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Domande e Risposte di Diritto Pubblico: Un'Introduzione Completa, Esercizi di Diritto Pubblico

Domande con soluzione di diritto pubblico

Tipologia: Esercizi

2018/2019

Caricato il 08/04/2019

antoniocargiaghe
antoniocargiaghe 🇮🇹

3.8

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7 documenti

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DISPENSA DEL LIBRO
“Diritto pubblico”
Bin Pitruzzella
INDICE
Introduzione pag. 3
Capitolo I Lo stato: nozioni introduttive pag. 4
Capitolo II Forme di stato pag. 14
Capitolo III La Costituzione pag. 32
Capitolo IV Forme di Governo pag. 38
Capitolo V L’organizzazione costituzionale in Italia pag. 52
Capitolo VI Regioni e Governo locale pag. 86
Capitolo VII L’amministrazione della giustizia pag. 94
Capitolo VIII Fonti: nozioni generali pag. 99
Capitolo IX Le fonti dell’ordinamento italiano: stato pag. 110
Capitolo X Le fonti delle autonomie pag. 128
Capitolo XI pag. 135
Capitolo XII Giustizia costituzionale pag. 144
Capitolo XIII Diritti elibertà pag. 155
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DISPENSA DEL LIBRO

“Diritto pubblico”

Bin Pitruzzella

INDICE

Introduzione pag. 3

Capitolo I Lo stato: nozioni introduttive pag. 4

Capitolo II Forme di stato pag. 14

Capitolo III La Costituzione pag. 32

Capitolo IV Forme di Governo pag. 38

Capitolo V L’organizzazione costituzionale in Italia pag. 52

Capitolo VI Regioni e Governo locale pag. 86

Capitolo VII L’amministrazione della giustizia pag. 94

Capitolo VIII Fonti: nozioni generali pag. 99

Capitolo IX Le fonti dell’ordinamento italiano: stato pag. 110

Capitolo X Le fonti delle autonomie pag. 128

Capitolo XI pag. 135

Capitolo XII Giustizia costituzionale pag. 144

Capitolo XIII Diritti elibertà pag. 155

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Errata corrige della VII edizione pag. 169

Domande e risposte a pag. 170

Testo della Costituzione pag. 205

INTRODUZIONE

Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: a. in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio: è un mio diritto!); b. in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica. Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto é l’insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non ci appare fatto di “norme giuridiche”. Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch’esse sanzionate, ma con sanzioni sociali (esempio: l’espulsione dal gruppo). In sintesi da un lato sta il diritto “vero”, quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di “vere” norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla “forza pubblica”; dall’altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali 1. Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i privati e

diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.

CAPITOLO I

LO STATO: NOZIONI INTRODUTTIVE

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Il potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di ricorrere, in ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà. Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che assume rilievo è “il mezzo” attraverso cui si esercita quest’azione di influenza sul comportamento altrui. In base al mezzo usato, si distinguono tre tipi diversi di potere sociale:1) il potere economico, 2) il potere ideologico, 3) il potere politico.

  1. Il potere economico è quello che si avvale del possesso di certi beni necessari, in una

situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.

  1. il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di

conoscenza, di dottrine filosofiche o religiose, per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni.

  1. il potere politico, invece, è quello che per imporre la propria volontà, ha la possibilità di

ricorrere all’uso della forza. Lo Stato incarna la figura tipica di potere politico, per fare rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi.

  1. LA LEGITTIMAZIONE

Per qualificare il potere politico, però, il riferimento all’uso della forza è necessario, ma non sufficiente. Il potere politico quindi, non si basa solamente sulla forza, ma anche un principio di giustificazione dello stesso. Il sociologo tedesco Max Weber, in rapporto alle diverse ragioni che inducono all’obbedienza, ha individuato 3 differenti tipi di potere legittimo: 1.1. il potere tradizionale si basa sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni; 1.2. il potere carismatico basato sulla dedizione straordinaria al valore esemplare o alla forza eroica o al carattere sacro di una persona e degli ordinamenti che questa ha creato; 1.3. il potere legale-razionale si basa sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base di procedure legali ed esercitano il potere medesimo con l’osservanza dei limiti stabiliti dal diritto. Il potere legale-razionale emerge a seguito delle grandi rivoluzioni liberali del 18° secolo (Guerra d’Indipendenza delle colonie americane nei confronti dell’Inghilterra negli anni 1774 e 1781 e la Rivoluzione Franc ). Esso trova la sua consacrazione in 2 3

