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LE SENTENZE DEFINITIVE E NON nel diritto Processuale civile
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Secondo l’art. 279, comma 2, c.p.c., il giudice pronuncia sentenza in diverse situazioni: quando decide questioni di giurisdizione, questioni preliminari di merito, questioni pregiudiziali di rito o quando decide totalmente il merito della causa. La sentenza è definitiva quando chiude completamente quel grado di giudizio, sia sul piano del rito che del merito. Ad esempio: Se il giudice si accorge di non avere giurisdizione, accoglie l’eccezione e non può decidere il merito : la sentenza è definitiva per quel grado di giudizio. Se rileva che manca la competenza, l’interesse ad agire o la legittimazione di una delle parti, la sentenza che accoglie queste eccezioni chiude il giudizio senza entrare nel merito. Se decide totalmente le domande proposte, accogliendole o rigettandole, la sentenza è definitiva perché nulla rimane da decidere. Esistono però anche le sentenze non definitive , che non chiudono il giudizio. Questo può accadere in varie situazioni:
decidere incidentalmente su questa questione nell’ambito del processo principale. Esempio : in un processo per il pagamento di un affitto, il giudice verifica incidenter tantum se il contratto fosse valido o meno; questa decisione riguarda un aspetto pregiudiziale ma non chiude ancora il merito dell’azione principale. o Questioni pregiudiziali di rito : si riferiscono a impedimenti processuali che impediscono di entrare nel merito. Esempio : il giudice valuta se il ricorso è stato depositato nei termini di legge. Se rileva che il termine è scaduto e rigetta l’eccezione, la causa può proseguire; se invece accoglie l’eccezione, può chiudere il giudizio. In tutti questi casi, il giudice può decidere se pronunciare subito una sentenza non definitiva oppure rinviare la decisione sulla questione al momento della sentenza definitiva sul merito. La scelta dipende da vari fattori, come la maturità della domanda o questione rispetto alle altre e la conflittualità delle parti. LE SENTENZE NON DEFINITIVE DI MERITO E L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO: L’art. 310, comma 2, c.p.c. stabilisce che l’ estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate durante il processo. Qui per “sentenze di merito” il legislatore intende soprattutto le sentenze non definitive di merito , cioè quelle che il giudice emette senza chiudere completamente il giudizio. Il problema che si pone è capire quali di queste sentenze non definitive sopravvivono all’estinzione del processo: tutte oppure solo alcune? Una parte della dottrina interpreta la norma in maniera restrittiva. Secondo questa impostazione, sopravvivono solo le sentenze non definitive idonee a produrre effetti di giudicato , cioè: le sentenze non definitive su una delle domande cumulate; le sentenze che decidono su una questione pregiudiziale di merito di cui le parti o la legge richiedono l’accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c. Non sopravviverebbero, invece, le sentenze non definitive su questioni preliminari di merito , perché queste riguardano fatti isolati e non sono idonee a produrre effetti al di fuori del processo in cui sono state rese. Esempio : Il giudice rigetta l’eccezione di prescrizione, ma poi il processo si estingue. Se si ammettesse la sopravvivenza di questa sentenza, un giudice d’appello potrebbe riformarla e decidere che il diritto si è prescritto, impedendo così all’attore di
Per risolvere questo problema, Chiovenda proponeva un sistema di impugnazione differita , in cui la sentenza non definitiva veniva impugnata solo insieme alla sentenza definitiva. Tale sistema fu adottato dal codice del 1940 , ma suscitò proteste da parte dell’avvocatura. Dopo la riforma del 1950 , si introdusse un regime misto: la sentenza non definitiva può essere impugnata immediatamente oppure si può fare riserva d’impugnazione da esercitare unitamente alla sentenza definitiva. Questo è il regime ancora oggi vigente per le sentenze non definitive pronunciate in primo grado. In particolare, l’ art. 340 c.p.c. stabilisce che contro: le sentenze di condanna generica o provvisionale (art. 278), le sentenze non definitive di rito o di merito (art. 279, co. 2, n. 4), l’appello può essere differito mediante riserva , da esercitare entro il termine ordinario per l’appello o, comunque, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza. Se la parte fa riserva, dovrà proporre l’appello insieme a quello contro la sentenza definitiva, oppure con altri appelli su sentenze non definitive successive. La riserva perde efficacia se qualcun altro propone immediata impugnazione della stessa sentenza. Le sentenze non definitive sono anche immediatamente impugnabili nei termini ordinari: 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione (in assenza di notifica). In questo caso, il processo di appello riguarda solo le questioni o le domande decise nella sentenza non definitiva. Un problema pratico è il coordinamento tra i due giudizi: il processo di primo grado prosegue normalmente , e la legge non prevede la sua sospensione automatica. La sospensione è possibile solo se:
dipendenti dalla sentenza stessa, compresa la sentenza definitiva di primo grado. In pratica, la vittoria dell’attore in primo grado può essere annullata per effetto della riforma. Originariamente, per evitare questo rischio, la riforma del 1950 aveva limitato l’effetto espansivo al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Successivamente, la riforma del 1990 ha eliminato questo vincolo, motivata dalla generalizzazione della provvisoria esecutorietà (art. 282 c.p.c.): il creditore può iniziare subito l’esecuzione, ma se la sentenza di primo grado viene riformata in appello, tutti gli atti esecutivi vengono annullati immediatamente. L’art. 336 oggi si applica a due ambiti: