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domande e risposte informatica giuridica, Sintesi del corso di Informatica Giuridica

Domande e risposte alle domande del test di informatica giuridica. Utili allo svolgimento della prova di esame. Ho studiato solo da queste.

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

In vendita dal 04/11/2024

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Prova d’esame di informatica giuridica
Professoressa Monica Palmirani
Alma Mater Studiorum - Bologna
Giurisprudenza (corso A-C)
Anno accademico 2022/2023
1. RUOLO DELL’INFORMATICA GIURIDICA NELL’INTRODUZIONE
DELLE TECNOLOGIE NELLA SOCIETà DELLL’INFORMAZIONE.
Negli ultimi decenni si è assistito a una rivoluzione tecnologica, economica e
sociale con il passaggio dalla società industriale alla società
dell’informazione. In questa nuova società sono i calcolatori a gestire la
memorizzazione, organizzazione e ricerca delle informazioni. Dunque lo
sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ha avuto un impatto rilevante
nellambito del diritto, comportando molti cambiamenti per luomo e la
società. Infatti si parla di informatica giuridica che è sia l’informatica
applicata nell’ambito del diritto, sia il diritto che regola l’introduzione
delle nuove tecnologie.
La nascita dell’informatica giuridica risale all’epoca di Loevinger intorno al
1949, il quale ritiene che questa possa aiutare a prevedere i fenomeni
giuridici nella società. Infatti l’informatica giuridica affronta i problemi ex ante,
cioè senza aspettare che questi accadano, ma anticipa e immagina i rischi.
Dunque ci sono tanti vantaggi che portano il giurista contemporaneo ad
utilizzare questi sistemi: infatti l’informatica del diritto accresce l’efficienza del
lavoro giuridico permettendogli di svolgere prima e meglio alcuni aspetti del
suo lavoro e di farlo in maniera efficiente.
Tuttavia, può avere anche degli svantaggi: si pensi al caso Compass, dove
l’introduzione della tecnologia, in particolar modo dell’ IA, ha rigettato l’stanza
dei domiciliari presentata da uomo di colore.
I giuristi che oggi non hanno una specifica conoscenza dell’informatica del
diritto sono tanti e questo arreca una serie di problematiche, perché capire il
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Scarica domande e risposte informatica giuridica e più Sintesi del corso in PDF di Informatica Giuridica solo su Docsity!

Prova d’esame di informatica giuridica Professoressa Monica Palmirani Alma Mater Studiorum - Bologna Giurisprudenza (corso A-C) Anno accademico 2022/

1. RUOLO DELL’INFORMATICA GIURIDICA NELL’INTRODUZIONE

DELLE TECNOLOGIE NELLA SOCIETà DELLL’INFORMAZIONE.

Negli ultimi decenni si è assistito a una rivoluzione tecnologica, economica e sociale con il passaggio dalla società industriale alla società dell’informazione. In questa nuova società sono i calcolatori a gestire la memorizzazione, organizzazione e ricerca delle informazioni. Dunque lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ha avuto un impatto rilevante nell’ambito del diritto, comportando molti cambiamenti per l’uomo e la società. Infatti si parla di informatica giuridica che è sia l’informatica applicata nell’ambito del diritto, sia il diritto che regola l’introduzione delle nuove tecnologie. La nascita dell’informatica giuridica risale all’epoca di Loevinger intorno al 1949, il quale ritiene che questa possa aiutare a prevedere i fenomeni giuridici nella società. Infatti l’informatica giuridica affronta i problemi ex ante, cioè senza aspettare che questi accadano, ma anticipa e immagina i rischi. Dunque ci sono tanti vantaggi che portano il giurista contemporaneo ad utilizzare questi sistemi: infatti l’informatica del diritto accresce l’efficienza del lavoro giuridico permettendogli di svolgere prima e meglio alcuni aspetti del suo lavoro e di farlo in maniera efficiente. Tuttavia, può avere anche degli svantaggi: si pensi al caso Compass, dove l’introduzione della tecnologia, in particolar modo dell’ IA, ha rigettato l’stanza dei domiciliari presentata da uomo di colore. I giuristi che oggi non hanno una specifica conoscenza dell’informatica del diritto sono tanti e questo arreca una serie di problematiche, perché capire il

funzionamento delle tecnologie è un presupposto necessario per capire il funzionamento della nostra società, ossia la società dell’informazione. Dunque si potrebbe parlare anche di un contesto ex-post dell’informatica giudica, la quale ha comportato un’innovazione tecnologica, un cambiamento nella società completamente innovata dalla tecnologia ed anche dei cambiamenti nel diritto.

