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Informatica giuridica- domande e risposte, Appunti di Informatica Giuridica

Domande e risposte per l'esame di informatica giuridica

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 22/08/2018

martina.a9
martina.a9 🇮🇹

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INFORMATICA GIURIDICA – PALMIRANI
1. Informatica giuridica: cos’è e ruolo nel processo civile telematico e della PA.
È la disciplina che applica le scienze informatiche ai contesti giuridici e migliora il lavoro dei giuristi
informatica del diritto.
Regola l’introduzione nella società delle nuove tecnologie e degli effetti da queste prodotte. diritto
dell’informatica.
Nel processo telematico: propone sistemi e metodi informatici intesi ad agevolare l’attività degli
organi che decidono le controversie su cause concrete e a tali fini studia i sistemi informativi che
gestiscono i processi, fornisce strumenti tesi ad agevolare la interazione tra attori del processo, a
gestire informazioni attinenti ai processi in corso e a perfezionare la redazione e la pubblicazione
della sentenza.
Nel processo della P.A.: comporta processi di cambiamento della pa, finalizzati al miglioramento
dell’efficienza della macchina amministrativa, allo snellimento delle pratiche burocratiche e a una
revisione dei rapporti tra cittadino e imprese.
Sottolinea un passaggio da un’amministrazione basata su relazioni personali e documenti cartacei ad
una tele amministrazione basata su relazioni telematiche e documenti informatici.
2. E- governance, e-government e- democracy
Società dell’informazione: in essa l’individuo acquisisce nuove capacità grazie a svariati strumenti
informatici che potenziano ed integrano le sue capacità naturali: tali strumenti sono le tecnologie
dell’informazione.
Tecnologie dell’informazione: - 44
1. Hanno un ruolo decisivo nella formazione della New Economy il cui aspetto emergente è il
commercio elettronico consistente nel l’effettuazione di scambi commerciali mediante l’utilizzo
di reti telematiche.
2. Si espandono ad ogni settore delle attività pubbliche e private, sia all’interno dell’organizzazione,
sia nei rapporti con l’esterno.
Ne derivano i fenomeni e le ricerche di:
E- GOVERNANCE: direzione, pianificazione e controllo delle organizzazione pubbliche
e private attraverso il ricorso alle tecnologie dell’informazione.
E-GOVERNMENT: gestione degli enti pubblici e svolgimento delle loro funzioni
attraverso il ricorso alle tecnologie dell’informazione.
E-DEMOCRACY: supporto alla comunicazione politica e al dibattito pubblico attraverso
le tecnologie dell’informazione.
E-PARTECIPATION: promozione della partecipazione dei cittadini e delle scelte
collettive attraverso il ricorso alla tecnologie.
3. Effetto di rete
Si manifesta con particolare forza nell’economia dell’informazione.
Quanto più una rete è ampia ed intensamente usata, tanto più quella rete acquista valore, cioè
maggiore diventa l’utilità che ciascuno può trarre dalla rete stessa: ciò comporta che tanti più singoli
si collegano alle rete accrescendo ancor più l’utilità della stessa per il singolo partecipante e cresce
quindi l’incentivo a far parte della rete per chi non è ancora collegato.
un suo corollario è la tendenza monopolistica: la rete più estesa darà più vantaggi e tutti tenderanno
a passare ad essa abbandonando reti meno estese.
È generalmente benefico ma può ostacolare la diffusione delle migliori soluzioni tecnologiche a
vantaggio di chi per primo riesce a realizzare la rete più ampia.
4. Macchina di Von Neumann
I calcolatori di oggi sono costruiti sulla base di tale modello.
L’unità di controllo (CU) e l’unità di calcolo(ALU Aritmetic-logic-unit) costituiscono l’unità centrale di
elaborazione detta anche processore (CPU). Tali unità operano in modo collegato: quella di controllo
identifica l’istruzione da eseguire e i relativi dati, quella di calcolo esegue l’operazione. Dati e istruzioni
vengono prelevati dalla memoria centrale nella quale vengono trasferiti anche i risultati delle elaborazioni.
Si caratterizza:
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INFORMATICA GIURIDICA – PALMIRANI

