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DOMANDE E RISPOSTE ESAME INFORMATICA GIURIDICA 3, Appunti di Informatica Giuridica

domande e risposte per esame scritto di informatica giuridica voto: 30

Tipologia: Appunti

2020/2021
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Caricato il 01/02/2021

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21. Si descriva cosa è la decompilazione e come il diritto d’autore regolamenta
questa procedura informatica
All’utente legittimo di un software viene riconosciuto, al ricorrere di certe condizioni, il diritto
di compiere il c.d. reverse engineering o decompilazione del programma. Decompilare un
software, significa operare quelle operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente
partendo dal codice oggetto. Attraverso questa operazione si possono apprendere il
contenuto informativo del software, la sua struttura e le sue caratteristiche.
Ai sensi dell’art. 64 della Legge sul diritto d’autore, l’autorizzazione del titolare dei diritti a
compiere la decompilazione non è richiesta unicamente qualora la riproduzione del codice
del programma e la traduzione della sua forma (la decompilazione) siano indispensabili
all’utente legittimo per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità
con un proprio programma per elaboratore creato autonomamente.
Questa attività è subordinata ad una serie di condizioni:
analisi del programma eseguita solo dal licenziatario o da altri che abbiano il diritto di
usare una copia del programma
informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non devono essere già
diversamente accessibili
le attività limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l’interoperabilità
Le informazioni ottenute non dovranno essere:
utilizzate a fini diversi dal raggiungimento dell interoperabilità
comunicate a terzi
utilizzate per lo sviluppo di un programma per elaboratore sostanzialmente simile a
quello decompilato
22. Licenze open source e le creative commons
Qualunque attività sul software deve avvenire dietro consenso dell’autore. L’autorizzazione
all’uso del software viene solitamente conferita ai consumatori mediante un contratto
chiamato licenza d’uso. A seconda della logica che sottende la distribuzione del software
cambia la tipologia e il contenuto della licenza d’uso.
Secondo la Open Source Definition affinché si possa parlare di una licenza open source è
necessario che tale licenza soddisfi contemporaneamente determinate condizioni:
ridistribuzione libera, codice sorgente, opere derivate, integrità del codice sorgente
dell'autore, nessuna discriminazione contro persone o gruppi, nessuna discriminazione di
settori, distribuzione della licenza, la licenza non dev'essere specifica a un prodotto, la
licenza non deve contaminare altro software, la licenza deve essere tecnologicamente
neutra. Una licenza open source autorizza chiunque ad usare, modificare, integrare,
riprodurre, duplicare e distribuire un programma (o qualsiasi lavoro tutelato dalle norme sul
diritto d'autore), anche a scopi commerciali.
Le licenze Creative Commons sono dei contratti standard che servono all’autore di opera
dell’ingegno (in particolare un contenuto) a regolare i diversi diritti esclusivi di utilizzazione
economica di cui è titolare. In tutte le licenze creative commons l’autore autorizza tutti a
riprodurre e distribuire l’opera per fini non-commerciali e richiede che ogni copia dell’opera
rechi l’indicazione del suo nome, cosicché la sua paternità sia sempre riconosciuta.
Le licenze creative commons non si applicano al software ma a tutto il resto: testi, siti, blog,
fotografie, slides, ecc.
23. L’internet service provider e la responsabilità extracontrattuale nei
confronti di materiali illeciti caricati dagli utenti finali
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21. Si descriva cosa è la decompilazione e come il diritto d’autore regolamenta

questa procedura informatica

All’utente legittimo di un software viene riconosciuto, al ricorrere di certe condizioni, il diritto di compiere il c.d. reverse engineering o decompilazione del programma. Decompilare un software, significa operare quelle operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente partendo dal codice oggetto. Attraverso questa operazione si possono apprendere il contenuto informativo del software, la sua struttura e le sue caratteristiche. Ai sensi dell’art. 64 della Legge sul diritto d’autore, l’autorizzazione del titolare dei diritti a compiere la decompilazione non è richiesta unicamente qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma (la decompilazione) siano indispensabili all’utente legittimo per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con un proprio programma per elaboratore creato autonomamente. Questa attività è subordinata ad una serie di condizioni: ● analisi del programma eseguita solo dal licenziatario o da altri che abbiano il diritto di usare una copia del programma ● informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non devono essere già diversamente accessibili ● le attività limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità Le informazioni ottenute non dovranno essere: ● utilizzate a fini diversi dal raggiungimento dell interoperabilità ● comunicate a terzi ● utilizzate per lo sviluppo di un programma per elaboratore sostanzialmente simile a quello decompilato

22. Licenze open source e le creative commons

Qualunque attività sul software deve avvenire dietro consenso dell’autore. L’autorizzazione all’uso del software viene solitamente conferita ai consumatori mediante un contratto chiamato licenza d’uso. A seconda della logica che sottende la distribuzione del software cambia la tipologia e il contenuto della licenza d’uso. Secondo la Open Source Definition affinché si possa parlare di una licenza open source è necessario che tale licenza soddisfi contemporaneamente determinate condizioni: ridistribuzione libera, codice sorgente, opere derivate, integrità del codice sorgente dell'autore, nessuna discriminazione contro persone o gruppi, nessuna discriminazione di settori, distribuzione della licenza, la licenza non dev'essere specifica a un prodotto, la licenza non deve contaminare altro software, la licenza deve essere tecnologicamente neutra. Una licenza open source autorizza chiunque ad usare, modificare, integrare, riprodurre, duplicare e distribuire un programma (o qualsiasi lavoro tutelato dalle norme sul diritto d'autore), anche a scopi commerciali. Le licenze Creative Commons sono dei contratti standard che servono all’autore di opera dell’ingegno (in particolare un contenuto) a regolare i diversi diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui è titolare. In tutte le licenze creative commons l’autore autorizza tutti a riprodurre e distribuire l’opera per fini non-commerciali e richiede che ogni copia dell’opera rechi l’indicazione del suo nome, cosicché la sua paternità sia sempre riconosciuta. Le licenze creative commons non si applicano al software ma a tutto il resto: testi, siti, blog, fotografie, slides, ecc.

