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DIRITTO REGIONALE DISP, Sintesi del corso di Diritto Regionale

riassunto di Diritto Regionale e degli Enti locali

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 23/01/2014

catina19
catina19 🇮🇹

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DIRITTO REGIONALE
CAP. I STATO UNITARIO-ACCENTRATO, STATO
FEDERALE, STATO REGIONALE (Pag. 1)
Completa revisione del Titolo V della Costituzione.
Tre modelli: 1. Stato unitario-accentrato: formazione
delle grandi monarchie assolute; i tre poteri
fondamentali (legislativo, esecutivo,
giurisdizionale) sono adati ad organi
appartenenti alla struttura centrale dello
Stato;
2. Stato federale: nasce dalla volontà di
preesistenti entità titolari di poteri pubblici;
suddivisione verticale dei poteri;
3. Stato regionale: variante dello Stato
unitario; valorizza il principio dell’autonomia
locale;
DISTINZIONE TRA STATO REGIONALE E FEDERALE
Riparto delle competenze: negli Stati federali, la
federazione è soggetta a competenze
enumerate, mentre le entità federate
hanno competenza generale; per gli
Stati regionali avviene l’opposto,
ovvero allo Stato le competenze
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DIRITTO REGIONALE

CAP. I STATO UNITARIO-ACCENTRATO, STATO

FEDERALE, STATO REGIONALE (Pag. 1)

Completa revisione del Titolo V della Costituzione.

Tre modelli: 1. Stato unitario-accentrato: formazione delle grandi monarchie assolute; i tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) sono affidati ad organi appartenenti alla struttura centrale dello Stato;

  1. Stato federale: nasce dalla volontà di preesistenti entità titolari di poteri pubblici; suddivisione verticale dei poteri;
  2. Stato regionale: variante dello Stato unitario; valorizza il principio dell’autonomia locale;

DISTINZIONE TRA STATO REGIONALE E FEDERALE

Riparto delle competenze: negli Stati federali, la federazione è soggetta a competenze enumerate, mentre le entità federate hanno competenza generale; per gli Stati regionali avviene l’opposto, ovvero allo Stato le competenze

generali e alle Regioni quelle particolari. Sistema fiscale: la Federazione raccoglie risorse fiscali per conto proprio e per le proprie esigenze e le entità federate raccolgono risorse per sé e per i loro bisogni. Anche le Regioni hanno autonomia fiscale e finanziaria.

Le vere differenze si riscontrano sulle modalità di nascita delle due forme di Stato.

La riforma del Titolo V Cost. contiene la novità che riguarda il nuovo criterio di riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni: da un elenco di materie di competenza concorrente delle Regioni e che lasciava allo Stato la competenza generale su tutte le altre, ad un sistema nel quale sono previsti due elenchi, uno che riguarda quelle di esclusiva competenza dello Stato e uno quelle di competenza concorrente delle Regioni e che si completa con l’affermazione per cui ogni altra materia non compresa in detti elenchi la competenza spetta alle Regioni.

  • Autonomia statutaria: gli Statuti speciali sono approvati con una legge costituzionale, mentre quelli ordinari sono deliberati dai singoli consigli regionali e devono essere “in armonia con la Costituzione”. La Cost. indica espressamente in quali settori le Regioni ad ordinamento ordinario hanno potestà legislativa (art. 117), amministrativa (art. 118), finanziaria (art 119); organi regionali e loro competenze (art. 121), modalità di elezione del Consiglio regionale (art. 122), regime di controllo su atti regionali (artt. 125, 126, 127).
  • Autonomia legislativa: le Regioni ordinarie esercitano una competenza legislativa concorrente con lo Stato; quelle speciali hanno anche un potere primario-esclusivo.

Entrambe le Regioni hanno una potestà legislativa facoltativa-integrativa: può essere esercitata nel caso in cui una legge dello Stato preveda che il suo contenuto possa essere modificato o attuato.

  • Autonomia amministrativa: l’art. 118 prevede un sistema di amministrazione regionale indiretta.
  • Autonomia finanziaria: art. 119 Cost.: piena autonomia di spesa, ma più limitata autonomia di entrata, assicurata da tributi propri, quote di tributi erariali e contributi speciali (assegnati ad alcune Regioni in virtù di particolari esigenze).
  • Regime dei controlli: sull’esercizio dei poteri legislativi e amministrativi: viene esercitato preventivamente dal Governo (art. 127) e da un organo appositamente predisposto (Commissione di controllo sull’amministrazione regionale).

La forma di Governo attuale delle Regioni vede prevalere il ruolo del Consiglio regionale: si punta ad una valorizzazione degli strumenti di partecipazione dei singoli e dei gruppi alla formazione delle scelte politiche e amministrative delle Regioni.

La funzione di indirizzo e coordinamento viene attribuita allo Stato in relazione a quelle attività delle Regioni che toccano <<esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali>>.

Lo Stato può sostituirsi alle Regioni in caso di inerzia di queste ultime: i controlli sostitutivi vengono esercitati per eventuali inerzie delle Regioni nell’attuazione delle norme comunitarie.

Leggi “Bassanini”: serie di leggi e decreti legislativi che puntano ad un rafforzamento sostanziale delle amministrazioni regionali e locali. Trasferimento ai livelli di governo regionale e locale di <<tutte le funzioni e

regionale con due deliberazioni successive, a distanza non minore di due mesi l’una dall’altra. Lo Statuto si amplia fino a comprendere l’organizzazione interna, la disciplina degli istituti di partecipazione, la disciplina della forma di Governo.

Vi è anche un alleggerimento dei limiti che le Regioni incontrano nell’esercizio della loro autonomia statutaria: scompare il limite rappresentato dalle leggi dello Stato e rimane quello della “armonia con la Costituzione”. Questa legge ha esteso, anche, la potestà legislativa regionale alla materia elettorale: <<il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri membri della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica>> (art. 122).

Legge 2/2001 : prevede che ciascuna delle Regioni a statuto speciale possa adottare una speciale legge regionale, detta legge statutaria, per quel che riguarda l’approvazione dello Statuto, che però non necessita di due

deliberazioni successive, ma solamente di una.

Legge 3/2001 : travolge l’intero assetto delle competenze regionali. Nel nuovo art. 114 Cost. <<la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato>>: i diversi enti pubblici vengono posti in una posizione di equiordinazione. Viene comunque mantenuta una distinzione tra Regioni speciale e Regioni ordinarie.

La modifica più rilevante consiste nel superamento del precedente criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni di diritto comune: il nuovo art. 117 Cost. prevede che le competenze dello Stato siano enumerate, mentre in altre venti materie si ha una competenza concorrente fra Stato e Regioni, nel senso che lo Stato mantiene il potere di “determinare i principi fondamentali”; in tutte le altre materie la potestà legislativa spetta alle Regioni: alle Regioni spetta una piena potestà regolamentare in tutte le materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica …>>.

Riforma della riforma: è la c.d. devolution.

È stata respinta con il referendum del

  1. Toccava la materia regionale per 4 aspetti: due per la potestà legislativa regionale e i suoi limiti; due per i riflessi sull’organizzazione dello Stato e del principio autonomistico. La legge prevedeva l’esplicita enumerazione di alcune materie di competenza esclusiva delle Regioni oltre all’esclusività anche sulle materie non enumerate.

CAP. III LE FONTI (Pag. 37)

GLI STATUTI SPECIALI

Trentino Alto Adige: il potere legislativo è suddiviso tra la Regione e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Il Consiglio regionale è composto dalla sommatoria dei due consigli provinciali.

La legge cost. 2/2001 ha esteso alle Regioni speciali una forma di governo analoga a quello previsto dalla legge cost. 1/1999 per le Regioni a statuto ordinario, centrato sull’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Regione e della regola “ simul stabunt, simul cadent ” (il voto di sfiducia espresso nei confronti del Presidente da parte del Consiglio regionale comporta lo scioglimento di quest’ultimo e l’indizione di nuove elezioni).

Revisione statutaria: ora il provvedimento è valido per tutte le Regioni ad autonomia differenziata. Prevede:

  • Il potere di iniziativa ad opera dei Consigli regionali;
  • (^) La necessaria acquisizione del parere del Consiglio regionale in ordine a proposte di revisione statutaria di

regionale, all’iniziativa legislativa popolare e al referendum. Essa incontra il limite dell’ armonia con la Costituzione , ma anche quello dei principi dell’ordinamento giuridico. Le province autonome di Trento e Bolzano: la Provincia può disciplinare:

  1. la forma di governo e le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori;
  2. i rapporti tra gli organi della provincia;
  3. la presentazione e la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia;
  4. i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche predette;
  5. l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo o consultivo. Le leggi delle due Province autonome sono soggette al controllo da parte del Governo, abilitato ad impugnarle davanti alla Corte Costituzionale entro 30 gg dalla loro pubblicazione.

