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Tipologia: Sintesi del corso
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L’ informatica giuridica nasce negli anni ’60 del secolo scorso. Essa nasce dall’intuizione di Loevinger che anche alle scienze giuridiche si potessero applicare i metodi delle scienze esatte, quale la matematica in particolare. La sua riflessione deriva dall’esigenza, di trovare qualche strumento di supporto, il computer appunto, per elaborare la grande massa di dati che le agenzie antitrust americane dovevano esaminare. Negli anni ’60 queste teorie vennero riprese da Baade, individuando quei settori dell’informatica che avrebbero potuto avere applicazioni nel diritto: quello documentario-informativo, cioè lo sviluppo di sistemi informatici per il trattamento e il reperimento del informatica giuridica. Quello logico-decisionale, cioè l’applicazione (utilizzando l’informatica) dei modelli logici alle norme e alle attività giuridiche. Quello previsionale o statistico, cioè l’utilizzo di sistemi di statistica della previsione delle decisione dei giudici, partendo dall’analisi comportamentale del giudice stesso. In Italia si cominciò a dedicare attenzione alla nuova disciplina con Losano, che propose il termine Giuscibernetica facendo riferimento alla cibernetica, la scienza che studia il controllo e la comunicazione negli animali e nelle macchine. La cibernetica descritta nel saggio di Wiener, da un lato si basa sul concetto di retroazione (feedback), dall’altro sul principio dell’assoluto parallelismo riscontrabile tra le macchine e gli esseri viventi. Con il passare degli anni gli studi della cibernetica si orientano sulla teoria dei messaggi di comunicazione tra uomo e macchina, tra macchina e uomo, tra macchina e macchina. Nel 1975 Frosini conia il termine Giuritecnica, una nuova definizione con il quale si tracciò un nuovo modello di procedimento logico-operativo dei dati giuridici. Nel frattempo per impulso di alcuni magistrati aperti all’innovazione e alla ricerca, cominciò a svilupparsi il grande sistema informativo di raccolta e trattamento delle sentenze curato dalla Corte di Cassazione, il sistema ITALGIURE, che immediatamente dimostra la sua utilità per il lavoro dei giudici che finalmente potevano disporre di una raccolta di sentenze completa. Alla fine degli anni ’70 il dibattito sulla definizione della nuova materia trova soluzione con “l’informatica giuridica”, da distinguere con una nuova disciplina che stava nascendo, ossia il diritto dell’informatica.
Borruso sostiene che l’informatica giuridica, sarebbe meglio chiamarla informatica del diritto per evidenziare che qui è il diritto a essere oggetto dell’elettronica, e quindi per meglio distinguerla dal diritto dell’informatica ove, invece, è l’informatica ad essere oggetto del diritto, e riservare l’espressione informatica giuridica per indicare l’insieme dell’una e dell’altra, cioè tutto il rapporto tra informatica e diritto. In effetti l’espressione diritto dell’informatica viene usata per indicare tutti quei problemi di tipo giuridico connessi alla diffusione e all’utilizzo dell’informatica, ad esempio tutti gli aspetti connessi alla privacy e agli illeciti compiuti tramite internet. Per informatica giuridica s’intende lo studio di tutte le applicazioni della scienza dei computer al diritto. La disciplina, si occupa dell’organizzazione e del trattamento della documentazione e dell’informazione giuridica, di applicazioni informatiche nei vari uffici della P. A, del protocollo informatico e della firma digitale, fino alla sperimentazione di sistemi di aiuto alla decisione giuridica.
L’informatica giuridica la si può dividere in due tipi: La prima classificazione include: informatica giuridica documentaria, l’informatica giuridica decisionale e l’informatica giuridica decisionale. INFORMATICA GIURIDICA DOCUMENTARIA: ossia quella branca dell’informatica che studia la classificazione,l’archiviazione tramite strumenti elettronici di quei documenti giuridici(norme, sentenze, articoli, bibliografie giuridiche). INFORMATICA GIURIDICA GESTIONALE: si divide in gestionale- manageriale, quella parte della disciplina che si occupa delle applicazioni dirette ad automatizzare l’organizzazione del lavoro di un ufficio impegnato in attività giuridiche e amministrative. Gestionale – redazionale che si occupa di sviluppare sistemi di supporto alla formazione automatica di atti giuridici o di realizzare redazioni di atti giuridici. INFORMATICA GIURIDICA CONSULENTE- DECISIONALE : si occupa di riprodurre automaticamente alcune attività del giurista, come fornire pareri, consulenze e decisioni, ovvero tentare di contribuire a risolvere i problemi.
