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Elementi di diritto penale, Appunti di Diritto Penale

Elementi primari ed essenziali del diritto penale.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 06/01/2026

matildemaggimm
matildemaggimm 🇮🇹

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DIRITTO PENALE
Il diritto penale è un branca del diritto pubblico/statale, che si occupa delle misure
repressive dei reati e dell’applicazione delle pene nei confronti di coloro che hanno
commesso dei reati due elementi principali: il reato e la pena.
Essendo una branca del diritto pubblico, è una materia riservata alla competenza legislativa
dello Stato, quindi solo questo potrà adottare delle leggi in materia penale, che poi saranno
obbligatorie su tutto il territorio nazionale ciò significa che una singola regione non potrà
adottare una legge regionale penale propria.
Fa parte dell’ordinamento giuridico dello Stato Italiano in quanto prevede una serie di norme
regolatrici dei rapporti fra i membri di una stessa comunità. Il comportamento del singolo,
infatti, è limitato nell’agire o nel non agire dall’esistenza di queste norme che, se non
vengono rispettate, determinano delle conseguenze giuridicamente rilevanti in capo al
soggetto. Tali conseguenze sfociano nell’applicazione di pene aittive, previste nel codice
penale è infatti lo Stato a privare un individuo della sua libertà.
Libertà, articolo 13 della Costituzione:
1. La libertà personale è inviolabile.
2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
4. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà;
5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Quando si parla di diritto penale, si indica un sistema di norme
La norma penale è un comando rivolto ai consociati di tenere, oppure vietare certi
comportamenti, altrimenti questi andranno incontro ad una sanzione, quindi ad una pena.
Oltre alle norme che iniggono una pena, il diritto penale comprende anche delle norme
collaterali alle stesse, che stabiliscono quando si può applicare la sanzione, come si applica e
di che tipo di sanzione deve trattarsi.
Elementi costitutivi della norma penale sono il precetto e la sanzione: il precetto è la
descrizione di un comportamento vietato o imposto dall’ordinamento, mentre la sanzione è
la pena, che sarà applicata dallo Stato nel caso di inosservanza della norma penale.
Esempio: il furto
Furto, articolo 624 Codice Penale
“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire trecentomila ad un milione.
Il precetto nella norma è la sua parte descrittiva, in cui descrive il comportamento vietato
(chi si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene). La parte della
sanzione si trova dove viene indicata la sanzione cui va incontro il ladro, ossia il colpevole.
La pena va quindi a punire il soggetto che ha commesso il reato, che viene chiamato
colpevole o reo, ed è il soggetto attivo del reato, cioè colui che con un comportamento va a
violare il precetto penale.
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DIRITTO PENALE

Il diritto penale è un branca del diritto pubblico/statale, che si occupa delle misure repressive dei reati e dell’applicazione delle pene nei confronti di coloro che hanno commesso dei reati → due elementi principali: il reato e la pena. Essendo una branca del diritto pubblico, è una materia riservata alla competenza legislativa dello Stato, quindi solo questo potrà adottare delle leggi in materia penale, che poi saranno obbligatorie su tutto il territorio nazionale → ciò significa che una singola regione non potrà adottare una legge regionale penale propria. Fa parte dell’ordinamento giuridico dello Stato Italiano in quanto prevede una serie di norme regolatrici dei rapporti fra i membri di una stessa comunità. Il comportamento del singolo, infatti, è limitato nell’agire o nel non agire dall’esistenza di queste norme che, se non vengono rispettate, determinano delle conseguenze giuridicamente rilevanti in capo al soggetto. Tali conseguenze sfociano nell’applicazione di pene afflittive, previste nel codice penale → è infatti lo Stato a privare un individuo della sua libertà. Libertà, articolo 13 della Costituzione:

_1. La libertà personale è inviolabile.

  1. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né_ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità _giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità_ di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida _nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
  3. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni_ _di libertà;
  4. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva._

Quando si parla di diritto penale, si indica un sistema di norme La norma penale è un comando rivolto ai consociati di tenere, oppure vietare certi comportamenti, altrimenti questi andranno incontro ad una sanzione, quindi ad una pena. Oltre alle norme che infliggono una pena, il diritto penale comprende anche delle norme collaterali alle stesse, che stabiliscono quando si può applicare la sanzione, come si applica e di che tipo di sanzione deve trattarsi. Elementi costitutivi della norma penale sono il precetto e la sanzione: il precetto è la descrizione di un comportamento vietato o imposto dall’ordinamento, mentre la sanzione è la pena, che sarà applicata dallo Stato nel caso di inosservanza della norma penale. Esempio: il furto Furto, articolo 624 Codice Penale “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione.” Il precetto nella norma è la sua parte descrittiva, in cui descrive il comportamento vietato ( chi si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene ). La parte della sanzione si trova dove viene indicata la sanzione cui va incontro il ladro, ossia il colpevole. La pena va quindi a punire il soggetto che ha commesso il reato, che viene chiamato colpevole o reo, ed è il soggetto attivo del reato, cioè colui che con un comportamento va a violare il precetto penale.

