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Domande esame Contabilità e Bilancio; con risposte, Prove d'esame di Contabilità

Tutte le domande che escono all’esame di contabilità

Tipologia: Prove d'esame

2022/2023

In vendita dal 17/06/2023

giorgio-bosello
giorgio-bosello 🇮🇹

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CONTABILITA E BILANCIO
Capitolo 1
1. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di
esercizio nella disciplina nazionale?
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Le fonti giuridiche del bilancio d’impresa sono imposte e fondate sul Codice civile o
su leggi e decreti legislativi che lo integrano. Le fonti professionali, invece, sono i
principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (per le imprese che
adottano la disciplina nazionale) o dall’International Accounting Standard Board (per
le imprese che adottano gli IFRS). Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, la
principale disciplina di bilancio è relativa alle società di capitali ed è differente,
anzitutto, in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati regolamentati. Le
società quotate e quelle che si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli
investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS. Le società non quotate, invece,
devono redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata su norme del
Codice civile, supportate a livello interpretativo e applicativo dai principi contabili
dell’Organismo Italiano di Contabilità. La disciplina nazionale per le società di capitali
che esercitano attività industriale, commerciale e di servizi è fondata sugli articoli dal
2423 e seguenti del Codice civile che negli anni hanno subito innumerevoli
cambiamenti.
2. La segmentazione della disciplina di bilancio: quali sono le diverse classi di
imprese definite nel Codice civile quali differenti obblighi hanno in tema di
redazione del bilancio (il bilancio delle microimprese, il bilancio in forma
abbreviata e il bilancio in forma ordinaria)?
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Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e
ridurre i costi amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata
introdotta una disciplina in funzione della dimensione delle società. Le imprese sono
classificate in tre classi: le micro imprese, le imprese di piccole dimensioni e le
imprese di medio-grandi dimensioni. Sono considerate micro-imprese quelle
imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale
dell’attivo patrimoniale pari a €175.000; totale ricavi di vendita e delle prestazioni
pari a €350.000 e limite di massimo 5 dipendenti occupati in media durante
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CONTABILITA E BILANCIO

Capitolo 1

1. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina nazionale?


Le fonti giuridiche del bilancio d’impresa sono imposte e fondate sul Codice civile o su leggi e decreti legislativi che lo integrano. Le fonti professionali, invece, sono i principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (per le imprese che adottano la disciplina nazionale) o dall’International Accounting Standard Board (per le imprese che adottano gli IFRS). Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, la principale disciplina di bilancio è relativa alle società di capitali ed è differente, anzitutto, in funzione della quotazione dei propri titoli nei mercati regolamentati. Le società quotate e quelle che si finanziano con risorse raccolte direttamente dagli investitori devono redigere i bilanci secondo gli IFRS. Le società non quotate, invece, devono redigere i bilanci secondo la disciplina nazionale fondata su norme del Codice civile, supportate a livello interpretativo e applicativo dai principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità. La disciplina nazionale per le società di capitali che esercitano attività industriale, commerciale e di servizi è fondata sugli articoli dal 2423 e seguenti del Codice civile che negli anni hanno subito innumerevoli cambiamenti. 2. La segmentazione della disciplina di bilancio: quali sono le diverse classi di imprese definite nel Codice civile quali differenti obblighi hanno in tema di redazione del bilancio (il bilancio delle microimprese, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio in forma ordinaria)?


Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. In tal senso, è stata introdotta una disciplina in funzione della dimensione delle società. Le imprese sono classificate in tre classi: le micro imprese, le imprese di piccole dimensioni e le imprese di medio-grandi dimensioni. Sono considerate micro-imprese quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €175.000; totale ricavi di vendita e delle prestazioni pari a €350.000 e limite di massimo 5 dipendenti occupati in media durante

l’esercizio. Sono considerate imprese piccole quelle imprese che per 2 anni consecutivi non superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi di vendita e delle prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Infine, sono considerate imprese medio-grandi quelle imprese che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale pari a €4.400.000; totale ricavi di vendita e delle prestazioni pari a €8.800.000 e limite di massimo 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Per micro- imprese il bilancio è costituito solamente dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico, per le imprese di piccole dimensioni, invece, è inoltre obbligatoria la redazione della nota integrativa. Le imprese medio-gradi, in ultima analisi, devono redigere stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, dal 2016 (con l’introduzione del D.Lgs. 139/2015), il rendiconto finanziario, un documento essenziale per apprezzare la dinamica dei flussi di liquidità e concorrere ad apprezzare l’economicità, insieme alle informazioni comprese negli altri schemi.

3. Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina internazionale?


I principi contabili internazionali dello IASB per essere applicabili nei Paesi dell’Unione Europea devono essere pubblicati sotto forma di regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella lingua di ciascun paese membro. La realizzazione della maggior parte dei principi internazionali è stata realizzata con il regolamento 3 novembre 2008, n. 1126; tutti i Regolamenti successivi attuano nuovi principi internazionali ovvero aggiornano quelli precedenti con la modifica del regolamento n.1126. IAS e SIC sono la denominazione, rispettivamente, dei principi contabili internazionali e delle interpretazioni fino al 2001; dal 2002, a seguito di un profondo processo di ristrutturazione dello IASB, i principi contabili internazionali sono denominati IFRS e le interpretazioni IFRIC. 4. Quali funzioni svolge l’Organismo Italiano di Contabilità?

I principi di redazione del bilancio sono definiti dall’art 2423 bis che osserva che nella redazione del bilancio debbano essere seguiti questi sei principi:

  1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività. 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
  2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati prima della data di chiusura dell’esercizio.
  3. si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
  4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  5. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Ulteriori principi di redazione del bilancio possono essere: Utilità, Comparabilità, Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili, Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa, Verificabilità 3) Si illustrino le finalità e i principi generali del bilancio nella disciplina internazionale?

Per quanto riguarda la redazione del bilancio secondo la disciplina internazionale i documenti atti a regolamentare questo processo sono due: il primo è il “framework” (for the Preparation and Presentation of financial Statement) e il secondo invece è lo IAS 1. Per quanto riguarda il framework è volto all’armonizzazione delle normative fra aziende facenti parte paesi differenti. Il framework vede come principale obiettivo del bilancio quello della corretta informazione degli stakeholder di riferimento ossia gli investors, coloro che hanno interessi finanziari all’interno dell’azienda e che successivamente vengono definiti come primary users. La novità rispetto alla disciplina nazionale è che i framework propone una gerarchia fra postulati che ci porta a suddividere le due macroaree da un lato le caratteristiche fondamentali composte da significatività e rappresentazione fedele e dall’altra le caratteristiche migliorative che comprendo, comparabilità, verificabilità, tempestività e comprensibilità

Capitolo 3

1)Si illustrino la struttura dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è il primo schema che va a comporre il bilancio d’esercizio. La sua struttura è definita da due sezioni contrapposte una denominata ATTIVA e l’altra PASSIVA. Nella sezione attiva vi è un elenco puntato classificato tramite lettere in ordine alfabetico: A) crediti verso soci, B) Immobilizzazioni, C) Attivo circolante (I. rimanenze, II. crediti, ecc. D)Ratei e risconti. Nella sezione passiva vi è la stessa suddivisione in termini di elenco: A) Patrimonio netto, B) Fondo rischi ed oneri, C) TFR per lavoro subordinato, D) debiti e E) Ratei e risconti, I valori iscritti nella parte attiva devono essere al netto dei fondi rettificativi a essi correlati. 2) Qual è il criterio di classificazione delle attività nello stato patrimoniale civilistico


