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Diritto Ecclesiastico: Stato e Confessioni Religiose nella Costituzione, Sbobinature di Diritto Ecclesiastico

Sbobbinature del corso di diritto ecclesiastico prof Guarino

Tipologia: Sbobinature

2016/2017

Caricato il 06/10/2017

AntonioLM1021
AntonioLM1021 🇮🇹

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Lezione 29 marzo
Ricolleghiamoci al nostro discorso sui rapporti tra stato e confessioni religiose nella nostra Costituzione.
Ci siamo addentrati ulteriormente nella disamina dell’art. 7 Cost. e abbiamo detto che l’art. 7 comma 2 Cost.
conferisce una copertura costituzionale alle norme sia del vecchio Concordato ma anche del nuovo che si
presenta formalmente come modifica del vecchio. E le stesse intese con i culti acattolici godono di questo
rafforzamento, una forza passiva rinforzata perché non possono essere modificate da leggi ordinarie dello
stato e quindi in qualche modo hanno una tutela, una rilevanza costituzionale.
Vi dissi pure di costruire quella casetta famosa in cui sul tetto mettemmo l’art. 8 comma 1 Cost. Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e poi sugli spioventi mano a mano ponemmo
l’art. 7 comma 1 Cost. in relazione all’art. 8 comma 2 Cost. nel disegnare l’uno per la Chiesa Cattolica l’altro
per le confessioni acattoliche un disegno in qualche modo, un principio di autonomia statuaria, di
autorganizzazione e in più per la Chiesa Cattolica anche un riconoscimento della sovranità e poi ponemmo
alla base, da un lato e dall’altro della casa, i Patti Lateranensi e le intese con i culti acattolici che insieme
vanno a configurare anche un principio unico ovvero quello della necessità di una regolamentazione
negoziata dei rapporti fra lo stato e le confessioni religione in genere (la Chiesa cattolica da una parte, le
confessioni acattoliche dall’altra) secondo il cd. principio di bilateralità in virtù del quale lo stato quando
voglia regolamentare i rapporti fra se e una confessione religiosa qualsiasi, anche la stessa chiesa cattolica,
deve prima mettersi d’accordo.
Tuttavia tutto questo discorso dicemmo trova il suo fondamento nel tetto ovvero in questo principio
dell’uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, sancito dall’art. 8 comma 1
Cost., e che è il frutto di una evoluzione che c’è stata anche all’interno della stessa assemblea costituente. Vi
dissi che questo principio fondamentale è un principio che era stato formulato nel testo di Costituzione fin
quasi alla fine in modo diverso. Si affermava che tutte le confessioni religione sono uguali davanti alla legge,
poi fu modificato con un emendamento ad hoc con SONO UGUALMENTE LIBERE. Vedete questa dizione
in realtà prende posizione su una disputa, una differente ricostruzione del diritto ecclesiastico che aveva
diviso fin dall’inizio i due grandi padri del diritto ecclesiastico, da una parte Scaduto dall’altra Ruffini.
Questi due grandi fondatori del diritto ecclesiastico in senso moderno avevano delle diversità di vedute su
alcuni punti. Uno di questi era il principio fondamentale che dovesse sovraintendere ai rapporti fra stato e
confessioni religiose. Secondo lo Scaduto l’elemento fondamentale era il principio di uguaglianza. Scaduto
insiste molto su questo. Tutte le confessioni religiose devono avere pari trattamento. Scaduto esclude anche
qualsiasi rapporto concordatario naturalmente o concordato con le confessioni religiose. Lo stato non può
dare in alcun modo più rilevanza a una confessione religiosa rispetto a un'altra. Anzi per certi aspetti arriva a
sostenere nel suo primo anno di insegnamento a Roma(1912) che se una differenziazione di trattamento
debba essere ammessa sia in danno della Chiesa Cattolica proprio perché socialmente sarebbe più rilevante
e quindi per garantire l’uguaglianza tra le confessioni. Ma capite che è una posizione un po’ estrema. Ed
ancora più estrema è la sua posizione sulla natura dell’ordinamento interno ecclesiale, per Scaduto il codice
di diritto canonico è lo statuto di quella associazione privata che è la Chiesa cattolica. Capirete, è una
visione abbastanza riduttiva dell’ordinamento ecclesiale perché è un po’ difficile stabilire che in ossequio al
principio di eguaglianza che la chiesa cattolica sia una associazione privata come qualsiasi altra. Con la
conseguenza che il suo ordinamento interno sia il semplice statuto dell’associazione. Altro che statuto
dell’associazione, va ben oltre il codice di diritto canonico, l’ordinamento canonico. E in qualche modo
viene prima ancora dall’ordinamento statuale quest’atteggiamento, quindi ridurlo a statuto di una
associazione privata è veramente un po’ troppo, notoriamente il tallone d’Achille della ricostruzione di
Scaduto. E’ stato sempre attaccato su questo punto. Egli in un lavoro del 1928 subito si difende per esempio
dicendo che sì è una associazione privata, è uno statuto ma bisogna rendersi conto che si anche tratta di una
associazione che è una delle più grosse, antiche di tutte, è universale, va oltre. Capirete, deve fare un po’ i
salti mortali. Ma questa ricostruzione poco sostenibile è utile per sottolineare proprio questo valore estremo
dell’uguaglianza nel trattamento delle confessioni religiose.
