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Diritto Penitenziario: Principi Costituzionali e Misure Premiali, Sintesi del corso di Diritto Penitenziario

CANEPA-MERLO, Manuale di Diritto Penitenziario, Milano, Giuffrè editore, ultima edizione con il Prof. Quarta

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 19/10/2018

Francesca620
Francesca620 🇮🇹

4.3

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6 documenti

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MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO
LE FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO
Sono fonti inanzitutto i principi costituzionali e gli atti
sovranazionali. La disciplina fondamentale si trova però nella l.
26luglio1975 n.354(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).Il
regolamento di esecuzione è attuato con d.P.R. 30giugno2000
n.230
1)I PRINCIPI COSTITUZIONALI
art.2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
art.3: principio di eguaglianza formale sia nel trattamento
penitenziario che nel procedimento di sorveglianza ed
eguaglianza sostanziale
art.10: il nostro ordinamento giuridico deve conformarsi alle
"norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute"(norme consuetudinarie)
art.11: l'Italia come gli altri Stati,rinuncia alla sua sovranità in
favore dell'UE in materia di giustizia e in attuazione di questo e
dell'art.117 la Corte riconosce il diritto del cittadino UE di scontare
la pena in Italia
art.13:stabilisce la riserva di giurisdizione (solo un atto motivato
dall'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale
del condannato) sia la riserva di legge statale( può essere
limitato/privato nei soli casi previsti dalla legge)In attuazione di qst
ultima il c.p. prevede:pene detentive
dell'ergastolo,arresto,reclusione;sanzioni sostitutive delle pene
detentive,permanenza domiciliare e lavoro di pubblica
utilità(giudice di pace)
art.24: diritto inviolabile di difesa,assicurata anche ai non abbienti
e diritto di revisione delle sentenze di condanna ingiuste
art.25: nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge e se non in forza di una legge entrata in
vigora prima del fatto
art.27: presunzione di non colpevolezza dell'imputato; pene non
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MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO

LE FONTI DEL DIRITTO PENITENZIARIO

Sono fonti inanzitutto i principi costituzionali e gli atti sovranazionali. La disciplina fondamentale si trova però nella l. 26luglio1975 n.354(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).Il regolamento di esecuzione è attuato con d.P.R. 30giugno n. 1)I PRINCIPI COSTITUZIONALI art.2 : garantisce i diritti inviolabili dell'uomo art.3 : principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario che nel procedimento di sorveglianza ed eguaglianza sostanziale art.10 : il nostro ordinamento giuridico deve conformarsi alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"(norme consuetudinarie) art.11 : l'Italia come gli altri Stati,rinuncia alla sua sovranità in favore dell'UE in materia di giustizia e in attuazione di questo e dell'art.117 la Corte riconosce il diritto del cittadino UE di scontare la pena in Italia art.13 :stabilisce la riserva di giurisdizione (solo un atto motivato dall'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale del condannato) sia la riserva di legge statale( può essere limitato/privato nei soli casi previsti dalla legge)In attuazione di qst ultima il c.p. prevede:pene detentive dell'ergastolo,arresto,reclusione;sanzioni sostitutive delle pene detentive,permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità(giudice di pace) art.24 : diritto inviolabile di difesa,assicurata anche ai non abbienti e diritto di revisione delle sentenze di condanna ingiuste art.25 : nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e se non in forza di una legge entrata in vigora prima del fatto art.27 : presunzione di non colpevolezza dell'imputato; pene non

contrarie al senso di umanità e che tendano alla rieducazione;si esclude la pena di morte art.35 e 36 : tutela del lavoro in tutte le sue forme(quindi anche del condannato) art.68 : immunità per i membri del Parlamento;è necessaria autorizzazione della loro camera per perquisizioni,arresto,intercettazioni e altre privazioni art.79 : l'Amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a

dei 2/3 di ciascuna camera art.87 : il P.della Repubblica può concedere la Grazia x commutare le pene art.111 : principi del giusto processo: i processi si devono svolgere nel contraddittorio tra le parti(sulla e della prova),in condizioni di parità,nel rispetto del diritto di difesa,davanti al giudice terzo e imparziale che decide con ordinanze obbligatoriamente motivate e ricorribili in cassazione al fine di attuare la finalità rieducativa della pena. art.117 : la potestà legislativa è esclusiva dello Stato e nel farlo deve rispettare Costituzione,diritto dell'UE, dei trattati internazionali e quindi anche la Convenzione UE x la salvaguardia dei diritti dell'uomo 2)LE FONTI SOVRANAZIONALI La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che ognuno ha diritto alla vita,libertà e sicurezza; non si può sottoporre a tortura;si è uguali dinnanzi la legge;è garantito il ricorso contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale;diritto ad un equa e pubblica udienza davanti al tribunale imparziale. La Convenzione Ue per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma nel 1950 è richiamata nel Trattato di Lisbona,il quale precisa che l'Ue aderisce ai diritti fondamentali qui garantiti e pertanto i giudici nazionali devono interpretare la legge statale in modo conforme alle disposizioni convenzionali,e disapplicare le norme eventualmente incompatibili con essa.Anch'essa garantisce un

cautelare e l'esecuzione inflitta dalla Corte penale internazionale. Chi essendo immune dalla giurisdizione penale lo è anche dall'esecuzione penale. 1)IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO Il direttore o un operatore dell'istituto svolge un colloquio con il soggetto al momento dell'ingressox conoscere le notizie necessarie x le iscrizioni nel registro.All'ingresso del detenuto viene consegnata la Carta dei diritti e doveri dei detenuti e internati. Il trattamento si attua negli istituti penitenziari x adulti che sono: case circondariali(x custodia cautelare) case di arresto e reclusione(x esecuzione pena) istituti x esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Per gli infradiciottenni sono istituiti centri x la giustizia minorile (comunità,istituti x minori ecc) e anche il Tribunale è quello x i minori. Anche x i reati militari c'è l'apposito Tribunale e gli appositi stabilimenti.A richiesta qui può essere svolto qualsiasi reato appartenente alle Forze di polizia. Mentre l'imputato è presunto innocente e non ha bisogno di trattamento,qst è svolto principalmente x il condonnato e internato a fini rieducativi.Sono elementi del trattamento l'istruzione,il lavoro,la religione.le attività ricreative e sportive,i contatti con il mondo esterno e la famiglia. Ci sono corsi di istruzione x la scuola d'obbligo,secondaria superiore,università,formazione professionale con equa mercede. In attuazione dell'art.27 anche le condizioni di vita sono migliorate x permettere la rieducazione: -i locali devono essere igienici -le finestre consentire il passaggio di aria e luca -i pulsanti x la luce e il funzionamento di apparecchi collocati anche all'interno -sono consentiti rasoi elettrici,radio,computer x lavoro e studio anche in camere di pernottamento -i servizi igienici non sono più fuori dalla cella e dotati di acqua

fredda e calda,lavabo,doccia,e bidet x il femminile -sono garantite almeno 2 ore al giorno di permanenza fuori e 6 ore al mese di colloqui e se autorizzati 1 volta a settimana x 10 minuti di chiamate. -i detenuti possono essere sottoposti a perquisizione. *Il trattamento si attua attraverso provvedimenti di sostegno e misure preliminari (che vedremo dopo) ma anche con provvedimenti di rigore(sorveglianza particolare,sanzioni disciplinari e isolamento) e provvedimenti extra ordem(divieti di benefici,affidamento in prova al s.sociale x tossici e alcolisti e affetti da AIDS,benefici x i collaboratori,ecc) 1.1 I COLLOQUI E LA CORRISPONDENZA (art.18,18-ter ord.pen e 38 reg.pen) Possono avvenire non solo con congiunti ma anche con difensori,notai,sacerdoti,e chiunque abbia un giustificato motivo. Per ragioni d'indagine,d'investigazione o prevenzione di reato e quindi x la sicurezza e l'ordine dell'istituto si dispone un sistema di controlli sulla corrispondenza e stampa e di autorizzazioni su colloqui visivi o telefonici. CORRISPONDENZA (ciò per un periodo non superiore a 6 mesi e non prorogabile per più di 3.) La richiesta è avviata o dal pm o dal direttore dell'istituto.I controlli avvengono con decreti motivati da parte del magistrato di sorveglianza x condannati/internati e imputati dopo il 1 grado(-