Nella seconda classificazione sono inclusi i soggetti dell’attività giuridica e si possono distinguere tra informatica parlamentare, informatica legislativa, informatica giudiziaria, informatica amministrativa, informatica professionale. INFORMATICA PARLAMENTARE: si occupa dello studio e della realizzazione di sistemi che trattano l’iter delle leggi, del funzionamento della Camera e Senato. INFORMATICA LEGISLATIVA: cura invece sistemi orientati al reperimento delle informazioni utili al legislatore per elaborare ed emanare norme. INFORMATICA GIUDIZIARIA: si occupa con particolare riguardo dei servizi di cancelleria relativi allo stato del processo( date di udienza, rilasci di certificati ecc). INFORMATICA AMMINISTRATIVA: si occupa dell’organizzazione tramite strumenti informatici degli uffici della P. A, del protocollo elettronico, della firma digitale, del documento informatico e della sua archiviazione e trasmissione, di reti civiche e di portali multi servizi per i cittadini. INFORMATICA PROFESSIONALE: è la branca dell’informatica giuridica che approfondisce le questioni dell’organizzazione degli uffici professionali(avvocati, notai, commercialisti, tributaristi, giuristi d’impresa ecc).
La materia ha come oggetto di studio la ricerca di documentazione giuridica effettuata con strumenti elettronici. Il panorama informativo del mondo giuridico/legislativo è veramente molto ampio ed è possibile oggi trovare in formato digitale tutta la documentazione necessaria allo studente, al professionista, ma anche all’uomo di strada con le regole che governano una società sempre più sommersa da norme e decisioni. Il ricercatore dovrà essere in grado di conoscere le tecniche di ricerca e le categorie documentali per poter accedere ai documenti attendibili. In ciò si fonda la bravura del ricercatore, che grazie al proprio bagaglio di conoscenze giuridiche, dovrà approntare le giuste strategie di selezione ed individuare le miglior risposte fornite dal computer. Oggi, è molto semplice poter accedere al mondo delle informazioni, perché, i sistemi si sono per così dire uniformati e standardizzati per consentire anche all’uomo della strada di poter usufruire delle potenzialità informatiche.
Le NOTE: presenti dopo gli allegati o in fondo ad ogni articolo contengono informazioni sul collegamento della norma con le presenti nell’Ordinamento. La raccolta legislativa ufficiale per le leggi dello Stato è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , pubblicata in serie generale contiene leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti aventi forza di legge. In serie speciale comprende le sentenze della Corte Costituzionale, provvedimenti della Comunità Europea, leggi regionali, concorsi e gli esami. Per quanto riguarda i provvedimenti della Comunità Europea vengono pubblicati nella G.U.C.E (gazzetta ufficiale comunità europea).
Mentre le norme, generali ed astratte disciplinano taluni comportamenti, i giudici con i propri atti giurisprudenziali impongono il rispetto delle regole. La Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale rendono pubblici i propri provvedimenti, in versione elettronica, dopo pochi giorni dalla decisione. La Corte Suprema di Cassazione mette a disposizione i provvedimenti in versione elettronica a pagamento.
Un atto giurisprudenziale tipico è strutturato: INTESTAZIONE: contiene l’Ente giudicante (corte suprema di cassazione), Collegio giudicante (nomi dei giudici), Parte Attrice e Parte Convenuta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: a sua volta suddiviso in fatto, ovvero rappresentazione della fattispecie sottoposta al giudice, e diritto che contiene le argomentazioni giuridiche. IL DISPOSITIVO: contiene il comando con cui il giudice esprime il proprio potere giurisdizionale e può consistere in una condanna. DATE: quella dell’udienza e quella del deposito.