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Lezione 29 marzo

Ricolleghiamoci al nostro discorso sui rapporti tra stato e confessioni religiose nella nostra Costituzione. Ci siamo addentrati ulteriormente nella disamina dell’art. 7 Cost. e abbiamo detto che l’art. 7 comma 2 Cost. conferisce una copertura costituzionale alle norme sia del vecchio Concordato ma anche del nuovo che si presenta formalmente come modifica del vecchio. E le stesse intese con i culti acattolici godono di questo rafforzamento, una forza passiva rinforzata perché non possono essere modificate da leggi ordinarie dello stato e quindi in qualche modo hanno una tutela, una rilevanza costituzionale. Vi dissi pure di costruire quella casetta famosa in cui sul tetto mettemmo l’art. 8 comma 1 Cost. “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e poi sugli spioventi mano a mano ponemmo l’art. 7 comma 1 Cost. in relazione all’art. 8 comma 2 Cost. nel disegnare l’uno per la Chiesa Cattolica l’altro per le confessioni acattoliche un disegno in qualche modo, un principio di autonomia statuaria, di autorganizzazione e in più per la Chiesa Cattolica anche un riconoscimento della sovranità e poi ponemmo alla base, da un lato e dall’altro della casa, i Patti Lateranensi e le intese con i culti acattolici che insieme vanno a configurare anche lì un principio unico ovvero quello della necessità di una regolamentazione negoziata dei rapporti fra lo stato e le confessioni religione in genere (la Chiesa cattolica da una parte, le confessioni acattoliche dall’altra) secondo il cd. principio di bilateralità in virtù del quale lo stato quando voglia regolamentare i rapporti fra se e una confessione religiosa qualsiasi, anche la stessa chiesa cattolica, deve prima mettersi d’accordo. Tuttavia tutto questo discorso dicemmo trova il suo fondamento nel tetto ovvero in questo principio dell’uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, sancito dall’art. 8 comma 1 Cost., e che è il frutto di una evoluzione che c’è stata anche all’interno della stessa assemblea costituente. Vi dissi che questo principio fondamentale è un principio che era stato formulato nel testo di Costituzione fin quasi alla fine in modo diverso. Si affermava che tutte le confessioni religione sono uguali davanti alla legge, poi fu modificato con un emendamento ad hoc con SONO UGUALMENTE LIBERE. Vedete questa dizione in realtà prende posizione su una disputa, una differente ricostruzione del diritto ecclesiastico che aveva diviso fin dall’inizio i due grandi padri del diritto ecclesiastico, da una parte Scaduto dall’altra Ruffini. Questi due grandi fondatori del diritto ecclesiastico in senso moderno avevano delle diversità di vedute su alcuni punti. Uno di questi era il principio fondamentale che dovesse sovraintendere ai rapporti fra stato e confessioni religiose. Secondo lo Scaduto l’elemento fondamentale era il principio di uguaglianza. Scaduto insiste molto su questo. Tutte le confessioni religiose devono avere pari trattamento. Scaduto esclude anche qualsiasi rapporto concordatario naturalmente o concordato con le confessioni religiose. Lo stato non può dare in alcun modo più rilevanza a una confessione religiosa rispetto a un'altra. Anzi per certi aspetti arriva a sostenere nel suo primo anno di insegnamento a Roma(1912) che se una differenziazione di trattamento debba essere ammessa sia in danno della Chiesa Cattolica proprio perché socialmente sarebbe più rilevante e quindi per garantire l’uguaglianza tra le confessioni. Ma capite che è una posizione un po’ estrema. Ed ancora più estrema è la sua posizione sulla natura dell’ordinamento interno ecclesiale, per Scaduto il codice di diritto canonico è lo statuto di quella associazione privata che è la Chiesa cattolica. Capirete, è una visione abbastanza riduttiva dell’ordinamento ecclesiale perché è un po’ difficile stabilire che in ossequio al principio di eguaglianza che la chiesa cattolica sia una associazione