  1. Informatica giuridica: cos’è e ruolo nel processo civile telematico e della PA.
  • È la disciplina che applica le scienze informatiche ai contesti giuridici e migliora il lavoro dei giuristi informatica del diritto.
  • Regola l’introduzione nella società delle nuove tecnologie e degli effetti da queste prodotte. diritto dell’informatica.
  • Nel processo telematico: propone sistemi e metodi informatici intesi ad agevolare l’attività degli organi che decidono le controversie su cause concrete e a tali fini studia i sistemi informativi che gestiscono i processi, fornisce strumenti tesi ad agevolare la interazione tra attori del processo, a gestire informazioni attinenti ai processi in corso e a perfezionare la redazione e la pubblicazione della sentenza.
  • Nel processo della P.A.: comporta processi di cambiamento della pa, finalizzati al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, allo snellimento delle pratiche burocratiche e a una revisione dei rapporti tra cittadino e imprese. Sottolinea un passaggio da un’amministrazione basata su relazioni personali e documenti cartacei ad una tele amministrazione basata su relazioni telematiche e documenti informatici.
  1. E- governance, e-government e- democracy
  • Società dell’informazione: in essa l’individuo acquisisce nuove capacità grazie a svariati strumenti informatici che potenziano ed integrano le sue capacità naturali: tali strumenti sono le tecnologie dell’informazione. Tecnologie dell’informazione: - 44
  1. Hanno un ruolo decisivo nella formazione della New Economy il cui aspetto emergente è il commercio elettronico consistente nel l’effettuazione di scambi commerciali mediante l’utilizzo di reti telematiche.
  2. Si espandono ad ogni settore delle attività pubbliche e private, sia all’interno dell’organizzazione, sia nei rapporti con l’esterno. Ne derivano i fenomeni e le ricerche di: ▲ E- GOVERNANCE: direzione, pianificazione e controllo delle organizzazione pubbliche e private attraverso il ricorso alle tecnologie dell’informazione. ▲ (^) E-GOVERNMENT: gestione degli enti pubblici e svolgimento delle loro funzioni attraverso il ricorso alle tecnologie dell’informazione. ▲ E-DEMOCRACY: supporto alla comunicazione politica e al dibattito pubblico attraverso le tecnologie dell’informazione. ▲ E-PARTECIPATION: promozione della partecipazione dei cittadini e delle scelte collettive attraverso il ricorso alla tecnologie.
  3. Effetto di rete
  • Si manifesta con particolare forza nell’economia dell’informazione.
  • Quanto più una rete è ampia ed intensamente usata, tanto più quella rete acquista valore, cioè maggiore diventa l’utilità che ciascuno può trarre dalla rete stessa: ciò comporta che tanti più singoli si collegano alle rete accrescendo ancor più l’utilità della stessa per il singolo partecipante e cresce quindi l’incentivo a far parte della rete per chi non è ancora collegato.
  • un suo corollario è la tendenza monopolistica: la rete più estesa darà più vantaggi e tutti tenderanno a passare ad essa abbandonando reti meno estese.
  • È generalmente benefico ma può ostacolare la diffusione delle migliori soluzioni tecnologiche a vantaggio di chi per primo riesce a realizzare la rete più ampia.
  1. Macchina di Von Neumann I calcolatori di oggi sono costruiti sulla base di tale modello. L’unità di controllo (CU) e l’unità di calcolo(ALU Aritmetic-logic-unit) costituiscono l’unità centrale di elaborazione detta anche processore (CPU). Tali unità operano in modo collegato: quella di controllo identifica l’istruzione da eseguire e i relativi dati, quella di calcolo esegue l’operazione. Dati e istruzioni vengono prelevati dalla memoria centrale nella quale vengono trasferiti anche i risultati delle elaborazioni. Si caratterizza:
  1. Per la memoria centrale. Dispositivo di memorizzazione ad alta velocità di lettura e scrittura ( si cancella quando il calcolatore si spegne, a differenza delle memorie di massa, dispositivi di solito dischi magnetici o ottici, capaci di contenere in maniera permanente grandi quantità di informazioni)
  2. Per la natura sequenziale delle elaborazioni: cioè le istruzioni possono essere eseguite una volta e dopo ogni istruzione si passa alla successiva.
  3. Legge di Moore Formulata nel 1964 da Moore. Domina il mercato dei microprocessori.
  4. Prima leggeLa potenza dei calcolatori raddoppia circa ogni due anni.
  5. Seconda legge il costo dello sviluppo di un circuito integrato raddoppia ad ogni nuova generazione di microprocessori Importante per il settore tecnologico in quanto il microprocessore ha sostituito i calcolatori di maggiori dimensioni e quindi i tradizionali produttori di hardware sono stati affiancati o sostituiti da nuove imprese capaci di produrre microprocessori e ciò ha comportato un risparmio.
  6. Modello PEER TO PEER in relazione ai CLIENT SERVER e ai CLOUD COMPUTING ▲ MODELLO CLIENT SERVER: in esso si sono diffusi, accanto a quelli destinati all’utilizzo individuale (PC), microcalcolatori destinati a fornire servizi di rete: i server. Il PC diventa quindi un client che si rivolge ad un server quando necessita di tali servizi. I calcolatori che hanno il ruolo di server offrono prestazioni più elevate rispetto al PC per ciò che attiene alla potenza di calcolo, alla capacità di memoria e alla sicurezza. Grazie al collegamento dei singoli calcolatori in rete il singolo utente dal proprio calcolatore può accedere a risorse disponibili presso altri calcolatori. ▲ MODELLO PEER TO PEER: costituisce un modello in antitesi al server. In esso viene meno la distinzione tra client e server, in quanto ogni calcolatore che partecipa alla rete nodo svolge entrambe le funzioni: mette a disposizione degli altri calcolatori una porzione delle proprie risorse e utilizza le risorse messe a disposizione dagli altri calcolatori. Si trovano nell’ambito del File sharing dove ciascun nodo svolge due funzioni:
  7. Server, quando altri nodi accedono a file in esso residenti;
  8. Client, quando accede a file residenti in altri nodi. Pro: consentono a tutti di partecipare attivamente a internet senza ricorrere a fornitori professionali di servizi informatici. Contro: sovraccarico delle lenti informatiche; molti documenti messi in circolazione sono protetti dal diritto d’autore e ciò viola i diritti di proprietà intellettuale. ▲ MODELLO CLOUD COMPUTING: “elaborazione della nuvola”. Con il termine nuvola si fa riferimento alle risorse informatiche disponibili su internet, che nel loro insieme appaiono all’utente quali aspetti di una realtà unitaria, priva di dimensione fisica a cui si può accedere ovunque ci si trovi. L’utente rinuncia al possesso di proprie risorse hardware e software e accede alle infrastrutture hardware e alle applicazioni software acquistandole attraverso internet. Gli utenti possono acquistare anche dal fornitore di tali servizi spazi di memoria o computer virtuali: nel primo caso acquista una quantità di spazio disco dove registrare i propri dati; nel secondo caso acquista un computer virtuale da utilizzare per le proprie elaborazioni a cui può accedere collegandosi ad internet. Pro: l’utente ha garanzie di recupero, sicurezza e continuità. Contro: oligopolio, rischio per la privacy e la perdita di controllo sul proprio sistema di elaborazione.
  9. ALGORITMI E LA LORO COMPLESSITA’ COMPUTAZIONALE ALGORITMO: è una sequenza finita di istruzioni ripetibili e non ambigue, che se eseguita con determinati dati un ingresso, input, produce dei risultati in uscita output, risolvendo una classe di problemi in un tempo finito. Esecutore generale di questi è l’hardware del calcolatore. Caratteristiche: finitezza, generalità, ripetibilità e non ambiguità.

