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Materiale di studio diritto internazionale, Dispense di Diritto Internazionale

Materiale di studio diritto internazionale

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 26/05/2026

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alessandra-pacella-1 🇮🇹

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Riassunto a cura di Alessandra Pacella ed Elisa Pichetti.
INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE
Capitolo I.
Il diritto è una scienza descrittiva che aiuta a conoscere il fenomeno giuridico che appare in rapporto con il
suo substrato sociale nell’ambito di una determinata collettività. Quest’ultima determina ogni insieme di esseri
umani, o di altre entità formate da esseri umani, che mantengono fra loro rapporti organizzati e costanti. In
specifico, il diritto internazionale è quella branca della scienza giuridica avente ad oggetto la conoscenza del
fenomeno giuridico che si manifesta nel quadro della comunità internazionale; ma si intende anche il diritto
pubblico (rivolto ad entità pubbliche), distinto dal Diritto Internazionale Privato, che riguarda gli individui (es.
compravendita internazionale). Il Diritto Internazionale regola i rapporti tra entità politiche e internazionali.
La peculiarità di questo diritto è l’analisi dei soggetti, detti anche "attori del diritto internazionale", che
producono norme e operano nel campo delle relazioni internazionali. Questi attori, oltre a rispettare le regole,
devono anche applicarle e metterle in essere.
Le norme internazionali derivano da Trattati Internazionali, conclusi tra parti contraenti per raggiungere
obiettivi comuni. L'idea è che la gestione comune di una materia consenta di raggiungere obiettivi che
individualmente sarebbero più difficili da ottenere.
I soggetti del Diritto Internazionale: chi sono?
Stati = principali soggetti della comunità internazionale.
Organizzazioni Internazionali = aggiunte dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Entità politiche e gruppi di individui che possono diventare soggetti internazionali.
Le azioni degli Stati sono quindi qualificate anche attraverso la valutazione delle norme del diritto internazionale,
annettendo ad esse determinati effetti giuridici.
Comunità Internazionale e Sovranità.
La comunità internazionale si basa sulla parità degli Stati, che godono di sovranità: non si ammette alcuna
ingerenza esterna. Questo fa che la struttura sia orizzontale, senza un'autorità superiore. Anche perché il
diritto internazionale scaturisce da Stati sovrani, che devono rispettare determinati obblighi. La comunità
internazionale nasce con il Trattato di Westphalia del 1648, quando stati europei si liberarono dall'influenza di
superpotenze come l'Impero e il Papato, a seguito della guerra dei trent’anni. Difatti, la pace consacrò la fine del
sistema feudale, di tipo gerarchico e accentrato, e la formazione di 335 Stati indipendenti. Prima di questa data,
non si può parlare di una vera e propria comunità internazionale. Il diritto internazionale si è poi esteso oltre
l’Europa, diventando un diritto mondiale. Il modello originario della comunità internazionale è quello di una
società paritaria composta di entità politiche indipendenti, non subordinate ad alcuna autorità sovraordinata
(reges superiorem non recognoscentes). Le comunità sono state stabilite dopo la seconda guerra mondiale.
Si aggiunge allora la presenza delle relazioni internazionali, regolate dal diritto internazionale medesimo che
stabilisce come devono essere condotte. Gli Stati aderiscono alle regole in base ai propri interessi. Ad esempio,
la Russia è stata accusata di violare il divieto di violenza (Art. 2, paragrafo 4 delle Nazioni Unite) nel caso
dell'Ucraina, ma ha sostenuto che le sue azioni fossero una legittima difesa. Le ragioni che inducono i singoli
Stati a utilizzare questo o quell’istituto giuridico del diritto internazionale sono di natura politica e si basano su
valutazioni di opportunità, variabili nel tempo e nello spazio. Le manifestazioni di politica estera dei singoli Stati
dipendono infatti da elementi diversi.
FOCUS: problemi storici del Diritto Internazionale.
Genocidi (es. popoli indigeni delle Americhe);
Colonialismo, che fino agli anni '60 era considerato lecito;
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INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Capitolo I.

Il diritto è una scienza descrittiva che aiuta a conoscere il fenomeno giuridico che appare in rapporto con il suo substrato sociale nell’ambito di una determinata collettività. Quest’ultima determina ogni insieme di esseri umani, o di altre entità formate da esseri umani, che mantengono fra loro rapporti organizzati e costanti. In specifico, il diritto internazionale è quella branca della scienza giuridica avente ad oggetto la conoscenza del fenomeno giuridico che si manifesta nel quadro della comunità internazionale ; ma si intende anche il diritto pubblico (rivolto ad entità pubbliche ), distinto dal Diritto Internazionale Privato , che riguarda gli individui (es. compravendita internazionale ). Il Diritto Internazionale regola i rapporti tra entità politiche e internazionali. La peculiarità di questo diritto è l’analisi dei soggetti , detti anche " attori del diritto internazionale ", che producono norme e operano nel campo delle relazioni internazionali. Questi attori, oltre a rispettare le regole, devono anche applicarle e metterle in essere.

Le norme internazionali derivano da Trattati Internazionali , conclusi tra parti contraenti per raggiungere obiettivi comuni. L'idea è che la gestione comune di una materia consenta di raggiungere obiettivi che individualmente sarebbero più difficili da ottenere.

I soggetti del Diritto Internazionale: chi sono?

→ Stati = principali soggetti della comunità internazionale.

→ Organizzazioni Internazionali = aggiunte dopo la Seconda Guerra Mondiale.

→ Entità politiche e gruppi di individui che possono diventare soggetti internazionali.

Le azioni degli Stati sono quindi qualificate anche attraverso la valutazione delle norme del diritto internazionale, annettendo ad esse determinati effetti giuridici.

Comunità Internazionale e Sovranità.

La comunità internazionale si basa sulla parità degli Stati , che godono di sovranità : non si ammette alcuna ingerenza esterna. Questo fa sì che la struttura sia orizzontale , senza un'autorità superiore. Anche perché il diritto internazionale scaturisce da Stati sovrani , che devono rispettare determinati obblighi. La comunità internazionale nasce con il Trattato di Westphalia del 1648 , quando stati europei si liberarono dall'influenza di superpotenze come l' Impero e il Papato , a seguito della guerra dei trent’anni. Difatti, la pace consacrò la fine del sistema feudale, di tipo gerarchico e accentrato, e la formazione di 335 Stati indipendenti. Prima di questa data, non si può parlare di una vera e propria comunità internazionale. Il diritto internazionale si è poi esteso oltre l’Europa, diventando un diritto mondiale. Il modello originario della comunità internazionale è quello di una società paritaria composta di entità politiche indipendenti, non subordinate ad alcuna autorità sovraordinata ( reges superiorem non recognoscentes ). Le comunità sono state stabilite dopo la seconda guerra mondiale.

Si aggiunge allora la presenza delle relazioni internazional i, regolate dal diritto internazionale medesimo che stabilisce come devono essere condotte. Gli Stati aderiscono alle regole in base ai propri interessi. Ad esempio, la Russia è stata accusata di violare il divieto di violenza (Art. 2, paragrafo 4 delle Nazioni Unite) nel caso dell' Ucraina , ma ha sostenuto che le sue azioni fossero una legittima difesa. Le ragioni che inducono i singoli Stati a utilizzare questo o quell’istituto giuridico del diritto internazionale sono di natura politica e si basano su valutazioni di opportunità, variabili nel tempo e nello spazio. Le manifestazioni di politica estera dei singoli Stati dipendono infatti da elementi diversi.

FOCUS: problemi storici del Diritto Internazionale.

→ Genocidi (es. popoli indigeni delle Americhe);

→ Colonialismo , che fino agli anni '60 era considerato lecito ;

→ Schiavitù , vietata solo nell’ 1800.

