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Appunti diritto ecclesiastico unipd, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti chiari delle lezioni di diritto ecclesiastico del professor Manlio Miele per sostenere l’esame da frequentanti con ottimi voti! (gli appunti contengono anche gli interventi dei dottorandi)

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 07/03/2024

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DIRITTO ECCLESIASTICO 2023/24 (lunedì-martedì 16.45-18)
Esame scritto con domande inerenti solo alle lezioni (frequentanti) 18 dicembre o 10 gennaio
Lezioni registrate e caricate su Moodle
Seminari: 4 e 5 dicembre
————
Il diritto ecclesiastico deriva storicamente dal diritto canonico (o diritto delle decretali) ma, rispetto
ad esso, si pone in una posizione di rottura sia dal punto di vista storico che dogmatico.
Durante l’epoca classica (‘700) i trattati di diritto canonico venivano pubblicati sotto la
denominazione di Ius Ecclesiasticum Universum mentre
Verso l’800 la materia cambiò a seguito di due eventi epocali dal punto di vista politico, ossia la
rivoluzione francese del 1789 e la formazione dello Stato Napoleonico
Questi due eventi si accomunano per un aspetto fondamentale, ossia la concezione di LAICITÀ
DELLO STATO che rappresenta, ad oggi, “il principio supremo dell’ordinamento costituzionale
italiano” secondo la Corte costituzionale ma è anche un principio supremo dello Stato e delle altre
pubbliche istituzioni; la laicità comporta principalmente che i diritti e i doveri dei cittadini non
possono essere condizionati dalla loro appartenenza ad una confessione religiosa.
Lo Stato Napoleonico fu caratterizzato dal CODICE CIVILE NAPOLEONICO, incentrato
sull’individuo come cittadino e non più come suddito, che disciplinò per la prima volta il matrimonio
civile, regolato dal codice civile dello Stato come un contratto e non più dal diritto canonico.
Questo portò ad un effetto di laicizzazione molto potente, tant’è che il 20 settembre 1870 con la
cosiddetta “Breccia di Porta Pia”, i Savoia sbarcarono a Roma ed estesero l’applicazione del
Codice civile del Regno d’Italia del 1865 (1º c.c.) che regolamentava anche il matrimonio civile.
——> Con lo Stato Napoleonico nacque il diritto ecclesiastico, inteso come diritto dello Stato in
materia religiosa”: esso si differenzia dal diritto canonico per via del suo oggetto di studio
Diritto canonico è considerato un ordinamento giuridico di una confessione religiosa, nel nostro
caso il cattolicesimo romano
Diritto ecclesiastico è inteso come diritto dello Stato in materia religiosa, quindi come
“legislazione di libertà” essendo finalizzato a garantire la massima tutela dei diritti degli individui
nell’esercizio di una confessione religiosa.
L’articolo 3 della nostra Costituzione è la disposizione più importante in tema di libertà e
uguaglianza tra i cittadini: esso afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge senza distinzione di sesso, religione, lingua, razza, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali”. —> la libertà di religione comporta il diritto di esercitare liberamente
il proprio culto in pubblico (art.19 Costituzione)
PARTE STORICA: rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica
-Impero romano pagano distingueva tra
Religio (religione) comporta adempimenti verso la divinità attraverso riti, ritualità (ripetizioni)
Superstitio (religione per eccesso)
Ateismo (religione per difetto). Negli anni ‘50 la giurisprudenza italiana conservativa negava la
tutela dell’ateismo sulla base dell’articolo 19 della Costituzione perché gli atei erano ritenuti empi
e inaffidabili; l'ateismo era, quindi, garantito costituzionalmente solo dall’articolo 21 della
Costituzione, in materia di libertà di pensiero. Ad oggi, invece, è pacifico sia per la Corte
Costituzionale che per la Corte di Cassazione che l’articolo 19 della Costituzione tutela anche
l’ateismo.
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DIRITTO ECCLESIASTICO 2023/24 (lunedì-martedì 16 .45-18)

Esame scritto con domande inerenti solo alle lezioni (frequentanti) 18 dicembre o 10 gennaio Lezioni registrate e caricate su Moodle Seminari: 4 e 5 dicembre ———— Il diritto ecclesiastico deriva storicamente dal diritto canonico (o diritto delle decretali) ma, rispetto ad esso, si pone in una posizione di rottura sia dal punto di vista storico che dogmatico.

  • Durante^ l’epoca^ classica^ (‘700)^ i^ trattati^ di^ diritto^ canonico^ venivano^ pubblicati^ sotto^ la denominazione di Ius Ecclesiasticum Universum mentre
  • Verso^ l’800^ la^ materia^ cambiò^ a^ seguito^ di^ due^ eventi^ epocali^ dal^ punto^ di^ vista^ politico,^ ossia^ la rivoluzione francese del 1789 e la formazione dello Stato Napoleonico Questi due eventi si accomunano per un aspetto fondamentale, ossia la concezione di LAICITÀ DELLO STATO che rappresenta, ad oggi, “il principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano” secondo la Corte costituzionale ma è anche un principio supremo dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni; la laicità comporta principalmente che i diritti e i doveri dei cittadini non possono essere condizionati dalla loro appartenenza ad una confessione religiosa. Lo Stato Napoleonico fu caratterizzato dal CODICE CIVILE NAPOLEONICO, incentrato sull’individuo come cittadino e non più come suddito, che disciplinò per la prima volta il matrimonio civile, regolato dal codice civile dello Stato come un contratto e non più dal diritto canonico. Questo portò ad un effetto di laicizzazione molto potente, tant’è che il 20 settembre 1870 con la cosiddetta “Breccia di Porta Pia”, i Savoia sbarcarono a Roma ed estesero l’applicazione del Codice civile del Regno d’Italia del 1865 (1º c.c.) che regolamentava anche il matrimonio civile. ——> Con lo Stato Napoleonico nacque il diritto ecclesiastico, inteso come “ diritto dello Stato in materia religiosa” : esso si differenzia dal diritto canonico per via del suo oggetto di studio Diritto canonico è considerato un ordinamento giuridico di una confessione religiosa, nel nostro caso il cattolicesimo romano Diritto ecclesiastico è inteso come diritto dello Stato in materia religiosa, quindi come “legislazione di libertà” essendo finalizzato a garantire la massima tutela dei diritti degli individui nell’esercizio di una confessione religiosa. L’articolo 3 della nostra Costituzione è la disposizione più importante in tema di libertà e uguaglianza tra i cittadini: esso afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, religione , lingua, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. —> la libertà di religione comporta il diritto di esercitare liberamente il proprio culto in pubblico (art. 19 Costituzione) PARTE STORICA : rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica

- Impero romano pagano distingueva tra

• Religio^ (religione)^ comporta^ adempimenti^ verso^ la^ divinità^ attraverso^ riti,^ ritualità^ (ripetizioni)

• Superstitio^ (religione^ per^ eccesso)

• Ateismo^ (religione^ per^ difetto).^ Negli^ anni^ ‘50^ la^ giurisprudenza^ italiana^ conservativa^ negava^ la

tutela dell’ateismo sulla base dell’articolo 19 della Costituzione perché gli atei erano ritenuti empi e inaffidabili; l'ateismo era, quindi, garantito costituzionalmente solo dall’articolo 21 della Costituzione, in materia di libertà di pensiero. Ad oggi, invece, è pacifico sia per la Corte Costituzionale che per la Corte di Cassazione che l’articolo 19 della Costituzione tutela anche l’ateismo.

I romani pagani erano politeisti , ossia credenti aperti all’ingresso di nuove divinità, che possedevano una divinità diversa per ogni funzione dell’individuo e aspetto della vita (Dio dell’amore, del riso, Dea della fortuna…). I romani pagani, essendo politeisti, accettavano le divinità delle altre religioni MA non tolleravano che ci fosse una confessione religiosa prevalente (i monoteisti, ossia coloro che credono in un unico Dio e che considerano le altre divinità come degli idoli, cioè falsi Dei): i romani pagani erano, quindi, contrari al DOGMA DELL’ESCLUSIVA SALVAZIONE, il dogma tipico delle religioni monoteiste (cristianesimo, Islam, ebraismo) secondo il quale l’uomo si salva solo attraverso una divinità e considera le altre divinità false, idoli, frutto delle mani dell’uomo. I romani pagani accusavano i cristiani di superstizione e di essere atei, in quanto rifiutavano le divinità dell’impero e questo poneva dei problemi di ordine pubblico perché turbava e rendeva difficile il raggiungimento della Pax deorum, ossia la benevolenza degli Dei ; il favore delle divinità, infatti, determinava secondo i romani pagani ad esempio le vittorie militari, salute, la prosperità dell’impero, per cui era importante che i cristiani, per non turbare la Pax deorum, riconoscessero l’esistenza anche di altre divinità oltre alla propria.

  • Per questo motivo, Costantino nel 313 emanò un editto di tolleranza e di libertà nei confronti di TUTTE le confessioni religiose, in modo da preservare la Pax deorum (cosiddetto editto di Costantino o di Milano) !! Costantino, attraverso questo editto, anche se successivamente pare che si convertì al monoteismo, in particolare nel monoteismo solare, non proclamò il cristianesimo come unica religione di Stato; esso venne proclamato religione dell’impero romano nel 380 con l’Editto di Teodosio o di Tessalonica. - Editto di Teodosio del 380 —> il cristianesimo diventò ortodossia di Stato (unica ed ufficiale religione dell’impero romano) e l’adesione o meno a tale confessione condizionava, a sua volta, l’esercizio dei diritti civili e politici degli individui (l’impero romano diventò, quindi, cristiano); tale principio restò in vigore fino all’affermazione dello Stato Napoleonico. L’ortodossia di Stato portò alla creazione della figura giuridica dell’eretico, considerato un peccatore ma anche un delinquete per lo Stato, e alla relativa applicazione di sanzioni penali, compresa la pena di morte: la religione diventò, quindi, uno strumento di ordine pubblico. —> La definizione di un’unica religione ufficiale dell’impero portò alla nascita di lotte tra i 2 poteri in relazione alla titolarità sulle res spirituali e sulle res temporali. A Costantinopoli (impero romano d’Oriente) si sviluppò il sistema del cesaropapismo , ossia una concezione secondo la quale la potestà imperiale era di derivazione diretta da Dio e comprendeva una forma di tutela nei confronti delle res spirituali; nella figura dell’imperatore Costantino, infatti, si attuò l’unione tra la potestà temporale e quella spirituale rendendolo non solo imperatore ma anche vescovo, tanto da arrivare a considerarsi come 13esimo apostolo. Nell’impero romano d’Oriente i rapporti tra imperatore e Chiesa furono caratterizzati dal cesaropapismo mentre nell’impero romano d’Occidente nella notte di Natale del 1800, Papa Leone III incoronò a Roma il re dei franchi, Carlo Magno, imperatore dei romani dando vita al sacro romano impero.

- Dopo la riforma gregoriana, si iniziarono a distinguere 2 diverse tipologie di potestà: Potestà spiritualibus si riferiva alla potestà sulle cose spirituali Potestà in temporalibus si riferiva alla potestà sulle cose temporali che si suddivideva, a sua volta, in potestà in temporalibus directa e potestà in temporalibus indirecta Innocenzo III fu il primo papa a teorizzare il concetto di “plenitudo potestatis” , ossia “pienezza di potestà” in capo alla Chiesa la quale, secondo Innocenzo III, deteneva il potere spirituale MA ANCHE quello temporale : si affermò quindi la pretesa del Papa ad avere anche una potestà diretta sulle cose temporali. Papa Innocenzo III giustificò questo sua pretesa in vari documenti, in particolare

