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Interruzione del Processo: Eventi che Interrompono un Processo in Diritto, Dispense di Diritto Processuale Civile

L'istituto dell'interruzione del processo in diritto, che si applica quando eventi come la morte di una parte o del suo rappresentante legale intervengono durante una causa in corso. dettagliatamente degli eventi che possono interrompere un processo, come la morte o la perdita della capacità processuale di una parte, e quelli che interrompono il difensore, come la morte o la radiazione dall'albo. Viene inoltre esplorata la differenza tra l'estinzione e l'interruzione del processo, e il modo in cui il processo può essere riattivato o riassunto. una valida base per chi sta studiando diritto processuale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 29/01/2020

Ashelia888
Ashelia888 🇮🇹

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INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Vi sono eventi che possono vulnerare il diritto di difesa della parte nel processo, e si
tratta di eventi quali la morte della parte o la morte del difensore della parte.
Proprio per tale motivo è previsto l’istituto dell’INTERRUZIONE del processo.
EVENTI CHE COLPISCONO LA PARTE O IL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE
A tal proposito ci conviene fare una prima divisione e cioè tra gli eventi che
colpiscono la parte o il suo rappresentante legale e tali eventi sono:
1) La morte della parte;
2) Perdita della capacità processuale della parte (parte che viene dichiarata
interdetta);
3) Cessazione della rappresentanza legale: morte del rappresentante o parte che
acquista o riacquista la piena capacità legale (esempio minore che diventa
maggiorenne, interdetto che viene dichiarato sano).
Fermo restando che questi eventi rilevano solo dal momento in cui pende la lite,
cioè dal momento in cui la citazione è stata notificata al convenuto e quindi la
domanda giudiziale è entrata nella sua sfera di conoscenza. E dunque come
sappiamo è quello il momento in cui inizia il processo.
Dunque tali eventi, possono comportare l’interruzione del processo solo se si
verificano dopo che penda la lite, altrimenti non possono interrompere il processo,
perché il processo ancora non è iniziato.
A questo punto occorre fare la differenza se la parte si sia costituita o no.
Fermo restando che la contumacia scatta dalla prima udienza, se la parte non si è
ancora costituita ma non è ancora contumace e si verifica uno di quegli eventi,
l’interruzione del processo è automatica e tutto quello che eventualmente dovesse
continuare ad accadere nel processo che magari continua, è nullo.
Se invece la parte si è costituita, bisogna distinguere se si è costituita personalmente
(tipo la parte è avvocato) o tramite difensore.
Se si è costituita personalmente, nel momento in cui si verifica uno di tali eventi
l’interruzione del processo è automatica, perché non ha più tutela e nessuno lo
difende.
Mentre invece se si è costituita tramite difensore e si verifica uno di questi eventi,
allora l’interruzione o meno del processo dipende dalla scelta che ha fatto il suo
difensore. Perché se il difensore non dichiara di voler interrompere il processo,
questo andrà avanti tranquillamente e la sentenza sarà validamente resa nei
confronti della parte processualmente ancora in vita e nei confronti degli eredi.
Se invece il difensore vuole che il processo sia interrotto in tal caso, è necessario che
ne faccia una espressa dichiarazione “il mio assistito è morto” resa o nel verbale
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INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Vi sono eventi che possono vulnerare il diritto di difesa della parte nel processo, e si tratta di eventi quali la morte della parte o la morte del difensore della parte. Proprio per tale motivo è previsto l’istituto dell’INTERRUZIONE del processo. EVENTI CHE COLPISCONO LA PARTE O IL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE A tal proposito ci conviene fare una prima divisione e cioè tra gli eventi che colpiscono la parte o il suo rappresentante legale e tali eventi sono:

  1. La morte della parte;
  2. Perdita della capacità processuale della parte (parte che viene dichiarata interdetta);
  3. Cessazione della rappresentanza legale: morte del rappresentante o parte che acquista o riacquista la piena capacità legale (esempio minore che diventa maggiorenne, interdetto che viene dichiarato sano). Fermo restando che questi eventi rilevano solo dal momento in cui pende la lite, cioè dal momento in cui la citazione è stata notificata al convenuto e quindi la domanda giudiziale è entrata nella sua sfera di conoscenza. E dunque come sappiamo è quello il momento in cui inizia il processo. Dunque tali eventi, possono comportare l’interruzione del processo solo se si verificano dopo che penda la lite, altrimenti non possono interrompere il processo, perché il processo ancora non è iniziato. A questo punto occorre fare la differenza se la parte si sia costituita o no. Fermo restando che la contumacia scatta dalla prima udienza, se la parte non si è ancora costituita ma non è ancora contumace e si verifica uno di quegli eventi, l’interruzione del processo è automatica e tutto quello che eventualmente dovesse continuare ad accadere nel processo che magari continua, è nullo. Se invece la parte si è costituita, bisogna distinguere se si è costituita personalmente (tipo la parte è avvocato) o tramite difensore. Se si è costituita personalmente, nel momento in cui si verifica uno di tali eventi l’interruzione del processo è automatica, perché non ha più tutela e nessuno lo difende. Mentre invece se si è costituita tramite difensore e si verifica uno di questi eventi, allora l’interruzione o meno del processo dipende dalla scelta che ha fatto il suo difensore. Perché se il difensore non dichiara di voler interrompere il processo, questo andrà avanti tranquillamente e la sentenza sarà validamente resa nei confronti della parte processualmente ancora in vita e nei confronti degli eredi. Se invece il difensore vuole che il processo sia interrotto in tal caso, è necessario che ne faccia una espressa dichiarazione “il mio assistito è morto” resa o nel verbale

d’udienza o tramite notificazione alle parti e da quel momento il processo si interrompe. Se invece la parte non si costituisce e resta contumace dopo la prima udienza, in tal caso il processo non si interrompe automaticamente qualora si verifica uno di quegli eventi che lo colpiscono, perché nell’intanto ha deciso di non costituirsi e non partecipare e quindi le altre parti nemmeno lo sanno. Però potrebbe essere l’altra parte a far interrompere il processo, documentando l’evento interruttivo (certificato di morte) o qualora la morte risulti dalla relata notifica di uno di quegli atti che devono essere per forza notificati al convenuto anche se contumace. Se non avviene ciò il processo prosegue tranquillamente verso il contumace. EVENTI CHE COLPISCONO IL DIFENSORE Gli eventi che colpiscono invece il difensore sono:

  1. La morte;
  2. La radiazione dall’albo;
  3. La sospensione dall’albo. Nel caso in cui si verifica uno di questi eventi, l’interruzione del processo è automatica. RIPRESA DEL PROCESSO Nel momento in cui il processo si interrompe entra in uno stato di quiescenza in cui tutto quello che segue dopo è nullo, ma ad ogni modo può essere riattivato in due modi:
  4. Prosecuzione del processo: ad opera degli eredi o il tutore se la parte è interdetta, da parte del minore diventato maggiorenne e la stessa parte se è morto il difensore costituendosi all’udienza o in cancelleria se c’è ancora l’udienza, o chiedendo in cancelleria la fissazione dell’udienza se non c’è;
  5. Riassunzione del processo: quando coloro che dovrebbero proseguirlo non lo fanno e allora la parte avversa può chiedere la riassunzione del processo con un ricorso per riassunzione entro il termine di tre mesi. Ma questi tre mesi da quando decorrono? Secondo la Corte Costituzionale non decorrono dall’interruzione vera e propria ma dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, intendendo per conoscenza legale, la conoscenza che risulta da un atto del processo. Quindi l’interruzione serve per tutelare la parte colpita dall’evento e tutto quello che avviene dopo è nullo, ma il termine dei tre mesi comincia a decorrere da quando l’altra parte ne ha conoscenza legale tramite atto per tutelare anche lei.