Se pensiamo al fatto che l’Europa abbia avuto il modo di potersi espandere grazie alla scoperta dell’ America nel 1492 , possiamo sancire come siano sempre state presenti politiche di occupazione , uso della forza , il colonialismo e lo sfruttamento dei popoli. Non si può negare l’apporto limitato di suddetti paesi rispetto ad altri nel diritto internazionale. Il dibattito sul trattamento delle popolazioni indigene all’epoca della scoperta e delle colonie è ancora attuale. Si discute la questione del debito storico dei paesi coloniali nei confronti delle popolazioni vittime della schiavitù e della tratta degli schiavi. Rivendicazioni in tal senso sono state formulate all’inizio degli anni Novanta dal Gruppo di personalità eminenti istituito dall’ Organizzazione per l’unità africana (oggi Unione Africana ) e fondate su ragioni morali, storiche e giuridiche. Nel diritto internazionale contemporaneo, tratta degli schiavi e schiavitù sono considerate, insieme al genocidio, gravi crimini internazionali. Dalla prima condanna internazionale di tali pratiche al Congresso di Vienna del 1815 , la loro proibizione è intervenuta con la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, il cui art. 1 definisce la schiavitù come “ lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi ”.

Regionalismo e America Latina.

Le colonie americane si resero indipendenti in un breve periodo, con la nascita degli Stati Uniti d’America (1783) e dei Paesi dell’America centrale e latina , dove la penetrazione coloniale aveva avuto a protagonisti quasi esclusivi Spagna e Portogallo (Brasile). Le colonie americane si emanciparono prima di quelle africane e, con la Dottrina Monroe (1800), vietarono incursioni europee nelle colonie.

In America Latina si parla di regionalismo , poiché la prima organizzazione regionale, ossia l' Unione Internazionale delle Repubbliche Americane, nacque nella Conferenza di Washington per favorire gli scambi commerciali nel Continente. Nel 1948 è stata creata l’Organizzazione degli Stati americani (OSA), che ha sostituito l’Unione panamericana dopo l’entrata in vigore della Carta di Bogotà , più volte emendata attraverso successivi protocolli.

Contributi dell’America al Diritto Internazionale.

→ Asilo Diplomatico = riconoscimento dello stato di rifugiato a chi cerca asilo in un'ambasciata

straniera, garantendo diritti quasi uguali a quelli dei cittadini.

→ Diritto Diplomatico = in America Latina, un richiedente può cercare asilo presso un’ambasciata

straniera nel proprio paese. È una norma consuetudinaria.

→ Uti Possidetis Iuris = principio per cui le frontiere ereditate dalla colonizzazione non possono essere

modificate (es. in Africa).

In questo contesto si fece anche strada l’idea di un diritto internazionale regionale , caratterizzato da alcuni istituti sconosciuti al diritto internazionale di origine europea e applicabili solo nelle relazioni tra paesi latino-americani. Il fenomeno del regionalismo giuridico americano sembra tuttavia limitato, se si pensa che l’altro principio tipico, l’ uti possidetis iuris , ha acquisito in seguito natura di norma generale del diritto internazionale.

Il regime delle capitolazioni ed i Trattati Ineguali.

In Asia, oltre ai fenomeni di stampo coloniale, si consolida l’idea secondo cui l’Impero Ottomano, il Giappone, Persia, Cina, Siam e principati indiani fossero estranei al novero delle nazioni civili. Dovettero, dunque, accettare dei sistemi giuridici speciali come il regime delle capitolazioni ed i trattati ineguali.

→ regime delle capitolazioni = gli stranieri asiatici residenti nei Paesi Occidentali erano soggetti ad uno statuto giuridico speciale , che però venne abolito dopo la prima guerra mondiale.

→ trattati ineguali = imposti in Cina , nonché parte contraente, che andarono di pari passo con le

concessioni territoriali che avrebbero permesso alle potenze occidentali di appropriarsi di basi navali e stazioni territoriali lungo le coste cinesi - l’ Italia con la Convenzione di Pechino nel 1902 ottenne un’estensione sulla riva del fiume Pei-ho -.

L’universalizzazione della comunità internazionale.

Con la Carta delle Nazioni Unite è iniziata una nuova fase per la comunità internazionale e il suo diritto. Da un lato, la comunità è diventata pienamente universale , e dall'altro, il diritto internazionale è stato rivisto grazie al contributo di diverse culture. Questo ha portato all'affermazione di nuovi valori fondamentali, come l' autodeterminazione dei popoli , il divieto dell'uso della forza e la protezione dei diritti umani. Nello Statuto dell'ONU, il principio di autodeterminazione dei popoli è alla base delle relazioni tra le nazioni. Negli anni Sessanta, molti popoli sotto dominio coloniale raggiungono l'indipendenza, con mezzi pacifici o guerre di liberazione, aumentando così il numero di Paesi nella comunità internazionale. Furono gli “stati nuovi” sorti dopo la decolonizzazione a reclamare la necessità di un profondo ricambio dei contenuti del diritto internazionale. Tale adeguamento fu realizzato grazie:

→ alla codificazione o sviluppo progressivo del diritto internazionale non scritto ( art. 13 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite );

→ all’adozione di dichiarazione dei principi da parte dell’Assemblea generale.

Il diritto internazionale sembra essersi aperto alle diverse culture e civiltà. Tuttavia, alcuni ritengono che tale tentativo di far coesistere diverse civiltà sullo stesso piano avrebbe determinato una crisi del diritto internazionale. Basti pensare alle difficoltà culturali a cui sono soggette Africa ed Asia. Anche ben altre nazioni sono incapaci di trarre dalla loro storia un diverso diritto internazionale, anche perché a mettere a rischio l’ordine internazionale universale sarebbero le disparità di sviluppo ed i conflitti per interessi economici tra gli Stati.

Il giudice Weeremantry afferma, durante la sentenza nel ‘97 nell’affare Gabcicovo-Nagymaros in relazione al diritto ambientale ed allo sviluppo sostenibile; che nelle tradizioni culturali delle diverse civiltà ci sono principi che possono aiutare a sviluppare il diritto internazionale. Queste tradizioni contengono valori comuni e, considerando e sintetizzando le soluzioni proposte, è possibile creare una disciplina internazionale realmente universale in alcuni settori. Fondamentale allora è il ruolo che svolgono i principi generali del diritto , perché valorizzano le radici normative universalmente condivise accomunando le varie prospettive culturali.

Le dottrine mondialiste del diritto internazionale.

Esiste un tipo di universalismo che propone un diritto globale dell'umanità , che superi il diritto internazionale tradizionale, coinvolgendo tutte le civiltà. Le idee che sostengono un diritto globale, o " diritto comune dell'umanità ", riappaiono spesso nella storia del pensiero giuridico. Il modello tradizionale è insoddisfacente perché esclude l'individuo dalla comunità internazionale, anche se i diritti umani sono ormai considerati fondamentali. Un aspetto positivo è il progresso della giustizia penale internazionale , che punisce chi commette crimini gravi. Tuttavia, il modello tradizionale è criticato per essere troppo legato al concetto di sovranità, che oggi ha molte limitazioni. Ci stiamo muovendo verso un nuovo sistema in cui i diritti umani diventano il criterio principale per valutare la sovranità , vista come responsabilità. L'evoluzione recente mostra che la differenza tra il diritto internazionale e quello interno sta diminuendo. Ciò mette l' umanità al centro del diritto internazionale, anche se bisogna essere cauti nel sostituire del tutto il vecchio sistema con uno nuovo. Una società mondiale unita si potrà realizzare solo con una federazione politica globale che superi le divisioni attuali. Ecco una versione semplificata della frase: Essendo un sistema universale, il diritto internazionale si basa su regole condivise e non su decisioni prese da un solo Paese. Dopo la fine della colonizzazione, negli anni '90 c'è stato un cambiamento, con una maggiore interdipendenza tra gli Stati e la consapevolezza che le strutture della comunità internazionale erano insufficienti. L'ONU ha aiutato a far riconoscere i problemi globali comuni a tutti, organizzando conferenze mondiali che hanno messo l'accento sull'importanza del fattore umano nelle relazioni internazionali.

I valori condivisi nella comunità internazionale.