privata come qualsiasi altra. Con la conseguenza che il suo ordinamento interno sia il semplice statuto dell’associazione. Altro che statuto dell’associazione, va ben oltre il codice di diritto canonico, l’ordinamento canonico. E in qualche modo viene prima ancora dall’ordinamento statuale quest’atteggiamento, quindi ridurlo a statuto di una associazione privata è veramente un po’ troppo, notoriamente il tallone d’Achille della ricostruzione di Scaduto. E’ stato sempre attaccato su questo punto. Egli in un lavoro del 1928 subito si difende per esempio dicendo che sì è una associazione privata, è uno statuto ma bisogna rendersi conto che si anche tratta di una associazione che è una delle più grosse, antiche di tutte, è universale, va oltre. Capirete, deve fare un po’ i salti mortali. Ma questa ricostruzione poco sostenibile è utile per sottolineare proprio questo valore estremo dell’uguaglianza nel trattamento delle confessioni religiose.

Ruffini si pone su un piano diverso; egli contesta che la chiesa cattolica possa essere una semplice associazione privata nel suo complesso ma soprattutto sottolinea che il termine fondamentale nelle relazioni tra stato e confessioni religiose non è tanto l’uguaglianza ma la libertà. Sono famosi i suoi scritti e lavori sulla libertà. C’è una famosa definizioni di Ruffini, poi ripresa dalla dottrina tedesca, per la quale uguaglianza nel campo del rapporto stato- confessioni religione non è dare a tutti lo stesso ma a ciascuno il suo. In realtà Ruffini non volendo, e vi spiego perché non volendo, fornisce la base teorica per quella che sarà dalla costituzione in poi la regolamentazione negoziale dei rapporti fra stato e confessioni religiose benché lui fosse contrario alla regolamentazione concordata dei rapporti fra stato e chiesa. Fornisce la base perché nel momento in cui si privilegia l’aspetto della libertà sulla uguaglianza, questa libertà deve trovare i canali più adeguati per venire in rilievo. Questa visione del Ruffini è quella evincente in costituzione dall’art. 8 comma 1 Cost. Quando si afferma e si trasforma la norma da egualmente a EGUALMENTE LIBERE in realtà è proprio un trionfo della teoria di Ruffini. Perché quando si dice egualmente libere l’elemento più rilevante non è l’uguaglianza ma la libertà, l’uguaglianza non scompare ma il criterio fondamentale è la libertà. Cioè ciò che è fondamentale nel rapporto con le confessioni religiose non è tanto garantire lo stesso trattamento ma garantire un trattamento che venga incontro alle specifiche istanze di libertà provenienti dalle singole confessioni religiose. Là sta il problema perché la realtà religiosa nel suo complesso è una realtà che produce istanze di libertà diversificate. L’istanza di libertà di un musulmano non è la stessa istanza di libertà di un cattolico o di un ebreo etc. perché ogni confessione religiosa ha una sua identità che è specifica e differenziata dalle altre confessioni con esigenze di riconoscimento di spazi di libertà diversi. Esempio: il testimone di Geova, una tra le varie istanze di libertà che porta avanti è il diritto a non subire emotrasfusioni specifica della sua confessione religiosa. Ora è evidente che dare potere a questa specifica istanza non è possibile attraverso una legge generale per tutte le confessioni. Perché non avrebbe alcun senso riconoscere questa libertà a tutte le confessioni. Alle altre confessioni non interessa proprio. Che senso avrebbe dire che hanno il diritto di rifiutare l’emotrasfusione gli islamici, gli ebrei, i cattolici? Non ha senso. Ha rilievo ed è necessario per i testimoni di Geova. Ora è evidente che ci debba essere una tutela specifica per costoro con una legge ad hoc. Pensate poi al caso degli ebrei che devono giurare a capo coperto; se è fatta una legge ad hoc per consentire agli ebrei di giurare a capo coperto, per il fatto che non sia stata fatta anche per i cattolici questi abbiano di che dolersene perché è stato violato il principio di uguaglianza. Perché