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fondamentali documenti costituzionali: la Costituzione americana (1787) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in Francia nel 1789. In quel periodo storico si afferma il principio secondo cui il potere politico non agisce libero da vincoli giuridici, ma è esso stesso sottoposto al diritto per garantire la libertà dei cittadini contro i pericoli dell’abuso da parte di chi detiene il potere. Con la democratizzazione delle strutture dello Stato e l’avvento dell’era della sovranità popolare, si è affermato il principio secondo cui il potere politico dev’essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite le elezioni attraverso i tanti strumenti (partiti, sindacati, referendum) con cui il popolo può esercitare la sua sovranità. Infine, in tempi più recenti, a partire dal dopoguerra, si è assistito alla costruzione di organizzazioni soprannazionali (più importante fra le quali l’UE) cui vengono demandate certe funzioni che prima appartenevano agli Stati, soprattutto per ciò che riguarda l’economia; ma anche al trasferimento di importanti compiti dallo Stato a livelli territoriali inferiori, come le Regioni e i Comuni.

2. LO STATO

Stato è il nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno nasce e si afferma in Europa tra il XV e il XVII secolo e si differenzia dalle precedenti forme organizzazione del potere politico, per due caratteristiche: 2.a. una concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo ad un’ unica istanza; 2.b. la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale. La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato è nata come reazione al sistema feudale, costituito dal rapporto vassallo/signore. Il signore concedeva al vassallo un feudo, instaurando con lui un rapporto di obblighi e diritti reciproci di carattere personale e privato, su vari livelli, sino ad una specie di “sopra signore” che si fregiava di un titolo d’origine romana, come rex, princeps, dux. La dispersione del potere di comando (poiché uno stesso individuo poteva essere contemporaneamente vassallo di più signori), una società composta da comunità minori (familiari, economiche, religiose, politiche) con una molteplicità di sistemi giuridici, ed il grande scisma religioso che sconvolse la cristianità

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crisi le tradizionali teorie sulla sovranità. Da una parte, la vigente Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1,2); dall’altra parte, però, la sovranità del popolo ha perduto quel carattere di assolutezza che aveva nel secolo precedente a causa di 3 circostanze. 1.1. La prima è che la sovranità popolare non si esercita direttamente, ma viene inserita in un sistema rappresentativo. 1.2. La seconda circostanza è la diffusione di costituzioni rigide che hanno un’efficacia superiore alla legge e possono essere modificate solo attraverso procedure molto complesse. Inoltre la preminenza della Costituzione viene garantita dall’opera di una Corte Costituzionale. Di conseguenza, i titolari della sovranità, nell’esercizio dei loro poteri, incontrano limiti giuridici difficilmente superabili. 1.3. L’altra tendenza, la terza, è costituita dall’affermazione di organizzazioni internazionali. Il processo è stato avviato con il trattato istitutivo delle Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) approvato a San Francisco il 26 giugno 1945, che ha come finalità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e poi con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La limitazione della sovranità statale diventa invece molto più evidente ed intensa con la creazione in Europa di Organizzazioni sopranazionali come la Comunità Economica Europea (CEE istituita nel 1957), la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA istituita nel 1951) e la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA istituita nel 1957), tutte e tre riunite, a partire dal Trattato di Maastricht (1992), nella Comunità Europea (CE). Quest’ultima costituisce il cd. “primo pilastro” dell’Unione Europea (UE), che ha altri due “pilastri”, e cioè quello della politica estera e della sicurezza comune e quello della giustizia e degli affari interni. Gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, nonché il potere di adottare decisioni prima riservate agli Stati. In questo modo poteri che tradizionalmente definivano il nucleo della sovranità sono stati trasferiti a organizzazioni sopranazionali. In particolare, la storia della Comunità Europea inizia nel 1951, con la stipulazione del Trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i Trattati di Roma del 1957 (entrati in vigore 1 gennaio 1958) vengono istituite la CEE e l’EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica). Nel 1965, con il Trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi (il Consiglio e la Commissione) delle tre Comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht,