Le Nazioni Unite hanno messo al centro della loro azione il rispetto delle leggi internazionali e dei valori fondamentali della comunità globale. Di fronte a gravi violazioni dei diritti umani, l'ONU ha creato due tribunali penali internazionali per giudicare i crimini per l’ex Jugoslavia e Ruanda, e ha promosso la Corte penale internazionale , il cui statuto è stato approvato a Roma nel 1998 ed è entrato in vigore nel 2002. Si sono sviluppati anche vari tribunali misti. Il Consiglio di Sicurezza ha spesso usato i suoi poteri per reagire a minacce alla pace e aggressioni , come il terrorismo dopo l'attacco dell'11 settembre 2001. Nel 1990, gli Stati membri hanno autorizzato l'uso della forza per ripristinare la legalità in Kuwait, violata dall'Iraq. Dalla metà degli anni '90, le operazioni di peacekeeping dell'ONU hanno incluso l'uso della forza, basandosi sul Capitolo VII della Carta ONU. A volte queste missioni sono state integrate da interventi militari autorizzati dall'ONU o decisi unilateralmente da Stati, come quelli della NATO.

Le crisi economiche e finanziarie hanno evidenziato la debolezza della governance globale. I vertici del G-7 ( Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone ), poi G-8 (includendo la Russia dal 1998), e successivamente G-14 (con Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica ed Egitto), rappresentano un importante dialogo tra Paesi industrializzati ed emergenti. Il G-20 , creato nel 1999, mira a gestire l'economia globale, mentre i BRICS (Brasile, Cina, India, Russia e Sudafrica) stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

All'inizio del 2000, l'ONU ha organizzato il Vertice del Millennio per affrontare le sfide del nuovo secolo. L'Assemblea Generale ha adottato la Dichiarazione sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) , con l'obiettivo di combattere la povertà, garantire istruzione primaria, promuovere l'uguaglianza di genere e migliorare la salute. Nel 2015, sono stati stabiliti nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), incentrati sulla tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e i diritti umani, integrati nell' Agenda 2030.

I principi di sovranità nel diritto internazionale contemporaneo.

Il diritto internazionale si basa su due concetti chiave: la sovranità esterna e l' indipendenza degli Stati , che indicano l'assenza di subordinazione. La sovranità esterna permette a uno Stato di escludere altri dal proprio territorio, come indicato nel caso dell'isola di Palmas - controversia tra Stati Uniti e Paesi Bassi -.. Essa è la base per l'esercizio della sovranità interna, ossia il potere di governare il proprio territorio e la propria popolazione. Gli Stati devono garantire i diritti umani a tutti coloro che si trovano sotto la loro giurisdizione, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del

Quando si parla di sovranità territoriale , si intende il diritto di uno Stato sul proprio territorio e sulle risorse naturali presenti. In genere, uno Stato non può applicare la sua giurisdizione sul territorio di un altro Stato ( giurisdizione extraterritoriale ), a meno che non esista una norma internazionale che lo permetta.

→Un esempio è il caso "Lotus" del 1926: dopo una collisione in mare aperto tra una nave turca e una francese, la Turchia processò il comandante francese quando la nave arrivò a Istanbul. La Francia obiettò, ma nel 1927 la Corte Permanente di Giustizia Internazionale stabilì che la Turchia non aveva violato il diritto internazionale.

Il diritto internazionale consente a uno Stato di esercitare la sua giurisdizione anche al di fuori del proprio territorio, purché non sia vietato dalla legge. Gli Stati possono operare in aree come l’ alto mare e lo spazio extra-atmosferico , che sono considerate beni comuni e non possono essere soggetti a diritti di sovranità individuali. Per evitare conflitti tra le giurisdizioni di diversi Stati in queste aree, il diritto internazionale stabilisce regole di coordinamento. Inoltre, gli Stati hanno obblighi internazionali riguardanti le loro attività, che possono influenzare negativamente aree al di fuori del loro controllo. Gli Stati hanno il diritto di sfruttare le proprie risorse naturali, ma devono evitare di causare danni all'ambiente al di fuori del loro territorio, come stabilito nella Dichiarazione di Rio del 1992.

Il diritto consuetudinario→ Altri processo della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa sono stati trascritti i principi della coesistenza pacifica contenuta nella dichiarazione ONU del 1970, integrati ad un importante capitolo sulla tutela dei diritti umani. In altri casi le dichiarazioni hanno favorito la formazione di norme convenzionali e consuetudinarie ponendosi come autorevoli manifestazioni dell'opinio iuris degli Stati.

opinio iuris= L' opinio iuris sive necessitatis è la convinzione spontanea di un soggetto, indipendentemente dal fatto che abbia partecipato o meno all’adozione di una norma, che il comportamento e i principi stabiliti da essa siano giuridicamente vincolanti.

L’interesse relativo alle norme consuetudinarie è poi diminuito di fronte all'emergere di nuove priorità e i gruppi di stati che hanno costituito i principali protagonisti del diritto internazionale. Prima del crollo del muro di Berlino si sono poi industrializzati mutando profondamente. Possiamo osservare soprattutto in relazione alle politiche ambientali.

Poiché la maggior parte delle emissioni di gas serra proveniva dai paesi industrializzati , era loro responsabilità adottare politiche nazionali per ridurre i cambiamenti climatici, limitando le emissioni nocive. Ai paesi in via di sviluppo, con emissioni pro capite più basse, si applicava un regime più leggero. Tuttavia, alcuni paesi che non erano considerati in via di sviluppo hanno aumentato le emissioni di anidride carbonica insieme alla loro crescita economica. Attualmente, ci troviamo in un periodo transitorio in cui ogni Stato decide autonomamente il livello di emissioni e il protocollo da seguire.

Le credenziali della consuetudine si basano sulla pratica degli Stati e sulla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Un esempio è la decisione del 1900 della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso The Paquete Habana. Si trattava della cattura di due pescherecci spagnoli durante la guerra ispano-americana del 1898. I proprietari si rivolsero al tribunale chiedendo la restituzione delle imbarcazioni, sostenendo che il diritto marittimo di guerra esentava i pescherecci dalla cattura. La Corte accettò questa argomentazione, riconoscendo la consuetudine.

E se la consuetudine varia? → ci troviamo di fronte alle convenzioni di codificazione. Se la codificazione è un semplice “ restatement ” con poche modifiche, la norma consuetudinaria continua ad applicarsi a tutti. Tuttavia, se la codificazione introduce innovazioni significative , può diventare il punto di partenza per la creazione di nuove norme consuetudinarie , influenzando così il diritto internazionale. Il ruolo del tempo→ Elemento da considerare è relativo al tempo durante il quale comportamenti doverosi devono ripetersi perché possa dirsi formata una norma consuetudinaria. La possibilità che essa infatti diventa tale in tempi brevi è molto bassa. Anche nel caso di consuetudine istantanea sono necessari almeno i comportamenti ripetuti di due Stati.

A volte però la consuetudine copre solo una sfera limitata di destinatari locali o regionali , perciò la norma consuetudinaria è in questo caso più adatta una zona geografica piuttosto che a un'altra. Alcune sentenze della Cig confermano l' esistenza di consuetudini particolari applicabili solo agli stati di una data regione geografica.

E se uno stato è contrario ad una norma? Ci troviamo di fronte allo Stato Obiettore. In questo caso lo Stato non è vincolato ad osservare la norma consuetudinaria. Lo Stato deve perciò dimostrare che ha rifiutato la norma contro ordinaria sottraendosi alla sua applicazione dall'inizio del suo processo formativo.

Però come sempre un conto è la prassi e un conto è la pratica, quindi l’applicazione delle norme consuetudinarie è sempre particolareggiata da casistiche differenti.

Le norme consuetudinarie imperative.

Una categoria di norme generali di tale importanza per la comunità degli stati da possedere una natura imperativa e quindi inderogabile. Verso la fine degli anni sessanta i paesi in via di sviluppo e quelli socialisti si sono fatti promotori dell'idea secondo la quale alcune regole fondamentali del diritto internazionale come il divieto di aggressione o di genocidio e schiavitù , godrebbero di una importanza superiore rispetto agli altri.