Le pene si dividono in due categorie: ➔ Pene per i delitti: sono i reati più gravi previsti dall’ordinamento penale, come omicidio, violenza sessuale, rapina, furto, corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso. Le pene previste sono l’ergastolo (= la privazione della libertà personale per tutta la vita, per cui quindi il soggetto passerà il resto della sua vita in carcere), la reclusione ( =privazione della libertà personale da un giorno a 24 anni), la multa (= pena pecuniaria, cioè il pagamento di una somma di denaro nei confronti dello Stato). ➔ Pene per le contravvenzioni: reati meno gravi, come il divieto di sosta. Le pene previste sono due, ovvero l’arresto, che va da un giorno ad un massimo di 30 giorni, e l’ammenda (= pagamento di una somma di denaro nei confronti dello Stato. E’ come la multa, ma: la multa è prevista per i delitti, l’ammenda per le contravvenzioni).

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il diritto penale si basa sul principio di legalità, collegato all’antico principio latino secondo cui i Romani parlavano del Nullum crimen, nulla poena sine lege , ovvero nessun reato può essere previsto e punito se non in base alla legge → quindi: è reato solo ciò che è previsto dalle legge come tale. Questo principio è contenuto nell’articolo 25 comma 2 e 3 della Costituzione, secondo cui, per essere puniti è necessario che ci sia una legge che deve essere entrata in vigore prima del fatto di reato. Articolo 25 della Costituzione “Comma 2 → Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” “Comma 3 → Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”

Il principio di legalità viene ribadito anche anche nell’articolo 1 del Codice Penale, secondo cui è la legge che va a dire se quel dato comportamento costituisce o meno reato. Reati e pene: disposizione espressa di legge, articolo 1 Codice Penale “Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.” Per esempio, prendendo in considerazione di nuovo l’articolo 624 sul furto, se non ci fosse questa legge saremmo liberi di impossessarci di cose di altre persone senza il rischio di essere sottoposti ad una pena.

Il principio di legalità è un principio cardine previsto non solo nella nostra carta costituzionale e nel codice penale, bensì anche da norme comunitarie (quindi sovranazionali): la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La legge stabilisce ciò che è reato e quali sono le pene ovviamente → significa che il giudice ha un range di pene, che va da un minimo a un massimo, ma non può scegliere da sé la pena da applicare senza rispettare ciò che la legge prevede. La ratio legis , ovvero la ragione giuridica, l'elemento logico della legge, ovvero il fine che ha animato il legislatore nell'emanazione della legge, del porre a base del diritto penale il principio di legalità è il fatto che questo assolve alla funzione/risponde all'esigenza di

estendere la portata applicativa della stessa al di là di quanto stabilito dalla legge stessa, quindi ad altri reati -> per esempio, si applica l’art. 624 c.p. solo in presenza di tutti gli estremi del reato di furto, e non nel caso di rapina. Se ci sono altri motivi, sarà un altro tipo di reato. ➔ Principio di determinatezza : è rivolto al legislatore, quindi al Parlamento, il quale, nel momento in cui crea la norma/fattispecie penale, deve agire in maniera sufficientemente determinata, cioè chiara e precisa, così da non lasciare alcun margine di interpretazione, da parte del giudice, sull'applicazione della norma stessa. Il legislatore, dunque, ha l’obbligo di ritagliare con esattezza le sole condotte tipiche, cioè penalmente rilevanti, conformi alla norma penale incriminatrice. Ragione giustificativa comune per entrambi: esigenza di porre al riparo i cittadini dagli arbitri del potere giurisdizionale nell’interpretazione della legge, perché il giudice non deve interpretare la legge in modo arbitrario, ma in base a quanto stabilito dalla legge.

  1. Principio di irretroattività della legge penale. Irretroattivo significa che non può essere applicato indietro, ma vale soltanto per il futuro: la norma penale non è applicabile a fatti antecedenti l’entrata in vigore della stessa. Per il passato, varranno le leggi precedenti -> il diritto penale deve disporre unicamente per il futuro e, se così non fosse, si andrebbe a ledere la libertà del singolo soggetto. Questo principio è contenuto nell’articolo 2 del Codice Penale, che si compone di diversi commi. Comma 1, articolo 2 Codice Penale, principio di irretroattività della legge penale “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.” Il primo comma ha ad oggetto la cosiddetta “nuova incriminazione”, che si verifica nel caso in cui una nuova norma introduca una nuova fattispecie di reato -> in questa ipotesi, vige il principio di irretroattività: la nuova norma si dovrà applicare esclusivamente per il futuro, quindi per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Nessuno può essere punti per un fatto che, al tempo in cui è stato commesso, non era reato. Esempio: se oggi 27 febbraio esce una norma che dichiara che il furto non è più reato, non si andrà più a punire il soggetto che commette un furto dopo questo giorno. Se il furto viene commesso prima del giorno, potrà essere considerato reato -> secondo la legge posteriore non è più reato, secondo la legge anteriore è reato. Comma 2 “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.” Il secondo comma ha come oggetto l’abolizione di una precedente incriminazione -> dal momento in cui si va ad abolire, abrogare, una precedente incriminazione, quella norma non potrà più essere applicata, quindi tutti coloro che scontavano quella pena in carcere, saranno liberati, in quanto viene meno la sua incriminazione = se viene emanata una legge posteriore, il soggetto che sta scontando una pena in carcere per quello che prima era reato ma ora non lo e più, verrà scarcerato.