l’istanza di libertà in questo campo è diversa per i cattolici, non hanno interesse ad avere una legge che li tuteli in questo senso. Quindi vedete, nel diritto ecclesiastico e soprattutto nel rapporto tra stato e confessioni religiose sbandierare in maniera assolutistica, totalizzante il principio di uguaglianza è controproducente sotto il profilo della libertà perché appunto il problema non è garantire a tutti un uguale trattamento ma garantire a tutti che le specifiche istanze di libertà debbano trovare una specifica tutela, differenziata. Nel campo religioso quella che va tutelata è la diversità non l’omogeneizzazione delle confessioni religiose altrimenti si passerebbe con un rullo compressore sulle diversità. Diversità che vanno rispettate, vanno valorizzate, tutelate e vanno tutelate attraverso chiaramente gli strumenti idonei. Gli strumenti più idonei sono stati individuati dal costituenti nella negoziazione. Non può essere che lo stato di sua iniziativa stabilisce quali siano le necessità, le istanze di libertà religiose delle singole confessioni. Sono le confessioni stesse che devono avanzare queste richieste e trovare insieme allo stato le soluzioni più idonee nel rispetto delle esigenze generali dello stato ovviamente. Questo può avvenire solo in forma negoziale, non può essere lo stato da solo a stabilire quali sono le necessità di ogni singola confessione, questa sarebbe una grave violazione della libertà di religione e dello stesso criterio di uguaglianza infine. Quindi il principio di negoziazione di cui abbiamo parlato ampiamente lunedì scorso trova il suo fondamento proprio nell’art. 8 comma 1 Cost. Il principio di UGUAGLIANZA NELLA LIBERTÁ pone il fondamento del principio di bilateralità nel rapporto tra stato e confessioni religiose. Non potrebbe essere altrimenti, per questo la nostra Costituzione impone un trattamento differenziato delle relazioni dello stato con le singole confessioni religiose,tra le confessioni religiose, è voluto dallo stato è una esigenza di libertà, è una esigenza di democrazia.

molto più delicato. Sotto questo aspetto la Corte Costituzionale è stata investita più volte della questione, quindi la Corte Costituzionale con varie sentenze (non tantissime ma varie) ha elaborato una posizione a riguardo. Una posizione secondo me molto giusta. La Corte si è trovata di fronte fondamentalmente due o tre ipotesi molto rilevanti, poi il resto erano questioni di minore rilevanza. Le questioni che si è trovata dinanzi nascevano o dal riconoscimento di determinate agevolazioni contenute nelle intese a favore delle confessioni che le avevano stipulate; poi si è dovuta occupare del differente trattamento tra confessioni con intesa e confessioni senza intesa; oppure in riferimento alla differenza tra confessioni con intesa o senza intesa contenuta in alcune leggi a volte anche regionali, in alcune leggi unilaterali. Andiamo alla casistica e poi estrapoliamo il principio. Uno dei primi casi è stato quello che riguardava una legge regionale abruzzese della fine degli anni 80 che riconosceva la possibilità dei piani urbanistici di avere uno spazio per gli edifici di culto e quindi di stabilimento solo alle confessioni che avevano stipulato un intesa con lo stato italiano ai sensi dell’art. 0 comma 3 Cost. Vi fu il ricorso da parte della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova che eccepivano il fatto che in questo modo non sarebbe stato concesso alle confessioni senza intesa di poter avere un proprio edificio di culto. La Corte Costituzionale accolse questa eccezione dicendo che è vero che le intese possono stabilire dei trattamenti differenziati in relazione alle specifiche istanze di libertà, tuttavia per quanto riguarda gli edifici di culto si tratta di una istanza fondamentale per l’esercizio della libertà religiosa che deve essere riconosciuta a tutti. Non può essere negata a qualcuno. Perché questo metterebbe chiaramente in pericolo la libertà religiosa.