Proprio perché la rinuncia agli atti del giudizio non comporta la perdita del diritto come invece lo comporta la rinuncia all’azione, tale rinuncia può essere effettuata anche dal sostituto processuale, che non è il titolare del diritto. Ad ogni modo il giudice si limita a dichiarare l’estinzione. INATTIVITA’ DELLE PARTI Il processo oltre che per rinuncia si può estinguere anche per inattività delle parti. E bisogna distinguere:

**- INATTIVITA’ SEMPLICE;

  • INATTIVITA’ QUALIFICATA.** Si ha inattività semplice quando l’estinzione consegue ad una doppia omissione. 1° omissione : ha dato luogo alla cancellazione della causa dal ruolo (mancata chiamata del terzo per ordine del giudice); 2° omissione : mancata riassunzione nei 3 mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. Esempio: chiamata per ordine del giudice. Nel momento in cui il giudice ordina alle parti di chiamare un terzo e questo non lo fanno, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Da quel momento le parti hanno 3 mesi per riassumere il processo chiamando anche il terzo naturalmente (Caso di inattività semplice). Se lo fanno il processo prosegue; se non lo fanno il processo si estingue. L’inattività è semplice ma richiede una doppia inattività. Però una volta che si è verificata la prima volta la inattività semplice e il processo è stato riassunto nei termini, i casi di inattività semplice diventano automaticamente casi di inattività qualificata. Cioè basta poi una sola omissione per aversi inattività qualificata e quindi estinzione immediata del processo. Esempio: io notifico la citazione e non iscrivo la causa a ruolo entro 10 giorni, poi il convenuto non mi paga e riassumo quella citazione che non era iscritta a ruolo. Evito l’estinzione e doppia omissione ma la prima iscrizione a ruolo me la sono già giocata. Se poi in udienza il giudice ordina la chiamata di un terzo e nella successiva udienza nessuno dei due lo ha chiamato, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo; e siccome questa cancellazione consegue da una prima e doppia omissione, non ho più la possibilità di riassumere, vi è l’estinzione immediata del processo. Si parla di inattività semplice quando c’è una doppia omissione, e cioè ci dimentichiamo di fare qualcosa e il giudice cancella la causa dal ruolo. Dopo di che non riassumiamo nei tre mesi e il processo si estingue. Si parla invece di inattività qualificata quando il codice associa ad una sola omissione l’estinzione del processo (ordinare di rinnovare la citazione e fissa un termine perentorio entro quel giorno bisogna rinnovare, altrimenti il processo si estingue).

Vi sono infatti casi previsti dalla legge secondo i quali basta una semplice omissione per far scattare l’estinzione immediata del processo (inattività qualificata come il caso della nullità della citazione). In tal caso l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata d’ufficio dal giudice. L’estinzione va dichiarata con ordinanza nei giudizi collegiali; mentre nei giudizi monocratici con sentenza. ESTINZIONE IMMEDIATA: ad un’udienza non si presentano entrambi gli avvocati cioè vi è la mancata comparizione di entrambi gli avvocati, il giudice fissa una udienza successiva e viene comunicata ai difensori. Se questi ancora non compaiono neanche alla 2 udienza vi è l’estinzione immediata. Come abbiamo detto nel caso della rinuncia agli atti, anche l’inattività comporta appunto l’estinzione del processo ma non la perdita del diritto, perché il giorno dopo io soggetto posso iniziare un nuovo processo e far valere quel diritto in un nuovo processo. Tutto quello che è accaduto nell’ambito di un processo poi estinto, va completamente bruciato. Anche se in verità qualcosa si salva, tipo le sentenze di merito pronunciate nel processo poi estinto, che sono le cd. Sentenze non definitive, ma non definitive di merito. Perché le sentenze di rito rilevano problemi processuali che attengono a quel processo, ma noi ne abbiamo iniziato uno nuovo e quindi non servono più a nulla. Quindi le sentenze non definitive di merito valgono ancora, ma anche quelle che regolano la competenza o la giurisdizione. Così come le prove raccolte non valgono come vere e propri mezzi di prova, però possono costituire argomenti di prove, cioè per valutare le prove che poi verranno raccolte nel nuovo giudizio. Se putacaso il processo estinto dovesse durare più del periodo di prescrizione, il diritto si estingue; quindi bisogna stare attenti a non fare estinguere il processo, perché il processo si estingue per rinuncia agli atti o inattività, e il diritto di regola non si perde, ma se poi il processo estinto dura più del periodo di prescrizione, siccome poi la prescrizione si calcola a ritroso a quel punto dall’atto interruttivo, magari il diritto poi risulta prescritto. SOSPENSIONE DEL PROCESSO: la sospensione del processo invece si ha e viene disposta dal giudice quando egli o altro giudice deve risolvere una questione