  1. Decreto venerabilem del 1202 in cui papa Innocenzo III, a seguito della richiesta da parte di un signore feudale della legittimazione dei propri figli illegittimi (nati fuori dal matrimonio), affermò che in mancanza di legittimazione da parte del Pontefice, i figli illegittimi non potevano succedere al trono o nella titolarità del feudo.
  2. Decreto Novit Ille del 1204 in cui il Papa, durante la guerra tra Filippo di Francia e Giovanni d’Inghilterra per motivi feudali, affermò che, pur non avendo autorità in merito alle dispute feudali, la sua competenza e il suo giudizio erano comunque incontestabili quando era in gioco la morale cristiana sulla base della cosiddetta “ratione peccati” (a motivo del peccato che doveva essere evitato) che costituì il fondamento teorico della pretesa della potestà directa in temporalibus del Papa.
  3. Decreto venerabilem fratrem del 1202 , Innocenzo III precisò la distinzione tra elezione e incoronazione imperiale sostenendo che il diritto di scegliere l’imperatore spettava agli elettori MA era compito del Papa esaminare la dignità e l’idoneità del candidato eletto, prima di incoronarlo imperatore. Se non si riusciva ad ottenere un accordo tra gli elettori, spettava al Papa nominare direttamente il nuovo imperatore, per evitare vuoti di rappresentanza
  4. Lettera Sicut Universitatis Conditor: Innocenzo III, attraverso l’utilizzo della descrizione del rapporto Sole-Luna, affermò come il potere imperiale derivi da quello papale e la prevalenza di quest’ultimo. Attraverso queste motivazioni, quindi, papa Innocenzo III pretendeva la titolarità e l’esercizio di un potere diretto anche sulle cose temporali e non solo spirituali (potestà **in temporalibus directa).
  • Papa Bonifacio 8** nel 1302 emanò la bolla Unam Sanctam in continuità con i principi teorizzati da Gregorio 7 nel Dictatus Papae di superiorità del potere spirituale su quello temporale, giustificando le proprie pretese falsando le parole del Vangelo. Esso affermò che la Chiesa cattolica era dotata di 2 spade , una spirituale e una temporale, entrambe di derivazione divina perciò di titolarità del Papa. Secondo Bonifacio 8 la spada spirituale era superiore a quella temporale dal momento che l’anima (Chiesa), dovendo dirigere il corpo, ne è superiore. - Il pontificio di Bonifacio 8 e la sua bolla determinarono la fine della cristianità medievale, insieme all’affermazione della riforma protestante da parte di Lutero: con la riforma protestante si ruppe l’unità confessionale degli Stati , in particolare negli Stati germanici e dell’Europa settentrionale, e si formarono gli Stati protestanti non più assoggettati alla potestà papale. Il violento distacco dalla Chiesa cattolica di molti Stati dell’Europa settentrionale fece sentire le sue conseguenze anche nell’esercizio della potestà papale nei confronti degli stessi Stati cattolici; il Papa perse credibilità e potere anche negli Stati rimasti cattolici.

—> L’Europa si trovò divisa tra Stati protestanti e Stati cattolici e questo portò a numerose guerre di religione tra cui ricordiamo la strage di San Bartolomeo (1572) e la Guerra dei 30 anni (1618-1648).

- Nel 1555 venne emanata la Pace di Augusta al termine di molti anni di guerre in Germania tra cattolici e protestanti: tale pace si basò su un principio famosissimo, ossia il cuius regio, eius religio (di chi è il regno, di lui sia la religione), principio secondo il quale un determinato territorio deve considerarsi cattolico o protestante sulla base della religione del principe e attribuisce al suddito l’obbligo di adeguarsi alla relativa religione, altrimenti esso ha il diritto di andarsene (ius migranti). Tuttavia, dopo la pace di Augusta le guerre di religione non si fermarono ma si aggravarono finché

  • nel 1648 , al termine della Guerra dei 30 anni, venne stipulata la pace di Westfalia che portò a riconoscere l’uguaglianza giuridica tra Stati cattolici e protestanti, indipendentemente da qualunque influenza del Papa Da notare che alle trattative per la Pace di Westfalia il Papa non venne neppure invitato, tant’è che Innocenzo 10 cercò di reagire emanando una bolla di condanna nei confronti della Pace di Westfalia che, però, venne del tutto ignorata. !!! GIURISDIZIONALISMO CLASSICO (opposto: separatismo)—> chiamato territorialismo negli Stati protestanti Il giurisdizionalismo è un sistema in cui è accentuata la sovranità dello Stato, a seguito dei controlli che lo Stato esercita nei confronti dell’unica confessione religiosa ufficiale. Lo Stato giurisdizionalista non è uno Stato laico perché presuppone 2 elementi essenziali :
  • dal^ punto^ di^ vista^ costituzionale,^ deve^ essere^ uno^ Stato^ assoluto^ in^ cui^ non^ vige^ il^ principio^ di separazione dei poteri ma il monarca è sia il legislatore che il giudice : si tratta di uno Stato, quindi, che non garantisce la libertà del singolo individuo (soggetto inteso come suddito e non come cittadino dello Stato)
  • deve^ essere^ uno^ Stato^ confessionista^ che^ proclama^ un’unica^ religione^ ufficiale^ di^ Stato Ex. l’articolo 1 del trattato del laterano e l’articolo 1 del concordato del 1929 ripetevano l’articolo 1 dello Statuto Albertino che proclamava “la religione cattolica romana come unica religione di Stato” (articolo successivamente abrogato con l’entrata in vigore della Costituzione) In base a questi due elementi essenziali si distinguono
  • istituti del giurisdizionalismo che tendono a tutelare il potere assoluto dello Stato
  • istituti del giurisdizionalismo che tendono a proteggere la religione ufficiale dello Stato 1)ISTITUTI DEL GIURISDIZIONALISMO POSTI A TUTELA DELLA SOVRANITÀ DELLO STATO ASSOLUTO IUS CADENDI, ossia la concezione che lo Stato è titolare di alcune potestà anche in materia ecclesiastica per volontà divina e non per concessione ecclesiastica. Lo Stato ha, quindi, uno ius inspiciendi—> diritto di ispezione suprema da parte dello Stato sulle attività degli enti ecclesiastici che comporta ex. la possibilità per lo Stato di
  • limitare le relazioni tra gli enti ecclesiastici locali e la Santa sede e viceversa
  • controllare l’istituzione di nuovi enti ecclesiastici e sopprimere quelli non più necessari o ritenuti dannosi per lo Stato
  • controllare l’insegnamento nei seminari, indicando i libri di testo ca utilizzare
  • controllare l’amministrazione dei beni da parte degli enti ecclesiastici
  • controllare l’emissione dei voti religiosi ecc….
  • lo Stato concedeva ai dissidenti della religione ufficiale la devotio domestica, sopratutto per motivi commerciali ex. la Repubblica di Venezia fece costruire all’interno del fontego dei tedeschi, punto d’approdo delle merci trasportate da mercanti tedeschi, un oratorio protestante per consentire loro la devotio domestica.
  • .-.-.-.-.-.- Esistono poi altri sistemi diversi dal giurisdizionalismo classico - Sistema teocratico con cui si realizzava la confusione in un’unica autorità del potere religioso e temporale (sistema tipico dell’antico Egitto) - Sistema ierocratico si realizzava con la potestà diretta dell’autorità religiosa nelle materie temporali - Sistema giurisdizionalista confessionale si caratterizzava dall’esistenza di una confessione esclusiva o dominante nello Stato in cui sussiste un potere sovrano che agisce nell’interesse dell’unica religione ufficiale - Sistema giurisdizionalista aconfessionale si caratterizza dalla mancanza di una religione ufficiale di Stato; lo Stato si inserisce nelle materie ecclesiastiche con una finalità di polizia per proteggere se stesso, dichiarandosi laico (ex. Repubblica popolare cinese) - Separatismo^ è^ un^ ideale^ che^ consiste^ nell’assenza^ nel^ diritto^ dello^ Stato^ di^ norme^ speciali^ di protezione e di controllo relative alle confessioni religiose. Il separatismo è il contrario del sistema in vigore in Italia (in Italia c’è coordinamento) SEPARATISMO seminario Il separatismo è un modello che descrive i rapporti che intercorrono tra il potere politico e la religione e separa , in maniera più o meno netta, queste 2 entità Esso si diffuse nel 18esimo secolo (1700-1800) ma, in realtà, già tra il 16-17esimo secolo iniziarono a svilupparsi fenomeni religiosi che incentivavano al separatismo:
  • Anabattismo (principalmente tedesco) rifiutava il battesimo degli infanti ma lo prevedeva solo per i credenti adulti e sosteneva il ruolo predominante del nuovo testamento su quello antico
  • Congregazionalismo (principalmente inglese) traeva la sua origine dall’anabattismo e sosteneva che la Chiesa andasse organizzata sulla base di congregazioni (comunità locali di fedeli) in grado di autoregolarsi. Il separatismo vero e proprio si sviluppò nel 18esimo secolo in corrispondenza dell’illuminismo , corrente di pensiero che ricorreva alla ragione per perseguire 2 diritti fondamentali dell’uomo - Diritto^ di^ libertà^ porta^ a^ considerare^ irrinunciabili^ i^ diritti^ fondamentali^ dell’uomo,^ tra^ cui^ quello^ di professare qualunque credo religioso senza che lo Stato possa impedirlo - Diritto^ di^ uguaglianza^ garantisce^ a^ tutti^ il^ libero^ esercizio^ della^ propria^ religione,^ eliminando^ la concezione di religione ufficiale di Stato e la relativa attribuzione di principi per gli appartenenti alla religione ufficiale. L’illuminismo valorizza, quindi, i diritti di libertà e di uguaglianza che possono essere perseguiti da tutti gli individui attraverso l’uso della ragione (si iniziò a proporre “il culto della dea ragione”) In quest’ottica, per gli illuministi la religione rappresentava un nemico da combattere perché costringeva gli individui ad accettare passivamente dogmi e imposizioni che provenivano dall’alto, impedendo l’utilizzo della ragione (filosofi illuministi sono Rousseau, Locke, Kant…) —>Lo Stato , secondo il pensiero illuminista, rappresentava lo strumento per assicurare la pace e la sicurezza sociale e traeva la propria origine dal popolo: lo Stato, infatti, esisteva solo perché gli uomini uguali, liberi e dotati di ragione hanno accettato di cedergli una parte dei loro diritti naturali affinché esso possa tutelarli; esso non poteva, quindi, più comprimere i diritti degli individui (come

