














Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica dettagliata del titolo v della costituzione italiana, focalizzandosi sull'autonomia regionale e sui rapporti tra stato e regioni. Esplora i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, analizza le competenze amministrative e legislative delle regioni, e descrive le funzioni del consiglio e della giunta regionale. Anche il potere sostitutivo dello stato nei confronti delle regioni e gli aspetti relativi alle variazioni territoriali degli enti locali.
Tipologia: Sbobinature
1 / 22
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!















Parlamento: Organo Costituzionale Complesso: costituito da più organi interni. Rappresentativo Funzione principale: LEGISLATIVA Parlamento italiano è bicamerale – bicameralismo perfetto: entrambe le camere hanno gli stessi poteri e sono poste su un piano di perfetta parità Camera dei Deputati Senato della Repubblica Collegiale: composto da più soggetti che agiscono collegialmente. Rappresentativo: rispecchia la volontà politica degli elettori. Funzioni: politiche, legislative, di controllo e anche giurisdizionali. BICAMERALISMO PERFETTO: il Parlamento è composto da 2 CAMERE, elette direttamente dai cittadini: CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DIFFERENZE TRA LE CAMERE NUMERO DI COMPONENTI: 400 camera e 200 senato PRESENZA DI MEMBRI NON ELETTIVI AL SENATO: senatori a vita ed ex Presidenti della Repubblica ELETTORATO PASSIVO: 25 anni per la Camera e 40 per il Senato ELETTORATO ATTIVO: 18 anni per la Camera e 25 per il Senato Membri non elettivi: nel Senato esistono due categorie di membri non elettivi, ovvero i senatori vitalizi di nomina presidenziale e i senatori vitalizi di diritto (ex presidenti della rep.) Attività e funzionamento: le Camere svolgono la funzione legislativa autonomamente, ma in particolari casi tassativamente indicati, devono riunirsi e deliberare in seduta comune, costituendo un organo separato e diversi rispetto alle singole assemblee. Il periodo di durata in carica delle due Camere è di cinque anni – legislatura. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Prerogative delle camere: Autonomia regolamentare: ogni Camera ha il potere di adottare il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei sui componenti. Tale regolamento disciplina l’organizzazione interna di ciascuna Camera e detta le regole per il suo funzionamento. Autonomia finanziaria: ciascuna Camera delibera il proprio bilancio e il proprio consuntivo. L’autonomia finanziaria esclude qualsiasi forma di controllo esterno. Autonomia amministrativa: ciascuna Camera prevede all’organizzazione dei propri uffici amministrativi e all’assunzione dei propri dipendenti. Verifica dei poteri: si intende l’attività che ciascuna camera svolge per controllare la validità dei titoli di ammissione dei propri membri e la regolarità delle elezioni. Inviolabilità delle Camere e relativa tutela penale: è vietato agli ufficiali ed agenti della Forza pubblica accedere agli edifici delle Camere per compiere atti del proprio ufficio. Reati: tentativo di impedire alle Camere l’esercizio delle loro funzioni e il vilipendio delle stesse.
Attività di indirizzo e di controllo politico: fini della politica nazionale e si scelgono i mezzi INTERROGAZIONE INTERPELLANZA: domanda scritta da un parlamentare al Governo INCHIESTA: indagine disposta da ciascuna Camera per acquisire elementi necessari di conoscenza in ordine ad una materia di pubblico interesse RISOLUZIONE: può chiudere un dibattito provocato da una mozione oppure da una comunicazione del Governo può essere votata in Assemblea ed in Commissione PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Le camere svolgono la funzione legislativa autonomamente, ciascuna per conto proprio, tuttavia in particolari casi devono riunirsi e DELIBERARE IN SEDUTA COMUNE Status dei membri delle Camere: ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Principio della rappresentanza nazionale : i membri del Parlamento rappresentano la nazione. Divieto di mandato imperativo: indica il divieto per il parlamentare di accettare incarichi o istituzioni per lo svolgimento delle sue funzioni e sancisce l’indipendenza dei parlamentari da gruppi politici, economici e sociali. Prerogative dei parlamentari: Immunità: non si può arrestare, perquisire o intercettare le comunicazioni di un parlamentare senza la preventiva autorizzazione della Camera a cui appartiene, tranne per i casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio. Insindacabilità: non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Indennità: mira a garantire l’indipendenza economica e il decoro del parlamentare.