perplessità xkè l'imputato dovrebbe godere di presunzione di innocenza) e da parte del giudice x imputati fino al 1 grado. Le forme di controllo sono: -controllo delle buste: senza la lettura del contenuto alla presenza del detenuto -visto di controllo: implica la lettura per sospetto.L'istituto decide poi se inoltrarla al detenuto o trattenerla x mandare segnalazione all'autorità giudiziaria.Nel caso il detenuto deve essere subito informato -limitazioni nel ricevere o inviare corrispondenza o stampa:quella trattenuta viene inoltrata al pm x indagini

contribuire alla rieducazione e l'altra invece dichiara la pericolosità sociale.E' permesso misura alternativa e misura cautelare personale(carcere,domiciliari,divieti..) Affidamento in prova al s.sociale: art.47ord.p: E' previsto per le pene brevi di 3 anni,o 4 nel caso di pena residua.Può essere proposto solo in fase di esecuzione della pena e non prima nel processo (in cui invece si può richiedere la messa alla prova e la sospensione del processo). Presupposto è l'esito positivo dell'osservazione della personalità del condannato da parte di un equipe,che può aversi in 3 ipotesi: x il comportamento tenuto in un mese nell'istituto;x la condotta avuta in libertà dopo la custodia cautelare;x il comportamento di chi,non avendo subito nè custodia nè esecuzione di pena è rimasto smp libero dopo il reato. L'istanza di affidamento è presentata al tribunale di sorveglianza o al magistrato competente in relazione al luogo dell'esecuzione,che deve decidere entro 60gg.La decisione è sulla base di molti fattori: precedenti, pendenze giudiziarie,condotta,relazioni degli assistenti soc,evoluzione della personalità dopo il fatto (è irrilevante l'ammissione di colpevolezza). Se il tribunale rigetta l'istanza riprende l'esecuzione della pena Se il tribunale l'accetta si indicano poi le prescrizioni che il condannato si impegna ad osservare(con eventuale risarcimenti danni alla vittima o blligo/divieto soggiorno in un comune) Al termine dell'affidamento viene stilata una valutazione del periodo di prova dal tribunale che così valuta la condotta,e se opta x un esito positivo c'è la conseguente estinzione della sola pena detentiva;se l'esito è negativo si deve terminare la pena residua. Il magistrato competente durante il periodo potrebbe anche disporre la revoca dell'affidamento per comportamenti non compatibili del condannato. La detenzione domiciliare ordinaria: art.47-ter e 58-quinquies ord.p:

dove: Possibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora,in luogo pubblico di cura,assistenza o accogliena e in specifici casi in case famiglie protette. Esiston 4 ipotesi di detenzione domicialiare ordinaria: 1 -per i condannati ultra70enni con reclusione senza limiti,ad eccezione di certi reati specidicatamente indicati e di delinquenti abituali,professionali,per tendenza o recidivi 2 -x chi ha pena di arresto/reclusione non superiore a 4 anni unitamente a particolari condizioni personali (donna incinta o madre di bimbo minore di 10 anni con lei convivente;padre nel caso in cui la mamma è impossibilitata;padre convivente con figlio con grave handicap;persona con particolare salute;età > 60 anni se parz.inabile; minore di 21 anni x esigenze comprovate di studio,lavoro,famiglia) 3 - domiciliare biennale:x chi ha pena di reclusione/arresto non superiore di 2 anni,al di fuori delle condizioni particolari personali e purchè:non ci sono presupposti x l'affidamento in prova;i domiciliari sono idonei ad evitare il pericolo di altri reati;con esclusione x chi ha commesso reati di cui all'art 4-bis ord.pen. 4 - x chi ha pena anche superiore a 4 anni ma ne potrebbe essere disposto il rinvio dell'esecuzione.In qst caso il tribunale può ammettere i domiciliari x un periodo predeterminato e prorogabile competenza :l'istanza di applicazione dei domiciliari è rivolto al tribunale di sorv. del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'eseuzione della pena.Nel caso di grave pregiudizio sulla protrazione dello stato di detenzione ,l'istanza è rivolta al magistrato che può disporli in modo provvisorio e non impugnabile anche se ricorribile in cassazione.Oltre a prescriverne le modalità si possono prevedere anche misure di controllo tramite mezzi elettronici. revoca :può essere disposta se il comportamento del condannato risulta incompatibile con la misura o se cessano le sue condizioni che gli avevano permesso la misura.La revoca cmq fa si che la pena residua può essere sostituita ancora con altra misura tranne nel caso dei domiciliari biennali