Complessità computazionale: serve a misurare l’efficienza di un algoritmo mettendo in relazione due elementi:

  1. L’aumento dell’ampiezza dell’input di un algoritmo
  2. L’aumento della lunghezza del processo di esecuzione dell’algoritmo stesso.
  • Bassa complessità computazionale: aumento della lunghezza dell’input determina un piccolo aumento della lunghezza del processo di esecuzione.

▲ Manutenzione integrativa: volta ad arricchire il software di nuove funzioni.

MODELLO DELLO SVILUPPO A CASCATA

  • Indica che bisogna risalire alle diverse fasi se emergono problemi, fino ad arrivare a un livello tale in cui i problemi possono essere risolti.
  • Presuppone che lo sviluppo del software proceda ordinatamente sulla base di un piano globale ma espone al rischio che eventuali errori nella fase inziale si manifestino solo molto tardi quando il software è ormai completo; inoltre, tale modello sembra implicare un’ organizzazione del lavoro gerarchica e centralizzata e in qualche modo autoritaria.

TUTELA DEL SOFTWARE

  • (^) La normativa nazionale in materia di tutela dei programmi per elaborare è stata introdotta con il D.lgs 518/1992 in attuazione di una direttiva europea e ha poi integrato la legge sul diritto d'autore. Tale decreto ha stabilito che i programmi per elaborare sono protetti come opere letterarie ma per distinguere dalle opere più propriamente artistiche si paga del loro caso di opere utili.
  • Per la loro tutela si richiede una creatività specifica, esclusivamente soggettiva.
  • Investe:
  1. il codice sorgente e il codice oggetto
  2. qualunque tipo di software
  3. i materiali preparatori e la documentazione. Il Diritto d'autore
  • (^) rende il software escludibile, conferendo all'autore dello stesso una posizione giuridica complessa che include:
  1. I diritti patrimoniali: diritto dell'autore di trarre dall'opera ogni autorità economica escludendo ogni altro dalla sua autorizzazione
  2. I diritti morali: sono posti a salvaguardia della personalità dell'autore e sono imprescrittibili irrinunciabili e inalienabili. Sono il diritto alla paternità dell'opera, l'integrità dell'opera, di inedito e durano per l'intera vita dell'autore e fino 70 anni dopo la sua morte.

MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE DEL SOFTWARE

  • Il software come bene economico, presenta misure giuridiche e tecnologiche per la sua protezione, che lo rendono un bene escludibile.
  • La disciplina giuridica della proprietà intellettuale subordina il lecito utilizzo di un software al consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico dello stesso. Attraverso tale disciplina, viene creato un monopolio temporaneo a favore del titolare dei diritti di sfruttamento economico.
  • Le misure tecnologiche possono impedire ai terzi gli usi non autorizzati: in particolare la distribuzione del solo software compilato, impedisce all’utente di modificare il programma per svilupparlo o adattarlo alle proprie esigenze.