Il procedimento legislativo per le leggi costituzionali La procedura per la formazione di leggi costituzionali/di revisione costituzionale, presenta delle peculiarità rispetto al procedimento per le leggi ordinarie: Fase preparatoria: differisce da quella tipica del proc. ordinario in quanto non è ammessa l’iniziativa del C.N.E.L. Fase costitutiva: Non è ammesso il procedimento decentrato in quanto la discussione e l’approvazione della legge deve sempre svolgersi in Assemblea. Per approvare questo tipo di leggi occorre una maggiore ponderazione dei contenuti e quindi sono richieste due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Nella votazione finale della seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Fase di integrazione dell’efficacia: Se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ambedue le Camere con votazione non inferiore ai 2/3 dei componenti, il P.d.R. provvede alla promulgazione della legge. Se la legge nella seconda votazione è stata approvata anche se da una Camera con la sola maggioranza assoluta, tale legge resta allo stato di progetto. Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al solo scopo di dare conoscenza del contenuto, e entro tre mesi da tale pubblicazione 1/5 dei componenti della camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali possono richiede che la legge sia sottoposta a Referendum popolare. Se entro i tre mesi non è stato richiesto alcun referendum il P.d.R. promulga la legge che viene poi ripubblicata per la sua effettiva entrata in vigore. Il Presidente della Repubblica Esso costituisce un potere neutro con funzioni di garanzia e di controllo: non è titolare delle tre funzioni fondamentali (legislativa – esecutiva – giudiziaria) ma partecipa a ciascuna di esse. È garante della Costituzione ed arbitro tra i partiti. L’art. 87 qualifica il P.d.R. come capo di Stato e rappresentante dell’unità nazionale. Modalità di elezione: Eletto dal Parlamento in seduta comune La Costituzione richiede una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti dell’Assemblea) Se i primi tre scrutini non sono sufficienti per eleggere un nuovo presidente, è sufficiente la maggioranza assoluta (50% dei componenti + 1 dell’assemblea) per impedire alle votazioni di prolungarsi per un tempo eccessivo e screditare la persona che risulterà eletta. Il procedimento di votazione previsto è lo scrutinio segreto, che garantisce l’assoluta segretezza della scelta dell’elettore. Con il giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune, il Capo dello Stato assume la carica presidenziale. Requisiti per l’elezione: Possesso della cittadinanza italiana. Compimento dei 50 anni d’età: presuppone maturità, esperienza e autorevolezza. Godimento dei diritti civili e dei diritti politici: esclude l’eleggibilità degli interdetti e degli inabili e di coloro che siano stati cancellati dalle liste elettorali. Incompatibilità con altre cariche: al fine di rafforzare l’indipendenza e la neutralità del Capo dello Stato, che non può ricoprire nessun incarico altro. Durata della carica: sette anni. Supplenza del Presidente della Repubblica: Impedimenti permanenti: infermità irreversibile, decaduto dalla carica.