Il criterio di classificazione delle attività per quanto riguarda il bilancio d’esercizio secondo la normativa civilistica è quello della destinazione economica che serve per ricondurre i singoli valori alle classi e macro-classi previste nello schema obbligatorio dello stato patrimoniale. 3) Si illustrino la struttura e il contenuto del conto economico


Il conto economico secondo l’art.2425 c.c. è suddiviso in 4 macroclassi. La prima denominata “Valore della produzione” nella quale incanala dentro di sé valori generati dalla produzione (ricavi), la seconda è relativa ai “Costi della produzione” dove troviamo tante tipologie di costo che sono suddivise in base alla loro natura (un esempio possono essere costi per materie prime, dipendenti, produzione ecc..) e sono componenti negativi la Terza riguarda i “Proventi e oneri finanziari” tutto il mondo della finanza aziendale (interessi attivi/passivi, cedole, dividenti ecc..). L’ultima macroclasse è “Rettifiche di valori di attività finanziarie” che riguardano rivalutazioni e svalutazioni di titoli, immobilizzazioni e partecipazioni in altre società. Il conto economico si conclude con il risultato dell’esercizio prima delle tasse da pagare sulla differenza fra valore della produzione e costi ossia (A - B +/- C +/- D). Il conto economico a differenza dello stato patrimoniale ci sono due possibili classificazioni: in natura o destinazione. Non c’è uno schema rigido, ma c’è un elenco di voci minime necessarie. 4) Si delineino contenuto e informazioni presenti nel rendiconto finanziario

1. Quale funzione ha la nota integrativa?

La funzione della nota integrativa consiste nel fornire l’analisi e l’illustrazione dei dati contenuti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, al fine di permettere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’impresa in funzionamento. La nota integrativa, pertanto, si pone l’obiettivo di illustrare i valori contabili che trovano rappresentazione all’interno dei prospetti, integrandosi in modo stretto e complementare con i medesimi. Svolge quindi, sia una vera e propria funzione informativa di elementi che necessariamente non possono essere rappresentati negli schemi di bilancio, sia una funzione “Illustrativa” delle scelte adottate nell’ambito di quelle consentite da norme e prassi contabili. Un’ultima funzione è quella “Esplicativa” degli aspetti presentati all’interno degli schemi di bilancio e che all’interno di essi non possono essere descritti in modo maggiormente specifico e dettagliato, quali le movimentazioni relative ad acquisti, (cessioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali) avvenute nel corso dell’esercizio. In sostanza la nota integrativa costituisce un elemento centrale per una corretta interpretazione dei fenomeni che hanno contraddistinto la gestione dell’impresa nel corso del periodo amministrativo. 2. Qual è il contenuto essenziale previsto dal Codice civile per la nota integrativa?


Il Codice civile a differenza degli altri schemi di bilancio per quanto riguarda la nota integrativa non impone uno schema obbligatorio, secondo quando disposto dal 1 comma dell’art 2427 c.c., il contenuto della nota integrativa è articolata in diversi punti, dal punto 1 al 9 integra informazioni relative allo stato patrimoniale, dal 10 al 14 sono illustrate informazioni relative ai valori del conto economico e dal 15 al 22-septies vengono illustrate informazioni puramente extracontabili. Generalmente le informazioni seguono l’ordine utilizzato negli schemi per rendere l’informazione più chiara e logica. 3. Che funzione ha la relazione sulla gestione?


La relazione sulla gestione non è un documento costitutivo del bilancio di esercizio ma, invece, fornisce informazioni utili per una migliore comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria e della dinamica reddituale dell’impresa in funzionamento. Oltre alle annotazioni obbligatorie richieste a tutte le imprese, e che trovano esposizione all’interno della nota integrativa, il Legislatore richiede alle imprese che hanno determinate caratteristiche di rappresentare informazioni riguardanti l’azienda e l’ambiente all’interno della quale la medesima si trova ad operare, nonché le prospettive di continuità e i programmi futuri di gestione della medesima. La funzione della relazione sulla gestione è pertanto quella di consentire al lettore di bilancio di capire il contesto all’interno del quale si è sviluppata l’attività di impresa nel recente passato, (e che ha prodotto i valori rappresentati negli schemi di bilancio e nelle note di commento,) ma anche quello di fare comprendere la capacità dell’impresa di perseguire il raggiungimento dell’economicità anche negli esercizi futuri.