23. L’internet service provider e la responsabilità extracontrattuale nei

confronti di materiali illeciti caricati dagli utenti finali

L’internet service provider è quel soggetto (società o organizzazione) che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo agli utenti servizi di connessione, trasmissione e immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature. Il provider è essenzialmente un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare una informazione e i destinatari della stessa. Gli artt. 14, 15, 16 D.lgs. 70/2003 sanciscono l’esclusione di responsabilità degli ISP quando gli stessi svolgono servizi di c.d. mere conduit (art. 14), caching (art. 15), hosting (art. 16) nel rispetto delle condizioni espressamente elencate negli articoli e che variano a seconda del tipo di attività svolta dall’ISP. In linea generale l’ISP sarà esente da responsabilità fintanto che mantiene una posizione neutrale e passiva rispetto ai contenuti caricati dagli utenti. I prestatori sono tenuti ad informare le pubbliche autorità su eventuali presunte attività illecite o materiali illeciti riconducibili ai destinatari dei loro servizi dei quali vengano a conoscenza o a comunicare le informazioni che consentono l’identificazione dei destinatari. In tutti e tre i casi le competenti autorità giudiziarie o amministrative potranno esigere – anche in via d’urgenza – che il provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse attraverso i contenuti caricati/prodotti dall’utente. Il provider sarà responsabile civilmente del contenuto di tali servizi se non abbia agito prontamente per impedire l’accesso al contenuto oppure se avendo avuto conoscenza del carattere illecito del servizio non abbia prontamente informato le autorità.

24. Il regolamento GDPR e il diritto alla portabilità

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati. Il regolamento tutela esclusivamente le persone fisiche e non le persone giuridiche. Il codice si applica ai: trattamenti elettronici ai dati (anche cartacei o manuali); trattamenti di dati effettuati da chiunque abbia sede nel territorio dell’UE, indipendentemente dal luogo in cui avviene il trattamento; trattamenti svolti all’estero, se quando le attività di trattamento riguardano l'offerta di beni o la prestazione di servizi a interessati che si trovano nell’UE oppure il monitoraggio del comportamento degli stessi interessati che avvenga all’interno dell’UE. Il GDPR fra i diritti dell’interessato al trattamento dei dati ha codificato all’art. 20 il diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, anche se tale diritto è limitato al caso in cui i suoi dati siano oggetto di trattamento automatizzato e solo nel caso il trattamento si basi sul consenso o su un contratto. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

25. Il regolamento GDPR e il trasferimento fuori dallo spazio europeo dei dati

personali

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati. Il regolamento tutela esclusivamente le persone fisiche e non le persone giuridiche. Il codice si applica ai: trattamenti elettronici ai dati (anche cartacei o manuali); trattamenti di dati effettuati da chiunque abbia sede nel territorio dell’UE, indipendentemente dal luogo in cui avviene il trattamento; trattamenti svolti all’estero, se quando le attività di trattamento

Con “identificazione elettronica” si intende il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica. Rispetto ai sistemi di identificazione elettronica, il Regolamento eIDAS prevede che ciascuno stato membro possa notificare i sistemi di identificazione elettronica forniti ai cittadini e alle aziende per consentire un reciproco riconoscimento. Con l’istituzione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l’Italia mira a realizzare un sistema di identificazione elettronica che abbia caratteristiche adeguate affinché il suo utilizzo sia possibile anche al di fuori del territorio italiano e, attraverso il quale, pubbliche amministrazioni – in primis - e imprese private possano consentire di accedere ai propri servizi a cittadini/imprese attraverso un’unica identità digitale.

28. Il deep linking e il framing all’interno del Web

I deep-links sono quei collegamenti che, evitando le pagine di presentazione ed introduzione di un sito altrui, consentono di visualizzarne direttamente un determinato contenuto specifico. Vengono cioè saltate le pagine predisposte dal titolare del sito a cui il deep-link rimanda, che l’utente generalmente dovrebbe seguire per giungere al contenuto di interesse: quindi non solo la pagina principale, ma eventualmente anche altre pagine. Da parte di molti è ritenuto illecito in quanto, saltando la pagina principale (o home page), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno perdere a quest'ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di benvenuto ed inoltre si potrebbe verificare una concorrenza sleale, violazione del diritto d'autore, deviazione della potenziale clientela. Tuttavia le decisioni della giurisprudenza sono state sinora assai contrastanti. Il framing consiste in una forma particolare di deep linking, caratterizzato da una peculiare modalità con la quale viene richiamato, e quindi presentato, il contenuto di un altro sito: consiste nel creare una cornice grafica (il frame) all’interno della quale viene poi visualizzato il contenuto presente in un altro sito. Il risultato che si ottiene mediante questa operazione è normalmente di ingenerare nell’utente l’impressione che tali contenuti siano in realtà del sito richiamante. Sull'assoluta illegittimità del framing non vi sono invece molte contestazioni, posto che la pagina esterna viene visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Secondo la dottrina, tale ipotesi configurerebbe una fattispecie di concorrenza sleale.