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Questo testo introduttivo esplora le fonti del diritto internazionale, incluse le consuetudini, i trattati e i principi generali. Della consuetudine internazionale, una pratica accettata come diritto, e del ruolo dei trattati nella regolazione dei rapporti tra stati. Viene inoltre esplorato il concetto di jus cogens e come identificare le norme di tale valore. La storia e la definizione della consuetudine internazionale, la più importante norma consuetudinaria e la sua applicazione al diritto di difesa sono anche discusse.
Tipologia: Appunti
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1.1 Fonti del Diritto Internazionale Anche se ogni Stato ha la propria legislazione e il proprio ordinamento, questi tuttavia possono entrare in rapporto tra di loro in modo pacifico (scambio di merci ed altro) o in modo conflittuale (guerra o rappresaglie). Questi rapporti sono regolati dal diritto internazionale , che si configura come l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità internazionale. In molti casi gli Stati, per meglio tutelare i loro interessi e favorire gli scambi e i rapporti con gli altri Stati, non fissano solo delle regole di comportamento, ma, avvalendosi di strumenti adatti, quali i trattati, istituiscono organismi internazionali , ai quali vengono affidati compiti specifici e assegnati mezzi finanziari, materiali e risorse umane opportuni.^1 Il diritto internazionale, a differenza di quello interno a ciascuno Stato membro, esiste in quanto gli stessi soggetti lo hanno scelto e voluto, senza alcuna imposizione esterna. Si tratta di un ordinamento paritario , in cui tutti i soggetti sono su uno stesso piano non ricorrendo così all’intervento autoritativo di un’autorità sovraordinata rispetto ad essi. La sua origine risale alla nascita degli Stati sovrani e, in particolare, si prende come data di riferimento il 1648, anno in cui venne stipulata la Pace di Westfalia 2 , che ha posto le basi per la nascita di un nuovo ordine mondiale portando alla creazione della comunità internazionale odierna. Considerata la vastità della materia, è bene soffermarsi brevemente sulle fonti del diritto internazionale e sulla loro gerarchia. Le fonti principali che tratteremo, sono, le consuetudini e i trattati, a cui seguono i principi generali e le fonti derivanti da decisioni legali e insegnamenti giuridici. Questo sistema di fonti viene sancito dall’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dove si legge “ La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: (^1) Cfr The italian notaries, http://www.notaio-busani.it/it-IT/diritto-internazionale.aspx cons., il 4/04/ (^2) La pace di Vestfalia del 1648 pose fine alla cosiddetta guerra dei trent'anni, iniziata nel 1618 , e alla guerra degli ottant'anni, tra la Spagna e le Province Unite. Si compone di tre trattati, di cui due firmati a Münster e uno a Osnabrück. La pace venne poi completata con il trattato dei Pirenei, del 1659 , che mise fine alle ostilità tra Spagna e Francia.
le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.”^3 Nel corso degli anni gli studiosi di diritto, tra cui per primi i giudici della Corte Internazionale di Giustizia (ma non solo), seppur riconoscendo l’esistenza dello jus cogens^4 , si sono spesso soffermati su come identificare le norme aventi questo valore. Questo concetto venne stabilito nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati^5 dove nella clausola dell’art. 53 leggiamo “ una norma imperativa (jus cogens) del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.^6 Riprendendo le fonti del diritto internazionale sancite dall’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia bisogna occuparsi innanzitutto della consuetudine. Essa può essere definita come un comportamento (internazionale) ripetuto nel tempo al quale la comunità riconosce il carattere di doverosità. E’ interessante quindi capire che nei rapporti tra gli Stati, la principale fonte di diritto non è altro che la consuetudine consolidatasi nel tempo, alla quale gli Stati riconoscono la qualità di norma giuridica internazionale. Per comprendere meglio quest’aspetto possiamo citare quella che è ormai riconosciuta come la più importante norma internazionale consuetudinaria e che, forse, è la più grande eredità lasciataci dal XX secolo. Stiamo parlando della norma che autorizza uno Stato all’uso della forza armata militare esclusivamente in caso di aggressione da parte di terzi e quindi autorizza il (^3) Cfr, Il consiglio federale, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19450070/index.html cons., il 4/04/ (^4) La locuzione latina ius cogens ("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare (^5) La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è un trattato internazionale riguardante il diritto internazionale consuetudinario (o non scritto), in particolare riguardo ai trattati tra Stati. Il trattato è stato adottato il 22 maggio 1969 e aperto alla firma il 23 maggio. La Convenzione è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. A gennaio 2013 il trattato vincola 113 Stati (^6) Cfr, Bagarani M., Cappiello A., Trippetta D., & Joppolo A., Quaderni di studi europei , volume 1/2006, Università degli studi “La Sapienza”
Per questo, essi costituiscono una fonte sussidiaria. In genere, l’esistenza dei principi in questione è rilevata dalla giurisprudenza internazionale. Ne sono esempi il principio della terzietà del giudice, il principio ne bis in idem (per il quale una persona non può essere giudicata due volte per uno stesso fatto), il principio in base al quale non si è tenuti ad adempiere un obbligo nei confronti della controparte inadempiente (inadimplenti non est adimplendum), etc.