Impedimenti temporanei: malattia non guaribile in breve tempo o viaggi all’estero. In tali ipotesi spetta al Presidente del Senato di ricoprire tale ruolo. Funzioni del Presidente della Repubblica È titolare di molteplici attribuzioni che spaziano dalla funzione legislativa a quella esecutiva, dalla funzione giurisdizionale a quella amministrativa. Funzione legislativa: Può inviare messaggi alle Camere: richiama l’attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla nazione, e non soddisfatte dalla legislazione vigente. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione: si tratta però di un potere presidenziale meramente formale. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti: attraverso la promulgazione attribuisce efficacia ad una legge perfetta mentre l’emanazione è un atto analogo alla promulgazione e consente agli atti aventi forza di legge e ai regolamenti di produrre effetti giuridici. Può, prima di promulgare una legge, chiede con messaggio motivato alle Camere un secondo esame: nel caso in cui riscontrasse dei vizi nell’atto o il loro contrasto con altre norme costituzionali. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Può convocare in via straordinaria ciascuna Camera. Può sciogliere le Camere, o anche una sola di esse: l’esercizio di tale potere è subordinato al parere obbligatorio – ma non vincolante – del Presidente della Camera che egli intende sciogliere. Nomina cinque senatori a vita: cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Funzione esecutiva: Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i Ministri. Nomina i funzionari dello Stato, nei casi stabiliti dalla legge: la nomina è soltanto formalmente presidenziale dal momento che la deliberazione effettiva è del Governo. Controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con un suo decreto: potere di controllo e di garanzia costituzionale. Nomina gli esperti del C.N.E.L.: nomina di carattere puramente formale perché la nomina effettiva rientra fra le attribuzioni del Governo. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere: è il Parlamento che autorizza il capo dello Stato. Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa: non si tratta di un comando effettivo che è invece affidato agli organi tecnici, ma consiste nella direzione e nel coordinamento politici amministrativo dell’attività delle Forze armate. Ratifica i trattati internazionali, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Può sciogliere i Consigli regionali e rimuovere il Presidente della Giunta. Funzione giurisdizionale: Nomina i cinque giudici della Corte Costituzionale. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere la grazia e commutare le pene. Funzione amministrativa: Emana il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, su decisione del Consiglio del Ministri. Emana il decreto di decisione dei ricorsi straordinari amministrativi. Dispone con decreto lo scioglimento del Consigli comunali e provinciali. Concede con decreto la cittadinanza italiana. Concede il riconoscimento alle persone giuridiche private.
Il governo Costituisce un organo costituzionale complesso, con funzioni politiche, di alta amministrazione, di controllo ed eccezionalmente legislative. Il Governo è composto di organi: Necessari: Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri. Non necessari: Vicepresidente del Consiglio, Ministri senza portafoglio, Sottosegretari di Stato, Consiglio di Gabinetto, Comitati internazionali, Commissari straordinari di Governo. Formazione di Governo: art. 92 Cost. afferma che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di quest’ultimo i Ministri. (avviene all’inizio di ogni legislatura) Il Governo in carica, infatti, all’insediamento delle nuove Camere, è tenuto a dare le dimissioni. Nessuna norma è invece dettata in sede costituzionale per quanto attiene alla procedura da seguire. Il rapporto tra Governo e Parlamento si fonda sull’istituto della fiducia: consiste in una relazione continua e reciproca che si instaura istituzionalmente tra Governo e Camere. Di conseguenza, quando il Governo perde l’appoggio del Parlamento, si apre la crisi di Governo. Crisi di governo: il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica che le accetta con riserva. Il P.d.R. incarica poi chi gli sembra più idoneo a formare il nuovo Governo. L’incaricato sonda le opinioni dei capi-gruppo parlamentari e alla fine decide se accettare o meno l’incarico. Non accetta: il P.d.R. può attribuire l’incarico ad altra persona o sciogliere il Parlamento indicendo nuove elezioni. Accetta: se elabora un progetto di governo che ottiene il consenso della maggioranza politica del Parlamento, il P.d.R. lo nomina Presidente del Consiglio. Prima di assumere le funzioni, esso assieme i Ministri prestano giuramento ed entro dieci giorni dalla nomina il Governo si deve presentare davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia. Presidente del Consiglio del Ministri: il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. (art. 95 Cost.) Le attribuzioni del Presidente del Consiglio possono riassumersi: Dirigere la politica generale del Governo. Mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo del governo ed esercitare la sua leadership sull’attività dei Ministri. Controfirmare gli atti presidenziale che hanno volare legislativo e altri atti indicati dalla legge. Assumere ad interim la direzione di un Ministero che sia vacante. Dirigere l’ufficio della Presidenza del Consiglio. Intervenire nei giudizi di legittimità innanzi alla Corte costituzionale. Presiedere il CIPE. Esercitare funzioni di direzione in materia di servizi per la sicurezza e segreto di Stato. Presentare alle Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa. Promuovere e coordinare l’azione di Governo relativamente alle politiche dell’UE ai rapporti con le Regioni e Province autonome. Promuovere gli adempimenti governativi conseguenti alle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano e presentare annualmente alle Camere una relazione sullo Stato di esecuzione delle pronunce.
Il conflitto di interessi: l’assunzione di cariche governative comporta l’obbligo di adottare decisioni che incidono in maniera sostanziale sull’assetto economico del Paese. Nell’ipotesi che tali cariche siano ricoperte da soggetti con rilevante potere economico, la possibilità di un abuso a fini personali della carica istituzionale ricoperta è in agguato. Per evitare complicazioni di questo genere, è stata approvata una legge con la quale si richiede ai titolari delle cariche di governo una dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici, evitando qualunque situazione di conflitto di interessi. I ministri: nominati con decreto dal presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono organi costituzionali con funzioni: Politiche: perché collegialmente collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo. Amministrative: sono a capo dei Ministeri. Nell’ambito delle funzioni costituzionali dei Ministri rientrano: Iniziativa amministrativa: si esercita mediante la prestazione al Consiglio dei ministri dei disegni di legge da sottoporre alle Camere. Controriforma degli atti del presidente della Repubblica: se ne assumono la responsabilità politica. Diritto-dovere di partecipazione alle riunioni e all’attività del Governo nel suo complesso. In qualità di organi amministrativi, svolgono le seguenti funzioni: Rappresentano il Dicastero (ufficio ministeriale) sia politicamente sia giuridicamente. Stabiliscono le direttive generali cui i dipendenti degli uffici del Ministero devono uniformarsi. Deliberano le nomine, le promozioni, i trasferimenti di sede del personale, autorizzano le missioni all’estero, irrogano le sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio. Emanano i regolamenti nei limiti della propria competenza per materia. Emanano atti amministrativi di varia natura. La responsabilità dei Ministri rileva: Per gli atti esclusivamente di loro competenza. Per gli atti del P.d.R. a cui essi hanno collaborato e che hanno controfirmato. Per gli atti dei loro sopposti, che possano ricondursi comunque ad un atto di volontà del Ministro. Consiglio dei Ministri: organo costituzionale collegiale formato da tutti i Ministri, dal P.d.Consiglio, dal vicepresidente e dal Sottosegretario. Funzione principale: determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa. Delibera altresì su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Comitati dei consigli e Comitati interministeriali: vi sono settori della pubblica amministrazione che rientrano nelle competenze di più Ministri e per assicurare un sufficiente grado di coordinamento, possono essere istituiti dei Comitati composti da tutti i Ministri interessati. Comitati dei Ministri: istituti con decreto dal Consiglio dei Ministri o dal Presidente del Consiglio che hanno compito di studio e di preparazione in vista delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Comitati interministeriali: istituiti con legge dal Parlamento, cui sono attribuite specifiche competenze di indirizzo e di amministrazione.