La massima di una sentenza consiste in una o più brevi frasi che riassumono sinteticamente il principio di diritto affermato nella sentenza stessa, seguito talvolta da una brave descrizione della fattispecie su cui il giudice si è pronunciato. Come avviene per le legislazioni, anche la giurisprudenza viene pubblicata su carta, su banche dati off-line ed in rete. Le decisioni dei giudici vengono da sempre pubblicate in raccolte a carattere generale, i repertori , che contengono i formato massima tutte le decisioni della Corte superiori. Vi sono poi i massimari ( coloro che lavorano presso l’Ufficio del Massimario, presso la Corte di Cassazione) che riportano le massime ufficiali della Corte di Cassazione. Il contenuto dei massimari e del repertorio, può essere consultato attraverso indici telematici. Gli indici posso essere sistematici o analitici , molto utili quando non si conoscono gli estremi delle pronunce che si cercano. Indici cronologici cioè quando conosciamo gli estremi ( data e numero).
La dottrina giuridica è un insieme di teorie e principi destinato ad ispirare il legislatore ed il giudice, e a favorire l’interpretazione e il coordinamento per leggi e sentenze. Essa quindi può essere considerata fonte del diritto del legislatore e del magistrato. Gran parte degli articoli di dottrina sono reperibili in formato abstract. L’abstract non è altro che una breve esposizione,in poche righe, riassume le opinioni e le tesi dell’autore dello scritto. La dottrina giuridica trova accoglienza nei manuali scolastici a carattere monografico (per
monografico s’intende gli scritti di un autore) solitamente utilizzati come libri di testo. Sempre a carattere monografico trova accoglienza nei trattati di contenuto più dettagliato i quali analizzano i singoli istituti giuridici. La dottrina giuridica trova accoglienza anche in opere collettanee, incontriamo enciclopedie , opere organizzate per voci che conengono i contributi di più autori. Essa trova accoglienza nelle riviste consistono in raccolte di articoli dottrinali periodiche ( settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale), le riviste possono raccogliere soltanto una tipologia documentale, un settore o una materia. E infine i repertori, oltre a contenere dati normativi e sentenze, segnalano anche articoli dottrinali.
Si è sin qui parlato di editoria cartacea. L’editoria elettronica oltre ad essere consultata con strumenti informatici, può essere consultata soltanto con il computer, o attraverso reti telematiche. Negli anni ’60 per motivi temporali, cominciarono a circolare documenti in formato elettronico che grosse società ed enti di ricerche inviavano agli uffici periferici tramite reti telematiche. Negli anni’70 ci fu un ulteriore svolta, in quanto le sentenze della Corte Suprema, gli Atti Parlamentari e le Gazzette Ufficiali potevano essere consultate grazie ad apparati informatici. Negli anni’80, con la diffusione dei microcomputer che si realizza la svolta editoriale nel campo giuridico: le raccolte normative, le riviste, i repertori ecc cominciarono ad essere commercializzati in versione elettronica su CD-Rom. Lo scritto nasce in formato elettronico, circola in formato digitale e viene letto attraverso il computer, nascono gli e-book ( libri elettronici).
L’ Ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite una parola chiave. Può essere visto come una rete e i documenti ne costituiscono i nodi. La caratteristica dell’ipertesto è la lettura non lineare, qualsiasi documento della rete può essere il successivo, in base alla scelta del lettore di quale parola chiave usare come mezzo di collegamento. La scelta di una parola chiave porta all’apertura di infiniti documenti. Oggi il computer ha automatizzato il passaggio da un documento all’altro. I documenti sono leggibili a video grazie a un’interfaccia elettronica, le parole chiavi in esso contenute appaiono marcate in maniera da renderle riconoscibili. L’ipertesto consiste in un collegamento alla parola chiave, che talvolta appare nello schermo anche sotto forma di icona o immagine. Selezionando tale parola o oggetto e facendo click con il mouse si ottiene l’apertura di un nuovo documento. Quindi le parole chiavi funzionano come collegamenti ipertestuali , che consentono all’utente di navigare verso informazioni aggiuntive.
