

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La procedura legale dell'interruzione del processo civile in base all'articolo 299 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano. Viene discusso in dettaglio quanto significa interruzione del processo, quali eventi possono determinarla e come avviene la riattivazione. Il documento si divide in due parti: le persone fisiche e le persone giuridiche. Per ogni categoria vengono esaminate le cause che determinano l'interruzione, come la morte o la perdita della capacità di agire, la cessazione del rapporto di rappresentanza legale, la dichiarazione di fallimento e l'estinzione di una società. Inoltre, vengono discusse le conseguenze dell'interruzione e come avviene la riattivazione del processo.
Tipologia: Appunti
1 / 3
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Ratio: E’ una vicenda anomala del processo ,disciplinata dagli art 299 e ss. Essa consiste un arresto temporaneo del processo e la ratio è quella di garantire il contraddittorio poiché si è verificata una menomazione del diritto di difesa imputabile ad un evento che ha colpito la parte,il rappresentante legale o il difensore tecnico.
Eventi: Gli eventi che determinano l’interruzione del processo quali avvenimenti che rendono in concreto impossibile o più difficile al soggetto nei cui confronti è destinata ad operare la sentenza, la tutela dei propri interessi. Essi possono riguardare la parte , i l rappresentante legale o il difensore tecnico.
Gli eventi che colpiscono la parte e il rappresent. leg. sono equiparati, essi cioè vengono disciplinati alla stessa maniera nell’ambito del codice processuale civile e sono: Per le persone fisiche ● Morte della parte o dichiarazione di morte presunta perché deve essere garantito il diritto di difesa dei successori universali destinati a prenderne il posto ai sensi dell'articolo 110 ● Perdita della capacità d’agire a seguito di una pronuncia di interdizione, inabilitazione, scomparsa o dichiarazione di assenza. In tutti questi casi è necessario Infatti l'intervento del rappresentante legale ● Cessazione del rapporto di rappresentanza legale come nel caso in cui il minore acquista la maggiore età perché a partire da tale momento non può più dirsi rappresentato dal genitore o dal tutore ● Oltre ai casi prima espressi e previsti dal codice, si configura altresì come evento la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore la quale determina la perdita al diritto di compiere determinate attività , tra le quali la capacità di stare in processo. Essa opera automaticamente anche se la parte si è costituita in giudizio. Per le persone giuridiche ● Estinzione dove l’interruzione si verifica a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese che grazie alla riforma del diritto societario non permette la sua reviviscenza. L'estinzione non sarà impedita dal fatto che la società cancellata fosse parte di un processo pendente dove troverà comunque applicazione l'articolo 110 ed i successori universali della società saranno i suoi ex soci. ● Fusione che con l'ordinanza 2637 del 2006 delle Sezioni Unite è stato dichiarato che essa non determina la morte della società partecipante al procedimento perché nasce una società che è frutto della fusione che succede automaticamente, né si ha un fenomeno di successione universale per cui non c’è necessità di dichiarare l’interruzione del processo. Insieme alla fusione anche la scissione esclude l’interruzione.
Gli eventi che colpiscono il difensore tecnico sono contemplati all’art 301 c.p.c. ● Morte o (equiparata ad essa) perdita di capacità d’agire ( per es. per pronuncia di dove sussiste una cancellazione dall’albo non volontaria e quindi conseguente interruzione del processo) ● Radiazione o sospensione dall’albo ● Revoca o rinuncia del mandato. La revoca della procura è infatti un atto volontario della parte, mentre la rinuncia al mandato è un atto volontario del difensore. Esse, pur essendo eventi che
colpiscono il difensore tecnico, non determinano l'interruzione del processo ma ultrattività del mandato fino a quando non subentra un nuovo difensore. La ratio è quella di evitare che il processo si interrompa ad opera di un atto di parte e che la parte guadagni più tempo. ● Cancellazione volontaria dall’albo. Essa è una figura problematica perché si trova a metà strada tra revoca, rinuncia e radiazione dall'albo in quanto è un atto volontario ma del difensore potendo restare la parte eventualmente anche pregiudicata. Se da un lato la cancellazione, seppur volontaria, potrebbe essere sitomo di una parte che induce il difensore a cancellarsi dall’albo per guadagnare del tempo, d’altra parte potrebbe essere una scelta del difensore che tutela se stesso. La dottrina e la giurisprudenza però hanno oscillato fino al 2017 dove tale ipotesi è stata prevista come interruzione del processo perché il difensore tecnico non lo fa nell’interesse della parte per ma per difendere lui.
Gli eventi che colpiscono la parte e quelli che colpiscono il difensore si fondano su una distinzione temporale. Se gli eventi colpiscono la parte , occorre distinguere due ipotesi : A. Se gli eventi previsti all'articolo 299 avvengono prima della sua costituzione in giudizio ma dopo la proposizione della domanda, l'interruzione è automatica perché la morte o la perdita della capacità determinano ipso iure interruzione processo. Ovviamente la norma si riferisce al caso in cui la parte venga meno tra l'inizio della pendenza del processo e la sua costituzione in giudizio in quanto sarebbe invalido un processo instaurato contro una parte già defunta. Interruzione automatica altresì quando viene meno la parte costituita personalmente oppure quando si verificano tutti gli eventi interruttivi che riguardano la persona del Rappresentante legale. B. Se gli eventi colpiscono la parte (o il suo difensore legale) che si è già costituita in giudizio per il tramite del suo difensore tecnico, l'interruzione invece NON è automatica. La ratio è che in questo caso la parte, essendosi già costituita in giudizio tramite il difensore tecnico, una volta che sia venuta meno non sussiste menomazione del suo diritto di difesa in quanto il processo è continuato dal difensore o gli eredi. In questo caso la legge subordina all'interruzione ad una espressa dichiarazione del difensore sempre che intanto non avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione da parte di coloro ai quali spetta di perseguirlo. La notizia dell'evento è quindi irrilevante se acquisita in modo diverso dalla dichiarazione che proviene dal difensore tecnico della parte o (del difensore) colpita. La dichiarazione non è arbitraria e le conseguenze sono due: ● se il difensore sceglie di non dichiarare l'evento il processo prosegue regolarmente come se nulla fosse accaduto. ● Se invece sceglie di farne rituale dichiarazione, il processo è interrotto dal momento della dichiarazione. C. Se la parte è inoltre contumace ● ne dà atto nella relata di notifica l’ufficiale giudiziario quando deve notificare uno di quegli atti previsti dall'articolo 292 ( ad esempio l'ordinanza con la quale si ammette il giuramento, l'ordinanza con la quale si ammette l'interrogatorio formale, le domande nuove e le domande riconvenzionali, e ex Corte cost. il verbale col quale si dà atto in giudizio della scrittura privata) ● l’altra parte che dovrà documentare l’evento interruttivo, per es. in caso di morte dovrà produrre un certificato di morte