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Vedi intero Provvedimento Vigente
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). -- Nuovo codice della strada.
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; Emana il seguente decreto legislativo:
Princìpi generali.
Definizione e classificazione delle strade.
F - Strade locali.
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
dagli accordi internazionali.
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c ) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d ) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e ) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f ) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
quattro mesi, nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (1) [cosi' rettificato in Gazz. Uff. 13 febbraio 1993 n. 36.]
Circolazione nelle piccole isole.
Competizioni sportive su strada.
superiori ai detti limiti.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
autorizzare l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, con le modalità stabilite dal regolamento.
comma 1, lettera n ), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
Servizi di polizia stradale.
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
Atti vietati.
h ) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; i ) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.
Opere, depositi e cantieri stradali.
Accessi e diramazioni.
subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.