Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Codice della Strada: Polizia Stradale e Sinistri, Appunti di Diritto Penale

DIRITTO PENLE E INFORTUNISTICA STRADALE

Tipologia: Appunti

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 19/06/2021

fabiocosma
fabiocosma 🇮🇹

4.5

(179)

83 documenti

1 / 21

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
PRINCIPI DELLA GUIDA SICURA
ART. 11 CdS - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e
stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni
per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio
delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
ART. 12. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
c 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell‘ambito del territorio di
competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell‘ambito del territorio di
competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto .
…… omissis …….
c. 5 I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3- bis, quando non siano
in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento
Scorte ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità
Dal 13.08.2010 è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia stradale, che viene ora
svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati, con gli stessi poteri di regolazione
del traffico del personale di Polizia stradale.
Nei casi in cui il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità
imponga, per le sue dimensioni particolarmente rilevanti o per le sue caratteristiche specifiche, la
chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, il responsabile della scorta
tecnica dovrà richiedere l'intervento degli organi di Polizia stradale competenti per territorio. Tale
obbligo non sussiste nei casi in cui sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico con
sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Codice della Strada: Polizia Stradale e Sinistri e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

PRINCIPI DELLA GUIDA SICURA

ART. 11 CdS - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

  1. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.
  2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
  3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
  4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. ART. 12. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE c 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell‘ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell‘ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. …… omissis ……. c. 5 I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3- bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento Scorte ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità Dal 13.08.2010 è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia stradale, che viene ora svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati, con gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale di Polizia stradale. Nei casi in cui il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga, per le sue dimensioni particolarmente rilevanti o per le sue caratteristiche specifiche, la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, il responsabile della scorta tecnica dovrà richiedere l'intervento degli organi di Polizia stradale competenti per territorio. Tale obbligo non sussiste nei casi in cui sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico con sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.

L'abilitazione si consegue previo un esame teorico e pratico presso i compartimenti di Polizia Stradale, secondo quanto prescritto dal disciplinare per le scorte tecniche (D.M. 18.7.1997 e successive modificazioni). ART. 177 CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE AUTOAMBULANZE c. 1: L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. «L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1». Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti c. 2: I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. c. 3: Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia c. 4: Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 c. 5: Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155 La facoltà concessa dall'art. 177 C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992 - ai conducenti di veicoli di polizia e di soccorso di non osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni, le prescrizioni e le norme di comportamento connesse alla circolazione stradale è sempre subordinata al generale dovere di attenersi alle regole di comune prudenza e diligenza per prevenire pericoli alla pubblica incolumità. Trib. Bologna Sez. III, 04-10- Il conducente di un mezzo di soccorso o di altro veicolo con uso di sirena non deve, nello svolgimento dei suoi interventi, anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza alla incolumità fisica degli altri soggetti interessati alla circolazione stradale.

  • ispezione = è attività volta alla ricerca ed acquisizione (se la ricerca è positiva) di tracce di reati ed altri suoi effetti materiali su persone, luoghi e cose (es.: ricerca di impronte digitali);
  • perquisizione = a seguito di decreto del Pubblico Ministero o di iniziativa della Polizia Giudiziaria per ricercare cose o tracce pertinenti al reato o persone da “ridurre in vinculis”. Art. 5 L. 65 del 7/3/1986 Legge quadro sull’ordinamento della P.L. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; servizio di polizia stradale, ai sensi dell’art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giungo 1959, n. 393; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 3 della presente legge. L.R. 14 aprile 2003, n. 4 Art. 11. Funzioni di polizia amministrativa.
  1. La polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. Art. 12. Funzioni di polizia giudiziaria. 1. Nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

Art. 13. Funzioni di polizia stradale.

