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L'istituto dell'interruzione del processo in diritto, che si applica quando eventi come la morte di una parte o del suo rappresentante legale intervengono durante una causa in corso. dettagliatamente degli eventi che possono interrompere un processo, come la morte o la perdita della capacità processuale di una parte, e quelli che interrompono il difensore, come la morte o la radiazione dall'albo. Viene inoltre esplorata la differenza tra l'estinzione e l'interruzione del processo, e il modo in cui il processo può essere riattivato o riassunto. una valida base per chi sta studiando diritto processuale.
Tipologia: Dispense
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Vi sono eventi che possono vulnerare il diritto di difesa della parte nel processo, e si tratta di eventi quali la morte della parte o la morte del difensore della parte. Proprio per tale motivo è previsto l’istituto dell’INTERRUZIONE del processo. EVENTI CHE COLPISCONO LA PARTE O IL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE A tal proposito ci conviene fare una prima divisione e cioè tra gli eventi che colpiscono la parte o il suo rappresentante legale e tali eventi sono:
d’udienza o tramite notificazione alle parti e da quel momento il processo si interrompe. Se invece la parte non si costituisce e resta contumace dopo la prima udienza, in tal caso il processo non si interrompe automaticamente qualora si verifica uno di quegli eventi che lo colpiscono, perché nell’intanto ha deciso di non costituirsi e non partecipare e quindi le altre parti nemmeno lo sanno. Però potrebbe essere l’altra parte a far interrompere il processo, documentando l’evento interruttivo (certificato di morte) o qualora la morte risulti dalla relata notifica di uno di quegli atti che devono essere per forza notificati al convenuto anche se contumace. Se non avviene ciò il processo prosegue tranquillamente verso il contumace. EVENTI CHE COLPISCONO IL DIFENSORE Gli eventi che colpiscono invece il difensore sono:
Proprio perché la rinuncia agli atti del giudizio non comporta la perdita del diritto come invece lo comporta la rinuncia all’azione, tale rinuncia può essere effettuata anche dal sostituto processuale, che non è il titolare del diritto. Ad ogni modo il giudice si limita a dichiarare l’estinzione. INATTIVITA’ DELLE PARTI Il processo oltre che per rinuncia si può estinguere anche per inattività delle parti. E bisogna distinguere:
**- INATTIVITA’ SEMPLICE;
Vi sono infatti casi previsti dalla legge secondo i quali basta una semplice omissione per far scattare l’estinzione immediata del processo (inattività qualificata come il caso della nullità della citazione). In tal caso l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata d’ufficio dal giudice. L’estinzione va dichiarata con ordinanza nei giudizi collegiali; mentre nei giudizi monocratici con sentenza. ESTINZIONE IMMEDIATA: ad un’udienza non si presentano entrambi gli avvocati cioè vi è la mancata comparizione di entrambi gli avvocati, il giudice fissa una udienza successiva e viene comunicata ai difensori. Se questi ancora non compaiono neanche alla 2 udienza vi è l’estinzione immediata. Come abbiamo detto nel caso della rinuncia agli atti, anche l’inattività comporta appunto l’estinzione del processo ma non la perdita del diritto, perché il giorno dopo io soggetto posso iniziare un nuovo processo e far valere quel diritto in un nuovo processo. Tutto quello che è accaduto nell’ambito di un processo poi estinto, va completamente bruciato. Anche se in verità qualcosa si salva, tipo le sentenze di merito pronunciate nel processo poi estinto, che sono le cd. Sentenze non definitive, ma non definitive di merito. Perché le sentenze di rito rilevano problemi processuali che attengono a quel processo, ma noi ne abbiamo iniziato uno nuovo e quindi non servono più a nulla. Quindi le sentenze non definitive di merito valgono ancora, ma anche quelle che regolano la competenza o la giurisdizione. Così come le prove raccolte non valgono come vere e propri mezzi di prova, però possono costituire argomenti di prove, cioè per valutare le prove che poi verranno raccolte nel nuovo giudizio. Se putacaso il processo estinto dovesse durare più del periodo di prescrizione, il diritto si estingue; quindi bisogna stare attenti a non fare estinguere il processo, perché il processo si estingue per rinuncia agli atti o inattività, e il diritto di regola non si perde, ma se poi il processo estinto dura più del periodo di prescrizione, siccome poi la prescrizione si calcola a ritroso a quel punto dall’atto interruttivo, magari il diritto poi risulta prescritto. SOSPENSIONE DEL PROCESSO: la sospensione del processo invece si ha e viene disposta dal giudice quando egli o altro giudice deve risolvere una questione