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Enti Ecclesiastici: Riconoscimento Civile e Evoluzione della Disciplina, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

sbobinature di alcune lezioni di diritto ecclesiastico guarino

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 08/12/2014

annalisaantonioalex
annalisaantonioalex 🇮🇹

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LEZIONE DEL 05/05/14
Il primo problema che si pone quando trattiamo di enti ecclesiastici è un problema terminologico e di
definizione. Perché cosa si intenda per ente ecclesiastico è stato oggetto di evoluzione nel tempo. Un errore
frequente è quello di confondere il concetto di confessione religiosa con quello di ente ecclesiastico. In via di
principio possiamo dire che l’ente ecclesiastico è un segmento organizzativo della confessione religiosa. Per
cui in genere abbiamo una confessione religiosa e numerosi enti ecclesiastici al suo interno. Nel caso,poi,
della Chiesa Cattolica abbiamo una confessione e una miriade infinita e incalcolabile di enti ecclesiastici. Il
problema si presenta particolarmente complesso perché nei secoli e secoli di tipologie di enti ecclesiastici ce
ne sono state tante e anch’esse sono state oggetto di evoluzione e quindi difficilmente incasellabili nelle
categorie giuridiche di diritto civile. In realtà, pur essendo un errore gravissimo confondere confessioni
religiose e enti ecclesiastici, una scusante potrebbe essere quella che fino al Concordato del 1984 avevamo
una triplice categoria di enti religiosi:
Enti ecclesiastici in senso stretto, che per definizione erano gli enti della Chiesa. Questa definizione
a livello legislativo veniva usata solo per gli enti della Chiesa Cattolica;
Enti ebraici, che erano una categoria a sé e regolati dalla legge del ’30 e quindi erano
fondamentalmente enti pubblici;
Enti confessionali. In dottrina e in giurisprudenza ci si riferiva agli enti che ricevevano il
riconoscimento ai sensi dell’art. 1 della legge 1159/1929, ovvero la legge sui culti ammessi.
Venivano chiamati enti confessionali perché erano enti rappresentativi dell’intera confessione. Le
confessioni religiose che potevano essere ammesse ai sensi dell’art. 1 della legge del 29 erano quelle
confessioni che professavano principi e praticavano riti non contrari all’ordine pubblico e al buon
costume. Quello è il modo con cui emergono nel nostro ordinamento a livello giuridico le
confessioni religiose che non abbiano ricevuto alcun riconoscimento; individuano un proprio ente e
quell’ente viene riconosciuto come ente rappresentativo dell’intera confessione. Quindi come fa la
confessione a farsi riconoscere? O crea un soggetto che rappresenti da solo l’intera confessione
oppure individua al suo interno un ente molto rappresentativo che si fa riconoscere come
rappresentativo dell’intera confessione. Quell’ente rappresenta la confessione però in senso stretto
non è la confessione, ma è un ente ecclesiastico. È un segmento organizzativo di quella confessione,
ma non è la confessione. Ciò che è rappresentata è la confessione, ma ciò che giuridicamente riceve
un riconoscimento civile è un ente della confessione e di qui la denominazione in dottrina di enti
confessionali. Come ad esempio per la Chiesa Cattolica dove la Santa Sede è vero che talora
rappresenta l’intera confessione a livello internazionale, ma è pur sempre un ente. Quando, per
ipotesi, queste confessioni avviano delle trattative con lo Stato per le Intese, sarà quell’ente a portare
avanti le trattative e a concludere l’intesa.
Quindi fino al 1984 trovavamo queste tre categorie di enti. Con il nuovo Concordato e soprattutto con
l’avvio della stipula delle Intese la situazione è mutata. Sin dall’Intesa con i Valdesi e poi tutte le altre Intese,
le altre confessioni hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento anche di altri enti ecclesiastici e non solo di
quello rappresentativo di tutta la confessione e quindi anche per questi enti si è adottata la terminologia usata
per gli enti della Chiesa Cattolica (enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse da quella cattolica).
Ovviamente accanto a questi enti continuano ad esserci ancora gli enti confessionali perché ci sono delle
confessioni che non hanno stipulato un’intesa e che quindi hanno finora ottenuto solo quel riconoscimento o
addirittura possono esserci nuove entità che continuano a chiedere il riconoscimento ai sensi della legge sui
culti ammessi e quindi la dottrina continua ad utilizzare la nomenclatura di enti confessionali. La dottrina ha
elaborato anche un’altra categoria, ovvero quella di enti religiosi per accomunare complessivamente tutti gli
enti.
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LEZIONE DEL 05/05/

Il primo problema che si pone quando trattiamo di enti ecclesiastici è un problema terminologico e di definizione. Perché cosa si intenda per ente ecclesiastico è stato oggetto di evoluzione nel tempo. Un errore frequente è quello di confondere il concetto di confessione religiosa con quello di ente ecclesiastico. In via di principio possiamo dire che l’ente ecclesiastico è un segmento organizzativo della confessione religiosa. Per cui in genere abbiamo una confessione religiosa e numerosi enti ecclesiastici al suo interno. Nel caso,poi, della Chiesa Cattolica abbiamo una confessione e una miriade infinita e incalcolabile di enti ecclesiastici. Il problema si presenta particolarmente complesso perché nei secoli e secoli di tipologie di enti ecclesiastici ce ne sono state tante e anch’esse sono state oggetto di evoluzione e quindi difficilmente incasellabili nelle categorie giuridiche di diritto civile. In realtà, pur essendo un errore gravissimo confondere confessioni religiose e enti ecclesiastici, una scusante potrebbe essere quella che fino al Concordato del 1984 avevamo una triplice categoria di enti religiosi:

  • (^) Enti ecclesiastici in senso stretto, che per definizione erano gli enti della Chiesa. Questa definizione a livello legislativo veniva usata solo per gli enti della Chiesa Cattolica;
  • Enti ebraici , che erano una categoria a sé e regolati dalla legge del ’30 e quindi erano fondamentalmente enti pubblici;
  • Enti confessionali. In dottrina e in giurisprudenza ci si riferiva agli enti che ricevevano il riconoscimento ai sensi dell’art. 1 della legge 1159/1929, ovvero la legge sui culti ammessi. Venivano chiamati enti confessionali perché erano enti rappresentativi dell’intera confessione. Le confessioni religiose che potevano essere ammesse ai sensi dell’art. 1 della legge del 29 erano quelle confessioni che professavano principi e praticavano riti non contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Quello è il modo con cui emergono nel nostro ordinamento a livello giuridico le confessioni religiose che non abbiano ricevuto alcun riconoscimento; individuano un proprio ente e quell’ente viene riconosciuto come ente rappresentativo dell’intera confessione. Quindi come fa la confessione a farsi riconoscere? O crea un soggetto che rappresenti da solo l’intera confessione oppure individua al suo interno un ente molto rappresentativo che si fa riconoscere come rappresentativo dell’intera confessione. Quell’ente rappresenta la confessione però in senso stretto non è la confessione, ma è un ente ecclesiastico. È un segmento organizzativo di quella confessione, ma non è la confessione. Ciò che è rappresentata è la confessione, ma ciò che giuridicamente riceve un riconoscimento civile è un ente della confessione e di qui la denominazione in dottrina di enti confessionali. Come ad esempio per la Chiesa Cattolica dove la Santa Sede è vero che talora rappresenta l’intera confessione a livello internazionale, ma è pur sempre un ente. Quando, per ipotesi, queste confessioni avviano delle trattative con lo Stato per le Intese, sarà quell’ente a portare avanti le trattative e a concludere l’intesa.

Quindi fino al 1984 trovavamo queste tre categorie di enti. Con il nuovo Concordato e soprattutto con l’avvio della stipula delle Intese la situazione è mutata. Sin dall’Intesa con i Valdesi e poi tutte le altre Intese, le altre confessioni hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento anche di altri enti ecclesiastici e non solo di quello rappresentativo di tutta la confessione e quindi anche per questi enti si è adottata la terminologia usata per gli enti della Chiesa Cattolica (enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse da quella cattolica). Ovviamente accanto a questi enti continuano ad esserci ancora gli enti confessionali perché ci sono delle confessioni che non hanno stipulato un’intesa e che quindi hanno finora ottenuto solo quel riconoscimento o addirittura possono esserci nuove entità che continuano a chiedere il riconoscimento ai sensi della legge sui culti ammessi e quindi la dottrina continua ad utilizzare la nomenclatura di enti confessionali. La dottrina ha elaborato anche un’altra categoria, ovvero quella di enti religiosi per accomunare complessivamente tutti gli enti.

Un’altra premessa da compiere riguarda la Chiesa Cattolica. Sia il Concordato sia legge 222 di derivazione concordataria escludono la regolamentazione dei cosiddetti enti centrali della Chiesa , che sono pur sempre enti ecclesiastici ma non sono sottoposti a questa disciplina. Essi restano sottoposti alla regolamentazione di cui all’art. 11 del Trattato Lateranense “Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.” Quindi questi enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano. Cosa significa? In via di principio, la dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato tale esenzione come esenzione dalla giurisdizione italiana, sia in materia penale che in materia civile. Si tratterebbe di un adattamento di quelle immunità che in genere ci sono a livello di diritto internazionale nei rapporti tra gli Stati. Si riferiva a quegli organismi che servono per garantire l’indipendenza dello Stato dalla Città del Vaticano. Naturalmente trattandosi lo Stato della città di Vaticano di uno Stato-mezzo parecchi di questi enti necessariamente finiscono per ridondare nella loro attività al territorio dello Stato Italiano. Quindi c’era questa necessità di prevedere garanzie ulteriori. Il vero problema fu quello di individuare quale siano questi enti centrali della Chiesa Cattolica che è una categoria che non è mai stata specificata nel nostro ordinamento. Il primo caso più clamoroso che vide la rivendicazione dell’esenzione dalla giurisdizione di cui all’art. 11 fu un caso alla fine degli anni ottanta, il caso IOR (ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE). In quel periodo ci fu un grosso crack tra le varie banche italiane in cui fu coinvolto anche lo IOR. Vari banchieri italiani furono sottoposti a processo per bancarotta fraudolente e fu incriminato il Cardinale Marcinkus (partì poi il famoso crack Sindona). È stato un caso che arrivò anche in Cassazione e fu invocata l’esenzione dalla giurisdizione di cui all’art. 11. Là si trattava praticamente del corrispondente della Banca d’Italia nell’ambito del Vaticano e quindi la giurisprudenza ritenne che si trattava di ente centrale della Chiesa e quindi si disse che sulla Banca Centrale di uno Stato straniero lo Stato Italiano non ha giurisdizione e quindi neppure nei confronti dello IOR, che era di fatto la banca vaticana. Aver invocato in quella occasione quella esenzione fece nascere un grosso dibattito perché secondo alcuni tale esenzione dovrebbe esserci solo in ragione della tutela del magistero spirituale della Chiesa e non di un’attività finanziaria. Di lì a poco c’è stata l’altra grossa questione, quella di radio Vaticana. Si trattava di un processo nei confronti di Radio Vaticana che in una zona periferica di Roma, secondo l’accusa, aveva degli impianti che emettevano onde elettromagnetiche superiori a quelle previste dai regolamenti in vigore. Di qui un processo nei confronti di radio Vaticano per questa presunta violazione e anche qui si invocò la norma dell’art. 11 del Trattato Lateranense. Ci si domandò se fosse davvero un ente centrale della Chiesa e, ammesso che lo sia, può andare realmente a violare nel territorio italiano i limiti di emissione delle onde elettromagnetiche?. La norma dell’art. 11 dà luogo a grossi interrogativi perché se nella sua ratio di fondo si comprende poi nella sua applicazione concreta dà luogo a perplessità. Molto spessa è stata invocata in cause riguardanti rapporti di lavoro di enti di diritto pontificio; è stata invocata in occasione del Giubileo in una vertenza tra l’ente che si occupava del Giubileo e un’impresa che aveva fatto dei lavori. Cioè in materie che di fatto sono molto distanti da quello che è l’esercizio del magistero spirituale, ma tuttavia in relazione ad enti che in qualche modo si ricollegano alla Città del Vaticano.

Attualmente per comprendere la portata del significato dell’eventuale riconoscimento civile degli enti ecclesiastici bisogna fare qualche premessa di carattere generale in materia di evoluzione della disciplina degli enti in Italia. Tale disciplina è stata oggetto di una rivoluzione negli ultimi decenni. I postulati che hanno condizionato la disciplina degli enti ecclesiastici sono:

  • PRIMO POSTULATO:Netta distinzione tra enti con personalità giuridica ed enti di fatto(privi della personalità giuridica). Tale distinzione era voluta dal Concordato del 1929 che aveva condizionato il codice del 1942. Nell’antico codice del 1865 il concetto di ente con personalità giuridica o il concetto di fondazione non c’era; li troviamo per la prima volta nel Concordato del 1929. Nel

per definizione di carattere morale di fatto poteva svolgere attività commerciali, seppur con dei limiti ben definiti. Con la normativa sulle ONLUS del 1997(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) laddove tranquillamente queste organizzazioni non lucrative possono svolgere attività commerciali. Il limite che hanno è il vincolo di destinazione dei proventi. Quindi lo Stato collega le agevolazioni fiscali piuttosto ampie previste per le ONLUS non tanto alla modalità di produzione del reddito, ma alla destinazione dei proventi. Nel 2006 c’è stato il decreto legislativo 155 che ha introdotto una figura nuova, l’impresa sociale , si tratta di enti di cui al V libro del codice civile che agiscono in ambito sociale. Questi ricevono un trattamento quasi uguale a quelli del I libro anzi di più. Addirittura c’è l’art. 17 in quel decreto legislativo che prevede la cumulabilità tra la qualifica di ONLUS e di impresa sociale. A questo punto una società del V libro del codice civile diventa organizzazione non lucrativa con utilità sociale e viceversa. Non solo, ma se andiamo a vedere le recenti riforme degli articoli 2500 e ss. del codice civile è previsto un principio generale di trasformazione di enti di cui al I libro ed enti del V libro e viceversa. Questa netta distinzione non c’è più. Ci sono delle figure che suscitano davvero perplessità nella loro classificazione, ad esempio le cooperative sociali oppure le fondazioni bancarie. Sono enti non profit o enti for profit? La finalità della cooperativa sociale è sicuramente non profit però tutta la sostanza è in forma commerciale. Questo per dire che quella distinzione tra enti non profit e enti for profit resta, ma è molto sfumata e quindi quando oggi andiamo a classificare certe attività nell’ambito ecclesiastico diventa difficilissimo. Il Governo si è trovato in gravissima difficoltà quando ha dovuto prevedere modalità di esenzione per immobili religiosi in relazione all’ ICI, perché come si definisce commerciale o non commerciale?.

Questa premessa di carattere generale serve a farci capire che la materia del riconoscimento degli enti ecclesiastici oggi assume una nuova connotazione. L’ente ecclesiastico può operare in mille modi pur rimanendo ecclesiastico nella sua identità. Potrà operare come ente ecclesiastico di fatto, potrà operare chiedendo il riconoscimento classico, potrà scegliere di operare come associazione non riconosciuta, come fondazione civile, come ente di cui al V libro del codice civile, oppure come società per azioni o ancora come cooperativa sociale. Nella loro identità sono enti ecclesiastici e hanno diritto alla tutela dell’identità religiosa, ma operano attraverso una forma diversa e possono svolgere attività anche commerciali ma con finalità religiose.