In internet possiamo trovare delle vetrine di libri elettronici (e-book), cioè libri in formato digitale che possono essere letti soltanto attraverso appositi programmi ( Adobe Acrobat ). Oggi il futuro dell’ e-book non è certo posizionato nell’editoria minore, visto che è considerato come un software, e non come prodotto editoriale. L’editoria minore va, invece, verso gli audiolibri, cioè registrazioni di libri letti ad alta voce da professionisti che riportano versioni integrali di libri famosi. Gli audiolibri sono molto diffusi nei paesi anglosassoni, dove vengono distribuiti su musicassette, cd-rom e in formato mp3. Con internet, sono nate anche le prime riviste elettroniche ; queste hanno avuto origine dagli scambi dei newsletter che avvenivano tra gli iscritti a gruppi di discussione, partecipate da comunità scientifiche ed accademiche, che hanno cominciato a pubblicare il frutto dei propri studi e a far
banche dati viene a crearsi un dizionario composto da soli parole importanti. Per quanto riguarda la ricerca, applicando la logica del combaciamento, il computer estrapola un documento soltanto se la parola inserita viene riconosciuta nell’indice. Gli indici , cui si è fatto riferimento fino ad ora, vengono anche denominati campi e canali di ricerca e sono proposti al ricercatore attraverso interfacce grafiche, chiamate maschere di ricerca, che consistono in una sistematica esposizione degli indici.
La ricerca per estremi è chiamata anche dati noti. È la più semplice e la più utilizzata, perché basta inserire i dati che si conoscono negli appropriati campi di ricerca standardizzati per selezionare il documento richiesto in fase di ricerca.
Quando s’intende selezionare documentazioni di cui non si conosce l’esistenza: in questi casi si fa ricorso alla ricerca con riferimenti normativi. Nella banca dati Juris Data (giurisprudenza), inserendo negli indici delle leggi e dei codici i riferimenti normativi verranno selezionati i documenti che riguardano la materia richiesta. La ricerca con riferimenti normativi è la più utilizzata dai partici del diritto.
Il materiale informativo è organizzato in modo che questo possa essere recuperato con un minimo di intuito e di conoscenza della materia. Per soddisfare tale esigenza, i documenti in ingresso vengono classificati e suddivisi per argomenti, ed inseriti nelle partizioni predisposte a priori dai compilatori della banca dati o del motore di ricerca. Alcune opere, prevedono oltre la possibilità di effettuare ricerche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici, quali paroli chiave, thesauri e parole concettuali. Le più consultate opere giuridiche in formato elettronico risiedono ormai su dvd-rom e adottano schemi di classificazione risalenti ai primi anni del ‘900, cioè all’ archiviazioni di sentenze, di atti parlamentari e di bibliografie giuridica, all’epoca su carta e oggi in formato digitale. Oggi la classificazione dei dati viene eseguita esclusivamente del computer istruito ad inserire i documenti in categorie ( directory) molto generiche, attraverso l’indicizzazione libera dei dati contenuti nella risorsa.
Operativamente, i thesauri esibiscono una lista di parole pertinenti al tema della ricerca che si sta svolgendo. Evidenziate tali parole, al ricercatore vengono mostrati altri termini semanticamente dipendenti o correlati a quella scelta per la ricerca. Ad esempio nel caso in cui si sta consultando un elenco di parole concettuali , il programma propone tutti i termini che esprimono lo stesso concetto e che quindi, sono presenti sulla stessa lista, ed inoltre le parole presenti in altre liste, che comunque, possono essere utilizzate alternativamente ai termini scelti per la ricerca.
Allorquando non si conoscono gli elementi identificativi necessari per la selezione di un documento, si può ricorrere alla
presumono presenti nel testo del documento ( ricerca sostanziale) : tipologia di ricerca sempre più spesso utilizzata, soprattutto nei motori di ricerca di internet, a causa della genericità presenti nel web. La ricerca con le parole del discorso garantisce degli ottimi risultati, ma è anche la più difficile da effettuare a causa della indeterminatezza dei contenuti dei documenti e della varietà delle espressioni linguistiche. Il linguaggio è talmente personale e dipendente dal bagaglio culturale di ciascun individuo, che difficilmente si trovano espressioni linguistiche identiche. Il linguaggio giuridico è pressoché libero e condizionato in parte soltanto dalle esigenze documentali. Il linguaggio del legislatore, sarà per quanto possibile, coerente con quello del corpo delle leggi e prova ad adattarsi alle trasformazioni sociali. Quindi non sempre è facile immettere delle parole in un motore di ricerca e trovare facilmente il documento di cui si ha bisogno.
