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Riconoscimento Chiese e Patrimonio Ecclesiastico: Analisi Art. 11 e 831 Codice Civile, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino

Tipologia: Sbobinature

2016/2017

Caricato il 06/10/2017

AntonioLM1021
AntonioLM1021 🇮🇹

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Lezione di diritto ecclesiastico 9/05/2017
Il professore, prima di iniziare la lezione, dà delle comunicazioni:
Il 10 maggio non ci sarebbe stata lezione;
Lunedì 15 alle 10:30 lezione di storia e sistemi, prima della lezione di ecclesiastico;
Martedì 16 e mercoledì 17 ordinarie lezioni di diritto ecclesiastico;
Mercoledì 17 chiusura del corso;
Il preappello si terrà nei giorni stabiliti cioè il 22, 23, 24 e 25 maggio;
Chi non si è iscritto nelle liste del preappello, può ancora farlo;
Per quel che riguarda gli orari e l’aula per i colloqui ci si accorderà mercoledì 17,
quasi sicuramente però giovedì si inizierà alle 8.30;
Siamo invitati a fare la valutazione telematica dell’insegnamento sul sito della facoltà;
Chi sostiene il preappello, deve ricordarsi di prenotarsi regolarmente per l’appello di
giugno;
Il professore chiede se ci sono domande.
Domanda: “Volevo chiederle se fosse un errore il fatto che sulla parte speciale CHIESE E
ORDINAMENTI GIURIDICI, il Consiglio di Stato e la Cassazione diano, alla Legge delle
Guarentigie, un valore (un rango) diverso.”
Risposta: “Il collega fa riferimento alla particolare posizione della Legge delle Guarentigie
nel nostro ordinamento, sotto il profilo formale. Sotto il profilo strettamente formale, è una
legge ordinaria perché, durante la vigenza dello Statuto Albertino, le leggi costituzionali non
c’erano e oltretutto, qualora vi fossero state, sarebbero state leggi derogabili in quanto lo era
anche lo stesso Statuto Albertino perché non era una costituzione rigida. Tuttavia, la
giurisprudenza intervenuta in corso, la stessa corte di Cassazione ha ritenuto sempre la Legge
delle Guarentigie una legge gerarchicamente sovraordinata, una specie di legge organica, una
legge fondamentale dello Stato. Qualcuno si è chiesto se fosse giudicabile dal Consiglio di
Stato e lo è anche perché fino al 1889 le prime tre sezioni del Consiglio di Stato erano
chiamate a dare un parere e dopo il 1889 anche la quarta sezione fu incaricata di dare pareri
oltre che svolgere funzione giurisdizionale. Tutte e quattro queste sezione di sono espresse
allo stesso modo della Cassazione. Questa considerazione della Legge delle Guarentigie era
sostenuta anche dalla dottrina che le riconosceva una particolare forza che non poteva essere
messa in discussione dalle altre leggi. Formalmente in senso strettissimo non era così perché
era una legge ordinaria unilaterale ma per materia aveva tale forza( questa cosa l’abbiamo
detta quando abbiamo parlato della tesi di Finocchiaro sulla costituzionalizzazione dei Patti
per materia infatti essa sosteneva che la materia dei rapporti tra Stato e Chiesa è stata da
sempre costituzionale e Finocchiaro, tra le altre cose, sottolineava come perfino la legge
delle Guarentigie, che certamente era una legge ordinaria, per materia e solo per materia era
considerata una legge sovraordinata).
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Scarica Riconoscimento Chiese e Patrimonio Ecclesiastico: Analisi Art. 11 e 831 Codice Civile e più Sbobinature in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione di diritto ecclesiastico 9/05/

Il professore, prima di iniziare la lezione, dà delle comunicazioni:

• Il 10 maggio non ci sarebbe stata lezione;

• Lunedì 15 alle 10:30 lezione di storia e sistemi, prima della lezione di ecclesiastico;

• Martedì 16 e mercoledì 17 ordinarie lezioni di diritto ecclesiastico;

• Mercoledì 17 chiusura del corso;

• Il preappello si terrà nei giorni stabiliti cioè il 22, 23, 24 e 25 maggio;

• Chi non si è iscritto nelle liste del preappello, può ancora farlo;

• Per quel che riguarda gli orari e l’aula per i colloqui ci si accorderà mercoledì 17,

quasi sicuramente però giovedì si inizierà alle 8.30;

• Siamo invitati a fare la valutazione telematica dell’insegnamento sul sito della facoltà;

• Chi sostiene il preappello, deve ricordarsi di prenotarsi regolarmente per l’appello di

giugno;

Il professore chiede se ci sono domande.