periodo al termine del quale la pena si estingue se il condannato non ha commesso altro reato. Per la concessione del beneficio è necessario accertare: -la condotta di chi fa richiesta deve essere tale durante l'esecuzione di pena da far ritenere sicuro il suo ravvedimento -deve aver espiato almeno 30 mesi(o cmq metà della pena) e x i recidivi almeno 4 anni (o cmq non meno di 3/4 della pena) e deve avere non più di 5 anni di pena residua.X gli ergastolani almeno 26 anni -deve adempiere agli obblighi civili derivanti dal reato,salvo se impossibilitato (risarcimento danno) Accertati i requisiti il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di concedergli la libertà c. sotto anche regime di libertà vigilata.L'istanza di ammissione è adottata dal tribunale e così anche la revoca che si può adottare se: si commette un delitto/contravvenzione;se trasgredisce agli obblighi di libertà vigilata Il lavoro all'esterno: art.21ord.p: strumento di sostegno al detenuto che però non trova molta attuazione.E' ammesso,sin dall'inizio della detenzione,condannato,internato e imputato su proposta del direttore dell'istiuto e previa autorizzazione del magistrato di sorveglienza(x i primi 2) e autorità giudiziaria(x imputati).Il condannato con reclusione x uno dei delitti dell'art 4-bis deve scontare prima almeno 1/3 della pena e l'ergastolano 20 anni Sono previste agevolazioni x le cooperative sociali che li impiegano ed è anche prevista la prestazione a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime del loro reato(giustizia riparativa) L'assistenza all'esterno dei figli minori art.21-bis ord.p: Consente alle condannate e alle internate di essere ammesse alla cura e all'assistenza di figli <10 anni.Può farlo anche il padre,che detiene la potestà genitoriale,se la mamma è mostra o impossibilitata.Per il resto le disposizioni sono le stesse dell'art 21

Le visite al minore infermo o al figlio/coniuge/convivente affetto da handicap art.21-ter ord.p: Consente in caso di imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute del figlio minore,anche non convivente,o nel caso in cui lo stesso sia affetto da handicap grave,alla madre o al padre,sia essi condannati,internati,imputati di essere autorizzati a recarsi,con le cautele previste a visitarlo. Autorizzazione rilasciata dal magistrato o in casi urgenti dal direttore d'istituto. Lo stesso vale per l'autorizzazione di prendersi cura durante le visite specialistiche non oltre però le 24h precedenti la visita(rilasciata sta volta dal giudice) Le due ipotesi valgono anche nel caso di coniuge/convivente con handicapp grave e non si prevede alcuna forma di impugnazione 2)LE MISURE ALTERNATIVE ALLE PENE DETENTIVE BREVI Sono pene applicate dal giudice di merito,nel giudizio di cognizione ,con la sentenza di condanna,in sostituzione della reclusione/arresto.Anche se non riguardano il trattamento pen vanno mensionate.

