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Sentenze non definitive e definitive nel diritto processuale: forme e differenze, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale

Una dettagliata spiegazione sulle sentenze non definitive e definitive nel diritto processuale italiano. Il testo illustra le forme e le caratteristiche di queste sentenze, distingue tra sentenze non definitive di merito e di rito, e spiega come si possono impugnare le sentenze non definitive. Viene inoltre fatto riferimento alla riserva di impugnazione e alla sentenza di condanna generica.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 15/11/2021

marianna-salzano
marianna-salzano 🇮🇹

4.6

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La sentenza definitiva è quella che conclude il giudizio e può essere di merito o di rito. La sentenza
definitiva di rito si ha quando il giudice ha riscontrato il difetto di uno o più presupposti processuali
o delle condizioni dell'azione.
Forma dei provvedimenti del collegio
1. Il collegiopronuncia ordinanzaquando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della
causa, senza definire il giudizio,nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal
caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore
istruzione della causa.
2. Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni
preliminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e
impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma,
decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la
separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al
giudice inferiore delle cause di sua competenza.
3. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata
ordinanza.
4. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono
mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono
modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione
previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia,
quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo
comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria
sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
5. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
In sintesi le sentenze a cui fa riferimento l'art. 279 cpc sono: n. 1 definitiva n. 2 definitiva n. 3
definitiva n. 4 non definitiva n. 5 parziale n. 6 definitiva n. 7 parzialmente definitiva Una forma
particolare di sentenza non definitiva di cui poi puoi parlare, specie se magari le cose che ti ho
scritto sopra sono troppo tecniche e dettagliate è la sentenza di condanna generica di cui all'art.
278 c.p.c.. Importante è anche fare riferimento, come ti è già stato detto, alla riserva di
impugnazione, sia in appello che in cassazione.
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La sentenza definitiva è quella che conclude il giudizio e può essere di merito o di rito. La sentenza definitiva di rito si ha quando il giudice ha riscontrato il difetto di uno o più presupposti processuali o delle condizioni dell'azione. Forma dei provvedimenti del collegio

  1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
  2. Il collegio pronuncia sentenza:
  1. quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione ;
  2. quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
  3. quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
  4. quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
  5. quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
  1. I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.
  2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
  3. L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza. In sintesi le sentenze a cui fa riferimento l'art. 279 cpc sono: n. 1 definitiva n. 2 definitiva n. 3 definitiva n. 4 non definitiva n. 5 parziale n. 6 definitiva n. 7 parzialmente definitiva Una forma particolare di sentenza non definitiva di cui poi puoi parlare, specie se magari le cose che ti ho scritto sopra sono troppo tecniche e dettagliate è la sentenza di condanna generica di cui all'art. 278 c.p.c.. Importante è anche fare riferimento, come ti è già stato detto, alla riserva di impugnazione, sia in appello che in cassazione.

L’organo decidente può pronunciare sia sentenze definitive (ossia che definiscono o chiudono il giudizio davanti a quel determinato giudice; giudizio che potrà tuttavia proseguire davanti ad altro giudice, ad es in sede di impugnazione) sia sentenze non definitive. L’art. 277.1 stabilisce che il giudice deve tendenzialmente definire il giudizio con sentenza definitiva; tuttavia l’art 277.2 aggiunge che il giudice talvolta può limitare la pronuncia ad alcune domande se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. “Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell' articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.” Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando: ART 278: pronuncia una condanna generica in merito all’esistenza del diritto (an), ma dispone con ordinanza la prosecuzione del processo x definire il quantum. La sentenza sul quantum sarà la sentenza definitiva. ART 279 co.2 n.4: impartisce provvedimenti x un’ulteriore istruzione della causa. Supponiamo che viene sollevata dal convenuto un'eccezione preliminare di merito (es.prescrizione) o pregiudiziale di rito. In tal caso il giudice istruttore (che non può decidere la causa) se ritiene fondata l'eccezione rimette le parti davanti al collegio; se però il collegio non ritiene fondata l'eccezione sollevata dal convenuto, pronuncia sentenza non definitiva attraverso cui respinge l'eccezione. Si dovrà poi proseguire la causa per decidere sul merito. ART 279 co.2 n.5: decide alcune delle cause riunite e dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime. Ciò è permesso dagli art 103 e 104 che consentono non solo al giudice istruttore ma anche all’organo giudicante di separare le cause, quando vi sia istanza di tutte le parti, o quando la continuazione della riunione ritarderebbe il processo. Es. davanti al collegio arrivano una serie di cause connesse, ma il collegio ritiene che solo alcune di esse siano mature per la decisione. Allora il collegio pronuncia sentenza non definitiva per queste cause dove è possibile la decisione; mentre rimette le parti davanti al giudice istruttore con ordinanza per le cause dove è necessaria un’ulteriore istruzione. Il giudice pronuncia sentenza definitiva: decide questioni di giurisdizione. Il testo previdente aggiungeva anche le questioni di competenza. Ma la legge 69/2009 ha modificato l’impostazione prevedendo l’ordinanza come forma propria delle pronunce sulla competenza. decide questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito. Supponiamo che viene sollevata dal convenuto un'eccezione preliminare di merito (es.prescrizione) o pregiudiziale di rito. In tal caso il giudice istruttore (che non può decidere la causa) se ritiene fondata l'eccezione rimette le parti davanti al collegio; se ritiene fondata l'eccezione sollevata dal convenuto pronuncia sentenza definitiva, con cui chiude il giudizio; decide totalmente il merito Impugnazioni contro sentenze non definitive Le sentenze non definitive possono essere impugnate immediatamente o in via differita insieme alla sentenza definitiva previa riserva (riserva = intenzione di differire la proposizione dell’impugnazione) Appello (art 340 cpc) Contro le sentenze non definitive l’appello può essere proposto: immediatamente nei consueti termini di decadenza che decorrono dalla notificazione o nel termine annuale di cui all’art 327cpc in via differita: se la parte si riserva di appellare la sentenza non definitiva in un momento successivo, cioè insieme alla sentenza definitiva. Tale riserva deve essere effettuata entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza. La mancata dichiarazione di riserva comporta la decadenza del diritto di appellarsi differito ma non dall’appello immediato, purché non siano decorsi i termini per appellare. Mentre la riserva implica una