CONSEGUENZE GIURIDICHE PER LA VIOLAZIONE DEL SOFTWARE Sono previste sanzioni penali e amministrative a salvaguardia delle misure tecnologiche e delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti. È punita:

  • L’elusione delle misure tecnologico
  • La rimozione o l’alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti
    1. DAL SOFTWARE PROPRIETARIO A QUELLO OPEN SOURCE ▲ NEL SOFTWARE PROPRIETARIO:
  • Il titolare dei diritti usa una combinazione di clausole contrattuali e misure tecnologiche per restringere l’uso del software dei limiti dell’autorizzazione conferita all’utente che di regola esclude la possibilità di duplicare il software.
  • Il titolare conserva il monopolio su modifica e sviluppo del proprio software.
  • Il diritto d’autore interviene a tutela di tale esclusiva, vietando la decompilazione del software, cioè effettuare operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente partendo dal codice oggetto, scoprendo così il contenuto sostanziale del software.
  • La decompilazione è consentita al solo fine della interoperabilità, cioè quando un soggetto cerca di capire il funzionamento di un programma al fine di realizzare un diverso software con esso compatibile. Le informazioni così ottenute non devono essere
  1. utilizzate per fini diversi alla interoperabilità.
  2. comunicate ai terzi
  3. utilizzate per lo sviluppo e commercializzazione di un software… ▲ NEL SOFTWARE OPEN SOURCE Alle origini di ciò c’è l’attività di Stallman che decise di ribellarsi all’assetto economico e giuridico del software proprietario che lo privava della libertà di conoscere e modificare i programmi informatici e di condividere le proprie conoscenze. Divenne promotore di un nuovo modello che garantisce 4 libertà:
  4. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo
  5. Libertà di studiare come funziona un programma per adattarlo alle proprie necessità
  6. Libertà di distribuire copie del software per aiutare il prossimo
  7. Libertà di modificare il programma per migliorarlo. Stallman coniò tale termine per indicare i programmi informatici in cui fossero garantite queste 4 libertà ed elaborò un meccanismo giuridico atto a garantire: LA LICENZA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE). Nella disciplina del GPL, alle clausole che garantiscono la libertà degli utenti si unisce la clausola del copyleft: i programmi che risultano dalla modifica di un software soggetto a GPL possono essere trasferiti ad altri solo se assoggettati anch’essi alla disciplina del GPL.
  • Scopo clausola copyleft: far sì che il patrimonio del software libero si espanda progressivamente.
  • I software disciplinati dalla GPL sono soggetti alla componente morale del diritto di autore e al vincolo di copyleft.
  • GNU\LINUX : ANNI ’90 fu il concorrente dei sistemi operativi proprietari più diffusi.

DISCIPLINA GIURIDICA DEL SOFTWARE ▲ PROPRIETARIO: il suo uso è contenuto nel diritto d’autore e viene conferito con licenza che muta le libertà dell’utente. Tale licenza conferisce di regola la facoltà di usare il software senza poterlo distribuire o modificare. Generalmente è chiuso: viene fornito solo il codice oggetto. ▲ OPEN SOURCE: il suo uso è concesso con una licenza che conferisce la piena libertà di eseguire, studiare, modificare o distribuire il software. La libertà di distribuirlo può essere soggetta alla sola condizione del copyleft, cioè l’obbligo di assoggettare a licenza open source anche le modifiche di tale software.

SOFTWARE DI PUBBLICO DOMINIO

  • se il titolare dei diritti sul software rinuncia irrevocabilmente i suoi diritti economici e non limita la distribuzione con la clausola del copyleft, chiunque potrà usare, modificare e distribuire il software e potrà anche rivendicare il proprio diritto d'autore sulle versioni che non includono le sue modifiche.
  • È del tutto sottratto alla disciplina del diritto d'autore per ciò che riguarda gli aspetti economici.
    1. ORGANIZZAZIONE DEI DATI: ARCHIVI E BASI DI DATI Ci sono due sistemi per l’elaborazione informatica dei dati:
  1. Sistemi per l’information retrieval Si propongono di recuperare le informazioni testuali estraendole da grande masse documentali.
  2. Sistemi per la gestione di base dei dati o data base managment system- DBMS
  • DBMS
  • Sistema per la gestione di basi di dati; funge da intermediario tra gli archivi di dati e gli utilizzatori.
  • Consente di rappresentare i dati in modo indipendente dai programmi destinati ad usarli. A tal fine questo mantiene dei dizionari di dati, cioè raccolte di meta-dati che specificano il significato e la struttura dei diversi tipi di dati registrati nella base e le convenzioni usate nella loro registrazione. Grazie alle indicazioni fornite dai dizionari è possibile realizzare diversi software che usano correttamente i contenuti della base di dati richiedendoli al DBMS. Sono così risolti i problemi di coordinamento e compatibilità che esistevano quando ogni programmatore definiva individualmente gli archivi per i propri programmi. Archivi: sono file strutturati, cioè composti da uno o più file insieme a metadati.

XML

5 STRATI DI INTERNET NELL’ARCHITETTURA DI INTERNET

  1. STRATO DELL’APPLICAZIONE. Busta che contiene le indicazioni riguardanti l’applicazione a cui il messaggio è destinato.
  2. STRATO DI TRASPORTO. Definito dal protocollo TCP. Busta che contiene le modificazioni necessarie per l’indirizzamento del pacchetto rete.
  3. STRATO DI COLLEGAMENTO DEI DATI. Busta che contiene le indicazioni necessarie affinché il pacchetto giunga da internet al nostro calcolatore.
  4. STRATO DELLA RETE. Definito dal protocollo IP. Busta che contiene le indicazioni necessarie per l’indirizzamento del pacchetto in rete.
  5. STRATO FISICO.