  • Semidetenzione:si può sostituire alla pena detentiva fissata fino a 2 anni
  • Libertà controllata:si può sostituire alla pena detentiva fissata fino a 1 anno
  • Pena pecuniaria:si può sostituire alla pena detentiva fissata fino a 6 mesi 1 giorno di pena detentiva= 1 giorno di semilibertà 2 giorni di libertà controllata Per l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua un valore giornaliero a cui l'imputato può essere assoggettato (tra 250 e 2500£) tenendo conto della condizione economica Anche al minore la pena breve può essere sostituita con quella pecuniaria In caso di violazione di una sola delle prescrizioni si verifica la "conversione di 2 grado" e la restante parte della pena si ripristina nella pena sostituita.In caso di insolvibilità,le pene della multa e

incompatibile con il mantenimento del beneficio Nel 2014 con l.n.10 si è previsto l'istituto della liberazione anticipata speciale che prevede la detrazione di 75 gg x ogni semestre ad esclusione dei condannati x reati dell'art 4-bis da cui sono esclusi chi è ammesso all'affidamento in prova o domiciliari. Permessi di necessità e premio: art.30,30-bis,30-ter,30-quarter ord.p: I permessi sono strumenti di sostegno al detenuto competenza:magistrato di sorveglianza,qualora si tratti di condannato o internato mentre autorità giudiziaria se è imputato(durante il procedimento di 1 grado)Essi decidono con provvedimento motivato sulla base di info ricavate anche,dalla pubblica sicurezza,sul luogo in cui deve recarsi.Tale provvedimento è soggetto a reclamo,entro 24h dalla comunicazione,al tribunale di sorveglianza(se il provvedimento è stato emesso dal magistrato)o alla corte d'appello(autorità giudiziaria) I permessi premio hanno carattere premiale e sono riservati ai condannati alla reclusione(*di 4 anni;più di 4 anni dopo l'espiazione di almeno 1/4 di pena; per i condannati all'art 4-bis dopo metà pena;ergastolani dopo 10 anni) dopo l'espiazione di una parte di pena,oltre all'aver tenuto una condotta regolare,per consentrgli di coltivare interessi affettivi,culturali,o lavoro. I permessi di necessità sono privi di premialità e concessi anche a imputati e internati,in qualsiasi tempo, in caso di imminente pericolo di vita di familiari/convivente o x eventi familiari di particolare gravità. Ritardo: senz agiustificato motivo,dalle 3 alle 12 ore,è punito con sanzioni disciplinari;dopo le 12 ore è punito secondo le direttive dell'evasione I minori possono fruire dei permessi premio senza limite di pena espiata ed anche se durante l'esecuzione hanno riportato altro delitto Per gli altri invece che riportano altra condanna o sono imputati x delitto durante l'esecuzione,si può tornare a fruire del benedìficio

dopo che decorrono 2 anni dal fatto. I recidivi(30-quarter) dal 2005 possono godere di permessi dopo aver espiato * 1/3,metà e 2/3 della pena) La remissione del debito: art.6 d.P.R 2002,n.115: è un provvedimento premiale che consiste nell'esenzione dei condannati e internati dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto. In particolare se l'interessato è detenuto entrambe le spese,se non è detenuto solo quelle x il processo. Tale beneficio è possibile alla duplice condizione di: -disagiate condizioni economiche -regolare condotta con costante senso di responsabilità e correttezza La domanda è presentata da lui o suo prossimo congiunto al magistrato di sorveglianzaù La riabilitazione: art.178,179,180,181 c.p : E' una causa estintiva delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna,salvo che la legge disponga altrimenti.Si tratta di un provvedimento premiale post pena,dopo che siano decorsi almeno 3 anni (10 x i delinquenti abituali,professionisti,e per tendenza;8 x i recidivi) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in altro modo estinta. Ciò sempre che il condannato abbia dato prove effettive di buona condotta.Le condizioni x la concessione sono 2: -che non sia stato sottoposto a misure di sicurezza (tranne espulsione dello straniero o confisca) -abbia adempiuto agli obblighi civili derivanti dal reato,salvo che dimostri di esserne impossibilitato. Sulla concessione e revoca decide il tribunale di sorveglianza ma ocorre smp la richiesta del condannato. Il trattamento penitenziario si attua anche attraverso provvedimenti di rigore,quali il regime di sorveglianza particolare,la sospensione temporanea delle normali regole di trattamento,le sanzioni disciplinari e l'isolamento continuo.Ma noi

