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Imu e piccole imposte, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Imu e piccole imposte..tari,etc

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 11/10/2021

giorgia-cuboni
giorgia-cuboni 🇮🇹

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IMU, TARI E IMPOSTE MINORI
IMU. Anche gli enti locali sono dotati di una propria autonomia finanziaria, potendo stabilire ed applicare
tributi ed entrate proprie. Il culmine dell’autonomia impositiva delle Regioni e degli altri Enti Locali è stato
raggiunto con la L. delega 42/2009 in attuazione della quale il Governo ha adottato il d.l. 201/2011 istitutivo
dell’IMU. L’IMU (acronimo di imposta municipale propria) sostituisce la vecchia ICI ed ha come presupposto
il possesso di immobili (non abitazione principale, a meno che sia di lusso); è pagata dunque dai proprietari
di immobili o dai titolari di diritti reali gravanti su di essi. Non è dunque necessario che il soggetto
contribuente sia residente nel territorio dello Stato. Restano esclusi da imposizione i soggetti meri detentori
di un immobile, come i conduttori di immobili locati, gli affittuari, i nudi proprietari.
Per calcolare l’IMU è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile (calcolata in modo particolare
se l’immobile appartiene al gruppo D, cioè è un immobile a destinazione speciale) e rivalutarla del 5%, per
poi moltiplicarla per il relativo coefficiente, variabile a seconda della categoria catastale di immobile. La
base imponibile va poi ridotta del 50% se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili oppure unità immobiliari concesse in comodato dal contribuente ai suoi
parenti in linea retta entro il primo grado con contratto regolarmente registrato. Quest’ultima agevolazione
non trova applicazione se si tratta di unità immobiliare categorizzata come signorile, villa o castello oppure
se il comodante risiede abitualmente in unità immobiliari site in altro Comune.
Prima di passare alla applicazione della aliquota alla base imponibile così determinata, va detto che ci sono
alcune particolarità per certe categorie di immobili: le imprese di costruzione, con riferimento agli immobili
ancora non venduti, fruiscono di una aliquota agevolata per il 2020 e il 2021, oltre all’esenzione per il 2022.
Invece per gli immobili locati a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%.
Per le abitazioni principali e le relative pertinenze non esenti dall’IMU, l’aliquota di base per il calcolo
dell’imposta è pari allo 0,86%, ma ciascun Comune può aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino ad
azzerarla. L’aliquota di base IMU per la generalità degli altri fabbricati è pari a 0,76% (con la facoltà per i
Comuni di aumentarla o diminuirla sino a 0,30 punti percentuali). Se invece un immobile è iscritto al gruppo
catastale D (a destinazione speciale) l’aliquota è per lo 0,76% di competenza dello Stato e per lo 0,3% di
competenza del Comune.
I terreni agricoli, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono sempre esenti IMU.
Il versamento dell’IMU avviene con modello F24 in due rate: la prima rata da versare entro il 16 giugno, a
titolo di acconto, mentre la seconda rata va pagata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Quando si acquisisce il possesso di un immobile o quando sono intervenute delle variazioni di rilievo, non
altrimenti conoscibili dal Comune, per la determinazione dell’imposta è necessaria la dichiarazione IMU.
Non è necessario provvedere alla dichiarazione quando ci sono stati acquisti, cessioni o trasferimenti
immobiliari per i quali il Notaio ha già provveduto alla trascrizione. Quando necessaria, la dichiarazione va
presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di imposizione (cioè l’anno in cui avviene
l’evento).
TARI. La TARI è una tassa appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Fondamento impositivo è quello di possedere o detenere a qualsiasi titolo locali
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Obbligati al pagamento della TARI sono gli utilizzatori di detti locali, a
meno che si tratti di detentori temporanei, per un periodo non superiore ai 6 mesi. In questo caso, il
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IMU, TARI E IMPOSTE MINORI

  • IMU. Anche gli enti locali sono dotati di una propria autonomia finanziaria, potendo stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie. Il culmine dell’autonomia impositiva delle Regioni e degli altri Enti Locali è stato raggiunto con la L. delega 42/2009 in attuazione della quale il Governo ha adottato il d.l. 201/2011 istitutivo dell’IMU. L’IMU (acronimo di imposta municipale propria) sostituisce la vecchia ICI ed ha come presupposto il possesso di immobili (non abitazione principale, a meno che sia di lusso); è pagata dunque dai proprietari di immobili o dai titolari di diritti reali gravanti su di essi. Non è dunque necessario che il soggetto contribuente sia residente nel territorio dello Stato. Restano esclusi da imposizione i soggetti meri detentori di un immobile, come i conduttori di immobili locati, gli affittuari, i nudi proprietari. Per calcolare l’IMU è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile (calcolata in modo particolare se l’immobile appartiene al gruppo D, cioè è un immobile a destinazione speciale) e rivalutarla del 5%, per poi moltiplicarla per il relativo coefficiente, variabile a seconda della categoria catastale di immobile. La base imponibile va poi ridotta del 50% se si tratta di fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili oppure unità immobiliari concesse in comodato dal contribuente ai suoi parenti in linea retta entro il primo grado con contratto regolarmente registrato. Quest’ultima agevolazione non trova applicazione se si tratta di unità immobiliare categorizzata come signorile, villa o castello oppure se il comodante risiede abitualmente in unità immobiliari site in altro Comune. Prima di passare alla applicazione della aliquota alla base imponibile così determinata, va detto che ci sono alcune particolarità per certe categorie di immobili: le imprese di costruzione, con riferimento agli immobili ancora non venduti, fruiscono di una aliquota agevolata per il 2020 e il 2021, oltre all’esenzione per il 2022. Invece per gli immobili locati a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%. Per le abitazioni principali e le relative pertinenze non esenti dall’IMU, l’aliquota di base per il calcolo dell’imposta è pari allo 0,86%, ma ciascun Comune può aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla. L’aliquota di base IMU per la generalità degli altri fabbricati è pari a 0,76% (con la facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla sino a 0,30 punti percentuali). Se invece un immobile è iscritto al gruppo catastale D (a destinazione speciale) l’aliquota è per lo 0,76% di competenza dello Stato e per lo 0,3% di competenza del Comune. I terreni agricoli, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono sempre esenti IMU. Il versamento dell’IMU avviene con modello F24 in due rate: la prima rata da versare entro il 16 giugno, a titolo di acconto, mentre la seconda rata va pagata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata. Quando si acquisisce il possesso di un immobile o quando sono intervenute delle variazioni di rilievo, non altrimenti conoscibili dal Comune, per la determinazione dell’imposta è necessaria la dichiarazione IMU. Non è necessario provvedere alla dichiarazione quando ci sono stati acquisti, cessioni o trasferimenti immobiliari per i quali il Notaio ha già provveduto alla trascrizione. Quando necessaria, la dichiarazione va presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello di imposizione (cioè l’anno in cui avviene l’evento).
  • TARI. La TARI è una tassa appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Fondamento impositivo è quello di possedere o detenere a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Obbligati al pagamento della TARI sono gli utilizzatori di detti locali, a meno che si tratti di detentori temporanei, per un periodo non superiore ai 6 mesi. In questo caso, il