1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali sec ondo le modalità fissate dalla legge. Art. 14. Funzioni di pubblica sicurezza. 1. Nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento. 2. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione. Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Art. 358 c.p. - Nozione di Incaricato di pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I RUOLI CAPO PATTUGLIA Ufficiale o Agente anziano che ha la responsabilità operativa della pattuglia stessa. HA LA RESPONSABILITÀ OPERATIVA e si deve occupare:

  • CONTATTI RADIO (COMUNICAZIONE INTERNA)
  • USO DEI SISTEMI DI EMERGENZA
  • SCELTA DEI POSTI DI CONTROLLO
  • SCELTA DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE
  • COMUNICAZIONE ESTERNA
  • OPERAZIONI DI CONTROLLO AUTISTA Agente che ha la responsabilità del mezzo in dotazione, del suo utilizzo e del buon funzionamento di tutte le apparecchiature in esso trasportate.
  • CONTROLLO E GESTIONI DELLE DOTAZIONI DEL VEICOLO CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI VISIVI, DI ILLUMINAZIONE, DI SICUREZZA E DI EMERGENZA DEL VEICOLO, BIRILLI, TORCE, TRIANGOLO, GESSO, ECC
  • ELIMINARE IL MATERIALE IN ECCESSO
  • FUNZIONALITÀ DELLO STESSO
  • RIFORNIMENTO LIQUIDI
  • GESTIONE DELL’APPROCCIO
  • POSIZIONAMENTO DI SICUREZZA
  • GUIDA DEL VEICOLO SIA IN CONDIZIONI NORMALI SIA IN EMERGENZA

AUTO DI SERVIZIO FUORI DALLA LINEA : consente una più rapida manovra di defilamento e un miglior controllo visivo del veicolo sospetto, soprattutto in ore notturne massimizzare la copertura;  CONTROLLO DEL TRAFFICO : guardare negli specchietti retrovisori;  LASCIARE IL MOTORE ACCESO : almeno fino a quando non si hanno in mano i documenti del sospetto;  DURANTE LE OPERAZIONI : mentre il Capo Pattuglia compietutti gli atti formali necessari, il conducente o l’appiedato, ove previsto, rimane fuori dal veicolo:  ATTI FORMALI : espletarli stando a bordo del veicolo, non appoggiarsi al cofano né tantomeno sul pianale del bagagliaio. IL FERMO DEI VEICOLI Il conducente del veicolo di polizia non deve mai superare con la parte dell'abitacolo le spalle degli occupanti del veicolo da fermare. Questo conferisce il vantaggio della posizione, in quanto qualora gli occupanti del veicolo da controllare fossero armati, per sparare dovrebbero voltarsi e inoltre sarebbero in una posizione forzatamente scomoda. NO

SI

Una delle funzioni ascritte ad un agente di Polizia stradale è quella di assicurare in maniera fattiva il mantenimento della sicurezza stradale. VERO Gli appartenenti ai corpi di Polizia Stradale nell’ambito del proprio servizio e durante lo svolgimento di un servizio di emergenza possono non far uso delle cinture di sicurezza. VERO Durante un posto di controllo di Polizia Stradale occorre posizionare il veicolo di servizio dietro al veicolo fermato. FALSO Il conducente di un autoveicolo adibito a servizio di Polizia Stradale può assumere una condotta di guida spregiudicata quando è in emergenza utilizzando sia dispositivi di illuminazione che acustici di allarme. FALSO In autostrada con l’utilizzo del solo dispositivo luminoso di emergenza l’operatore di Polizia Stradale può compiere esclusivamente manovre di retromarcia, inversioni di marcia, sosta nella corsia di emergenza e traino di veicoli in avaria. VERO Quando si procede in emergenza manifestata agli altri utenti della strada con dispositivo di illuminazione ed acustico in funzione si può anteporre la propria urgenza all’incolumità degli altri soggetti. FALSO La responsabilità operativa di una pattuglia è in carico all’elemento con maggiore anzianità di età o di servizio sia esso l’autista o il trasportato. FALSO Quando la velocità aumenta la visuale per gli ingombri si riduce specie in occasione di una guida in emergenza. VERO L’Agente di Polizia Stradale in caso di sinistro stradale deve sgomberare il teatro dell’incidente e cominciare i rilievi di rito. FALSO