1969 → la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ha recepito questa istanza negli articoli 53 e 64.

  • Art 53: relativo ai trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Stabilisce la nullità assoluta di qualsiasi trattato che al momento della sua conclusione è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale.
  • Art. 64: dispone a sua volta che in caso di sopravvivenza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale qualsiasi trattato esistente in conflitto con tale norma è nullo e si estingue.

Ius cogens Lo ius cogens identifica dunque le norme generali del diritto internazionale che non possono essere derogate per via di accordi o di fonti subordinate all'accordo. Tale nozione è collegabile agli obblighi di erga omnes di uno stato.

Erga omnes Gli obblighi di erga omnes rappresentano quegli obblighi applicabili a tutti , quindi il contrario degli obblighi inter partes. Obblighi di erga omnes sono per esempio i divieti di aggressione e genocidio , discriminazione e schiavitù o qualsiasi altra forma di violazione dei diritti fondamentali. La violazione degli obblighi di erga omnes prevede una condanna per atti illeciti , come sollecitato nell’art. 41 che cita l’obbligo di cooperare per porre fine ad esse con mezzi illeciti e l'obbligo di non riconoscere come legittimo una situazione creata attraverso una violazione grave.

I Trattati. Le norme derivanti da accordi hanno l' efficacia normativa equivalente a quella delle regole consuetudinarie. Nei trattati vale il principio generale della derogabilità reciproca : due o più stati possono accordarsi fra loro allo scopo di introdurre deroghe a una norma consuetudinaria nei reciproci rapporti o modificare precedenti trattati fra loro vigenti. Allo stesso modo una norma consuetudinaria può abrogare e modificare un trattato fra due o più Stati. Quindi, dato che i trattati e la consuetudine sono su un piano di parità, i rapporti tra le norme prodotte dalle due fonti sono rette da principi generali quali: ➔ la norma successiva prevale sulla precedente ; ➔ la norma successiva di carattere generale non deroga alla precedente speciale ; ➔ la norma speciale prevale sulla norma generale. Le norme consuetudinarie sono generali, in quanto si indirizzano a tutti gli stati; ma le norme convenzionali sono speciali in base alla loro sfera soggettiva ed efficacia e in base al loro contenuto.

L’espansione dei trattati internazionali → dalla metà del XX secolo i trattati internazionali hanno conosciuto la considerevole espansione in molteplici nuovi settori. Il diritto internazionale applicabile ai trattati viene denominato “ il diritto dei trattati ” e ha una natura consuetudinaria. Nel corso degli anni 60 dopo il processo di decolonizzazione è stato necessario procedere alla codificazione delle norme. Sono quindi state negoziate e concluse due convenzioni internazionali in materia del diritto dei trattati: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 e la Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986.

L'accordo.

L' accordo è un atto giuridico in quanto consta di due o più dichiarazioni di volontà di soggetti internazionali alla quali il diritto ricollega effetti giuridici corrispondenti. Le norme derivanti da un accordo sono dette pattizie , convenzionali e particolari ( ovvero in relazione alla sfera soggettiva ed efficacia dell'accordo ).

Capitolo III.

Il negoziato della Convenzione.

Dopo aver analizzato l' accordo come fonte del diritto internazionale, è necessario approfondire il regime dei trattati, nati dall'incontro delle volontà degli Stati. Questo regime è stato codificato nella Convenzione di Vienna del 1969. La sua storia inizia nel 1949, quando la CDI inserì il diritto dei trattati tra le materie da codificare. Tuttavia, i lavori iniziarono solo nel 1961, con il rapporto di Sir Humphrey Waldock. La codificazione fu influenzata dai cambiamenti nella comunità internazionale dopo la decolonizzazione, poiché i nuovi Stati volevano rivedere il diritto internazionale consuetudinario, formato senza la loro partecipazione. La codificazione divenne quindi lo strumento per aggiornare questo diritto, come previsto dall'art. 13 della Carta delle Nazioni Unite. Si decise di elaborare un trattato sui trattati - treaty of treaties - con l’intento di sviluppare le regole generali del diritto internazionale in materia di formazione. Il progetto finale per la Convenzione fu annunciato dal CDI all’Assemblea generale il 75 articoli. L’obiettivo era convocare una conferenza diplomatica, cosicché quest’ultima potesse esaminare il progetto e trarne una convenzione generale a cui gli Stati avrebbero potuto dare la propria adesione. La Convenzione terminò con 79 voti a favore e solo un Paese astenuto, la Francia. L'entrata in vigore richiedeva un minimo di 35 ratifiche o adesioni, arrivate nel gennaio degli anni ‘80 e, nel 2020, le Parti contraenti divennero 116. La Convenzione contiene anche la trascrizione di norme consuetudinarie , obbligatorie erga omnes , oltre alle disposizioni innovative ed obbligatorie tra Stati contraenti.

Accordi taciti ed accordi verbali.

La Convenzione si applica solo ai trattati scritti , che rappresentano la maggior parte degli accordi, mentre quelli taciti o verbali sono ormai rari. La questione principale degli accordi taciti riguarda il ruolo del comportamento implicito, incluso il silenzio, e se da esso si possa dedurre l'intenzione degli Stati di stipulare un trattato. Gli accordi orali tra Stati sono ammessi e la dottrina, la giurisprudenza e prassi sono d'accordo su questo. Anche se in passato erano più comuni, oggi si usano raramente, poiché è prevalso l'uso della forma scritta. L'assenza di un documento scritto può facilmente far pensare che non ci sia la volontà di concludere un accordo. Tuttavia, gli accordi orali sono poco adatti alle democrazie, perché possono essere nascosti, restando noti solo a chi li ha stipulati o a chi è coinvolto nella loro applicazione.

La Convenzione di Vienna non si applica ai “ gentlemen's agreements ” e altri accordi informali, usati dagli Stati per evitare effetti giuridici vincolanti. Questi accordi non rientrano nella categoria degli atti giuridici e si collocano in una zona ambigua tra diritto e non diritto. Solitamente, servono a stabilire politiche non vincolanti che i governi si impegnano a seguire su questioni comuni. È comune che gli Stati adottino impegni non vincolanti come impegni politici, firmando documenti come i codici di condotta, ad esempio quello contro la proliferazione dei missili balistici del 2002 ( Codice internazionale di non condotta sui missili balistici , sottoscritto dall’Aia ). La Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986 , che riguarda i trattati tra Stati e organizzazioni internazionali, o tra organizzazioni internazionali tra loro, integra la disciplina internazionale esistente , ma non è ancora in vigore. Riprende con alcune modifiche la Convenzione del 1969. L'articolo 5 specifica che si applica a due tipi di accordi legati alle organizzazioni internazionali: i trattati che istituiscono organizzazioni internazionali e gli accordi conclusi all'interno di queste organizzazioni , come le convenzioni internazionali del lavoro dell'OIL.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ha un preambolo e 85 articoli divisi in 8 parti di diversa lunghezza. Le parti più importanti, su cui ci concentriamo, sono:

→ la II (conclusione e entrata in vigore dei trattati, artt. 6-25);

→ la III (rispetto, applicazione e interpretazione dei trattati, artt. 26-38);

→ la V (nullità, estinzione e sospensione dei trattati, artt. 42-72);

Queste sezioni regolano l'intero processo dei trattati, dagli effetti fino alla loro cessazione, inclusi i casi di invalidità e le conseguenze. La Convenzione di Vienna non tratta gli effetti dei conflitti armati sui trattati (art. 73). Tradizionalmente, la guerra ha reso applicabili le convenzioni di diritto bellico e umanitario e ha sospeso, ma non annullato, i trattati tra le parti in guerra, tranne quelli incompatibili con lo stato di guerra. È una pratica consolidata ripristinare i trattati sospesi tramite scambi di note dopo il conflitto. Tuttavia, i conflitti armati possono anche portare alla fine di alcuni trattati per altre ragioni , come accordi taciti o cambiamenti fondamentali delle circostanze. Nel 2011, la CDI ( Commissione del Diritto Internazionale ) ha presentato all'Assemblea generale dell'ONU un Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati. Il Progetto afferma che un conflitto armato non causa automaticamente l'estinzione o sospensione dei trattati tra le parti coinvolte. Per determinare se un trattato possa essere estinto, sospeso o revocato durante un conflitto armato, bisogna considerare diversi fattori rilevanti , come la natura , l' oggetto e lo scopo del trattato , insieme alle caratteristiche del conflitto , come intensità ,

durata ed estensione territoriale. L'annesso al progetto include una lista di categorie di trattati la cui efficacia si presume non compromessa durante un conflitto armato. Tra questi ci sono trattati di diritto internazionale umanitario , protezione dei diritti umani , tutela dell'ambiente , giustizia penale internazionale , amicizia e commercio. Tuttavia, la lista è molto ampia e alcune categorie sono generiche, come i " multilateral law-making treaties ". La pratica recente dei conflitti armati, sia internazionali che interni, mostra una crescente tendenza delle parti coinvolte a rispettare sempre meno anche gli accordi volti a limitare le atrocità della guerra.