MODELLO INCAPSULAMENTO.

  • Ha come protagonisti i protocolli TPC e IP
  • Ogni busta digitale racchiude una capsula, la busta dello strato superiore e può essere trattata in conformità al proprio protocollo prescindendo dl proprio contenuto.
  • Fa sì che gli strati inferiori siano indipendenti dalle funzionalità realizzate ai livelli superiori.

COMMUTAZIONE DEI PACCHIETTI. Consente di utilizzare una linea per più comunicazioni contemporaneamente: il risultato che si ottiene suddividendo ogni messaggio nei pacchetti che contengono ognuno una porzione di messaggio e le modificazioni necessarie per indirizzare il pacchetto a destinazione e quando tutti i pacchetti sono giunti a destinazione il messaggio è ricomposto riunendo tutti i pacchetti nell'ordine appropriato. I pacchetti che viaggiano in Internet sono i datagrammi.

INTERNET: FUNZIONI FINO AL SEMANTIC WEB

  • Le prime applicazioni furono il collegamento a calcolatori remoti e accesso a file remoti nonché il servizio di posta elettronica.
  • Un salto di qualità fu realizzato con il world wide web, la ragnatela globale. Il web è un enorme insieme di documenti unificati dagli standard usati per la loro identificazione, creazione e consultazione. I tre standard che hanno consentito l’avvio del web sono:
    1. URL (localizzatore uniforme di risorse).
    2. HTML (linguaggio per la marcatura di un ipertesto).
    3. HTTP ( protocollo per il trasferimento dell’ipertesto). I protocolli coinvolti sono:
      • Telenet, consente di interagire con un calcolatore remoto.
      • (^) FTP, consente di scambiare e manipolare il file.
      • SMTP, riguarda la posta elettronica.
  • WEB SEMANTICO:
  • Inserimento nel web di informazioni comprensibili alla macchina.
  • I documenti sul web concentrano per lo più informazioni comprensibili solo all’uomo, che il calcolatore si limita a visualizzare nel formato richiesto; nel semantic web le pagine web devono contenere anche informazioni comprensibili da parte dell’elaboratore.
  1. IP NUMBER E NOMI DI DOMINIO INDIRIZZO IP :
  • Secondo i protocolli TCP-IP ogni calcolatore è identificato da questo numero della lunghezza di 4 bite, 32 bit.
  • Di solito tale numero è espresso in una forma più facilmente leggibile e memorizzabile convertendo ogni bite in un numero decimale.
  • Cifre:
  • Le prime identificano la rete a cui il calcolatore appartiene.
  • Le ultime identificano un particolare calcolatore all’interno di quella rete.
  • Il calcolatore può avere un proprio indirizzo IP permanente, se collegato sempre alla stessa rete o può ricevere ogni volta che si collega in rete un diverso indirizzo IP temporaneo, il quale torna disponibile al termine del collegamento e che potrà essere assegnato ad un altro utente.

NOMI DI DOMINIO.

  • Nascono dall’esigenza avvertita a partire dagli anni 80 di usare un diverso sistema di riferimento che usasse identificatori più facilmente memorizzabili e tali da richiamare la funzione svolta mediante un certo sito o l’identità del suo titolare.
  • Si costituisce combinando più parole separate da punti.
  • Nell’analisi del nome si parte dalla fine.
  • L’ultima parole è un suffisso che indica la nazionalità dell’ente a cui il nome appartiene o il tipo di attività svolta dall’ente.
  • Il nome di dominio identifica un gruppo di indirizzi Ip: per identificare un particolare calcolatore appartenente a quel gruppo bisogna anteporre al nome di dominio il nome dell Host che si vuole contattare: si ottiene così il nome di dominio completamente qualificato che identifica in modo univoco quel determinato calcolatore.
  • Aggiungendo al nome di dominio completamente qualificato il prefisso www., si richiama il servizio web svolto da quel calcolatore.

DNS SISTEMA DEI NOMEI DI DOMINIO Infrastruttura che si occupa di tradurre i nomi di dominio completamente qualificati in indirizzi IP. L’affiancamento dei nomi di dominio agli indirizzi IP numerici ha un grande impatto giuridico: i nomi di dominio infatti, sono diventati oggetto di controversia. Ad esempio: prepotenza di chi utilizzando un nome quale segno distintivo commerciale ne pretendeva l’uso esclusivo anche nel mondo virtuale.

TUTELA DEI NOMI DI DOMINIO.