2. I NOMI DI DOMINIO: COME FUNZIONANO TECNICAMENTE E

COME SI RISOLVONO LE CONTROVERSIE GIURIDICHE PER

L’ATTRIBUZIONE DEL NOME DI DOMINIO.

I nomi di dominio sono beni informatici , appartenenti alla categoria dei beni immateriali. Essi si affiancano al TCP (trasmission control protocol) e all’ IP (internet protocol), che sono protocolli di comunicazione standardizzati per mezzo dei quali avviene la trasmissione dei dati fra i computer collegati alla rete Internet. Per mezzo dell’IP ciascun computer e ciascun sito web sono identificati da una stringa numerica di difficile memorizzazione per l’uomo e per questo viene realizzato il DNS (DOMINIAN NAME SERVICE). Quest’ultimo è un sistema di traduzione di ogni indirizzo IP (stringa numerica) in una sequenza di lettere o caratteri, più facili da ricordare per l’uomo, in modo che gli basti digitare una parola nel proprio browser per accedere ad una risorsa o ad un sito web. La stringa numerica è il nome a dominio, che si costruisce combinando più parole separate da punti. Un esempio è amazon.it o zalando.it, cioè i nomi di dominio per indicare grandi aziende. Il nome di dominio deve indicare una sola risorsa , quindi deve essere assegnato ad un solo soggetto e ciò avviene tramite il criterio di priorità temporale e attraverso l’ICANN. Essi sono diventati ben presto oggetto di controversia, in quanto il nome di dominio ha valori economici enormi dato che è legato al marchio, infatti il codice civile detta che non possiamo iscrivere un marchio, una ditta o un nome con un nome di dominio già registrato perché si creerebbe confusione. Si è assistito anche ad un fenomeno di accaparramento di nomi soprattutto per quelli legati a marchi o personaggi famosi, detto cybersquatting. Abbiamo visto a lezione il caso del 1996 quando Luca Armani, che faceva timbri, aveva deciso di registrare il suo nome come ‘Armani.it’. Successivamente, Giorgio Armani, creatore di moda, si accorse che il nome di dominio ‘Armani.it’ era già occupato e chiese all’authority di ottenere il

phishing sono le seguenti: inizialmente vi è una creazione del sito clone e successivamente un attacco al sito ufficiale per disattivarlo. Poi si predispone un testo da inviare a tutti le vittime-utenti. Una volta caduti in inganno, gli utenti cederanno dei dati riservati e così avverrà la frode informatica e la cancellazione delle tracce. Questi truffatori si servono dei dati personali per l’utilizzo improprio delle identità per vari scopi, come svuotare il conto bancario. Quando ci si accorge di essere stato vittima di phishing si può solo denunciare l’accaduto alla polizia postale.)

4. IL WWW E I COOKIES: FUNZIONAMENTO TECNOLOGICO E I

RISCHI GIURIDICI DELLA PROFILAZIONE.

Il WWW è l’acronimo di World Wide Web ed è il sinonimo di Web; si tratta di un servizio disponibile sulla rete e quindi non è da confondere con internet. Grazie a questo nuovo modello di sistema informatico ideato da Timothy Berners-Lee negli anni ’80 si passa ad avere un utilizzo di internet interconnesso tra dispositivi. Il WWW è costituito da un grandissimo insieme di documenti, unificati da tre protocolli utili per la loro identificazione, creazione e consultazione, ossia:

- L’URL^ è^ il^ codice tradotto^ della^ ricerca^ fatta^ dall’utente^ nella

barra di ricerca;

- l’HTML^ è^ invece^ il^ linguaggio^ delle^ pagine^ web;

- l’HTTP^ è^ il^ protocollo^ utilizzato^ dai^ computer^ per^ comunicare^ in

internet.

