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Il Diritto di Sciopero: Evoluzione Storica e Contesto Costituzionale, Sintesi del corso di Diritto Sindacale

spiegazione approfondita e precisa sul diritto di sciopero

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 06/01/2024

roberta-abbate-7
roberta-abbate-7 🇮🇹

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Il diritto di sciopero
Lo sciopero costituisce la forma più incisiva di autotutela degli interessi collettivi dei lavoratori, e una loro
tipica azione di lotta. Calamandrei ha detto che negli ordinamenti contemporanei lo sciopero è stato prima
un reato, poi una libertà e infine un diritto.
L’art. 40 della Costituzione dispone il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano
formula del compromesso raggiunto tra le posizioni della sinistra comunista e socialista e dei cattolici. La
costituzione riserva alla legge la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero. Ma la legge alla quale l’art.40
affida la regolamentazione del diritto non è stata mai emanata, se non per i servizi pubblici essenziali ( legge
196/19990). È stato il lavoro interpretativo condotto dai giudici a dar luogo ad una disciplina extra legislativa
de4l diritto di sciopero: prima di tutto giudici e giuristi utilizzano la tecnica definitoria usata negli anni 50
con cui lo sciopero è stato fortemente limitato dai giudici molto poi cambia negli anni 70 con il fenomeno
dei pretori d’assalto, giudici giovani che introducono sentenze molto innovative: è stata quindi
l’interpretazione molto decisiva per ragionare dei limiti al diritto di sciopero
L’art. 40 ha il carattere di disposizione immediatamente precettiva, suscettibile cioè di immediata
applicazione sia nei rapporti verticali tra stato e cittadini sia nei rapporti orizzontali tra privati cittadini ciò
discende che le disposizioni del codice penale che punivano lo sciopero sono incompatibili con la garanzia
costituzionale del diritto di sciopero: la corte cost si è pronunciata più volte sulla legittimità costituzionale
degli art: 502, 503, 504, 505 del c.p.
Sulla natura giuridica: l’opinione prevalente configurava il diritto di sciopero come diritto potestativo, come
potere attribuito ai lavoratori al quale corrisponde la posizione di soggezione del datore di lavoro, di
sospendere i relativi rapporti mediante manifestazione di volontà di per se stessa idonea a produrre una
modificazione in loro favore del contratto: teoria apprezzata ma potrebbe introdurre alcuni elementi di
distonia per scioperi con fini diversi è parsa restrittiva la concezione del diritto come relativo che si
esercita solo nell’ambito del contratto di lavoro, finendo per renderne legittimo l’esercizio solo in presenza
di rivendicazioni economico-contrattuali, rientranti nella disponibilità immediata e diretta del datore di
lavoro.
Negli anni 60, in tempi remoti, è subentrata un’altra definizione più corretta, che abbandona la categoria
civilistica e utilizza le classificazioni del diritto costituzionale—> lo sciopero è un diritto assoluto della
persona, secondo alcuni della personalità o libertà, ma pur sempre assoluto della persona: diritto
fondamentale di far valere uh interesse professionale, latamente inteso, nei confotni del datore ma anche
del Governo, parlamento, pa. È una qualificazione che trova la propria base nell’art-3 cost, eguaglianza in
senso sostanziale: sciopero è uno strumento giuridico che concorre all’eliminazione degli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto di sciopero qualificato come diritto
fondamentale permane fino ad oggi.
Sulla titolarità: è dei lavoratori o sindacato? È individuale.
Dagli anni 50 c’erano varie risposte4: Calamandrei diceva che convivono 2 diritti nello sciopero, diritto
individuale e diritto sindacale di proclamare lo sciopero; Santoro Passarelli parla di potere di autorizzare
l’astensione da parte di sindacati in entrambi sembra prevalere il sindacato.
Negli anni 60 ci sarà invece un’altra formula, grazie a Giugni, che mette insieme 2 aspetti, dove è l’elementi
individuale a prevalere: si parla di diritto individuale ad esercizio collettivo: titolare del diritto p il singolo
lavoratore, ma
Parliamo di diritto individuale dei lavoratori SUBORDINATI c’è anche sentenza della corte costa sull’art.506
che punica la serrata dei piccoli commercianti: esercenti di aziende industriali o commerciali che nn hanno
dipendenti—la corte con sent 222/1975 dichiara, controversa: la norma è illegittima nella parte in cui