Domanda: “Volevo chiederle se fosse un errore il fatto che sulla parte speciale CHIESE E

ORDINAMENTI GIURIDICI, il Consiglio di Stato e la Cassazione diano, alla Legge delle

Guarentigie, un valore (un rango) diverso.”

Risposta: “Il collega fa riferimento alla particolare posizione della Legge delle Guarentigie

nel nostro ordinamento, sotto il profilo formale. Sotto il profilo strettamente formale, è una

legge ordinaria perché, durante la vigenza dello Statuto Albertino, le leggi costituzionali non

c’erano e oltretutto, qualora vi fossero state, sarebbero state leggi derogabili in quanto lo era

anche lo stesso Statuto Albertino perché non era una costituzione rigida. Tuttavia, la

giurisprudenza intervenuta in corso, la stessa corte di Cassazione ha ritenuto sempre la Legge

delle Guarentigie una legge gerarchicamente sovraordinata, una specie di legge organica, una

legge fondamentale dello Stato. Qualcuno si è chiesto se fosse giudicabile dal Consiglio di

Stato e lo è anche perché fino al 1889 le prime tre sezioni del Consiglio di Stato erano

chiamate a dare un parere e dopo il 1889 anche la quarta sezione fu incaricata di dare pareri

oltre che svolgere funzione giurisdizionale. Tutte e quattro queste sezione di sono espresse

allo stesso modo della Cassazione. Questa considerazione della Legge delle Guarentigie era

sostenuta anche dalla dottrina che le riconosceva una particolare forza che non poteva essere

messa in discussione dalle altre leggi. Formalmente in senso strettissimo non era così perché

era una legge ordinaria unilaterale ma per materia aveva tale forza( questa cosa l’abbiamo

detta quando abbiamo parlato della tesi di Finocchiaro sulla costituzionalizzazione dei Patti

per materia infatti essa sosteneva che la materia dei rapporti tra Stato e Chiesa è stata da

sempre costituzionale e Finocchiaro, tra le altre cose, sottolineava come perfino la legge

delle Guarentigie, che certamente era una legge ordinaria, per materia e solo per materia era

considerata una legge sovraordinata).

Inizio della lezione

Ieri stavamo vedendo le varie tipologie di enti ecclesiastici perché abbiamo detto che il

principio del riconoscimento in generale prevede l’ecclesiasticità, la sede in Italia e lo

svolgimento delle attività con fine di religione o di culto in via costitutiva ed essenziale. In

genere questo per tutti gli enti e stavamo vedendo come per alcune tipologie di enti poi ci

fossero caratteristiche particolari che questi enti dovessero avere per essere riconosciuti.

Eravamo giunti ieri all’articolo 11 riguardo al riconoscimento delle Chiese, degli enti chiesa.

Lettura dell’art. 11: il riconoscimento delle Chiese è ammesso solo se aperte al culto

pubblico e non ennese ad altro ente ecclesiastico e sempre che siano fornite dei mezzi

sufficienti per la manutenzione e l’officialità.

Quindi, ripeto, parliamo dell’ente chiesa e no dell’immobile chiesa. L’immobile chiesa può

essere il sostrato patrimoniale dell’ente chiesa ma sono due cose diverse. L’ente chiesa in

genere riguarda una chiesa (come immobile) che sicuramente deve esserci ma, quasi sempre,

un insieme di beni che devono essere gestiti e dalle cui rendite trarre il necessario, come dice

l’art. 11, per la manutenzione (dell’edificio) e l’officiatura (dare cioè sostentamento a un

membro del clero che possa garantire lo svolgimento dei riti liturgici). Quindi il

riconoscimento, anzi, è subordinato all’esistenza di un patrimonio sufficiente e d’altronde è