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entrato in vigore alla fine del 1993: la competenza della Comunità si estende nel campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’Unione Europea, che comunque non sostituisce la Comunità europea. Infatti gli organi restano sempre quelli della CE. Il Trattato di Maastricht è stato ulteriormente modificato dal recente Trattato di Amsterdam (1997). Anche geograficamente la CE si è nel frattempo allargata. Al nucleo originale di 6 Paesi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo), si sono aggiunti il Regno Unito, Irlanda e Danimarca (1972), Spagna e Portogallo (1985), Austria, Finlandia e Svezia (1994). Per affrontare le questioni aperte dal futuro allargamento dell’Unione, è stato firmato il 26 febbraio 2001, il Trattato di Nizza, che modifica i Trattati dell’Unione Europea, che in particolare affronta i temi della composizione e del funzionamento delle istituzioni comunitarie. In vista della Conferenza intergovernativa del 2004 è stata istituita una Convenzione Europea con il compito di esaminare le questioni che il futuro sviluppo istituzionale comporta e di elaborare quella che nel dibattito pubblico ha preso il nome di “Costituzione Europea“.

  1. TERRITORIO

La sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio, in un determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato. La precisa delimitazione del territorio pertanto è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare l’indipendenza reciproca degli stati. Il diritto internazionale ha elaborato un corpo di regole secondo cui il territorio è costituito: dalla terraferma, dalle acque interne comprese entro i confini, dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale, dallo spazio atmosferico sovrastante e dalle navi (e aerei) battenti bandiera dello Stato quando si trovano spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato; dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero. Terraferma: è una porzione di territorio delimitata da confini, che possono essere naturali (per esempio fiumi e montagne) o artificiali. Di regola i confini sono delimitati da trattati internazionali. Mare territoriale: è quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Secondo un criterio tradizionale esso si estendeva fino al punto massimo in cui lo Stato poteva materialmente esercitare la sua forza. Poiché la gittata massima dei cannoni era di 3 miglia, questa lunghezza fu per lungo tempo l’ambito di estensione del mare territoriale. Ovviamente con lo sviluppo della moderna tecnologia bellica, il suddetto criterio è stato superato. Oggi, quasi tutti gli Stati fissano in 12 miglia marine il limite del mare territoriale. Piattaforma continentale: è costituita dal cosiddetto zoccolo continentale, e cioè da quella parte del fondo marino di profondità costante che, più o meno esteso, circonda le terre emerse prima che la

La medesima legge disciplina i casi di perdita della cittadinanza che può avvenire o per rinunzia oppure automaticamente in presenza di certe condizioni. Nella prima ipotesi rientra il caso del cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera, qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza all’estero. Nella seconda ipotesi di ente il caso il cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero intenda conservare questa posizione nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza. La cittadinanza può essere riacquistata: a. quando l’interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiari di volerla riacquistare; b. quando l’interessato dichiari di volerla riacquistare e stabilisca la propria residenza nel territorio della Repubblica entro 1 anno dalla dichiarazione; c. quando l’interessato risieda da oltre 1 anno nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; d. quando l’interessato abbia abbandonato il rapporto di dipendenza da uno Stato estero, che aveva determinato la perdita della cittadinanza, e richiede da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica.

  1. LA CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA Il Trattato sull’Unione Europea del 1992 (noto come Trattato di Maastricht) ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione. Presupposto della cittadinanza dell’Unione è la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione “completa la cittadinanza nazionale e non sostituisce”. Infatti il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti dello Stato di cui possiede la cittadinanza per far valere i diritti che gli spettano in forza della cittadinanza comunitaria. Ma l’aspetto più importante della disciplina in esame è l’attribuzione al cittadino dell’Unione del diritto di elettorato attivo e passivo “alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede”, nonché alle “elezioni del parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede”. L’Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali quali sono sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo il cittadino e quali risultano dalle “tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.