4. Quali informazioni devono essere fornite nella relazione sulla gestione?

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. la relazione sulla gestione deve contenere “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. Il legislatore non impone degli schemi obbligatori ma identifica informazioni e le classifica per livello di rilevanza creando due livelli. Il primo, che tutte le società devono indicare che riguarda l’indagine ed il relativo commento della situazione esterna dell’ambiente nel quale l’impresa opera la propria attività, il secondo livello riguarda solo per le società di maggiori dimensioni, di fare più attenzione alla descrizione degli assetti istituzionali della società, le attività svolte e i risultati ottenuti. La relazione sulla gestione in ogni caso deve contenere: 1.le attività di ricerca e sviluppo, 2.i rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e con le consociate, 3e4.il numero e valore nominale delle azioni sia proprie, di società controllanti, possedute dalla società e acquistate, 5.l’evoluzione prevedibile della gestione,6 gli obiettivi e le politiche della società e infine 7.l’elenco delle sedi secondarie della società.

d’esercizio. I costi indiretti di produzione sono capitalizzabili solo se riferiti al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui l’immobilizzazione è oggettivamente pronta per l’utilizzo. 4) Si illustri la differenza tra l’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni


L’ammortamento è la suddivisione del costo per la sua vita utile. Questa suddivisone è necessaria solo per i beni che hanno un’utilità limitata mentre per beni come terreni la cui utilità non si esaurisce non bisogna utilizzare questa soluzione. Ogni bene immobilizzato viene poi rettificato dal valore della quota di ammortamento prima di essere reinserito nel bilancio. L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile deve essere svalutata. La svalutazione di un bene legata a fattori esterni o all’inefficienza di un bene per l’azienda, l’ammortamento è scadenzato per ogni anno di vita del bene. 5) Si descrivano le modalità di rilevazione in bilancio delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e cicliche


Le manutenzioni di un immobilizzazione si possono suddividere in tre tipologie: la prima sono le manutenzioni ordinarie inscrivibili sottoforma di costo nell’esercizio di competenza, sono volte al mantenere l’efficienza normale del bene o al ripristino dell’originale funzionalità, le seconde sono quelle definite straordinarie se tendono al miglioramento delle condizioni generali di sfruttamento del bene e sono iscritte come costi pluriennali e capitalizzati all’aumento del valore del bene al costo storico, la terza ed ultimo caso sono quelle cicliche che generalmente dispongono di un fondo di manutenzione perché composte da valori scadenzabili e stimabili per cui si dovrebbe accantonare annualmente una quota da utilizzare all’esercizio di necessità. 6) Si descrivano le modalità di rilevazione in bilancio dei contributi in conto capitale


Le rilevazioni in bilancio dei contributi ricevuti da un ente esterno volti a incentivare investimenti possono essere di due generi quanto sono volti ad investimenti in immobilizzazioni vengono definiti in conto capitale diversamente se sono volti al funzionamento aziendale vengono definiti in conto d’esercizio. Quelli in conto capitale possono essere rilevati con due metodologie: la prima per metodo indiretto implica l’iscrizione dell’incentivo nella sezione A5 dei ricavi nel conto economico (altri ricavi e proventi) che verranno poi rettificati e rinviati per competenza tramite

il risconto passivo mentre il secondo metodo quello diretto vediamo che i contributi sono portati a diretta deduzione del costo dell’immobilizzazione a cui si riferiscono.

Capitolo 6 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1)Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali


Le immobilizzazioni immateriali sono quelle immobilizzazioni che comprendono tutti quei diritti non tangibili ma che possono ugualmente dare un beneficio in termini di utilità o in termini economici per un prolungato periodo temporale. Le immobilizzazioni immateriali si collocano nella macro-classe B, nell’attivo dello stato patrimoniale nella voce BI, vediamo che al suo interno si suddividono in costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, (diritto di brevetti e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni licenze e marchi, avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti), altre. La classificazione avviene suddividendo questi beni tra oneri pluriennali e beni immateriali; primi sono costi aventi utilità pluriennale e concorrono alla futura produzione di reddito e sono inscrivibile nello SP massimo 5 anni salvo consenso del collegio sindacale (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo). Per quanto riguarda i beni immateriali sono quei beni aventi una propria identificabilità e suscettibili a una propria autonomia temporale, vengono ammortizzati in base alla residua possibilità di utilizzazione (brevetti, concessioni, imm. In corso e altre immobilizzazioni). Queste immobilizzazioni possono essere iscritte solo se rispettano queste 3 regole fondamentali: costi effettivamente sostenuti, non esauriscano utilità nell’esercizio di sostenimento e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri. Se queste tre regole sono rispettate si può capitalizzare questi costi. 2) Si chiarisca la differenza tra beni immateriali e costi ad utilità pluriennale


La differenza tra i beni immateriali (quali brevetti, concessioni, immobilizzazioni in corso e altre immobilizzazioni) e oneri pluriennali (quali costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo) sta nelle loro caratteristiche chiave. Ambedue sono beni che non possiedono una consistenza fisica con la differenza che i beni immateriali sono identificabili e hanno una loro autonomia mentre i costi pluriennali non sono identificabili e autonomi ma concorrono semplicemente alla produzione di redditi futuri motivo per cui non sono inscrivibili allo SP per più di cinque anni.

voce BIII) Immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni destinate a rimanere durevolmente investite nel patrimonio. Costituiscono, invece, componenti dell’attivo circolante e, come tali, da classificare nella voce CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, tutte le partecipazioni potenzialmente idonee ad essere smobilizzate entro i 12 mesi. Le partecipazioni inizialmente devono essere rilevate al costo incrementato degli oneri accessori come le commissioni bancarie o il costo dei professionisti che hanno intermediato l’acquisizione. Successivamente occorre applicare specifici criteri di valutazione che si differenziano per classificazione. Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate al minore tra il costo di prima iscrizione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per le partecipazioni immobilizzate, invece, occorre fare una distinzione: per le partecipazioni non qualificate (quelle in altre imprese), va utilizzato il criterio di valutazione al costo storico; per le partecipazioni invece sia di controllo che di collegamento è possibile utilizzare il metodo del patrimonio netto.

2. Si definisca il trattamento contabile della perdita durevole di valore delle partecipazioni immobilizzate.


Qualora si riscontrasse una perdita durevole sul valore delle partecipazioni immobilizzate bisogna effettuare una svalutazione del costo storico di acquisto. il metodo del patrimonio netto si applica ad ogni singola quota interessata e, conseguentemente, non può essere effettuata una valutazione su base aggregata. Nel caso della partecipazione immobilizzate la perdita durevole di valore è durevole quando non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale. Questa procedura implica una diminuzione del valore dell’immobilizzazione vediamo che viene rilevata a conto economico in D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, al punto 19) svalutazioni, voce a) di partecipazioni. 3. Si descriva il metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate.