Il comma 3 ci parla di una modifica di legge che va ad incidere sul trattamento sanzionatorio (furto, modifica della durata: pena da 3 a 5 anni, a 2 a 4 anni) -> principio del favor rei , che prevede l’applicazione di una norma più favorevole nei confronti del reo –> la nuova norma più favorevole andrà ad applicarsi in via retroattiva. Al contrario, nel caso in cui la nuova norma sia più gravosa e punisca il reo da 6 a 8 anni, si applicherà il principio di irretroattività e al reo verrà lasciata la misura detentiva già in atto, applicando invece quella nuova solo per il futuro. Si va quindi a derogare il principio di retroattività: essendo la nuova legge più

favorevole al reo, si potrà applicare la norma di favore anche in via retroattiva -> costituisce una deroga , un’eccezione.

  1. Divieto di analogia. Articolo 12 Codice Civile, preleggi “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”

Ma prima, cos’è l’analogia? In diritto, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, perché manca una norma che va a decidere quella controversia), per colmare quella lacuna si fa riferimento ad una norma simile o analoga, ma se quest’ultima manca, per andare a colmare quella lacuna si farà riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato –> in materia di trasporto aereo, per esempio, manca una norma e per andare a colmare la lacune, utilizzo una norma del trasporto navale. Sempre dall’articolo 12, si ricava che l’analogia può essere di due specie: ➔ Analogia legis: quando per andare a colmare la lacuna utilizzo una norma simile o analoga. ➔ Analogia iuris: in mancanza di una norma simile per disciplinare il caso pratico, il giudice ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico per regolarlo. MA: nel diritto penale l’analogia non è ammessa. Articolo 14 del Codice Civile, preleggi “Le leggi penali e le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.” Le leggi penali, che limitano i diritti dell’uomo, non si applicano in via analogica, cioè oltre i casi e i tempi previsti. Inoltre, il giudice andrebbe ad opporsi al legislatore -> tuttavia, una parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostenuto che è ammissibile l'analogia in bonam partem , ovvero in presenza di norme che non abbiano carattere eccezionale.

PENE E MISURE DI SICUREZZA (DOMANDA D’ESAME)

La pena è una sanzione che l’ordinamento giuridico applica a un soggetto che ha commesso un fatto di reato -> in caso di furto la legge applica la pena della reclusione. La pena ha diverse caratteristiche: ➔ E’ una sanzione che può essere irrogata solo dall’autorità giudiziaria e solo a seguito di un processo penale, tenendo conto della gravità del reato e anche della capacità a delinquere del soggetto (art.133) nei confronti di un soggetto condannato per aver commesso un fatto penalmente rilevante, diretta non solo a svolgere una funzione punitiva, ma anche a garantire la riabilitazione e il successivo inserimento sociale del reo (art.27 Costituzione). Articolo 27 Costituzione, comma 3 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” In questo articolo vediamo proprio la funzione rieducativa, secondo cui le pene non possono consistere in comportamenti contrari al senso di umanità -> il reo, per esempio, non può essere picchiato o tenuto a pane e acqua, perché sarebbero comportamenti contrari al senso di umanità. Importante la rieducazione perché durante il tempo in cui il soggetto sconta la pena in carcere, deve rendersi conto di quello che ha fatto, deve capire di avere sbagliato, in maniera tale che, quando avrà terminato di scontare la sua pena e uscirà dal carcere, sarà una persona diversa, che dovrà essere reinserita all’interno della società →

  1. Principio della difesa tutela: si applicherà la legge penale dello stato cui appartiene la vittima.
  2. Principio di universalità: le leggi penali devono applicarsi a tutti gli uomini ovunque si trovino e di qualunque nazionalità siano
  3. Principio di territorialità: si applica la legge penale del luogo in cui è stato commesso il reato -> se reato commesso in Francia da un italiano, si applica la legge francese.

Principio della territorialità temperata nel nostro ordinamento giuridico: si andrà ad applicare la legge penale del luogo in cui si è verificato il fatto di reato, con delle eccezioni (da qui temperato). L’articolo 3 Codice Penale stabilisce che: Articolo 3 Codice Penale, Obbligatorietà della legge “La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.” Secondo questo articolo, il cittadino o straniero che si trovino su suolo italiano devono sottostare alla legge italiano.