invece l'applicabilità della sospensione del peocedimento x infermità mentale. 2)IL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA TIPICO Iniziativa-- Può essere instaurato oltre che su richiesta del pubblico ministero,interessato e difensore,anche d'ufficio. L'apertura d'ufficio del procedimento non deve essere vista come un modo inquisitorio di procedere ma semplicemente il giudice si colloca nel ruolo di difensore della funzione rieducativa;x qst avviene non solo in caso di revoca di benefici ma anche qnd risulta un problema nell'avvio del procedimento(tipo l'infermo non prende iniziativa,e lo fa il giudice).Tale iniziativa del giudice si potrebbe dire in contrasto con l'art.111 xkè non rimane di certo imparziale. E' ovvio dire che la richiesta o l'istanza sono ammissibili finchè c'è pena da scontare perchè se non c'è la rieducazione deve desumersi già avvenuta. Competenza-- art.677cp riguarda competenza x territorio affidata a -magistrato/tribunale di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di pena o prevenzione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o inizio del procedimento(competenza del luogo della detenzione). Si rendono così irrilevanti successivi trasferimenti dell'interessato e ne esce rafforzato il principio di giudice naturale e precostituito(art.25) -Se l'interessato non è detenuto/internato spetta al tribunale/magistrato che ha giurisdizione sul luogo in cui ha residenza o domicilio (competenza del di residenza/domicilio) -Se il condannato fruisce della sospensione della pena,la competenza è del tribunale di sorveglianza dove ha luogo l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione. -Per i collaboratori di giustizia ammessi al programma di protezione sono competenti gli uffici di sorveglianza di Roma. Se la competenza non può essere così determinata,essa appartiene al tribunale/magistrato del luogo in cui fu pronunciata sentenza di condanna-proscioglimento o non luogo a procedere

(competenza del luogo del processo) e in caso di + sentenze competenza del luogo dell'ultimo giudicato L'incompetenza può essere rilevata solo in apertura di udienza (casi eccezionali prima che termina) Riguardo invece la competenza x materia è competente:

  • tribunale di s (collegialmente,composto da presidente,magistrato competente x territorio e 2 esperti) su: affidamento e domiciliari(anche x malati di AIDS)-semilibertà- condizionale-revoca di qst benefici-rinvio dell'esecuzione pena e misure di sicurezza- riabilitazione
  • magistrato di s (giudice monocratico) su: tutela diritti dei detenuti- permessi-lavoro esterno-visite al minore-remissione debito- semidetenzione e libertà controllata- dichiarazione di abitualità/professionalità/tendenza-rateizzazione pena pecuniaria- sospensione condizionata della pena Non esiste una magistratura di sorveglianza x minore come organo autonomo ed esercitano in tal proposito il tribunale e il magistrato di sorveglianza x minori nelle rispettive competenze x materia e territorio. E' stato insituito invece l'ufficio militare di sorveglianza a Roma con tribunale e magistrato. Inamissibilità della richiesta-- Consente di evitare inutili udienze xkè quando le domande appaiono non meritevoli di accoglimento,ovvero manifestamente infondate ,possono essere preliminarmente dichiarate inamissibili,in assenza di contraddittorio,dal magistrato(nei processi di sua competenza) e dal presidente(nei processi di competenza collegiale). (Ciò non esclude che l'inamissibilità può essere dichiarata anche dopo,in sede di udienza) Questo si verifica in 2 casi: 1)per difetto delle condizioni di legge (es:si chiede l'affidamento in prova x una pena >di 3 anni) 2)quando la richiesta costituisce una rriproposizione di altra richiesta già rigettata,basata sui medesemi elementi.Attenzione:se la richiesta è la stessa ma ci sono nuove eccezioni,presupposti e motivi di diritto divrso allora si deve esaminare

