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Il Fallimento: Procedura Concorsuale e Organi Coinvolti, Appunti di Diritto Commerciale

riassunto sul fallimento diritto comm

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/10/2020

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IL FALLIMENTO !
!Il fallimento è il prototipo delle procedure concorsuali. Si tratta di una procedura
giudiziaria che mira a tutelare tutti i creditori dell’imprenditore in quanto si tratta di una
procedura diretta a liquidare il patrimonio del debitore insolvente e a ripartire il ricavato tra
i creditori stessi. "
Presupposti !
Devono sussistere dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e sono:"
-qualità di imprenditore commerciale del debitore; "
-stato di insolvenza dello stesso; "
-superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art. 1 comma 2 della
legge fallimentare;"
-presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge. !
Inoltre il fallimento subisce alcune limitazioni:"
-è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per: !
imprese bancarie; imprese assicurative; società di intermediazione mobiliare. "
-è sostituito dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in caso di
insolvenza quando ricorrono gli specifici presupposti;"
-gli enti pubblici non sono sottoposti al fallimento;"
-le start-up innovative sono soggetto solo alle procedure concorsuali della crisi da sovra
indebitamento. "
Il fallimento può essere dichiarato:!
!- su ricorso di uno o più creditori"
-su ricorso del debitore stesso (autofallimento): l’imprenditore può avere interesse a
provocare il proprio fallimento per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive individuali. "
-L’imprenditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale:!
- scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti;"
-stato particolareggiato ed estimative delle sue attività; - indicazione dei ricavi lordi degli
ultimi tre esercizi;!
!- elenco dei creditori e dei rispettivi crediti. !
!- su istanza del pubblico ministero."
-La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività giudiziaria
e amministrativa rivolta all’accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione del
patrimonio del fallito e alla ripartizione del ricavato fra i creditori.!
!Allo svolgimento di quest’attività sono preposti quattro organi: !
!- tribunale fallimentare; !
- giudice delegato;!
- curatore;!
- comitato dei creditori."
1) Il tribunale fallimentare !
!È lo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è investito dell’intera procedura
fallimentare. Esso: !
!
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IL FALLIMENTO

Il fallimento è il prototipo delle procedure concorsuali. Si tratta di una procedura giudiziaria che mira a tutelare tutti i creditori dell’imprenditore in quanto si tratta di una procedura diretta a liquidare il patrimonio del debitore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori stessi. Presupposti Devono sussistere dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e sono:

- qualità di imprenditore commerciale del debitore;

- stato di insolvenza dello stesso;

- superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art. 1 comma 2 della

legge fallimentare;

- presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge.

Inoltre il fallimento subisce alcune limitazioni:

- è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per:

imprese bancarie; imprese assicurative; società di intermediazione mobiliare.

- è sostituito dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in caso di

insolvenza quando ricorrono gli specifici presupposti;

- gli enti pubblici non sono sottoposti al fallimento;

- le start-up innovative sono soggetto solo alle procedure concorsuali della crisi da sovra

indebitamento. Il fallimento può essere dichiarato:

  • su ricorso di uno o più creditori

- su ricorso del debitore stesso (autofallimento): l’imprenditore può avere interesse a

provocare il proprio fallimento per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive individuali.

- L’imprenditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale:

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti;

- stato particolareggiato ed estimative delle sue attività; - indicazione dei ricavi lordi degli

ultimi tre esercizi;

  • elenco dei creditori e dei rispettivi crediti.
  • su istanza del pubblico ministero.

- La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività giudiziaria

e amministrativa rivolta all’accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione del patrimonio del fallito e alla ripartizione del ricavato fra i creditori. Allo svolgimento di quest’attività sono preposti quattro organi:

  • tribunale fallimentare;
  • giudice delegato;
  • curatore;
  • comitato dei creditori.
  1. Il tribunale fallimentare È lo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è investito dell’intera procedura fallimentare. Esso:
  • Nomina il giudice delegato e il curatore;
  • Sostituisce i componenti del comitato dei creditori;
  • Decide le controversie relative alla procedura non di competenza del giudice delegato;
  • Può chiedere chiarimenti e informazioni.
  1. Il giudice delegato Svolge un’attività di vigilanza e controllo: vigila sulle operazioni del fallimento e controllo la regolarità della procedura. Esso:

- Nomina il comitato dei creditori e nel caso di inerzia, impossibilità di costituzione o

funzionamento o di urgenza, pone in essere gli atti che rientrano nella competenza di tale organo;

- Forma lo stato passivo e lo rende esecutivo;

- Autorizza il curatore a stare in giudizio;

- Decide sui reclami contro gli atti del curatore e del comitato;

Emette o provoca dalle componenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio.

  1. Il curatore fallimentare È l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni a lui attribuite. Egli può essere revocato dal tribunale in ogni tempo. Viene scelto fra avvocati, dottori commercialisti, ragioni e ragionieri commercialisti, ecc.
  2. Il comitato dei creditori Esso:

- vigila sull’operato del curatore;

- autorizza gli atti del curatore;

- esprime pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice.

È nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza del fallimento ed è composto da 3 o 5 membri scelti fra i creditori in modo da rappresentar in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti.