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La disciplina del matrimonio in Italia: dalla legge civile all'ecclesiastica, Dispense di Diritto Ecclesiastico

L'evoluzione della disciplina matrimoniale in italia, dal matrimonio civile obbligatorio introdottolo dallo stato moderno al concordatario del 1929. Viene discusso il concetto di 'diarchia' chiesa/stato e la trascrizione civile dei matrimoni canonici, inclusa la trascrizione ordinaria, tardiva e ritardata.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 02/05/2019

carlaviva921
carlaviva921 🇮🇹

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Lezione 10
Il matrimonio concordatario
- Parte I -
“Nell'Italia pre-unitaria, conformemente al confessionismo dei vari piccoli Stati, il
matrimonio era disciplinato dal diritto canonico in base alla regola tridentina della
competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati (can. 1. e 12 .del decreto De
matrimonio, sessione 24a del Concilio di Trento). Il matrimonio civile era stato
introdotto nelle province del continente durante il periodo napoleonico, ma la
restaurazione lo aveva fatto venir meno.
L'obbligatorietà del matrimonio canonico, talora, importava che i sudditi di
religione diversa dalla cattolica non avessero lo jus connubii e fossero, perciò, costretti a
formare famiglie di fatto, con intuibili conseguenze sfavorevoli sul piano giuridico. Tale,
per es., era la disciplina del matrimonio nel più vasto degli Stati pre-unitari: il Regno delle
Due Sicilie.
La Destra storica, con l'art. 7 della legge (Siccardi) 9 aprile 1850 n. 1013, si era
impegnata ad introdurre negli Stati Sardi il matrimonio civile, ma tale intento era
naufragato nel 1852, quando il Senato piemontese aveva rigettato il progetto di legge che
era stato presentato in proposito.
L'idea che muoveva i liberali, nel promuovere 1'accennata riforma, era quella dell'
uguaglianza della legge riguardo all' assunzione dello status coniugale. Essendo di
competenza dello Stato la disciplina dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere
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Lezione 10

Il matrimonio concordatario

  • Parte I -

“Nell'Italia pre-unitaria, conformemente al confessionismo dei vari piccoli Stati, il matrimonio era disciplinato dal diritto canonico in base alla regola tridentina della competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati (can. 1. e 12 .del decreto De matrimonio, sessione 24a del Concilio di Trento). Il matrimonio civile era stato introdotto nelle province del continente durante il periodo napoleonico, ma la restaurazione lo aveva fatto venir meno. L'obbligatorietà del matrimonio canonico, talora, importava che i sudditi di religione diversa dalla cattolica non avessero lo jus connubii e fossero, perciò, costretti a formare famiglie di fatto, con intuibili conseguenze sfavorevoli sul piano giuridico. Tale, per es., era la disciplina del matrimonio nel più vasto degli Stati pre-unitari: il Regno delle Due Sicilie. La Destra storica, con l'art. 7 della legge (Siccardi) 9 aprile 1850 n. 1013, si era impegnata ad introdurre negli Stati Sardi il matrimonio civile, ma tale intento era naufragato nel 1852, quando il Senato piemontese aveva rigettato il progetto di legge che era stato presentato in proposito. L'idea che muoveva i liberali, nel promuovere 1'accennata riforma, era quella dell' uguaglianza della legge riguardo all' assunzione dello status coniugale. Essendo di competenza dello Stato la disciplina dello stato civile dei cittadini, questa doveva essere

uniforme per tutti i soggetti e, perciò, non era ammissibile che la formazione del rapporto coniugale fosse disciplinata dalla legge personale confessionale di ciascuno di essi. Il proposito riformatore, battuto nel Piemonte del 1852, poté essere realizzato con la nuova legislazione dell'Italia unita. Il matrimonio civile, infatti, fu introdotto in tutto il paese solo con il codice civile del 1865, sicché dal l o gennaio 1866 lo Stato riconobbe soltanto il matrimonio celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile. Tale regime del matrimonio civile obbligatorio (obbligatorio perché la legge non riconosceva altra modalità di formazione del rapporto di coniugio) è rimasto inalterato sino al Concordato del 1929. Nell'arco di tempo fra il 1866 e il 1929 la Chiesa cattolica era rimasta libera quanto alla celebrazione del matrimonio religioso dei propri fedeli, ma tale evento era per lo Stato un fatto privo di rilevanza giuridica come «matrimonio», onde quanti volessero celebrare nozze valide sia per lo Stato, sia per la Chiesa, dovevano effettuare W1a doppia celebrazione: davanti all'ufficiale dello stato civile e in facie Ecclesiae. Nello stesso periodo, tale libertà della Chiesa è stata sempre salvaguardata, perché non sono mai stati approvati quei progetti di legge che, sull' esempio francese, avrebbero voluto vietare la celebrazione del matrimonio religioso fra persone che non fossero già unite in matrimonio civile. Con il Concordato del 1929 la Chiesa riacquistò sul matrimonio un potere in qualche modo simile a quello previsto dal Concilio di Trento: il matrimonio canonico era rilevante agli effetti civili, purché fosse trascritto nei registri dello stato civile; le cause di nullità del vincolo erano riservate alla giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici, le cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello Stato. Del pari rilevanti erano le dispense pontificie sul matrimonio rato e non consumato. La sola difformità con le previsioni tridentine era (oltre alla accennata necessità che il matrimonio, per essere civilmente efficace, fosse trascritto nei registri dello stato civile) quella concernente il mantenimento

Il principio canonistico di ripartizione di competenze fra Stato e Chiesa nella disciplina del matrimonio dei fedeli, già affermato nel Codice del 1917 (can. 1013), sulla scorta delle enunciazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II (così come ribadito nel Magistero), viene confermato nell’attuale Codice di Diritto Canonico, nei cann. 1059, 1671, 1672. In altre parole, “il riconoscimento del matrimonio canonico e della giurisdizione ecclesiastica sulla nullità e sullo scioglimento per dispensa super rato importava la rilevanza civile del diritto della Chiesa, quanto alla disciplina degli impedimenti, dei requisiti di capacità e delle cause di nullità del vincolo. Diceva, al riguardo l'art. 34 del Concordato lateranense (1. n. 810 del 1929) che lo Stato riconosceva «al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili» (10 comma) e che le cause concernenti la nullità e la dispensa erano «riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici» (IV comma). Con tali previsioni il diritto italiano apportava una notevole deroga all'uguaglianza giuridica dei cittadini in materia di stato civile, perché, quanto al matrimonio, era stato introdotto solo a favore dei cattolici il principio della rilevanza della legge personale confessionale. Tale previsione era conforme al regime dell'epoca, che non nutriva certamente simpatia per i principi dell'89. L'istituto del matrimonio «concordatario» importava, in definitiva e di regola, l'uniformità dello status canonistico di coniuge con l'analogo status civilistico, nel senso che questo sorgeva con il matrimonio religioso e cadeva quando il vincolo fosse dichiarato nullo dalla Chiesa o cessava quando fosse emanata la dispensa super rato. Cosi era stato creato fra l'ordinamento civile e quello canonico un regime di unione imperfetta. Nel quale l'imperfezione consisteva nel fatto che il diritto dello Stato non riconosceva effetti civili al matrimonio canonico in taluni pochi casi e, dei tre casi di divorzio previsti dal diritto della Chiesa, riconosceva effetti solo alla dispensa super rato. Tale istituto, peraltro, dato il suo carattere privilegiario, non poteva non entrare in crisi con il mutamento del regime del paese e con l'adozione della Costituzione repubblicana. E vero che questo aveva, in blocco, confermato i Patti Lateranensi nell'art. 7 cpv., ma restava aperto il confronto tra le singole norme di derivazione pattizia e le