Comunque venga considerato il linguaggio giuridico, va tenuto presente che i discorsi si fanno con le parole, ed i significati delle frasi dipendono da tre componenti: dalla sintassi ( dal modo in cui le parole sono inserite all’interno della frase), dalla grammatica ( dalle forme con cui le parole si presentano), dalla semantica ( dal significato che può assumere ciascuna parola). Il computer non conosce le regole della sintassi, grammatica e semantica che servono a dare un senso compiuto al discorso, esso non ha la stessa intelligenza umana e non ragiona come gli uomini. Non ragionando, anziché cercare le frasi, il computer cerca le singole parole. Il computer cerca tutte le parole che noi adoperiamo in fase di ricerca e ci restituisce tutti i documenti che le contengono:quindi bisognerà porre attenzione alla scelta dei termini. Per effettuare una giusta ricerca è importante inserire in fase di ricerca la giusta terminologia e non omettere nessun termine, altrimenti si rischia di inciampare nel fenomeno del silenzio ( mancata selezione di documenti presenti cmq in una banca dati), l’opposto di esso è il rumore ( selezione di documenti che non interessano il tema della ricerca). È di fondamentale importanza anche la combinazione di più elementi nella stessa frase che fa si che ad ogni parola venga assegnato un significato pertinente. ES: se un uomo è CADUTO per strada può essersi fatto male, ma se è CADUTO in guerra è sicuramente morto. Inserendo, quindi, STRADA vicino a CADUTO avremmo documenti totalmente diversi da quelli che potremmo avere con GUERRA e CADUTO.
Un termine indefettibile non si presta ad alternative dovute alle sinonimie, alle contrapposizioni e alle omissioni: il documento per essere interessate ai fini della ricerca dovrà contenere il dato da noi immesso e considerato indefettibile. Cioè in pratica un termine indefettibile non presenta alcun tipo di variante, il succo della ricerca è concentrato in quel termine indefettibile da noi inserito nel motore di ricerca. Il requisito della selettività , accanto a quello della indefettibilità rappresenta l’elemento discriminante che diversifica i dati significativi inseriti nell’indice delle parole del discorso. Un termine può essere considerato selettivo quando, con la sua immissione in una banca dati viene selezionato un numero ragionevole di documenti da intendersi pertinenti alla ricerca.
Nell’eseguire ricerche con le parole del discorso, come si è già detto, bisogna tener conto anche della componente grammaticale, cioè del modo in cui i dati-esca sono declinati o coniugati. Se noi ad esempio immettiamo come dato-esca il termine PRESCRIZIONE, per eseguire una ricerca completa di tale documento dovremmo tener conto anche di tutte le desinenze che potrebbero accompagnare una radice comune (prescritto, prescritti, prescrittibile, ecc). I termini che presumiamo interessati ai fini della selezione, dovranno essere inserti in un’unica stringa e posti in or (prescrizione or prescrittibile or prescritto or prescrittibile). Unica valida alternativa all’uso dell’or è rappresentata dalla ricerca con l’uso delle radici. In questo caso basterà inserire la radice *PRESCRI . Avremo, così i documenti dove sono presenti i termini che contengono, oltre alla radice comune troncata con un simbolo ***** , tutte le possibili desinenze. Spesso la tecnica del troncamento viene confusa con quella del mascheramento che in effetti, ha un significato ed una funzione completamente diversa. Con la tecnica del troncamento è possibile selezionare i documenti che contengono la parola tronca più le varie desinenze o congiunzioni, con il mascheramento , invece, possono essere effettuate ricerche con dati che presentano un carattere o un numero intercambiabile. ES: se interessano i documenti con le parole MINORE o MINORI anziché utilizzare or, basterà scrivere MINOR?. ES: volendo selezionare le leggi emanate negli anni ’90 si potrebbe inserire la sigla mascherate 199?.
Le istruzioni appena fornite per la ricerca nelle banche dati valgono in linea di principio anche per la ricerca nelle pagine web: l’indicizzazione funziona più o meno allo stesso modo. Bisogna tener conto però che nei siti web si ha a che fare con documenti non strutturati, cioè non suddivisi in partizioni di contenuto omogeneo. Soprattutto nella ricerca sui motori generici, usando termini di ricerca polisenso, si rischia di selezionare materiale giuridico con un frigorifero.
