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Sentenze non definitive, regime di impugnazione
Tipologia: Appunti
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L’organo decidente può pronunciare sia sentenze definitive (ossia che definiscono o chiudono il giudizio davanti a quel determinato giudice; giudizio che potrà tuttavia proseguire davanti ad altro giudice, ad es in sede di impugnazione) sia sentenze non definitive. L’art. 277 stabilisce che il giudice deve tendenzialmente definire il giudizio con sentenza definitiva. Tuttavia l’art 277, comma 2, aggiunge che il giudice talvolta può limitare la pronuncia ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. Il comma 2, quindi, attenuando il principio della concentrazione, consente al collegio, cui sia stata rimessa la causa ex art. 187, di pronunciare sentenze non definitive ove una o alcune domande possano essere decise senza ulteriore istruttoria e ammesso che la parte abbia un apprezzabile interesse a tale sollecita parziale definizione.
In un momento in cui la causa non è ancora matura per la decisione, possono essere emanate due sentenze in particolare, ex art. 278. Sentenza di condanna generica che ha ad oggetto l’an, ma non il quantum e sentenza di condanna provvisionale, emanata una volta accertato l’an nei limiti in cui è raggiunta la prova per il quantum. La prima ha efficacia di titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, da cui l’attore trae il vantaggio di avere una causa di prelazione in sede di distribuzione delle somme ricavate dall’espropriazione all’emanazione della sentenza definitiva di accertamento del quantum. La seconda, poi, è anche titolo esecutivo nei limiti della somma per le quali c’è stata la condanna. Per il primo tipo di sentenza, il credito è certo ma non liquido; con la sentenza previsionale, invece, il credito è certo ed anche liquido.
L’iter normale è quello secondo cui, se non è necessaria alcuna altra attività istruttoria, o se l’istruzione è conclusa, il giudice rimette la causa in decisione. La norma parla di rimessione al collegio, ma è da intendersi come rimessione in decisione poiché, se il giudice è monocratico, questo rimette la causa a se stesso. Tuttavia, abbiamo incontrato già due ipotesi in cui è possibile passare alla fase decisoria prima ancora che la causa sia completamente matura per la decisione, previste dall’art. 278. In questi casi, il giudice, se ritiene che ci siano i presupposti, rimette la causa in decisione e, dopo l’emanazione di tali sentenze non definitive, prosegue per accertare e quantificare il credito o, nel caso di condanna provvisionale, per proseguire l’istruzione per la parte di quantum non ancora accertato.
Queste due specifiche situazioni, tuttavia, non sono le uniche in cui vi può essere rimessione anticipata della causa in decisione. La rimessione in decisione, infatti, può essere effettuata anche quando, ex art. 187, nasca una questione di giurisdizione o di competenza. Commi 2 e 3 art. 187: (il giudice istruttore) può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Quindi, il giudice, anche quando la causa non è matura per la decisione (magari anche nel corso della stessa udienza di trattazione e prima che sia scaduto il termine per la deduzione dei mezzi di prova), se nasce una questione di giurisdizione, di competenza o altra questione, può rimettere immediatamente la causa per la decisione di queste questioni. L’art. 279, infatti, stabilisce che il collegio si pronuncia con ordinanza quando decide questioni di competenza, impartendo, con la stessa i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
Al secondo comma dello stesso art, poi, si stabilisce che: Il collegio pronuncia sentenza:
quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;
quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
Il legislatore appresta questo strumento al fine di decidere primariamente una questione del genere ed evitare che, ad es., dopo anni di processo, il giudice dica di non avere la giurisdizione. Il giudice, pertanto, se ritiene fondata la questione, tendenzialmente, rimetterà la causa in decisione; se, al contrario, non gli appare fondata, deciderà tutto alla fine. All’esito dell’iter per la decisione della questione, il collegio o il giudice monocratico emana sentenza con cui stabilisce se il giudice ha giurisdizione o meno. Di conseguenza, si può avere una sentenza sia in senso non ostativo che in senso ostativo alla prosecuzione del processo. Nel primo caso non vi è definizione del giudice, quindi la sentenza è non definitiva; nel secondo caso, la sentenza definisce il giudizio, quindi è definitiva, e il processo si chiude.
Chiarito ciò, bisogna fare riferimento al diverso regime di impugnazione che il legislatore ha previsto per le sentenze non definitive. Se la sentenza è emanata in primo grado, la parte che la subisce, o impugna immediatamente la sentenza (come se fosse definitiva) oppure si riserva di impugnare la sentenza non definitiva insieme alla sentenza che definirà il giudizio. La riserva deve essere formulata entro il termine per impugnare e comunque non oltre la prima udienza o difesa successiva alla pubblicazione o conoscenza che la parte ha avuto della pubblicazione della sentenza non definitiva. Naturalmente, se la parte non impugna immediatamente né fa riserva entro i termini stabiliti, la sentenza passa in giudicato e avrà diversa efficacia di giudicato a seconda del tipo di questione che ne è oggetto (se è solo processuale o anche di merito).
Il regime è parzialmente diverso per le sentenze non definitive emanate in grado d’appello. In questo caso, se la sentenza decide almeno parzialmente il merito, è possibile procedere sia con riserva di ricorso in cassazione che con impugnazione immediata. Al contrario, se la sentenza non definitiva si limita a risolvere questioni meramente processuali, senza decidere nemmeno parzialmente nel merito, non si può procedere all’impugnazione immediata ex art. 360 ult. co., ma si può solo impugnare la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva del giudizio, senza bisogno di riserva. Quindi, concludendo, nel caso di sentenza d’appello non definitiva che decide solo questioni processuali, non è possibile fare ricorso per cassazione, ma solo impugnazione differita insieme a quella che definirà il processo, e senza alcun bisogno di riserva.
diviene causa. Pertanto, per definire la natura di una sentenza è necessario fare attenzione al suo oggetto.