Il metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate è un metodo che si basa sul frazionamento del patrimonio netto specificato nell’ultimo bilancio dell’imprese medesime, con opportuna sottrazione dei dividendi e rettifiche varie. Qualora il valore pagato all’acquisto sia superiore al valore determinato dal metodo del patrimonio netto si può giungere a queste tre conclusioni: è stato sopravvalutato nelle passività e sottovalutato nelle attività,2. L’acquirente ha riconosciuto un maggior valore alla società controllata o collegata

poiché già avviata con una propria clientela, 3.oppure è semplicemente frutto di un cattivo affare che andrà a svalutare il valore dell’immobilizzazione e dovrà essere registrato nella sezione 19 a) del conto economico (come svalutazione su partecipazione). Il secondo caso i cui la differenza sia negativa le soluzioni sono anch’esse tre: è stato sopravvalutato nelle attività e sottovalutato nelle passività, 2.vi è una possibile perdita ingente negli esercizi successivi e di conseguenza è opportuno fare un accantonamento per fondo rischi ed oneri da utilizzare con competenza qualora fosse necessario, 3. oppure è stato fatto un buon affare, ossia si è pagato meno del valore effettivo della società controllata o collegata. In questo caso è opportuno aumentare la riserva di capitale netto.

Capitolo 8

1) Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio delle rimanenze di magazzino


Le rimanenze sono collocate nell’attivo circolante dello stato patrimoniale al punto C1. Le rimanenze vengono classificate a seconda della loro natura, possono essere:

  1. Materie prime e di consumo, 2. Prodotti in corso di lavorazione, 3. Lavori in corso su ordinazioni, 4. Prodotti finiti e merci infine 5. Acconti. Eccetto gli acconti tutto il resto fa riferimento a beni di proprietà dell’azienda. Schematicamente un’azienda industriale la si può ricostruire seguono il seguente schema: Acquisto di materia prima, stoccaggio, trasformazione materie, lavorazione di materie e infine stoccaggio prodotti ed eventuale vendita. Alla fine dell’esercizio vengono registrate tre tipi di rimanenze: rimanenza di materie prime, rimanenze di semilavorati e rimanenze di prodotti finiti. I costi per l’approvazione e la produzione verranno poi contabilizzati nel conto economico (alla voce b) mentre la variazione delle rimanenze verrà riportata nella voce a (andrà a diminuire o aumentare il valore sulla produzione). Le due principali rilevazioni sono quella di tipo contabile e quella di tipo numerico. La prima presuppone uno studio derivante dalla contabilità tra merce carica e scaricata mentre l’altro una conta fisica del prodotto. (Questo tipo di valutazione è fatto affiancandolo ai valori della merce per trarre il totale valore della rimanenza.) Affinché si possa applicare un metodo piuttosto che un altro bisogna comprendere di che tipo di beni stiamo andando ad effettuare l’inventario: se sonno beni infungibili ossia con caratteristiche e di conseguenza valori unici sarà opportuno provvedere all’utilizzo del “Costo specifico del prodotto”, se invece parliamo di bene fungibili ossia facilmente replicabili e con caratteristiche e valori uniformi si potrà

determiniamo il costo di (materie prime, sussidiarie o di consumo) per cui è necessario l’utilizzo del prezzo di acquisto che tiene in considerazione il reale prezzo di acquisto più gli eventuali oneri accessori. Nel secondo caso invece utilizziamo il costo di produzione (per i semilavorati o prodotti finiti) questo costo è determinato dai costi diretti per la realizzazione del prodotto più un eventuale quota parte e di costi indiretti non strettamente legati al prodotto ma necessari per il completamento del processo. 5) Si descriva il metodo del FIFO, LIFO e costo medio ponderato per la determinazione del costo delle rimanenze dei beni fungibili


Per quanto riguarda i metodi per la determinazione del costo delle rimanenze ne possiamo usare tre diverse tipologie in funzione a quella più consona per la nostra realtà. La prima il FIFO si basa sull’ipotesi per la quale i beni entrati per primi sono quelli a essere per primi prelevati, “first in” e “first out” di conseguenza le rimanenze sono legate ai prodotti più recentemente entrati in magazzino, la seconda soluzione può essere quella del LIFO si basa sull’ipotesi per cui i beni che entrano in periodi più recenti sono i primi ad essere utilizzati “last in, first out” questo tecnica specifica, dunque, che le rimanenze siano composte da prodotti più vecchi. L’altro metodo utilizzato che si basa sui beni fungibili, acquistati o fabbricati in tempi diversi possono essere valutati a un unico valore. Questa metodologia presuppone che i valori vengano contabilizzati seguendo una media. Può avvenire in due differenti modi una media legata a un periodo “per periodo” oppure per movimento “per movimento”.

