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Diritto Ecclesiastico nello Stato Liberale: La Legislazione Eversiva, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino

Tipologia: Sbobinature

2016/2017

Caricato il 06/10/2017

AntonioLM1021
AntonioLM1021 🇮🇹

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Lezione 14 marzo
Ieri abbiamo cominciato a trattare, e oggi concluderemo, la legislazione ecclesiastica
dello Stato liberale; abbiamo detto che la politica ecclesiastica dello Stato liberale è un
po’ schizofrenica per quanto riguarda gli indirizzi e gli orientamenti e, opportunamente
e felicemente, uno dei due padri del diritto ecclesiastico in senso moderno, Runi, ha
denito il sistema di relazioni proprio dello Stato liberale in materia di rapporti Stato-
Chiesa come sistema di “giurisdizionalismo liberale”, che, già vi dissi ieri, è una
contraddizione in termini, perché il giurisdizionalismo non è il sistema del liberalismo
e il sistema del liberalismo è il separatismo, che è cosa ben diversa dal
giurisdizionalismo, anzi sono agli antipodi. Però, è una sintesi felice, nonostante sia
intimamente contraddittoria da parte di Runi, come solo lui sapeva fare, perché,
eettivamente, mette insieme due anime che noi troviamo nella legislazione dello
Stato liberale: delle norme che tendono a rimarcare l’estraneità, non la disfunzione,
addirittura l’estraneità in certi casi tra Stato e Chiesa, e norme che, invece, realizzano
una pesante ingerenza nella attività ecclesiastica (vi ho fatto l’esempio, fatidico per il
periodo liberale, del complesso della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico). E
accanto a questo, vi ho accennato anche di questo terzo elemento presente nella
politica ecclesiastica dello Stato liberale, nella legislazione ecclesiastica liberale: quello
dato dallo Statuto Albertino, dalla Costituzione del tempo, che invece esprimeva un
indirizzo confessionista, non un indirizzo laicista quale era quello del Parlamento
Sabaudo. In realtà, sia pure nella sua schizofrenia, questo sistema va a realizzare quel
principio auspicato da Cavour, denito separatista da alcuni, ma è da prendere con le
pinze anche questa denizione, di “libera Chiesa in libero Stato” (sarebbe stato
pienamente separatista se avesse adottato la formula “libera Chiesa e libero Stato”,
ma qua si parla di libera Chiesa in libero Stato, e vi spiegai anche le ragioni di quell’
“in”, è una motivazione dovuta alle istanze risorgimentali, per favorire la costruzione
dell’Italia unita, sperando in una rinuncia da parte del Pontece al suo potere
temporale, rinuncia che, come sappiamo, non c’è stata, però ne del potere temporale
che invece c’è stata nel 1870, seguita dalla legge delle guarentigie, di cui ieri
vedemmo qualche norma essenziale, ma comunque il senso complessivo della legge
sulle guarentigie era quello di dare garanzie sovrane al Pontece e alla Santa Sede,
senza riconoscerli come sovrani; questa può essere una formula che mette insieme un
po’ tutte le norme della legge delle guarentigie, che realizza, più di ogni altra norma, il
pensiero cavouriano, perché da tutta la libertà possibile, quella che poteva dare il
sistema liberale, alla Chiesa, ma all’interno dello Stato, non come Stato a sé, perciò
“libera Chiesa in libero Stato”).
Cominciammo, ieri, a vedere anche la legislazione ecclesiastica liberale in concreto,
specici provvedimenti (la legge Sineo, la soppressione nel ’48 dei Gesuiti, le tre leggi
Siccardi, di cui l’ultima, particolarmente importante, è quella che introdusse l’obbligo
di previa autorizzazione governativa agli acquisti per gli enti ecclesiastici, norma che
è restata in vigore, sia pure con qualche variazione, con qualche sfumatura, ma
sostanzialmente identica, no al 1997, quando è stata abolita dalla legge Bassanini-
bis). Sono in debito con voi, in relazione a quanto vi dissi ieri, se mi riesce domani vi
porto qualche passaggio di quel famoso parere a cui vi accennai ieri del Consiglio di
Stato che addirittura, nell’89-90, arrivò a ritenere necessaria l’autorizzazione agli
acquisti perno nel caso di permuta. Ma, dicemmo, l’obbligo di previa autorizzazione
agli acquisti non era una legge eversiva, era una legge che interveniva sulla
manomorta, ma non con l’eversione, ma semplicemente con il tentativo di arginare
l’ulteriore estendersi; la legge Siccardi, importantissima sì, ma non provvedeva allo
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Lezione 14 marzo