l'accertamento della regolare costituzione delle parti e qualora il difensore non sia presente viene designato un sostituto. L'interessato in stato di libertà può scegliere se presentarsi o no all'udienza.Se è in detenzione può chiedere di essere personalmente sentito all'udienza e deve esservi tradotto,se detenuto/internato nella circoscrizione del giudice che procede.Se non si trova in tale circoscrizione può chiedere di essere sentito il giorno prima l'udienza,dal magistrato del luogo di restrizione. Dato che il nostro art.111 sembra imporre in ogni caso la traduzione all'udienza del detenuto che ne richiede,nel 2002 s'introdusse la tecnica dei "video processi" che però non trova applicazione nei processi di sorveglianza ma solo in quelli di cognizione. Il giudice può rinviare l'udienza se -dopo l'accertamento delle parti riscontra uno dei casi suddetti che gli fanno dichiarare la nullità -l'interessato,anche detenuto,non si presenta alla 1 udienza per impossibilità assoluta Non essendoci nel processo camerale una esplicita dichiarazionedi apertura dell'udienza si è posto il problema di individuare il termine ultimo x solevare le anomalie che invece nel processo di cognizione si sollevano prima dell'apertura del dibattimento.La giurisdizione ha indivuato tale termine nella conclusione della verifica della regolare costituzione delle parti. L'udienza inizia con la relazione orale fatta dalk presidente x informare le parti e il colegio del tema. Inanzitutto se il processo è per condere o revocare una misura,e dare notizie sugli elementi essenziali del giudizio(condanna,titolo di reato pena espiata,residua,altre misure Alla relazione orale segue la trattazione che consiste nell'acquisizione delle prove e nell'audizione dell'interessato.Ciò attribuisce al giudice anzichè alle parti il potere d'iniziativa probatoria(diversamente dal processo di cognizione) e sembra così porsi in contrasto con l'art.111. Tralaltro a ostacolare ancora un principio,quello del contraddittorio è il fatto che qui non è

riconosciuto il diritto alla controprova cioè il diritto della parte all'ammissione della prova a discarico sui fatti oggetto di prova a carico. L'aquisizione delle prove-- a)le prove precostituite: sono le prove che il giudice può chidere alle autorità competenti,precostituite,e quindi non possono essere assunte in contraddittorio.Tali documenti sono formati fuori dal processo per fini diversi e da soggetti diversi da quelli processuali (tipo certificazioni sanitarie x decidere sui domiciliari,o certifiazioni catastali x la remissione del debito). Spesso sono richieste info agli organi di polizia,quando si tratta di soggetti 4-bis,x accertare collegamenti con la criminalità organizzata (vanno distinti però accertamenti già compiuti o ancora da compiere). Non è un documento ma serve x lo stesso motivo,la documentazione sulla "osservazione della personalità" cioè la cartella personale che deve essere obbligatoriamente aquisita (ma x prassi solo la relazione di sintesi) L'art.111 imponendo il contraddittorio,esige che i tecnici del trattamento e gli assistenti sociali siano sentiti oralmente in udienza x consentire alle parti di rivolgere loro domande su quanto scritto. Anche il difensore può richiedere documenti alla pubblica amministrazione L'aquisizione delle prove--b)le prove costituende: anche in udienza è possibile aquisire prove di qualsiasi tipo:perizie,testimonianze,ispezioni,dichiarazioni interessato,ricognizioni.Ogni prova,dev'essere assunta avanti al giudice,consentendo alle parti l'esercizio del contraddittorio.Sono inamissibili le intercettazioni ,perchè riservate alla fase delle indagini preliminari,perciò incompatibili con il procedimento di sorveglianza (in cui non si accertano delitti ma una giurisdizione rieducativa) Se si tratta di atti che gli organi di polizia devono ancora compiere,bisogna che questi depongano oralmente in udienza come testimoni sugli accertamenti svolti,per poter consentire il contraddittorio. La consulenza dei soggetti elencati