IMU, TARI E IMPOSTE MINORI
• IMU. Anche gli enti locali sono dotati di una propria autonomia finanziaria, potendo stabilire ed applicare
tributi ed entrate proprie. Il culmine dell’autonomia impositiva delle Regioni e degli altri Enti Locali è stato
raggiunto con la L. delega 42/2009 in attuazione della quale il Governo ha adottato il d.l. 201/2011 istitutivo
dell’IMU. L’IMU (acronimo di imposta municipale propria) sostituisce la vecchia ICI ed ha come presupposto
il possesso di immobili (non abitazione principale, a meno che sia di lusso); è pagata dunque dai proprietari
di immobili o dai titolari di diritti reali gravanti su di essi. Non è dunque necessario che il soggetto
contribuente sia residente nel territorio dello Stato. Restano esclusi da imposizione i soggetti meri detentori
di un immobile, come i conduttori di immobili locati, gli affittuari, i nudi proprietari.
Per calcolare l’IMU è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile (calcolata in modo particolare
se l’immobile appartiene al gruppo D, cioè è un immobile a destinazione speciale) e rivalutarla del 5%, per
poi moltiplicarla per il relativo coefficiente, variabile a seconda della categoria catastale di immobile. La
base imponibile va poi ridotta del 50% se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili oppure unità immobiliari concesse in comodato dal contribuente ai suoi
parenti in linea retta entro il primo grado con contratto regolarmente registrato. Quest’ultima agevolazione
non trova applicazione se si tratta di unità immobiliare categorizzata come signorile, villa o castello oppure
se il comodante risiede abitualmente in unità immobiliari site in altro Comune.
Prima di passare alla applicazione della aliquota alla base imponibile così determinata, va detto che ci sono
alcune particolarità per certe categorie di immobili: le imprese di costruzione, con riferimento agli immobili
ancora non venduti, fruiscono di una aliquota agevolata per il 2020 e il 2021, oltre all’esenzione per il 2022.
Invece per gli immobili locati a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%.
Per le abitazioni principali e le relative pertinenze non esenti dall’IMU, l’aliquota di base per il calcolo
dell’imposta è pari allo 0,86%, ma ciascun Comune può aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino ad
azzerarla. L’aliquota di base IMU per la generalità degli altri fabbricati è pari a 0,76% (con la facoltà per i
Comuni di aumentarla o diminuirla sino a 0,30 punti percentuali). Se invece un immobile è iscritto al gruppo
catastale D (a destinazione speciale) l’aliquota è per lo 0,76% di competenza dello Stato e per lo 0,3% di
competenza del Comune.
I terreni agricoli, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono sempre esenti IMU.
Il versamento dell’IMU avviene con modello F24 in due rate: la prima rata da versare entro il 16 giugno, a
titolo di acconto, mentre la seconda rata va pagata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Quando si acquisisce il possesso di un immobile o quando sono intervenute delle variazioni di rilievo, non
altrimenti conoscibili dal Comune, per la determinazione dell’imposta è necessaria la dichiarazione IMU.
Non è necessario provvedere alla dichiarazione quando ci sono stati acquisti, cessioni o trasferimenti
immobiliari per i quali il Notaio ha già provveduto alla trascrizione. Quando necessaria, la dichiarazione va
presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di imposizione (cioè l’anno in cui avviene
l’evento).
• TARI. La TARI è una tassa appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Fondamento impositivo è quello di possedere o detenere a qualsiasi titolo locali
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Obbligati al pagamento della TARI sono gli utilizzatori di detti locali, a
meno che si tratti di detentori temporanei, per un periodo non superiore ai 6 mesi. In questo caso, il