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Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino
Tipologia: Sbobinature
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dall’iscrizione ipotecaria, è l’unico caso. Ora perché è possibile opporlo al terzo acquirente prescindendo, con uno sconvolgimento dell’ordinamento, a prescindere dall’iscrizione, dalla pubblicità? Ci arrivate subito se ci riflettete. Perché?( Un po’ di senso pratico, siete giuristi, dovete essere pratici. Il giurista è un pratico). Perché se voi domani mattina, mo ci vuole la fontana di Trevi, di quello che si va a vendere le fedi d’oro; se voi vi comprate la chiesa del gesù nuovo, non potete dire “no ma io non sapevo che fosse una chiesa”, perché si vede. In genere, una chiesa aperta al culto pubblico, proprio perché aperta al culto pubblico, è notoria; quindi non è che state comprando una stanza in un palazzo, che non sapevi che c’èra un vincolo. La legge stabilisce chiaramente che le chiese aperte al culto pubblico, lo stabilisce il codice civile, questo è un vincolo di destinazione, e quindi non potete dire “io ho comprato la chiesa del gesù nuovo e non sapevo che era una chiesa, non era trascritto nell’ipoteca”, non è sostenibile. Lo stesso valga per le sinagoghe. Le sinagoghe ebraiche hanno una conformazione particolare, quindi io non posso dire “io ho comprato una sinagoga e non sapevo che era una sinagoga”, è chiaro che lo sapevi. Come, secondo me non ci sarebbe nessun problema se nelle intese con l’Islam, fosse introdotta una norma del genere per le moschee. Perché se comprate una moschea, ma è evidente, si vede dentro che è una moschea, se è aperta al culto pubblico. Quindi indipendentemente dalla trascrizione ipotecaria, voi sapete che esistono. Per altri culti questo invece non era possibile perché in molti tipi di edifici di culto di altri culti non c’è una trasformazione degli ambienti tale, stabile, strutturale, che sia riconoscibile subito. E quindi un vincolo del genere non può essere inserito giuridicamente, deve risultare da qualche altra parte. E ci sono delle realtà religiose che possono esercitare il loro culto anche in una normale stanza e allora compro la stanza e dopo vedo che è un edificio di culto aperto al culto pubblico. Eh beh, sennò non lo posso vedere nelle trascrizioni ipotecarie, non me ne posso accorgere dalla struttura, e la mia buona fede dove viene buttata? Chiaro? A volte delle differenze di trattamento tra una religione e un’altra derivano anche dalla realtà pratica, non da scelte confessionisti che o non confessionistiche. Allora vedete: l’articolo 831 dà una conformazione particolare alle chiese aperte al culto pubblico. Quindi si capisce il riferimento all’articolo 11 sull’ente chiesa che quindi è ammesso solo per le chiese aperte al culto pubblico. Casomai è criticabile la prassi ministeriale , in quei rari casi in cui è richiesto il riconoscimento dell’ente chiesa, di negare il riconoscimento se, oltre ad essere aperte al culto pubblico, non siano anche di proprietà dell’ente ecclesiastico che lo gestisce. E questo, secondo me, è sciocco da parte del ministero perché quello che garantisce la stabilità della destinazione non è l’elemento proprietario in questo caso, assolutamente no; il dato che dà la stabilità è proprio la destinazione appunto pubblica. Non il dato proprietario; tanto il proprietario non rileva per nulla circa la stabilità della destinazione. Quello che rileva è la volontà del vescovo che può decidere di sconsacrarla o meno, prima o poi. Non il dato proprietario. Quindi anche sotto questo profilo la prassi amministrativa lascia perplessi. Ci troviamo davanti ad edifici di culto, ma va chiarito che nel nostro ordinamento (questo sia per gli edifici della chiesa cattolica, e voi lo trovate in tutte le intese con i culti acattolici) gli edifici aperti al culto (là si usa l’espressione di “edifici aperti al culto”, non si fa il riferimento al pubblico perché lascia dei limi) non solo sono un limite, quindi per l’art831, quelli aperti al culto pubblico cattolico all’autonomia privata, ma in ambito amministrativo gli edifici aperti al pubblico di tutte le confessioni che hanno stipulato un’intesa, oltre che della chiesa cattolica, ovviamente, presentano per questa destinazione un forte limite all’azione autoritativa amministrativa. Quindi in caso di espropriazione, requisizione o occupazione o ordine di demolizione dell’edificio aperto al culto questo non è possibile se non avviene in accordo con l’autorità ecclesiastica e comunque solo per gravi motivi. Quindi, interpretato letteralmente, non vedo come si possa interpretare differentemente, se per esempio l’autorità pubblica sta costruendo una strada e ad un certo punto questa strada (e quindi dovrà fare un’espropriazione per pubblica utilità), per assurdo incontra un edificio aperto al culto (adesso parliamo di edificio aperto al culto, poi vi spiego i problemi che ci sono ulteriori), non può procedere all’espropriazione se non espone le gravi ragioni, ma soprattutto, perché poi quella è la sostanza, se non c’è il consenso dell’autorità ecclesiastica, dell’autorità confessionale di altri culti. Non c’è niente da fare, non c’è una valutazione rimessa, poi, a terzi. Se quindi si trova una chiesa aperta al culto sulla via che stanno costruendo e l’autorità ecclesiastica dice “io il consenso non te lo do”, eeh… buttare giù una chiesa… la chiesa non va giù! La strada prende un’altra via o si blocca. Un provvedimento di espropriazione non è possibile; allo stesso modo, vi dicevo, un provvedimento di requisizione, occupazione o demolizione.