L’articolo 4 del Codice Penale stabilisce che: Articolo 4 Codice Penale, Cittadino italiano, territorio dello stato “Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. [c.2] Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.” Secondo questo articolo, è considerato territorio dello Stato il territorio della Repubblica. Il concetto geografico di territorio non coincide con il concetto penalistico di territorio. Nella definizione penalistica di territorio rientrano la terraferma, il mare costiero (=mare che bagna le coste fino a 12 miglia), lo spazio aereo sovrastante il territorio, il sottosuolo. Dunque sono comprese anche le navi e le aeromobili che battono bandiera italiana. Una volta definito il concetto di territorio, è necessario individuare i criteri di collegamento tra il territorio e il fatto di reato. A tal proposito, l’articolo 6 del Codice Penale stabilisce che: Articolo 6 Codice Penale, Reati commessi nel territorio dello Stato “Comma 1 → Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.” “Comma 2 → Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.” Questo articolo afferma che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana: il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuto in tutto o in parte nel territorio o si è verificato l’evento (tizio ha iniziato l’azione in Francia, ma poi l’evento morte si è verificato in Italia). Questo articolo richiama tre criteri di collegamento tra territorio e fatto di reato: ➔ Criterio della condotta: criterio in base al quale il fatto di reato si ritiene commesso nel territorio in cui si è verificata la condotta, attiva o omissiva (= per esempio, non ho attuato una condotta di soccorso verso una persona in difficoltà). ➔ Criterio dell’evento: l’evento è il risultato di una determinata condotta, per cui il fatto si ritiene commesso nel territorio in cui si è verificato l’evento -> per esempio,

l’omicidio è reato di evento (tizio può essere colpevolizzato se c’è stato l’evento morte) e il fatto si e verificato nel territorio in cui si è verificato l’evento, ovvero sequestro di persona e omicidio. ➔ Criterio dell’ ubiquità: il reato si considera commesso nel territorio italiano quando sia l’azione/omissione sia l’evento sono avvenuti in territorio italiano. Deroga, eccezione, al principio di territorialità per il delitto politico , definito dall’articolo. comma 3 del Codice Penale: Delitto politico, articolo 8 C.3 Codice Penale “Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Questo articolo afferma che

  • Delitto politico oggettivo: è ogni delitto che offende oggettivamente un diritto politico dello Stato o del cittadino.
  • Delitto politico soggettivo: determinato da motivi politici, c’è una motivazione psicologica che spinge il reo a delinquere. Dunque, il delitto politico è punibile sempre e indipendentemente dal principio di territorialità, dunque a prescindere da dove venga commesso (anche cittadino italiano all’estero) -> costituisce una deroga al principio di territorialità, perché chiunque ovunque si trovi verrà punito.

ALTRI PRINCIPI OLTRE A QUELLO DI LEGALITÀ

Oltre al principio di legalità, nel diritto penale ci sono anche altri principi

  1. Principio di personalità della legge penale. Con riferimento all’articolo 27 comma 1 della Costituzione, secondo cui Articolo 27 comma 1 Costituzione “La responsabilità penale è personale.” Un soggetto è responsabile di un fatto di reato da lui commesso, e non di un fatto di reato commesso da altri. Per molto tempo, sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno attribuito all'aggettivo personale il significato di individuale. Successivamente, tale aggettivo si è inteso come equivalente di colpevole , dunque: la responsabilità penale è quella responsabilità per cui un soggetto risponde di un reato per fatto proprio e colpevole. Ciò significa che, nel nostro ordinamento, non è ammessa alcuna responsabilità oggettiva tranne che nei casi espressamente indicati dalla legge → la responsabilità oggettiva è quella responsabilità che nasce esclusivamente sulla base del solo nesso causale tra condotta ed evento, senza l'elemento psicologico del dolo o della colpa. Al contrario, la responsabilità è sempre personale, soggettiva, ci sono sempre dolo e colpa.
  2. Principio di offensività. Il reato, per essere punito, deve offendere un bene giuridico protetto dall’ordinamento, da una norma giuridica: per esempio, nel reato di furto il bene giuridico protetto è il patrimonio del soggetto (per esempio Rolex rubato). L’offerta può tradursi anche in una messa in pericolo del bene protetto -> nel reato di incendio si mette in pericolo la pubblica incolumità. La condotta del soggetto deve essere mirata ad offendere il bene giuridico: offesa o messa in pericolo.

Tutti i beni immateriali (giuridici, es. beni personali, che appartengo alla persona), quindi, devono avere una tutela rafforzata rispetto ai beni materiali (patrimoniali) → la tutela deve essere bilanciata in ragione della natura del bene giuridico. Nel reato di omicidio, per esempio, il bene giuridico leso è la vita umana, che non ha un prezzo. Nel furto invece il bene giuridico leso è il patrimonio del soggetto, che ha un valore economico, ma sicuramente non è comparabile alla vita umana. Tra queste due teorie, paradossalmente è prevalsa quella formale, perché il bene giuridico va tutelato sempre e comunque, a prescindere che sia un bene personale o patrimoniale. É importante sottolineare che, nell’ambito giuridico, non vi sono teorie assolute: la dottrina (professori universitari, giuristi) e la giurisprudenza (giudici) sono sempre in contrasto → non vi è mai una teoria assoluta, bensì vari orientamenti contrastanti. Ciò genera quel contrasto di opinioni, sentenze, orientamenti e tesi, che danno poi origine al cosiddetto “ contraddittorio giuridico”.