  • Il nome di dominio è definito come bene informatico
  • L’assegnazione del nome di dominio avviene in base a un criterio di priorità temporale ed è concessa da apposite organizzazioni ed enti.
  • Non è tutelato dal diritto d’autore come bene informatico, ma dal codice della proprietà intellettuale emanato nel 2005, il quale ha espressamente riconosciuto al nome di dominio aziendale la natura di segno distintivo dell’impresa e ne ha disciplinato il regime giuridico in particolare con riferimento alle possibili interferenze con il marchio d’impresa.
  • Tale disciplina si applica solo alle imprese.
  • In caso si tratti di soggetti diversi dalle imprese, in materia di nomi di dominio si potrà ricorrere alla tutela civilistica del nome.
  1. Web log e cookie WEB LOG DEL SERVER.
  • File dinamicamente aggiornato che riporta la sequenza delle operazioni compiute su quel server.
  • In esso vengono registrati l'indirizzo IP associato al calcolatore che ha effettuato l'accesso, il tempo dell'accesso in pagina web visitata e il browser utilizzato.
  • Le informazioni in esso registrate sono spesso insufficienti per identificare un determinato calcolatore in quanto uno stesso calcolatore può ricevere diversi IP temporanei e ciò impedisce di ricostruire i diversi accessi di una stessa persona. Soluzione: utilizzo di http cookie. HTTP COOKIE COOKIE PER IL WEB.
  • Insieme di dati inviati dal sito e memorizzati dal browser in un file che risiede sul calcolatore dell'utente.
  • Quando un calcolatore si collega per la prima volta ad un sito, il sito gli invia un cookie caratterizzato da un proprio identificatore univoco. Quando il calcolatore si ricollega a quel sito il cookie precedentemente inviato viene rispedito al sito. Il sito sa che il nuovo accesso è stato compiuto dal calcolatore al quale aveva precedentemente inviato il cookie. COOKIE PROBLEMATICI PER PROTEZIONE DELLA PRIVACY.
  • ciò perché consente al sito che lo ha inviato di unire tutti gli accessi compiuti con un certo calcolatore e quindi di ricostruire una storia delle attività compiute dal possessore di quel calcolatore: così si può costruire il profilo di quella persona.
  • Pericolosi per la privacy sono i cookie provenienti da terzi inviati non dai server cui afferisce la pagina cui siamo collegati ma dai server in cui si trovano elementi visualizzati in tale pagina.
  • Rimedio: i browser consentono normalmente all'utilizzatore di scegliere come rappresentarsi ai cookie: è possibile respingere tutti i cookie o solo quelli di terzi e cancellare tutti i cookie già ricevuti o solo alcuni di essi.
  1. Consentire anche usi commerciali.
  • Modello giuridico.
  • Redatto per gli autori che traggono il proprio sostentamento dalla commercializzazione delle proprie opere.
  • (^) Frequentemente utilizzato per i contributi scientifici, i cui autori normalmente sono interessati soprattutto la circolazione delle proprie opere e godono di altre fonti di reddito.
  • Nasce dal successo dell'esperienza del software open source che ha suggerito di estendere lo stesso modello giuridico anche alle opere di ingegno.
  1. FIRMA DIGITALE
  • Il codice della amministrazione digitale, D.lgs 82/2005, definisce la firma digitale come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro. Tale sistema di chiavi consente al titolare, attraverso la chiave privata, e al destinatario, attraverso la chiave pubblica, di rendere manifesta e verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
  • Le norme in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale sono dettate da un decreto del 2009.
  • La sottoscrizione digitale di un documento richiede l'applicazione della FUNZIONE DI HASH :
  • è una funzione unidirezionale che genera a partire dal documento DIGEST, cioè una stringa binaria di lunghezza costante delle dimensioni di 128 160 bit che ne garantisce l'unicità.
  • Determinato il DIGEST del messaggio, si può generare la firma attraverso la cifratura, con chiave privata, del DIGEST.
  • La verifica consisterà nel mettere a confronto i valori dei due DIGEST e se questi coincidono la verifica sarà positiva e saranno assicurati di integrità e la provenienza del documento.
  • Valore probatorio: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, se formato nel rispetto delle regole tecniche atte a garantire l'identificazione dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha valore di piena prova.
  1. Documento informatico
  • Il codice dell'amministrazione digitale lo definisce come la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti.
  • È il risultato di un elaborazione informatica e quindi si identifica in una sequenza di bit.
  • Vive solo all'interno di un sistema informatico: per tale motivo il documento così formato e poi stampato non appartiene alla definizione di documento informatico ma alla nozione di riproduzione. VALORE PROBATORIO.
  • Valore probatorio del documento informatico privo di qualsiasi firma elettronica.
  • è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
  • Valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice.
  • (^) è liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
  • Valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica autorizzata qualificata o digitale.
  • se è formato nel rispetto delle regole tecniche atte a garantire identificabilità dell'autore, l'integrità e gli modificabilità del documento ha valore di piena prova.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. È un particolare tipo di posta elettronica disciplinata dalla legge che consente di far assumere al messaggio valore legale equivalente a quello della raccomandata con avviso di ricevimento. Anche il contenuto del messaggio può essere certificato e firmato elettronicamente ed in tal caso saranno garantiti l'autenticità e l'integrità dei dati.

