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Lo studio del diritto ecclesiastico - Appunti di Diritto Ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Diritto Ecclesiastico - introduzione studio ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 06/12/2012

demisa
demisa 🇮🇹

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Scarica Lo studio del diritto ecclesiastico - Appunti di Diritto Ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Lezione 1 Corso di Diritto Ecclesiastico Sommario  Nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico  I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche  Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa (Cenni)  Bibliografia FENOMENO RELIGIOSO La nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico DEFINIZIONE Complesso di fatti e atti che si riferiscono alla dimensione religiosa, o più in generale, spirituale, della persona umana. Il fenomeno religiosO non è investito integralmente dal diritto, se non nei limiti in cui tali atti e fatti si esprimono e manifestano nella realtà sociale. L’OGGETTO peculiare del Diritto Ecclesiastico è la dimensione sociale del fenomeno religioso.La nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico Predisposizione di garanzie La nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico FINALITÀ DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DI TALE DIMENSIONE DELL’ESPERIENZA UMANA: Specificità’ del fatto religioso Adeguata protezione e tutela della sua modalità d’espressione. per impedire che il fatto religioso possa costituire motivo di discriminazione nel godimento dei diritti. La c.d. trasversalità DEFINIZIONE Idoneità del Diritto Ecclesiastico di intersecarsi con altri rami del diritto mantenendo, comunque, la sua autonomia scientifica e didattica I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO COSTITUZIONALE I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche art. 2 art. 3 art. 7 art. 19art. 8 art. 20 La Costituzione contiene diverse norme che, direttamente o indirettamente, fanno riferimento al fatto religioso: I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO AMMINISTRATIVO Alla luce dei principi costituzionali in materia religiosa, le Confessioni religiose godono di uno status che li rende soggetti esterni all’Amministrazione statale, salvo quanto stabilito dalla legge. Recentemente, poi, l’ordinamento italiano si è arricchito di nuove fattispecie penali come quelli introdotti dalle leggi che puniscono gli atti di discriminazione, violenza e provocazione alla violenza per motivi etnici e religiosi, anche nella forma della istigazione: DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO PENALE (3) I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche b) L. 24 febbraio 2006, n. 85. a) L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 13, come modificata dalla L. 25 giugno 1993, n. 205; Molti i concetti ed i modelli giuridici mutuati dal Diritto Civile, nella disciplina unilaterale e bilaterale, del fenomeno religioso: DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CIVILE I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche I concetti di capacità giuridica e capacità d’agire Il concetto di persona giuridica Le successioni Il matrimonio civile I contratti La proprietà e gli altri diritti reali La rilevanza del Diritto Internazionale nell’ambito della disciplina ecclesiasticistica riguarda i seguenti profili: DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO INTERNAZIONALE (1) I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche A - La libertà religiosa e di coscienza B - La soggettività giuridica internazionale della Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTI CONFESSIONALI (1) I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche L’ordinamento giuridico italiano, senza rinunciare alla propria funzione di garante dell’eguaglianza e dei diritti dei cittadini, nel rispetto della libertà di coscienza e religione dei soggetti, riconosce rilevanza alle norme confessionali sia per quanto attiene alla identità organizzativa e strutturale delle Confessioni sia a norme e valori espressi dalle realtà confessionali, se compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento. DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTI CONFESSIONALI (2) I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche Nuovi movimenti religiosi DIRITTO CANONICO: (attraverso gli strumenti del rinvio e presupposizione assumono giuridica rilevanza nell’ordinamento italiano norme canoniche riguardati le seguenti principali tematiche): DIRITTO DELLE CONFESSIONI CRISTIANE NON CATTOLICHE per la comprensione delle rispettive Intese;DIRITTO EBRAICO, per la comprensione dell’Intesa siglata dallo Stato Italiano con l’Unione delle Comunità Ebraiche. DIRITTO ISLAMICO: di rilevanza attuale, in seguito alla presenza di immigrati di religione musulmana; Le persone fisiche (chierici, religiosi) Matrimonio canonico civilmente riconosciuto; Gli enti ecclesiastici Patrimonio storico-artistico Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa SISTEMI MONOTEISTI (Periodo pre-cristiano) (3) STATO TEOCRATICO DEFINIZIONE Realtà istituzionale avente al tempo stesso compiti politici e religiosi. Nel contesto di tale sistema si possono poi cogliere esperienze diverse: - IEROCRAZIA - CHIESA di STATO Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa SISTEMI MONISTI (Periodo pre-cristiano) (4) IEROCRA ZIAL’elemento religioso e spirituale risulta preponderante su quello politico e sociale, rimanendo quest’ultimo strumentalmente legato a quello. Es.: lo Stato d’Israele dell’A.T. (c.d. politicizzazione della religione) CHIESA di STATO L’elemento politico predomina su quello religioso: l’attività religiosa è parte integrante di quella statale. Es: l’esperienza greca e romana (dove l’imperatore era anche pontifex maximus, cioè soggetto investito di funzioni propriamente religiose (c.d. sacralizzazione della politica). (o governo della casta sacerdotale) Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa SISTEMI DUALISTI (1) Il principio dualista nasce e si afferma con l’avvento del Cristianesimo ‘Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio’ Gesù introduce la distinzione e, dunque, la separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa PRINCIPIO di LAICITÀ Tale principio irrompe nella storia dell’umanità, profilandosi come elemento scardinante dell’antica unità tra la politica e religione, distinguendo tra: Società civile e società religiosa; Legge civile e legge religiosa; Autorità civile e Autorità religiosa; Virtù religiose e virtù civiche; Cittadino e fedele Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa SISTEMI DUALISTI (4) SISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONISTA (nato in contrapposizione, da parte statale, alla teoria n.3) proprio delle Monarchie Assolute (secc. XVII-XVIII). Si evidenzia un duplice orientamento degli Sati nella politica ecclesiastica propria di tali sistemi: a) Tutela del cattolicesimo: assunto come religione ufficiale dello Stato, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e privilegi alla Chiesa; b) Sottoposizione della Chiesa e delle Istituzioni Ecclesiastiche a pesanti controlli e condizionamenti (onde ‘fare dell’altare uno strumento d’appoggio e consolidamento del trono). Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa SISTEMI DUALISTI (5) SISTEMA SEPARATISTA INTEGRALE (sec. XIX e XX sec.), Tipica espressione della dottrina liberale: tendente alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato, senza alcuna rilevanza pubblica. SISTEMA GIURISDIZIONALISTA AGNOSTICO E SEPARATISTA (sec. XIX e XX sec.). SISTEMI DUALISTI (6) In esso si manifesta un regime di pesanti controlli e condizionamenti nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, ma soprattutto della Chiesa cattolica, partendo però dall’agnosticismo dello Stato o addirittura dall’ateismo e dall’anticlericalismo. Tali sistemi sono tendenzialmente caratterizzati dalla negazione stessa del dualismo, non solo come dualismo di autorità e società (politica/religione), ma addirittura come dualismo di leggi (civili/religiose). NON SI AMMETTE ALTRA LEGGE CHE QUELLA DELLO STATO: non solo il diritto canonico, ma anche la legge naturale e la stessa legge morale non trovano riconoscimento.