Quindi in questo caso la corte costituzionale dichiarò incostituzionale la norma della legge abruzzese nella parte in cui restringeva alla chiesa cattolica e alle confessioni con intesa la platea dei destinatari delle provvidenza in materia di costruzione di edifici di culto, e anche la possibilità di avere uno spazio nelle pianure mistici. Vi dico subito che questa sentenza crea più problemi di quelli che doveva risolvere. In qualche altra occasione la corte invece è stata investita di un'altra questione rilevante quella dell’otto per mille che è previsto sia nel concordato sia nelle varie intese con altri culti acattolici a favore di quelle confessioni che hanno stipulato un'intesa in tal senso. Queste confessioni oggi sono praticamente tutte quelle che hanno stipulato una intesa, è stata simpatica la vicenda dei valdesi che come voi sapete è stata la prima intesa con culto acattolico stipulata in Italia, già nel cassetto nel '76 ma fu firmata solo 3 giorni dopo la stipula del concordato delL'84. Non si poteva stipulare un'intesa prima della revisione del concordato, fu una scelta politica. Nell'intesa con i valdesi c'è una critica alla soluzione data in materia di finanziamento pubblico alle confessioni religiose data nel concordato e si dice che la repubblica italiana prende atto che la chiesa valdese è contraria a ogni finanziamento pubblico delle confessioni religiose e anzi per questo rinunziava anche ai diritti derivanti da un regio biglietto di Carlo Alberto del 1843 che al risarcimento di alcune persecuzioni ricevute dai valdesi in Piemonte dava appunto questo assegnamento annuo ai valdesi. se non che poi è accaduto questa cosa simpatica, che negli anni successivi le altre confessioni acattoliche che hanno stipulato le intese tutte hanno voluto l'otto per mille, e a questo punto erano rimasti solo i valdesi con quest'affermazione di principio, a 9 anni di distanza dalla stipula dell'84 i valdesi ci hanno ripensato e dopo aver affermato che per principio nessuna confessione religiosa doveva avere il finanziamento pubblico dallo stato, hanno chiesto il finanziamento pubblico dallo stato e hanno ottenuto anche loro l'8x1000. Certo è che oggi tutte le confessioni acattoliche ricevono questo sostegno attraverso questa scelta in sede di dichiarazione dei redditi, solo tutte le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa. Anche su questo punto c’è stato più di un ricorso alla corte costituzionale sulla scia di quello che era stato stabilito in tema di edifici di culto, eccependosi il differente trattamento tra le confessioni religiose. In questo caso tuttavia la corte non accolse questa eccezione in base a questo ragionamento: ha detto che per quanto riguarda gli edifici di culto, là si tratta di un qualcosa che se negata a una confessione, viene meno la possibilità di esercizio del culto, quindi viene violata la libertà religiosa. Nel caso dell’8x1000 se una confessione religiosa non lo riceve non è impossibilitata all’esercizio del culto, perché una confessione potrebbe scegliere come hanno fatto i valdesi, o potrebbe scegliere di non stipulare un’intesa e quindi vivere senza queste relazioni con lo stato. ma di per sé non è sufficiente a integrare una violazione dell’art 8 1 co., principio di uguaglianza nella libertà, perché

non è un elemento essenziale, indispensabile, insostituibile per l’esercizio della libertà religiosa, l’edificio di culto sì, l’8x1000 no. E ha aggiunto la corte che cmq il riconoscimento del beneficio dell’8x1000 è una misura che richiede un coordinamento tra stato e confessione perché lo stato deve avere i mezzi concordanti per poter verificare l’effettiva utilizzazione di queste somme per le finalità dichiarate, perché giustamente ci deve essere una tutela dell’erario. Proprio in virtù della tutela da accordare all’erario, bisogna verificare l’effettivo utilizzo di queste somme, bisogna avere degli accordi in questo senso, che ci sono per la chiesa cattolica e per tutte le confessioni religiosi che hanno stipulato un intensa in tal senso. Con la sentenza numero 195 del 93 la corte ha dichiarato incostituzionale la legge regionale abruzzese, la corte aveva esteso a tutte le confessioni religiose il diritto quindi di costruire un edificio di culto, se non che questa estensione, che riguarda una materia delicata, che