singole norme costituzionali, che avevano ribadito l'uguaglianza dei cittadini «senza distinzione di religione» (art. 3 l° comma), la libertà religiosa (art. 19), il diritto di difesa (art. 24), ecc.”^2 Ma tale principio, già a partire dall’affermazione dello Stato moderno comincia ad essere oggetto di dispute di natura sia teologica che giuridica, e, quindi, di aspri contrasti nelle relazioni tra le due autorità. E saranno proprio le condizioni storico-culturali dell’Età moderna a ‘spingere’ lo Stato ad affermare la proprio competenza sul matrimonio, generando così uno dei più accesi conflitti nei rapporti con la Chiesa. Lo Stato moderno, infatti, sorge a seguito della dissoluzione dell’unità politico-religiosa dell’Europa Medioevale, determinando l’affermarsi del principio di tolleranza in materia religiosa prima, e della piena libertà poi, nel suo ordinamento giuridico. Queste – in estrema sintesi – le ragioni storiche. Le ragioni, invece, di matrice teorico-dogmatiche sono riconducibili all’ascesa del concetto di sovranità, su cui si fonda la costruzione dello Stato moderno, che postula la sua emancipazione da ogni norma ed autorità superiore (legibus solutus). Tale concetto comporta, quindi, la piena libertà dello Stato di determinare la propria volontà, espressa nella legge positiva, anche in materia matrimoniale, senza limiti e condizionamenti di sorta, non esclusa una ‘propria’ tavola di valori etici cui ispirare il proprio ordinamento, valori che possono essere anche diversi e alternativi rispetto a quelli della Chiesa (Dalla Torre). Per affermare l’esclusiva competenza della legge civile a disciplinare il matrimonio, i teorici dello Stato moderno fecero leva proprio sul principio canonistico della natura contrattuale del matrimonio, riconducendolo, per questo suo profilo, all’ordine temporale, riservando alla Chiesa la competenza a regolamentare la mera realtà sacramentale. Ma il Legislatore canonico reagì a tale pretesa ribadendo il principio della inseparabilità del contratto-sacramento di cui sopra. Nel corso del XIX sec., le legislazioni degli Stati cominciano a prevedere l’obbligatorietà del matrimonio civile, l’unico riconosciuto dallo Stato ed idoneo a produrre effetti giuridici. L’archetipo di tale legislazione fu la legislazione francese, che costituì il modello delle successive

(^2) Cfr. F. FINOCCHIARO, Manuale di diritto Ecclesiastico, Bologna, 2012, pp. 454-455.

c) matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti acattolici: art. 7 e ss, L. n. 1159/1929) Il matrimonio concordatario, in particolare, così come disciplinato nel Concordato del 1929, delineava nettamente le sfere di competenza dello Stato e della Chiesa, tanto che in dottrina si parlava con riferimento a tale contesto storico-normativo di ‘diarchia’ Chiesa/Stato, nel senso che ‘alla prima era riconosciuta la piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale e conseguentemente la piena giurisdizione sulla validità dello stesso; al secondo la piena competenza a disciplinare gli effetti mere civilis del negozio, gli stessi prodotti dal matrimonio civile, e quindi la piena giurisdizione in questo ambito esclusivo’ (Dalla Torre). Il sistema, così come appena delineato, venne intaccato da una serie d’interventi sia a livello legislativo e che giurisprudenziale a) Livello normativo L’incidenza maggiore derivò dall’adozione da parte dello Stato italiano della legge sul divorzio n. 898 del 1 dicembre 1970, che regolamentò l’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da parte del giudice italiano. Con tale innovazione legislativa si andava così ad incidere sensibilmente, non solo sugli ‘effetti civili’ del matrimonio, bensì anche sull’«atto» matrimoniale, con l’introduzione del principio della dissolubilità del matrimonio, in forte antitesi con la concezione del matrimonio canonico fino a quel momento ‘condivisa’ dal legislatore italiano. Venendo meno l’unicità dello status coniugale, come sopra descritto, anche la riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia di validità del vincolo venne intaccata dalla riforma. Tra le novità di tale riforma, è opportuno poi segnalare la sovrapposizione di disciplina venutasi a creare in seguito alla previsione normativa dell’inconsumazione (art. 3, n. 2, lett.f) tra le varie cause di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, andando così ad incidere sulla competenza esclusiva dei dicasteri ecclesiastici a concedere la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, esplicitamente riconosciuta dall’art. 34 Conc. b) Livello giurisprudenziale

L’intervento giurisprudenziale intaccò, invece, la disciplina dei casi di trascrivibilità del matrimonio canonico e l’esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità, introducendo in entrambi i casi dei limiti. Le sentenze pronunciate dalle Corte Costituzionale più rilevanti in materia sono: la n. 32 del 1 marzo 1971, le nn. 16 e 18 del 2 febbraio 1982. Con esse, dunque, si affermò che i matrimoni canonici erano trascrivibili e le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai Tribunali ecclesiastici erano eseguibili solo se non in contrasto con i principi inderogabili dell’ordinamento italiano, sia sotto il profilo sostanziale (ordine pubblico) che processuale (diritto di difesa delle parti). Si dichiararono, altresì, incostituzionali le norme concordatarie che prevedevano l’esecutorietà dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La pubblicazione civile e la rimozione degli impedimenti civili