La Corte Costituzionale È un organo collegiale, costituzionale, con funzioni giurisdizionali costituzionali. Ha il compito di accertare la costituzionalità delle leggi ordinarie emanate dal Parlamento nell’esercizio dell’attività legislativa. È composta da quindici giudici, dei quali: Cinque eletti dalle supreme magistrature dello Stato. Cinque eletti dal Parlamento. Cinque nominati dal Presidente della Repubblica. Compiti: Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni. Giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Giudicare sull’ammissibilità delle richieste di Referendum abrogativo. Gli organi di rilievo costituzionale Organi ausiliari: ovvero organi che in virtù delle funzioni esercitare e dalla posizione di indipendenza dei loro membri, godono di particolari prerogative che pur non rientrando tra gli organi costituzionali veri e proprio, possono essere qualificati come organi di rilievo costituzionale. C.N.E.L.: Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, nonché da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. È organo di consulenza delle Camere e del Governo. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale. È organo di rilievo costituzionale. Corte dei Conti: organo a rilevanza costituzionale, necessario e indefettibile e non partecipa alle funzioni di indirizzo politico. Consiglio di Stato: organo dello Stato che svolge anche funzioni ausiliarie dello Stato- amministrazione. Organo complesso: Di rilievo costituzionale Costituente un potere dello Stato Con funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa e giurisdizionali amministrative. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Funzione di governare la MAGISTRATURA, provvedere a tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni dei magistrati Organo istituito dalla Costituzione per l’attuazione e l’osservanza dei principi di indipendenza della Magistratura, è presieduto dal Presidente della Repubblica in carica che ne garantisce una condizione equilibrata composto da 3 MEMBRI DI DIRITTO: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN CARICA, PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE 30 MEMBRI ELETTIVI: 20 eletti dai magistrati ordinari e 10 eletti in Parlamento in seduta comune delle 2 CAMERE
Organo di RILIEVO COSTITUZIONALE COLLEGIALE FUNZIONI CONSULTIVE E DELIBERATIVE
La legge C. n°3 del 2000 ha riformato il Titolo V contenuto nella Parte II della C. La riforma ha apportato profonde trasformazioni sul grado di autonomia di Regioni, Province e Comuni. Il punto centrale è che prima le competenze erano quasi totalmente dello Stato, tranne che per le materie attribuite alle Regioni, ora invece le competenze più importanti spettano alle Regioni salvo quelle espressamente devolute allo Stato. I Comuni, le Province e le Regioni sono gli enti locali territoriali che costituiscono lo Stato Italiano e devono prendersi carico dei bisogni della popolazione che risiede sul loro territorio. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale). Le Regioni. Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme (leggi) di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali). Lo Stato. Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Vi sono dei casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, le Regioni hanno potestà legislativa piena. I Comuni. Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi. Le Province. Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio. Le Città metropolitane. Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali, soprattutto in ambito urbanistico. Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. Con la costituzione della Città metropolitana, la città originaria cessa di esistere. Le Comunità montane. Sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite, nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali. L’autonomia finanziaria. Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La finanza locale si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio (territorialità dell’imposta); fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e rimozione di squilibri economici e sociali.
Ente territoriale esponenziale degli interessi della collettività di riferimento, gli elementi costitutivi sono: IL TERRITORIO, LA POPOLAZIONE, GLI ORGANI DI GOVERNO (CONSIGLIO, GIUNTA, PRESIDENTE) ART 132 procedura da rispettare per un eventuale modifica della suddivisione territoriale, FUSIIONE TRA REGIONI O LA CREAZIONE DI UNA NUOVA REGIONE AUTONOMIA DELLE REGIONI: AUTONOMIA STATUTARIA: art 123, ciascuna REGIONE si deve dotare di uno STATUTO che ne determini la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento, sono leggi regionali atipiche e rinforzate, LEGGI STATUTARIE REGIONALI. 2 deliberazioni del consiglio regionale a distanza non minore di 2 mesi, a maggioranza assoluta, Possibilità di sottoporre lo statuto a referendum entro 3 mesi dalla pubblicazione AUTONOMIA LEGISLATIVA: leggi ordinarie. LO STATO NON HA TITOLO PR ESERCITARE CONTROLLO SUGLI STATUTI REGIONALI Materie di competenza esclusiva dello STATO, materie oggetto di potestà concorrente STATO – REGIONI, MATERIE RESIDUALI POTESTA LEGISLATIVA ESCLUSIVA POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE POTESTA’ LEGISLATIVA INTEGRATIVO -ATTUATIVA AUTONOMIA REGOLAMENTARE AUTONOMIA AMMINISTRATIVA AUTONOMIA FINANZIARIA: autonomia finanziaria di entrata e spesa a REGIONI ED ENTI LOCALI, potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie per le funzioni loro affidate FONDO PEREQUATIVO: per i territori con minore capacità fiscale per abitante e serve per compensare eventuali squilibri PATRIMONIO: attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello STATO. Divieto di istituire DAZI DOGANALI sul passaggio merci da una REGIONE ALL’ALTRA. REGIONALISMO DIFFERENZIATO: per tutte le REGIONI accesso ad autonomia differenziata da svilupparsi progressivamente. ATTRIBUISCE ALLE REGIONI LA POSSIBILITA’ DI NEGOZIARE CON LO STATO FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA CHE INCIDONO SUL PIANO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO E POSSONO ESTENDERSI AL VERSANTE LEGISLATIVO