accadeva invece nell’Antico regime) perché il suo potere derivava dai cittadini e doveva garantire uguaglianza e libertà a tutti, sia giuridica che religiosa. Secondo gli illuministi, quindi, doveva trattarsi di

  • Stato aconfessionale (laico) che non traeva origine da nessuna divinità ed era incompetente nello stabilire quale fosse la religione giusta e quale quella sbagliata
  • Caratterizzato dalla separazione assoluta tra potere politico e religione
  • Finalizzato a garantire uguaglianza e libertà a tutti i cittadini, anche dal punto di vista **religioso Dottrine separatiste:
  • Cattolicesimo liberale:** valorizzava il ruolo della Chiesa Dottrina successivamente abbandonata, in seguito al parere contrario sia della Chiesa stessa che dei liberali - Di stampo protestante: intendeva la religione non come un nemico dello Stato o della ragione da eliminare MA come un fenomeno interiore legato alla sfera intima degli individui - Anticonfessionalismo (dottrina separatista più radicale): si rifaceva ai principi illuministi, ossia separazione assoluta dei poteri tra Stato e Chiesa + totale avversione verso la religione Due casi di applicazione pratica del separatismo, sempre nel 18esimo secolo: Separatismo nordamericano (esempio di accordo e armonia tra Stato e Chiesa) Separatismo francese (esempio di aspro conflitto tra Stato e Chiesa) Mentre nella Francia del 1700 realizzare uno Stato separatista significava distruggere l’Antico regime e passare ad un regime nuovo, nel Nordamerica si trattava, invece, di costruire un ordine in terre che non avevano una storia precedente e nelle quali non c’erano interessi, accumulazioni patrimoniali o odio, così come nel Vecchio continente. SEPARATISMO NORDAMERICANO: Negli Stati Uniti, in particolare nel Nordamerica, il separatismo uní gruppi etnici diversi che sfuggivano dal Vecchio continente per esercitare liberamente il proprio culto; questo bisogno rappresentò il loro collante per costituire un ordine nuovo basato su
  • pluralismo confessionale
  • separazione istituzionale tra lo Stato e le confessioni religiose che non considera nessuna confessione religiosa come ufficiale o dominante
  • diritto di libertà religiosa ben tutelato
  • assenza di un patrimonio ecclesiastico che permette di creare una situazione di uguaglianza SEPARATISMO FRANCESE si affermò con la Rivoluzione francese del 1789 e considerava il fenomeno religioso, così come l’Antico regime, un ostacolo da abbattere Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino proclamò il principio di uguaglianza e libertà di tutti gli uomini, tutelando anche la libertà di pensiero e di culto Abolizione dei diritti feudali Nazionalizzazione del patrimonio ecclesiastico e abolizione degli ordini religiosi Neutralità dello Stato nei confronti di qualunque confessione religiosa 1801 con Napoleone si arrivò ad un concordato tra Stato e Chiesa che venne sostituito poi dalla legge sulla separazione dello Stato dalla Chiesa del 1905 (ancora oggi in vigore)

!! ARTICOLO 19 DELLA COSTITUZIONE

“Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma , individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto , purché non si tratti di riti contrari al buon costume” L’articolo 19 della Costituzione sancisce il diritto di libertà religiosa , un diritto