Grazie a questi tre standard sono stati costruiti gli strumenti software per la consultazione e lo sviluppo del web, cioè i software per la navigazione in rete, i browser, e i software per la realizzazione dei siti web. Il web si ispira al modello dellipertesto cioè un sistema informatico che consente di visualizzare i documenti e di spostarsi tra questi con collegamenti di diverso tipo. Gli elementi che rendono possibile la navigazione sono la connettività delle pagine, il linguaggio specifico e i cookies. Quest’ultimi sono degli insiemi di dati inviati dal sito e memorizzati in un file che risiede nel calcolatore dell’utente. Esistono due tipi di cookies: quelli tecnici , utilizzati per migliorare il funzionamento delle pagine e che quindi non richiedono il nostro esplicito consenso, e quelli di profilazione, che hanno scopo commerciale.

Quando ci si collega per la prima volta ad un sito, questo invierà all’utente un cookie, il quale verrà rinviato ogni qual volta ci si ricollegherà al quel sito specifico; dunque i cookies non sono virus ma semplicemente dei dati e quindi non danneggiano il calcolatore ma comportano dei rischi per la privacy. Questo rischio c’è perché se più siti si scambiano i risultati ottenuti con questi cookies, tutte le informazioni concernenti quel calcolatore possono essere unificate. Pertanto verrà costruito un profilo commerciale dell’utente cui inviare pubblicità mirata o offerte personalizzate. A livello giuridico, secondo l’art. 22 GDPR ciò non sarebbe possibile.

5. SEMANTIC WEB E L’INFORMATICA GIURIDICA IN RETE

(NOMATTIVA, URI PERMANENTE, XML).

Il Semantic Web è stato creato da Tim Berners Lee, il quale ha ricercato l’informazione basandosi sulle relazioni semantiche. L’informazione dunque deve essere costruita non solo sintatticamente, ma anche semanticamente, cioè si deve fare riferimento alla relazione che lega le parole. Il semantic web dunque è quel web che associa ad ogni documento i metadati che, dato un determinato contesto semantico, rendono più semplice l’interpretazione da parte della macchina. L’approccio semantico alla ricerca ha aiutato anche gli utenti nella navigazione rendendo più efficiente il rapporto tra macchine e uomo, quindi è un modo diverso per comunicare con la macchina. È stata creata da Lee un’architettura del Web Semantico, ossia la Semantic Web Tower dove al piano più alto troviamo il concetto di fiducia : l’informazione prodotta ha una sua storia, è tracciabile, quindi ne abbiamo fiducia. Infatti per esempio le Fake news non rispettano questo modello. Lo scopo dei Semantic Web è difatti quello di fornire informazioni all’utente in modo rapido e che siano affidabili. È importante organizzare l’informazione partendo dall ’URI ( che incorpora i concetti di URL e URN) che indica come denominare tutte le entità accessibili sul web; poi l’XML , cioè un meta-linguaggio che permette di definire le componenti semantiche dei documenti e che permette all’utilizzatore di creare etichette per definire la struttura di questi documenti. Si sottolinea che il Semantic Web è utile anche per la conoscenza dei documenti giuridici, i quali non sono sempre facilmente leggibili, permettendo