I procedimenti di formazione dei trattati.

La formazione di un trattato avviene quando due o più Stati concordano di essere vincolati dalle sue disposizioni. La Convenzione adotta il principio della libertà delle forme nella conclusione dei trattati , senza preferire un metodo specifico rispetto agli altri utilizzati nella pratica internazionale. Il diritto internazionale non richiede una forma particolare per manifestare la volontà di stipulare un accordo. L'articolo 11 elenca i modi per esprimere il consenso a essere vincolati dal trattato, senza dare priorità a uno rispetto agli altri. Nella prassi internazionale , si distingue tra forma solenne e forma semplificata per la stipulazione dei trattati.

→ I trattati in forma solenne seguono un procedimento in due fasi:

  1. La prima fase è la negoziazione , che si conclude con l' adozione del progetto di trattato e la firma da parte dei plenipotenziari. Per i trattati multilaterali, dopo la chiusura dei negoziati , il testo è adottato con il consenso di tutti gli Stati o, se si svolge una conferenza internazionale, con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti (art. 9 della Convenzione). Successivamente, il trattato è aperto alla firma e alla ratifica degli Stati partecipanti;
  2. La seconda fase della stipulazione di un trattato è la ratifica , attraverso la quale gli Stati esprimono la volontà di impegnarsi a livello internazionale secondo i termini del trattato. Il periodo tra la firma e la ratifica consente agli Stati di seguire le procedure costituzionali previste dalle loro leggi interne , come il controllo parlamentare del progetto di trattato prima di un impegno definitivo. Lo scambio degli strumenti di ratifica generalmente segna l' entrata in vigore del trattato. Nei trattati multilaterali a formazione progressiva, il deposito dello strumento di ratifica presso il soggetto depositario può sostituire lo scambio.

Nei trattati che seguono la procedura solenne, la firma indica che il progetto è accettato nel testo definitivo e non può essere modificato ( ne varietur ). La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha commentato il valore della firma nel contesto dei trattati soggetti a ratifica nella sentenza del 16 marzo 2001 sul caso della Delimitazione marittima e questioni territoriali fra Qatar e Bahrein (Qatar c. Bahrein), affermando che " i trattati firmati ma non ratificati possono rappresentare un'espressione accurata della comprensione delle parti al momento della firma ";

→ Negli accordi in forma semplificata, il perfezionamento del trattato avviene con la sottoscrizione dei

plenipotenziari al termine dei negoziati , che rappresenta una manifestazione di volontà per stipulare (art. 12). Una forma semplificata particolare è lo scambio di note , previsto dall'art. 13 della Convenzione, in cui l'accordo si basa su dichiarazioni di volontà contenute in documenti distinti , inviati da una parte all'altra. Di solito, il trattato stesso indica, in una delle sue clausole finali, quale procedura è stata scelta dai contraenti per la sua conclusione.

Un esempio di clausola finale in un trattato concluso in forma solenne è l'articolo 30 della Convenzione italo-svizzera sulle doppie imposizioni fiscali del 9 marzo 1976, che stabilisce: " La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. " La conclusione della Convenzione è avvenuta a Berna il 9 marzo 1976, mentre lo scambio degli strumenti di ratifica è avvenuto il 27 marzo 1979, ed è stata in vigore dalla stessa data dello scambio. Al contrario, l' Accordo italo-spagnolo per la soppressione della legalizzazione degli atti dello stato civile del 1993 prevede una clausola per la forma semplificata: " Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ."

Se il trattato non contiene una disposizione espressa sulla procedura di stipulazione (cosa che accade raramente), la volontà delle parti deve essere dedotta dagli elementi del caso. Ciò implica che il diritto internazionale non favorisce nessuna delle procedure di conclusione e non prevede norme suppletive per il procedimento solenne della ratifica.

Le procedure tipiche di conclusione dei trattati , sia solenne che semplificata, presentano alcune varianti pratiche , come indicato dalle norme della Convenzione di Vienna sui modi di esprimere il consenso a obbligarsi. In ogni caso, è fondamentale identificare l'atto in cui si manifesta la volontà dello Stato contraente di concludere il trattato.

L'applicazione provvisoria di un trattato, prima della sua entrata in vigore, è una pratica riconosciuta ma non comune nei procedimenti di formazione degli accordi internazionali. L'articolo 25 della Convenzione di Vienna disciplina questa situazione, stabilendo che un trattato o una sua parte può essere applicato a titolo provvisorio se previsto dal trattato stesso o se gli Stati che hanno partecipato alla negoziazione hanno concordato in tal senso in altro modo.

L'articolo 18 della Convenzione di Vienna stabilisce che gli Stati che hanno firmato un trattato devono astenersi dal privarlo del suo oggetto o scopo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore, come espressione del principio di buona fede. Un esempio rilevante è quello degli Stati Uniti , che firmarono lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale nel 2000 , ma nel 2002 comunicarono al Segretario generale delle Nazioni Unite la loro decisione di non ratificarlo , al fine di non contravvenire all'obbligo sancito dall'articolo 18, mantenendo riserve politiche verso il trattato. In modo analogo, la Russia , che aveva firmato lo Statuto nel 2000 , notificò la propria intenzione di non ratificarlo nel novembre 2016, a seguito di un rapporto del Procuratore della Corte penale internazionale che considerava l'annessione della Crimea nel 2014 come un'occupazione militare, inquadrandola in un conflitto armato tra Russia e Ucraina.

I pieni poteri.

La questione dei pieni poteri è strettamente connessa ai procedimenti di formazione dei trattati. I pieni poteri rappresentano l' autorità conferita a determinate persone fisiche ( plenipotenziari ) per agire a nome dello Stato durante la negoziazione e la conclusione di un trattato. Secondo l'art. 2, par. 1, lett. c) della Convenzione di Vienna, i pieni poteri sono definiti come " un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato " che conferisce a una o più persone il mandato di rappresentare lo Stato per negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, o esprimere il consenso dello Stato a essere vincolato da esso, o per compiere qualsiasi altro atto relativo al trattato. In pratica, i trattati includono generalmente una formula finale che conferma l'autorità dei plenipotenziari di agire a nome dei rispettivi governi. Tale formula spesso recita: " In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione ", sottolineando che i rappresentanti hanno ricevuto i pieni poteri per stipulare l'accordo. Questa procedura garantisce che chi firma un trattato lo faccia con piena legittimità , evitando contestazioni riguardanti la validità delle firme o del consenso espresso a nome degli Stati coinvolti.

Nel diritto internazionale, la competenza presunta di alcuni organi apicali dello Stato a vincolare quest'ultimo è sancita dal fatto che essi non sono obbligati a esibire i pieni poteri per concludere trattati. Questa presunzione si basa sulla loro carica istituzionale. I principali soggetti per i quali tale presunzione si applica sono:

→ Capi di Stato, Capi di governo e Ministri degli affari esteri: possono agire senza bisogno di esibire i

pieni poteri per qualsiasi atto legato alla conclusione di un trattato;

→ Capi di missione diplomatica: la loro competenza è limitata all'adozione del testo di un trattato fra lo

Stato accreditante (quello che li ha inviati) e lo Stato accreditatario (quello presso cui sono accreditati).