evidente che l’ente chiesa rappresenta un istituto fondazionale. In genere per le fondazioni,

vedremo anche per le fondazioni di culto, uno dei requisiti fondamentali, in generale per tutte

le fondazioni anche in ambito civile, è che il patrimonio sia idoneo e sufficiente per il

raggiungimento dello scopo perché se il patrimonio non è sufficiente per il raggiungimento

dello scopo la fondazione non solo non ha ragion d’essere ma non ha neanche il

riconoscimento. Quindi anche in questo caso, l’ente chiesa ha sempre un sostrato

patrimoniale che è la chiesa, l’edificio di culto ma quello che rileva ulteriormente è un

complesso di beni o patrimonio annesso da cui poter trarre rendite sufficienti per garantire in

maniera stabile e duratura sia la manutenzione che l’officiatura. Un ente chiesa può essere

riconosciuto solo a condizione che l’edificio di culto non rientri nell’ottica di un altro ente

ecclesiastico. È evidente che se l’edificio chiesa, come accade nel 99% dei casi, è di

pertinenza per esempio di un ente parrocchia, di un ente diocesi, di un ordine religioso o di

un convento (potrebbero esserci anche altre ipotesi) o comunque di un altro ente, è evidente

che non potrà essere riconosciuto come ente chiesa a sé. È per ovviare al caso di chiese che

abbiano un patrimonio annesso e non facciano parte di nessun altro ente ecclesiastico. In

questo caso visto che il patrimonio è solo destinato alla manutenzione e all’officiatura della

chiesa, si può costituire l’ente chiesa. Vi dico che avviene raramente, sono rari i casi degli

enti chiesa. Vi dico che sono rarissimi perché, in genere, lì dove c’è solo un edificio di culto

da portare avanti per la manutenzione e l’officiatura, specialmente se è importante, esiste

talora un’altra figura, ne esistono ormai poche (il manuale di Tedeschi dedica ad esse un

paragrafo), e sono le fabbricerie.

Le fabbricerie sono un’antica istituzione ripeto in via di estinzione, perché non le vedono

bene né le autorità ecclesiastiche né le autorità civili. Cosa sono queste fabbricerie e da dove

nascono? Storicamente, talora, delle comunità civili o delle famiglie di particolare peso

costruivano un edificio di culto e lo dotavano anche di un complesso di beni che potessero

confondersi con le cappelle che sono altra cosa cioè la cappella come edificio che è un

edificio di culto privato ad uso di una famiglia. Qua invece parliamo di Cappella nel senso di

consilium fabbricae, di fabbriceria.

Chi di voi è stato presente a quel convegno sulla cappella del Tesoro di San Gennaro che

organizzai il 9 febbraio, vi ricordate che una delle questioni grosse che ci sono state è stato il

fatto che il ministero, ad un certo punto, con una decisione l’aveva classificata come

fabbriceria. Era insorta la deputazione della cappella del Tesoro di San Gennaro che diceva

“no, si chiama cappella ma non è fabbriceria”. Questa figura in realtà aleggia ogni tanto e

ritorna, sempre per questo caso ci fu una violenta contestazione, violenta in tutti i sensi, che

ha portato ad un superamento della decisione del ministero. È comunque un problema che

esiste.

Capirete che di fronte a tutto questo poi, l’ente chiesa di cui all’art 11 ha una rilevanza

veramente marginale. Io nella mia vita non mi sono mai imbattuto, in via diretta e personale

in un ente chiesa. Questo la dice lunga sul fatto che è una figura veramente residuale,

rarissima però interessante perché permette anche un’ulteriore riflessione. Notate bene,

questo riconoscimento delle chiese, cito l’art 11, è ammesso solo se aperte al culto pubblico.