Ieri abbiamo cominciato a trattare, e oggi concluderemo, la legislazione ecclesiastica dello Stato liberale; abbiamo detto che la politica ecclesiastica dello Stato liberale è un po’ schizofrenica per quanto riguarda gli indirizzi e gli orientamenti e, opportunamente e felicemente, uno dei due padri del diritto ecclesiastico in senso moderno, Ruffini, ha definito il sistema di relazioni proprio dello Stato liberale in materia di rapporti Stato- Chiesa come sistema di “giurisdizionalismo liberale”, che, già vi dissi ieri, è una contraddizione in termini, perché il giurisdizionalismo non è il sistema del liberalismo e il sistema del liberalismo è il separatismo, che è cosa ben diversa dal giurisdizionalismo, anzi sono agli antipodi. Però, è una sintesi felice, nonostante sia intimamente contraddittoria da parte di Ruffini, come solo lui sapeva fare, perché, effettivamente, mette insieme due anime che noi troviamo nella legislazione dello Stato liberale: delle norme che tendono a rimarcare l’estraneità, non la disfunzione, addirittura l’estraneità in certi casi tra Stato e Chiesa, e norme che, invece, realizzano una pesante ingerenza nella attività ecclesiastica (vi ho fatto l’esempio, fatidico per il periodo liberale, del complesso della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico). E accanto a questo, vi ho accennato anche di questo terzo elemento presente nella politica ecclesiastica dello Stato liberale, nella legislazione ecclesiastica liberale: quello dato dallo Statuto Albertino, dalla Costituzione del tempo, che invece esprimeva un indirizzo confessionista, non un indirizzo laicista quale era quello del Parlamento Sabaudo. In realtà, sia pure nella sua schizofrenia, questo sistema va a realizzare quel principio auspicato da Cavour, definito separatista da alcuni, ma è da prendere con le pinze anche questa definizione, di “libera Chiesa in libero Stato” (sarebbe stato pienamente separatista se avesse adottato la formula “libera Chiesa e libero Stato”, ma qua si parla di libera Chiesa in libero Stato, e vi spiegai anche le ragioni di quell’ “in”, è una motivazione dovuta alle istanze risorgimentali, per favorire la costruzione dell’Italia unita, sperando in una rinuncia da parte del Pontefice al suo potere temporale, rinuncia che, come sappiamo, non c’è stata, però fine del potere temporale che invece c’è stata nel 1870, seguita dalla legge delle guarentigie, di cui ieri vedemmo qualche norma essenziale, ma comunque il senso complessivo della legge sulle guarentigie era quello di dare garanzie sovrane al Pontefice e alla Santa Sede, senza riconoscerli come sovrani; questa può essere una formula che mette insieme un po’ tutte le norme della legge delle guarentigie, che realizza, più di ogni altra norma, il pensiero cavouriano, perché da tutta la libertà possibile, quella che poteva dare il sistema liberale, alla Chiesa, ma all’interno dello Stato, non come Stato a sé, perciò “libera Chiesa in libero Stato”).

Cominciammo, ieri, a vedere anche la legislazione ecclesiastica liberale in concreto, specifici provvedimenti (la legge Sineo, la soppressione nel ’48 dei Gesuiti, le tre leggi Siccardi, di cui l’ultima, particolarmente importante, è quella che introdusse l’obbligo di previa autorizzazione governativa agli acquisti per gli enti ecclesiastici, norma che è restata in vigore, sia pure con qualche variazione, con qualche sfumatura, ma sostanzialmente identica, fino al 1997, quando è stata abolita dalla legge Bassanini- bis). Sono in debito con voi, in relazione a quanto vi dissi ieri, se mi riesce domani vi porto qualche passaggio di quel famoso parere a cui vi accennai ieri del Consiglio di Stato che addirittura, nell’89-90, arrivò a ritenere necessaria l’autorizzazione agli acquisti perfino nel caso di permuta. Ma, dicemmo, l’obbligo di previa autorizzazione agli acquisti non era una legge eversiva, era una legge che interveniva sulla manomorta, ma non con l’eversione, ma semplicemente con il tentativo di arginare l’ulteriore estendersi; la legge Siccardi, importantissima sì, ma non provvedeva allo

smobilizzo del patrimonio ecclesiastico; voleva solo impedire che si espandesse a dismisura, ulteriormente; quindi, sottoporre a stretto controllo l’aumento di questo patrimonio.

La vera e propria legislazione eversiva è successiva ed è fatta da una miriade notevole di provvedimenti. Io mi limito a citarvene, fondamentalmente, tre. Tra le norme importanti c’è quella della legge del 1855, che riguardava, ovviamente, lo Stato Sabaudo, poi estesa al resto d’Italia, dopo l’unità, e che sopprimeva i cosiddetti “ordini contemplativi”. Stiamo attenti: quando parliamo di “soppressione”, dobbiamo stare molto attenti. La dottrina parla molto tranquillamente di soppressione e, devo dire, anche la giurisprudenza dell’epoca parla, in qualche passaggio, di soppressione degli enti ecclesiastici. In realtà, il termine forse va bene per il provvedimento sui Gesuiti, onestamente avanzo delle riserve sull’applicazione di questo termine “soppressione” riferito ai vari ordini religiosi e ai vari enti ecclesiastici, a meno che non vada bene inteso. Perché, vedete, il complesso dell’intervento eversivo sull’asse ecclesiastico non è una normativa tendente a eliminare gli ordini religiosi, assolutamente. È un intervento di carattere tecnico, cioè l’intervento sull’asse, cioè sul patrimonio ecclesiastico, è indiretto, consequenziale. Mi spiego: la norma riguarda la personalità giuridica, cioè questi enti vengono privati del riconoscimento della personalità giuridica, questo è l’intervento tecnico, che è cosa diversa dalla soppressione in senso stretto. Chiaramente, rimanendo privi della personalità giuridica, la conseguenza, almeno per la dottrina del tempo, era che i beni, talora consistenti, di questi enti ecclesiastici divenivano res nullius, che, è norma codicistica, sia del codice del tempo, sia del codice attuale, sono nella disponibilità dello Stato. Per questo, poi, lo Stato può disporre di questi beni; non c’è un atto espropriativo. Vi dirò di più: non c’è un atto espropriativo in senso stretto anche per altri motivi. Primo: perché è un atto di smobilizzo, in realtà. Di questo complesso di beni, le rendite vengono determinate in via forfettaria con un certo sistema che non vi sto a dire (in misura pari al 5% del valore dato ai fini dell’imponibile della “tassa di manomorta”): queste rendite, di questi beni vengono date agli enti conservati, perché non tutti gli enti ecclesiastici vengono eliminati, sia ben chiaro. Quindi, c’è una trasformazione, o almeno un tentativo di trasformazione del patrimonio immobiliare in una rendita, in un’obbligazione a carico dello Stato. Quindi, vedete, non è un esproprio in senso stretto, è uno smobilizzo, una conversione da immobili in beni mobili pecuniari. Il vero obiettivo è lo smobilizzo, ve lo dissi già ieri.

Quindi, questi enti continuano a operare come, diremmo oggi, “enti di fatto”, perché non è che gli ordini vengono eliminati; per i Gesuiti c’era un divieto anche del diritto di associazione, ma qui, per gli ordini religiosi, non c’è una soppressione del diritto di associazione. Poi, vi dirò di più, non è un esproprio in senso stretto neppure per un altro motivo: perché per lo Statuto Albertino, che era improntato ad idee strettamente liberali, la proprietà privata era sacra e inviolabile, quindi lungi da un esproprio di carattere politico, attraverso una legge (certo, esisteva l’espropriazione per pubblica utilità, ma quella era un’altra cosa, quella veniva risarcita, o indennizzata quanto meno). Qui, invece, come si giustifica in relazione alla sacralità e inviolabilità della proprietà privata l’intervento sia pure indiretto sui beni degli enti ecclesiastici? Si giustifica, perché i beni degli enti ecclesiastici non erano proprietà privata; mi spiego: secondo la dottrina del tempo, che trovava un preciso riscontro nell’art. 2 del codice civile del 1865, i beni degli enti ecclesiastici, insieme ai beni dei Comuni, delle Province, erano beni pubblici, questo è il discorso, beni di diritto pubblico. Quindi, non era un intervento sulla proprietà privata, da cui se ne sarebbe ben guardato il

napoleonica di inizio ‘800, prima, e poi da questa legge del 1855, una organizzazione inutile, che quindi non aveva ragione di avere dei beni, di poter disporre dei beni, e quindi di ricevere la personalità giuridica. Quindi anche qua abbiamo lo schema: privazione della personalità giuridica, che prima era goduta da questi enti contemplativi, i beni di questi enti diventano res nullius, perché privi di un soggetto che ne sia proprietario, perché viene meno la personalità giuridica, conseguente disponibilità dello Stato, che ne dispone, come adesso vedremo. Quindi, non è un intervento espropriativo direttamente, se no sarebbe andato contro il principio costituzionale dello Statuto Albertino, che, quanto meno di indirizzo, salvaguardava la proprietà. Certo, salvaguardava la proprietà privata e abbiamo visto che questa era proprietà pubblica, però era pur sempre un intervento lesivo della proprietà, quindi ci andavano con i piedi di piombo i deputati dello Stato liberale.

Come interviene sul patrimonio ecclesiastico di cui dispone? Cominciamo a vederlo proprio con questa legislazione del 1855. Intanto, sia in questa legislazione, sia, in maniera ancora più incisiva, nella legislazione che vedremo subito del 1866, che era la legge generale eversiva sugli ordini religiosi, dove saranno soppressi tutti gli ordini religiosi, attivi e contemplativi, non ce ne sarà più nessuno, il primo principio che è sotteso all’azione dello Stato liberale è un principio di carattere un po’ ideologico, che sarà smentito, poi, dai fatti: il principio che, privando questi enti della personalità giuridica, potendo disporre del loro patrimonio, si faceva un’azione per ridonare i diritti civili e politici (così si esprimeva lo Stato) a coloro che avevano professato i voti. Cioè, secondo il principio liberale, per parlare in modo piuttosto maccheronico, questi frati e queste suore che avevano professato i voti, erano come incarcerati in queste strutture, per cui nell’ottica, in questo molto singolare, del Parlamento Sabaudo prima, e dello Stato italiano dopo, si trattava di liberare e di ridonare il godimento dei diritti civili e politici a questi individui. Questo, nella grande attenzione, ve lo dissi già ieri, che lo Stato liberale pone verso i diritti degli individui, e il sospetto che esprime verso tutte le formazioni sociali, non solo quelle religiose, tutte le formazioni intermedie sono viste come potenziali pericoli, e per lo Stato, e per la tutela degli individui. Quindi, in questo caso, lo Stato liberale vede l’organizzazione religiosa come un pericolo per i diritti di questi soggetti, che quindi erano visti quasi come reclusi. Se poi vedete, in modo ancora più chiaro nella legislazione eversiva del ’66, quella generale sugli ordini religiosi, lo Stato, da questi beni che apprende, prevederà l’attribuzione di pensioni a favore di quelle suore e di quei frati che decidono di uscire dal convento, in modo da garantire una sussistenza. Cioè, nell’ottica dello Stato, queste persone non escono dal convento perché non avrebbero come sopravvivere, o comunque sono oppresse lì. Vi dico subito che, di fatto, non uscì nessuno, quindi anche l’attuazione di questa norma rimase lettera norma. Questo intervento, che era veramente solo ideologico da parte dello Stato liberale, risultò un fallimento nella sua attuazione pratica, per le persone che dovevano uscire dai conventi. Per cui si pose, la legge già lo prevedeva, il problema di garantire, perché il diritto di associazione si garantiva a differenza dei provvedimento contro i Gesuiti del ’48, delle strutture conventuali nelle quali potessero rimanere questi religiosi. E questo già nella legge del ’55 sugli ordini contemplativi. L’unica cosa è che se nei singoli conventi risultava la presenza di suore (per quanto riguarda la legge del ’55 sugli ordini contemplativi) in numero inferiore a 6, così prevedeva la legge, si dovevano concentrare in un unico convento a loro scelta. Per gli ordini contemplativi, in realtà, ci fu anche un intervento ulteriore, che non abbiamo nella legge del ’66 su tutti gli altri ordini religiosi e che introduce e sottintende un’ulteriore valutazione negativa in relazione alla contemplatività, ritenuta

inutile: il fatto che non potessero più accettare nuove novizie. Quindi, quelle che avevano già professato i voti potevano rimanere suore, ma è stato vietato in Italia, dal 1855 fino al 1929, la possibilità di poter professare voti religiosi in ordini femminili contemplativi. La stessa concentrazione di suore in alcuni conventi a loro scelta più grossi era fatta anche nell’ottica di liberare mano mano conventi e chiaramente non potendoci essere nuove suore, mano mano si sarebbero liberati anche i conventi occupati.