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE IL REATO: •Insieme di elementi dalla cui realizzazione il legislatore fa conseguire una particolare sanzione (pena criminale) •Gli atti giuridici illeciti ai quali l’ordinamento ricollega sanzioni diverse (come sanzioni amministrative o rimedi civili) non sono reati •Dunque, la differenza tra reato e altri illeciti è basata sulla diversa natura della sanzione adottata dal legislatore •L’art. 39 del C.P. distingue i reati in DELITTI e CONTRAVVENZIONI LE PENE previste per i reati: DELITTI (fino art. 649 C.P.) •Ergastolo •Reclusione •Multa CONTRAVVENZIONI (da art. 650 C.P.) •Arresto •Ammenda ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO: •Una condotta (comportamento commissivo – azione – od omissivo – omissione ) •Tale condotta deve essere umana e riferibile alla volontà dell’uomo •Tale condotta deve inoltre essere contrastante con l’ordinamento giuridico Quindi: FATTO, CONSAPEVOLEZZA, ANTIGIURIDICITA’ OGGETTO GIURIDICO TUTELATO: •E’ il bene giuridico o l’interesse giuridico tutelato dalla norma che prevede il reato (es. la norma che punisce l’omicidio tutela il bene giuridico «vita») •Non bisogna confondere l’oggetto giuridico con l’oggetto materiale dell’azione (es. nel furto d’auto l’oggetto materiale è il veicolo, mentre l’oggetto giuridico è il patrimonio) •Sulla base dell’oggetto giuridico tutelato i reati si distinguono in MONOFFENSIVI (es. lesioni, danneggiamento) o PLURIOFFENSIVI (es. calunnia) IL DANNO DEL REATO: •E’ l’offesa del bene giuridico tutelato e tale offesa costituisce il cd. «evento giuridico» •L’offesa può assumere due forme: lesione del bene giuridico o messa in pericolo del medesimo •Possiamo assistere quindi a reati consumati o tentati SOGGETTO ATTIVO DEL REATO:  E’ colui che realizza il fatto tipico, ossia il comportamento previsto dalla norma come reato.  Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato

LA COLPEVOLEZZA : Ai fini della configurabilità del reato, oltre al fatto materiale occorre un elemento soggettivo , cioè l’attribuibilità psicologica del fatto alla volontà dell’agente •La colpevolezza costituisce un elemento essenziale del reato e racchiude in sé i concetti di dolo , colpa e preterintenzione (art. 43 CP) L’IMPUTABILITA’ •E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto costituente reato (art. 85 CP) •La capacità di intendere è la capacità di rendersi conto del valore sociale dell’atto che si va a compiere •La capacità di volere è l’attitudine dell’individuo a determinarsi in modo autonomo •L’imputabilità può essere esclusa o diminuita in alcuni casi previsti dall’art. 88 e seg. CP REATO DOLOSO (art. 43, comma 1) «è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione» •Parole chiave sono rappresentazione e volontà di realizzare il fatto costituente reato •Il dolo costituisce il normale criterio di imputazione soggettiva, mentre gli altri criteri di imputazione (colpa e preterintenzione) sono presenti solo nei casi espressamente indicati dal legislatore •Il reato doloso prevede diverse tipologie: 1.Il dolo intenzionale , quando l’evento realizzato risponde a quello ipotizzato e voluto dall’agente, e costituisce lo scopo finale della condotta; 2.Il dolo diretto , quando l’evento non è l’obiettivo diretto della condotta ma l’agente lo ipotizza e lo accetta come risultato certo o altamente probabile; 3.Il dolo indiretto o eventuale , quando l’evento che si è verificato non è stato direttamente ed intenzionalmente voluto dall’agente ma è stato considerato come una possibile conseguenza e come tale accettato •Un’altra importante distinzione: 1.dolo generico : è sufficiente la sola coscienza e volontà riferita al fatto-reato, è irrilevante il fine perseguito dal reo 2.dolo specifico : oltre a coscienza e volontà riferita al fatto-reato, rileva anche il fine particolare perseguito dall’agente 3.La premeditazione è sempre incompatibile con il dolo eventuale. REATO COLPOSO (art. 43, comma 1) «è quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» Parole chiave sono condotta come volere del soggetto, mancanza di volontà, imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

•La punibilità a titolo di colpa costituisce un’eccezione. •L’art. 42, comma 2 CP stabilisce che « nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti per legge » DELITTO PRETERINTENZIONALE •I casi contemplati sono l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale •Vi è la volontà di un evento minore che costituisce la base dolosa, ma non la volontà di un evento più grave come conseguenza della condotta •Occorre sempre la presenza di un nesso di causalità tra la morte e la condotta diretta a ledere o percuotere, per poter escludere che la morte dipenda da cause esterne

