Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Le Regole dei Modelli nel Processo Penale: Un'analisi delle Fasi Investigative, Appunti di Diritto Processuale Penale

appunti - appunti

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 29/10/2014

daclami
daclami 🇮🇹

5

(3)

7 documenti

1 / 91

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LE INDAGINI PRELIMINARI
Il procedimento penale come sappiamo consta di 3
fasi :
- Indagini Preliminari ( siamo ancora fuori dal
processo)
- Udienza Preliminare (siamo nel processo)
- Giudizio
Le Indagini Preliminari servono per ricostruire che
cosa sia accaduto ( quindi vericare se vi è materia
per un Processo)
L'art 326 dispone che il PM e la PG svolgono le
Indagini necessarie per le determinazione inerenti
all'esercizio dell'azione penale
Il PM , nel momento in cui terminano le Indagini , deve
scegliere :
- Archiviazione ( il procedimento si chiude , non si va
avanti )
- Esercizio dell'azione Penale ( domanda che il PM
rivolge al giudice di condanna di un soggetto ; lo
accusa )
I protagonisti delle Indagini Preliminari sono :
- il Pubblico Ministero (colui che ha la responsabilità
della fase;ecco perchè è lui che assume le
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale
)
- la Polizia Giudiziaria ( che svolge anche in maniera
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b

Anteprima parziale del testo

Scarica Le Regole dei Modelli nel Processo Penale: Un'analisi delle Fasi Investigative e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

LE INDAGINI PRELIMINARI

Il procedimento penale come sappiamo consta di 3 fasi :

  • Indagini Preliminari ( siamo ancora fuori dal processo)
  • Udienza Preliminare (siamo nel processo)
  • Giudizio Le Indagini Preliminari servono per ricostruire che cosa sia accaduto ( quindi veri fi care se vi è materia per un Processo) L'art 326 dispone che il PM e la PG svolgono le Indagini necessarie per le determinazione inerenti all'esercizio dell'azione penale

Il PM , nel momento in cui terminano le Indagini , deve scegliere :

  • Archiviazione ( il procedimento si chiude , non si va avanti )
  • Esercizio dell'azione Penale ( domanda che il PM rivolge al giudice di condanna di un soggetto ; lo accusa ) I protagonisti delle Indagini Preliminari sono :
  • il Pubblico Ministero (colui che ha la responsabilità della fase;ecco perchè è lui che assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale )
  • la Polizia Giudiziaria ( che svolge anche in maniera

autonoma le attività necessarie alla raccolta di elementi utili per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ). E' il PM che dirige le Indagini.

Recentemente ha assunto un ruolo importante anche il difensore che può svolgere "investigazioni difensive " Esistono delle regole di " fairplay " che servono a garantire la coesistenza di questi soggetti ( ad esempio quando la stessa persona viene ascoltata dal PM e successivamente dal difensore , la regola è che non è possibile chiedere quali siano state le domande poste dall'altro). Altro soggetto delle Indagini Preliminari : Il Giudice ; ha un potere intermittente ( non è sempre presente sul terreno investigativo) interviene solo nei casi previsti dalla legge e solo a richiesta di parte :

  • libertà personale (applicazione delle misure cautelari e convalida delle misure precautelari)
  • intercettazioni ( sia per l'autorizzazione che per la convalida)
  • in materia di Indagini genetiche (autorizzazione o convalida )
  • proroga dei termini delle Indagini Preliminari
  • incidente probatorio
  • Archiviazione E quindi interviene a tutela di diritti e garanzie.

Atti coperti da segreto Il segreto riguarda l'atto , non il fatto. Ad esempio : La persona assunta a SOMMARE INFORMAZIONI non può rivelare che gli inquirenti l'hanno sentito , che tipo di domande..l'episodio però può essere raccontato. l'art 329 impedisce di dire che ho partecipato ad un atto di indagine L'art 391 quinquies impedisce di raccontare i fatti oggetto dell'indagine. Questo divieto è un ostacolo alle investigazioni difensive , ha un tempo limitato : massimo 2 mesi.

Come nasce un indagine? La nascita dell'Indagine si formalizza con l'acquisizione della notizia di reato. LA NOTIZIA DI REATO è l'informazione su un fatto illecito. La cornice della Notizia di Reato è descritta dall'art 347 ; Viene descritta La Comunicazione da parte della PG della Notizia di Reato. Il contenuto di tale Comunicazione : Le generalità dell'indagato e della persona o ff esa , gli elementi essenziali del fatto ( se è una rapina , un furto etc.) quand'è avvenuto etc.

