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Funzioni della dirigenza, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Funzioni della dirigenza art 107 tuel Breve elenco punti essenziali

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 22/11/2024

ilenia-cenzato
ilenia-cenzato 🇮🇹

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Principi costituzionali
a) Il principio democratico e la separazione fra indirizzo politico e gestione
L'art. 1 Cost. sancisce il principio democratico, in base al quale il popolo esercita la sovranità,
fra l'altro, eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi pubblici per esercitare il potere
politico.
Ai pubblici uffici, che sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, si accede invece mediante
concorso, in omaggio al criterio meritocratico di selezione del personale amministrativo (art. 97
Cost.).
L'organizzazione dei pubblici uffici, a sua volta, è ispirata anche al principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, che costituisce uno dei cardini
dell'ordinamento nonché della disciplina del lavoro pubblico. Le prime spettano agli organi
politici – o di vertice - mentre la seconda riguarda la sfera della gestione amministrativa,
riportata alla competenza
dei dirigenti pubblici. Non sempre è agevole tracciare la linea di distinzione tra questi due
ambiti; ecco perché, più che di «<distinzione», è opportuno parlare di «<separazione»>, in
senso garantista, tra politica e amministrazione: la prima, infatti, definisce gli obiettivi e
controlla i risultati dell'attività amministrativa, la seconda si occupa della gestione dell'azione
amministrativa.
Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza (344) (345)
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo
le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
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Principi costituzionali a) Il principio democratico e la separazione fra indirizzo politico e gestione L'art. 1 Cost. sancisce il principio democratico, in base al quale il popolo esercita la sovranità, fra l'altro, eleggendo i suoi rappresentanti ai vertici degli organi pubblici per esercitare il potere politico. Ai pubblici uffici, che sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, si accede invece mediante concorso, in omaggio al criterio meritocratico di selezione del personale amministrativo (art. 97 Cost.). L'organizzazione dei pubblici uffici, a sua volta, è ispirata anche al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, che costituisce uno dei cardini dell'ordinamento nonché della disciplina del lavoro pubblico. Le prime spettano agli organi politici – o di vertice - mentre la seconda riguarda la sfera della gestione amministrativa, riportata alla competenza dei dirigenti pubblici. Non sempre è agevole tracciare la linea di distinzione tra questi due ambiti; ecco perché, più che di «<distinzione», è opportuno parlare di «<separazione»>, in senso garantista, tra politica e amministrazione: la prima, infatti, definisce gli obiettivi e controlla i risultati dell'attività amministrativa, la seconda si occupa della gestione dell'azione amministrativa. Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza (344)^ (345)

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme

dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in

pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,

legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,

delegati dal sindaco.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi

dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.