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Sentenze non definitive: tipologie, caratteristiche e implicazioni per l'appello, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le sentenze non definitive in materia processuale, loro caratteristiche e implicazioni per l'appello. Sui tipi di sentenze non definitive, come quelle parzialmente definitive e quelle di condanna generica, e le loro differenze formali e sostanziali. Viene inoltre analizzata l'appellabilità di tali sentenze e le scelte disponibili per la parte soccombente, tra appello immediato, inerzia e riserva facoltativa. Una panoramica dettagliata di questo argomento, utilizzando esempi e citazioni della legge.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 17/01/2021

summer94
summer94 🇮🇹

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I provvedimenti del collegio: le sentenze
Il collegio pronuncia sentenza:
- Quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione (art. 279 comma 2, n. 1).
La pronuncia sulla giurisdizione è idonea a definire il processo, cioè il collegio nega la
propria giurisdizione (quando la conferma, la decisione non può definire il giudizio
dovendo proseguire per la decisione sul merito).
SENTENZA DEFINITIVA (perché definisce il giudizio).
- Quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o
questioni preliminari di merito (art. 279, comma 2, n.2), cioè questioni attinenti al processo
(presupposti processuali) ovvero al merito (es. prescrizione), idonee a definire il giudizio.
SENTENZA DEFINITIVA (perché pronuncia su tali questioni in modo da “definire il giudizio”,
anche se il contenuto è limitato perché è inidonea a decidere su “tutto il merito”).
- Quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito (art. 279, comma 2, n.3).
SENTENZA DEFINITIVA in senso proprio. Il contenuto è conforme all’oggetto della
domanda, pronunciando essa su tutto il merito e non solo su una porzione di esso (come
nel caso della questione pregiudiziale di merito).
- Quando, decidendo alcune questioni di cui ai nn. 1-2-3, non definisce il giudizio e
impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279, comma 2,
n.4).
SENTENZA NON DEFINITIVA perché “non definisce il giudizio” (tanto che il g deve
contestualmente disporre la prosecuzione del giudizio con ordinanza). Essa non definisce
né esaurisce il processo, né il merito della causa, ma pronuncia su una questione di merito
o di rito in maniera tale da imporre la prosecuzione del giudizio (pronuncia sulla questione
in senso “non impediente”).
- Quando, valendosi della facoltà di cui agli art. 103, secondo comma, e 104, secondo
comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti
provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle
medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
Siamo in presenza di cumulo oggettivo che ha ad oggetto una pluralità di domande.
In tal caso è possibile disporre la separazione delle cause, su istanza di tutte le
parti/quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il
processo.
SENTENZA PARZIALE che non definisce tutto il merito, ma ha ad oggetto una domanda (e
non una questione come la definitiva) e dopo il provvedimento di separazione si
autonomizza rispetto alle altre domande che saranno istruite e decise in un separato
giudizio.
Da questa tipologia di sentenze si distinguono:
- Art. 277, comma 1 cpc: “il collegio, nel deliberare sul merito deve decidere su tutte le
domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio”.
È questa l’ipotesi più generale, secondo la quale quando in un processo sono proposte più
domande o più eccezioni, la sentenza che lo definisce deve pronunciarsi su tutte esse.
SENTENZA DEFINITIVA.
Può accadere che le sentenze definitive di tutto il merito pronuncino solo su alcune
domande, non perché la causa non è matura per la decisione delle altre, bensì perché, per
come sono proposte, il giudice è abilitato a decidere su alcune di esse “assorbendo” (cioè
non pronunciandosi su) le altre.
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I provvedimenti del collegio: le sentenze Il collegio pronuncia sentenza:

  • Quando definisce il giudizio , decidendo questioni di giurisdizione (art. 279 comma 2, n. 1). La pronuncia sulla giurisdizione è idonea a definire il processo, cioè il collegio nega la propria giurisdizione (quando la conferma, la decisione non può definire il giudizio dovendo proseguire per la decisione sul merito). SENTENZA DEFINITIVA (perché definisce il giudizio).
  • Quando definisce il giudizio , decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito (art. 279, comma 2, n.2), cioè questioni attinenti al processo (presupposti processuali) ovvero al merito (es. prescrizione), idonee a definire il giudizio. SENTENZA DEFINITIVA (perché pronuncia su tali questioni in modo da “definire il giudizio”, anche se il contenuto è limitato perché è inidonea a decidere su “tutto il merito”).
  • Quando definisce il giudizio , decidendo totalmente il merito (art. 279, comma 2, n.3). SENTENZA DEFINITIVA in senso proprio. Il contenuto è conforme all’oggetto della domanda, pronunciando essa su tutto il merito e non solo su una porzione di esso (come nel caso della questione pregiudiziale di merito).
  • Quando, decidendo alcune questioni di cui ai nn. 1- 2 - 3 , non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279, comma 2, n.4). SENTENZA NON DEFINITIVA perché “non definisce il giudizio” (tanto che il g deve contestualmente disporre la prosecuzione del giudizio con ordinanza). Essa non definisce né esaurisce il processo, né il merito della causa, ma pronuncia su una questione di merito o di rito in maniera tale da imporre la prosecuzione del giudizio (pronuncia sulla questione in senso “non impediente”).
  • Quando, valendosi della facoltà di cui agli art. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. Siamo in presenza di cumulo oggettivo che ha ad oggetto una pluralità di domande. In tal caso è possibile disporre la separazione delle cause, su istanza di tutte le parti/quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. SENTENZA PARZIALE che non definisce tutto il merito , ma ha ad oggetto una domanda (e non una questione come la definitiva) e dopo il provvedimento di separazione si autonomizza rispetto alle altre domande che saranno istruite e decise in un separato giudizio. Da questa tipologia di sentenze si distinguono:
  • Art. 277, comma 1 cpc: “il collegio, nel deliberare sul merito deve decidere su tutte le domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio”. È questa l’ipotesi più generale, secondo la quale quando in un processo sono proposte più domande o più eccezioni, la sentenza che lo definisce deve pronunciarsi su tutte esse. SENTENZA DEFINITIVA. Può accadere che le sentenze definitive di tutto il merito pronuncino solo su alcune domande, non perché la causa non è matura per la decisione delle altre, bensì perché, per come sono proposte, il giudice è abilitato a decidere su alcune di esse “ assorbendo ” (cioè non pronunciandosi su) le altre.

Ad esempio, se l’attore chiede in via principale l’accertamento della servitù di passaggio sul fondo del convenuto e in via subordinata la costituzione della servitù di passo sul medesimo fondo, qualora il giudice accerti che la servitù già esiste, assorbe (cioè non esamina e non decide) la domanda subordinata.

  • Art. 277, comma 2 cpc: “tuttavia, il collegio, anche quando il g i gli ha rimesso la causa a norma dell’Art. 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza”. SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA , decide solo su alcune delle più domande proposte nel medesimo giudizio e che contestualmente rimette in istruttoria per la prosecuzione del processo con riferimento alle altre domande. In tal caso, se non tutte le domande cumulate sono mature per la decisione al momento della decisione stessa, vi è un frazionamento della decisione, cioè vi sono più sentenze di merito. Solo la sentenza resa sull’ultima domanda definisce il giudizio mentre le sentenze precedenti esauriscono il merito della domanda ma non definiscono il processo. Parzialmente definitiva Non definitiva Parziale Meccanismo Decide solo alcune domande del giudizio e contestualmente rimette in istruttoria per la prosecuzione del processo con riferimento alle altre domande. Non vi è un provvedimento formale di separazione delle cause e quindi il cumulo resta in vita. Uguale a parzialmente definitiva Non definisce tutto il merito: a seguito del provv di separazione si autonomizza rispetto alle altre domande che verranno istruite e decise in separato giudizio. Oggetto Diritto Questione Diritto La giurisprudenza ha adottato un criterio distintivo tra sentenza parzialmente definitiva, Art. 277, 2 comma e sentenza parziale, Art. 279 n.5: si tratta di un criterio formale per cui la prima, a differenza della seconda, è una sentenza in cui mancano la disposizione di separazione delle cause e la condanna alle spese di lite in ordine alla d/alle d decise, e rinvia la liquidazione all’ulteriore corso del giudizio; nella seconda ci sono entrambe. Appellabilità delle sentenze non definitive Oltre alle sentenze conclusive del rapporto processuale (sentenze definitive), sono appellabili ( se emesse in primo grado ):
  • Le sentenze c.d. parzialmente definitive , cioè non conclusive del processo in toto ma che decidono solo alcuna delle domande cumulate (Artt. 277, comma 2 e 279, comma 2, n.5);

Riserva facoltativa di ricorso per Cassazione contro sentenze non definitive, Art. 361 cpc. Si distingue tra:

  • Sentenze di condanna generica e sentenze parzialmente definitive (/non definitive su domanda), che decidono una o alcune delle d senza definire l’intero giudizio il ricorso per Cassazione può essere differito se la parte soccombente ne faccia riserva a pena di decadenza entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre l’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, comma 1. Se viene fatta riserva, il ricorso va proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro la sentenza successiva che non definisca il giudizio, comma 2. La riserva non va fatta, e se già fatta è priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti è proposto immediatamente ricorso, comma 3. Quanto alle modalità della riserva, si applicano le regole della riserva d’appello, Art. 129 e
  • Sentenze non definitive , che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio opera una sorta di “riserva automatica”= esse non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione, il quale può essere proposto senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, Art. 360, comma 3.