→ Rappresentanti degli Stati in conferenze internazionali o presso organizzazioni internazionali:

possono adottare testi di trattati in questi contesti, in virtù della presunzione legata alla loro funzione.

Questa presunzione è iuris tantum , il che significa che è valida fino a prova contraria , ovvero finché l'autorità dello Stato non sconfessa l'operato di questi rappresentanti. In parallelo, una figura importante per i trattati multilaterali è il depositario , che può essere uno o più Stati, un'organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di tale organizzazione (ad esempio, il Segretario generale dell'ONU). Il ruolo del depositario comprende diversi compiti fondamentali:

→ Custodia del testo originale del trattato e preparazione di copie conformi;

→ Ricezione delle sottoscrizioni, delle adesioni di nuovi Stati o del recesso di uno Stato parte;

→ Comunicazione delle informazioni relative al trattato agli Stati parti;

→ Registrazione del trattato presso il Segretariato dell'ONU, come richiesto dall'art. 102 della Carta

delle Nazioni Unite.

Il depositario, dunque, svolge una funzione cruciale nel mantenimento dell'integrità e nella gestione amministrativa dei trattati internazionali.

Il treaty-making power.

Ogni Stato decide autonomamente quale procedura usare per concludere trattati internazionali , tenendo conto dei propri interessi e delle leggi interne ( power to make treaties ). La competenza a stipulare trattati varia da Stato a Stato, poiché il diritto internazionale lascia questa scelta alle leggi nazionali. Solitamente, il Capo

dello Stato ha il potere di ratificare i trattati , ma per i più importanti è richiesto anche il controllo del parlamento. In Italia , la questione dei trattati internazionali è disciplinata dagli articoli 80 e 87 della Costituzione. Queste norme mirano a bilanciare due esigenze: da un lato, garantire che il Parlamento abbia un ampio controllo sugli impegni internazionali dello Stato ; dall'altro, evitare che il suo intervento sia richiesto per tutti gli accordi internazionali.

→ L'articolo 87 stabilisce che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, ma quando

necessario, deve ottenere l' autorizzazione delle Camere ;

→ L'articolo 80, invece, prevede che il Parlamento debba approvare con una legge la ratifica di

trattati che rientrano in cinque categorie : trattati politici , che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, che modificano il territorio, impongono oneri finanziari o modificano leggi. Il controllo parlamentare sui trattati avviene quindi attraverso una legge di autorizzazione alla ratifica , non con semplici atti politici.

Un trattato può rientrare in più d'una delle categorie di accordi internazionali elencati all'art. 80. Tuttavia, la più importante categoria di trattati fra quelle contemplate dall'art. 80 è quella dei trattati che comportano modifiche di legge. Sebbene il problema della forma di stipulazione degli accordi vada tenuto distinto dalle questioni attinenti all'adattamento interno, i due aspetti sono correlati in un ordinamento, come quello italiano, in cui occorre un provvedimento di adattamento per introdurre nel diritto interno le variazioni imposte dagli obblighi internazionali convenzionali. Nella pratica costituzionale italiana , la legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato include anche l' ordine di esecuzione , che rende il trattato efficace nel diritto interno. L' autorizzazione delle Camere consente al Presidente della Repubblica di ratificare il trattato sul piano internazionale , mentre l' ordine di esecuzione produce effetti solo quando il trattato entra in vigore a livello internazionale. Questo garantisce che l'assunzione degli impegni internazionali e l'adattamento del diritto interno avvengano in modo coordinato. L'autorizzazione delle Camere è un mezzo con cui il Parlamento esprime un giudizio politico sulla convenienza del trattato , formulando un sì o un no, senza possibilità di modificarne il contenuto. Se ritiene necessarie delle modifiche, sarà il Governo a dover riaprire i negoziati con le altre parti coinvolte. Come già sottolineato, la volontà delle parti di stipulare un trattato deve riferirsi al medesimo testo, senza variazioni. La Costituzione italiana non prevede esplicitamente la possibilità di concludere accordi in forma semplificata, ma si può dedurre dall'art. 80 che il Governo può farlo per i trattati che non rientrano nelle cinque categorie indicate. Secondo alcuni, esiste una consuetudine costituzionale che permette al Governo di concludere tali trattati , soprattutto quelli di natura amministrativa che non richiedono modifiche di legge, senza passare per la procedura dell'art. 80. In questi casi, il trattato può essere firmato dai plenipotenziari o ratificato dal Presidente della Repubblica senza autorizzazione parlamentare. È da respingere l'idea che il Governo possa, in base a una consuetudine costituzionale, concludere in forma semplificata qualsiasi trattato, indipendentemente dal contenuto. Questa interpretazione, incompatibile con la Costituzione, avrebbe conseguenze negative: se un trattato che richiede modifiche di legge venisse stipulato in forma semplificata , sarebbe vincolante a livello internazionale , ma non applicabile all'interno del Paese senza una legge di esecuzione. Questo esporrebbe lo Stato a responsabilità internazionale per non aver rispettato l'obbligo di eseguire il trattato in buona fede, come previsto dall'art. 26 della Convenzione di Vienna ( Pacta sunt servanda ). Per risolvere la situazione, sarà necessario presentare un disegno di legge che approvi ed esegua l'accordo , oppure procedere alla sua estinzione tramite denuncia o altri strumenti legali , al fine di evitare responsabilità internazionale dovuta alla mancata attuazione del trattato. Anche il Presidente della Repubblica deve rispettare l'art. 87 della Costituzione, evitando di ratificare trattati senza l'autorizzazione delle Camere quando necessaria. In caso contrario, si verifica una " ratifica impropria ", che non solo comporta le conseguenze già menzionate, ma può anche essere considerata, in determinate circostanze, un vizio della volontà dello Stato nella stipulazione del trattato.

I trattati relativi all’Unione Europea.

Un caso particolare riguarda i trattati sull'integrazione europea , che comportano il trasferimento di poteri

sovrani dagli Stati membri all'UE e prevedono norme di diritto derivato con applicabilità diretta negli

ordinamenti nazionali, come i regolamenti. Nei primi anni della costruzione europea, gli Stati hanno applicato le

norme sui trattati internazionali per aderire alle Comunità originarie , come il Trattato di Parigi del 1951

sulla CECA e i Trattati di Roma del 1957 sulla CEE e l'Euratom.

Con l' aumento delle limitazioni alla sovranità , soprattutto con l' Unione monetaria ( Trattato di Maastricht del

1992 ), le costituzioni degli Stati membri hanno introdotto norme specifich e per permettere la partecipazione a

trattati con implicazioni costituzionali. Queste norme sono state applicate nei successivi sviluppi, come il

Trattato di Amsterdam del 1997 e il Trattato di Nizza del 2001, fino al Trattato di Lisbona , entrato vigore in il

1° dicembre 2009, che ha fondato l 'Unione sul Trattato sull'Unione europea (TUE) e sul Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

→ Oppure, un altro esempio di accordo segreto che contrasta con norme fondamentali del diritto

internazionale è il Trattato del 14 aprile 1976 tra Marocco e Mauritania, riguardante la delimitazione della frontiera nella regione del Sahara occidentale. L'anno precedente, il Marocco aveva firmato con la Spagna il Trattato di Madrid sulla decolonizzazione della regione , mentre le Nazioni Unite si erano espresse a favore dell'autodeterminazione del popolo sahrawi attraverso un referendum. Inoltre, Marocco e Mauritania avevano chiesto un parere alla Commissione giuridica dell'ONU sullo status della regione. Nonostante ciò, i due Stati hanno concluso un accordo segreto per spartirsi il territorio e concordare l'occupazione militare delle rispettive zone , violando il principio di autodeterminazione dei popoli, la Carta delle Nazioni Unite e vari altri trattati precedentemente stipulati.

