Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Ordinanze Emesse in Sede di Decisione: Sentenze Definitive e Non Definitive, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

La differenza tra le sentenze definitive e non definitive emesse dal giudice. La prima priva il giudice del potere di ritornare sopra quanto deciso, chiudendo il processo, mentre la seconda lascia aperta la possibilità di un'ulteriore decisione. Vengono inoltre discusse le conseguenze, gli effetti e i tipi di errori che possono portare a una revisione di una sentenza.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 03/08/2020

studente-98
studente-98 🇮🇹

4.7

(3)

15 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
. LE ORDINANZE EMESSE IN SEDE DI DECISIONE
Il giudice pronuncia ordinanza senza pronunciare sentenza, in quanto provvede unicamente sull'istruttoria
della causa (art. 279 co. 1).
Il provvedimento è un'ordinanza istruttoria a tutti gli effetti. L'art. 280 c.p.c. prevede che, con tale ordinanza,
il collegio deve fissare l'udienza di fronte al g.i. per la prosecuzione del processo: cioè per l'assunzione del
mezzo di prova che il collegio ha ammesso con la sua ordinanza istruttoria.
Se la decisione è monocratica, l'ordinanza ex art. 279 co. 1 è emessa dallo stesso g.i. e quindi è da lui
modificabile e revocabile.
In conseguenza dell'ordinanza in esame, la causa torna nella fase ditrattazione e, se si tratta di causa a
decisione collegiale, il g.i. è reinvestito di tutte le sue funzioni.
Il collegio, se è incerto circa la valutazione o il contenuto dei mezzi di prova acquisiti dal g.i., può disporne
la ripetizione di fronte a sé.
In questo caso, però, la causa non torna in istruttoria, ma rimane in sede decisoria; la rinnovazione dei mezzi
di prova non comporta la riapertura della trattazione, non ci sarà, quindi, una seconda precisazione delle
conclusioni dopo la rinnovazione della prova di fronte al collegio.
L'art. 279 c.p.c. stabilisce che il collegio pronuncia ordinanza «quando decide soltanto questioni di
competenza». Qui, peraltro, la ordinanza ha gli stessi effetti della sentenza.
22. LA SENTENZA DEFINITIVA E NON DEFINITIVA
La differenza sostanziale tra la decisione in forma di sentenza e quella in forma di ordinanza sta nel fatto che
l'ordinanza non priva il giudice del potere di ritornare sopra quanto deciso.
Invece, la sentenza fa sì che il giudice, con la sua pronuncia, esaurisca il potere e il dovere giurisdizionale in
ordine alla questione decisa.
L'esaurimento del potere giurisdizionale conseguente alla pronuncia di sentenza fa sì che:
1. il giudice non può modificare o revocare il provvedimento emesso;
2. il giudice non può ridecidere ciò che ha già deciso;
3. quando si troverà ad affrontare questioni dipendenti da quella già decisa, il giudice dovrà attenersi a ciò
che ha accertato con la precedente sentenza.
Con la sentenza definitiva il giudice adito esaurisce il suo compito giurisdizionale. Essa, pertanto, chiude il
processo di fronte al giudice adito, non essendovi ulteriore attività da svolgere.
La pronuncia di sentenze non definitive di rito o di merito deve essere ricollegata alle questioni preliminari o
pregiudiziali.
Nel momento in cui, dunque, il giudice istruttore decide di non completare l'istruttoria, e di rimettere la
causa immediatamente in decisione, egli necessariamente effettua una prognosi sul modo con cui deve essere
decisa la questione pregiudiziale o preliminare.
Nasce, così, la sentenza non definitiva sulla giurisdizione. Il giudice infatti, a questo punto è costretto ad
emettere una sentenza di contenuto processuale (con cui si dichiara fornito di giurisdizione), e tale sentenza è
non definitiva perché, dichiarandosi il giudice fornito di giurisdizione, ciò significa che occorre pronunciare
anche sul merito; non essendo però stata effettuata l'istruttoria sul merito, il giudice deve accoppiare alla
sentenza non definitiva sulla giurisdizione un'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria.
Se, però, in sede di decisione si ritiene che la prescrizione non si è verificata, si deve passare ad esaminare le
altre questioni rilevanti, cioè i fatti costitutivi e le altre eccezioni, eventualmente proposte, per decidere se
accogliere o rigettare la domanda.
Egli, allo stato, non è in grado di emettere una sentenza definitiva: deve prima effettuare attività istruttoria.
Si ha, così, una sentenza non definitiva di merito accoppiata ad un'ordinanza con cui si rimette la causa in
istruttoria per assumere le prove sugli altri elementi della fattispecie, che non sono stati istruiti.
Le sentenze non definitive hanno un oggetto particolare che non coincide con l'oggetto della domanda, e
quindi del processo. La portata precettiva di una sentenza non definitiva di rito consiste nella sola
dichiarazione che il giudice adito ha giurisdizione o competenza sulla domanda proposta.
Lo stesso vale anche per le sentenze non definitive di merito. Non vi può essere una (valida) domanda con
cui ci si limiti a chiedere la dichiarazione che il diritto non è prescritto.
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Ordinanze Emesse in Sede di Decisione: Sentenze Definitive e Non Definitive e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

. LE ORDINANZE EMESSE IN SEDE DI DECISIONE

Il giudice pronuncia ordinanza senza pronunciare sentenza, in quanto provvede unicamente sull'istruttoria della causa (art. 279 co. 1). Il provvedimento è un'ordinanza istruttoria a tutti gli effetti. L'art. 280 c.p.c. prevede che, con tale ordinanza, il collegio deve fissare l'udienza di fronte al g.i. per la prosecuzione del processo: cioè per l'assunzione del mezzo di prova che il collegio ha ammesso con la sua ordinanza istruttoria. Se la decisione è monocratica, l'ordinanza ex art. 279 co. 1 è emessa dallo stesso g.i. e quindi è da lui modificabile e revocabile. In conseguenza dell'ordinanza in esame, la causa torna nella fase ditrattazione e, se si tratta di causa a decisione collegiale, il g.i. è reinvestito di tutte le sue funzioni. Il collegio, se è incerto circa la valutazione o il contenuto dei mezzi di prova acquisiti dal g.i., può disporne la ripetizione di fronte a sé. In questo caso, però, la causa non torna in istruttoria, ma rimane in sede decisoria; la rinnovazione dei mezzi di prova non comporta la riapertura della trattazione, non ci sarà, quindi, una seconda precisazione delle conclusioni dopo la rinnovazione della prova di fronte al collegio. L'art. 279 c.p.c. stabilisce che il collegio pronuncia ordinanza «quando decide soltanto questioni di competenza». Qui, peraltro, la ordinanza ha gli stessi effetti della sentenza.

22. LA SENTENZA DEFINITIVA E NON DEFINITIVA La differenza sostanziale tra la decisione in forma di sentenza e quella in forma di ordinanza sta nel fatto che l'ordinanza non priva il giudice del potere di ritornare sopra quanto deciso. Invece, la sentenza fa sì che il giudice, con la sua pronuncia, esaurisca il potere e il dovere giurisdizionale in ordine alla questione decisa. L'esaurimento del potere giurisdizionale conseguente alla pronuncia di sentenza fa sì che:

1. il giudice non può modificare o revocare il provvedimento emesso;

2. il giudice non può ridecidere ciò che ha già deciso;

3. quando si troverà ad affrontare questioni dipendenti da quella già decisa, il giudice dovrà attenersi a ciò

che ha accertato con la precedente sentenza. Con la sentenza definitiva il giudice adito esaurisce il suo compito giurisdizionale. Essa, pertanto, chiude il processo di fronte al giudice adito, non essendovi ulteriore attività da svolgere. La pronuncia di sentenze non definitive di rito o di merito deve essere ricollegata alle questioni preliminari o pregiudiziali. Nel momento in cui, dunque, il giudice istruttore decide di non completare l'istruttoria, e di rimettere la causa immediatamente in decisione, egli necessariamente effettua una prognosi sul modo con cui deve essere decisa la questione pregiudiziale o preliminare. Nasce, così, la sentenza non definitiva sulla giurisdizione. Il giudice infatti, a questo punto è costretto ad emettere una sentenza di contenuto processuale (con cui si dichiara fornito di giurisdizione), e tale sentenza è non definitiva perché, dichiarandosi il giudice fornito di giurisdizione, ciò significa che occorre pronunciare anche sul merito; non essendo però stata effettuata l'istruttoria sul merito, il giudice deve accoppiare alla sentenza non definitiva sulla giurisdizione un'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria. Se, però, in sede di decisione si ritiene che la prescrizione non si è verificata, si deve passare ad esaminare le altre questioni rilevanti, cioè i fatti costitutivi e le altre eccezioni, eventualmente proposte, per decidere se accogliere o rigettare la domanda. Egli, allo stato, non è in grado di emettere una sentenza definitiva: deve prima effettuare attività istruttoria. Si ha, così, una sentenza non definitiva di merito accoppiata ad un'ordinanza con cui si rimette la causa in istruttoria per assumere le prove sugli altri elementi della fattispecie, che non sono stati istruiti. Le sentenze non definitive hanno un oggetto particolare che non coincide con l'oggetto della domanda, e quindi del processo. La portata precettiva di una sentenza non definitiva di rito consiste nella sola dichiarazione che il giudice adito ha giurisdizione o competenza sulla domanda proposta. Lo stesso vale anche per le sentenze non definitive di merito. Non vi può essere una (valida) domanda con cui ci si limiti a chiedere la dichiarazione che il diritto non è prescritto.

La sentenza definitiva chiude il processo di fronte al giudice adito, dà o rifiuta la tutela giurisdizionale richiesta e vede una parte vittoriosa ed una soccombente. Le sentenze non definitive determinano quindi non una soccombenza in senso proprio, ma una soccombenza meramente teorica, che ha ad oggetto la sola questione pregiudiziale o preliminare decisa. L'emanazione di una sentenza non definitiva di rito o di merito non impedisce che chi ha avuto torto sulla non definitiva possa poi avere ragione sulla definitiva in modo pieno Con la definitiva di merito il giudice non riesamina la questione della giurisdizione; anzi, tiene per fermo di avere giurisdizione, e rigetta nel merito la domanda. La astratta soccombenza del convenuto sulla sentenza non definitiva di rito è assorbita dalla portata precettiva della sentenza definitiva. Il soccombente sulla non definitiva ha dunque la scelta fra l'impugnazione immediata della stessa e la riserva di decidere, quando sarà emessa la sentenza definitiva, se impugnare o meno la non definitiva. Vi sono diverse alternative:

1. Il soccombente sulla non definitiva decide di impugnarla immediatamente; si ha che:

a) proseguono in contemporanea due processi che hanno lo stesso oggetto, ma due diversi tipi di

cognizione: nel processo di appello si conosce solo della questione che ha dato luogo alla non definitiva (la prescrizione); in quello di primo grado tutte le altre questioni diverse da quella decisa con la sentenza non definitiva.

b) la duplicazione dei processi può essere evitata sospendendo l'ulteriore corso del processo di primo grado.

2. Se il soccombente sulla non definitiva omette ogni attività, la sentenza passa in giudicato, con la

conseguenza che la questione, decisa, non può essere riesaminata né dal giudice che ha emesso la sentenza, né in sede d'impugnazione;

3. Il soccombente propone riserva d'impugnazione;

Se l'udienza di prosecuzione del processo si svolge dopo che è scaduto il termine per appellare, la riserva deve essere fatta nel termine per appellare, quindi nel termine più breve. Se, invece, l'udienza si svolge prima della scadenza del termine per appellare, la riserva deve essere fatta entro tale udienza. La riserva va fatta sempre nel termine più breve fra quello per proporre appello e lo svolgimento della prima udienza di prosecuzione della causa di fronte all'istruttore. Se l'udienza di prosecuzione della causa di fronte all'istruttore si svolge dopo la scadenza del termine per appellare, la parte ha un solo termine (quello per appellare) entro il quale o appella o fa la riserva; altrimenti, la sentenza passa in giudicato. La riserva si scioglie (art. 340 co. 2) quando in quel processo venga impugnata una successiva sentenza, definitiva o non definitiva impugnata.