LA STRUTTURA DEL REATO

Per indicare quali sono gli elementi costitutivi del reato, occorre prima fare accenno a due teorie: la teoria bipartita del reato e la teoria tripartita del reato.

1. TEORIA BIPARTITA DEL REATO. Il reato penale è composto da due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo. L’elemento oggettivo è composto dalla condotta del reo (attiva o omissiva), dall’ evento (nell’omicidio l’evento è proprio la morte), e dal nesso di causalità tra condotta ed evento. L’elemento soggettivo invece deve essere caratterizzato dall’elemento psicologico, ciò che spinge a determinare un reato, ovvero dolo, colpa e preterintenzione. La teoria bipartita risale al 1800 e al pensiero di Francesco Carrara, appartenente alla scuola classica, quindi positivista. Il dolo E’ l’elemento psicologico più grave, poiché il soggetto commette il reato con intenzionalità, coscienza e volontà. Art.43 c.1 c.p. → “Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.” Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando c’è una perfetta corrispondenza tra la volontà del soggetto, l’azione che questi pone in essere e il risultato che si vuole ottenere. Il soggetto si prefigura il risultato della sua azione e vuole che accada. Il dolo è composto da due elementi: ➔ Elemento rappresentativo: coincide con la previsione del reato, cioè il soggetto prevede l’evento. ➔ Elemento volitivo: coincide con la volontà dell’evento. I due elementi devono essere entrambi presenti nel dolo, perché il soggetto quando agisce con dolo si rappresenta qualcosa e poi lo vuole.

Inoltre, si possono distinguere i tipi di dolo in base all'intensità: ➔ Dolo intenzionale: è quello più intenso e grave, perché c’è la perfetta coincidenza tra l’agente, la sua volontà, la sua azione e l’elemento che ne consegue, ovvero quando l’evento-morte, per esempio nel caso dell’omicidio, rappresenta il fine ultimo dell’azione posta in essere dal soggetto agente. Quest’ultimo ha volontà dell’azione e dell’effetto, per esempio nell’omicidio commesso per eliminare il testimone oculare. È solitamente punito con l’ergastolo; ➔ Dolo di premeditazione o di proposito: il soggetto agente si prefigura il reato e pone in essere tutte quelle condotte necessarie concatenate tra loro, che portano poi alla realizzazione dell’evento. Per esempio, nel caso di una rapina in banca, il soggetto rubando una macchina, procurandosi una pistola e del materiale per lo scasso, lascia intendere che tutte queste azioni le ha premeditate e che sono tra loro concatenate → commissione della rapina; ➔ Dolo diretto di primo grado: l’evento è una conseguenza certa ma accessoria rispetto ad una finalità che muove l’azione; l’agente è consapevole che il suo gesto provocherà l’evento-morte, nonostante questo non sia il suo fine ultimo. Per esempio, voglio riscuotere i soldi dell'assicurazione e vado ad incendiare una palazzina ma sapendo che lì ci sono determinate persone che vi abitano. L’evento morte è una conseguenza certa, ma comunque la mia finalità non è quella, è di riscuotere i soldi dell’assicurazione. ➔ Dolo eventuale: il soggetto agente non ha la piena volontà che si verifichi l'evento, ma prende in considerazione il fatto che questo possa verificarsi, accettando il rischio che avvenga. Per esempio, lancio sassi dal cavalcavia, non voglio che si verifichi l’evento ma accetto il rischio che possono colpire un automobilista → in questo caso quindi c’è l’intenzionalità e anche la volontà finalistica, ma non l’evento perché è semplicemente una conseguenza che si accetta di un rischio che si possa verificare. Oppure mettersi alla guida da ubriaco, accettando il rischio di poter ferire qualcuno; ➔ Dolo d’impeto: quando l’azione e il conseguente evento non è determinato dalla volontà ma è frutto di un’azione repentina, di un meccanismo involontario; è qualcosa che, pur avvenendo in maniera cosciente, non è programmato nel tempo, non è frutto di un pensiero strutturato. Per esempio, persa dalla gelosia uccido mio marito.

Il giudice, nell’analisi dei singoli casi, deve tenere conto delle diverse situazioni: se infatti il colpevole presenta lo stato di incensuratezza , potrebbe essere valutata una circostanza generica che andrebbe a diminuire la pena, rispetto ad un soggetto recidivo che ha riportato più condanne.

Nell’andare a ricostruire la pena, il giudice oltre a considerare il fatto, deve tenere conto del dolo, dell’intensità del dolo, del grado della colpa, e tutte le circostanze che possono incidere sulla pena.