  • Indisponibile^ (sottratto^ alle^ logiche^ di^ mercato) - Inalienabile^ (non^ può^ essere^ ceduto^ agli^ altri)
  • Inviolabile^ (non^ può^ essere^ leso^ dagli^ altri)
  • Intransigibile^ (non^ può^ essere^ oggetto^ di^ transazioni)
  • Personalissimo^ (ha^ natura^ strettamente^ personale) Al diritto di libertà religiosa corrispondono tutta una serie di obblighi e divieti a carico dello Stato e di tutti gli enti pubblici territoriali e non; la loro violazione può comportare l’invalidità delle leggi e di altri provvedimenti amministrativi e giudiziali. —> L’articolo 19 della Costituzione è un diritto soggettivo complesso poiché **riconosce a TUTTI diverse facoltà, ossia la facoltà di
  • professare liberamente la propria fede** comporta la libertà per l’individuo di aderire ad una determinata confessione religiosa secondo il principio della massima libertà, ossia le norme giuridiche non possono MAI obbligare nessuno ad appartenere o meno ad una certa confessione religiosa (ex. la Corte Costituzionale abrogò nel 1984 un decreto che rendeva obbligatoria l’appartenenza degli ebrei alle comunità israelite, per contrasto con gli art. 2-3-18 della Costituzione, dal momento che appartenere o meno ad una confessione religiosa è una libertà del singolo individuo) Inoltre, tale facoltà si lega al tema del trattamento dei dati personali : per nessun motivo in una certificazione pubblica può risultare l’appartenenza del soggetto ad una confessione religiosa. - mutarla a proprio piacimento (ius mutandis): ciascun soggetto può decidere di cambiare liberamente la propria fede religiosa Nell’Antico regime l’abbandono della propria fede di appartenenza (apostasia) era considerato un delitto canonico e veniva sanzionato con la scomunica - non professare alcuna fede religiosa (professare l’ateismo) Negli anni ‘50 la giurisprudenza italiana conservativa negava la tutela dell’ateismo sulla base dell’articolo 19 della Costituzione perché gli atei erano ritenuti empi e inaffidabili; l'ateismo era, quindi, garantito costituzionalmente solo dall’articolo 21 della Costituzione, in materia di libertà di pensiero. Ad oggi, invece, è pacifico sia per la Corte Costituzionale che per la Corte di Cassazione che l’articolo 19 della Costituzione tutela anche l’ateismo. Accanto agli atei ci sono poi anche gli agnostici ed entrambi sono organizzati dall’associazione UAAR che da anni chiede il riconoscimento come ente di culto e la possibilità di stipulare un’intesa con lo Stato, oltre ad accedere all’8x L’articolo 19, quindi, ad oggi tutela anche gli atei e gli agnostici.
  • propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa, allo scopo di acquisire nuovi proseliti Le forme di propaganda possono essere diverse: la propaganda non deve necessariamente limitarsi agli edifici di culto ma può essere effettuata in ogni sede, nel rispetto delle norme penali (non si può offendere o diffamare un’altra religione) - esercitare il proprio culto in pubblico o in privato Privato: anche chiamato devotio domestica (culto esercitato in casa, in oratori privati ai quali possono accedere solo alcune persone…)

I pubblici poteri non possono impedire lo svolgimento di atti cultuali in un luogo privato ma, anzi, devono tutelare il loro libero esercizio contro eventuali ingerenze illegittime di soggetti privati Pubblico: l’esercizio del culto in pubblico comporta il diritto a favore degli appartenenti a tutte le confessioni religiose di aprire edifici di culto (Chiese, moschee, sinagoghe, Sale del Regno…) nel rispetto della normativa di edilizia. Fino al 1948 questa libertà era riconosciuta solo al culto cattolico mentre per le altre religioni valeva una disciplina diversa: per aprire dei propri edifici di culto, le religioni non cattoliche avevano bisogno del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità governativa e in culto poteva essere esercitato solo in presenza di un ministro di culto approvato dal Ministero dell’interno, altrimenti era necessaria la presenza dell’autorità di pubblica sicurezza.

- costituire e appartenere ad associazioni religiose che trova il proprio fondamento, oltre che nell’articolo 19, anche nell’articolo 20 della Costituzione il quale afferma che le associazioni religiose non possono subire limitazioni per via del loro carattere religioso. QUALI LIMITI PUÒ INCONTRARE LA LIBERTÀ RELIGIOSA? Sulla base dell’articolo 19 della Costituzione, la libertà religiosa incontra un unico limite, ossia i **riti contrari al buon costume

  • riti:**^ insieme^ di^ comportamenti^ e^ adempimenti^ che^ vengono^ organizzati^ in^ complessi^ cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità - buon^ costume:^ concetto^ indefinito^ e^ mutevole^ nel^ corso^ del^ tempo;^ nell’ambito^ dei^ riti^ riguarda^ il concetto di morale e di pudore sessuale ( sono vietati i riti contrari alla morale e al pudore sessuale dominanti) —> Una limitazione alla libertà religiosa è lecita quando vengono soddisfatte tutte queste caratteristiche:
  • c’è la necessità di tutelare diritti diritti costituzionalmente garantiti oppure principi, valori di natura pubblica espressamente menzionati nella Costituzione
  • c’è un conflitto tra il diritto di libertà religiosa e questi diritti
  • la limitazione della libertà religiosa deve essere ragionevole (deve permettere un adeguato bilanciamento tra la libertà religiosa e gli altri diritti) e proporzionata (non deve rendere impossibile l’esercizio della libertà religiosa)
  • non contrasta con le norme di diritto penale LIBERTÀ DI COSCIENZA è collegata all’esercizio della libertà religiosa La libertà di coscienza non è espressamente disciplinata dalla Costituzione ma la dottrina e la giurisprudenza concordano sul considerarla una delle libertà costituzionalmente tutelate; - secondo alcuni giuristi tale libertà trova il proprio fondamento all’interno dell’articolo 2 della Costituzione mentre - secondo altri la libertà di coscienza trova il proprio fondamento nella combinazione di più articoli, ossia l’articolo 2-3-19-21 della Costituzione La libertà di coscienza consiste nella libertà di scegliere le proprie convinzioni interne (religiose, politiche…) senza subire restrizioni: libertà di assumere qualunque atteggiamento inerente a problemi dell’essere e dell’esistere Le 2 libertà, a volte, tendono ad entrare in conflitto tra loro e l’effetto che la libertà di coscienza produce rispetto alla libertà di religione è il fatto di ritenere che esiste sia una libertà di religione attiva che una passiva pienamente tutelate dalla Costituzione - lr attiva: poter scegliere una confessione religiosa ed esercitare tutte le facoltà che ne derivano - lr passiva: poter decidere di non professare nessuna confessione religiosa (ateismo e agnosticismo)

L’eguale libertà delle confessioni religiose comporta

  • i^ pubblici^ poteri^ (statali,^ comunali,^ regionali)^ si^ devono^ astenere^ dal^ favorire,^ propagandare^ o disapprovare i valori di una determinata confessione religiosa (le autorità pubbliche non possono prendere parte alla competizione tra le varie confessioni religiose)
  • il^ diritto^ alla^ parità^ delle^ chance^ sia^ di^ tutte^ le^ confessioni^ religiose^ sia^ dei^ singoli^ individui, in materia religiosa —> L’articolo 8 della Costituzione non esclude la possibilità di applicare un trattamento giuridico parzialmente diverso per le confessioni religiose MA queste differenziazioni di trattamento devono essere finalizzate a tutelare il pluralismo confessionale , rispettando i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano come il principio di laicità, e non a creare privilegi. Il trattamento diverso si basa sulle intese , ossia strumenti che contengono delle norme specifiche e che esprimono l’identità + le specificità della singola confessione religiosa. COS’È UNA CONFESSIONE RELIGIOSA dal punto di vista giuridico? La Costituzione, all’interno dei suoi articoli, parla di
  • Religione^ (3)
  • Confessione^ religiosa^ (8)^ è^ un^ concetto^ europeo^ più^ ristretto^ che^ deriva^ dalla^ riforma protestante
  • Fede^ religiosa^ (19)^ è^ un^ concetto^ molto^ ampio^ (ex.^ fede^ religiosa,^ fede^ culturale,^ fede calcistica…)
  • Enti^ con^ carattere^ ecclesiastico^ e^ fine^ di^ religione^ o^ di^ culto^ (20) Definire la nozione di confessione religiosa è importante perché permette di individuare i destinatari dell’articolo 8 della Costituzione MA la legge non definisce espressamente cosa si intende per confessione religiosa e, nemmeno, individua i suoi elementi costitutivi; non dandone una definizione, il legislatore ha permesso di estendere le tutele previste dalla Costituzione a tutti quei fenomeni religiosi che nel 1946-1947 non si potevano prevedere ma che si sono comunque manifestati in Italia. In passato, si utilizzavano vari criteri per configurare una confessione religiosa criterio quantitativo : è una confessione religiosa quella che viene considerata tale da un gran numero di persone (criterio basato sul numero di adesioni) criterio sociologico : è una confessione religiosa quella che viene considera tale dall’opinione pubblica criterio storico : è una confessione religiosa quella che è conforme alla tradizione italiana Ad oggi , invece, si tende a considerare l’aspetto progettuale della confessione religiosa ; secondo Finocchiaro, le confessioni religiose sono comunità sociali stabili, dotate o meno di organizzazione e normative proprie e di una concezione del mondo basata
  • sull’esistenza di un essere supremo trascendente (ex. cristianesimo) oppure
  • sulla ricerca del divino nell’immanenza della realtà (ex. buddismo) La Corte costituzionale ha, poi, affermato che l’auto individuazione della confessione come religiosa (elemento psicologico) non basta MA bisogna considerare anche altri criteri cumulativi:
  • precedenti^ riconoscimenti^ pubblici
  • esistenza^ di^ uno^ statuto^ formale^ che^ esprima^ i^ caratteri^ dell’organizzazione^ della^ confessione religiosa
  • comune^ considerazione

COMMA 2 e 3 articolo 8 della Costituzione —> comma 2 : le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Tale comma sancisce il principio di autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; esse, infatti, possono dotarsi di uno statuto che regoli la loro organizzazione, purché non contrasti con i principi dell’ordinamento giuridico italiano. Tali principi vanno ricavati, attraverso un’attività interpretativa, dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, sanciti dalla Costituzione. Se gli statuti contrastano con i principi dell’ordinamento giuridico italiano

  • alcuni giuristi ritengono che il contrasto tra lo statuto e i principi comporti solo una preclusione in merito al conseguimento della personalità giuridica, senza impedire alla confessione religiosa di agire di fatto
  • secondi altri giuristi, invece, il contrasto comporta che la confessione religiosa non può operare e, oltre al mancato riconoscimento della personalità giuridica, non le viene nemmeno riconosciuta l’applicazione delle tutele penali previste per tutti i culti. —> Lo Stato concede la facoltà (diritto e non obbligo) alle confessioni religiose diverse dalla cattolica di darsi in autonomia degli statuti, senza fissare egli stesso a priori il contenuto degli statuti (manifestazione del principio di laicità dello Stato); le confessioni religiose, quindi, possono anche scegliere di non dotarsi di uno statuto ma questo impedisce loro di accedere alle intese con lo Stato. La verifica della correttezza degli statuti è rimessa al Consiglio di Stato che effettua un controllo di mera legittimità al fine di consentire alla confessione religiosa il conseguimento della personalità giuridica; esso, però, non entra nel merito del contenuto dello statuto e non si intromette nelle questioni ideologiche (sempre espressione del principio di laicità dello Stato) —>comma 3 : i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tale comma sancisce il principio pattizio, ossia il principio secondo il quale lo Stato, se intende disciplinare i rapporti con una specifica confessione religiosa, lo può fare solo sulla base di un accordo tra lo Stato e la relativa confessione religiosa (intesa); sono da considerarsi costituzionalmente illegittime le leggi con le quali lo Stato tende a regolare unilateralmente (senza un’intesa con la confessione religiosa) i propri rapporti con una specifica confessione religiosa. Inoltre, tale comma prevede una riserva di legge formale , nel senso che rimette alla legge la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica: lo Stato deve ricorrere allo strumento della legge formale se intende regolare i reciproci rapporti con una certa confessione religiosa (no decreti legislativi o decreti legge). Le confessioni hanno il diritto (non l’obbligo) di richiedere la stipulazione di un’intesa con lo Stato, per questo motivo possono configurarsi
  • confessioni religiose aventi un’intesa con lo Stato
  • confessioni religiose prive di un’intesa con lo Stato
  • confessioni religiose che vivono come associazioni con fine religioso Dalla sentenza 195/1993 della Corte costituzionale si è stabilito che per la confessione religiosa, aver raggiunto o meno un’intesa con lo Stato, non può rappresentare un criterio di discriminazione per la confessione religiosa in merito al godimento dei diritti previsti da una normativa comune.

