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riassunto di Diritto Regionale e degli Enti locali
Tipologia: Sintesi del corso
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FEDERALE, STATO REGIONALE (Pag. 1)
Completa revisione del Titolo V della Costituzione.
Tre modelli: 1. Stato unitario-accentrato: formazione delle grandi monarchie assolute; i tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) sono affidati ad organi appartenenti alla struttura centrale dello Stato;
Riparto delle competenze: negli Stati federali, la federazione è soggetta a competenze enumerate, mentre le entità federate hanno competenza generale; per gli Stati regionali avviene l’opposto, ovvero allo Stato le competenze
generali e alle Regioni quelle particolari. Sistema fiscale: la Federazione raccoglie risorse fiscali per conto proprio e per le proprie esigenze e le entità federate raccolgono risorse per sé e per i loro bisogni. Anche le Regioni hanno autonomia fiscale e finanziaria.
Le vere differenze si riscontrano sulle modalità di nascita delle due forme di Stato.
La riforma del Titolo V Cost. contiene la novità che riguarda il nuovo criterio di riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni: da un elenco di materie di competenza concorrente delle Regioni e che lasciava allo Stato la competenza generale su tutte le altre, ad un sistema nel quale sono previsti due elenchi, uno che riguarda quelle di esclusiva competenza dello Stato e uno quelle di competenza concorrente delle Regioni e che si completa con l’affermazione per cui ogni altra materia non compresa in detti elenchi la competenza spetta alle Regioni.
Entrambe le Regioni hanno una potestà legislativa facoltativa-integrativa: può essere esercitata nel caso in cui una legge dello Stato preveda che il suo contenuto possa essere modificato o attuato.
La forma di Governo attuale delle Regioni vede prevalere il ruolo del Consiglio regionale: si punta ad una valorizzazione degli strumenti di partecipazione dei singoli e dei gruppi alla formazione delle scelte politiche e amministrative delle Regioni.
La funzione di indirizzo e coordinamento viene attribuita allo Stato in relazione a quelle attività delle Regioni che toccano <<esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali>>.
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni in caso di inerzia di queste ultime: i controlli sostitutivi vengono esercitati per eventuali inerzie delle Regioni nell’attuazione delle norme comunitarie.
Leggi “Bassanini”: serie di leggi e decreti legislativi che puntano ad un rafforzamento sostanziale delle amministrazioni regionali e locali. Trasferimento ai livelli di governo regionale e locale di <<tutte le funzioni e
regionale con due deliberazioni successive, a distanza non minore di due mesi l’una dall’altra. Lo Statuto si amplia fino a comprendere l’organizzazione interna, la disciplina degli istituti di partecipazione, la disciplina della forma di Governo.
Vi è anche un alleggerimento dei limiti che le Regioni incontrano nell’esercizio della loro autonomia statutaria: scompare il limite rappresentato dalle leggi dello Stato e rimane quello della “armonia con la Costituzione”. Questa legge ha esteso, anche, la potestà legislativa regionale alla materia elettorale: <<il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri membri della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica>> (art. 122).
Legge 2/2001 : prevede che ciascuna delle Regioni a statuto speciale possa adottare una speciale legge regionale, detta legge statutaria, per quel che riguarda l’approvazione dello Statuto, che però non necessita di due
deliberazioni successive, ma solamente di una.
Legge 3/2001 : travolge l’intero assetto delle competenze regionali. Nel nuovo art. 114 Cost. <<la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato>>: i diversi enti pubblici vengono posti in una posizione di equiordinazione. Viene comunque mantenuta una distinzione tra Regioni speciale e Regioni ordinarie.
La modifica più rilevante consiste nel superamento del precedente criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni di diritto comune: il nuovo art. 117 Cost. prevede che le competenze dello Stato siano enumerate, mentre in altre venti materie si ha una competenza concorrente fra Stato e Regioni, nel senso che lo Stato mantiene il potere di “determinare i principi fondamentali”; in tutte le altre materie la potestà legislativa spetta alle Regioni: alle Regioni spetta una piena potestà regolamentare in tutte le materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica …>>.
Riforma della riforma: è la c.d. devolution.
È stata respinta con il referendum del
CAP. III LE FONTI (Pag. 37)
Trentino Alto Adige: il potere legislativo è suddiviso tra la Regione e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio regionale è composto dalla sommatoria dei due consigli provinciali.
La legge cost. 2/2001 ha esteso alle Regioni speciali una forma di governo analoga a quello previsto dalla legge cost. 1/1999 per le Regioni a statuto ordinario, centrato sull’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Regione e della regola “ simul stabunt, simul cadent ” (il voto di sfiducia espresso nei confronti del Presidente da parte del Consiglio regionale comporta lo scioglimento di quest’ultimo e l’indizione di nuove elezioni).
Revisione statutaria: ora il provvedimento è valido per tutte le Regioni ad autonomia differenziata. Prevede:
regionale, all’iniziativa legislativa popolare e al referendum. Essa incontra il limite dell’ armonia con la Costituzione , ma anche quello dei principi dell’ordinamento giuridico. Le province autonome di Trento e Bolzano: la Provincia può disciplinare:
Approvazione: disciplinano la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La procedura di approvazione prevede:
Contenuto: il Presidente della Regione dirige la politica della giunta e ne è responsabile e può essere sfiduciato dal Consiglio regionale con l’approvazione di una mozione, debitamente motivata. Gli statuti non possono essere considerati come Costituzioni, ma solo fonti regionali a competenza riservata e specializzata.
Potestà legislativa integrativa : è anche detta facoltativa-integrativa.
Il controllo : può essere:
Presidente della Giunta e va notificato al PCM.
Potestà legislativa delle Regioni speciali: si distinguono diversi tipi:
Regioni a statuto ordinario: fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti, la disputa su chi compete la regolamentazione è ancora aperta (se tra Giunta o Consiglio). Oggi, per le Regioni che hanno approvato il nuovo statuto, la sola Regione dell’Abruzzo ha attribuito tutto il potere regolamentare al Consiglio, mentre all’opposto, la Regione della Puglia lo ha attribuito alla Giunta. Tutte le altre Regioni