GLI STATUTI ORDINARI

Approvazione: disciplinano la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La procedura di approvazione prevede:

  • doppia approvazione consiliare a distanza non minore di due mesi;
  • il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri;
  • la possibilità che il testo approvato sia sottoposto a referendum confermativo;
  • il potere del Governo di impugnarlo davanti alla Corte Cost. entro 30 gg dalla pubblicazione (l’art. 123 Cost. non impedisce al Governo di impugnare più volte una delibera statutaria).

Contenuto: il Presidente della Regione dirige la politica della giunta e ne è responsabile e può essere sfiduciato dal Consiglio regionale con l’approvazione di una mozione, debitamente motivata. Gli statuti non possono essere considerati come Costituzioni, ma solo fonti regionali a competenza riservata e specializzata.

  1. Potestà legislativa facoltativa- integrativa;
  2. Potestà legislativa residuale, estesa a tutte le materie non espressamente enumerate tra quelle affidate alla competenza esclusiva dello Stato o a quella concorrente delle Regioni. Potestà legislativa concorrente : si tratta di venti settori enumerati dall’art. 117 Cost., tra i quali i più importanti sono:
  3. I rapporti internazionali e con l’UE;
  4. L’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica;
  5. Il governo del territorio;
  6. L’ordinamento della comunicazione;
  7. Le grandi reti di trasporto e di navigazione;
  8. La produzione e la distribuzione nazionale dell’energia;
  9. La tutela della salute;
  10. La tutela e la sicurezza del lavoro. Limiti : ora i limiti che le Regioni ordinarie incontrano nell’esercizio della potestà legislativa concorrente sono:
  • Limite costituzionale: le leggi regionali devono rispettare la Cost. in ogni sua disposizione;
  • Limite territoriale: la legge regionale può disciplinare fenomeni, attività e servizi attinenti al territorio della sua Regione;
  • Limite degli obblighi internazionali e comunitari; l’art. 117.5 dice che <<le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano , nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’UE>>. Nell’ipotesi di inerzia regionale, interviene lo Stato una propria legge di esecuzione.
  • Limite dei principi fondamentali;
  • Limiti ulteriori: la positivizzazione del limite dell’interesse nazionale e la “chiamata in sussidiarietà”: il ricorso al principio di sussidiarietà comporta solo una deroga eventuale agli ordinari criteri di riparto della funzione legislativa;
  • Limiti della legge regionale rispetto alla potestà normativa degli enti locali: ai sensi dell’art. 114, <<i Comuni, le Province, le Città metropolitane … sono enti autonomi con propri statuti, poteri e

Potestà legislativa integrativa : è anche detta facoltativa-integrativa.

Il controllo : può essere:

  • Sulle leggi regionali: è esercitato dallo Stato attraverso lo strumento dell’impugnazione in via diretta alla Corte Cost. della legge regionale che <>. L’impugnazione può avvenire entro 60 gg dalla pubblicazione della legge. Il controllo diviene da preventivo a successivo. La questione di legittimità cost. viene sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale. La Corte cost. ha il potere di sospendere l’applicazione della legge impugnata <<qualora ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio per l’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica.
  • Sulle leggi statali: l’art. 127 disciplina il potere delle Regioni di impugnare dinanzi alla Corte cost. una legge o un atto avente forza di legge dello Stato che presentino un contenuto ritenuto lesivo della loro sfera di competenza entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione. Il ricorso è promosso dal

Presidente della Giunta e va notificato al PCM.

Potestà legislativa delle Regioni speciali: si distinguono diversi tipi:

  1. Potestà primaria ed esclusiva;
  2. Potestà concorrente;
  3. Potestà integrativa. Sono previsti gli stessi limiti delle Regioni a statuto speciale e sono soggette agli stessi controlli da parte del Governo.

I REGOLAMENTI

Regioni a statuto ordinario: fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti, la disputa su chi compete la regolamentazione è ancora aperta (se tra Giunta o Consiglio). Oggi, per le Regioni che hanno approvato il nuovo statuto, la sola Regione dell’Abruzzo ha attribuito tutto il potere regolamentare al Consiglio, mentre all’opposto, la Regione della Puglia lo ha attribuito alla Giunta. Tutte le altre Regioni