Vedete, questo riferimento è importantissimo perché l’apertura al culto pubblico per le chiese

cattoliche comporta delle conseguenze particolarissime anche a livello civile. Questo perché

fa riferimento ad un certo tipo di chiesa. Non tutte le chiese, edificio di culto, della chiesa

cattolica sono dello steso tipo. La chiesa cattolica fondamentalmente conosce tre tipi di

edifici di culto: le chiese aperte al culto pubblico ( sarebbero le chiese aperte a tutti i fedeli

con ordinarietà nell’esercizio del culto, come le grosse chiese che ci sono qui come la chiesa

Del Gesù o di Santa Chiara), poi esistono gli oratoti (sono chiese aperte anche al pubblico

ma non per forza a ogni tipo di pubblico ma possono essere aperte a determinate categorie

per esempio la chiesa di un convitto, la chiesa di certi conventi, la chiesa di certi conventi per

esempio di istituti di clausura, chiese presenti in certi luoghi di lavoro) e poi le cappelle

( sono quasi sempre chiese private, ad uso privato di una singola famiglia nelle quali si

celebrano saltuariamente, secondo il permesso del Vescovo, qualche celebrazione). Il

riferimento dell’articolo 11 alle chiese aperte al culto pubblico non è tanto un riferimento per

dire le chiese più importanti, no, ha una valenza giuridica molto più forte. Perché per questa

prima categoria di chiese, quelle cioè aperte al culto pubblico, in particolare per la chiesa

cattolica, esiste una norma nel nostro ordinamento, attualmente l’articolo 831 secondo

comma del codice civile (norma fondamentale), secondo la quale le chiese aperte al culto

pubblico cattolico non possono essere sottratte alla loro destinazione neppure per effetto di

alienazione. Cosa vuol dire? Leggendo l’articolo 831 emanato nel codice civile del ’42 voi

non vi immaginate nemmeno cosa ci sia dietro. C’è stato uno dei più grandi dibattiti durato

quasi un secolo, anche qui sono stati impegnati i più grandi giuristi non solo ecclesiasticisti

ma anche civilisti, circa la commerciabilità delle chiese che vi sembrerà un problema così,

semplicissimo ma non lo era affatto perché nel codice civile del 1865 delle chiese non se ne

parla. Ma anche perché fino a quel momento si era accettata una visione romanistica degli

edifici di culto che erano considerate res extracommercio, quasi una specie di demanio della

divinità (così si esprimeva lo stesso diritto romano). Per questo poi voi trovate sul libro che

studiate, nel testo sull’articolo 20, trovate queste disposizioni ottocentesche che, in un clima

di anticlericalismo, danno un esenzione assoluta a livello fiscale, sotto tutti i punti di vista,

agli edifici di culto che vengono considerate del demanio religioso, cose che non potevano

avere valore commerciale né reddituale. Tuttavia spesso questi edifici di culto, il dato di fatto

c’era, erano di proprietà privata. Quindi nel caso di proprietà da parte di un privato, queste

cose continuavano ad essere res extracommercio. E il privato che potestà aveva su questi

edifici? Poteva influire sull’uso dell’edificio? Vedete il problema era serio. C’è stato un

secolo di dibattito. Lo stesso codice di diritto canonico del 1917 si esprimeva in termini che

lasciavano protendere verso una possibilità di commercio anche di una chiesa ma non erano

chiare altre cose. Il dibattito, in occasione della promulgazione del codice civile, fu piuttosto

acceso su questo tema e l’articolo 831 secondo comma prende posizione, dà una soluzione a

questo problema dopo un secolo di dibattito. Vi è chiara la soluzione adottata dall’articolo

831? La soluzione adottata dall’articolo 831 è quella di dire che sono commerciabili, fa

riferimento all’alienazione, per effetto di alienazione, ma quello che è invece intoccabile è la

destinazione al culto; quella può venir meno solo secondo le norme del diritto canonico (solo

ad esempio se il Vescovo la sconsacra o se si distrugge proprio fisicamente l’edifico di

culto). E quindi il proprietario privato di un edificio di culto aperto al culto pubblico

cattolico è molto molto che un nudo proprietario. Cosa sia è molto difficile da stabilire

soprattutto perché è molto difficile, la dottrina qui anche si è molto esercitata nei decenni

scorsi con i più grandi giuristi, capire che tipo di limitazione è questa proveniente

dall’articolo 831. Non c’è chiarezza, è un caso unico nel nostro ordinamento. Non crediate

che questo sia una questione puramente accademica perché nella prassi concreta si aprono

questioni molto molto delicate.