  • Bisogna tenere presente anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi,perché la materia del riconoscimento degli enti in genere è stata oggetto di una rivoluzione copernicana. Tradizionalmente un ente che voleva ottenere la personalità giuridica doveva avviare una procedura, chiedere il riconoscimento al Ministero, ottenuto il decreto di riconoscimento(che veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale) aveva la personalità giuridica e aveva l’obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche per fini di pubblicità , ma mai nessun ente si era iscritto. L’obbligo di iscriversi veniva disatteso regolarmente perché aveva come unica conseguenza quella di una sanzione minima di carattere pecuniaria e la responsabilità solidale dell’amministratore che operava per conto dell’ente cui si riconosceva la personalità giuridica in solido con il patrimonio dell’ente. Con il dpr 361/2000 questa situazione è stata oggetto di una profonda innovazione perché oggi il sistema ai fini del riconoscimento è quello di chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e da quell’iscrizione discende il riconoscimento. È completamente opposto al sistema precedente. A questo punto ci deve essere sempre l’iscrizione altrimenti non c’è riconoscimento. La finalità è la tutela della buona fede dei terzi che operano con gli enti. Prima bisognava capire come funzionava l’ente, bisognava cercare e andare a vedere negli atti pubblici e vedere le norme di funzionamento, oggi invece queste norme devono risultare dal registro delle persone giuridiche, che prima doveva essere presso le cancellerie del tribunale e oggi invece è presso la Prefettura. Da questa procedura sono esentati gli enti ecclesiastici.(art. 9 dpr 361/2000). La procedura è quella prevista dal

Concordato e ancora più specificamente dalla legge 222; il dpr del 2000 è una norma unilaterale dello Stato e non poteva andare ad incidere su norme concordatarie coperte costituzionalmente. Per cui la procedura di riconoscimento degli enti ecclesiastici è rimasta quella precedente, dunque continua ad esserci la necessità del decreto del ministro o addirittura in un caso del presidente della Repubblica. Per cui tranquillamente il Ministero deve fare l’intervento ministeriale, deve chiedere prima il parere del Consiglio di Stato e nel caso in cui il parere del Consiglio di Stato sia negativo e il ministro intende comunque dare riconoscimento deve esserci un decreto della presidenza della Repubblica. La L. 222 prevedeva già prima del dpr. 361/2000 una norma che a tutela della buona fede dei terzi imponeva solo per gli enti ecclesiastici in forma più stringente l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In realtà si tratta di una norma un po’ equivoca, infatti l’art. 6 L. 222/ stabilisce “Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre

  1. Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto”. Se gli enti non si iscrivono nel registro delle persone giuridiche e concludono il negozio, che succede? Il negozio è nullo, invalido, inesistente, inefficace, c’è carenza di legittimazione? La norma ci lascia completamente nel buio. A questo punto c’è da chiedersi qual è il motivo per il quale un ente ecclesiastico abbia ancora interesse a chiedere di essere civilmente riconosciuto? Il motivo è solo quello dell’accesso alla speciale disciplina sull’amministrazione dell’ente che produce la sottrazione dell’ente ai controlli dello Stato e alla esclusiva sottoposizione di quell’ente ai controlli della Chiesa. I controlli della Chiesa ci sono su tutti gli enti ecclesiastici, ma solo nel caso degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti questi controlli della Chiesa acquistano rilevanza civile. Cioè quando andiamo a trattare con un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dobbiamo trattare con questo ente rispettando tutta la normativa canonica, dobbiamo rispettare anche in ambito civile la disciplina prevista dall’ordinamento canonico per tutti gli atti che questo ente deve compiere. Questi controlli consentono all’autorità ecclesiastica di far sì che il suo patrimonio non vada disperso perché questi enti non potranno disperdere il patrimonio perché ogni atto che fanno deve ricevere varie autorizzazioni di uno o più autorità ecclesiastiche e qualora poi dispongano in violazione di queste licenze canoniche gli atti che vengono compiuti sono assolutamente nulli e per cui in qualunque momento l’autorità ecclesiastica si riprende i beni.