Sta di fatto, per farvi una risata, che ci furono suore particolarmente longeve che, grazie alla loro longevità, hanno salvato importanti strutture. Voi pensate che, ad esempio, a Napoli noi abbiamo ancora il monastero di Santa Chiara, famosissimo, nel quale si concentrarono molte suore, che, sia pure colpito subito dopo l’unità d’Italia, nel 1861, dall’estensione della legge sugli ordini contemplativi a tutta l’Italia, ebbene ha visto suore che erano sopravvissute fino agli anni ’20, così da mantenere ancora il convento aperto. E allora come mai non ci sono più le suore a Santa Chiara? C’è un dato particolarissimo, perché, vedremo, con l’avvento del fascismo, nel ’22, e già prima dei Patti Lateranensi, il fascismo mutò la politica ecclesiastica e quindi già prima della possibilità di riconoscere gli enti ecclesiastici di nuovo, data con il concordato del ’29, cominciò a trovare, in accordo con la Chiesa, degli escamotage per poter salvare alcune situazioni. Nel caso di Santa Chiara, facendo riferimento a un monumento importantissimo della nostra città, già nel ’23, quindi l’anno successivo all’ascesa del fascismo, si trovò la soluzione e quindi si passarono i frati dell’ordine corrispondente alle suore in Santa Chiara, visto che era grossa ed erano rimaste solo poche suore e le suore clarisse passarono in quella cappella che era dei frati che sta a piazza del Gesù, per chi è pratico di Napoli, e stanno ancora là le clarisse. Quale fu l’escamotage che fu trovato, visto che ormai Santa Chiara era dello Stato e non c’era nessun ente che avesse personalità giuridica fra le suore, neppure fra gli ordini religiosi? Si attribuì il monastero alla cd. Custodia di Terra Santa, all’interno dell’ordine francescano, che è diviso in Province, come tutti gli ordini religiosi, ed esiste una Provincia che ha uno statuto speciale, che è la provincia che riguarda i luoghi di Terra Santa, che ha uno statuto speciale, anche a livello civile, già per un privilegio della Regina Sancha, nel 1300, motivo per il quale solo l’ordine francescano ha in Terra Santa la custodia dei luoghi santi. La Custodia è una provincia particolare, con uno statuto particolare, che aveva una personalità giuridica che non era stata colpita e non poteva essere colpita dalla legislazione eversiva, trattandosi di ente straniero, ma un ente straniero che aveva un diritto all’interno dell’ordine di operare e avere case in Italia (tuttora è così). E quindi molti conventi, per esempio dell’ordine francescano in Campania, compreso Santa Chiara, furono attribuiti e ceduti alla Custodia di Terra Santa. Per cui voi trovate moltissimi conventi che sono tenuti dai vari ordini francescani, ma che, in realtà, formalmente non sono degli ordini francescani, ma sempre della Custodia di Terra Santa. Vi dico questo per dirvi perché il diritto ecclesiastico va studiato sempre storicamente, perché anche voi oggi, come giuristi, nel momento in cui volete, ad esempio, citare in giudizio, per risarcimento danni, o per altra azione un’entità conventuale, voi dovete sapere la storia che sta dietro, perché se no vi trovate la Custodia di Terra Santa e non sapete cos’è e vi trovate in grossa difficoltà. Dovete vedere sempre l’evoluzione storica delle cose in diritto ecclesiastico.

Tornando a noi, quindi, gli ordini contemplativi non solo furono colpiti sotto il profilo economico, ma ci fu, solo per gli ordini contemplativi, questa ulteriore limitazione, perché nella prospettiva dello Stato liberale, gli ordini contemplativi dovevano gradualmente scomparire, quindi non ci potevano essere nuove professioni religiose.

che la legge prevedeva, come prima cosa, la presa di possesso, quindi con inventario, dei beni; e pensate che in più di 60 anni di vigenza delle leggi del ’66 e del ’67 (fino al 1929), la gran parte delle prese di possesso ancora doveva iniziare, c’erano state delle difficoltà amministrative enormi. Anche perché devo aggiungere che l’autorità ecclesiastica aveva ulteriormente sancito la scomunica anche per tutti quelli che si rendessero acquirenti di questi beni. Quindi c’era una difficoltà a procedere alla cd devoluzione, perché , ho dimenticato di dirvi, che le leggi generali eversive dell’asse ecclesiastico, prevedevano che per le chiese quelle che rispondevano a esigenze di culto dovessero rimanere aperte al culto, quelle invece che secondo lo stato non rispondevano ad esigenze di culto dovevano essere sconsacrate ed utilizzate per altri fini. Le strutture convenutali che avessero una potenzialità simbolica anche con monumenti, dovevano essere utilizzate per altri fini pubblici, per queste poi trovate che molte università, tribunali, carceri, ospedali sono allocate in antichi monasteri. Quando si trattava invece di beni, che noi oggi chiameremo strumentali, cioè beni che servivano solo per fornire delle rendite a queste entità, per queste si stabiliva la cd devoluzione cioè la vendita all’asta, la loro trasformazione in denaro. Ora questa vendita all’asta ebbe grandi difficoltà perché essendosi sancita la scomunica per gli acquirenti, la vendita diventava difficilissima perché di fatto pochissimi si presentavano per l’acquisto, il prezzo dei beni immobili crollò perché ci fu comunque un’immissione di beni improvvisa sul mercato e poi un intervento riduttivo degli acquirenti a causa della scomunica. Quindi pensate, tutti questi elementi fecero si che anche molti dei beni che erano stati appresi amministrativamente dallo stato, nel ‘ ancora non erano stati venduti.