Esistono anche altre forme di "NOTIZIA DI REATO " che

però hanno tutte la medesima funzione ossia quella di fungere da " veicolo di conoscenza ". Le altre forme sono : denunce da parte dei pubblici u ffi ciali e gli incaricati di pubblico servizio L'obbligo per tali soggetti di comunicare la notizia esiste per i fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. denuncia da parte dei privati La denuncia per i privati è facoltativa ; però vi sono dei casi in cui la denuncia è obbligatoria (è la legge che prescrive l'obbligo di denuncia punendo con l'omissione l'eventuale silenzio es. sequestro di persona per estorsione) referto

E' la denuncia quali fi cata di quei soggetti che svolgono professioni sanitarie(medici,farmacisti etc.) ad es. ha curato una ferita d'arma da fuoco; il medico può scegliere di non presentare referto nei casi in cui il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale (perchè se fosse obbligatoria le persone sarebbero dissuase dal farsi curare). LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' Art 336 e seguenti Il legislatore ha voluto creare un regime di procedibilità condizionata per vari motivi : dal tipo di reato e dal tipo di interesse.

minorenne. Si distingue la rinuncia alla querela e la remissione alla querela. La Rinuncia alla Querela è un atto Unilaterale , quindi non è necessaria l'accettazione. essa viene fatta prima che la stessa querela venga posta in essere ( consiste in una transazione ; la persona o ff esa decide di non e ff ettuare la querela.La rinuncia alla querela sottoposta a termini o condizioni non produce e ff etti) La remissione(ritiro) della Querela ; è sempre una transazione ma presuppone che la querela sia stata già fatta. E' quindi un atto bilaterale e di conseguenza è necessaria l'accettazione(perchè il querelato potrebbe anche avere l'intenzione di proseguire ) L'istanza di procedimento è una querela relativa a reati commessi all'estero.Segue la forma ed il regime della querela. Richiesta di procedimento Per determinati reati viene presentata dal Ministro della Giustizia. L'autorizzazione a procedere L'autorizzazione , a di ff erenza di querela , istanza e richiesta che contengono sia l'informazione sul fatto illecito ( NOTIZIA DI REATO ) e manifestazione di volontà. L'autorizzazione a procedere non presuppone la

Notizia di Reato (perchè si presuppone che il PM già conosca la notizia ) L'esercizio dell'azione penale non è soggetto ad autorizzazione.

L'autorizzazione inibisce il compimento di speci fi ci atti dei parlamentari. Cosa non si può fare senza autorizzazione a procedere? Il fermo , non si possono adottare misure cautelari personali , non si può e ff ettuare una perquisizione, una ispezione , individuazione,intercettazioni.. Si può fare l'interrogatorio (solo se l'interessato lo richiede ).

IL REGISTRO DELLA NOTIZIA DI REATO

Nel registro della notizia di reato con fl uiscono : le denunce , il referto , la querela , l'istanza , la richiesta di procedimento e le notizie di reato acquisite d'u ffi cio dalla polizia giudiziaria. Non esiste un solo registro, ne esistono molti. Il modello 21 documenta le notizie di reato a carico delle persone note, nella giurisdizione ordinaria.In quella onoraria(giudice di pace) il modello è il 21 bis. Il modello 44 documenta le notizie di reato a carico delle persone ignote Se la persona resta ignota , sarà inevitabile

sono previste sanzioni(perchè il giudice non ha il potere di veri fi care). La dottrina invece ( tra cui la Prof) dice che il giudice può veri fi care e quindi annullare gli atti successivi a quel termine veri fi cato. Esistono poi notizie di reato "atipiche " poichè non disciplinate dal codice(ad es. un u ffi ciale dl PG abita in un determinato quartiere ed in quel quartiere si vocifera che in un determinato palazzo ci sia un pedo fi lo) in tal caso partira' una pre-inchiesta per veri fi care se siamo di fronte ad una notizia di reato (chiaramente quell'attività non potrà essere corredata da atti che violino la libertà personale con il sequestro,la perquisizione ,intercettazioni etc.)

Una volta che la notizia di reato è stata raccolta o acquisita d'u ffi cio essa questa viene comunicata immediatamente al PM che comporta , ai sensi dell'art 335 l'obbligo dell'iscrizione della Notizia di Reato. Il PM è titolare dell'iscrizione ma anche il potere di "canalizzare" le notizie di reato nei vari registri. L'iscrizione al quel determinato registro cambierà anche lo sviluppo del procedimento infatti per le Notizie di Reato iscritte nei registri " modelli 21 o 44 " in caso in cui il PM opti per l'Archiviazione dovrà chiederla al Giudice. Per le notizie di reato iscritte nei registri modelli 45 o 46 invece il PM non deve chiedere l'Archiviazione ma può procedere da se con il potere di "AUTOARCHIVIAZIONE ".