“La pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita, come abbiamo già accennato, con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile (art. 93-100 cod. civ.). Eventualmente, il tribunale può autorizzare la riduzione del termine di durata della pubblicazione o la sua omissione (art. 100 cod. civ.). Al fine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 51 d.p.r. n. 396 del 2000, le parti devono dichiarare all'ufficiale di stato civile il loro nome e cognome, la data, il luogo di nascita e di residenza, la cittadinanza e la loro libertà di stato; allo stesso ufficiale devono anche essere rese le dichiarazioni, previste da tale disposizione, dirette ad accertare l'insussistenza degli impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione previsti dall'art. 87 cod. civ. Le parti devono, altresì, presentare una richiesta scritta del parroco (art. 6, 2° comma 1. n. 847 del 1929), perché l'ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile. In passato è avvenuto che, secondo una circolare del Ministro della Giustizia del 30 luglio 1930 (Dir. Gen. affari civili e professioni legali, Uff. I, n. 891), per procedere alla pubblicazione non sarebbe stato necessario che le parti, in presenza di un

rimossa con sentenza passata in giudicato - e dà comunicazione di ciò al parroco (art. 7, 2° comma 1. n. 847 del 1929). Il rilascio del certificato in questione è importante, perché tale atto assicura le parti che il matrimonio canonico, quando l'atto che lo certifichi sia regolare, trascritto tempestivamente anche se, dopo il rilascio stesso, sia emersa l'esistenza di un impedimento civile non derogato o non derogabile (art. 11, l. n. 847 del L'ufficiale dello stato civile, peraltro, è tenuto ad informare il procuratore della repubblica, affinché provveda, se del caso, ad impugnare la trascrizione a dell'art. 16 della 1. n. 847 del 1929. Il vantaggio per le parti, l'avvenuta trascrizione in tali ipotesi, anche quando la trascrizione stessa fosse annullata, consiste nel possibile godimento degli effetti del matrimonio putativo (art. 128 e ss.)”^3.

B.- La disciplina vigente del matrimonio canonico con effetti civili. La trascrizione (Procedura per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio). Come precedentemente accennato, il matrimonio canonico acquista effetti civili mediante la trascrizione. La disciplina è contenuta nell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama e relativa legge di ratifica ed esecuzione (L. 121/1985). Si distingue in essa la trascrizione ordinaria, da quelle ritardata e tardiva. Esaminiamole.

I.- TRACRIZIONE ORDINARIA Essa consta di varie fasi (art. 8Acc.): A) La richiesta delle pubblicazioni civile; B) La celebrazione religiosa e relativi adempimenti contestuali e successivi: o lettura degli articoli del Codice Civile (art. 143, 145, 147); o redazione dell’atto matrimoniale in duplice originale; o trasmissione di un originale dell’atto stesso all’Ufficio dello Stato Civile. A) Le pubblicazioni civili

(^3) Cfr. F. FINOCCHIARO, Manuale di diritto Ecclesiastico, Bologna, 2012, pp. 462-465.

Si tratta delle pubblicazioni nella casa comunale. Diversa è la funzione di tali pubblicazioni rispetto a quelle canoniche: le prime hanno la funzione di accertare che nulla osta a che, mediante la trascrizione, il matrimonio canonico acquisti effetti civili (art. 91 ss c.c.); le seconde, invece, che nulla osti alla celebrazione in base al diritto della Chiesa. Tali accertamenti sono di competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza dei nubendi: se la residenza è in luoghi diversi, la richiesta delle pubblicazione va inoltrata agli Uffici del luogo di residenza di entrambi. Oltre che dagli sposi, la richiesta di pubblicazione può essere fatta anche dal parroco dinanzi al quale il matrimonio verrà celebrato. Le pubblicazioni vengono effettuate, mediante affissione alla porta della casa comunale per un periodo non inferiore ad otto giorni e comprendente due domeniche.