  1. il responsabile del trattamento: è una figura eventuale, è una persona fisica o giuridica che si occupa di trattare i dati personali attraverso un incarico postogli dal titolare.
  2. la persona autorizzata al trattamento dei dati: è colei che ha la possibilità di effettuare operazioni materiali di trattamento grazie alla delega del responsabile o del titolare.
  3. Autorità garante: è un’autorità di controllo che verifica che il trattamento dei dati sia lecito, cioè conforme alla legge e, se illeciti, li sospende, li vieta o li sanziona.
  4. il Data Protection Officer (DPO) , ossia un incaricato non sempre obbligatorio secondo regolamento, ma necessario per informare titolare e responsabile sulla normativa vigente. È un aggancio dell’autorità garante. È poi obbligatorio però in specifici casi, per esempio se si tratta di un’azienda con più di 250 dipendenti. 7. VALORE PROBATORIO DELLA FIRMA DIGITALE E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE. La firma digitale è un tipo particolare di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche. Si parla di crittografia asimmetrica in quanto ci sono due chiavi per la cifratura e la decifratura: una privata spettante al titolare della firma elettronica e una pubblica spettante ad un soggetto terzo, che consentono di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico, garantendo l’immodificabilità. Le chiavi sono legate da due principi: il principio di correlazione e il principio di indipendenza delle chiavi. Il principio di correlazione si basa sul fatto che la chiave utilizzata per cifrare il documento non può essere utilizzata anche per decifrare lo stesso documento, mentre il principio di indipendenza delle chiavi si basa sul fatto che la conoscenza di una delle due chiavi non fornisce alcuna indicazione sull’altra. Una volta che ho il documento in chiaro, attraverso la funzione di Hash (funzione matematica che genera una impronta o digest che identificherà solo quel documento ed è irreversibile poiché dall’impronta non si riesce poi a risalire al documento) calcolo limpronta. Il mittente cifra l’impronta con la chiave privata ed invia una busta crittografica contenente l’impronta cifrata e il documento in chiaro certificato. Il destinatario decifra grazie alla chiave pubblica l’impronta firmata, ottenendo l’impronta in chiaro, che verrà ricalcolata. A questo punto si confronta l’impronta ricalcolata con quella decifrata, se coincidono sarà garantita l’integrità e la paternità del documento.

La firma digitale ha valore giuridico e probatorio, il riferimento è contenuto nell’art 20.1- bis del CAD che sancisce che la firma elettronica avanzata , in particolare una firma qualificata o una firma digitale, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cc, ovvero l ’efficacia di scrittura privata e si presume, fino a prova contraria, che l’utilizzo del dispositivo di firma sia riconducibile al titolare.

8. IL DIRITTO DI RECESSO NEL CODICE DI CONSUMO. Secondo l’articolo 52 del codice del consumo, il consumatore ha la possibilità di recedere da un contratto a distanza entro un periodo di tempo preciso, ossia quattordici giorni, senza dover dare motivazioni e senza pagare alcun costo aggiuntivo, se non quelli previsti dall’articolo 56 comma 2 e dall’articolo 57 (ex. Costi di spedizioni se il professionista non decide di prenderseli a carico). Nei contratti di vendita i quattordici giorni iniziano dal momento in cui l’acquirente ha il possesso fisico del bene, mentre per i contratti di servizi o di fornitura di materiali , il tempo per recedere inizia una volta che si è concluso il contratto. È compito del professionista dover fornire le informazioni sul diritto di recesso. Nel caso in cui il professionista violi l’articolo 49.1, ovvero non fornisca al consumatore tali informazioni, il diritto di recesso si conclude 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se invece il professionista fornisce le informazioni riguardanti il recesso entro i 12 mesi, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Successivamente abbiamo l’articolo 54 del codice di consumo che riguarda l’esercizio di questo diritto. Difatti viene detto che il consumatore deve informare il professionista della sua decisione nel periodo prestabilito

dell’accettazione è possibile purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione; mentre è possibile la revoca della proposta finché il contratto non sia concluso.) Per quanto concerne il luogo di conclusione del contratto telematico, non ci sono disposizioni specifiche che lo identificano ma, in riferimento alle comunicazioni telematiche, il luogo viene identificato con quello in cui si trova il server utilizzato dal proponente per ricevere l’accettazione o viene identificato con la sede o il domicilio del proponente (indipendentemente dalla posizione del server). Il luogo di conclusione del contratto non ha comunque un’importanza rilevante.

10.CLOUD COMPUTING: DEFINIZIONE, RISCHI E OPPORTUNITA’.