Questo dimostra che gli accordi segreti possono essere illeciti o, in alcuni casi, come nel caso del Trattato tra Marocco e Mauritania, nulli per incompatibilità con norme imperative del diritto internazionale. Di conseguenza, nessuno Stato sarà obbligato a riconoscere la legittimità delle situazioni derivanti dall'esecuzione di tali patti segreti. In altri casi, gli Stati concludono trattati segreti per motivi politico-militari. Ad esempio, nel 1972, l' Accordo tra Italia e Stati Uniti prevedeva la concessione di una base navale per sottomarini nucleari nell'isola di La Maddalena. Questo accordo è stato abrogato nel novembre 2005. Negli accordi segreti, la procedura di stipula è sempre semplificata. Le modalità semplificate, come la sottoscrizione o lo scambio di strumenti che attestano l'accordo , sono le uniche compatibili con la necessità di mantenere il segreto riguardo alla conclusione di un trattato o al suo contenuto. La segretezza non riguarda il modo in cui vengono formati i trattati internazionali, ma il regime della loro pubblicità.

Il regime di pubblicità dei trattati in Italia è disciplinato dalla Legge 21 dicembre 1984 , n. 839, che stabilisce l' inserimento degli accordi internazionali nella Raccolta Ufficiale e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo include anche gli accordi in forma semplificata che non richiedono una pubblicazione separata come leggi o decreti. La stessa legge prevede una pubblicazione trimestrale in un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , oltre alla trasmissione ai Presidenti delle due Camere di tutti gli atti internazionali vincolanti per l'Italia , come trattati, convenzioni, scambi di note e altri atti. Inoltre, è prevista una pubblicazione annuale , allegata agli indici della Gazzetta Ufficiale, del repertorio di tutti gli accordi internazionali vincolanti per l'Italia , curato dal Ministero degli Affari esteri.

La disciplina internazionale delle riserve.

La questione delle riserve ai trattati multilaterali è disciplinata dal diritto consuetudinario internazionale e

codificata nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (artt. 19-23) e nella Convenzione del

1986 sui trattati tra Stati e organizzazioni internazionali. Dal 1993, la Commissione del Diritto

Internazionale (CDI) ha trattato il tema delle riserve , adottando nel 2011 una Guida alla pratica sulle riserve

ai trattati , che ha carattere non vincolante e non prevede emendamenti alla Convenzione del 1969.

Secondo l'art. 2, par. 1, lett. d) della Convenzione di Vienna, una riserva è definita come " una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica,

accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira a escludere o modificare l'effetto

giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo ". Pertanto, la riserva

rappresenta una manifestazione unilaterale di volontà da parte di uno Stato , espressa al momento

dell' accettazione di un trattato multilaterale , finalizzata a escludere l'obbligatorietà di specifiche clausole

contenute nel trattato stesso.

Nella prassi internazionale , sono comuni anche le dichiarazioni interpretative , attraverso le quali gli Stati

specificano il significato di una clausola di un trattato e dichiarano che tale clausola viene accettata

secondo l'interpretazione fornita. È importante notare che una dichiarazione interpretativa non è una riserva,

poiché lo Stato non intende modificare o escludere l’obbligatorietà di una clausola, ma solo proporne

un'interpretazione.

Tuttavia, se una dichiarazione interpretativa ha l'intento di produrre effetti giuridici simili a quelli di una

riserva , essa deve essere considerata come tale, indipendentemente dalla sua denominazione. In questo senso,

le dichiarazioni interpretative possono influenzare l'applicazione e l'interpretazione delle norme trattatali ,

nonostante non comportino una modifica formale delle stesse. Inoltre, le dichiarazioni relative all'applicazione territoriale di un trattato sono anch'esse considerate simili

alle riserve. Di norma, un trattato vincola ciascuna delle parti su tutto il proprio territorio , come stabilito

dall'art. 29 della Convenzione di Vienna. Tuttavia, uno Stato può, tramite una dichiarazione specifica ,

escludere l'applicabilità del trattato su una parte del suo territorio. In questo modo, la dichiarazione modifica

l'ambito di applicazione del trattato stesso, creando una situazione di esclusione territoriale che può avere effetti

giuridici rilevanti.

Il principio dell'ammissibilità delle riserve nel diritto internazionale generale è fondamentale per

comprendere la dinamica delle riserve ai trattati. L'art. 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati riflette

questo principio, stabilendo che le riserve possono essere formulate al momento della firma del trattato o

quando uno Stato esprime il consenso a vincolarsi , tramite ratifica , accettazione , approvazione o

adesione.

Se una riserva è formulata al momento della firma di un trattato che richiede successivamente ratifica , accettazione o approvazione, essa deve essere confermata dallo Stato autore della riserva nel momento in

cui esprime il consenso a vincolarsi. In questo caso, si considera che la riserva sia stata fatta alla data della

sua conferma. In entrambe le situazioni, la riserva è formulata prima che il trattato acquisisca efficacia nei

confronti dello Stato , anche se il trattato è già in vigore a livello internazionale per altri Stati contraenti. Non è

invece consentito a uno Stato modificare riserve già formulate o presentare riserve tardive dopo che il trattato è

entrato in vigore nei suoi confronti. Tuttavia, la prassi mostra che vi possono essere delle eccezioni a questo

principio, le quali dipendono in gran parte dalla reazione degli altri Stati contraenti e dalle dinamiche negoziali in

gioco.

Nel contesto della Convenzione di Vienna, ogni trattato multilaterale stabilisce in modo autonomo il regime

delle riserve. Pertanto, è necessario fare riferimento alle disposizioni specifiche di ciascun trattato per determinare se le riserve siano ammissibili e quali siano i limiti relativi.

Negli ultimi anni, si osserva una tendenza crescente nell'uso delle riserve da parte degli Stati. Questo ha

portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a esprimere preoccupazione per il numero di riserve che

sembrano incompatibili con i limiti stabiliti dal diritto internazionale , in particolare dall'art. 19 della

Convenzione di Vienna. Di conseguenza, è stata raccomandata una comunicazione pragmatica e trasparente

tra gli Stati riguardo alle riserve , anche per valutare l'opportunità di ritirarle.

La Guida alla pratica sulle riserve suggerisce anche che gli Stati rivedano periodicamente l'utilità delle

riserve che hanno formulato. Un'analisi più attenta, tenendo conto dell'evoluzione del diritto internazionale,

potrebbe rivelare che alcune riserve hanno esaurito la loro funzione e possono essere quindi eliminate.

La possibilità per gli Stati di apporre riserve ai trattati multilaterali , sebbene possa ridurre parzialmente

l'integrità del trattato stesso, ha l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione , soprattutto nei trattati di

natura universal e, rendendoli più flessibili. Le riserve sembrano in contrasto con il principio secondo cui le

dichiarazioni di volontà degli Stati dovrebbero riferirsi a un testo identico. Tuttavia, esse modificano il testo del

trattato nei rapporti tra lo Stato riservante e gli Stati contraenti che le accettano, creando una "geometria

variabile" in cui il contenuto del trattato cambia a seconda degli Stati considerati.

Secondo l'articolo 20 della Convenzione di Vienna, se una riserva è espressamente autorizzata dal trattato ,

non è necessaria l'accettazione degli altri Stati. Se il trattato non fa menzione di riserve, queste devono

essere notificate alle altre parti, le quali possono obiettare entro dodici mesi. Scaduto questo termine, le riserve si

considerano accettate. Se lo Stato esprime il suo consenso al trattato dopo aver apposto la riserva , il

termine di dodici mesi per l'obiezione inizia da quella data. La situazione in cui si trovano gli Stati che non obiettano a una riserva comporta una scissione del trattato in

diversi testi , uno per ogni riserva apposta, il che crea una " divisibilità del trattato ". L’articolo 21 della

Convenzione di Vienna stabilisce che una riserva formulata nei confronti di un’altra parte modifica le

disposizioni del trattato relative a quella parte solo nei rapporti tra lo Stato che ha formulato la riserva e

l'altra parte , nella misura prevista dalla riserva stessa. Tuttavia, la riserva non altera le disposizioni del trattato

per le altre parti, che continuano a mantenere i loro diritti e obblighi secondo il testo originale.