23. LA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA La sentenza di condanna generica (art. 278 c.p.c.) individua il contenuto della condanna generica, distinguendo la sussistenza del diritto dalla quantità della prestazione dovuta. L'an e il quantum possono essere dedotti in giudizio in maniera diversa. È possibile proporre già fin dall'inizio una domanda giudiziale limitata all 'an, riservando la quantificazione, in caso di esito favorevole della controversia, ad un processo successivo. La sentenza di condanna generica si ha quando la domanda è stata proposta con riferimento all'intera situazione sostanziale. Anche in questo caso si può arrivare ad una scissione della pronuncia sull 'an da quella sul quantum: però è necessario, ex art. 278 c.p.c. che vi sia un'istanza di parte e che l'esistenza del diritto sia certa. Ulteriore requisito per la scissione dell'an dal quantum è il dissenso del convenuto; di fronte all'istanza della parte, il convenuto che non vuole la separazione dell 'an dal quantum, deve esplicitamente opporsi. L'oggetto della sentenza di condanna generica è l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e della imputabilità di questo fatto. Ha il contenuto di una sentenza di mero accertamento, ma è equiparata, a certi effetti, alle sentenze di condanna. Essa non è sufficiente per instaurare una esecuzione forzata: manca la quantificazione. La sentenza di condanna generica è assimilata alla sentenza di condanna sotto due profili:

1. Art. 2818 c.c. (ipoteca giudiziale): la sentenza di condanna generica è titolo per l'iscrizione di ipoteca

giudiziale.

2. Art. 2953 c.c. (prescrizione): le prescrizioni più brevi di quella decennale si trasformano in prescrizione

decennale quando i diritti, che si prescrivono in termini più brevi, sono oggetto di sentenza di condanna.

26. LA CORREZIONE DELLA SENTENZA

In alcuni casi, infatti, è esperibile il procedimento di correzione (artt. 287 e ss. c.p.c.). Esso trova la sua ragione d'essere nella distinzione tra errori di giudizio, cioè errori nella formazione della volontà del giudice, ed errori nella manifestazione della volontà. Mentre nel primo caso debbono essere esperiti i mezzi di impugnazione, nel caso di errori nella manifestazione della volontà è esperibile il procedimento di correzione. I provvedimenti suscettibili di correzione sono:

  • le sentenze, anche quando sia pendente il giudizio di appello. La regola, (art. 287 c.p.c.) che non consentiva la correzione delle sentenze contro le quali fosse stato proposto appello, è stata dichiarata incostituzionale.
  • le ordinanze non revocabili (art. 177 c.p.c.), in quanto, se l'ordinanza è revocabile, l'errore può essere fatto valere attraverso l'istanza di revoca;
  • nelle ipotesi di omissioni, errori materiali, ed errori di calcolo (art. 287). Queste ipotesi integrano quell'errore nella manifestazione della volontà, che costituisce il presupposto dell'istituto.

a) errore materiale: nell'indicazione del nome delle parti, data e luogo di nascita, codice fiscale.

b) errore di calcolo: non pone particolari problemi, anche perché difficilmente il giudice effettua il calcolo

nella sentenza È evidente che, in tutti gli altri casi, il procedimento di correzione non è di per sé necessario, perché, essendo appunto l'errore evidente, fra le parti non sorge contestazione su di esso. Il procedimento di correzione si svolge in modo semplice. Se le parti sono d'accordo, possono chiederla con ricorso congiunto e il giudice provvede con decreto. Se, invece, la correzione non è chiesta da tutte le parti, allora bisogna instaurare il contraddittorio con le parti; il giudice provvede con ordinanza, il cui contenuto è annotato sull'originale della sentenza.

La sentenza, esclusivamente per ciò che attiene alle parti corrette, è impugnabile con i mezzi

spendibili contro di essa (appello, ricorso per Cassazione). La parte, che non è d'accordo con la

correzione, impugna non il provvedimento di correzione, ma la sentenza, con riferimento alle

modificazioni introdotte dal provvedimento di correzione