Capitolo 9

1) Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei titoli di debito


La classificazione dei titoli di debito avviene per destinazione economica. Possono essere classificati nella sezione B.III Sotto forma di Immobilizzazioni finanziarie se il loro acquisto è un investimento a lungo termine diversamente se sono invece oggetto di speculazione o di semplice compravendita con durata di mantenimento ridotta si può collocarli all’interno della categoria C.III “investimenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni”. La rilevazione e valutazione invece avvengono tramite l’utilizzo del costo di acquisto calcolato mediante criterio del costo ammortizzato. Questa metodologia implica che vengo iscritti al valore minore tra il costo d’acquisto e il valore desumibile di mercato più costi accessori se sono Titoli non immobilizzati (C.III) invece al semplice costo con criterio ammortizzato se sono

immobilizzati (B.III). Per quanto riguarda i titoli immobilizzati si può non utilizzare il criterio del costo ammortizzato qualora non fosse rilevante e se il valore subisce perdite durevoli bisogna provvede alla svalutazione. Per quanto riguarda il titolo invece posto nell’attivo circolante si deve definire utilizzando le stesse tecniche delle rimanenze (Costo specificio, Costo medio ponderato, FIFO e LIFO). Qualora si volesse trasferire da una classe all’altra si applica il cambiamento di metodologie dall’esercizio successivo. 2) Si descriva il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo immobilizzato


I titoli immobilizzati devono essere rilevati in bilancio al momento in cui avviene la consegna del titolo e sono iscritti al costo di acquisto, valorizzato ai fini della loro rilevazione contabile applicando il criterio del costo ammortizzato. Con l’applicazione del costo ammortizzato, i costi di transizione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano “ammortizzati” lungo la durata attesa del titolo. Il loro “ammortamento” integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata della vita del titolo da applicarsi al suo valore contabile. I titoli immobilizzati devono essere svalutati qualora venga accertata una perdita durevole del valore degli stessi. In particolare, deve essere iscritta a riduzione del costo di acquisto del titolo, nonché rilevata a conto economico nella voce D)Rettifiche di valore di attività finanziarie. 19) svalutazioni. Per i titoli quotati, la perdita durevole di valore si manifesta con un duraturo ribasso delle quotazioni; per i titoli non quotati, invece, non si può che valutare la perdita durevole di valore in relazione all’apprezzamento della crisi duratura dell’impresa. Qualora venissero meno le cause che hanno indotto la svalutazione, gli amministratori devono rivalutare il titolo immobilizzato con l’unico vincolo di non oltrepassare il costo storico. La rivalutazione va inserita in D) 18) rivalutazioni. Il criterio del costo può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto alla determinazione del valore ottenuto mediante la semplice quantificazione al costo d’acquisto. 3) Si descriva il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante


Nell’attivo circolante diversamente dall’attivo immobilizzato la valutazione è legata al minor valore fra costo d’acquisto calcolato mediante l’utilizzo del criterio del costo immobilizzato ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato più costi accessori. Si stabilisce infatti che il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del “Costo specifico”, che presuppone l’individuazione

1) Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei crediti (alternativa a quella sopra)


Per quanto riguarda i crediti, possono essere classificati secondo la macroclasse B.III Immobilizzazioni finanziarie o diversamente C.II Crediti , questa scelta è dettata dalla destinazione economica. Nella prima verranno messi crediti che andranno a costituire la struttura dell’azienda mentre nei secondi crediti di ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda la valutazione vediamo che avviene tramite due importanti aspetti: il fattore temporale o meno interessi. Con riferimento al fattore temporale, è evidente la differenza tra un incasso immediato del credito ed uno differito nel tempo, nel secondo caso invece corrisponde al concedere un finanziamento. Tale interesse può essere esplicito, ovvero indicato in maniera puntuale in fattura oppure implicito. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono decidere di non applicare il criterio del costo ammortizzato. In tali casi i crediti possono essere valutati al presumibile valore di realizzo e quindi la rilevazione iniziale del credito viene effettuata al valore nominale. 2) Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei debiti


Per quanto riguarda la classificazione, rilevazione e valutazione dei debiti in bilancio. I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano quote da pagare ad una data stabilita. I debiti vengono iscritti nella macroclasse “D” del passivo dello stato patrimoniale e divisi per destinazione economica ad ognuno verrà specificato se si concluderanno entro o oltre l’esercizio successivo. L’art 2426 n.8 prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale. La prima iscrizione di un debito deve essere effettuata al suo valore nominale, eventualmente attualizzato, al netto dei costi di transizione e di tutti i premi, sconti ecc. che ha originato il debito. Nella rilevazione iniziale, per determinare il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato occorre eseguire il seguente procedimento: individuare l’ammontare degli interessi maturati da sommare al debito e sottrarre quelli già pagati.

3) Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei fondi per rischi ed oneri e del TFR


Per quanto riguarda la classificazione, rilevazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri. I fondi per rischi ed oneri sono dei fondi destinati a spese probabile o incerte di svariata natura che potrebbero occorre o non in un lasso di tempo variato alla chiusura dell’esercizio. Al suo interno si suddividono: Fra “Fondi Spese” e “Fondi Rischi” la caratteristica comune dei due tipi è l’incertezza di dover pagare una somma e il fatto che alla chiusura del bilancio l’importo definito non è noto, il fondo spesa è di sicura necessità e di valore indefinito mente il fondo rischi è di dubbia necessità e dubbio valore. Un esempio di fondo spesa è il fondo manutenzione e un esempio del fondo rischi può essere il fondo per cause legali. Questi fondi si possono trovare nella sezione B della passività del SP. Per quanto riguarda il TFR iscritto nel bilancio è stabilito una regola nell’art 2120 c.c. In sostanza al termine di ogni esercizio è necessario accantonare una quota pari alla somma di tutti i stipendi maturati nel medesimo periodo divisa per 13.5 e aggiungere a questa quota la rivalutazione del fondo già esistente ad inizio esercizio. Il fondo viene utilizzato dal dipendente all’uscita dell’azienda liquidando la quota già accantonata negli esercizi precedenti e quelli in corso. 4) Si descriva le modalità di determinazione dell’accantonamento per rischi su crediti


Il fondo per svalutazione crediti è guidato dal OIC15 e subentra la necessita del suo utilizzo quando si presume che i crediti maturati nei confronti di terzi non siano totalmente recuperabili. Operativamente vediamo che l’accantonamento deve essere registrato in conto economico nella voce B.10 d) per i crediti dell’attivo circolante e D.19b) per i crediti immobilizzati. Questo accantonamento ha uno scopo prudenziale per far fronte presumibili perdite. L’OIC15 suggerisce quattro elementi per valutare se è il caso che quel credito venga ritenuto poco sicuro: difficoltà del debitore, riduzione improvvisa dei flussi finanziari, probabile avvio di procedure concorsuali e violazione del contratto. Due sono i procedimenti che in questa situazione si possono applicare il procedimento “Analitico” e il procedimento “Forfettario”. Il primo è agevolmente applicabile in presenza di un numero limitato di crediti, per quanto riguarda il secondo invece è applicabile quando i crediti sono numerosi e individualmente non significativi.