Il Cloud computing è un servizio di marketing che nasce nel 2010 con cui l’utente rinuncia al possesso di proprie risorse hardware e software cui accede tramite internet, ne fruisce per l’archivio dei propri dati (backup), per la gestione dei documenti o per avere uno spazio di memoria su cui registrare i propri dati o per ottenere dei computer virtuali, cioè uno spazio in cui collocare anche i software. Cloud computing significa letteralmente “ elaborazione della nuvola” e con il termine “nuvola” si fa riferimento alle risorse informatiche disponibili in Internet, prive di dimensione fisica ma alle quali l’utente può accedere in qualsiasi luogo con sicurezza e continuità. L’attività del Cloud computing è composta da 3 livelli ed è concentrata in pochissime ma potentissime aziende. Noi abbiamo dato troppi nostri dati ad altri Paesi che ora li monitorano, come ad esempio i dati di Google Cloud che sono sparsi nel mondo in grandi Cloud; per questo in Italia si è deciso di creare dei data center più vicini così da monitorare i nostri dati attraverso le regole della Privacy europee (es: Dati

del Fascicolo Sanitario). Gaia X è il progetto europeo per raccogliere i dati europei cui applicare le regole del GDPR e dei singoli stati membri. Ovviamente il Cloud computing ha anche dei rischi come ad esempio:

  • (^) loligopolio , cioè la presenza di poche imprese che offrono i servizi di cloud computing, per la maggior parte statunitensi;
  • rischi legati alla privacy in quanto il servizio offre garanzie di sicurezza, ma la presenza di grandi quantità di dati espone gli utenti a gravi rischi;
  • rischi legati alla perdita di controllo dei propri dati , in quanto il fornitore ha il potere di controllo delle macchine e dei programmi e potrebbe utilizzarlo per scopi personali.

11.PEER TO PEER: DEFINIZIONE, RISCHI E OPPORTUNITA’.

Il modello Peer-to-peer nasce intorno agli anni 2000 nell’ambito delle telecomunicazioni. Il peer-to-peer è una rete di comunicazione successiva al client/server degli anni ’90; in particolare si tratta di una comunicazione attraverso nodi che comunicano tra loro senza alcuna mediazione di server e per questo si definisce comunicazione “alla pari”. Il peer-to-peer ha una particolarità rispetto al client/server, ossia quella di poter rendere ogni nodo sia server che client. Oggi il sistema peer-to-peer è utilizzato per tutte le applicazioni di file sharing e di messaggistica, come Telegram. Come per ogni nuova tecnologia, vi sono dei sostenitori e degli oppositori. Molti sostengono il peer-to-peer per il fatto che questo permette a tutti la partecipazione ad Internet e la comunicazione è molto sicura , in quanto, nonostante la mole di dati che si raccolgono, si esclude il contenuto di questi , il quale rimane sconosciuto. Per esempio su whatsapp viene utilizzata anche la crittografia, per cui si registra una tutela molto alta. Dall’altra parte gli oppositori invece ritengono che tale comunicazione appesantisce molto la rete nonostante sia una comunicazione veloce e

viene venduta la profilazione. Questa vendita di dati prende il nome il cd. Filter Bubble. Secondo l’art 22 GDPR la profilazione non sarebbe possibile. Un altro aspetto importante è la privacy, come nel caso Cambridge Analytica : era un software house inglese che aveva fatto un accordo con Fb per poter prendere i dati dei profili degli utenti ed utilizzarli a fini non privatistici; con tale sistema si vennero a conoscenza dei pensieri, orientamenti etc delle persone e poterli indirizzare in determinate scelte (es. durante le compagne elettorali, solo a chi ancora indeciso e non aveva votato uscivano determinate pubblicità ed annunci). Tutto questo stava andando a violare il diritto, in particolare alcuni di essi, come la libertà di voto, espressione, etc. Quello che bisogna fare con il diritto è mettere delle barriere affinché questi comportamenti non si ripetano: il diritto deve intervenire prima creando dei possibili scenari ex ante e immaginarsi i rischi, così da provare a contenerli. Ed è questo il ruolo dell’informatica giuridica. Nel 2019 il Consiglio d’Europa ha sottolineato che in un mondo così tecnologico, ciò che conta è proteggere i dati personali e la loro utilizzazione; soprattutto di quelli inferiti, perché il loro uso può dare origine anche a decisioni automatizzate che ci riguardano e di cui non avevamo conoscenza.