Ci fu anche un’altra reazione particolare, siccome di questi beni ne avevano bisogno anche gli enti che erano rimasti, rimasti senza bene però rimasti, parliamo appunto degli ordini religiosi, ci fu quest’altro fenomeno in cui una serie di benefattori dal punto di vista ecclesiale si organizzavano tra loro e per conto di questi ordini acquistavano loro questi beni, in questo caso senza scomunica perché agivano per il bene della chiesa. Questi beni venivano poi messi a disposizione degli ordini religiosi o comunque di queste entità ecclesiali.

In altri casi, continuarono ad esservi delle disposizioni testamentarie che non potevano essere più a favore di questi ordini religiosi che non potevano succedere poiché non avevano più personalità giuridica, ma spesso erano a favore di gruppi di religiosi o di gruppi di laici fiduciari di questi ordini religiosi. Il fenomeno fu abbastanza diffuso, dando luogo appunto a quel fenomeno che va sotto il nome di “FRODI PIE”. Perché frodi pie? Frodi perché erano acquisti attuati aggirando la legge che vietava gli acquisti per gli enti ecclesiastici; pie chiaramente per la finalità religiosa che si poneva. Sul fenomeno delle frodi pie, in realtà, lo stato cercò anche di intervenire. Cercò di intervenire con una norma che per certi aspetti creò più questioni di quante ne poteva risolvere. È una norma di qui vi do lettura, che è contenuta stranamente in un articolo ,e anche questa collocazione sistematica ha dato problemi, della legge che estendeva dopo la presa di Roma, la legislazione eversiva alla città di Roma. Quindi era una legge che non aveva un carattere generale per tutta l’Italia. Tuttavia, questa norma sulle frodi pie che fu introdotta nella volontà del governo sicuramente ma nella collocazione infelice ci riuscì fino ad un certo punto, si intendeva per tutta l’Italia ovviamente, non solo per Roma. Le frodi pie sono trattate dall’art. 28 della legge del 1873 sull’estensione della legislazione eversiva alla città di Roma. Dispone la norma, saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorché siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o

fatti sotto nome di interposte persone. Cioè lo stato si preoccupava che questa mano morta ecclesiastica si potesse ricostituire per interposta persona, quindi aggirando la normativa civile.

Vedete il dato più interessante in tutto questo, è che nasce proprio per questa via una realtà prima sconosciuta al nostro ordinamento, le cd. ASSOCIAZIONI DI FATTO. Quando voi nel codice civile del ‘42, trovate accanto alle associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, in realtà sono queste, cioè nascono allora. Vi dico subito che nel codice del 1865, i concetti di associazione e fondazione riconosciute o non riconosciute, non esistono. Ricordatevelo bene! Il libro primo del codice civile del ‘ che si occupa proprio ampiamente all’inizio delle persone giuridiche, è un libro che nasce tutto dalle vicende di questi anni e dalle vicende concordatarie del ‘29, non ve lo dimenticate! Non è che nasce altrove.

Ora il fenomeno delle associazioni non riconosciute, nasce appunto dopo la legislazione eversiva ottocentesca. Perché si creano queste realtà di associazioni di persone, gli ordini religiosi, che vivevano e facevano tutto quello dovevano fare, ma non avevano capacità di acquisto, perché non avevano soggettività giuridica. E ricorrevano appunto a questi mezzi, considerati in frode alla legge, per poter avere la disponibilità di una serie di beni indispensabili o quanto meno utili all’esercizio della loro attività. È un fenomeno che segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione del nostro ordinamento. Non è una svolta da poco la nascita delle associazioni non riconosciute. Io ricordo sempre da studente del primo anno di giurisprudenza, quando non conoscevo ancora questi aspetti, rimanevo veramente colpito nello studiare il diritto privato le associazioni NON riconosciute. Non riconosciute, sembra quasi dia una connotazione negativa, quasi di illegalità a questa entità, è chiaro non è così ma mettevi nei panni di uno studentello che inizia il suo studio che al primo esame e tra le prime pagine del Trabucchi, oh cominciamo bene.

Cominciamo bene. La prima cosa che studiamo, le associazioni riconosciute e non riconosciute. Sono un’entità, che nasce da una storia. Nasce nei fatti. Tutte le figure giuridiche nascono sempre prima nei fatti. Prima c’è il fatto e poi la norma. Le norme non creano mai i fatti. Sono i fatti che creano la norma. E ora vediamo nei fatti questa grande realtà, dato che non era una realtà limitata nell’otto-novecento, fino al 1929 ma si trattava di una realtà poderosa (pensate agli ordini religiosi in Italia, erano tutte associazioni non riconosciute, che in vari modi disponevano anche di beni). E guardate, non era solo l’acquisto per interposta persona o l’intestazione fiduciaria ad essere utilizzata come figura per dare delle disponibilità di beni a questi ordini.

Nel Tedeschi non se ne parla, ma chi di voi dovesse studiare il testo sui patrimoni destinati, guardate che c’è un cenno in una nota. Una delle figure per esempio che fu utilizzata è stata quella delle società tontinarie, figura vietata nel nostro ordinamento nel 1912. Questa figura, allora esisteva ancora, era di nascita secentesca (in Francia e poi si diffuse in Italia). Era la prima forma di assicurazione sulla vita ante-litteram, e nasceva in Francia nel ‘600 su proposta di un economista italiano: Tonti (da cui il nome). In cosa consisteva? Una serie di persone si mettevano d’accordo e sulla base anche dell’età di ognuno davano una parte di pecunia, di capitale alla società tontinaria e stabilivamo che ad una certa età, supponiamo 60 anni, cominciavamo a percepire le rendite di quel patrimonio che mano mano era cresciuto. Cosa accadeva? Essendo una rendita vitalizia, mano mano che invecchiamo e ci apprestavamo ad andare alla presenza del Signore le persone diminuivano. Quindi, si diventava più

Questo per dirvi che anche la legislazione tributaria realizza un intervento eversivo: quando noi parliamo di legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico nello stato liberale, non dobbiamo fare riferimento solo a quelle leggi che di per sé si palesano come eversive. Si tratta infatti di un intervento complessissimo, fatto di tantissime norme. Ne abbiamo citate alcune, quelle di carattere generale, ma c’è una congerie di norme spaventosa. Non vi ho parlato dell’abolizione delle recine, non vi ho parlato di altri interventi sui canoni enfiteutici. Il grosso del diritto ecclesiastico, nella seconda metà dell’ottocento è dato dalle questioni che nascono in relazione a questa legislazione eversiva. Il numero di vertenze che si hanno in relazione alle frodi pie è innumerevole, sono vertenze che duravano ancora nel 1929, perché si trattava di vertenze difficilissime da risolvere. Quando degli eredi per esempio, di un testatore che aveva fatto testamento a favore dei fiduciari di un ordine religioso, impugnava il testamento dicendo è una frode pia, in modo da poter ereditare ex lege, è chiaro che non sempre era facile stabilire e andare a provare la simulazione. La cosa più difficile da provare, a meno che non vi sia qualche testo scritto, è proprio l’accordo simulatorio. In questo caso era più che mai difficile, come si fa a dire che quella persona aveva comprato o aveva ereditato per l’ordine, per il solo fatto che metteva a disposizione dell’ordine il bene. Questo non vuol dire che non avesse una libertà sua di comprare e di fare quello che ne voleva, di fatto. Quindi le questioni erano ancora aperte, non solo, erano aperte molte questioni e furono spinosissime, da parte degli eredi di coloro che avevano donato beni ai vari ordini religiosi. Chiaramente, di fronte ad una legislazione eversiva, impiantarono una serie di controversie chiedendo la restituzione dei beni. È evidente se un donante o un testatore aveva dato quei beni per una finalità religiosa, distogliendosi questi beni dalla finalità religiosa, richiedevano la retrocessione.

Voi pensate che varietà di questioni, potettero nascere dalla legislazione eversiva.

Il primo manuale di diritto ecclesiastico, del padre del diritto ecclesiastico, Francesco Scaduto, al quale è dedicata anche un’aula al secondo piano se ricordo bene, l’ex aula 32, Scaduto infatti ha insegnato a Napoli. La prima cattedra d’Italia, effettiva di diritto ecclesiastico fu quella di Napoli del 1886. Diritto ecclesiastico come istituzione di cattedra è nato qui, come prima lezione di Scaduto fu a Palermo nel 1884, ma il primo manuale di diritto ecclesiastico fu quello di Scaduto e fu edito proprio a Napoli, in due tomi, nel 1889 e nel 1891, badate sono due volumi del manuale poderosi, altro che manualetto di Tedeschi che portate, complessi e di cui vi do un dato statistico: riguardo il primo tomo, l’80% del primo tomo, in termini di pagine, è dedicato agli enti ecclesiastici. Del secondo tomo, agli enti ecclesiastici è dedicata la totalità, quindi questo vi dice quale era l’entità delle questioni che riguardavano gli enti ecclesiastici e soprattutto la legislazione eversiva. Parliamo di volumi di 600, 700 pagine ognuno. Il primo manuale di diritto ecclesiastico si potrebbe ben dire che è un manuale degli enti ecclesiastici e non del diritto ecclesiastico.