Tutte le operazioni relative alle riserve — incluse la loro formulazione, l’accettazione di una riserva da parte di

un altro Stato e le obiezioni a una riserva — devono essere effettuate per iscritto. Questa comunicazione deve

avvenire tra gli Stati contraenti e anche con altri Stati che possano diventare parti del trattato. Analogamente, il

ritiro di una riserva o di un’obiezione deve anch'esso essere formalizzato per iscritto, garantendo così una chiara documentazione delle posizioni assunte dagli Stati.

I limiti all’ammissibilità di riserve.

La possibilità di formulare riserve ai trattati internazionali è soggetta a limiti per preservare l’integrità e la

coerenza della disciplina convenzionale. In particolare, l’articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei

trattati del 1969 stabilisce delle eccezioni all’ammissibilità delle riserve:

  1. la riserva può essere formulata solo per consentire allo stato che la espone di conservare una legge del suo ordinamento non conforme al trattato;
  2. ogni riserva di dal genere deve contenere un breve esposto della legge dello stato riservante di forme dalla disposizione coperta dalla riserva.

→ CEDU = La Corte europea dei diritti dell'uomo è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Nel caso della CEDU , la protezione dei diritti garantiti dalla convenzione è affidata a un organo giurisdizionale, la Corte europea dei diritti umani , a cui spetta controllare se le riserve proposte dagli stati siano formulate in modo da tutelare gli obiettivi della Convenzione. L'adesione alla Convenzione comporta l'accettazione della competenza della Corte a decidere se una riserva è ammissibile o meno.

Ma quali regole disciplinano la competenza ad apporre le riserve? Tali regole sono le stesse che valgono per la competenza stipulare contratti come disciplinate dalla Convenzione di Vienna.

Stato Terzo designa uno Stato che non è parte contraente di un trattato. Il pacta sunt servanda è la regola che sancisce l’ invalidità dei trattati nei confronti di Stati terzi come confermato dalla convenzione di Vienna negli artt. 35,36,37. Se lo Stato terzo però interviene nella controversia consensualmente, perde la sua neutralità in merito e diviene parte contraente delle norme del trattato seppur non di tutte.

Due materie di dibattito: ● acquisto di diritti = uno stato terzo può opporsi in modo espresso ad una disposizione contenuta in un trattato di cui non è parte contraente ; ● regimi territoriali obiettivi = eccezione espressa alla regola secondo la quale i trattati vincolano solo le parti , aventi oggetti trattati che sono relativi a certi usi del territorio.

Stati terzi nella carta dell'ONU L’articolo 2, paragrafo 6, stabilisce che l’ONU deve assicurarsi che anche gli Stati non membri rispettino i principi dei paragrafi 1-5 , se necessario per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. In questo caso, lo Stato non membro ha solo una partecipazione limitata alle norme dell’ONU. L’ONU ha quindi il potere di creare regole internazionali contro Stati che commettono illeciti e di intervenire nelle dispute tra Stati. Art.26: “Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da essi in buona fede”

La successione dei trattati “ in pari materia”. L'articolo 30 della Convenzione disciplina la successione nel tempo dei trattati in pari materia attraverso due ipotesi: ● Tutte le parti di un trattato antecedente si mantengono se coincidono con le modifiche al trattato o con il nuovo trattato; ● Se uno Stato è parte di due trattati, e il secondo stato fa parte solo di uno di questi due trattati, entrambi gli stati mantengono i propri diritti.

→ Clausole di coordinamento = a riguardo va considerato che spesso i trattati contengono clausole di coordinamento con trattati precedenti e posteriori. Se tali clausole specificano che il trattato è subordinato a un trattato anteriore o posteriore le disposizioni di quest'ultimo prevalgono.

Regole di interpretazione dei trattati.

Gli stati contraenti sono padroni dei trattati da essi conclusi e spetta in primo luogo ad essi interpretarli. Questa funzione è detta un'espressione della stessa sovranità statale. Vi è poi l' interpretazione giudiziaria che viene realizzata dai tribunali internazionali quando questi sono chiamati a risolvere le controversie relative alle interpretazioni all'applicazione di trattati.

Per l'interpretazione si fa testo a due tipi di criteri : ➔ criteri ermeneutici oggettiv i = rappresentati dalla ricerca del significato letterale del testo e interpretazione del trattato ; ➔ criteri ermeneutici soggettivi = riferimento anche all' oggetto e allo scopo del trattato , vale a dire agli obiettivi comuni che le parti intendono perseguire. All'interpretazione di trattati si applicano tuttavia le norme pertinenti dell'organizzazione.

Cosa si intende per norme pertinenti? La lozione di regole pertinenti comprende: ● gli atti istitutivi; ● le decisioni e risoluzioni adottate In conformità ai primi; ● la pratica consolidata dell'organizzazione.

Tutti i trattati, in quanto atti giuridici, sono composti da due elementi costitutivi : due o più manifestazioni di volontà e l' attribuzione di tali manifestazioni a soggetti del diritto internazionale.

Nullità di un trattato.

La Convenzione di Vienna distingue due tipi di nullità di un trattato: ● nullità relativa = se il soggetto che stimola il trattato è coinvolto in parzialmente nel trattato , può astenersi ; ● nullità assoluta = se un trattato è reso nullo , privo di qualsiasi validità.

La nullità e la seguente invalidità del trattato è previsto dall'articolo 69 della Convenzione.

Passo per l'invalidità : → stato che ha espresso consenso viziato deve notificare la sua pretesa evidenziando i motivi ; → se il secondo stato non accetta si entra in una controversia risolvibile dal diritto internazionale.

Le cause della nullità prevista dalla convenzione solo 4: ➢ errore = Falsa rappresentazione di un fatto; ➢ dolo = stato indotto attraverso l' inganno ad agir e; ➢ corruzione = stato che agisce attraverso ricompensa di un altro; ➢ violazione delle norme interne = per essere dichiarato tale, lo Stato interessato la può invocare in presenza di due requisiti : ● la violazione deve essere manifesta, ovvero evidente per tutti gli stati ; ● la violazione deve affliggere il diritto della sua dimensione fondamentale.

Cause di estinzione del trattato: → comune volontà delle parti: ● per la scadenza del termine finale; ● per la sopravvivenza della condizione risolutiva; ● per la denuncia o recesso ( se fatti per denunciare eccessiva i tempi di estinzione non sono però immediati e non devono nemmeno essere giustificati ); → trattati estinti per proprio iniziativa ma causati da cause esterne: inadempimento. → trattati estinti per clausole non espresse: svantaggiate perché, a meno che non vengano attribuite a una denuncia o un recesso, non hanno motivazione per non essere giustificate.

Cause di abrogazione del trattato: Art. 54 “ Un trattato può estinguersi in qualsiasi momento per consenso di tutte le parti ”. L'abrogazione può essere di due tipi: ● Abrogazione tacita = quando tutte le parti di un trattato annullano quello precedente; ● Abrogazione organica = quando due trattati riguardanti la stessa materia coesistono.

Inadempimento.

→ Inadempimento = estinzione del trattato per ipotesi di violazione del trattato stesso da una delle due parti. L'inadempimento è quindi ammesso come causa di estinzione ma per essere dichiarato tale deve soddisfare alcuni criteri citati nell'articolo 60: → Es. la violazione deve essere " sostanziale " (ovvero totale) per essere accettato come inadempimento. Inoltre se si riesce a raggiungere un accordo unanime si può procedere alla sospensione del trattato. L'inadempimento non opera in relazione alle norme per la tutela della persona umana.

L’impossibilità sopravvenuta di esecuzione: il caso speciale in cui avvenga la sparizione o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile per la conclusione del trattato.

E se variano le circostanze rispetto a quando il trattato è stato stipulato? È possibile un cambiamento a meno che non siano presenti due condizioni: ● tali circostanze erano di valore fondamentale per l'accordo delle due parti; ● tra le due il cambiamento non deve essere radicale.