Io ricordo sempre, ve lo propongo così perché esprime bene la questione, un caso in cui fui

convolto come perito di parte, un caso di tantissimi anni fa, in cui un famoso palazzo di

Napoli, che apparteneva a un nobile seicentesco, aveva una cappella a piano terra (locale

notevole). Gli eredi andarono in rovina e il palazzo su smembrato nelle sue unità e divenne

un condominio storico con la chiesa al piano terra dove si celebrava. Ad un certo punto i

condomini finirono in giudizio per la rifazione delle tabelle millesimali. Nel rifacimento

delle tabelle millesimali, voi sapete si tratta di attribuire un valore ai singoli cespiti per

stabilire le modalità di partecipazione alle spese comuni da parte dei proprietari, il problema

nacque per la chiesa; il problema fu stabilire secondo quali parametri bisognava valutarla. Il

problema era il suo valore. Se noi guardiamo al locale che era quasi 200 metri quadrati in

una zona centralissima di Napoli, doveva avere una valutazione commerciale altissima (tanto

che la chiesa da sola valeva più di tutto l’edificio). Ma essendo una chiesa cattolica aperta al

culto pubblico, essa non era un semplice locale commerciale perché la sua destinazione

poteva cambiare solo secondo le regole del diritto canonico. Nessuno potava imporre al

Vescovo di sconsacrarla quindi tanto poteva farlo il giorno dopo, tanto dopo anni o mai.

Quindi come bisognava considerarla in ambito condominiale? Se si fosse seguito il primo

criterio, il valore era esorbitante e il proprietario avrebbe dovuto pagare tantissimo per le

spese condominiali non potendo neanche usufruire dell’immobile. Se si fosse seguito il

criterio della destinazione, allora si sarebbe detto che l’immobile non valeva niente, zero

assoluto in quanto anche il proprietario era meno di un nudo proprietario, zero proprietario.

Voi come la vedete? Vi potreste trovare come magistrati a decidere questa situazione. Come

magistrati come avreste risposto? Ricordatevi che come magistrati non vi potete astenere

dall’emanare una sentenza tranne che in rari casi.