Oggi possiamo dire che Internet è di più, è qualcosa che incide sul modo di pensare , di lavorare, di rapportarsi con le persone. Il giurista tradizionale che nutre una certa intolleranza verso i nuovi strumenti di comunicazione, deve riconoscere che Internet costituisce una nuova frontiera informativa non più ipotetica e virtuale ma sostanziale e tangibile. Basti pensare che oggi non solo i professionisti dell’informazione si sono convertiti ad Internet, si guardino le pubbliche amministrazioni, con l’emanazione del nuovo Codice dell’amministrazione digitale è ormai d’obbligo per loro utilizzare internet come sistema per l’erogazione di servizi e come metodo di diffusione degli atti ufficiali e delle comunicazioni di interesse pubblico.
Alcune istruzioni per la ricerca in Internet sono: -Individuare l’oggetto e lo scopo della ricerca, cioè i tipi di documenti che si cercano.
Le esperienze di reti civiche si sono moltiplicate in Italia, fino a far sì che tutte le città capoluogo e i quasi tutti i comuni di piccole e medie dimensioni disponessero di un sito Web ufficiale gestito dal Comune. La rete civica è la sede ufficiale delle informazioni pubbliche, essa deve essere vista come un’opportunità per ridisegnare il rapporto tra cittadino e P.A. I soggetti della rete civica sono le amministrazioni pubbliche, i cittadini, le imprese e le associazioni. Essi utilizzano Internet per discutere all’interno di newsgroups, condividere idee e progetti. Nel momento in cui un Comune dispone di una rete civica, deve fornire efficienza e semplificazione dei servizi ai cittadini. Ad esempio sul sito ufficiale del comune dovremo poter disporre di: facile accesso anzitutto, collegamento diretto con gli uffici interni della P. A, accesso diretto ad archivi e documenti e acquisizione di fonti informative esterne attraverso l’accesso ad archivi e documenti in possesso di altre amministrazioni.
Il Codice dell’amministrazione digitale disciplina l’accessibilità alle reti civiche con l’art. 53, com. 1, Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità anche da parte delle persone disabili etc. Si intende per usabilità la capacità del software di essere compreso, appreso, usato e gradito dall’utente. Lo scopo dell’usabilità è quello di migliorare i sistemi informatici per far si che gli utenti possano svolgere il loro lavoro senza problemi. Negli anni ’80 nacque la Human Computer Interaction, una scienza che cercava di capire e aiutare le persone ad interagire con la tecnologia. Quando si parla di usabilità non si può non declinare ancora una volte il tema della semplicità, della facilità di azione nel momento in cui si usa il computer. Per raggiungere efficienza ed efficacia nell’utilizzo del computer, le parole chiavi dell’usabilità sono: learnability: il sistema deve essere semplice da imparare. Efficiency: il sistema deve produrre risultati in modo immediato, così che l’utente possa raggiungere alta produttività. Memorability: il sistema deve avere funzioni semplici che possano essere ricordate facilmente. Satisfaction: il sistema deve essere soddisfacente per l’utente che lo utilizza. Le pagine web devono essere immaginate come pagine di un libro, cioè deve avere coerenze del linguaggio, disposizione e denominazione delle informazioni, stessi comandi; stessi azioni e stessi oggetti, stessa grafica.
tecnologie da parte del maggior numero di cittadini e comunità. Naturalmente per attuare tutto ciò è necessaria una convinzione politico-istituzionale che ritenga che la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo sia un generale arricchimento di democrazia.
Il tema più importante dell’informatica del diritto è la formazione culturale dello studente che miri a diventare giurista, cioè che come obbiettivo abbia l’interpretazione della legge. Per comprendere ciò che abbiamo appena detto, è importante sottolineare che alla legge manca ambiguità e completezza, tanto che molto spesso anche ai giuristi non riesce facile interpretarla e coordinarla con altre norme. Le incompletezze e le ambiguità della legge scritta dipendono da tre elementi fondamentali: sintassi ( cioè il modo e la sequenza delle parole), grammatica ( cioè la forma data ad ogni singola parola), semantica ( cioè il significato proprio di ogni singola parola).
Cominciamo dalla SINTASSI Le ambiguità sono numerosi e gravi che una sintassi incostante provoca ad un legislatore. Ad esempio l’uso della congiunzione < e > è tanto frequente quanto ambiguo, perché talvolta sta ad indicare una compresenza necessaria tra più elemento del pensiero, talaltra, invece anche una possibile alternativa esprimibile più chiaramente con la congiunzione < o >. Anche questa congiunzione è molto ambigua perché sia nel senso di alter natività tra due elementi, sia nel senso che possano coesistere ( guerra o guerriglia).