riguarda il diritto urbanistico e anche i fondi per costruire un edificio liturgico, delicata perché bisogna definire attentamente chi devono essere i beneficiari di questa provvidenza, la corte dice tutte le confessioni religiose. aprendo però una questione ancora più complessa di quella che intendeva risolvere perché nel nostro ordinamento così come non esiste una nozione di ministro di culto, non esiste una nozione di confessioni religiose. per cui quando la corte afferma che i beneficiari possono essere tutte le confessioni religiose, lei stessa si rende conto che deve risolvere la questione, la affronta specificamente nella sentenza chi sono le confessioni religiose. La corte dice sicuramente sono confessioni religiose la chiesa cattolica, le confessioni che hanno stipulato un’intesa, le confessioni riconosciute ai sensi della legge sui culti ammessi. Ai sensi dell’art 1 e 2 della legge sui culti ammessi del ’29 i culti acattolici possono ricevere uno specifico riconoscimento della personalità giuridica ; però anche estesa a tutti questi soggetti ci potrebbero esserci confessioni che non sono la chiesa cattolica, non hanno stipulato un’intesa, non hanno avuto, non hanno richiesto o non possono avere un riconoscimento ai sensi della legge sui culti ammessi quindi sono privi di riconoscimento. Queste ultime possono essere escluse dalla possibilità di costruire edifici di culto? Certo il novero di colore che possono costruire edifici di culto non può essere ridotto alla chiesa cattolica e a coloro che abbiano stipulato delle intese, ma può essere circoscritto alle confessioni che almeno abbiano avuto un riconoscimento ai sensi della legge sui culti ammessi? Verrebbe voglia di rispondere di sì perché risolverebbe il problema perché c’è un elenco di queste confessioni, ma il problema è che con lo stesso criterio con il quale non abbiamo potuto restringere alle confessioni che hanno stipulato un’intesa il novero di coloro che possono essere destinatari dei piani urbanistici in materia di edifici di culto, allo stesso modo non possiamo escludere coloro che abbiano un semplice riconoscimento ai sensi della legge sui culti ammessi, perché potrebbe essere che, una confessione religiosa, visto che non era obbligato, non abbia voluto ricevere il riconoscimento, ebbene ora per questo dovrà non essere riconosciuto il diritto alla costruzione di edifici di culto? La corte stessa si dà la risposta, no non può essere limitato in questo modo, allora come si fa dice la corte a definire la nozione di confessioni religiose, conclude la corte dice potrà essere estensibile a quelle confessioni religiose che sono tali “SECONDO IL COMUNE SENTIRE”. Il comune sentire è un riferimento molto etereo, andare a far riferimento al senso comune è cosa un po’ azzardata, certo la corte si trovava di fronte a un problema serio, perché nel momento in cui estendeva a tutte le confessioni religiose questi sostegni giuridici economici aveva la necessità in qualche modo di individuare i beneficiari, e allora la corte lo risolve in questo modo ma poiché a noi non può star bene, lasciare l’animo sereno questa definizione “secondo il comune sentire” ci dobbiamo sforzare di individuare qualche altro elemento per individuare la nozione di confessioni religiose. Intanto vi dico che la difficoltà, l’incertezza riguarda entrambi i termini della nozione, qua si tratta di stabilire tanto per cominciare quando siamo di fronte a una confessione, e quando siamo di fronte a religioso. cos’è confessione e cos’è religiose. Cos’è confessione? Qui il problema nasce dal fatto di stabilire quando un gruppo eterodosso smetta di essere una corrente magari eretica all’interno di una confessione e diventa una confessione a sé. Qua la difficoltà della questione è di stabilire se un gruppo di fedeli, per dire, si costituisce autonomamente alla chiesa cattolica o rispetto un’altra confessione rivendicando anche dei criteri dottrinali propri in contrasto all’autorità ecclesiastica, fino a quando un gruppo eretico tendenzialmente scismatico all’interno della chiesa cattolica da quale momento diventa una confessione diversa. E’ un grosso problema, qual è il punto, qual è il limite. Non è facile. Come non è facile distinguere una confessione religiosa da un’associazione religiosa seppure rilevante, o da una setta. Ancora più complicato è stabilire quando siamo

parametro proprio. A riguardo ci fu vari anni fa un brillantissimo articolo di Silvio Ferrari che era docente dell’università di Milano che scrisse negli anni 90 un brillantissimo articolo su questa questione del riconoscimento delle confessioni religiose, il titolo era significativo “la nozione giuridica di confessione religiosa, (come sopravvivere senza conoscerla)” centrava certamente con la sua efficacia il problema. Posto che non veniamo a porre a capo in uno stato laico, a dare dei parametri certi per individuare la confessione religiosa, come sopravvivere senza conoscerla? Come sopravvivere nel senso come si deve regolare l’ordinamento giuridico tutte le volte in cui si trova di fronte alla nozione di confessione religiosa? Ferrari in qualche modo ha azzardato una soluzione, che era il massimo in cui poteva spingervi il giurista, noi dobbiamo estrapolare un minimo comune denominatore delle confessioni religiose, di quali confessioni esistente? di quelle che hanno ricevuto un riconoscimento tramite intesa, di quelle che hanno ricevuto riconoscimento mediante la legge sui culti ammessi, di quelle che in qualche modo hanno avuto un riconoscimento rilevante nell’ordinamento giuridicamente. In questo modo abbiamo già una platea numerosissime di confessioni, rispetto alle quali è difficile che esista una nuova confessione che non abbiamo nemmeno un elemento di una di queste altre. Sotto questo profilo il discorso di Ferrari non faceva una grinza, ma sotto il profilo astratto pure si potrebbe dire ma dove sta scritto che una confessione religiosa nuova per forza debba far propria una caratteristica di altre confessioni per essere riconosciuta dallo stato? Per altro ritornando all’art 8 della cost, questo utilizza ben tre volte il concetto di confessione religiosa, e in tutte e tre volte usa un significato diverso. Le confessione religiose di cui al primo comma, alle quali è garantita l’uguaglianza nella libertà davanti alla legge non sono le stesse confessioni religiose di cui al 3 co. nel dire che per regolare le relazioni con queste lo stato deve emanare legge sulla base di intese con le relative rappresentanze non sono le stesse confessioni, non sono lo stesso concetto. Perché non sono le stesse? Vedete il principio di uguaglianza nella libertà è una tutela estremamente generale e anche minimale sotto certi aspetti, nel suo contenuto normativo fondamentalmente di principio di non discriminazione, sia per la libertà positiva che negativa, è un prioncipio che non può essere negato a nessuna confessione religiosa, nessun gruppo religioso. Sarebeb un po’ singolare che vado da un gruppo religioso e dico no tu sei troppo piccolo e devi essere discriminato. Il discorso vale per la chiesa cattolica come altro gruppo. Ma è vero che tutte queste confessioni religiose anche prive di solidità istituzionale possono ai sensi dell’art. 8 3 co. Stipulare intese con lo stato che diano luogo a leggi, pure rinforzate costituzionalmente? Ci mettiamo 7, di noi qua in mezzo e facciamo una congregazione, forse potremmo godere ugualmente del principio di non essere discriminati ma certamente non possiamo pretendere che il capo del governo non sieda al nostro tavolo e stipulerà con noi una legge. Perché l’art 8 3 co presuppone due soggetti stato sicuramente e dall’altra parte una confessione religiosa dotati di solidità istituzionale, non avrebbe fare senso una legge che regolamenti i rapporti tra lo stato e un gruppo che oggi c’è e domani non c’è. Lo stato va a trattare con questi gruppi a livello paritario, ci vuole una solidità istituzionale, una stabilità delle decisioni, ci vuole una riconoscibilità manifesta dei rappresentanti, non a caso l’art8 parla di intesa con le relative rappresentanze. Questi gruppi devono avere Una solidità istituzionale tale da esprimersi con certezza con rappresentanti pubblicamente riconosciuti, quindi per esempio la chiesa cattolica si sa che il rappresentante di tutta la chiesa cattolica è il pontefice, non c’è bisogno che cacci un certificato. Idem per l’ebraismo, idem ecc. laddove questa solidità istituzionale non c’è non chi va a trattare lo stato? Non sa neppure con chi deve trattare. Quindi l’art 8 1co e 3co si riferiscono a due concetti di confessioni religiose enormemente diverse, la platea di confessioni