dall’iscrizione ipotecaria, è l’unico caso. Ora perché è possibile opporlo al terzo acquirente prescindendo, con uno sconvolgimento dell’ordinamento, a prescindere dall’iscrizione, dalla pubblicità? Ci arrivate subito se ci riflettete. Perché?( Un po’ di senso pratico, siete giuristi, dovete essere pratici. Il giurista è un pratico). Perché se voi domani mattina, mo ci vuole la fontana di Trevi, di quello che si va a vendere le fedi d’oro; se voi vi comprate la chiesa del gesù nuovo, non potete dire “no ma io non sapevo che fosse una chiesa”, perché si vede. In genere, una chiesa aperta al culto pubblico, proprio perché aperta al culto pubblico, è notoria; quindi non è che state comprando una stanza in un palazzo, che non sapevi che c’èra un vincolo. La legge stabilisce chiaramente che le chiese aperte al culto pubblico, lo stabilisce il codice civile, questo è un vincolo di destinazione, e quindi non potete dire “io ho comprato la chiesa del gesù nuovo e non sapevo che era una chiesa, non era trascritto nell’ipoteca”, non è sostenibile. Lo stesso valga per le sinagoghe. Le sinagoghe ebraiche hanno una conformazione particolare, quindi io non posso dire “io ho comprato una sinagoga e non sapevo che era una sinagoga”, è chiaro che lo sapevi. Come, secondo me non ci sarebbe nessun problema se nelle intese con l’Islam, fosse introdotta una norma del genere per le moschee. Perché se comprate una moschea, ma è evidente, si vede dentro che è una moschea, se è aperta al culto pubblico. Quindi indipendentemente dalla trascrizione ipotecaria, voi sapete che esistono. Per altri culti questo invece non era possibile perché in molti tipi di edifici di culto di altri culti non c’è una trasformazione degli ambienti tale, stabile, strutturale, che sia riconoscibile subito. E quindi un vincolo del genere non può essere inserito giuridicamente, deve risultare da qualche altra parte. E ci sono delle realtà religiose che possono esercitare il loro culto anche in una normale stanza e allora compro la stanza e dopo vedo che è un edificio di culto aperto al culto pubblico. Eh beh, sennò non lo posso vedere nelle trascrizioni ipotecarie, non me ne posso accorgere dalla struttura, e la mia buona fede dove viene buttata? Chiaro? A volte delle differenze di trattamento tra una religione e un’altra derivano anche dalla realtà pratica, non da scelte confessionisti che o non confessionistiche. Allora vedete: l’articolo 831 dà una conformazione particolare alle chiese aperte al culto pubblico. Quindi si capisce il riferimento all’articolo 11 sull’ente chiesa che quindi è ammesso solo per le chiese aperte al culto pubblico. Casomai è criticabile la prassi ministeriale , in quei rari casi in cui è richiesto il riconoscimento dell’ente chiesa, di negare il riconoscimento se, oltre ad essere aperte al culto pubblico, non siano anche di proprietà dell’ente ecclesiastico che lo gestisce. E questo, secondo me, è sciocco da parte del ministero perché quello che garantisce la stabilità della destinazione non è l’elemento proprietario in questo caso, assolutamente no; il dato che dà la stabilità è proprio la destinazione appunto pubblica. Non il dato proprietario; tanto il proprietario non rileva per nulla circa la stabilità della destinazione. Quello che rileva è la volontà del vescovo che può decidere di sconsacrarla o meno, prima o poi. Non il dato proprietario. Quindi anche sotto questo profilo la prassi amministrativa lascia perplessi. Ci troviamo davanti ad edifici di culto, ma va chiarito che nel nostro ordinamento (questo sia per gli edifici della chiesa cattolica, e voi lo trovate in tutte le intese con i culti acattolici) gli edifici aperti al culto (là si usa l’espressione di “edifici aperti al culto”, non si fa il riferimento al pubblico perché lascia dei limi) non solo sono un limite, quindi per l’art831, quelli aperti al culto pubblico cattolico all’autonomia privata, ma in ambito amministrativo gli edifici aperti al pubblico di tutte le confessioni che hanno stipulato un’intesa, oltre che della chiesa cattolica, ovviamente, presentano per questa destinazione un forte limite all’azione autoritativa amministrativa. Quindi in caso di espropriazione, requisizione o occupazione o ordine di demolizione dell’edificio aperto al culto questo non è possibile se non avviene in accordo con l’autorità ecclesiastica e comunque solo per gravi motivi. Quindi, interpretato letteralmente, non vedo come si possa interpretare differentemente, se per esempio l’autorità pubblica sta costruendo una strada e ad un certo punto questa strada (e quindi dovrà fare un’espropriazione per pubblica utilità), per assurdo incontra un edificio aperto al culto (adesso parliamo di edificio aperto al culto, poi vi spiego i problemi che ci sono ulteriori), non può procedere all’espropriazione se non espone le gravi ragioni, ma soprattutto, perché poi quella è la sostanza, se non c’è il consenso dell’autorità ecclesiastica, dell’autorità confessionale di altri culti. Non c’è niente da fare, non c’è una valutazione rimessa, poi, a terzi. Se quindi si trova una chiesa aperta al culto sulla via che stanno costruendo e l’autorità ecclesiastica dice “io il consenso non te lo do”, eeh… buttare giù una chiesa… la chiesa non va giù! La strada prende un’altra via o si blocca. Un provvedimento di espropriazione non è possibile; allo stesso modo, vi dicevo, un provvedimento di requisizione, occupazione o demolizione.