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società, fondazioni) le quali sono strumenti offerti all’autonomia privata per perseguire i propri interessi leciti. Invece, gli enti pubblici sono istituiti per il soddisfacimento degli intensi ritenuti comuni ad una determinata comunità, cioè di interessi pubblici. Inoltre in Italia alle Regioni, ai Comuni, alle Province viene riconosciuta l’autonomia politica (artt. 5 e 114 cost.).

  1. La potestà pubblica Lo Stato e gli enti pubblici, di regola, sono collocati dalle norme giuridiche in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Per tale ragione gli effetti giuridici degli atti essi compiuti, ed in primo luogo l’obbligo di osservarli, derivano esclusivamente dalla loro manifestazione di volontà, essendo irrilevante il consenso o il dissenso dell’interessato. Questo potere di determinare unilateralmente gli effetti giuridici nella sfera dei destinatari dell’atto, indipendentemente dal loro consenso, prende il nome di potestà pubblica o di potere di imperio. Le potestà pubbliche però, devono essere attribuite dalla legge e devono essere esercitate in modo conforme al modello legale. Ben diversa è la posizione dei soggetti privati che possono provvedere da sé, liberamente, a disciplinare i propri rapporti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (perciò si parla di autonomia privata).
  2. Uffici ed organi Ognuno degli apparati minori in cui si disaggrega l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici può essere configurato come una “macchina organizzativa” che è congegnata in modo tale da soddisfare gli interessi pubblici per la cui cura è stata creata. L’unità strutturale elementare dell’organizzazione si chiama ufficio. Il disegno organizzativo prefigura l’ufficio come un servizio prestato da persone. Per adempiere i suoi compiti l’apparato deve servirsi di una particolare categoria di uffici che prende il nome di organi. Oggi un Ministero è composto da centinaia di uffici cui sono preposte migliaia di persone, non tutti però possono manifestare la volontà dell’apparato compiendo atti che vengono giuridicamente imputati allo stesso. Solamente i titolari di uffici sono abilitati dal diritto a fare questo, e tali uffici prendono appunto il nome di “organi”. Così esisterà un dirigente che può stipulare contratti per il Ministero, e a sua volta il dirigente avrà un ufficio di segreteria che però non potrà agire all’esterno imputando effetti giuridici al Ministero.

CAPITOLO II

FORME DI

STATO

1. FORMA DISTATO

1.1. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Con l’espressione forma di Stato si intende il rapporto che corre tra le autorità di potestà d’imperio e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Invece con l’espressione forma di Governo si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi di uno Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi. La nozione di “forma di Stato” si riferisce, dunque, al modo in cui si strutturano i rapporti tra Stato e società. Così, per esempio, nello ‘Stato liberale’ era preminente la finalità di garantire l’autonomia e la libertà dell’individuo. Lo Stato doveva, tendenzialmente, astenersi dall’intervenire nella società e nell’economia; quando lo Stato ha assunto tra i suoi compiti quello di realizzare l’eguaglianza dei punti di partenza tra i cittadini (Stato sociale), ne è derivata l’estensione dei suoi interventi nella sfera economica e sociale. La nozione di forma di Stato risponde alla domanda “quale è la finalità dello Stato e che tipo di rapporto esiste tra l’apparato statale e la società?”. Invece, la nozione di forma di Governo risponde alla domanda “chi governa all’interno dell’apparato statale?”. Nell’ambito delle forme di Stato si distinguono lo “Stato assoluto”, lo “Stato liberale”, lo “Stato di democrazia pluralista”, lo “Stato totalitario”, lo “Stato socialista”. Nell’ambito di ciascuna forma di Stato esistono vari tipi di forme di Governo (per esempio nell’ambito dello Stato di democrazia pluralista avremo le seguenti forme di Governo: parlamentare, neoparlamentare, presidenziale, direttoriale, semipresidenziale).

