesto della responsabilità internazionale, è una delle forme di riparazione che uno Stato responsabile di un atto illecito è tenuto a fornire allo Stato leso. Essa consiste nel ripristinare la situazione materiale e giuridica preesistente al fatto illecito, mediante la restituzione di beni, territori o persone illegittimamente sottratti, o mediante il ripristino di una situazione di fatto alterata. L'obbligo di restituzione ha la priorità rispetto al risarcimento del danno, in quanto mira a ripristinare la situazione preesistente all'illecito. Tuttavia, se la restituzione è impossibile o inadeguata, lo Stato leso può richiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio subito. 5) Quando lo stato può usare la forza? Le norme ius ad bellum disciplinano la liceità dell’uso della forza nel diritto internazionale. Data la mancanza di autorità superiore, lo stato deve autotutelarsi, quindi prendere unilateralmente le misure necessarie per proteggere i propri interessi. (ART. 39= ROTTURA PACE > STATO PUÒ USARE LA FORZA) Uno stato, perciò secondo l’art 51 carta NU, può usare la forza per legittima difesa (individuale o collettiva: ad esempio SOLO se lo stato vittima lo richiede) e l’elemento che giustifica la reazione militare è l’attacco armato, però esiste una soglia entro la quale uno stato può svolgere delle operazioni/azioni militari ostili. Una volta superata la soglia diventa un attacco armato. Una volta raggiunta la soglia lo stato può reagire. Quindi l’azione deve rispettare i principi di proporzionalità e necessità: proporzione tra reazione militare e l’obiettivo della legittima difesa (solo per neutralizzare l’offesa) e la necessità dello stato che non ha altra alternativa se non quella di utilizzare la forza. Può anche essere usato come meccanismo per prevenire la guerra: gli stati si impegnano a non dichiarate guerra entro 3 mesi o a sottoporre la questione ad un arbitrato. Se lo stato non si conforma oppure se il consiglio è incapace di adottare l’unanimità risulta ammesso l’uso della forza dopo i 3 mesi. In conclusione nella prassi degli stati viene invocato sistematicamente il diritto di legittima difesa ogni qual volta che si presenta un attività ostile. 6) Due elementi della responsabilità internazionale Quando ci occupiamo di responsabilità dobbiamo sempre tenere a mente la sequenza logica di vari passaggi che caratterizzano le norme sulla responsabilità:

  1. verificare che il comportamento sia imputabile allo Stato, dobbiamo stabilire il collegamento tra gli autori dell'atto illecito e lo stato (comportamento soggettivo)
  2. il comportamento deve costituire un atto illecito, deve essere difforme dagli obblighi di qualsiasi natura in vigore per lo Stato (comportamento oggettivo) 7) Come diventano parte dell’ordinamento italiano le norme consuetudinarie? Consuetudini internazionali: Le norme consuetudinarie di diritto internazionale generalmente riconosciute entrano automaticamente a far parte dell'ordinamento italiano in forza dell'articolo 10, della Costituzione Italiana, che recita: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ricapitolando Le norme consuetudinarie possono diventare parte dell'ordinamento italiano se richiamate da una fonte scritta (legge, regolamento, usi normativi) o se si tratta di consuetudini internazionali generalmente riconosciute. 8) La soggettività internazionale e il riconoscimento La soggettività internazionale è una titolarità di situazioni giuridiche soggettive create da norme di diritto internazionale. Se si violano queste norme, si risponde direttamente in quanto soggetto. Riconoscimento: diritto dei popoli all’autodeterminazione —> riconoscimento come stato indipendente, nuovo soggetto internazionale, indipendente e che gode quindi di soggettività internazionale ed è responsabile delle proprie azioni. Gode di diritti e obblighi in quanto soggetto alle norme internazionali.

13) Quando uno stato può attuare un attacco armato in legittima difesa? Uno Stato può attuare un attacco armato in legittima difesa in presenza di determinate condizioni:

  1. Atto di aggressione armata: (art.39 —> rottura pace) Deve esserci un attacco armato in corso o imminente da parte di un altro Stato. L'attacco deve essere di natura grave e costituire una minaccia alla sopravvivenza o all'integrità territoriale dello Stato.
  2. Imminente pericolo: L'attacco deve essere imminente o in corso, non una semplice minaccia futura. Lo Stato non deve avere altre alternative ragionevoli per difendersi.
  3. Proporzionalità: La risposta militare deve essere proporzionata alla gravità dell'attacco subito. L'uso della forza non deve essere eccessivo o causare danni sproporzionati.
  4. Necessità: L'uso della forza deve essere l'ultima risorsa, dopo aver esaurito tutti i mezzi pacifici per risolvere la controversia.
  5. Comunicazione: Lo Stato deve comunicare immediatamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite le misure adottate in legittima difesa.
  6. Conformità alla Carta delle Nazioni Unite: L'uso della forza deve essere conforme ai principi e scopi della Carta delle Nazioni Unite. Se uno Stato viene attaccato militarmente da un altro Stato, può rispondere con un attacco armato in legittima difesa per respingere l'aggressione e proteggere la propria popolazione. 14) Perché l’intervento militare della Russia contro l’Ucraina è un atto illecito? L’obiettivo della Russia è quello di replicare l’annessione della Crimea ed interviene cosi nuovamente in Ucraina, nel Donbass. Si giustifica invocando l’art 51. Putin ricorda tutti gli episodi accaduti (Kosovo senza l’autorizzazione del consiglio, intervento in Libia che NATO andò oltre l’autorizzazione, intervento in Iraq da parte di USA, etc), dicendo che le precedenti crisi hanno ripercussioni anche sugli avvenimenti successivi. Anche di fronte all’aggressione si tenta di giustificarsi: “operazione militare speciale”, “intervento necessario per demilitarizzare e denazificare Ucraina”. L’operazione militare venne immediatamente condannata attraverso una risoluzione dell’assemblea generale. Essa riafferma il diritto all’indipendenza e alla sovranità dell’Ucraina, condanna l’aggressione in violazione dell’art. 2 par. 4 (I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato). Chiede alla Federazione Russa di cessare qualsiasi forma di operazione militare e di ritirarsi dal territorio. 15) Diritto dell’alto mare L'alto mare è aperto a tutti gli Stati e non si può pretendere di assoggettare alcuna parte alla propria sovranità. Ogni Stato è libero di utilizzarlo e specificatamente ha libertà: di navigazione, di pesca, di posa di cavi e condotti sottomarini, di sorvolo, di costruire isole artificiali e di ricerca scientifica. La giurisdizione dei reati commessi sulle navi spetta al capitano della nave e gli altri stati non devono intervenire. La giurisdizione è esclusiva dello stato di bandiera. Se la nave non batte nessuna bandiera o più bandiere, viene considerata come non battente e gli stati possono intervenire. Possono anche intervenire nei reati di pirateria e anche per traffico di persone.

24) L’intervento umanitario è considerato lecito? Il diritto internazionale ammette una flessibilità: al fine di salvare le vite umane è necessario violare il diritto internazionale. Per esempio una nave in avaria che al fine di salvare vite umane, trovare rifugio o attraccare in un altro porto, entra nelle acque interne di altro stato senza autorizzazione. Interventi che non implicano l'uso della forza, come l'invio di aiuti umanitari, sono generalmente considerati leciti. Dipende dalla gravita della crisi umanitaria: Genocidio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità: In caso di gravi violazioni dei diritti umani, la comunità internazionale potrebbe essere più propensa a considerare lecito un intervento umanitario, anche in assenza di un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. 25) Quando un organizzazione internazionale può essere considerata responsabile di illecito? Se un’organizzazione è dotata di soggettività internazionale (titolarità di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale) le norme vengono applicate sull’organizzazione, in caso di violazioni di norme sarà lei stessa a rispondere e ad esserne responsabile di aver commesso un’illecito. 26) In che modo gli stati accettano la sentenza della CIG? Dichiarazione unilaterale (stato si impegna ad accettare la competenza della corte riguardo a controversie con stati che abbiano fatto altrettanto > principio di reciprocità), Clausole giurisdizionali, includendo un articolo all’interno della convenzione, che permette di sottoporre alla corte le eventuali controversie (convenzione contro atti di genocidio). Trattato sulla risoluzione pacifica delle controversie (stati possono concludere convenzioni che specificamente riguardano la risoluzione delle controversie) —> In tutti questi 3 casi gli stati hanno accettato preventivamente la competenza della corte. È anche possibile che gli stati accettino dopo la controversia la competenza della corte, concludendo dopo un accordo speciale. Gli stati devono indicare i limiti del proprio consenso e la corte non può rifiutarsi. L’ultimo metodo (successivo alla controversia) si chiama forum prorogatum , dove il consenso si ricava dal comportamento delle parti. La corte deve accertarsi che il desiderio dello stato di sottoporre la controversia alla sua competenza sia vero.