Naturalmente qui è da discutere l’espressione usata sia nell’articolo 5, a quella mi riferisco, del concordato e sia nei corrispondenti articoli delle intese con i culti acattolici che prevedono la stessa cosa. Perché tutti usano questa espressione “edifici aperti al culto”, non si parla neppure di “edifici aperti al culto pubblico”, lì si parla di edifici “aperti al culto”, probabilmente da intendersi almeno pubblico; perché se poi il riferimento è agli edifici aperti al culto semplicemente, certo, allora domani mattina deve passare un’autostrada che investe una casa in cui io ho una cappella privata, l’autostrada non passa? Io mi oppongo; cioè l’autorità ecclesiastica si oppone sicuro, io non mi posso opporre. Capite, se dovessimo prendere letteralmente questa espressione “edifici aperti al culto”, edifici aperti al culto è anche una cappellina. Forse dobbiamo immaginare, visto quello che è in gioco, semmai dovesse sorgere una questione del genere (non è sorta, nella giurisprudenza, in nessun modo, finora, né per la chiesa cattolica né per gli altri culti) secondo me dovrebbe essere interpretato questo “edificio aperto al culto” in senso almeno pubblico; perché altrimenti pure una limitazione del genere all’attività amministrativa per pubblica utilità perché si trova una cappellina privata sulla via mi sembra, con tutto il rispetto per la cappellina privata, un po’ discutibile. Certo, in quel caso l’autorità ecclesiastica certamente darebbe, vista l’opera di grandissima rilevanza, il consenso, però possiamo immaginare un contrasto (non è avvenuto, ma è ipotizzabile) tra autorità ecclesiastica e autorità civile: e se riguarda una cappellina di minima consistenza, non mi sembra che possa essere interpretabile come edificio aperto al culto tale, in maniera tanto restrittiva da impedire ad un’opera pubblica di andare avanti. Quindi dobbiamo rilevare un po’ non un intervento di superficialità, forse poteva essere più precisa, dobbiamo un po’ bacchettare la mancata precisione della norma; era ben più preciso, come vi ho detto, l’articolo 831 e ugualmente preciso l’articolo 15 della legge 101 di approvazione dell’intesa con gli israeliti che parla esplicitamente, invece, di “edifici aperti al culto pubblico”. Lì si capisce cosa si intende, di cosa si parla, per cui si fa riferimento, effettivamente, a qualcosa di rilevante, nell’altro caso no.

Ci troviamo a parlare di edifici di culto, almeno un riferimento sommario al discorso, giusto un cenno all’edilizia di culto, che è un problema ancora diverso. Cioè il problema della costruzione di nuovi edifici di culto. Voi sapete che a termine della legge 1142 del 42, ma questo anche, poi, nelle leggi successive (se andate a vedere l’articolo 44 della legge 865 del 71 in materia urbanistica) vedete che le chiese, gli edifici di culto sono classificate opere di urbanizzazione secondaria perché rispondono ad esigenze della popolazione non di tipo primario come quello che riguarda le vie, gli ospedali, ma a quello che serve in seconda battuta, almeno sotto il profilo urbanistico con riferimento a determinati insediamenti. E quindi le norme prevedono degli standard da rispettare per la costruzione di edifici di culto, quindi devono essere previste attrezzature religiose con determinati standard nella previsione degli strumenti urbanistici. Il fatto, poi, che siano considerate opere di urbanizzazione secondaria giustifica degli interventi anche pubblici, per cui ben potrebbe l’autorità pubblica espropriare un suolo per la costruzione di edifici di culto, ben potrebbe anche solo intervenire con un diritto di superficie magari da delegare alla stessa autorità ecclesiastica, per quanto riguarda, poi , la costruzione. Come poi è evidentissimo che, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria, siano esenti dai contributi di urbanizzazione. Problema si pone al riguardo sulla suddivisione di questi standard di attrezzature religiose. Cioè con quale criterio l’autorità pubblica può intervenire e assegnare queste attrezzature religiose, questi spazi religiosi? Le varie norme, anche quelle concordate dalle singole confessioni, fanno riferimento all’interesse religioso dei cittadini. Per cui se in una certa zona tendenzialmente il 90% è cattolico e ci sono due sikh, tendenzialmente non andrò a fare un edificio dei sikh lì; comunque si farà per determinate realtà religiose minoritarie, sparse sul territorio, si concorderà un unico luogo in cui possano confluire gli interessi di quella confessione di minoranza. Non entro qui, l’ho accennato già a suo tempo, sui problemi che si sono posti in relazione ad alcune legislazioni regionali; perché voi sapete che in questa materia urbanistica le regioni hanno una voce particolare, rientra fra le loro competenze. Non ritorno sulla questione che ha visto impegnata la corte costituzionale su alcune leggi regionali. Vi ricordo semplicemente quella sentenza 195 del 93 della corte costituzionale che si occupò di quella legge regionale abruzzese che aveva previsto che nei piani urbanistici si dovesse tener conto delle richieste della chiesa cattolica e delle confessioni che avevano stipulato un’intesa con lo Stato.