STATO “CITTÀ DEL VATICANO” e SANTA SEDE Spesso, per errore, questi due termini si confondono nella parlata comune ma si tratta di concetti diversi: entrambi hanno come legale rappresentante la stessa persona fisica, ossia il Papa. —> Santa Sede : secondo i canoni 360 e 361 di diritto canonico, la Santa Sede è costituita dall’ufficio del Papa + dall’insieme degli uffici strumentali rispetto all’attività del Papa (ex. Segreteria di Stato, Dicasteri, Congregazioni…) La Santa Sede è un ente dotato di piena soggettività di diritto internazionale pur non essendo uno Stato e questo comporta che essa ha il diritto di

- stipulare trattati - aderire ad organizzazioni internazionali - delegazione attiva e passiva - gode di immunità dalla giurisdizione ecc…. Nonostante la debellatio dello Stato pontificio nella cosiddetta Breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870, continuò a sussistere la soggettività internazionale della Santa Sede nella persona del Papa e questo permise alla Santa Sede di presentarsi come parte contraente nella stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929. —> Stato “Città del Vaticano”: è sorto con il Trattato del laterano 1929 (in gran parte ancora vigente), ossia uno dei documenti che compone i Patti Lateranensi, allo scopo di assicurare alla Santa Sede l’indipendenza e per garantirle una sovranità indiscutibile —> tra i due sussiste un’unione organica Esso, estendendosi per soli 49 chilometri quadrati, fa parte dei cosiddetti Stati minuscoli (come il principato di Monaco, il Liechtenstein…) ed è uno Stato particolare perché è legato da un vincolo di strumentalità alla Santa Sede, ossia esso non ha un fine generale ma è stato istituito per permettere il perseguimento delle funzioni della Santa Sede: l’articolo 3 del Trattato afferma, infatti, che l’Italia riconosce alla Santa Sede piena proprietà + esclusiva e assoluta potestà e giurisdizione sovrana sullo Stato “Città del Vaticano”. Lo Stato “Città del Vaticano” è uno Stato enclave ( circondato dallo Stato italiano) ed è un territorio inviolabile e neutrale (articolo 24 del Trattato) e secondo la dottrina gode di una soggettività internazionale limitata perché ha stipulato autonomamente alcuni trattati internazionali ex. in materia monetaria e in materia di circolazione dei veicoli; si ritiene, quindi, che esso abbia una soggettività internazionale quando vengono in rilievo materie strettamente temporali (non spirituali). La legge fondamentale dello Stato “Città del Vaticano” afferma che il Papa è il sovrano assoluto dello Stato “Città del Vaticano” ed è titolare della plenitudo potestatis, per cui su di lui si concentra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario - il^ potere^ legislativo^ nello^ Stato^ “Città^ del^ Vaticano”^ viene^ esercitato^ dalla^ Pontificia commissione che è composta da cardinali nominati dal Papa che restano in carica 5 anni ma i progetti di legge devono comunque essere sottoposti al giudizio del Papa - il^ potere^ esecutivo^ spetta,^ in^ via^ ausiliaria,^ al^ Presidente^ della^ Commissione^ cardinalizia ,^ alla Segreteria generale e al vicesegretario - il^ potere^ giudiziario^ spetta^ al^ giudice^ unico,^ Tribunale^ dello^ Stato^ “Città^ del^ Vaticano”,^ Corte d’appello e Corte di Cassazione che hanno una competenza sia in materia civile che penale. Inoltre, il Papa in qualunque materia (civile o penale) può intervenire in qualunque stadio per definirne l’istruttoria e la decisione.

FONTI DEL DIRITTO VATICANO

LEGGE 71/2008 stabilisce la gerarchia delle fonti La prima fonte, nonché primo riferimento per l’attività interpretativa, è l’ordinamento canonico Costituzioni apostoliche emanate dal Papa Leggi promulgate dal Papa e dalle autorità da lui delegate Decreti e regolamenti