1.2. L’EVOLUZIONE DELLE FORME DI STATO 1.1. Lo Stato assoluto Lo Stato assoluto è la prima forma dello Stato moderno. Nacque in Europa tra il ‘400 ed il ‘500 e si è affermato nei 2 secoli successivi. Si caratterizzava per l’esistenza di un potere sovrano attribuito alla Corona (intesa come organo dello Stato, dotata quindi dei requisiti dell’impersonalità e della continuità di successione che impedivano la vacanza del trono),

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cosa diversa dal Re (inteso come persona fisica). Nello Stato assoluto il potere sovrano era concentrato nelle mani della Corona, titolare della funzione legislativa ed esecutiva, mentre il potere giudiziario era esercitato da Corti e Tribunali formati da giudici nominati dal Re. La volontà del Re era considerata la fonte primaria del diritto, il suo potere non incontrava limiti né poteva essere condizionato dai desideri dei sudditi. Ciò perché il potere regio era ritenuto di origine divina. In Paesi come la Prussia e l’Austria si affermò invece il cosiddetto assolutismo illuminato, secondo cui il sovrano aveva il compito di promuovere il benessere della popolazione. Al riguardo si è parlato di Stato di polizia (dal greco politéia, da cui deriva anche politica) per intendere uno Stato che ha tali finalità. Pertanto lo Stato assoluto era uno Stato onnipresente, anche nella sfera economica (per esempio in Francia durante il Regno di Luigi XIV fiorì una forma di economia statale chiamata mercantilismo, basata sull’idea che la grandezza del Re era direttamente proporzionale alla prosperità dell’economia di uno Stato).

1.2. Lo Stato liberale Lo Stato liberale è una forma di Stato che nasce tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800, a seguito della crisi dello Stato assoluto 2 , dello sviluppo di produzione capitalistico, dell’affermazione della borghesia. I caratteri strutturali dello Stato liberale sono: la base sociale ristretta ad una sola classe sociale; il principio di libertà; il principio rappresentativo; lo “Stato di diritto“. Un altro fattore importante che ha contribuito all’organizzazione del potere politico dello Stato liberale è stato l’avvento dell’economia di mercato, basata sul libero incontro tra domanda ed offerta di un determinato bene, in cui gli interessi tra l’offerente e l’acquirente sono divergenti perché l’uno vuole vendere al prezzo più alto e l’altro vuole acquistare al prezzo più basso.

(^2) borghese. A tal proposito si pensi: Dovuto soprattutto a ragioni finanziarie che portarono ad un peso fiscale ritenuto insopportabile dalla classe

  1. alla Rivoluzione francese del 1789 che portò all'approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e delcittadino;
  2. al Parlamento inglese che negava che il Re potesse imporre nuovi tributi senza il suo consenso e riteneva illegittimi gli arresti arbitrari e l'alloggio forzato delle truppe presso i privati; 16