Vi devo aggiungere una nota sul concetto di patrimonio ecclesiastico, che non è lo stesso concetto civilistico: quando, anche nell’articolo 12 del concordato e anche nei corrispondenti articoli delle intese con i culti acattolici si parla di patrimonio confessionale, di patrimonio ecclesiastico, non si usa il criterio di patrimonio, di beni di proprietà degli enti ecclesiastici o di proprietà degli enti dei culti acattolici. Non è il criterio dominicale che individua i patrimoni confessionali. Infatti questo è molto interessarlo vederlo appunto nelle norme in materia di beni culturali, lì emerge benissimo; perché lì per la chiesa cattolica si parla di beni “appartenenti” agli enti ecclesiastici (appartenenti, non è di proprietà, non è la stessa cosa; è un concetto più ampio); anzi per gli altri culti si parla, ad esempio per la tavola valdese, di “beni afferenti al patrimonio della tavola valdese”. Beni afferenti non sono soltanto i beni di proprietà o sui quali si esercita un diritto reale. Quindi il riferimento non è al criterio dominicale, ma al criterio funzionale. Questo emerge in maniera più chiara anche dallo stesso codice di diritto canonico: patrimonio ecclesiastico, secondo il codice di diritto canonico, è il complesso di beni sui quali si estende la giurisdizione ecclesiastica , quindi è cosa diversa. Vi faccio un esempio: a parte la chiesa, che già vi ho detto; se la chiesa è di proprietà privata, fa parte del patrimonio ecclesiastico? Sì, certo. Pur non essendo di proprietà della Chiesa, degli enti ecclesiastici in via diretta, e tant’è vero che il vescovo, consacrata o sconsacrata, resta la destinazione al culto, fino a quando il vescovo non l’ha sconsacrata e quindi rimane sotto la giurisdizione della chiesa. Quindi fa parte del patrimonio ecclesiastico; sotto un criterio dominicale? No, sotto il criterio funzionale. O, se per esempio, un fedele è proprietario, per dire, di una pisside d’altare, quindi l’ha data in uso, ma resta di proprietà sua, quello rientra nel patrimonio ecclesiastico, pur non essendo di proprietà dell’ente ecclesiastico. È chiaro, così per una statua che un privato dovesse proporre appunto al pubblico. Mi comprendete? Quindi vedete, questo sia per quanto riguarda la chiesa cattolica e di converso per gli altri culti, noi abbiamo questo criterio, il criterio funzionale, che è il criterio proprio della chiesa cattolica che poi gli altri culti, per non dire proprio allo stesso modo hanno parlato di “afferenza al patrimonio”, ma stiamo lì. Afferenza al patrimonio non è molto diverso dal criterio usato dal diritto canonico per la legislazione ecclesiastica: cioè tutto ciò che in qualche modo ha una connessione col culto di quella confessione. Per cui questo stabilire cosa rientra e cosa non rientra nel patrimonio ecclesiastico non è cosa semplice. E talora è rilevante perché, per esempio (vi faccio semplicemente un cenno qui, ma non ve ne tratto, c’è chi ha fatto una tesi anche al riguardo) nei nostri stessi codici esiste una disposizione che per esempio dichiara impignorabili gli oggetti sacri; quindi per esempio anche l’ostia o il calice è impignorabile. Ma è impignorabile non tanto con riguardo alla vostra persona, ma è impignorabile con riguardo alla cosa, deve essere messa all’asta, quindi, voglio dire, sarebbe esposta ad un procedimento che in qualche modo andrebbe ad offendere il sentimento religioso degli aderenti ad una confessione. E quindi quando il nostro codice di procedura civile dichiara impignorabili in primo luogo,ma non solo, le cose sacre, anche qui c’è la necessità di determinare cosa sia patrimonio ecclesiastico, cosa non lo sia; quindi stabilire il criterio di appartenenza al patrimonio ecclesiastico anche stavolta non è un esercizio di accademia, ma ha poi delle conseguenze in concreto rilevanti nell’ordinamento civile.