CONTRATTO TELEMATICO. Vedi anche sotto Contratto concluso con l'Impiego di strumenti telematici tra soggetti presenti in luoghi distanti. Si distingue:

  1. Dal contratto digitale, perché le parti di questo non devono essere necessariamente distanti.
  1. Contratto per via elettronica, perché esso non è concluso necessariamente con l'Impiego di strumenti telematici. Nel 1997 il legislatore ha introdotto il principio di piena validità di tali contratti.

CONTRATTO ONLINE.

  • se il sito web contiene una proposta provvista di tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione la proposta è diretta:
  • questa si considera una vera e propria proposta contrattuale qualificata come offerta al pubblico.
  • Di regola l'accettazione si manifesta con il point-and-click, cioè con la pressione su un tasto negoziale virtuale.
  • La rilevanza è la validità giuridica del tasto negoziale virtuale:
  • è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza qualora per l'accettazione sia prevista la forma libera.
  • Trova due ostacoli:
    1. Se per l'accettazione è prevista una forma particolare questa non ha effetto se manifestata in forma avversa.
    2. Se il contratto contiene clausole vessatorie queste devono essere specificatamente approvate a pena nullità.
  • Se il sito web contiene una proposta provvista solo di alcuni degli elementi essenziali del contratto in tal caso questa si qualifica come mero invito a proporre: chi risponde all'invito non accetta alcuna proposta ma sarà egli stesso proponente.

CONTRATTO TELEMATICO.

  1. Perfezionamento. In base alle disposizioni del codice civile ai fini del perfezionamento è sufficiente la volontà concorde delle parti.
  2. Tempo della sua conclusione. Ex art. 1326 c.c. il contratto si considera concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, accettazione che deve essere pienamente conforme alla proposta. Vige il principio della presunzione di conoscenza: proposta e accettazione si presumono conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario se questo non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. Il codice dell'amministrazione digitale specifica che: nel caso di documento informatico trasmesso per via elettronica, questo si considera spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si considera consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da lui dichiarato. Ciò vale anche nel caso di accettazione con tasto negoziale virtuale.
  3. Luogo di conclusione del trattato telematico. Dottrina e giurisprudenza ritengono che questo sia da individuare nel luogo in cui proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione. Due interpretazioni: - Il luogo dove si trova fisicamente il server utilizzato dal proponente per ricevere l'accettazione. - (^) La sede o il domicilio del proponente.

CONTRATTO PER VIA ELETTRONICA È il contratto concluso da soggetti distanti e non necessariamente con l'impegno di strumenti telematici. Le parti di tale contratto sono:

  1. Il consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale, imprenditoriale, artigianale e commerciale eventualmente svolte.
  2. Il professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale. LA TUTELA DEL CONSUMATORE
  • L'esigenza nasce dalla considerazione che il consumatore considerato contraente debole rispetto all’operatore professionale.
  • Il Corpus normativo nazionale dedicato alla tutela del consumatore è per lo più di derivazione comunitaria: tutte le disposizioni sono state poi raccolte nel 2005 nel codice del consumo.
  • Codice del consumo: armonizza e raccoglie tutte le disposizioni concernenti processo di acquisto e consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'utente del consumatore.

Roma, in base al quale consumatore non può essere privato della tutela garantitagli dalle norme del paese in cui è residente.

D.LGS. 196\2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  • Codifica nell'ordinamento italiano diritto alla protezione dei dati personali.
  • È finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
  • Si distinguono quattro soggetti nell'ambito del trattamento dei dati:
    1. Il titolare : è la persona fisica- giuridica, l'ente, l'associazione, organismo, che ha il compito di decidere le finalità e le modalità del trattamento nonché gli strumenti utilizzati.
    2. Il responsabile: è la persona fisica- giuridica, ente, associazione, organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati.
    3. L'incaricato : è la persona fisica che compie le operazioni di trattamento.
    4. L'interessato : è la persona fisica giuridica, l’ente o l'associazione a cui i dati si riferiscono.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il codice stabilisce che questo deve avvenire nel rispetto dei tre principi generali:

  1. Di necessità
  2. Di finalità e
  3. Di proporzione. In virtù di questi il trattamento dei dati personali è consentito solo qualora sia necessario per adempiere le finalità per cui i dati sono stati raccolti, nei limiti dei dati necessari a tali finalità e nei limiti delle operazioni indispensabili a tale finalità. L'articolo 11 del codice poi stabilisce le modalità della raccolta e del successivo trattamento e requisiti dei dati oggetto di trattamento.