Una ultima cosa vi voglio dire, sulla legislazione eversiva, oggi è stata un po’ pesante la lezione, perchè cominciamo ad andare in materia tecnica, ed è il modo in cui si esprime l’art 1 della legge del 67 sugli enti secolari. Vedete lì c’è un tentativo, una necessità anche, di andare ad individuare in maniera specifica tutti gli enti da colpire, per evitare che qualcuno potesse sfuggire. Mentre per gli enti regolari la norma era semplice, perché riguardava la totalità degli enti regolari, per gli enti secolari non era così, bisognava andare ad individuare i singoli enti, qui il legislatore si trova in una difficoltà spaventosa, perché tutta la teoria delle persone giuridiche era sviluppatissima nel diritto canonico, ma era praticamente zero nel diritto civile. Vi ho

detto adesso che il codice civile del 1865 non conosceva neppure le associazioni e le fondazioni, ed invece, il concetto di fondazione già c’è nel diritto canonico nel 200 con Sinibaldo de Pieschi, Vincenzo Quarto, diventato papa Innocenzo quarto, quindi c’era un dislivello enorme tra la quantità e la congerie di enti ecclesiastici conosciuti nel diritto canonico ed una pressoché inesistenza di questi tipi di enti nel diritto civile. Il diritto civile si trova in una difficoltà enorme quando deve andare ad individuare questi enti.

Vi do lettura, non vi spaventate, di questo articolo 1 che va ad individuare gli enti da sopprimere. Leggo testualmente: non sono più riconosciuti come enti morali, vedete non vengono soppressi, ma non sono riconosciuti come enti dotati di personalità, 1) i capitoli delle chiese collegiate, le chiese recettizie, le comunie, e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano cura d’anime, un solo beneficio curato o una quota curata di massa per congrua parrocchiale. Se ci dovessimo mettere a specificare che cosa si intende per ognuna di queste categorie, potremmo stare tutto l’anno per il corso di diritto ecclesiastico. Capite la difficoltà. 2) i canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio o laicale e dei capitoli delle chiese cattedrali. 3) le abbazie e i priorati di natura abbaziale. 4) i benefici ai i quali la loro fondazione non sia ammessa la cura d’anima attuale, o l’obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell’esercizio della cura. Cinque, le prelature cappellanie ecclesiastiche o laicali, e fin qua già basterebbe.

Il sesto però è il più interessante di tutti, e qua dobbiamo spendere una parola. Ve lo leggo prima: le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand’anche non elette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione di monumenti ed edifici sacri che si conserveranno al culto. Poi continua, nella specificazione ma mi fermo qui.

Passaggio importante: fa riferimento alle istituzioni con carattere di perpetuità- “ che sotto qual si voglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto ” , mettendo insieme fondazioni e legati pii,i quali sono attualmente considerati differenti ( i primi sono enti, i secondi non lo sono),continua -“ quand’anche non elette per titolo ecclesiastico ” , quindi anche qualora non abbiano personalità giuridica, rendendo di fatto insensata la privazione della loro personalità giuridica.

Siamo di fronte ad una situazione molto particolare che ha influenzato fortemente l’ordinamento italiano. Nel diritto canonico esistono: le pie fondazioni autonome e le pie fondazioni non autonome. Le prime sono le fondazioni cosi come regolamentate dal nostro codice civile: una massa di beni destinata ad uno scopo, che diventa ente ed ha personalità giuridica (con un patrimonio e finalizzazione del patrimonio). Le seconde, sono masse di beni che hanno una loro autonomia patrimoniale ma non hanno personalità giuridica,quelle che a Napoli chiamano “Confidenze”. Nella confidenza il benefattore attribuisce un patrimonio o complesso di beni ad un ente ecclesiastico già riconosciuto, di questi beni ne diventa titolare l’ente ecclesiastico ma costituiscono un patrimonio autonomo che non si confonde con il patrimonio dell’ente ecclesiastico. Quest’ultimo deve amministrare il patrimonio, e i proventi di quei beni devono essere utilizzati per una certa finalità, anche magari a favore di un altro ente (es. confidenza a favore di un ente diocesi, con l’obbligo della diocesi di amministrare il patrimonio separato a favore dell’ente seminario). Quindi