Passiamo ora alla GRAMMATICA Il singolare, talvolta si oppone concettualmente al plurale, come nel caso si indica
Per quanto concerne alla SEMANTICA Fatta eccezione per il linguaggio delle scienze esatte ( tra le quali non è il caso del diritto), da un lato una stessa parola può avere spesso significati diversi( fenomeno della polisemia), dall’altro lato, più parole diverse possono avere lo stesso significato ( fenomeno della sinonimia).
La legge, intesa come previsione generale di un numero indefinito di cas particolari, non può fare a meno di ricorrere a termini classificatori astratti, generici. L’ordinamento giuridico può definirsi un immenso reticolo classificatorio. Ma tra quei concetti, quei termini e la realtà c’è sempre un vuoto, non sempre facilmente colmabile. Ed è questo vuoto una della carezze più gravi del nostro dettato legislativo. Questo vuoto così grande costringe il legislatore non più ad applicare la norma, ma addirittura a crearla e a variarla, a seconda dei tempi e dei luoghi.
L’art. 12 comma 1 delle preleggi, stabilisce che, le parole vadano intese nel significato proprio di ciascuna di esse. Ma la domanda vera e propria è : a quale significato di parole dobbiamo attenerci, quelle di ieri o di oggi visto che il legislatore varia di tempo in tempo le leggi? Così anche per i dizionari che variano il significato delle parole di anno in anno.
La legge è fatta di parole, è un discorso e, come tutti i discorsi, anche nella legge molta parte del pensiero e della volontà, che si hanno in animo di esprimere, rimane sottointesa perché, essendo rivolta all’uomo si fa affidamento sul fatto che egli, con il suo buon senso e la sua esperienza, sappia egualmente tenerla (ES: è sottointeso che nel matrimonio ci sono due coniugi di due sessi diversi,quindi il legislatore non va a vociferare). Drammatico è, però constatare che quanto era ritenuto sottinteso ieri, non è sempre sicuro che sia sottointeso oggi. Questo perché storicamente la legge scritta si presenta come la soluzione di determinati conflitti di interessi politici, sociali ed economici. Indipendentemente da ciò accade spesso che chi scriva abbia, in quel momento, così chiaro nella propria mente, ciò che vuole esprimere, tanto da tralasciare qualche precisazione perché pensa che anche nella testa del destinatario questo concetto sia ben chiaro. Precisazione che a distanza di tempo si rivela importante per chiarire determinati punti.
A rendere incerta la vera portata di una norma, contribuiscono anche le specificazioni. In termini più generali può dirsi che, quando in un testo si specifica qualcosa di particolare, debba ritenersi escluso tutto il resto.
I c. d combinati disposti sono quelle norme che se collocate in settori diversi o anche se distanti tra di essi , si rivelino tutte applicabili ad una fatti specie, ma o ponendosi in contraddizione oppure provocando un risultato assurdo. L’abrogazione. Una norma di legge deve essere ritenuta abrogata quando una norma successiva ne disponga esplicitamente l’abrogazione e quando la norma successiva sia incompatibile con quella precedente.
Altro compito difficilissimo affidato alla giurisprudenza è l’applicazione analogica della legge. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento. Entrambi le scelte attribuiscono al giudice quasi le funzioni del legislatore. Perché in entrambi i casi il giudice ha la facoltà di creare nuove norme se non riesce ad arrivare a un risultato concreto.
giuridico, è il giudice, perché soltanto il giudice con la sua opera quotidiana di adattamento del diritto ai mutamenti della realtà, può dare risposta adeguate ai problemi che si pongono.
Oggi il compito del legislatore ( Parlamento e Governo) è quello di legiferare, quello della Magistratura riguarda, invece, l’applicazione delle leggi e che, perciò sono considerate due attività distinte e separate. Ma tra di essi si interpone una terza attività: quella dell’ interpretazione delle leggi, le quali, il valore effettivo della legge non è quello di quando viene formulata, ma quando viene interpretata. L’interpretazione della legge è affidata alla discrezionalità dei giudici, essi sono al di sopra della legge, poiché attraverso l’interpretazione essi può arrivare perfino a stravolgere definitivamente il suo significato letterale. Anche se questo compito è affidato al giudice, il Legislatore conserva sempre il potere d’interpretare le leggi che ha emanato, e di sovrapporle a quelle dei giudici. Il sistema di Giustizia, oggi, è in profonda crisi non solo perché le leggi sono troppe e troppo difficile da interpretare, ma innanzitutto perché c’è un grandissimo errore di fondo, cioè: la divisione dei Poteri fondamentali dello Stato, tra il legislatore e il giudice.