l'Art 335 prevede poi la scissione cronologica ; solitamente pervengono Notizie di Reato a carico di Ignoti .La notizia (ad es. il furto) va iscritta immediatamente , il nome della persona va iscritto in un momento successivo(nel momento in cui verrà a conoscenza il nome).Quindi se ad esempio oggi perviene la notizia di reato a carico di ignoti , questa va iscritta nel modello 44 ; dopo 2 mesi si scopre l'autore per cui occorre una nuova iscrizione nel modello 21 che comporterà il nuovo decorrere dei termini di indagine(questo sistrma viene spesso utilizzato come "escamotage" dai PM per allungare i termini delle indagini... viene poi utilizzato nella prassi un metodo intermedio tra la registrazione a carico di persone note e la registrazione a carico di ignoti , utilizzando l'espressione " persone da identi fi care" ad es. denuncia contro il gioiellere di via roma n8 .. non viene presentato il nome della persona , ma è facile identi fi carlo. Una volta scoperto il nome della persona , non viene registrato e quindi il PM continua ad indagare senza che sia menzionato il nome della persona... sono prassi che annientano i diritti di difesa perchè la persona indagata non sa di esserlo e non può quindi esercitare diritto di difesa ...tuttavia secondo una parte della Dottrina è possibile ricostruire , esaminando gli atti , quando sarebbe dovuta avvenire l'iscrizione! Il giudice che si accorga di ciò può ricalcolare l'e ff ettiva iscrizione delle indagini e di conseguenza tutto ciò che è stato fatto successivamente alla scadenza dei termini cosi calcolati sarebbero inutilizzabili; purtroppo però le Sezioni Unite e la Corte costituzionale non sono

I soggetti che possono esercitare l'accesso sono : L'indagato , la persona o ff esa(e non anche il danneggiato) ed i rispettivi difensori. Una volta che la notizia è stata registrata , cosa succede? Iniziano le Indagini!!!! Allora.. la Polizia giudiziaria l'abbiamo de fi nita " la longa manus " del PM , anche se la PG non si limita solo ad eseguire. Essa ha il dovere di informarsi e di informare. Diciamo che i rapporti tra PM e PG si giocano sull'art 347 Vediamo un excursus storico... Dunque nel testo originario(1988)la PG aveva solo 48 h di tempo per la comunicazione della Notizia di reato dall'acquisizione e quindi la PG non poteva fare nulla.. A seguito degli attentati a Falcone e Borsellino , la PG acquisi'molto potere ; troviamo infatti nella norma l'espressione " senza ritardo "infatti solitamente il PM si trovava un indagine iniziata e fi nita con valutazioni personali della polizia giudiziaria che fi niva per oscurare il " dominus " delle Indagini , ossia il PM , che si assume lui la responsabilità. Adesso il sistema prevede di dare un margine di manovra indispensabile alla PG ma mantenendo la titolarità in capo al PM , infatti adesso la comunicazione della notizia di reato dev'essere priva

di valutazioni personali da parte della PG. Vi è un unico settore in cui la PG è responsabile delle indagini e inizia e fi nisce le Indagini in cui addirittura l'intervento del PM è solo eventuale.. tale settore è : IL PROCEDIMENTO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE. In tale procedimento la protagonista sotto il pro fi lo investigativo è la PG anche se occorre precisare che resta sempre il PM il dominus delle Indagini quindi il responsabile; la polizia giudiziaria qui avrà un termine di 4 mesi per la comunicazione al PM.

Cosa succede invece nella Giustizia Ordinaria? Art 347 descrive 3 fasce : 1 Nella normalità dei casi la PG deve comunicare la Notizia di Reato " senza ritardo " 2 Invece quando compie atti che prevedono l'assistenza del difensore deve comunicare la notizia di reato entro le 48h successive. 3 Nei casi urgenti o nei casi in cui ci sia un delitto di cui all'art 407 secondo comma letter a ) la comunicazione va fatta " immediatamente " anche in forma orale ( apriamo una breve parentesi.. gli ATTI GARANTITI sono : interrogatorio,ispezione e confronto.Sono de fi niti garantiti perchè richiedono la presenza del

difensore e che dev'essere avvisato almeno 24 h

prima , anche se l'ispezione non è sempre un atto

garantito può diventare un atto a sorpresa. )

conservazione reale..esiste anche la conservazione personale : arrestro in fl agranza e il fermo di indiziato di delitto perchè sono atti di assicurazione personale)