Doveri del titolare:

  • Di notificare al garante per la protezione dei dati personali l'intenzione di procedere al trattamento di dati espressamente elencati il cui trattamento può arrecare maggior pregiudizio alle libertà tutelate dalla normativa.
  • Fornire all'interessato l'informativa.
    1. può essere fornita sia per iscritto che oralmente,
    2. è un onere preliminare alla raccolta dei dati e può incombere anche sul responsabile.
    3. Deve essere tale da informare l'interessato circa:
      • L'identificazione del trattamento per ciò che riguarda le modalità le finalità e la natura dei dati conferiti.
      • I soggetti a cui i dati possono essere comunicati e l'eventuale ambito di diffusione dei dati stessi. CONSENSO DELL’INTERESSATO
  • È necessario per la legittimità del trattamento da parte dei privati ed enti pubblici.
  • Vige il principio della forma libera, per cui la firma scritta potrà essere richiesta solo ad probationem.
  • È valido se:
  • espresso liberamente specificatamente per un trattamento identificato,
  • è stata fornita l'informativa,
  • è stato prestato prima del trattamento.
  • Non è obbligatorio:
  • Se il trattamento riguarda dati raccolti o conservati per obbligo di legge.
  • Se il trattamento riguarda dati pubblici.
  • Se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità di un terzo. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
  • Dati sensibili sono quelle informazioni che riguardano da vicino la personalità etico sociale dell'interessato e le sue caratteristiche psico sanitarie.
  • Per il trattamento è necessario il consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali.
  • Vi sono casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso dell'interessato ma previa autorizzazione del garante: quando il trattamento è necessario. Il trattamento è necessario:
  1. Per la salvaguardia della vita o dell'incolumità dell'interessato di un terzo.
  2. Per svolgere investigazioni difensive per difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.
  3. Per adempiere obblighi o compiti imposti dalla legge. Diritti dell’interessato. Sono previsti dal codice per garantire appieno il diritto alla protezione dei dati. L'interessato ha il diritto:
  • Di avere sempre conferma circa l'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere l'informativa sugli stessi.
  • Di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
  • Di opporsi al trattamento dei suoi dati senza dover addurre alcuna giustificazione.

IL CODICE DISTINGUE DUE TIPI DI MISURE DI SUCUREZZA:

  1. IDONEE. La loro adozione è imposta per ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati, di accessi non autorizzati ed i trattamenti non consentiti. Sono atte ad evitare, per quanto possibile, la lesione dei diritti tutelati dal codice, ai fini di una tutela preventiva e non meramente sanzionatoria.
  2. MINIME. La loro adozione è imposta in aggiunta alle misure di sicurezza idonee. Sono espressamente elencate nell'allegato B del codice. Differenziano dalle idonee per il loro contenuto e le conseguenze della loro omissione. La mancata adozione di una misura di sicurezza:
  • idonea, comporta una responsabilità civile per il titolare e il responsabile.
  • minime comporta una responsabilità anche penale ed amministrativa.

DIRITTO D’AUTORE

  • Trova la sua disciplina:
    • Nel codice civile per ciò che riguarda i principi generali.
    • In leggi speciali per ciò che riguarda le disposizioni in dettaglio: in particolare si ricorda legge 663 41 legge sul Diritto d'autore così come modificata ed integrata dalle direttive comunitarie dalle convenzioni internazionali.
  • Il suo oggetto è individuata dall'articolo 1 della legge 633/1941. Tuttavia dottrina giurisprudenza sono concordi nel ritenere che questo non costituisca un elenco tassativo. Articolo 1. Sono protette:
    • Le opere di ingegno di carattere creativo (cioè quelle nelle quali è rinvenibile l'impronta dell'autore) appartenenti alla letteratura, musica, architettura, teatro e cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione.
    • Altresì, i programmi per elaboratore come opere letterarie e banche dati che per la scelta o la distribuzione del materiale costituiscono creazioni intellettuali dell’autore.

IL CONTENUTO DEL DIRITTO HA DOPPIA NATURA:

1. MORALE.

L'autore gode del diritto morale sull’opera realizzata indipendentemente dalla titolarità dei diritti patrimoniali. Il diritto morale è imprescrittibile inalienabile e irrinunciabile perché posto a presidio della personalità dell'autore. si articola nei valori nei vari diritti di cui gode l'autore quali:

  • (^) Alla paternità dell'opera,
  • L'integrità dell'opera,
  • Di inedito,
  • Di pentimento.
  1. PATRIMONIALE. ll diritto patrimoniale racchiude tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera. In virtù di queste il titolare gode del diritto di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica. Si articola in una serie di privative accomunante da caratteri dell'esclusività e dell'indipendenza. La legge 633/41 contiene un elenco di tali diritti ma non può essere considerato tassativo. Tra questi rientrano:

FRAULING ( RIGUARDA TERMINE)

  • È una forma particolare di Deep Linking caratterizzata dalla particolare modalità con cui viene richiamato e presentato il contenuto di un altro sito: una cornice grafica.
  • Incorpora contenuti di altre pagine senza però specificarne la provenienza e ciò è spesso una pratica illecita.

RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER

  • La normativa è data dalla direttiva Europea sul commercio elettronico e dal relativo decreto di attuazione 70/2003.
  • In generale è sancito il principio per cui providers non sono responsabili delle informazioni trovate e delle operazioni compiute da chi fruisce del servizio, a patto che non intervengano in alcun modo sul contenuto o sullo svolgimento di tali operazioni.
  • Sussiste se il provider non si adegua alle norme di cui al Decreto: ex 2055 diviene solidamente responsabile con l'autore dell'illecito per colpa specifica (violazione di legge).