religiose che rientrano nell’art 8 1 co, è cento volte maggiore se non più di quella dell’art 8 3co. Devo dirvi che dei problemi di rappresentanza, quindi di ricerca dei rappresentanti si pone non soltanto nei casi di soggetti confessionali non dotati di particolare solidità istituzionale, ma si pone anche in qualche altro caso, e il caso più clamoroso, in cui nonostante la solidità istituzionale il problema si pone è proprio l’Islam. L’Islam vedete per sua struttura è una umma , una comunità. Pone difficoltà anche sotto il profilo della nozione che è stata utilizzata confessione religiosa, perché la nostra costituzione usa la nozione confessioni religiose facendo riferimento alla tradizione cristiana, ma guardate che il concetto di confessione religiose è estraneo all’Islam, l’islam non si definisce una confessione religiosa, ma una comunità, e allo stesso tempo politica, religiosa. Non esiste il politico e il religioso nell’islam. Già il concetto di confessione religiosa è estraneo all’islam. Ma ammesso che si voglia incasellare fittiziamente in questa categoria c’è il

problema delle rappresentanze, nell’islam non ci sono rappresentanze, almeno non c’è una rappresentanza unitaria, non c’è gerarchia se non sapienziale, ma non gerarchia giuridica. Alla fine il vero problema secondo molti studiosi e sono d’accordo di questi fenomeni che talora portano il terrorismo dipende proprio dall’assenza di un’autorità centrale gerarchicamente sovraordinata che potrebbe sconfessare queste minoranze, perché certamente l’islam non è terrorismo, l’islam è ben altro, però è chiaro che c’è qualche elemento che per le motivazioni più varie sbanda in questo modo. Ora normalmente se avvenisse nella chiesa cattolica una cosa del genere sarebbe facile perché c’è un’autorità gerarchica che dice tu se fai questo sei fuori, non hai niente a che vedere con noi. Nell’islam non c’è, quindi è difficile andare a risolvere, è evidente che la stragrandissima maggioranza dell’islam non condivide certe azioni terroristiche, e anzi le condanna duramente. Però non ha l’autorità giuridica per dire a costoro guardate voi non ci rappresentate, non avete nulla a che vedere con noi. Perché non c’è principio di gerarchia e allora non c’è neppure principio di rappresentanza. Il grosso problema che c’è stato in Italia di arrivare a un’intesa con l’islam è stato proprio quello della rappresentanza. Negli anni 90 c’era stata una bozza di intesa con l’islam che era stata non a caso presentata dall’unione degli ambasciatori dei 56 paesi islamici, che si erano resi rappresentanti, una rappresentanza fittizia, dell’islam cera una bozza di intesa, ma come si profilò questa bozza di intesa uscì un altro gruppo dell’islam che ha detto no questi non ci rappresentano, l’islam siamo noi. E quindi si presero una seconda bozza, e allora si presentò un terzo gruppo, no non è nemmeno quell’altro siamo noi. C’è un problema di individuazione della rappresentanza, con chi si deve trattare. A tutt’oggi sono stati stipulati 12 intese anche con gruppi che sotto il profilo della solidità istituzionale sono meno rappresentativi dell’islam, ma con l’islam non si è arrivata ancora a un’intesa, e ripeto non per un problema di contenuti, assolutamente ma per un problema formale di rappresentanza. In fondo l’islam era disposto anche a superare questa difficoltà che loro non si considerano una confessione religiosa , ma non si è riusciti a superare queste diversità di rappresentanze che si sconfessano a vicenda. Io sono l’islam, no l’islam sono io, no sono io. Chi è, chi sono i rappresentanti tenuti a firmare un’eventuale intesa visto che non c’è criterio di gerarchia. Se noi applichiamo il criterio di gerarchia per stabilire chi è il ministro del culto all’interno dell’islam è un problema grosso, perché lì una gerarchi non c’è, come si farà a dire chi è il ministro del culto? Quindi come vedrete state comprendendo perché pian piano che andiamo avanti io vi invito a una lettura complessiva del combinato disposto degli art 7 e 8, vanno colti nel complesso, vedete quali relazioni ci sono tra i vari commi, non si potrebbe comprendere nessuno dei 5 commi che compongono gli art 7 e 8 della costituzione se non visti in relazione agli altri 4. ci si blocca nell’interpretazione, vanno letti insieme ed è quello che noi stiamo facendo.