Effettuate le pubblicazioni senza che gli sia stata notificata alcuna opposizione né gli risulti alcun impedimento alla trascrizione, l’ufficiale dello stato civile rilascia il certificato di nulla osta, in base al quale dovrà comunque procedere alla trascrizione, una volta ricevuto l’atto di matrimonio canonico, anche qualora frattanto fosse risultato qualche impedimento alla trascrizione (in questo caso non resta che procedere all’impugnazione della trascrizione, una volta che essa abbia avuto luogo). Qualora invece nel corso delle pubblicazioni si abbia opposizione al matrimonio (art. 103 c.c.), o comunque risulti l’esistenza di un impedimento alla trascrizione, l’ufficiale di stato civile non rilascerà il certificato di nulla osta, e sull’opposizione si pronuncerà il giudice civile, che deciderà solo se si tratta di opposizione fondata sulle cause indicate dall’art. 8, n. 1 del testo dell’Accordo, alle lett. a) e b), nonché dall’art. 4 del Protocollo addizionale, lett. a). Nel caso che risulti l’esistenza di un impedimento alla trascrizione, in riferimento ad uno dei casi previsti dalle disposizioni concordatarie ora ricordate, l’ufficiale dello stato civile non dà il certificato di nulla osta, rilasciando invece un’attestazione delle eseguite pubblicazioni e di quanto da esse è risultato. La mancanza del certificato di nulla osta impedirà la trascrizione del matrimonio canonico agli effetti civili, ma ovviamente non osterà alla sua celebrazione, stante

  • abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quella della richiesta;
  • siano ancora vivi;
  • presentino la richiesta congiuntamente (è possibile anche da parte di uno di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro);
  • ricorrano, altresì, le altre condizioni previste dalla normativa concordataria (art. 8, n.1, lett. a e b, art. 4, lett. a Protocollo). Gli effetti che si produrranno opereranno ex tunc, fatti salvi i diritti legittimante acquisiti dai terzi. III. TRASCRIZIONE RITARDATA E’ la trascrizione del matrimonio canonico di cui non siano state effettuate, prima della celebrazione, le pubblicazioni civili. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizione del Concordato del 1984 la possibilità di trascrivere nei registri dello stato civili i matrimoni canonici per i quali non si fosse preceduto previamente alle preliminari pubblicazioni civili fu al centro di una delicata questione interpretativa. Accadde cioè che alcuni Ufficiali dello stato civili, ‘argomentando dalla pretesa intervenuta abrogazione implicita della legge matrimoniale per effetto della entrata in vigore delle nuove disposizioni concordatarie, si rifiutarono di procedere alla trascrizione di matrimoni canonici per i quali non fossero state previamente effettuate le prescritte pubblicazioni civili’ (Dalla Torre). In base, infatti, all’art. 13 della L. 847/1929, la trascrizione del matrimonio canonico celebrato senza l’effettuazione delle pubblicazioni civili, può egualmente avere luogo purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause d’intrascrivibilità previste dalla legge. Sulla base di questa disposizione, quindi, l’ufficiale dello Stato civile procede ai relativi accertamenti successivamente alla ricezione dell’atto di matrimonio (richiesta di documenti; affissione alle porte della casa comunale ecc…) diretti a verificare che nulla osti alla trascrizione del matrimonio stesso nei registri dello stato civile, e, dunque, al rilascio del relativo certificato. La questione dell’accennato rifiuto degli Ufficiali dello stato civile è stata risolta in dottrina, considerando il medesimo rifiuto destituito di ogni fondamento giuridico per due motivi:
  1. la legge matrimoniale (n. 847/1929) citata non è stata abrogata ne direttamente né indirettamente dalle nuove disposizioni concordatarie, ‘per cui essa rimane in vigore in quanto applicabile fino all’emanazione di una nuova legge matrimoniale’ (Dalla Torre);
  2. l’art. 4 Acc. stabilisce che sono riconosciuti agli effetti civili i matrimoni ‘a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni civili nella casa comunale’: ‘dal che si evince che la legge richiede solo che le pubblicazioni civili siano effettuate prima della trascrizione, nulla disponendo in ordine alla loro eventuale precedenza rispetto alla stessa celebrazione canonica’ (Dalla Torre).