Per comprendere la connessione intima tra giurisprudenza, legge e computer bisogna tenr conto di:
L’applicazione della legge in formato automatico è un traguardo ancora lontano, ma si potrebbe introdurre nel modo di legiferare una innovazione tanto clamorosa quanto benefica: quella di indurre il legislatore a redigere le leggi in linguaggio formalizzato , in modo da ridurre le imperfezioni e le ambiguità che oggi vacillano nel mondo delle leggi. Tale formalizzazione del linguaggio potrebbe consistere innanzitutto nell’uso degli operatori logici booleani ( and, or, not, parentesi), per evidenziare il rapporto sintattico tra le parole contenute in una frase.
In tal modo si otterrebbero due vantaggi: l’inequivocità dell’interpretazione sintattica del testo e il costringere il legislatore ad un analisi più approfondita della sua volontà.
Il ricorso all’uso degli operatori logici booleani però risolverebbe solo il problema legato alla sintassi e non quelli della grammatica e della semantica. Per risolvere le ambiguità legati a sintassi e grammatica si potrebbe far ricorso ad altri sistemi logici formali: logica quantificazionale ( operatori che indicano un certo numero di elementi tutti, alcuni, ogni ), logica deontica ( che alle parole possibilità, impossibilità e necessità, sostituisce parole meno ambigue come permesso, proibito, obbligatorio).
Di fronte a così gravi problemi di semantiche, un adeguata equipe di giuristi, potrebbe, con molta facilità, raggruppare i termini sinonimi o equivalenti. Tale raggruppamento potrebbe costituire la base per ordinare su basi scientifiche e pratiche il lessico giuridico. In tal modo il testo della legge sarebbe molto più agevole da applicarsi. Ad opere del genere solitamente si da il nome di Thesaurus giuridico.
I S. E. L sono dei software finalizzati a porre anche un computer in grado di applicare una norma di diritto ad un caso concreto della vita. Tale applicazione nei nostri sistemi si presenta al quanto impossibile perché le norme non sono equivoche, non sono chiare e non sono precise, cioè non presentano come si direbbe, un informatica algoritmo. I s. e. l sono realizzati, il più delle volte sotto forma di colloquio tra l’utente e il computer, articolato in una serie di domande e risposte. In Italia, vi sono già ottimi s. e. l: ricordiamo, tra i tanti, quello chiamato REMIDA in materia di rivalutazione monetaria. I s. e. l costituiscono uno strumento prezioso per avvicinare il diritto anche all’uomo della strada mediante l’adozione delle tecniche proprie della istruzione programmata. Il risultato non sarebbe di poco conto in un’epoca, come l’attuale, per esempio anche a un semplice contadino, che voglia curare la propria vigna, è richiesta la conoscenza aggiornata dei regolamenti dell’Unione Europea. Pretendere che il contadino possa averla attraverso la G. U è un non-senso ipocrita. La conseguenza di tutto ciò sarà di grande importanza nella storia del diritto, potremmo arrivare a una delle più importanti svolte storiche, cioè le norme algoritmizzabili.
Abbiamo detto che il futuro del diritto sta oltre che nei s. e. l anche in prospettive più radicali. Non potrebbe il legislatore stesso formulare la legge sotto forma di software come se fosse un s. e. l, eliminando così ogni tipo d’incertezza di interpretazione? Si realizzerebbe , così, il sogno dei più grandi legislatori del passato perché il legislatore interagirebbe direttamente col destinatario della norma bypassando, per quanto attiene all’interpretazione, riducendo così il ruolo del giudice. Ciò porterebbe ad una innovazione del tutto nuova: una volta sigillato il software contenente la legge e affidatane l’applicazione al computer, la sua imparzialità sarebbe assicurata.
Cibernetica è quella parte dell’informatica nel quale l’uso del computer non è previsto per aiutare l’uomo nel suo lavoro, ma addirittura sostituire integralmente l’uomo in tutto un ciclo di attività lavorativa.