L’articolazione interna del Consiglio Gli Statuti ed i regolamenti consiliari prevedono un’organizzazione interna piuttosto articolata a garanzia della funzionalità ed autonomia. L’organigramma: Presidente del Consiglio regionale: eletto in seno all’Assemblea Ufficio di Presidenza: Gruppi consiliari: costituiti in base all’affinità politico-ideologica tra gli eletti Gruppi linguistici: solo (Trentino Alto Adige) Conferenza dei Presidenti: attività connesse alla programmazione dei lavori Commissioni permanenti: partecipano al procedimento legislativo e svolgono attività di tipo conoscitivo, ispettivo e di controllo. Giunte: (per il regolamento e per le elezioni) I Consigli godono di autonomia contabile e di bilancio. Le funzioni del Consiglio ed il rapporto fiduciario Il Consiglio regionale: esercita le potestà legislative (art. 121 Cost) approvazione del bilancio regionale, approvazione degli Statuti ordinari (o leggi statutarie per le Regioni speciali) approvazione dei regolamenti regionali partecipazione alla definizione dell’indirizzo politico regionale. può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta medianti mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti e approvata a maggioranza assoluta alcuni Statuti conferiscono al Consiglio regionale il potere di approvare, all’inizio della legislatura, il programma del Presidente della Regione eletto alcuni Statuti prevedono mozioni di sfiducia dei singoli assessori ha il potere di fare proposte di legge alle Camere (iniziativa legislativa) può promuovere referendum abrogativi (insieme ad altri 4 Consigli regionali) esprime parer nel procedimento di fusione o creazione di Regioni, di distacco di un Comune o di una Provincia dalla Regione o di mutamento o istituzione di nuove Province elegge i delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica può rimuovere il Presidente della della Regione e la Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge La durata del Consiglio e le ipotesi di scioglimento anticipato La durata della legislatura regionale e dei suoi organi è quinquennale. La cessazione può essere anticipata per: scioglimento funzionale: cause di natura politico-istituzionale a seguito di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente delle Giunta o nelle ipotesi di sua rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell’organo In tali eventualità, in forza del principio simul stabunt, simul cadent , si determinano anche le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. scioglimento sanzionatorio (art.126 Cost): tramite decreto del Presidente della Repubblica può essere disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta:
è l’organo esecutivo delle regioni. I suoi componenti (assessori) sono nominati dal presidente. Ha funzioni di indirizzo politico e può presentare al consiglio disegni di legge regionale. Esercita funzioni amministrative. Composta da membri nominati dal PRESIDENTE DELLA REGIONE SVOLGE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE PARTECIPA ALL’INDIRIZZO POLITICO DELL’ENTE PRESIDENTE DELLA REGIONE: è il PRESIDENTE DELLA GIUNTA, GOVERNATORE O CAPO DELLA REGIONE eletto a suffragio universale e diretto FUNZIONI: rappresentanza esterna della Regione, promulga le leggi emana i regolamenti regionali, indice i referendum, dirige la politica regionale CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (organo di consultazione fra regione ed enti locali) è un organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali. Tali organi hanno il potere di emettere pareri nel procedimento di revisione dello Statuto, in quello legislativo e nei procedimenti amministrativi regionali relativi a materie che interessino gli enti locali, nonché di conferimento di funzioni a questi ultimi. Hanno anche potere di iniziativa legislativa regionale o di proporre modifiche statutarie. ALTRI ORGANI REGIONALI: ISPETTORATI PER L’AGRICOLTURA GENIO CIVILE I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE IL DIFENSORE CIVICO (riceve le proteste e i reclami dei cittadini e opera in maniera informale per la giusta risoluzione dei casi. Operano sia a livello regionale che nazionale) Art. 114 Cost.: Tutte le Regioni sono enti autonomi con propri statuti poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (STATUTO ORDINARIO) Art. 116: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol (che comprende le PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE: Trento e Bolzano) e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi STATUTI SPECIALI adottati con legge costituzionale. Questo perché si tratta di regioni insulari e di confine, con spiccate particolarità etniche o storiche. STATUTI SPECIALI: leggi costituzionali dello Stato, ma l’iniziativa della proposta di legge può essere assunta anche dal Consiglio Regionale. POTERI DELLE REGIONI: Legislativo in tutte le materia che non siano riservate allo stato Di disciplinare la propria forma di governo e la propria organizzazione, mediante atti legislativi chiamati STATUTI (regioni ordinarie) o LEGGI DI ATTUAZIONE STATUTARIA (regioni speciali).