Storicamente l’economia di mercato si è accoppiata al modo di produzione capitalistico basata sulla distinzione tra i soggetti proprietari dei mezzi di produzione ed i soggetti che vendono ai primi la loro forza lavoro (i c.d. salariati). Lo Stato assoluto ostacolava la nuova economia. L’economia di mercato e capitalistica presupponeva la certezza del diritto di proprietà sia dei venditori che dei compratori, la libertà contrattuale, l’eguaglianza formale dei contraenti le cui volontà incontrandosi dovevano determinare le condizioni dello scambio economico, l’abolizione dei privilegi, dei monopoli pubblici e di tutte le restrizioni alla libera circolazione delle merci. Pertanto, le nuove modalità di produzione della ricchezza e l’esigenza di garanzia di libertà contro le tentazioni assolutistiche condussero all’affermazione di una società civile distinta e separata dallo Stato, capace di autoregolarsi e di sviluppare autonomamente i propri interessi. In questa prospettiva si spiega il collegamento tra 2 tendenze giuridiche tipiche dello Stato liberale: le codificazioni costituzionali (per consacrare in un unico documento costituzionale i principi sulla titolarità e sull’esercizio del potere politico) e le codificazioni civili tese a racchiudere in un codice civile le regole generali (perché riferibili a tutti gli individui resi eguali di fronte alla legge), astratte (perché applicabili più volte nel tempo) e certe (perché raccolte in un corpo normativo unitario e perché, in quanto generali e astratte, prevedibili nei loro effetti) per regolare i rapporti tra privati. In definitiva, lo “Stato liberale” è caratterizzato: 3.1. dal fatto che lo Stato è considerato uno strumento per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui, innanzitutto del diritto di proprietà; 3.2. dalla concezione dello Stato minimo. Se lo scopo dello Stato liberale è quello di garantire i diritti, allora deve trattarsi di uno Stato titolare esclusivamente di funzioni giurisdizionali, di tutela dell’ordine pubblico, di politica estera e di emissione di moneta. Uno Stato quindi che si astiene dall’intervenire nella sfera economica, affidata alle relazioni ed alle autoregolazioni tra privati. 3.3. dal principio di libertà individuale. Lo Stato riconosce e tutela la libertà personale, la proprietà privata, la libertà contrattuale, la libertà di pensiero e di stampa, la libertà religiosa, la libertà di domicilio. 3.4. dalla separazione dei poteri che consiste nella suddivisione del potere politico tra soggetti istituzionali diversi che si controllano reciprocamente. 3.5. dal principio di legalità secondo cui la tutela dei diritti è affidata alla legge. Più in particolare diremo che la sua caratterizzazione come Stato di diritto significa che ogni limitazione della sfera di libertà riconosciuta a ciascun individuo deve avvenire per mezzo della legge. Inoltre

tutta l’attività dei pubblici poteri deve essere prevista dalla legge. Questa funzione garantistica si basa su 2 premesse: F 0 C Fla legge deve avere i caratteri della generalità e dell’astrattezza, contrariamente sarebbe un mero strumento di arbitrio; F 0 C Fla legge deve essere formata dai rappresentanti della Nazione, a cui membri stessi essa si applica. Lo Stato liberale, perciò, si basa sul principio rappresentativo. 3.6. dal principio rappresentativo. In forza di tale principio, le assemblee legislative dello Stato liberale rappresentano l’intera “Nazione” o l’intero “popolo”, mentre invece nello Stato assoluto venivano rappresentati solo gli appartenenti a determinati ceti sociali (nobiltà, clero). I rappresentanti vengono comunque eletti da un corpo elettorale assai ristretto, essenzialmente circoscritto alla classe borghese. In conclusione, lo Stato liberale, proprio per questa sua peculiarità viene qualificato come Stato monoclasse.

1.3. Lo Stato di democrazia pluralista Lo Stato di democrazia pluralista si afferma a seguito di un lungo processo di trasformazione dello Stato liberale che porta all’allargamento della sua base sociale, per cui lo Stato monoclasse si trasforma in uno Stato pluriclasse: esso si fonda sul riconoscimento e la garanzia della pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi nella società ed esprimere la loro voce nei Parlamenti. Perciò, sul piano storico l’elemento fondamentale dello Stato di democrazia pluralista è l’allargamento dell’elettorato attivo che è culminato nel suffragio universale. In particolare tre sono le cose che hanno determinato il modo di essere dello Stato di democrazia pluralista: 1.1. l’affermazione dei partiti di massa, che organizzano la partecipazione politica degli elettori; 1.2. la configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e di scontro di interessi eterogenei; 1.3. il riconoscimento di diritti sociali come strumenti di integrazione nello Stato dei gruppi sociali più svantaggiati.

  1. I PARTITI POLITICI DI MASSA

partiti politici erano presenti anche nello Stato liberale, ma erano ristretti gruppi di persone, legati da grande omogeneità economica e culturale. In regime di suffragio limitato, tipico dell’età liberale, per essere eletti erano sufficienti i voti di poche centinaia di elettori, che spesso

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