  • l’ordinamento^ giuridico^ Vaticano^ si^ conforma^ alle^ norme^ di^ diritto^ internazionale Inoltre, allo Stato “Città del Vaticano” si applicano i codici vigenti in Italia nel 1929 ex. codice penale Zanardelli del 1889 mentre in materia civile si applica il c.c. italiano del 1942 in caso di vuoti di tutela, salvo alcune materie come la cittadinanza vaticana o l’adozione; in merito alla relazione tra il diritto Vaticano e diritto italiano, l’articolo 3 della legge 71/2008 afferma che solo per le materie scoperte, ossia materie in cui le fonti del diritto Vaticano non prevedono nulla a riguardo, si applicano le leggi italiane. Nel luglio del 2023 Papa Francesco ha emanato 3 leggi
  • legge 8-9 hanno introdotto nuovi reati come il peculato, abuso d’ufficio, riduzione in schiavitù, tortura, tratta di esseri umani, terrorismo, delitti contro i minori….
  • legge^10 ha^ esteso^ la^ competenza^ degli^ organi^ giurisdizionali^ vaticani^ ai^ nuovi^ reati Inoltre, nel 2015 sono stati introdotti 2 nuovi organismi economici, ossia il Consiglio per l’economia e la Segreteria per l’economia. CITTADINANZA VATICANA ha natura funzionale , ossia dipende dall’esercizio di una carica, ufficio o impiego e si perde quando vengono meno le condizioni che l’hanno determinata (ex. abbandono stabile della residenza nello Stato Vaticano determina la perdita della cittadinanza vaticana: la residenza non è un requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza vaticana ma lo è per la sua perdita); i cittadini vaticani sono, quindi, - Papa - cardinali che risiedono a Roma o nella Città del Vaticano - diplomatici della Santa Sede - soldati svizzeri che compongono la Guardia Svizzera Pontificia al fine di proteggere il Papa - tutti coloro che risiedono nello Stato Vaticano per ragioni di ufficio o di impiego. Inoltre, tale cittadinanza è riconosciuta anche ai conviventi del cittadino in possesso della cittadinanza vaticana (coniuge, figli, fratelli, ascendenti). Il Papa può concedere tale cittadinanza a coloro che la richiedono e sia la cittadinanza sia la residenza possono essere revocate in qualche momento sempre dal Papa. Per accedere allo Stato “Città del Vaticano” è necessario ottenere un pass. —> l’articolo 18 del Trattato del laterano afferma che i tesori d’arte e di scienza esistenti nello Stato Città del Vaticano rimangono visibili agli studiosi e ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l’accesso al pubblico.
  • sostanziale: ci sono dei caratteri tipici degli enti ecclesiastici che li distinguono da tutti gli altri enti di diritto comune (il perseguimento di un fine di religione o di culto + il collegamento con una determinata confessione religiosa) —> Esiste un vero e proprio diritto di riconoscimento? Bisogna distinguere tra
  • enti ecclesiastici di struttura (quando il fine di religione o di culto è un presupposto essenziale e costitutivo dell’ente) sono riconosciuti ex lege: l’ordinamento giuridico non si può rifiutare di riconoscerli
  • enti ecclesiastici di libertà (quando il fine di religione o di culto non è un presupposto essenziale e costitutivo dell’ente) non sono riconosciuti ex lege Trattiamo soprattutto il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici sia per un dato sociale, in quanto in Italia attualmente ci sono più di 30. 000 enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cattolici e circa 150 enti riconosciuti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica, sia perché la disciplina degli enti cattolici rappresenta il modello di riferimento delle discipline delle altre confessioni religiose. -->L’ente ecclesiastico cattolico, per poter essere riconosciuto dallo Stato ed acquisire la personalità giuridica, deve soddisfare alcuni requisiti speciali e generali
  • Generali^ (4)^ richiesti^ a^ tutti^ gli^ enti^ e^ servono^ a^ provare,^ in^ sede^ di^ riconoscimento,^ che^ l’ente ecclesiastico abbia il fine di religione o culto e che sia collegato alla confessione cattolica. Essi sono
  • erezione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica dell’ente (possono essere riconosciuti solo gli enti costituiti o approvati dell’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: occorre accertare che l’ente che richiede il riconoscimento esista nell’ordinamento canonico)
  • assenso dell’autorità ecclesiastica al riconoscimento civile
  • l’ente deve dimostrare di avere la propria sede in Italia
  • l’ente deve dimostrare di avere un fine di religione o di culto (requisito più importante) L’ente deve perseguire in modo costitutivo ed essenziale un fine di religione o di culto MA questo non significa che il fine di religione o di culto deve essere quello esclusivo dell’ente: esso può perseguire anche altri fini (come quello commerciale) che devono, però, essere secondari altrimenti è possibile revocare il riconoscimento. !! L’articolo 16 della legge 222/1985 (legge di derivazione concordataria che regola gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) dà una definizione di attività con fine di religione o di culto: sono attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto, cura delle anime, della formazione del clero e dei religiosi, di scopi missionari, dell’educazione cristiana e catechesi. Queste attività sono equiparate, sotto il profilo fiscale, a quelle di beneficienza/ istruzione (migliore) sono attività diverse da quelle di religione o di culto sicuramente quelle dirette all’assistenza e beneficienza, istruzione, educazione, cultura ma anche attività commerciali o a scopo di lucro. Queste attività sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario ordinario, per cui non godono di nessun trattamento speciale (articolo 7 del nuovo concordato 1984) NB : il fine di un ente non è quello che lui dichiara di perseguire nel proprio statuto ma è quello che deriva dall’attività che esso effettivamente svolge (non vale il principio di auto qualificazione del fine dell’ente), per cui l’ente deve dimostrare di svolgere una delle attività previste dall’articolo 16 della legge 222/1985 e questo va accertato di volta in volta.

Eccezione: gli istituti per il sostentamento del clero godono del requisito dell’ecclesiasticità ma non hanno una finalità di culto o religiosa, eppure sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti mentre gli enti che perseguono un fine di religione o di culto ma non hanno il carattere dell’ecclesiasticità (ex. istituzioni educative ed assistenziali con finalità apostoliche, partiti con ispirazione cattolica) non ottengono il riconoscimento.

- Speciali^ richiesti^ non^ a^ tutti^ gli^ enti^ ma^ solo^ ad^ alcuni,^ ossia^ agli

  • istituti religiosi e alle società di vita apostolica ai quali si chiede anche di avere la propria sede principale in Italia
  • anche il singolo edificio può essere riconosciuto come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto autonomo ex.santuari
  • fondazioni di culto (denominate anche “pie fondazioni”) che oltre ai requisiti generali devono dimostrare anche di avere i mezzi patrimoniali sufficienti per raggiungere i fini che si propongono
    • il loro scopo e la loro attività deve rispondere alle esigenze religiose della popolazione. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si distinguono sia dagli enti pubblici, privati che stranieri poiché il loro regime giuridico è prodotto in via convenzionale e non unilaterale da parte dello Stato (frutto dell’accordo di soggetti indipendenti tra loro e sovrani):
  • fase^ costitutiva^ dell’ente^ è^ affidata^ al^ legislatore^ canonico
  • il riconoscimento è di competenza del legislatore civile (riparto di competenze tra l’ordinamento canonico e civile) Come può avvenire il riconoscimento in Italia della personalità giuridica agli enti ecclesiastici?
  • per antico possesso di Stato che riconosce la continuità del riconoscimento agli enti che al momento dell’entrata in vigore della nuovo concordato erano già riconosciuti e dotati di personalità giuridica
  • per legge in cui il riconoscimento è attribuito da una previsione legislativa: è il legislatore che ritiene l’ente meritevole di essere riconosciuto e dotato di personalità giuridica
  • secondo la procedura ordinaria che prevede 4 fasi: domanda, istruttoria, fase eventuale del parere del Consiglio di Stato (parere non obbligatorio) e adozione + pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale che fa sorgere in capo all’ente riconosciuto l’onore di iscriversi nel registro regionale delle persone giuridiche (registro pubblico che si trova presso la Prefettura) L’iscrizione è posta sia a tutela dei 3 che entrano in contatto con l’ente sia a tutela dell’ente ecclesiastico stesso perché dell’iscrizione dipendono i controlli canonici —> articolo 18 legge 222/1985 (controlli canonici) rientra nella materia degli atti ultra vires : è possibile opporre ai 3, ai fini dell’invalidità e dell’inefficacia dei negozi posti in essere dagli enti ecclesiastici, le limitazioni del potere di rappresentanza e l’omissione dei controlli canonici che risultano dal registro delle persone giuridiche + dal codice di diritto canonico.