13.CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DELLE BASI DI DATI E

DIRITTO DEL COSTITUTORE DELLA BANCA DATI.

La banca di dati o database è un archivio elettronico di dati ben organizzato e gestito sulla base di software. Il database viene utilizzato dagli utenti come base di lavoro per la creazione di programmi in quanto è sicuro, i dati non vengono danneggiati, è consistente, è condivisibile ed è semplice nell’utilizzo. Queste categorie di dati devono essere omogenee per formato e per contenuto. Per ricercare nel database serve un sistema detto DBMS, ossia DataBase Management System che funge da intermediario tra gli archivi dei dati e gli users dei dati. Le banche di dati sono ricomprese nell'ambito delle opere dell'ingegno , in quanto beni immateriali, cui l’ordinamento comunitario ha riconosciuto una specifica e autonoma tutela attraverso la Direttiva 96/9 CE. Perciò il diritto d’autore viene riconosciuto a quelle banche che operano creazioni intellettuali dell’autore , il quale, in modo creativo, riorganizza, seleziona, ordina e analizza i dati.

Le raccolte dati che invece non sono dette “creative” e che dunque non soddisfano i requisiti per tutelare il diritto d’autore, si avvalgono della tutela sui generis , ossia quelle che tutelano il risultato finale di un’attività che però non dà vita ad un’opera dell’ingegno, bensì ad un bene meritevole di tutela perché giuridicamente rilevante. Riconosciamo quindi il diritto del costitutore che ha speso ed ha investito soldi e tempo in questo archivio.

14. COSA E’ LA DE-INDICIZZAZIONE E COME E’ COLLEGATA AL DIRITTO ALL’OBLIO DEFINITO NELLA SENTENZA GOOGLE SPAIN. Quando si parla del diritto all’oblio si fa riferimento o al diritto di non vedere notizie sulla nostra persona in quanto queste potrebbero arrecare danni o al diritto del soggetto alla cancellazione dei propri dati; questo diritto è citato anche all’interno del GDPR. È nel primo caso che troviamo la de- indicizzazione, ovvero l’operazione che svincola il valore di un bene da un codice di riferimento. Quindi de-indicizzare non significa rimuovere un contenuto, bensì impedire il ritrovamento di questi dati attraverso motori di ricerca esterni. La de-indicizzazione da’ luogo al diritto all’oblio e che è stato introdotto con la sentenza Google Spain. In quel periodo la direttiva vigente è quella precedente al GDPR, in quanto ci troviamo nel 2014. Il signor Costeja subisce una sentenza giudiziale che viene pubblicata su un giornale spagnolo, L’avanguardia. Dopo qualche anno finisce tutto e quindi questa notizia era appunto irrilevante. Così il signor Costeja chiede al giornale di cancellare la notizia per far si che tutte le volte che si cercasse il suo nome evitasse di apparire quella vicenda. Il giornale si rifiuta. Così

Nel 2013 scoppia il caso Snowden, il Datagate: con il quale ci si rese conto che l’intelligence americana non rispettava l’Accordo Safe Harbor, in quanto aveva fatto un uso illecito dei dati. Da ciò Schrems, uno studente austriaco, preoccupato sull’uso che l’intelligence americana possa fare dei suoi dati presi da Facebook una volta arrivati presso la sede americana di Facebook Irlanda, chiedeva il blocco immediato del trasferimento dei suoi dati oltre il confine europei. Il garante irlandese non apre l’istruttoria, in quanto riteneva che il sistema americano fosse conforme all’accordo Safe Harbor. Allora Schrems si rivolge alla Corte Suprema irlandese, portando delle prove a carico sul trattamento illecito. Pertanto la corte con la sentenza Schrems I 2015 decise che:

  1. L’autorità garante deve aprire sempre un’istruttoria se vi sono delle prove a carico presentate dall’interessato.
  2. Il Safe Harbor viene invalidato, in quanto non garantiva la protezione dei dati personali. La Commissione emana una nuova decisione di adeguatezza che prende il nome di PRIVACY SHIELD, la quale richiede un’adesione delle società per poter ricevere i dati dei cittadini europei e contempla, inoltre, una serie di obblighi stringenti per le imprese americane, come obblighi di trasparenza e l’istituzione di una figura del mediatore dello scudo, cui i cittadini europei potevano rivolgersi qualora ritenessero che i propri dati venivano trattati in maniera illecita. E da molte aziende furono utilizzate delle standard clausole che se venivano inserite all’interno dei contratti, potevano legittimare il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. Schrems nel 2020 ripresentò il suo ricorso sulla base della nuova normativa che arriva alla Corte di giustizia, la quale emana la seconda sentenza in merito SCHREMS II 2020 con la quale decide:
  3. Il Privacy Shield viene invalidato perché, nonostante le regole più rigorose che ha introdotto, non ha la capacità di impedire alle organizzazioni federali americane un utilizzo dei dati dei cittadini europei per fini di sicurezza nazionale e quindi non vengono tutelati i dati dei cittadini europei.
  4. Non invalida le standard contractual clauses, ma stabilisce che i garanti dei singoli stati membri sono tenuti a sospendere o vietare il trasferimento dei dati all’estero quando ritengono che non possono essere rispettate dal paese terzo. È in arrivo addirittura il terzo accordo di adeguatezza denominato TRANS- ATLANTIC DATA PRIVACY FRAMEWORK.

16. LICENZA OPEN SOURCE E LE CREATIVE COMMONS. La licenza è lo strumento giuridico con il quale l’utilizzatore del software lo può legalmente utilizzare; regola la modalità di fruizione del software secondo il diritto d’autore (copyleft) e l’esercizio di diritti esclusivi. La licenza open source è la licenza utilizzata sul software informatico che evita di oscurare il codice sorgente ed è concessa dal titolare del diritto d’autore. Non è da confondere con il software libero , il quale diffonde l’idea che esso dovesse essere un bene libero, sicché tutti potessero conoscerlo e innovarlo. La licenza open source è molto importante in quanto permette a tutti di distribuire, fruire, modificare, aggiungere, riprodurre e duplicare, anche a scopi commerciali, un programma senza dover obbligatoriamente ricompensare economicamente gli autori. Deve soddisfare determinate condizioni: il codice sorgente deve essere libero, le opere derivate libere, ridistribuzione libera e si deve garantire l’integrità del codice sorgente dell’autore. Esempi di licenze open source sono il Linux e il sistema operativo GNU. Le creative commons sono le licenze più note e vengono spesso definite con CC. Queste consentono all'autore interessato di rendere liberamente accessibili le proprie opere. In tutte le licenze creative commons l'autore autorizza tutti a riprodurre e distribuire l'opera per fini non-commerciali e richiede che ogni copia dell'opera rechi l'indicazione del suo nome, cosicché la sua paternità sia sempre riconosciuta. Le CC si distinguono dalle altre in quanto riguardano solo alcuni diritti riservati. Ci sono 6 i tipi di licenza, che si dividono in gradi differenti, che si creano combinando 4 modelli. 17. L’INTERNET SERVICE PROVIDER E LA RESPONSABILITà EXTRA- CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DEI MATERIALI ILLECITI CARICATI DAGLI UTENTI FINALI. L’ISP è un soggetto imprenditoriale che opera per garantire servizi sulla rete come per esempio connessione, immagazzinamento dei dati e

L’uomo predispone una formulazione di algoritmi usando un linguaggio conforme che diventerà l’input del processo di traduzione, poi eseguito dal calcolatore: si otterrà il linguaggio assemblatore. La traduzione dal codice sorgente al codice oggetto può avvenire in due modi:

  • (^) Tramite un compilatore che traduce le istruzioni date dall’uomo in codice binario. Dopo la compilazione, la macchina esegue il codice oggetto e stampa quello che il nostro codice sorgente iniziale voleva trasmettergli.
  • (^) Tramite l’interpretazione che la macchina fa eseguendo ogni riga per volta. Questo secondo metodo è più lento e una volta tradotta una riga dimentica la traduzione di quella precedente. Perciò legge e traduce il codice sorgente senza creare un file oggetto eseguibile.