La differenza con quello statale è che la funzione legislativa è esercitata dal solo Consiglio regionale, e non da un organo bicamerale che è il Parlamento. Perciò per l’approvazione di una legge è sufficiente una sola deliberazione. Con la l. cost. 3 del 2001 è venuto meno il controllo preventivo da parte del Governo sulle leggi regionali da sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale. La legge regionale è l’unica fonte legislativa (non ci sono decreti-legge-> questo rende la Regione meno pronta nelle situazioni di emergenza; non ci sono decreti legislativi -> questo ostacola il consolidamento della legislazione regionale in testi unici) Anche le leggi regionali possono essere abrogate per referendum. I REGOLAMENTI REGIONALI Secondo l’art. 117 Cost., il legislatore (Stato) può delegare alle regioni il compito di integrazione normativa, quando la materia non debba essere disciplinata necessariamente con legge. Dove lo stato abbia una potestà limitata ai principi fondamentali, le ulteriori norme, sia legislative che regolamentari, rientrano nella competenza regionale. POTERI LEGISLATIVI -> affidati al consiglio regionale POTERI REGOLAMENTARI -> la Cost. non specifica a chi debbano essere affidati, comunque è il presidente della regione che emana i regolamenti regionali. In ogni caso, sembra che sia vietato agli organi statali di emanare regolamenti, anche se la legislazione statale continua a prevedere atti ministeriali volti a stabilire criteri, procedure e modalità. CONFERENZE PERMANENTI: sedi di concertazione in cui STATO ED AUTONOMIE LOCALI si incontrano per definire le linee politico – amministrative e le scelte comuni. CONERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA STATO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME: L 400/1988 , ha compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale CONFERENZA PERMANENTE STATO – CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI: compiti di coordinamento, studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie degli ENTI TERRITORIALI CONFERENZA UNIFICATA: nelle materie di interesse comune alle REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, esprime il parere sulla legge finanziaria COMMISSIONR PARLAMENTARE Per le questioni regionali, composta da 20 deputati e 20 senatori nominati d’intesa dai PRESIDENTI DELLE RISPETTIVE CAMERE, su designazione dei gruppi CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI L 3/ Organo di consultazione fra REGIONI ED ENTI LOCALI. Partecipano anche le forme associative tra enti locali come UNIONI DI COMUNI, COMUNITA’ MONTANE O ISOLANE. CIRCOSCRIZIONI, MUNICIPI
ART 120 POTERI SOSTITUTIVI STRAORDINARI DA PARTE DELLO STATO di fronte ad inadempienze delle autonomie territoriali. IN CASO DI URGENZA SI PROCEDE ALL’IMMEDIATO COMMISSARIAMENTO DELL’ENTE Il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni per PERICOLO DI SICUREZZA PUBBLICA, NECESSITA’ DI TUTELARE L’UNITA’ GIURIIDCA O ECONOMICA O I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CIVILI E SOCIALI L’organizzazione di Comuni, Province e Città metropolitane Il sistema elettorale, l’organizzazione e la forma di governo di Comuni, Province e Città metropolitane sono disciplinate dal TUEL.