pagamento resta in capo al possessore, proprietario o titolare di diritti reali sul locale. La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata all’anno solare ed è prevista l’applicazione automatica di tariffe agevolate per gli utenti in condizioni economico sociali disagiate.

  • REGISTRO, BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE.  L’Imposta di registro colpisce gli atti scritti di qualsiasi natura, produttivi di effetti giuridici, oltre ad alcuni atti stipulati verbalmente che necessitano di registrazione. l’imposta ha una natura promiscua: in alcuni casi l’imposta è applicata in misura proporzionale al valore dell’atto registrato (imposta), in altri casi si applica in misura fissa (tassa). L’ufficio territoriale della direzione provinciale dell’ADE provvede alla registrazione di tali atti ed alla riscossione dell’imposta dovuta. Il tributo colpisce l’atto non in quanto documento, bensì per la sua idoneità a produrre effetti giuridici. La registrazione attribuisce agli atti data certa di fronte ai terzi. La procedura di registrazione ha rilievo anche per la prescrizione che è triennale per i contratti trasmessi per la registrazione, quinquennale per gli atti che, nonostante l’obbligo, non sono stati presentati per la registrazione. L’imposta di registro è una imposta reale, indiretta sugli affari. Essa colpisce con aliquote prevalentemente proporzionali la capacità contributiva che si deduce da atti di scambio della ricchezza, nonché dati giuridici negoziali di vario genere, in occasione della loro registrazione. Si può dunque individuare un duplice presupposto in positivo: uno a carattere soggettivo, consistente nella partecipazione agli atti scritti o orali, l’altro a carattere oggettivo, cioè il contenuto patrimoniale dell’atto stipulato. La registrazione degli atti indicati nella tariffa (allegato A DPR 131/86) può essere: a termine fisso se è stabilito un termine dalla formazione dell’atto entro cui si è obbligati a chiedere la registrazione (es. atti scritti, atti formati all’estero); in caso d’uso se il documento è utilizzato solo in sede amministrativa o per conseguire il riconoscimento di un diritto da parte della P.A; volontaria quando non si è obbligati alla registrazione dell’atto ma il soggetto che ne ha interesse la esegue lo stesso. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che pongono in essere o che si avvantaggiano dell’atto soggetto a registrazione. Vanno tenuti distinti i soggetti obbligati a chiedere la registrazione, da quelli tenuti al pagamento del tributo: i primi sono le parti contraenti, i notai per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, i cancellieri e segretari per le sentenze e i decreti alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni; i secondi sono solidalmente i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, le parti contraenti e le parti in causa. IVA e imposta di registro sono tributi alternativi, infatti, per le operazioni soggette ad IVA, le scritture private si registrano solo in caso d’uso e comunque in misura fissa pari a 200 euro; per gli atti non soggetti ad IVA, l’imposta di registro, se dovuta, si applica in misura proporzionale. La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto ovvero il valore dei beni o dei diritti che costituiscono l’oggetto dell’atto registrato, assumendo quello dichiarato tra le parti. Per quanto riguarda gli immobili e le aziende, il competente ufficio dell’ADE, qualora ritenga che il valore sia superiore a quello dichiarato, provvede a specifici controlli di congruità in seguito ai quali può provvedere alla rettifica. L’imposta, se non è dovuta in misura fissa, viene liquidata mediante applicazione delle aliquote alla base imponibile. Il pagamento deve essere contemporaneo alla registrazione. Oltre alla imposta principale, la legge prevede altri tipi di imposta: suppletiva richiesta successivamente alla registrazione, quando l’ufficio incorre in errori sul calcolo dell’imposta dovuta; complementare quando si applica successivamente alla registrazione perché mancavano elementi utili a determinare l’effettivo importo.  L’imposta di bollo ha una natura giuridica mista, poiché a volte si configura come un’imposta sui trasferimenti per atti tra vivi, a volte si configura come una tassa, cioè un corrispettivo pagato per i