➔ Colpa per imprudenza: viene compiuta un’azione che le normali cautele sociali comportamentali avrebbero sconsigliato. E’ un comportamento che mette in pericolo me stesso e gli altri. Per esempio, mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, guidare assonnati o passare con il rosso; ➔ Colpa per imperizia: è un concetto legato all’attività professionale del soggetto agente; si ha quando questo, a causa di un’assenza di esperienza, di conoscenza di regole tecniche o di una disattenzione legata all’attività professionale svolta, causa la morte di qualcuno. Si tratta, in altre parole, di una negligenza qualificata, che colpisce determinate categorie di soggetti, come i medici, sottoposti a regole professionali nell’esercizio della professione (leges artis). Per esempio, il medico ha competenze e conoscenze tali che sa che non può somministrare al diabetico un farmaco ad alto contenuto di glucosio, perché lo manderebbe in coma farmacologico. Al medico è richiesta una condotta particolarmente perita e se il paziente muore è omicidio colposo. Occorre specificare che, nella responsabilità medica, si hanno due tipi di interventi: quelli di routine, che solitamente hanno esito positivo, e quelli complessi, in cui il paziente accetta il rischio di un possibile esito negativo, tanto che il paziente deve prestare il cosiddetto “consenso informato”, un documento in cui il medico prospetta pro e contro dell’operazione. Si parla di trasferimento del rischio dal medico al paziente → in caso di intervento non riuscito, la responsabilità medica e della struttura ospedaliera decade.

La colpa si distingue in: ➔ Cosciente: quando il soggetto agente prende in considerazione il fatto che, con la sua condotta, possa causare la morte di una persona, e prevede la possibilità del verificarsi dell’evento, ma agisce assolutamente certo che questo non si verificherà (es. dare droga in discoteca); La colpa cosciente è affine al dolo eventuale ma si distingue da questo per l’atteggiamento psicologico del soggetto. In entrambi i casi non c’è la volontà che si verifichi l’evento ma, mentre nel dolo eventuale il soggetto agente prende in considerazione la possibilità che si verifichi l’evento (evento-morte) e ne accetta il rischio, nella colpa cosciente il soggetto agisce nella assoluta certezza che l’evento non si verificherà. ➔ Inconsciente: quando il soggetto agisce non rendendosi conto che la sua condotta può provocare eventi dannosi, quindi senza avere minimamente l’idea che può causare la morte di qualcuno (es. uso del cellulare alla macchina). In questo caso, l’evento non è né voluto né previsto.

La preterintenzione Secondo l’art.43 c.2 c.p. “Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.” Deriva dal latino preter , che significa oltre e intenzione.

In altre parole, si ha quando il soggetto agente ha la volontà dell’azione minore, non di causare la morte alla persona. Dall’azione compiuta deriva un evento più grave di quello voluto dal soggetto agente. Per esempio, l’agente voleva colpire una persona X con uno schiaffo, che cade, batte la testa sullo spigolo e muore. La volontà dell‘agente era solo quella di colpire X, non di provocargli la morte, ma a causa della caduta ha battuto la testa ed è morto. Si è quindi verificato un evento ulteriore rispetto a quello voluto dall’agente. Nell’ordinamento penale esistono solo due ipotesi di delitti preterintenzionali: l’omicidio preterintenzionale (quello dell’esempio), articolo 584 c.p., e l‘aborto preterintenzionale, articolo 593 c.p. (donna incinta viene maltrattata dal marito e durante una lite viene colpita, cade e dalla caduta perde il bambino).

2. TEORIA TRIPARTITA DEL REATO.

E’ quella accolta dal nostro ordinamento penale. Il reato si compone di tre elementi costitutivi: tipicità, antigiuridicità, colpevolezza. Questa teoria risente della dottrina giuridica tedesca, che ha creato questa teoria tripartita e il nostra ordinamento l’ha accolta. Il nostro codice penale risale al Codice Rocco del 1930, ha delle reminiscenze e caratteri in cui è molto presente la parte repressiva del periodo fascista.

Tipicità Un fatto di reato è tipico quando esso, realizzandosi, è pienamente conforme al fatto descritto dalla norma incriminatrice; si traduce in un giudizio di conformità tra il fatto verificatosi nella realtà e il fatto previsto e punito dalla norma penale. Esempio: art.624 c.p. furto “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui è punito con la reclusione da 1 a tre anni” → la norma ci descrive la condotta del furto (condotta diretta all’impossessamento) e il bene deve essere di proprietà di un altro soggetto. Il giudice, per verificare se il comportamento tenuto dal soggetto agente è pienamente conforme e descritto nella norma incriminatrice, deve andare ad analizzare il suo comportamento.