  • altra attività è la ricerca di persone informate sui fatti , che vengono ascoltate nei modi e regole previste dall'art 351 IDENTIFICAZIONE - ART 349 INDIVIDUAZIONE = è un atto consente l'emersione dell'identità fi sica di una persona da una moltitudine di persone L'IDENTIFICAZIONE = è un atto consente l'emersione dell'identità anagra fi ca ( le generalità come ad esempio il nome e cognome nickname ). L'Identi fi cazione consente alla PG di ricostruire le generalità. I destinatari dell'identi fi cazione sono : L'indagato ma anche le persone in grado di riferire informazioni utili ( quindi questa espressione comprende anche il possibile testimone , la persona o ff esa e il danneggiato dal reato). L'identi fi cazione però prevede diverse modalità più o meno limitative della libertà personale a seconda dal soggetto. La prima base di modalità di Identi fi cazione è la richiesta del documento di riconoscimento. Ma la persona indagata può essere identi fi cata anche in altri modi : - il prelievo delle impronte digitali ,

fotogra fi e.. la misurazione della lunghezza degli arti (per accertare l'età )nel caso in cui venga rilevato che sia un minore si avrà il trasferimento all'u ffi cio giudiziario minorile. IL COMMA 2 BIS consente di e ff ettuare una identi fi cazione attraverso il prelievo di materiale biologico : capelli e saliva (solo capelli e saliva non altro ) quindi il presupposto è l'aver individuato l'autore del reato ma non si conosce il nome .A volte però ne viene fatto un uso diverso(non essendoci nessuna sanzione ) ossia al fi ne di un " confronto "ad es. viene prelevata la saliva per vedere se quella saliva corrisponde a quella ritrovata sul mozzicone di sigaretta sulla scena del crimine. la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione del pubblico ministero La norma è stata oggetto di numerose critiche soprattutto perchè i casi non sono tassativi(NON RISPETTO DELLA RISERVA DI LEGGE ) ma anche perchè si richiede l'autorizzazione del PM ( e non del titolare del potere ossia del giudice )

Se nel prelievo manca il consenso della persona l'unica forma di controllo è l'autorizzazione del PM ; il PM però non ha autonomo potere di prelievo di materiale biologico infatti ai sensi dell'art 359 bis dev'essere a sua volta autorizzato dal giudice oppure quando opera d'iniziativa occorrerà la convalida del giudice. Se una persona si dovesse ri fi utare di ad es mostrare

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini , che non si trovi in stato di fermo o arresto. Quindi in virtu' dell'art 64 opera :

  • l'avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere
  • l'avvertimento che , anche avvalendosi della facoltà di nn rispondere il procedimento continuerà il suo corso
  • l'avvertimento che se rende dichiarazioni sulla responsabilità di altri ne assumerà lo status di testimone. Chiaramente vige anche il regime sanzionatorio dell'art 64 ossia che le dichiarazioni rese senza il rispetto di tali avvertimenti non potranno essere utilizzate.

Un altra caratteristica delle SOMMARIE INFORMAZIONI è che quando la PG assume un contributo dichiarativo , è necessaria la presenza del difensore (in mancanza vi sarà nullità assoluta ) ed occorrerà quindi , da parte della PG , l'avviso al difensore civico. Inoltre una di ff erenza fondamentale con l'interrogatorio è la NON APPLICAZIONE dell'art 65 (prima di iniziare a porre le domande , l'interrogante contesta all'interrogato dell'accusa formulata nei suoi confronti ). La ragione dipende dal fatto che la contestazione spetta al PM (quindi la PG non può procedere alla contestazione )

Esiste anche un altro modo per acquisire contributi dichiarativi : Informazioni sul luogo o immediatezza sul fatto , disciplinato sempre dall'art 350 comma 5 e 6 Ocorre sempre l'immediatezza e si possono assumere lontano dal luogo oppure riportando la persona sul luogo. Solitamente questo istituto viene utilizzato al momento dell'arresto o del fermo ; si fanno domande alla persona arrestata o fermata per ricostruire il fatto (anche in funzione dell'individuazione dei complici ) Tali dichiarazioni servono all'immediato sviluppo delle indagini e pertanto gli u ffi ciali di polizia possono procedere anche senza la presenza del difensore Queste dichiarazioni però non possono essere ne verbalizzate ne utilizzate ( la conseguenza , QUALORA FOSSERO UTILIZZATE sarebbe l'INUTILIZZABILITA' ART

Il 7 comma disciplina un ulteriore modalità di acquisizione delle informazioni da parte dell'indagato : Le dichiarazioni spontanee. Questo è un istituto che permette all'indagato , di sua libera scelta , inizia a parlare , senza che sia interrotto o stimolato da domande ; laddove venissero essere poste domande si trasformerebbe in SOMMARIE INFORMAZIONi e quindi anche alle garanzie(presenza del difensore ).

Quindi queste dichiarazioni possono essere rese senza la presenza del difensore ed anche in stato di fermo/