Naturalmente qui è da discutere l’espressione usata sia nell’articolo 5, a quella mi riferisco, del concordato e sia nei corrispondenti articoli delle intese con i culti acattolici che prevedono la stessa cosa. Perché tutti usano questa espressione “edifici aperti al culto”, non si parla neppure di “edifici aperti al culto pubblico”, lì si parla di edifici “aperti al culto”, probabilmente da intendersi almeno pubblico; perché se poi il riferimento è agli edifici aperti al culto semplicemente, certo, allora domani mattina deve passare un’autostrada che investe una casa in cui io ho una cappella privata, l’autostrada non passa? Io mi oppongo; cioè l’autorità ecclesiastica si oppone sicuro, io non mi posso opporre. Capite, se dovessimo prendere letteralmente questa espressione “edifici aperti al culto”, edifici aperti al culto è anche una cappellina. Forse dobbiamo immaginare, visto quello che è in gioco, semmai dovesse sorgere una questione del genere (non è sorta, nella giurisprudenza, in nessun modo, finora, né per la chiesa cattolica né per gli altri culti) secondo me dovrebbe essere interpretato questo “edificio aperto al culto” in senso almeno pubblico; perché altrimenti pure una limitazione del genere all’attività amministrativa per pubblica utilità perché si trova una cappellina privata sulla via mi sembra, con tutto il rispetto per la cappellina privata, un po’ discutibile. Certo, in quel caso l’autorità ecclesiastica certamente darebbe, vista l’opera di grandissima rilevanza, il consenso, però possiamo immaginare un contrasto (non è avvenuto, ma è ipotizzabile) tra autorità ecclesiastica e autorità civile: e se riguarda una cappellina di minima consistenza, non mi sembra che possa essere interpretabile come edificio aperto al culto tale, in maniera tanto restrittiva da impedire ad un’opera pubblica di andare avanti. Quindi dobbiamo rilevare un po’ non un intervento di superficialità, forse poteva essere più precisa, dobbiamo un po’ bacchettare la mancata precisione della norma; era ben più preciso, come vi ho detto, l’articolo 831 e ugualmente preciso l’articolo 15 della legge 101 di approvazione dell’intesa con gli israeliti che parla esplicitamente, invece, di “edifici aperti al culto pubblico”. Lì si capisce cosa si intende, di cosa si parla, per cui si fa riferimento, effettivamente, a qualcosa di rilevante, nell’altro caso no.
Ci troviamo a parlare di edifici di culto, almeno un riferimento sommario al discorso, giusto un cenno all’edilizia di culto, che è un problema ancora diverso. Cioè il problema della costruzione di nuovi edifici di culto. Voi sapete che a termine della legge 1142 del 42, ma questo anche, poi, nelle leggi successive (se andate a vedere l’articolo 44 della legge 865 del 71 in materia urbanistica) vedete che le chiese, gli edifici di culto sono classificate opere di urbanizzazione secondaria perché rispondono ad esigenze della popolazione non di tipo primario come quello che riguarda le vie, gli ospedali, ma a quello che serve in seconda battuta, almeno sotto il profilo urbanistico con riferimento a determinati insediamenti. E quindi le norme prevedono degli standard da rispettare per la costruzione di edifici di culto, quindi devono essere previste attrezzature religiose con determinati standard nella previsione degli strumenti urbanistici. Il fatto, poi, che siano considerate opere di urbanizzazione secondaria giustifica degli interventi anche pubblici, per cui ben potrebbe l’autorità pubblica espropriare un suolo per la costruzione di edifici di culto, ben potrebbe anche solo intervenire con un diritto di superficie magari da delegare alla stessa autorità ecclesiastica, per quanto riguarda, poi , la costruzione. Come poi è evidentissimo che, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria, siano esenti dai contributi di urbanizzazione. Problema si pone al riguardo sulla suddivisione di questi standard di attrezzature religiose. Cioè con quale criterio l’autorità pubblica può intervenire e assegnare queste attrezzature religiose, questi spazi religiosi? Le varie norme, anche quelle concordate dalle singole confessioni, fanno riferimento all’interesse religioso dei cittadini. Per cui se in una certa zona tendenzialmente il 90% è cattolico e ci sono due sikh, tendenzialmente non andrò a fare un edificio dei sikh lì; comunque si farà per determinate realtà religiose minoritarie, sparse sul territorio, si concorderà un unico luogo in cui possano confluire gli interessi di quella confessione di minoranza. Non entro qui, l’ho accennato già a suo tempo, sui problemi che si sono posti in relazione ad alcune legislazioni regionali; perché voi sapete che in questa materia urbanistica le regioni hanno una voce particolare, rientra fra le loro competenze. Non ritorno sulla questione che ha visto impegnata la corte costituzionale su alcune leggi regionali. Vi ricordo semplicemente quella sentenza 195 del 93 della corte costituzionale che si occupò di quella legge regionale abruzzese che aveva previsto che nei piani urbanistici si dovesse tener conto delle richieste della chiesa cattolica e delle confessioni che avevano stipulato un’intesa con lo Stato.