La norma penale nel descrivere un fatto di reato mette in evidenza determinati elementi: ➔ Elemento oggettivo → si parte dal soggetto attivo (reo) e la norma deve indicare chi è stato a compiere il reato. Nel reato di furto ci dice chiunque si impossessa : quindi, il soggetto agente nel reato di furto può essere chiunque e quindi il furto è un reato comune. ((Reato comune (furto) ⇔ reato proprio (peculato è un reato commesso da un pubblico ufficiale), compiuto da soggetti che rivestono un determinato status, che hanno una determinata qualifica.)) ➔ Soggetto passivo del reato → al soggetto attivo, si contrappone il soggetto passivo, ossia la vittima, la persona che subisce la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico. In alcuni casi la persona offesa è anche la persona danneggiata: es. nel furto la vittima del furto è anche la persona danneggiata, è colei che subisce la diminuzione

Il principio di frammentarietà non è scritto in nessuna norma del Codice Penale, ma è un principio che la dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato; in base ad esso, il legislatore penale, nel andare a criminalizzare determinati comportamenti, deve farlo solo a quei comportamenti che sono in grado di offendere o ledere il bene giuridico (particolarmente gravi e dannosi nei confronti del bene giuridico protetto). I comportamenti previsti e puniti sono frammentari, individuati dal legislatore.

Antigiuridicità Può essere definita come assenza di cause di giustificazione: es. un gioielliere, per difendersi da una rapina in corso nella sua gioielleria, spara al ladro e lo uccide → il fatto commesso dal gioielliere è un fatto tipico, ossia un fatto previsto dalla norma, conforme alla fattispecie penale previsto dall'art.575 c.p. Tuttavia quel fatto, pur essendo tipico, viene considerato dalla legge non antigiuridico, perché il gioielliere si trovava davanti ad una causa di giustificazione, ossia la legittima difesa, e quindi il suo comportamento viene giustificato dalla legge. L’art.52 prevede infatti la legittima difesa, e sancisce che non è punibile chi ha commesso un fatto di reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi un proprio diritto/patrimonio da un'aggressione ingiusta altrui, sempre che la reazione sia proporzionata all’offesa; se il gioielliere avesse sparato vedendo comunque che il ladro non era armato, non si può invocare la legittima difesa, e neanche nel caso in cui il ladro si fosse messo a scappare, poiché il pericolo non è più attuale (sparare alle spalle → omicidio volontario). Anche un'arma bianca (coltelli o forbici ecc) può essere considerata tale da offendere l’altra persona.

Per i sostenitori della teoria tripartita, le cause sono chiamate anche cause soggettive di esclusione del reato , ovvero fanno venire meno uno degli elementi essenziali del reato, l’antigiuridicità, rendendo il fatto lecito -> il fatto, compiuto in presenza di una giustificazione, è antigiuridico. Le cause di giustificazione da art 50 a 54 c.p.:

  1. Consenso dell’avente diritto, art. Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
  2. Esercizio del diritto e adempimento del dovere, art. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.
  3. Legittima difesa, art. Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di

difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l'altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

  1. Uso legittimo delle armi, art. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e' punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorita'.
  2. Stato di necessità, art. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Colpevolezza Non è intesa come dolo, colpa o preterintenzione, non è da confondere con l’elemento psicologico della colpa, ma è una rimproverabilità: un soggetto può dirsi colpevole solo se nei suoi confronti è possibile muovere un rimprovero per non aver rispettato la norma penale. Presupposto della colpevolezza è l’ imputabilità , ossia la capacità di intendere e di volere. I minori di 14 anni vengono considerati non imputabili perché non hanno la capacità di intendere e di volere e quindi non possono essere considerati colpevoli, perché nei loro confronti non è possibile muovere alcun rimprovero. Invece, per gli infradiciottenni (14- anni) la capacità di intendere e di volere va accertata caso per caso: qualora il giudice constati la presenza della capacità di intendere e di volere, può condannare il minore al riformatorio/carcere minorile, dove verrà seguito da educatori e professori per continuare gli studi, cercando di favorirgli la formazione.

LE CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO

Prescindono dalla volontà del soggetto di agire. Quando si parla di colpevolezza, si fa riferimento ad un giudizio di rimproverabilità nei confronti di un soggetto. Un soggetto è considerato rimproverabile solo se imputabile, e l’imputabilità coincide con la capacità di intendere e di volere. Le cause di esclusione del reato sono sono cause che fanno venire meno uno degli elementi essenziali del reato e per questo possono essere distinte in: cause oggettive di esclusione del reato, più note come cause di giustificazione, e cause soggettive di esclusione del reato.

L’esercizio di un diritto Per quanto riguarda i presupposti affinché sussista tale scriminante, occorre: ➔ l’esistenza di un diritto che trovi la sua fonte, nella legge, in un regolamento, in un atto amministrativo, in un provvedimento giurisdizionale, in un contratto di diritto privato; ➔ che il diritto sia esercitato entro i limiti posti dall’ordinamento, limiti che possono essere intrinseci, che derivino cioè dal contenuto astratto della norma e che delimitino la portata del diritto, o estrinseci, che derivino, invece, dal complesso di norme che tutelano altri diritti che abbiano valore uguale o superiore a quello oggetto dell’esercizio. Il caso del giornalista Secondo l’esercizio di un diritto, l'art.21 della Costituzione fa riferimento alla libera manifestazione del pensiero: “Tutti sono liberi di manifestare il proprio pensiero nel rispetto delle norme previste dalla costituzione”. Si fa quindi riferimento all’attività dei giornalisti, ossia al diritto di cronaca, il quale è una sottocategoria della libera manifestazione del pensiero. Il giornalista che scrive i fatti (veri, pertinenti, rilevanti) non è considerato punito, ma affinché sia giustificato deve rispettare determinati limiti. Se infatti nella scrittura di un articolo di giornale va ad offendere l’onore e il decoro di una persona utilizzando espressioni offensive, la sua attività non può essere scriminata e incorre nel reato di diffamazione. I tre limiti del giornalista:

  • la verità (descrivere fatti veri, non inventati),
  • la pertinenza (le cose che scrive devono avere una rilevanza pubblica, quindi suscitare una conoscenza da parte dell’opinione pubblica),
  • la continenza (deve usare delle espressioni non volgari o consone). Se il giornalista li rispetta, la sua attività viene scriminata e giustificata e non potrà essere condannato per il reato di diffamazione. Le applicazioni della scriminante dell’esercizio di un diritto, inoltre, si trovano: ➔ nel diritto di critica (il giornalista va a criticare l’operato di un altro soggetto con cognizione di causa); ➔ nel diritto di difesa della proprietà, laddove il nostro ordinamento attribuisce al proprietario la facoltà di predisporre i mezzi idonei alla tutela del diritto medesimo, anche se offensivi, i cd. offendicula (es. vetri sporgenti sui muri di cinta), senza che questi possa rispondere di lesioni nei confronti di chi abbia tentato di introdursi nella sua proprietà. Anche in questo caso però l’ordinamento pone dei limiti, richiedendo che l’attitudine lesiva degli offendicula sia proporzionata al bene da difendere, e che questi siano forniti di apposita segnaletica (es. se una persona è in possesso di un cane potenzialmente aggressivo, deve porre la targa “attenti al cane”; ➔ nel diritto di satira (si fa ironia sui personaggi politici, in vista sempre del rispetto); ➔ nel diritto dei genitori di usare dei mezzi di correzione per educare i propri figli (si rifà al diritto romano dello ius corrigendi ), ma non deve sfociare nel reato di abuso dei mezzi di correzione, o in quelli di violenza, lesioni.

L’adempimento di un dovere L’art.51 esclude la punibilità anche in seno dell’adempimento di un dovere imposto o da una norma giuridica (il pagamento delle tasse), oppure dall’ordine di un’autorità. Nell'ambito delle forze dell’ordine vige il principio di gerarchia: appuntato, maresciallo, capitano dei carabinieri, colonnello, generale. L’appuntato ha l’obbligo di adempiere al dovere impartito dalla persona più in alto, ma non vige se dettato da un ordine illegittimo o criminoso (se il capitano dei carabinieri ha dato l'ordine di andare sulla folla scioperante e di sparare, è un ordine manifestamente criminoso perché non si può sparare sulla folla che esercita il proprio diritto). L'ordine deve essere:

  • vincolante;
  • formalmente legittimo ossia provenire da un soggetto sovraordinato e competente ad emetterlo, diretto ad un soggetto competente ad eseguirlo;
  • sostanzialmente legittimo, quindi non manifestamente criminoso. Se l’ordine è illegittimo, invece, la responsabilità del reato, a norma dell’art.51 c.p., ricade sempre:
  • sul pubblico ufficiale che ha dato l’ordine;
  • su colui che ha eseguito l’ordine tranne i casi in cui, per errore sul fatto, il soggetto abbia creduto di obbedire ad un ordine legittimo (es. un ordine di carcerazione falsificato);
  • la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine (es. ordini di natura militare) e l’ordine insindacabile non manifesti criminosità, perché in tal caso, sarà comunque responsabile l’agente, unitamente a colui che ha dato l’ordine (es. l’ordine militare di sparare sulla folla inerme). Nell’ambito dell’adempimento del dovere, esiste la figura dell’agente provocatore: partecipa come “infiltrato” ad una attività criminosa altrui, con l’intento di rendere possibile la scoperta di una organizzazione criminale o l’individuazione di un delinquente (utilizzati soprattutto nell’ambito del narcotraffico). L’infiltrato deve partecipare in maniera attiva alle attività criminose dell’associazione, e per questo motivo è esente dalla responsabilità penale dei reati che potrebbe commettere. La missione dell’agente provocatore è fare l’infiltrato, l’agente sotto copertura, oppure il cosiddetto falsus emptor (colui che acquista droga).

❖ LA LEGITTIMA DIFESA ART. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere di un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.” Esistono due tipi: ➔ Legittima difesa personale: si riferisce alla persona e ai propri beni. Si parla di legittima difesa personale quando un soggetto si trova nella necessità di difendersi da un’azione ingiusta o da un pericolo attuale (es. gioielliere che difendendosi uccide il rapinatore); ➔ Legittima difesa domiciliare: difesa all’interno della propria abitazione, luogo di lavoro, esercizio commerciale, ecc.