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Il diritto di sciopero Lo sciopero costituisce la forma più incisiva di autotutela degli interessi collettivi dei lavoratori, e una loro tipica azione di lotta. Calamandrei ha detto che negli ordinamenti contemporanei lo sciopero è stato prima un reato, poi una libertà e infine un diritto. L’art. 40 della Costituzione dispone il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano  formula del compromesso raggiunto tra le posizioni della sinistra comunista e socialista e dei cattolici. La costituzione riserva alla legge la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero. Ma la legge alla quale l’art. affida la regolamentazione del diritto non è stata mai emanata, se non per i servizi pubblici essenziali ( legge 196/19990). È stato il lavoro interpretativo condotto dai giudici a dar luogo ad una disciplina extra legislativa de4l diritto di sciopero: prima di tutto giudici e giuristi utilizzano la tecnica definitoria usata negli anni 50 con cui lo sciopero è stato fortemente limitato dai giudici molto poi cambia negli anni 70 con il fenomeno dei pretori d’assalto, giudici giovani che introducono sentenze molto innovative: è stata quindi l’interpretazione molto decisiva per ragionare dei limiti al diritto di sciopero L’art. 40 ha il carattere di disposizione immediatamente precettiva, suscettibile cioè di immediata applicazione sia nei rapporti verticali tra stato e cittadini sia nei rapporti orizzontali tra privati cittadini ciò discende che le disposizioni del codice penale che punivano lo sciopero sono incompatibili con la garanzia costituzionale del diritto di sciopero: la corte cost si è pronunciata più volte sulla legittimità costituzionale degli art: 502, 503, 504, 505 del c.p. Sulla natura giuridica: l’opinione prevalente configurava il diritto di sciopero come diritto potestativo, come potere attribuito ai lavoratori al quale corrisponde la posizione di soggezione del datore di lavoro, di sospendere i relativi rapporti mediante manifestazione di volontà di per se stessa idonea a produrre una modificazione in loro favore del contratto: teoria apprezzata ma potrebbe introdurre alcuni elementi di distonia per scioperi con fini diversi è parsa restrittiva la concezione del diritto come relativo che si esercita solo nell’ambito del contratto di lavoro, finendo per renderne legittimo l’esercizio solo in presenza di rivendicazioni economico-contrattuali, rientranti nella disponibilità immediata e diretta del datore di lavoro. Negli anni 60, in tempi remoti, è subentrata un’altra definizione più corretta, che abbandona la categoria civilistica e utilizza le classificazioni del diritto costituzionale—> lo sciopero è un diritto assoluto della persona, secondo alcuni della personalità o libertà, ma pur sempre assoluto della persona: diritto fondamentale di far valere uh interesse professionale, latamente inteso, nei confotni del datore ma anche del Governo, parlamento, pa. È una qualificazione che trova la propria base nell’art-3 cost, eguaglianza in senso sostanziale: sciopero è uno strumento giuridico che concorre all’eliminazione degli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto di sciopero qualificato come diritto fondamentale permane fino ad oggi. Sulla titolarità: è dei lavoratori o sindacato? È individuale. Dagli anni 50 c’erano varie risposte4: Calamandrei diceva che convivono 2 diritti nello sciopero, diritto individuale e diritto sindacale di proclamare lo sciopero; Santoro Passarelli parla di potere di autorizzare l’astensione da parte di sindacati in entrambi sembra prevalere il sindacato. Negli anni 60 ci sarà invece un’altra formula, grazie a Giugni, che mette insieme 2 aspetti, dove è l’elementi individuale a prevalere: si parla di diritto individuale ad esercizio collettivo: titolare del diritto p il singolo lavoratore, ma Parliamo di diritto individuale dei lavoratori SUBORDINATI c’è anche sentenza della corte costa sull’art. che punica la serrata dei piccoli commercianti: esercenti di aziende industriali o commerciali che nn hanno dipendenti—la corte con sent 222/1975 dichiara, controversa: la norma è illegittima nella parte in cui

punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta: sentenza interpretativa d’accoglimento—ma ciò che si critica alla corte è che perviene con la violazione dell’art.40, equiparando il piccolo commerciante senza dipendenti al lavoratore subordinato, equiparazione ritenuta da molti non corretta. Quindi ad eccezione dei militari e polizia, per gli altri lo sciopero si applica ai lavoratori subordinati ed eventuali limiti si riferiscono all’esercizio, non alla titolarità-.