INFORTUNISTICA STRADALE

IL SINISTRO STRADALE Può essere definito come “turbativa della circolazione stradale dalla quale derivino lesioni a persone e/o danni alle cose”. La sinistrosità stradale va quindi intesa in una accezione più ampia, che ricomprende ad esempio anche la caduta del pedone imputabile a imperfezioni del manto stradale per difetto di manutenzione, o altri fatti legati alla circolazione stradale. Il sinistro stradale nel diritto civile Nel libro IV del Codice Civile, in materia di fatti illeciti, si afferma all’art. 2043 il generale obbligo di risarcimento del danno ingiusto conseguente al verificarsi di fatto doloso o colposo (responsabilità aquiliana), mentre all’art. 2054 si enuncia il principio di responsabilità indiretta: il proprietario è responsabile indirettamente in solido con il conducente anche se di fatto non fu egli a causare l’evento dannoso (presunzione di responsabilità che potrà essere vinta soltanto dalla prova contraria). L’onere probatorio incombe dunque sul conducente. Il sinistro stradale nel diritto penale Dalla violazione delle norme di comportamento in materia di circolazione stradale derivano spesso sinistri con conseguenze fisiche a carico dei soggetti coinvolti. In particolare, ricorrono i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose. Le due fattispecie penali sono diverse per la res, ma accomunate dell’elemento soggettivo: la colpa. Entrambi i delitti, nella loro accezione più generale, sono aggravati se commessi con violazioni delle norme relative alla disciplina della circolazione stradale (art. 589, 2°c. C.P. e art. 590, 3°c. C.P.) Attenzione alla diversa procedibilità delle due fattispecie: l’omicidio colposo è perseguibile d’ufficio, mentre le lesioni colpose conseguenti a sinistro sono perseguibili a querela di parte, indipendentemente dalla gravità delle stesse. La correlazione tra sinistro stradale e reato comporta l’obbligo di attivazione degli Operatori di P.L. intervenuti, sotto il profilo dell’attività di Polizia Giudiziaria. Dovranno così essere compiuti atti particolari di p.g. quali:

  • l’esecuzione degli accertamenti urgenti (tra cui rientrano i sequestri, i rilievi fotografici e planimetrici, gli accertamenti sulla persona)
  • l’assunzione delle dichiarazioni sul luogo e nell’immediatezza dei fatti
  • redazione e trasmissione della C.N.R.; dovere, quest’ultimo, che incombe obbligatoriamente alla Polizia Giudiziaria a fronte di un’ipotesi criminosa. Attenzione particolare al sequestro: La competenza ad eseguire l’atto in via ordinaria è degli Ufficiali di PG (art. 354 C.P.P.), ma possono provvedere anche gli Agenti di PG nei casi di particolare necessità e urgenza. Il combinato disposto dagli artt. 11 e 12 del CdS attribuisce alla Polizia Locale il potere-dovere di eseguire le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari. L’intervento della PL non può dunque nemmeno essere circoscritto ai soli casi di sinistro con lesioni, ma deve obbligatoriamente estendersi a tutti gli eventi sinistrosi dei quali la PL sia venuta a conoscenza.

TIPOLOGIA DI SINISTRI STRADALI:

  1. danni alle cose o agli animali;
  2. lesioni personali (lievissime, lievi, gravi, gravissime);
  3. la morte di una o più persone. LESIONI PERSONALI ART. 582 – 583 C.P. LIEVISSIME: meno di 20 giorni LIEVI: tra 21 e 40 giorni GRAVI: superiori a 40 giorni:  hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso  hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso. GRAVISSIME: se dal fatto deriva:  la perdita di un senso o di un organo  una mutilazione che rende inservibile un arto  disfunzione grave della favella  uno sfregio (cicatrice visibile che altera i movimenti mimici) o una deformazione (menomazione che provoca ribrezzo in chi guarda) del volto  perdita della capacità di procreare MORTALI: morte della persona. QUANDO NEL SINISTRO è COINVOLTO 1 SOLO VEICOLO:
  • Sbandamento
  • Ribaltamento
  • Urto di ostacolo
  • caduta da veicolo Compiti e adempimenti degli organi di Polizia Stradale nel rilevamento dei sinistri 1- Rilievo descrittivo: Raccolta di tutti gli elementi relativi ai protagonisti, ai veicoli, al luogo del sinistro, modalità, cause econseguenze dell’incidente; 2- Rilievo topografico: fissazione topografica del campo del sinistro (posizione dei veicoli, feriti, cadaveri, tracce e ogni altro elemento utile per la produzione di planimetria); 3- Rilievo fotografico: Esecuzione di fotografie panoramiche (scena del sinistro) e particolareggiate (danni sui 4 lati di tutti i veicoli, posizioni ecc.). 4 - Acquisizione di informazioni dai coinvolti:
  • Sommarie informazioni assunte dall’indagato (art. 350 c. 1 CPP) Competenza: Uff. di PG, necessaria presenza del difensore;
  • Spontanee dichiarazioni rilasciate dall’indagato o da persona informata sui fatti (art. 350 c. 7 CPP) Competenza: Uff. e Ag. di PG, non è richiesta la presenza del difensore; -Sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti (art. 351 CPP) Competenza: Uff. ed Ag. di PG, non è richiesta la presenza del difensore. 5- Stesura delle planimetrie

-METODO DEGLI ANGOLI RETTI

Occorre partire da un allineamento conosciuto (filo di fabbricati, marciapiedi ecc), sul quale posizionare in maniera ortogonale tutti i punti di interesse. Criticità: E’ dificile mantenere una perpendicolarità perfetta. Errori di misura Funziona solo con reticolo viario ortogonale. LE TRACCE : FRENATA, SCARTOCCIAMENTO Punto d’urto DEI VEICOLI coinvolti (abrasioni, cumulo di detriti o fango, improvvisa deviazione delle tracce di frenata)

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI

  1. prestare soccorso alle persone ferite eventualmente ancora sul posto e curare che i feriti siano idoneamente e sollecitamente trasportati al più vicino pronto soccorso; le persone già decedute non possono essere rimosse senza il nulla-osta rilasciato dall’Autorità giudiziaria, opportunamente informata dallo stesso rilevatore;
  2. individuare i protagonisti e farsi consegnare i documenti di guida e di circolazione ed individuare gli eventuali testimoni;
  3. fare sgombrare il campo del sinistro dai curiosi e, quando sia possibile, presegnalare l’ingombro della carreggiata con idonea segnaletica;
  4. dare un accurato sguardo d’assieme al campo del sinistro, in modo da fissare immediatamente i particolari, prima che l’ambiente possa modificarsi;
  5. preoccuparsi immediatamente della permanenza delle tracce e demarcare gli elementi che dovranno essere rilevati (posizione dei veicoli, presunto punto d’urto, tracce varie, oggetti, cose ed altri elementi ritenuti essenziali );
  6. eseguire lo schizzo a vista del campo del sinistro riportandovi tutti gli elementi, specialmente quelli mobili, che dovranno essere rilevati topograficamente;
  7. eseguire il rilievo fotografico;
  8. eseguire il rilievo topografico;
  9. ripristinare nel minor tempo possibile il traffico veicolare che si fosse eventualmente interrotto;
  10. raccogliere dai protagonisti, interpellandoli separatamente e secondo le procedure consentite, le informazioni e le dichiarazioni che gli stessi riterranno opportuno rilasciare circa le modalità delsinistro e tutte le circostanze relative;
  11. raccogliere le dichiarazioni dei testimoni e ogni informazione utile ai fini delle successive indagini (da ascoltare lontano dai protagonisti)
  12. procedere all’ispezione dei veicoli per individuare i danni subiti e l’eventuale inefficienza dei dispositivi e degli organi essenziali;
  13. accertare i danni subiti da cose o strutture (semafori, illuminazione pubblica, piantagioni, colonnine, fontanelle, segnali, fabbricati e loro pertinenze, ecc...) ed ogni situazione preesistente considerata l’eventuale causa d’incidente, al fine della relativa segnalazione agli enti od ai privati interessati;