Vi devo aggiungere una nota sul concetto di patrimonio ecclesiastico, che non è lo stesso concetto civilistico: quando, anche nell’articolo 12 del concordato e anche nei corrispondenti articoli delle intese con i culti acattolici si parla di patrimonio confessionale, di patrimonio ecclesiastico, non si usa il criterio di patrimonio, di beni di proprietà degli enti ecclesiastici o di proprietà degli enti dei culti acattolici. Non è il criterio dominicale che individua i patrimoni confessionali. Infatti questo è molto interessarlo vederlo appunto nelle norme in materia di beni culturali, lì emerge benissimo; perché lì per la chiesa cattolica si parla di beni “appartenenti” agli enti ecclesiastici (appartenenti, non è di proprietà, non è la stessa cosa; è un concetto più ampio); anzi per gli altri culti si parla, ad esempio per la tavola valdese, di “beni afferenti al patrimonio della tavola valdese”. Beni afferenti non sono soltanto i beni di proprietà o sui quali si esercita un diritto reale. Quindi il riferimento non è al criterio dominicale, ma al criterio funzionale. Questo emerge in maniera più chiara anche dallo stesso codice di diritto canonico: patrimonio ecclesiastico, secondo il codice di diritto canonico, è il complesso di beni sui quali si estende la giurisdizione ecclesiastica , quindi è cosa diversa. Vi faccio un esempio: a parte la chiesa, che già vi ho detto; se la chiesa è di proprietà privata, fa parte del patrimonio ecclesiastico? Sì, certo. Pur non essendo di proprietà della Chiesa, degli enti ecclesiastici in via diretta, e tant’è vero che il vescovo, consacrata o sconsacrata, resta la destinazione al culto, fino a quando il vescovo non l’ha sconsacrata e quindi rimane sotto la giurisdizione della chiesa. Quindi fa parte del patrimonio ecclesiastico; sotto un criterio dominicale? No, sotto il criterio funzionale. O, se per esempio, un fedele è proprietario, per dire, di una pisside d’altare, quindi l’ha data in uso, ma resta di proprietà sua, quello rientra nel patrimonio ecclesiastico, pur non essendo di proprietà dell’ente ecclesiastico. È chiaro, così per una statua che un privato dovesse proporre appunto al pubblico. Mi comprendete? Quindi vedete, questo sia per quanto riguarda la chiesa cattolica e di converso per gli altri culti, noi abbiamo questo criterio, il criterio funzionale, che è il criterio proprio della chiesa cattolica che poi gli altri culti, per non dire proprio allo stesso modo hanno parlato di “afferenza al patrimonio”, ma stiamo lì. Afferenza al patrimonio non è molto diverso dal criterio usato dal diritto canonico per la legislazione ecclesiastica: cioè tutto ciò che in qualche modo ha una connessione col culto di quella confessione. Per cui questo stabilire cosa rientra e cosa non rientra nel patrimonio ecclesiastico non è cosa semplice. E talora è rilevante perché, per esempio (vi faccio semplicemente un cenno qui, ma non ve ne tratto, c’è chi ha fatto una tesi anche al riguardo) nei nostri stessi codici esiste una disposizione che per esempio dichiara impignorabili gli oggetti sacri; quindi per esempio anche l’ostia o il calice è impignorabile. Ma è impignorabile non tanto con riguardo alla vostra persona, ma è impignorabile con riguardo alla cosa, deve essere messa all’asta, quindi, voglio dire, sarebbe esposta ad un procedimento che in qualche modo andrebbe ad offendere il sentimento religioso degli aderenti ad una confessione. E quindi quando il nostro codice di procedura civile dichiara impignorabili in primo luogo,ma non solo, le cose sacre, anche qui c’è la necessità di determinare cosa sia patrimonio ecclesiastico, cosa non lo sia; quindi stabilire il criterio di appartenenza al patrimonio ecclesiastico anche stavolta non è un esercizio di accademia, ma ha poi delle conseguenze in concreto rilevanti nell’ordinamento civile.